(parte 1)
   AVVERTENZA:
   Il   testo   delle   note   qui   pubblicato   e'   stato  redatto
dall'amministrazione  competente  per  materia, ai sensi dell'art.10,
comma  3-bis,  del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle   leggi,  sull'emanazione  dei  decreti  del  Presidente  della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato  con  D.P.R.  28  dicembre  1985,  n.1092,  al solo fine di
facilitare  la  lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali  e'  operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia
dell'atto legislativo qui trascritto.
                               Art. 1

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1. Per l'anno 2005, il livello   |
massimo del saldo netto da       |
finanziare resta determinato in  |
termini di competenza in 50.000  |
milioni di euro, al netto di     |
7.494 milioni di euro per        |
regolazioni debitorie. Tenuto    |
conto delle operazioni di        |
rimborso di prestiti, il livello |
massimo del ricorso al mercato   |
finanziario di cui all'articolo  |
11 della legge 5 agosto 1978, n. |
468, e successive modificazioni, |
ivi compreso l'indebitamento     |
all'estero per un importo        |
complessivo non superiore a 2.000|
milioni di euro relativo ad      |
interventi non considerati nel   |
bilancio di previsione per il    |
2005, resta fissato, in termini  |
di competenza, in 245.000 milioni|
di euro per l'anno finanziario   |
2005.                            |Risultati differenziali
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2. Per gli anni 2006 e 2007 il   |
livello massimo del saldo netto  |
da finanziare del bilancio       |
pluriennale a legislazione       |
vigente, tenuto conto degli      |
effetti della presente legge, e' |
determinato, rispettivamente, in |
41.000 milioni di euro ed in     |
24.500 milioni di euro, al netto |
di 3.572 milioni di euro per     |
l'anno 2006 e 3.176 milioni di   |
euro per l'anno 2007, per le     |
regolazioni debitorie; il livello|
massimo del ricorso al mercato e'|
determinato, rispettivamente, in |
235.000 milioni di euro ed in    |
210.000 milioni di euro. Per il  |
bilancio programmatico degli anni|
2006 e 2007, il livello massimo  |
del saldo netto da finanziare e' |
determinato, rispettivamente, in |
43.000 milioni di euro ed in     |
39.000 milioni di euro ed il     |
livello massimo del ricorso al   |
mercato e' determinato,          |
rispettivamente, in 281.000      |
milioni di euro ed in 246.000    |Livello massimo del saldo netto
milioni di euro.                 |da finanziare
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3. I livelli del ricorso al      |
mercato di cui ai commi 1 e 2 si |
intendono al netto delle         |
operazioni effettuate al fine di |
rimborsare prima della scadenza o|
ristrutturare passivita'         |
preesistenti con ammortamento a  |
carico dello Stato.              |Livelli del ricorso al mercato
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4. Per ciascuno degli anni 2005, |
2006 e 2007, le maggiori entrate |
rispetto alle previsioni         |
derivanti dalla normativa vigente|
sono interamente utilizzate per  |
la riduzione del saldo netto da  |
finanziare, salvo che si tratti  |
di assicurare la copertura       |
finanziaria di interventi urgenti|
ed imprevisti necessari per      |
fronteggiare calamita' naturali, |
improrogabili esigenze connesse  |
con la tutela della sicurezza del|
Paese, situazioni di emergenza   |
economico-finanziaria ovvero     |
riduzioni della pressione fiscale|
finalizzate al conseguimento     |
degli obiettivi indicati nel     |Destinazione delle maggiori
Documento di programmazione      |entrate rispetto alle previsioni,
economico-finanziaria.           |a legislazione vigente
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5. Al fine di assicurare il      |
conseguimento degli obiettivi di |
finanza pubblica stabiliti in    |
sede di Unione europea, indicati |
nel Documento di programmazione  |
economico-finanziaria e nelle    |
relative note di aggiornamento,  |
per il triennio 2005 - 2007 la   |
spesa complessiva delle          |
amministrazioni pubbliche        |
inserite nel conto economico     |
consolidato, individuate per     |
l'anno 2005 nell'elenco 1        |
allegato alla presente legge e   |
per gli anni successivi          |
dall'Istituto nazionale di       |
statistica (ISTAT) con proprio   |
provvedimento pubblicato nella   |
Gazzetta Ufficiale non oltre il  |
31 luglio di ogni anno, non puo' |
superare il limite del 2 per     |
cento rispetto alle              |
corrispondenti previsioni        |
aggiornate del precedente anno,  |
come risultanti dalla Relazione  |
previsionale e programmatica.    |
6. Le disposizioni del comma 5   |
non si applicano alle spese per  |
gli organi costituzionali, per il|
Consiglio superiore della        |
Magistratura, per interessi sui  |
titoli di Stato, per prestazioni |
sociali in denaro connesse a     |
diritti soggettivi e per         |
trasferimenti all'Unione europea |
a titolo di risorse proprie.     |
7. Le amministrazioni di cui al  |
comma 5, oltre ad applicare le   |
specifiche disposizioni di cui ai|
commi successivi, adottano       |
comportamenti coerenti con quanto|
previsto nel comma 5.5. Al fine  |
di assicurare il conseguimento   |
degli obiettivi di finanza       |
pubblica stabiliti in sede di    |
Unione europea, indicati nel     |
Documento di programmazione      |
economico-finanziaria e nelle    |
relative note di aggiornamento,  |
per il triennio 2005 - 2007 la   |
spesa complessiva delle          |
amministrazioni pubbliche        |
inserite nel conto economico     |
consolidato, individuate per     |
l'anno 2005 nell'elenco 1        |
allegato alla presente legge e   |
per gli anni successivi          |
dall'Istituto nazionale di       |
statistica (ISTAT) con proprio   |
provvedimento pubblicato nella   |
Gazzetta Ufficiale non oltre il  |
31 luglio di ogni anno, non puo' |
superare il limite del 2 per     |
cento rispetto alle              |
corrispondenti previsioni        |
aggiornate del precedente anno,  |
come risultanti dalla Relazione  |Limite all'incremento delle spese
previsionale e programmatica.    |delle pubbliche amministrazioni
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8. Al fine di assicurare il      |
concorso del bilancio dello Stato|
al raggiungimento degli obiettivi|
di cui ai commi da 5 a 7, per il |
triennio 2005-2007 gli           |
stanziamenti iniziali di         |
competenza e di cassa delle spese|
aventi impatto diretto sul conto |
economico consolidato delle      |
pubbliche amministrazioni, tranne|
quelli di cui al comma 6 nonche' |
quelli connessi ad accordi       |
internazionali gia' ratificati, a|
limiti di impegno gia' attivati e|
a rate di ammortamento mutui,    |
possono essere incrementati entro|
il limite del 2 per cento        |
rispetto alle corrispondenti     |
previsioni iniziali del          |
precedente esercizio ridotte ai  |
sensi del decreto-legge 12 luglio|
2004, n. 168, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 30    |
luglio 2004, n. 191, intendendosi|
corrispondentemente rideterminate|
le relative autorizzazioni di    |
spesa mediante rimodulazione nei |
successivi esercizi. Le dotazioni|
di competenza e di cassa del     |
bilancio dello Stato sono        |
conseguentemente ridotte secondo |
quanto previsto nell'elenco 2    |
allegato alla presente legge. Per|
gli stanziamenti relativi ad     |
oneri di personale si fa         |
riferimento alla dinamica        |
tendenziale complessiva dei      |
relativi livelli di spesa.       |
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9. Per il triennio 2005-2007, le |
riassegnazioni di entrate e      |
l'utilizzo dei fondi di riserva  |
per spese obbligatorie e d'ordine|
e per spese impreviste non       |
possono essere superiori a quelli|
del precedente esercizio         |
incrementati del 2 per cento. Nei|
casi di particolare necessita' e |
urgenza, il predetto limite puo' |
essere superato, con decreto del |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri, su proposta del        |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, da comunicare alle      |
competenti Commissioni           |Applicazione al bilancio dello
parlamentari e alla Corte dei    |Stato del criterio di incremento
conti.                           |delle spese delle PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
10. Le dotazioni indicate nella  |
Tabella C allegata alla presente |
legge sono rideterminate, nella  |
medesima Tabella, in coerenza con|
i limiti di cui ai commi da 8 a  |Rideterminazione dotazioni
14.                              |Tabella C
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11. Fermo quanto stabilito per   |
gli enti locali dal comma 42, la |
spesa annua per studi ed         |
incarichi di consulenza conferiti|
a soggetti estranei              |
all'amministrazione sostenuta per|
ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
2007 dalle pubbliche             |
amministrazioni di cui           |
all'articolo 1, comma 2, del     |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, esclusi le         |
universita', gli enti di ricerca |
e gli organismi equiparati, non  |
deve essere superiore a quella   |
sostenuta nell'anno 2004.        |
L'affidamento di incarichi di    |
studio o di ricerca, ovvero di   |
consulenze a soggetti estranei   |
all'amministrazione in materie e |
per oggetti rientranti nelle     |
competenze della struttura       |
burocratica dell'ente, deve      |
essere adeguatamente motivato ed |
e' possibile soltanto nei casi   |
previsti dalla legge ovvero      |
nell'ipotesi di eventi           |
straordinari. In ogni caso,      |
l'atto di affidamento di         |
incarichi e consulenze di cui al |
secondo periodo deve essere      |
trasmesso alla Corte dei conti.  |
L'affidamento di incarichi in    |
assenza dei presupposti di cui al|
presente comma costituisce       |Limite alle spese per incarichi
illecito disciplinare e determina|di consulenza a soggetti esterni
responsabilita' erariale.        |alla P.A.
