Art. 7.
                 (Stato di previsione del Ministero
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
                      e disposizioni relative)

   1.  Sono  autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento delle spese del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca, per
l'anno   finanziario  2005,  in  conformita'  dell'annesso  stato  di
previsione (Tabella n. 7).
   2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e'
autorizzato  a  ripartire,  con  propri  decreti,  i  fondi  iscritti
nell'ambito delle unita' previsionali di base "Fondi da ripartire per
oneri   di   personale",   "Fondi  da  ripartire  per  l'operativita'
scolastica"  e  "Scuole  non  statali",  di  pertinenza del centro di
responsabilita'  "Programmazione  ministeriale, gestione ministeriale
del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione" dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca.
   3.  L'assegnazione  autorizzata  a  favore del Consiglio nazionale
delle  ricerche,  per  l'anno  finanziario 2005, e' comprensiva delle
somme  per  il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione
dei  programmi  finalizzati  gia'  approvati  dal CIPE, nonche' della
somma  determinata  nella  misura  massima di 2.582.284 euro a favore
dell'Istituto  di  biologia  cellulare  per  attivita' internazionale
afferente all'area di Monterotondo.
   4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato a
provvedere,  con  propri  decreti,  alla  riassegnazione,  all'unita'
previsionale  di  base "Ricerca scientifica" di pertinenza del centro
di  responsabilita' "Universita', alta formazione artistica, musicale
e  coreutica  e  ricerca  scientifica  e  tecnologica" dello stato di
previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in
relazione  all'articolo  9  del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1996, n. 421,
recante disposizioni urgenti per le attivita' produttive.
   5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, su proposta del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni,  in  termini  di  competenza  e di cassa, tra lo stato di
previsione  del  Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca  e  gli  stati  di  previsione  dei  Ministeri interessati in
relazione  al  trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di
progetti per la ricerca.
   6.   In   relazione   all'andamento  gestionale  delle  spese  per
competenze  fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della
scuola,  il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta del
Ministro   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni  compensative  di bilancio tra i centri di responsabilita'
degli   uffici  scolastici  regionali,  per  i  capitoli  interessati
all'erogazione delle suddette competenze.