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12. Per ciascuno degli anni 2005,|
2006 e 2007, le pubbliche        |
amministrazioni di cui           |
all'articolo 1, comma 2, del     |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, non possono        |
effettuare spese di ammontare    |
superiore rispettivamente al 90, |
80 e 70 per cento della spesa    |
sostenuta nell'anno 2004, come   |
rideterminata ai sensi del       |
decreto-legge 12 luglio 2004, n. |
168, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 30    |
luglio 2004, n. 191, per         |
l'acquisto, la manutenzione, il  |
noleggio e l'esercizio di        |
autovetture. Ai fini di cui al   |
primo periodo, le medesime       |
pubbliche amministrazioni sono   |
tenute a trasmettere, entro il 31|
marzo 2005, al Ministero         |
dell'economia e delle finanze -  |
Dipartimento della Ragioneria    |
generale dello Stato una         |
relazione da cui risulti la      |
consistenza dei mezzi di         |
trasporto a disposizione e la    |
loro destinazione. In caso di    |
mancata trasmissione della       |
relazione nei termini suddetti,  |
le pubbliche amministrazioni     |
inadempienti non possono         |
effettuare, relativamente alle   |
spese di cui al primo periodo,   |
pagamenti in misura superiore al |
50 per cento della spesa         |
complessiva sostenuta nell'anno  |Riduzione spese P.A. per
2004.                            |autovetture.
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13. Sulla base di effettive,     |
motivate e documentate esigenze  |
delle amministrazioni competenti,|
il Ministro dell'economia e delle|
finanze puo', con proprio        |
decreto, stabilire che le        |
disposizioni di cui al primo     |
periodo del comma 12 non si      |
applicano alle spese sostenute da|
specifiche amministrazioni.      |
Contestualmente alla loro        |
adozione, i decreti di cui al    |
primo periodo, corredati da      |
apposite relazioni, sono         |Esclusione delle spese sostenute
trasmessi alle Camere.           |da specifiche amministrazioni
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14. Entro il 30 giugno 2005, il  |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze trasmette alle Camere una|
relazione concernente lo stato di|
attuazione degli interventi di   |
cui ai commi 12 e 13 in cui si   |
evidenzino i risultati conseguiti|
in termini di riduzione della    |Relazione del Ministro
spesa.                           |dell'economia e delle finanze
--------------------------------------------------------------------
15. Per l'anno 2005, il concorso |
al raggiungimento degli obiettivi|
di cui ai commi da 5 a 7, per i  |
settori di intervento di cui alle|
lettere a), b) e c) del presente |
comma, e' garantito anche        |
mediante la limitazione dei      |
pagamenti a favore dei soggetti  |
beneficiari negli ammontari      |
indicati:                        |
a) strumenti di intervento       |
finanziati con i fondi di cui    |
agli articoli 60 e 61 della legge|
27 dicembre 2002, n. 289, e      |
successive modificazioni: 6.550  |
milioni di euro, ivi compresi gli|
interventi di cui alle lettere b)|
e c) del presente comma per      |
complessivi 1.850 milioni di     |
euro;                            |
b) fondo investimenti-incentivi  |
alle imprese del Ministero delle |
attivita' produttive: 2.750      |
milioni di euro, ivi comprese le |
risorse erogate dal Fondo        |
innovazione tecnologica e gli    |
interventi finanziati con gli    |
strumenti di cui alla lettera a);|
c) interventi finanziati         |
dall'articolo 13, comma 1, della |
legge 1º agosto 2002, n. 166, i  |
cui stanziamenti sono iscritti   |
nello stato di previsione del    |
Ministero delle infrastrutture e |
dei trasporti: 450 milioni di    |
euro, ivi inclusi gli interventi |
finanziati con gli strumenti di  |
cui alla lettera a).             |Limitazione ai pagamenti
--------------------------------------------------------------------
16. Al fine di assicurare il     |
rispetto dei limiti di cui al    |
comma 15, i soggetti che         |
gestiscono le risorse ivi        |
indicate trasmettono             |
trimestralmente al Ministero     |
dell'economia e delle finanze -  |
Dipartimento per le politiche di |
sviluppo e di coesione e al      |
Dipartimento della Ragioneria    |
generale dello Stato, le         |
informazioni sull'ammontare delle|
somme erogate per singolo        |
strumento e intervento           |Trasmissione trimestrale di
aggiornando le previsioni        |informazioni al Ministero
relative ai trimestri successivi.|dell'economia e delle finanze
--------------------------------------------------------------------
17. Fermo restando il limite     |
complessivo dei pagamenti di cui |
al comma 15, pari a 7.900 milioni|
di euro, al fine di garantire gli|
obiettivi di spesa del Fondo per |
le aree sottoutilizzate per      |
l'intero territorio nazionale, di|
cui alla revisione di meta'      |
periodo del Quadro comunitario di|
sostegno 2000-2006 per le regioni|
dell'obiettivo 1, prevista       |
dall'articolo 14 del regolamento |
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, |
del 21 giugno 1999, i limiti     |
settoriali di cui al comma 15,   |
lettere a), b) e c), possono     |
essere modificati con decreto del|
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, in relazione            |
all'andamento dei pagamenti. Per |
le stesse finalita' le           |
amministrazioni centrali si      |
conformano all'obiettivo di      |
destinare al Mezzogiorno almeno  |
il 30 per cento della spesa      |
ordinaria in conto capitale. Le  |
amministrazioni centrali,        |
nell'esercizio dei diritti       |
dell'azionista nei confronti     |
delle societa' di capitali a     |
prevalente partecipazione        |
pubblica diretta o indiretta,    |
adottano le opportune direttive  |
per conformarsi ai principi di   |
cui al presente comma.           |Limiti settoriali
--------------------------------------------------------------------
18. A modifica di quanto         |
stabilito dall'articolo 32, comma|
1, della legge 27 dicembre 2002, |
n. 289, per il triennio 2005-2007|
i soggetti titolari di conti     |
correnti e di contabilita'       |
speciali aperti presso la        |
Tesoreria dello Stato, inseriti  |
nell'elenco 1 allegato alla      |
presente legge, non possono      |
effettuare prelevamenti dai      |
rispettivi conti aperti presso la|
Tesoreria dello Stato superiori  |
all'importo cumulativamente      |
prelevato alla fine di ciascun   |
bimestre dell'anno precedente    |
aumentato del 2 per cento. Sono  |
esclusi da tale limite le regioni|
e le province autonome di Trento |
e di Bolzano, gli enti locali di |
cui all'articolo 2, commi 1 e 2, |
del testo unico di cui al decreto|
legislativo 18 agosto 2000, n.   |
267, gli enti previdenziali, gli |
enti del Servizio sanitario      |
nazionale, il Consiglio nazionale|
dell'economia e del lavoro, il   |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze, per i conti relativi    |
alle funzioni trasferite a       |
seguito della trasformazione     |
della Cassa depositi e prestiti  |
in Spa, le agenzie fiscali di cui|
all'articolo 57 del decreto      |
legislativo 30 luglio 1999, n.   |
300, ed i conti accesi ai sensi  |
dell'articolo 576 del regolamento|
di cui al regio decreto 23 maggio|
1924, n. 827, e successive       |
modificazioni. Sono, inoltre,    |
esclusi i conti riguardanti      |
interventi di politica           |
comunitaria, i conti intestati ai|
fondi di rotazione individuati ai|
sensi dell'articolo 93, comma 8, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, o ai loro gestori, i conti  |
relativi ad interventi di        |
emergenza, il conto finalizzato  |
alla ripetizione di titoli di    |
spesa non andati a buon fine,    |
nonche' i conti istituiti        |Limiti ai prelevamenti dei
nell'anno precedente a quello di |titolari di contabilita' speciali
riferimento.                     |presso la Tesoreria.
--------------------------------------------------------------------
19. I soggetti interessati       |
possono richiedere al Ministero  |
dell'economia e delle finanze    |
deroghe al vincolo di cui al     |
comma 18 per effettive e motivate|
esigenze. L'accoglimento della   |
richiesta ovvero l'eventuale     |
diniego, totale o parziale, e'   |
disposto con determinazione      |
dirigenziale. Le eccedenze di    |
spesa riconosciute in deroga     |
devono essere riassorbite; nelle |
more del riassorbimento possono  |
essere effettuate solo le spese  |
previste per legge o derivanti da|
contratti perfezionati, nonche'  |
le spese indifferibili la cui    |
mancata effettuazione comporta un|
danno. I prelievi delle          |
amministrazioni periferiche dello|
Stato sono regolati con          |
provvedimenti del Ministro       |
dell'economia e delle finanze.   |Deroghe al comma 18
--------------------------------------------------------------------
20. Le disposizioni di cui       |
all'articolo 66, comma 1, della  |Riduzione giacenze per gli enti
legge 23 dicembre 2000, n. 388,  |obbligati a tenere disponibilita'
continuano ad applicarsi per il  |liquide nelle contabilita'
triennio 2005-2007.              |speciali.
--------------------------------------------------------------------
21. Ai fini della tutela         |
dell'unita' economica della      |
Repubblica, le regioni, le       |
province, i comuni con           |
popolazione superiore a 3.000    |
abitanti, nonche' le comunita'   |
montane, le comunita' isolane e  |
le unioni di comuni con          |
popolazione superiore a 10.000   |
abitanti concorrono, in armonia  |
con i principi recati dai commi  |
da 5 a 7, alla realizzazione     |
degli obiettivi di finanza       |
pubblica per il triennio         |
2005-2007 con il rispetto delle  |
disposizioni di cui ai commi da  |
22 a 53, che costituiscono       |
principi fondamentali del        |
coordinamento della finanza      |
pubblica ai sensi degli articoli |
117, terzo comma, e 119, secondo |
comma, della Costituzione.       |Patto di stabilita' interno
--------------------------------------------------------------------
22. Per gli stessi fini di cui al|
comma 21:                        |
a) per l'anno 2005, il complesso |
delle spese correnti e delle     |
spese in conto capitale,         |
determinato ai sensi del comma   |
24, per ciascuna provincia, per  |
ciascun comune con popolazione   |
superiore a 3.000 abitanti, per  |
ciascuna comunita' montana con   |
popolazione superiore a 10.000   |
abitanti non puo' essere         |
superiore alla corrispondente    |
spesa annua mediamente sostenuta |
nel triennio 2001-2003,          |
incrementata dell'11,5 per cento |
limitatamente agli enti locali   |
che nello stesso triennio hanno  |
registrato una spesa corrente    |
media pro-capite inferiore a     |
quella media pro-capite della    |
classe demografica di            |
appartenenza e incrementata del  |
10 per cento per i restanti enti |
locali. Per le comunita' isolane |
e le unioni di comuni di cui al  |
comma 21 l'incremento e'         |
dell'11,5 per cento. Per         |
l'individuazione della spesa     |
media del triennio si tiene conto|
della media dei pagamenti, in    |
conto competenza e in conto      |
residui, e per l'individuazione  |
della popolazione, ai fini       |
dell'appartenenza alla classe    |
demografica, si tiene conto della|
popolazione residente calcolata  |
secondo i criteri previsti       |
dall'articolo 156 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267. Con decreto |
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze, da emanare entro  |
trenta giorni dalla data di      |
entrata in vigore della presente |
legge, e' stabilita la spesa     |
media pro-capite per ciascuna    |
delle classi demografiche di     |
seguito indicate:                |
1) province con popolazione fino |
a 400.000 abitanti e superficie  |
fino a 3.000 Kmq;                |
2) province con popolazione fino |
a 400.000 abitanti e superficie  |
superiore a 3.000 Kmq;           |
3) province con popolazione      |
superiore a 400.000 abitanti e   |
superficie fino a 3.000 Kmq;     |
4) province con popolazione      |
superiore a 400.000 abitanti e   |
superficie superiore a 3.000 Kmq;|
5) comuni da 3.000 a 4.999       |
abitanti;                        |
6) comuni da 5.000 a 9.999       |
abitanti;                        |
7) comuni da 10.000 a 19.999     |
abitanti;                        |
8) comuni da 20.000 a 59.999     |
abitanti;                        |
9) comuni da 60.000 a 99.999     |
abitanti;                        |
10) comuni da 100.000 a 249.999  |
abitanti;                        |
11) comuni da 250.000 a 499.999  |
abitanti;                        |
12) comuni da 500.000 abitanti ed|
oltre;                           |
13) comunita' montane con        |
popolazione superiore a 10.000 e |
fino a 50.000 abitanti;          |
14) comunita' montane con        |
popolazione superiore a 50.000   |
abitanti;                        |
b) per gli anni 2006 e 2007 si   |
applica la percentuale di        |
incremento del 2 per cento alle  |
corrispondenti spese correnti e  |
in conto capitale determinate per|
l'anno precedente in conformita' |
agli obiettivi stabiliti dai     |Criteri per la definizione dei
commi da 21 a 53.                |limiti di spesa per enti locali
--------------------------------------------------------------------
23. Per gli stessi fini di cui al|
comma 21, per l'anno 2005, il    |
complesso delle spese correnti e |
delle spese in conto capitale,   |
determinato ai sensi del comma   |
24, per ciascuna regione a       |
statuto ordinario non puo' essere|
superiore al corrispondente      |
ammontare di spese dell'anno 2003|
incrementato del 4,8 per cento.  |
Per gli anni 2006 e 2007 si      |
applica la percentuale di        |
incremento del 2 per cento alle  |
corrispondenti spese correnti e  |
in conto capitale determinate per|
l'anno precedente in conformita' |
agli obiettivi stabiliti dai     |Limiti alle spese per le regioni
commi da 21 a 53.                |a statuto ordinario
--------------------------------------------------------------------
24. Il complesso delle spese di  |
cui ai commi 22 e 23 e'          |
calcolato, sia per la gestione di|
competenza che per quella di     |
cassa, quale somma tra le spese  |
correnti e quelle in conto       |
capitale al netto delle:         |
a) spese di personale, cui si    |
applica la specifica disciplina  |
di settore;                      |
b) spese per la sanita' per le   |
regioni che sono disciplinate dai|
commi da 164 a 188;              |
c) spese derivanti               |
dall'acquisizione di             |
partecipazioni azionarie e di    |
altre attivita' finanziarie, dai |
conferimenti di capitale e dalle |
concessioni di crediti;          |
d) spese per trasferimenti       |
destinati alle amministrazioni   |
pubbliche individuate in         |
applicazione dei commi da 5 a 7; |
e) spese connesse agli interventi|
a favore dei minori soggetti a   |
provvedimenti dell'autorita'     |
giudiziaria minorile;            |
f) spese per calamita' naturali  |
per le quali sia stato dichiarato|
lo stato di emergenza nonche'    |
quelle sostenute dai comuni per  |
il completamento dell'attuazione |
delle ordinanze emanate dal      |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri a seguito di            |
dichiarazioni di stato di        |
emergenza.                       |Calcolo del complesso delle spese
--------------------------------------------------------------------
25. Limitatamente all'anno 2005  |
il complesso delle spese di cui  |
al comma 24 e' calcolato anche al|
netto delle spese in conto       |
capitale derivanti da interventi |
cofinanziati dall'Unione europea,|
ivi comprese le corrispondenti   |Calcolo del complesso delle spese
quote di parte nazionale.        |per l'anno 2005
--------------------------------------------------------------------
26. Gli enti possono eccedere i  |
limiti di spesa stabiliti dai    |
commi 22 e 23 solo per spese di  |
investimento e nei limiti dei    |
proventi derivanti da alienazione|
di beni immobili, mobili, nonche'|
delle erogazioni a titolo        |
gratuito e liberalita'. Le       |
regioni possono destinare le     |
nuove entrate alla copertura     |
degli eventuali disavanzi di     |Possibilita', per gli enti
gestione accertati nel settore   |locali, di eccedere i limiti di
sanitario.                       |spesa solo per investimenti.
--------------------------------------------------------------------
27. Le spese in conto capitale   |
degli enti locali che eccedono il|
limite di spesa stabilito dai    |
commi da 21 a 53 possono essere  |
anticipate a carico di un        |
apposito fondo istituito presso  |
la gestione separata della Cassa |
depositi e prestiti Spa. Il fondo|
e' dotato per l'anno 2005 di euro|
250 milioni. Le anticipazioni    |
sono estinte dagli enti locali   |
entro il 31 dicembre 2006 e i    |
relativi interessi, determinati e|
liquidati sulla base di quanto   |
previsto ai commi 2, 3 e 4       |
dell'articolo 6 del decreto del  |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze 5 dicembre 2003,         |
pubblicato nel supplemento       |
ordinario alla Gazzetta Ufficiale|
n. 288 del 12 dicembre 2003,     |
valutati in 10 milioni di euro,  |
sono a carico del bilancio       |
statale. Le anticipazioni sono   |
corrisposte dalla Cassa depositi |
e prestiti Spa direttamente ai   |
soggetti beneficiari secondo     |
indicazioni e priorita' fissate  |
dal Comitato interministeriale   |
per la programmazione economica  |
(CIPE). Gli enti locali          |
comunicano al CIPE e alla Cassa  |
depositi e prestiti Spa, entro il|
31 gennaio 2005, le spese che    |
presentano le predette           |
caratteristiche e, ove ad esse   |
connessi, i progetti a cui si    |
riferiscono, nonche' le scadenze |Anticipazioni della Cdp per le
di pagamento e le coordinate dei |spese degli enti locali eccedenti
soggetti beneficiari.            |il limite.
--------------------------------------------------------------------
28. Fermo restando quanto        |
previsto ai commi 26 e 27, al    |
fine di promuovere lo sviluppo   |
economico, e' autorizzata la     |
spesa di euro 201.500.000 per    |
l'anno 2005, di euro 176.500.000 |
per l'anno 2006 e di euro        |
170.500.000 per l'anno 2007 per  |
la concessione di contributi     |
statali al finanziamento di      |
interventi diretti a tutelare    |
l'ambiente e i beni culturali, e |
comunque a promuovere lo sviluppo|
economico e sociale del          |
territorio. Possono accedere ai  |
contributi gli interventi        |
realizzati dagli enti destinatari|
nei rispettivi territori per il  |Contributi per il finanziamento
risanamento e il recupero        |di interventi a tutela
dell'ambiente e per la tutela dei|dell'ambiente e dei beni
beni culturali.                  |culturali.
--------------------------------------------------------------------
29. Il Ministro dell'economia e  |
delle finanze, individua con     |
proprio decreto gli interventi e |
gli enti destinatari dei         |
contributi di cui al comma 28    |
sulla base dei progetti          |
preliminari da presentare entro  |
novanta giorni dalla data di     |
entrata in vigore della presente |
legge, in coerenza con apposito  |
atto di indirizzo parlamentare.  |
Il Ministero dell'economia e     |
delle finanze provvede           |
all'erogazione dei contributi in |Interventi ed enti destinatari
favore degli enti destinatari.   |dei contributi
--------------------------------------------------------------------
30. Al fine di consentire il     |
monitoraggio degli adempimenti   |
relativi al patto di stabilita'  |
interno, anche secondo i criteri |
adottati in contabilita'         |
nazionale, le regioni e le       |
province autonome di Trento e di |
Bolzano, le province e i comuni  |
con popolazione superiore a      |
30.000 abitanti e le comunita'   |
montane con popolazione superiore|
a 50.000 abitanti trasmettono    |
trimestralmente al Ministero     |
dell'economia e delle finanze -  |
Dipartimento della Ragioneria    |
generale dello Stato, entro      |
trenta giorni dalla fine del     |
periodo di riferimento,          |
utilizzando il sistema web       |
appositamente previsto per il    |
patto di stabilita' interno nel  |
sito                             |
www.pattostabilita.rgs.tesoro.it,|
le informazioni riguardanti sia  |
la gestione di competenza che    |
quella di cassa, attraverso un   |
prospetto e con le modalita'     |
definiti con decreto del predetto|
Ministero, di concerto con il    |
Ministero dell'interno, sentiti  |
la Conferenza unificata di cui   |
all'articolo 8 del decreto       |
legislativo 28 agosto 1997, n.   |Monitoraggio adempimenti relativi
281, e l'ISTAT.                  |al patto di stabilita' interno.
--------------------------------------------------------------------
31. Le province e i comuni con   |
popolazione superiore a 5.000    |
abitanti sono tenuti a           |
predisporre entro il mese di     |
febbraio una previsione di cassa |
cumulata e articolata per        |
trimestri del complesso delle    |
spese come definite dal comma 24 |
coerente con l'obiettivo annuale,|
che comunicano: le province e i  |
comuni con popolazione superiore |
a 30.000 abitanti al Ministero   |
dell'economia e delle finanze    |
attraverso il sistema web, e i   |
comuni con popolazione superiore |
a 5.000 e fino a 30.000 abitanti |
alle Ragionerie provinciali dello|
Stato competenti per territorio. |
Il collegio dei revisori dei     |
conti dell'ente locale verifica, |
entro il mese successivo al      |
trimestre di riferimento, il     |
rispetto dell'obiettivo          |
trimestrale e la sua coerenza con|
l'obiettivo annuale e, in caso di|
inadempienza, ne da'             |
comunicazione sia all'ente che al|
Ministero dell'economia e delle  |
finanze, per le province e i     |
comuni con popolazione superiore |
a 30.000 abitanti attraverso il  |
predetto sistema web, e alle     |
Ragionerie provinciali dello     |
Stato competenti per territorio  |
per i comuni con popolazione     |
superiore a 5.000 e fino a 30.000|
abitanti. I comuni con           |
popolazione superiore a 3.000 e  |
fino a 5.000 abitanti e le       |
comunita' montane con popolazione|
superiore a 10.000 abitanti      |
predispongono, entro il mese di  |
marzo, una previsione di cassa   |
semestrale alla cui verifica e   |
comunicazione alle Ragionerie    |
provinciali dello Stato          |
competenti per territorio        |
provvede il revisore dei conti   |
dell'ente. A seguito             |
dell'accertamento del mancato    |
rispetto dell'obiettivo          |
trimestrale, o semestrale, gli   |
enti sono tenuti nel trimestre, o|
nel semestre, successivo a       |
riassorbire lo scostamento       |
registrato intervenendo sui      |
pagamenti, computati ai sensi del|
comma 24, nella misura necessaria|
a garantire il rientro delle     |
spese nei limiti stabiliti.      |
Restano ferme per il mancato     |
conseguimento degli obiettivi    |
annuali le disposizioni recate   |Previsioni di cassa per province
dai commi 32, 33, 34 e 35.       |e comuni
--------------------------------------------------------------------
32. Per gli enti locali, l'organo|
di revisione                     |
economico-finanziaria previsto   |
dall'articolo 234 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, verifica il |
rispetto degli obiettivi annuali |
del patto, sia in termini di     |
competenza che di cassa, e in    |
caso di mancato rispetto ne da'  |
comunicazione al Ministero       |
dell'interno sulla base di un    |
modello e con le modalita' che   |
verranno definiti con decreto del|
Ministero dell'interno, di       |Verifica del rispetto degli
concerto con il Ministero        |obiettivi del patto di
dell'economia e delle finanze.   |stabilita'.
--------------------------------------------------------------------
33. Gli enti locali che non hanno|
rispettato gli obiettivi del     |
patto di stabilita' interno      |
stabiliti per l'anno precedente  |
non possono a decorrere dall'anno|
2006:                            |
a) effettuare spese per acquisto |
di beni e servizi in misura      |
superiore alla corrispondente    |
spesa dell'ultimo anno in cui si |
e' accertato il rispetto degli   |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno, ovvero, ove l'ente sia  |
risultato sempre inadempiente, in|
misura superiore a quella del    |
penultimo anno precedente ridotta|
del 10 per cento. Per gli enti   |
locali soggetti al patto di      |
stabilita' interno dall'anno 2005|
il limite e' commisurato, in sede|
di prima applicazione, al livello|
delle spese dell'anno 2003;      |
b) procedere ad assunzioni di    |
personale a qualsiasi titolo;    |Limitazioni per gli enti locali
c) ricorrere all'indebitamento   |che non hanno rispettato il patto
per gli investimenti.            |di stabilita'.
--------------------------------------------------------------------
34. La disposizione di cui al    |
comma 33 si applica anche nel    |
2005 per le province e i comuni  |
con popolazione superiore a 5.000|
abitanti che non hanno rispettato|
gli obiettivi del patto di       |
stabilita' interno per l'anno    |
2004.                            |Estensione a province e comuni
--------------------------------------------------------------------
35. A decorrere dall'anno 2006, i|
mutui e i prestiti obbligazionari|
posti in essere dagli enti di cui|
al comma 21 con istituzioni      |
creditizie e finanziarie per il  |
finanziamento degli investimenti |
devono essere corredati da       |
apposita attestazione da cui     |
risulti il conseguimento degli   |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno per l'anno precedente.   |
L'istituto finanziatore o        |
l'intermediario finanziario non  |
possono procedere al             |
finanziamento o al collocamento  |
del prestito in assenza della    |
predetta attestazione, che deve  |
essere acquisita anche per l'anno|
2005 con riferimento agli        |
obiettivi del patto di stabilita'|
interno delle province e dei     |Adempimenti degli enti locali per
comuni con popolazione superiore |porre in essere mutui e prestiti
a 5.000 abitanti.                |obbligazionari con banche.
--------------------------------------------------------------------
36. Gli enti di nuova istituzione|
nell'anno 2005, o negli anni     |
successivi, sono soggetti alle   |
regole dei commi da 21 a 53      |
dall'anno in cui e' disponibile  |
la base di calcolo su cui        |
applicare gli incrementi di spesa|Applicabilita' delle disposizioni
stabiliti al comma 22.           |agli enti di nuova istituzione.
--------------------------------------------------------------------
37. Attraverso le loro           |
associazioni, le province, i     |
comuni e le comunita' montane    |
concorrono al monitoraggio       |
sull'andamento delle spese. Le   |
comunicazioni previste dai commi |
30, 31 e 32 sono trasmesse anche |
all'Unione delle province        |
d'Italia (UPI), all'Associazione |
nazionale dei comuni italiani    |
(ANCI) e all'Unione nazionale    |Concorrenza delle associazioni
comuni, comunita' ed enti montani|degli enti locali al monitoraggio
(UNCEM), per via telematica.     |della spesa pubblica.
--------------------------------------------------------------------
38. Per gli esercizi 2005, 2006 e|
2007, le regioni a statuto       |
speciale e le province autonome  |
di Trento e di Bolzano           |
concordano, entro il 31 marzo di |
ciascun anno, con il Ministero   |
dell'economia e delle finanze, il|
livello delle spese correnti e in|
conto capitale, nonche' dei      |
relativi pagamenti, in coerenza  |
con gli obiettivi di finanza     |
pubblica per il periodo          |
2005-2007. In caso di mancato    |
accordo si applicano le          |Esclusione dal limite delle spese
disposizioni di cui ai commi da  |per le regioni a statuto
21 a 53.                         |speciale.
--------------------------------------------------------------------
39. Per gli enti locali dei      |
rispettivi territori provvedono  |
alle finalita' di cui ai commi da|
21 a 53 le regioni a statuto     |
speciale e le province autonome  |
di Trento e di Bolzano ai sensi  |
delle competenze alle stesse     |
attribuite dai rispettivi statuti|
di autonomia e dalle relative    |
norme di attuazione. Qualora le  |
predette regioni e province      |
autonome non provvedano entro il |
31 marzo di ciascun anno, si     |
applicano, per gli enti locali   |
dei rispettivi territori, le     |Regioni a statuto speciale e le
disposizioni di cui ai commi da  |province autonome di Trento e di
21 a 53.                         |Bolzano
--------------------------------------------------------------------
40. Resta ferma la facolta' delle|
regioni e delle province autonome|
di Trento e di Bolzano di        |
estendere le regole del patto di |
stabilita' interno nei confronti |Facolta' per le regioni a statuto
degli enti ed organismi          |speciale e le province autonome
strumentali.                     |di Trento e di Bolzano
--------------------------------------------------------------------
41. Sono abrogate le disposizioni|
recate dall'articolo 29 della    |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e|
successive modificazioni,        |
limitatamente alle regole del    |
patto di stabilita' interno      |
previsto per gli enti            |
territoriali per gli anni 2005 e |
successivi.                      |Abrogazioni di norme
--------------------------------------------------------------------
42. L'affidamento da parte degli |
enti locali di incarichi di      |
studio o di ricerca, ovvero di   |
consulenze a soggetti estranei   |
all'amministrazione, deve essere |
adeguatamente motivato con       |
specifico riferimento all'assenza|
di strutture organizzative o     |
professionalita' interne all'ente|
in grado di assicurare i medesimi|
servizi, ad esclusione degli     |
incarichi conferiti ai sensi     |
della legge 11 febbraio 1994, n. |
109, e successive modificazioni. |
In ogni caso l'atto di           |
affidamento di incarichi e       |
consulenze di cui al primo       |
periodo deve essere corredato    |
della valutazione dell'organo di |
revisione economico-finanziaria  |
dell'ente locale e deve essere   |
trasmesso alla Corte dei conti.  |
L'affidamento di incarichi in    |
difformita' dalle previsioni di  |
cui al presente comma costituisce|
illecito disciplinare e determina|
responsabilita' erariale. Le     |
disposizioni di cui al presente  |Motivazione, da parte degli enti
comma si applicano agli enti con |locali, degli incarichi di
popolazione superiore a 5.000    |consulenza a soggetti estranei
abitanti.                        |all'amministrazione.
--------------------------------------------------------------------
43. I proventi delle concessioni |
edilizie e delle sanzioni        |
previste dal testo unico di cui  |
al decreto del Presidente della  |
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,|
possono essere destinati al      |
finanziamento di spese correnti  |
entro il limite del 75 per cento |
per il 2005 e del 50 per cento   |Utilizzo proventi concessioni
per il 2006.                     |edilizie e relative sanzioni.
--------------------------------------------------------------------
44. All'articolo 204 del testo   |
unico di cui al decreto          |
legislativo 18 agosto 2000, n.   |
267, sono apportate le seguenti  |
modificazioni:                   |
0a) al comma 1, dopo le parole:   |
"nuovi mutui" sono inserite le   |
seguenti: "e accedere ad altre   |
forme di finanziamento reperibili|
sul mercato" e le parole: "25 per|
cento" sono sostituite dalle     |
seguenti: "12 per cento";        |
b) dopo il comma 2, e' inserito  |
il seguente:                     |
"2-bis. Le disposizioni del comma|
2 si applicano, ove compatibili, |Modifica alle regole per
alle altre forme di indebitamento|l'assunzione di mutui da parte
cui l'ente locale acceda".       |degli enti locali.
--------------------------------------------------------------------
45. Gli enti che alla data di    |
entrata in vigore della presente |
legge superino il limite di      |
indebitamento di cui al comma 1  |
dell'articolo 204 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, come        |
modificato dal comma 44, sono    |
tenuti a ridurre il proprio      |
livello di indebitamento entro i |
seguenti termini:                |
a) un importo annuale degli      |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 20 per cento entro la fine    |
dell'esercizio 2008;             |
b) un importo annuale degli      |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 16 per cento entro la fine    |
dell'esercizio 2010;             |
c) un importo annuale degli      |
interessi di cui al citato comma |
1 dell'articolo 204 non superiore|
al 12 per cento entro la fine    |Obbligo di riduzione del livello
dell'esercizio 2013.             |di indebitamento.
--------------------------------------------------------------------
46. All'articolo 101 del testo   |
unico di cui al decreto          |
legislativo 18 agosto 2000, n.   |
267, sono apportate le seguenti  |
modificazioni:                   |
a) al comma 1, le parole:        |
"quattro anni" sono sostituite   |
dalle seguenti: "due anni";      |
b) al comma 4, le parole:        |Riduzione del periodo di
"quattro anni" sono sostituite   |collocazione in disponibilita'
dalle seguenti: "due anni".      |per i segretari comunali.
--------------------------------------------------------------------
47. In vigenza di disposizioni   |
che stabiliscono un regime di    |
limitazione delle assunzioni di  |
personale a tempo indeterminato, |
sono consentiti trasferimenti per|
mobilita', anche                 |
intercompartimentale, tra        |
amministrazioni sottoposte al    |
regime di limitazione, nel       |
rispetto delle disposizioni sulle|
dotazioni organiche e, per gli   |
enti locali, purche' abbiano     |
rispettato il patto di stabilita'|
interno per l'anno precedente.   |Trasferimenti per mobilita'.
--------------------------------------------------------------------
48. In caso di mobilita' presso  |
altre pubbliche amministrazioni, |
con la conseguente cancellazione |
dall'albo, nelle more della nuova|
disciplina contrattuale, i       |
segretari comunali e provinciali |
appartenenti alle fasce          |
professionali A e B possono      |
essere collocati, analogamente a |
quanto previsto per i segretari  |
appartenenti alla fascia C, nella|
categoria o area professionale   |
piu' alta prevista dal sistema di|
classificazione vigente presso   |
l'amministrazione di             |
destinazione, previa espressa    |Collocazione professionale dei
manifestazione di volonta' in    |segretari comunali in caso di
tale senso.                      |mobilita'.
--------------------------------------------------------------------
49. Nell'ambito del processo di  |
mobilita' di cui al comma 48, i  |
soggetti che abbiano prestato    |
servizio effettivo di ruolo come |
segretari comunali o provinciali |
per almeno tre anni e che si     |
siano avvalsi della facolta' di  |
cui all'articolo 18 del          |
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 4    |
dicembre 1997, n. 465, sono      |
inquadrati, nei limiti del       |
contingente di cui al comma 96,  |
nei ruoli unici delle            |
amministrazioni in cui prestano  |
servizio alla data di entrata in |
vigore della presente legge,     |
ovvero di altre amministrazioni  |
in cui si riscontrano carenze di |
organico, previo consenso        |
dell'interessato, ai sensi ed    |
agli effetti delle disposizioni  |
in materia di mobilita' e delle  |
condizioni del contratto         |Inquadramento dei segretari
collettivo vigenti per la        |comunali in caso di mobilita' nei
categoria.                       |ruoli unici.
--------------------------------------------------------------------
50. All'articolo 10, comma 10,   |
lettera c), del decreto-legge 18 |
gennaio 1993, n. 8, convertito,  |
con modificazioni, dalla legge 19|
marzo 1993, n. 68, le parole:    |
"lire 50.000" e "lire 150.000"   |Aumento diritti di segreteria per
sono sostituite, rispettivamente,|autorizzazione edilizia e
dalle seguenti: "euro 51,65" e   |denuncia di inizio
"euro 516,46".                   |dell'attivita'.
--------------------------------------------------------------------
51. Per gli anni 2005, 2006 e    |
2007 e' consentita la variazione |
in aumento dell'aliquota di      |
compartecipazione                |
dell'addizionale comunale        |
all'imposta sul reddito delle    |
persone fisiche, di cui al comma |
3 dell'articolo 1 del decreto    |
legislativo 28 settembre 1998, n.|
360, e successive modificazioni, |
ai soli enti che, alla data di   |
entrata in vigore della presente |
legge, non si siano avvalsi della|
facolta' di aumentare la suddetta|
addizionale. L'aumento deve      |
comunque essere limitato entro la|
misura complessiva dello 0,1 per |
cento. Fermo restando quanto     |
stabilito al primo e al secondo  |
periodo, fino al 31 dicembre 2006|
restano sospesi gli effetti degli|
aumenti delle addizionali e delle|
maggiorazioni di cui alla lettera|
a) del comma 1 dell'articolo 3   |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, eventualmente deliberati.   |
Gli effetti decorrono, in ogni   |
caso, dal periodo d'imposta      |
successivo alla predetta data.   |Addizionali IRE ed IRAP.
--------------------------------------------------------------------
52. Ai fini del comma 2          |
dell'articolo 4 del decreto      |
legislativo 12 dicembre 2003, n. |
344, e' istituito per l'anno     |
2005, presso lo stato di         |
previsione del Ministero         |
dell'interno, il fondo per il    |
rimborso agli enti locali delle  |
minori entrate derivanti         |
dall'abolizione del credito      |
d'imposta con una dotazione di 10|
milioni di euro. Con regolamento |
emanato ai sensi dell'articolo   |
17, comma 1, della legge 23      |
agosto 1988, n. 400, su proposta |
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze, di concerto con il|
Ministro dell'interno, sono      |
dettate le norme per l'attuazione|Istituzione Fondo per rimborso ad
della disposizione di cui al     |enti locali delle minori entrate
presente comma e per la          |derivanti dall'abolizione del
ripartizione del fondo.          |credito d'imposta.
--------------------------------------------------------------------
                                 |Soppressione della riduzione dei
                                 |trasferimenti agli enti locali
                                 |per mancata certificazione del
                                 |requisito che attesti la
53. All'articolo 3, comma 51,    |corresponsione del trattamento
della legge 24 dicembre 2003, n. |economico al personale immesso
350, il secondo periodo e'       |nei ruoli speciali ad
soppresso.                       |esaurimento.
--------------------------------------------------------------------
54. Per l'anno 2005 e' istituito,|
presso il Ministero dell'interno,|
con finalita' di riequilibrio    |
economico e sociale, il fondo per|
l'insediamento nei comuni montani|
con popolazione inferiore a 1.000|
abitanti, sottodotati ai sensi   |
del decreto legislativo 30 giugno|
1997, n. 244, con una dotazione  |
di 5 milioni di euro per il 2005.|
--------------------------------------------------------------------
55. Il fondo di cui al comma 54  |
e' finalizzato, oltre a quanto   |
previsto dal medesimo comma 54,  |
al riequilibrio insediativo,     |
quindi all'incentivazione        |
dell'insediamento nei centri     |
abitati di attivita' artigianali |
e commerciali, al recupero di    |
manufatti, edifici e case rurali |
per finalita' economiche e       |
abitative, al recupero degli     |Fondo insediamento comuni montani
antichi mestieri.                |sottodotati.
--------------------------------------------------------------------
56. Entro sessanta giorni dalla  |
data di entrata in vigore della  |
presente legge il Ministro       |
dell'interno definisce con       |
proprio decreto i criteri di     |
ripartizione e le modalita' per  |Criteri di ripartizione e
l'accesso ai finanziamenti di cui|modalita' per l'accesso ai
ai commi 54 e 55.                |finanziamenti
--------------------------------------------------------------------
57. Per il triennio 2005-2007,   |
gli enti indicati nell'elenco 1  |
allegato alla presente legge, ad |
eccezione degli enti di          |
previdenza di cui ai decreti     |
legislativi 30 giugno 1994, n.   |
509, e successive modificazioni, |
e 10 febbraio 1996, n. 103, e    |
successive modificazioni, delle  |
altre associazioni e fondazioni  |
di diritto privato e degli enti  |
del sistema camerale, possono    |
incrementare per l'anno 2005 le  |
proprie spese, al netto delle    |
spese di personale, in misura non|
superiore all'ammontare delle    |
spese dell'anno 2003 incrementato|
del 4,5 per cento. Per gli anni  |
2006 e 2007 si applica la        |
percentuale di incremento del 2  |
per cento alle corrispondenti    |
spese determinate per l'anno     |
precedente con i criteri         |
stabiliti dal presente comma. Per|
le spese di personale si applica |
la specifica disciplina di       |
settore. Alle regioni e agli enti|
locali di cui ai commi da 21 a   |
53, agli enti del Servizio       |
sanitario nazionale di cui ai    |
commi da 164 a 188, nonche' agli |
enti indicati nell'articolo 3,   |
commi 1 e 2, della legge 24      |Limite all'incremento delle spese
dicembre 2003, n. 350, si applica|per enti pubblici non
la disciplina ivi prevista.      |territoriali.
--------------------------------------------------------------------
58. Con riferimento alla perdita |
di gettito realizzata dalle      |
regioni a statuto ordinario per  |
gli anni 2003 e successivi, a    |
seguito della riduzione          |
dell'accisa sulla benzina non    |
compensata dal maggior gettito   |
delle tasse automobilistiche,    |
come determinato dall'articolo   |
17, comma 22, della legge 27     |
dicembre 1997, n. 449, viene     |
riconosciuto l'importo di euro   |
342,583 milioni. Detto importo e'|
ripartito tra le regioni entro il|
30 aprile 2005, con decreto del  |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, sentita la Conferenza   |
permanente per i rapporti tra lo |
Stato, le regioni e le province  |
autonome di Trento e di Bolzano, |
e integra i trasferimenti        |
soppressi di cui all'articolo 1, |
comma 1, del decreto legislativo |
18 febbraio 2000, n. 56, ai fini |
dell'aliquota definitiva da      |
determinare entro il 31 luglio   |
2005 ai sensi dell'articolo 5,   |
comma 3, del medesimo decreto    |
legislativo n. 56 del 2000, e    |
successive modificazioni. Il     |
decreto e' predisposto sulla base|
della proposta delle regioni da  |Ristoro minori entrate accise su
presentare in sede di Conferenza |benzina per le regioni a statuto
permanente per i rapporti tra lo |ordinario, non compensate
Stato, le regioni e le province  |dall'aumento delle tasse
autonome di Trento e di Bolzano. |automobilistiche.
--------------------------------------------------------------------
59. Ai fini della determinazione |
dell'aliquota definitiva di cui  |
al comma 58 si tiene altresi'    |
conto dei trasferimenti          |
attribuiti per l'anno 2004 alle  |
regioni a statuto ordinario in   |
applicazione dell'articolo 70    |
della legge 28 dicembre 2001, n. |
448. Il fondo di cui al citato   |Determinazione dell'aliquota
articolo 70 e' soppresso.        |definitiva
--------------------------------------------------------------------
60. Il Fondo di cui all'articolo |
52, comma 8, della legge 23      |
dicembre 2000, n. 388, e'        |Utilizzo del Fondo per le
utilizzato anche per l'esercizio |funzioni trasferite agli enti
delle funzioni conferite agli    |locali, anche per l'attuazione
enti territoriali ai sensi       |dell'art. 118 della Cost.
dell'articolo 7 della legge 5    |(esercizio di funzioni
giugno 2003, n. 131.             |amministrative).
--------------------------------------------------------------------
61. Salvo quanto disposto nel    |
comma 175, la sospensione degli  |
aumenti delle addizionali        |
all'imposta sul reddito e delle  |
maggiorazioni dell'aliquota      |
dell'imposta regionale sulle     |
attivita' produttive di cui      |
all'articolo 3, comma 1, lettera |
a), della legge 27 dicembre 2002,|
n. 289, e all'articolo 2, comma  |
21 della legge 24 dicembre 2003, |
n. 350, e' confermata sino al 31 |
dicembre 2005. Resta ferma       |
l'applicazione del comma 22      |
dell'articolo 2 della legge n.   |
350 del 2003 alle disposizioni   |
regionali in materia di IRAP     |
diverse da quelle riguardanti la |
maggiorazione dell'aliquota,     |
nonche', unitamente al comma 23  |
del medesimo articolo, alle      |
disposizioni regionali in materia|
di tassa automobilistica; le     |
regioni possono modificare tali  |
disposizioni nei soli limiti dei |
poteri loro attribuiti dalla     |
normativa statale di riferimento |Sospensione addizionali IRE e
ed in conformita' con essa.      |IRAP
--------------------------------------------------------------------
62. Sono autorizzate, a carico di|
somme a qualsiasi titolo         |
spettanti, le compensazioni degli|
importi a credito e a debito di  |
ciascuna regione, connessi alle  |
perdite di entrata realizzate    |
dalle stesse per effetto delle   |
disposizioni recate dall'articolo|
17, comma 22, della legge 27     |
dicembre 1997, n. 449, indicate, |
solo a questo fine, nella tabella|
di riparto approvata con decreto |
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze sulla base della   |
proposta presentata dalle regioni|
in sede di Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le  |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano. Tale        |
compensazione sara' effettuata   |
dal Ministero dell'economia e    |
delle finanze - Dipartimento     |
della Ragioneria generale dello  |Compensazione importi a credito e
Stato, in quattro rate annuali di|debito di ciascuna regione
eguale importo a partire         |connessi a perdite da tassa
dall'esercizio 2005.             |automobilistica.
--------------------------------------------------------------------
63. I trasferimenti erariali per |
l'anno 2005 di ogni singolo ente |
locale sono determinati in base  |
alle disposizioni recate         |
dall'articolo 31, comma 1, primo |
periodo, della legge 27 dicembre |Determinazione trasferimenti agli
2002, n. 289.                    |enti locali.
--------------------------------------------------------------------
64. Per l'anno 2005, l'incremento|
delle risorse, pari a 340 milioni|
di euro, derivante dal reintegro |
della riduzione dei trasferimenti|
erariali conseguente alla        |
cessazione dell'efficacia delle  |
disposizioni di cui all'articolo |
24, comma 9, della legge 28      |
dicembre 2001, n. 448, e'        |
attribuito, quanto ad euro 260   |
milioni, a favore degli enti     |
locali per confermare i          |
contributi di cui all'articolo 3,|
commi 27, 35, secondo periodo, 36|
e 141, della legge 24 dicembre   |
2003, n. 350, e quanto ad 80     |
milioni di euro in favore dei    |
comuni di cui all'articolo 9,    |
comma 3, del decreto legislativo |Attribuzione dell'incremento
30 giugno 1997, n. 244.          |delle risorse
--------------------------------------------------------------------
65. Le disposizioni in materia di|
compartecipazione provinciale e  |
comunale al gettito dell'imposta |
sul reddito delle persone fisiche|
di cui all'articolo 31, comma 8, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, gia' confermate per l'anno  |
2004 dall'articolo 2, comma 18,  |
della legge 24 dicembre 2003, n. |Proroga compartecipazione
350, sono prorogate per l'anno   |provinciale e comunale al gettito
2005.                            |dell'IRPEF.
--------------------------------------------------------------------
66. Gli enti locali di cui       |
all'articolo 2, comma 1, del     |
testo unico di cui al decreto    |
legislativo 18 agosto 2000, n.   |
267, hanno facolta' di utilizzare|
le entrate derivanti dal         |
plusvalore realizzato con        |
l'alienazione di beni            |
patrimoniali, inclusi i beni     |
immobili, per il rimborso della  |Utilizzo plusvalore alienazione
quota di capitale delle rate di  |beni patrimoniali per rimborso
ammortamento dei mutui.          |rate ammortamento mutui.
--------------------------------------------------------------------
67. In deroga alle disposizioni  |
dell'articolo 3, comma 3, della  |
legge 27 luglio 2000, n. 212,    |
concernente l'efficacia temporale|
delle norme tributarie, i termini|
per l'accertamento dell'imposta  |
comunale sugli immobili che      |
scadono il 31 dicembre 2004 sono |
prorogati al 31 dicembre 2005,   |
limitatamente alle annualita'    |
d'imposta 2000 e successive.     |Proroga termini accertamento ICI.
--------------------------------------------------------------------
68. Al testo unico di cui al     |
decreto legislativo 18 agosto    |
2000, n. 267, sono apportate le  |
seguenti modificazioni:          |
a) all'articolo 42, comma 2, la  |
lettera h) e' sostituita dalla   |
seguente:                        |
"h) contrazione di mutui e       |
aperture di credito non previste |
espressamente in atti            |
fondamentali del consiglio ed    |
emissioni di prestiti            |
obbligazionari";                 |
b) all'articolo 204, comma 2, le |
lettere a) e b) sono sostituite  |
dalle seguenti:                  |
"a) l'ammortamento non puo' avere|
durata inferiore ai cinque anni; |
b) la decorrenza                 |
dell'ammortamento deve essere    |
fissata al 1º gennaio dell'anno  |
successivo a quello della stipula|
del contratto. In alternativa, la|
decorrenza dell'ammortamento puo'|
essere posticipata al 1º luglio  |
seguente o al 1º gennaio         |
dell'anno successivo e, per i    |
contratti stipulati nel primo    |
semestre dell'anno, puo' essere  |
anticipata al 1º luglio dello    |
stesso anno";                    |
c) dopo l'articolo 205 e'        |
inserito il seguente:            |
"Art. 205-bis. - (Contrazione di |
aperture di credito) - 1. Gli    |
enti locali sono autorizzati a   |
contrarre aperture di credito nel|
rispetto della disciplina di cui |
al presente articolo.            |
2. Le spese per investimenti     |
finanziate con il contratto di   |
apertura di credito si           |
considerano impegnate all'atto   |
della stipula del contratto      |
stesso e per l'ammontare         |
dell'importo del progetto o dei  |
progetti definitivi o esecutivi  |
finanziati; alla chiusura        |
dell'esercizio le somme oggetto  |
del contratto di apertura di     |
credito costituiscono residui    |
attivi.                          |
3. Il ricorso alle aperture di   |
credito e' possibile solo se     |
sussistono le condizioni di cui  |
all'articolo 203, comma 1, e nel |
rispetto dei limiti di cui       |
all'articolo 204, comma 1,       |
calcolati con riferimento        |
all'importo complessivo          |
dell'apertura di credito         |
stipulata.                       |
4. L'utilizzo del ricavato       |
dell'operazione e' sottoposto    |
alla disciplina di cui           |
all'articolo 204, comma 3.       |
5. I contratti di apertura di    |
credito devono, a pena di        |
nullita', essere stipulati in    |
forma pubblica e contenere le    |
seguenti clausole e condizioni:  |
a) la banca e' tenuta ad         |
effettuare erogazioni, totali o  |
parziali, dell'importo del       |
contratto in base alle richieste |
di volta in volta inoltrate      |
dall'ente e previo rilascio da   |
parte di quest'ultimo delle      |
relative delegazioni di pagamento|
ai sensi dell'articolo 206.      |
L'erogazione dell'intero importo |
messo a disposizione al momento  |
della contrazione dell'apertura  |
di credito ha luogo nel termine  |
massimo di tre anni ferma        |
restando la possibilita' per     |
l'ente locale di disciplinare    |
contrattualmente le condizioni   |
economiche di un eventuale       |
utilizzo parziale;               |
b) gli interessi sulle aperture  |
di credito devono riferirsi ai   |
soli importi erogati.            |
L'ammortamento di tali importi   |
deve avere una durata non        |
inferiore a cinque anni con      |
decorrenza dal 1º gennaio o dal  |
1º luglio successivi alla data   |
dell'erogazione;                 |
c) le rate di ammortamento devono|
essere comprensive, sin dal primo|
anno, della quota capitale e     |
della quota interessi;           |
d) unitamente alla prima rata di |
ammortamento delle somme erogate |
devono essere corrisposti gli    |
eventuali interessi di           |
preammortamento, gravati degli   |
ulteriori interessi decorrenti   |
dalla data di inizio             |
dell'ammortamento e sino alla    |
scadenza della prima rata;       |
e) deve essere indicata la natura|
delle spese da finanziare e, ove |
necessario, avuto riguardo alla  |
tipologia dell'investimento, dato|
atto dell'intervenuta            |
approvazione del progetto o dei  |
progetti definitivi o esecutivi, |
secondo le norme vigenti;        |
f) deve essere rispettata la     |
misura massima di tasso          |
applicabile alle aperture di     |
credito i cui criteri di         |
determinazione sono demandati ad |
apposito decreto del Ministro    |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro         |
dell'interno, da emanare entro   |
novanta giorni dalla data di     |
entrata in vigore della presente |
disposizione.                    |
6. Le aperture di credito sono   |
soggette, al pari delle altre    |
forme di indebitamento, al       |
monitoraggio di cui all'articolo |
41 della legge 28 dicembre 2001, |
n. 448, nei termini e modalita'  |
previsti dal relativo regolamento|
di attuazione, di cui al decreto |
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze 1º dicembre 2003,  |
n. 389. I modelli per la         |
comunicazione delle              |
caratteristiche finanziarie delle|
singole operazioni di apertura di|
credito sono pubblicati in       |
allegato al decreto di cui alla  |
lettera f) del comma 5";         |
d) all'articolo 207, dopo il     |
comma 1, e' inserito il seguente:|
"1-bis. A fronte di operazioni di|
emissione di prestiti            |
obbligazionari effettuate        |
congiuntamente da piu' enti      |
locali, gli enti capofila possono|
procedere al rilascio di garanzia|
fideiussoria riferita all'insieme|
delle operazioni stesse.         |
Contestualmente gli altri enti   |
emittenti rilasciano garanzia    |
fideiussoria a favore dell'ente  |
capofila in relazione alla quota |
parte dei prestiti di propria    |
competenza. Ai fini              |
dell'applicazione del comma 4, la|
garanzia prestata dall'ente      |
capofila concorre alla formazione|
del limite di indebitamento solo |
per la quota parte dei prestiti  |
obbligazionari di competenza     |Aperture di credito da parte di
dell'ente stesso".               |enti locali.
--------------------------------------------------------------------
69. Per la gestione del fondo di |
ammortamento del debito di cui   |
all'articolo 41, comma 2, della  |
legge 28 dicembre 2001, n. 448,  |
non si applica il principio di   |
accentramento di ogni deposito   |
presso il tesoriere stabilito    |
dagli articoli 209, comma 3, e   |
211, comma 2, del testo unico di |
cui al decreto legislativo 18    |Deroga al principio di
agosto 2000, n. 267.             |accentramento
--------------------------------------------------------------------
70. All'articolo 41, comma 2,    |
primo periodo, della legge 28    |
dicembre 2001, n. 448, sono      |
soppresse le parole: "e contrarre|
mutui" e le parole: "o           |
dell'accensione".                |Modifiche di coordinamento
--------------------------------------------------------------------
71. Lo Stato, le regioni, le     |
province autonome di Trento e di |
Bolzano e gli enti locali sono   |
tenuti a provvedere, se          |
consentito dalle clausole        |
contrattuali, alla conversione   |
dei mutui con oneri di           |
ammortamento anche parzialmente a|
carico dello Stato in titoli     |
obbligazionari di nuova emissione|
o alla rinegoziazione, anche con |
altri istituti, dei mutui stessi,|
in presenza di condizioni di     |
rifinanziamento che consentano   |
una riduzione del valore         |
finanziario delle passivita'     |
totali. Nel valutare la          |
convenienza dell'operazione di   |
rifinanziamento si dovra' tenere |
conto anche delle commissioni. In|
caso di mutuo a tasso fisso, per |
la verifica delle condizioni di  |
rifinanziamento, lo Stato o      |
l'ente pubblico interessato      |
osservano regolarmente i tassi di|
mercato e si attivano allorche'  |
il tasso swap con scadenza pari  |
alla vita media residua del mutuo|
sia inferiore al tasso del mutuo |Conversione dei mutui in titoli
di almeno un punto percentuale.  |obbligazionari.
--------------------------------------------------------------------
72. Gli stanziamenti di bilancio |
previsti per il pagamento dei    |
mutui con oneri integralmente o  |
parzialmente a carico dello Stato|
sono proporzionalmente adeguati  |
ai nuovi piani di ammortamento   |
conseguenti alla conclusione     |
delle operazioni di conversione o|
rinegoziazione dei mutui di cui  |Stanziamenti di bilancio previsti
al comma 71.                     |per il pagamento dei mutui
--------------------------------------------------------------------
73. Ai fini dell'attuazione di   |
quanto stabilito dai commi 71 e  |
72 l'ente pubblico e' tenuto a   |
trasmettere, entro trenta giorni |
dal perfezionamento delle        |
operazioni di cui al comma 71,   |
all'amministrazione statale      |
interessata, la relativa         |
documentazione contrattuale,     |
compresi i piani di ammortamento |Trasmissione della documentazione
o di rimborso.                   |contrattuale
--------------------------------------------------------------------
74. In caso di nuove emissioni di|
titoli obbligazionari con        |
rimborso del capitale in un'unica|
soluzione alla scadenza, e'      |
necessario che al momento        |
dell'emissione venga costituito  |
un fondo di ammortamento del     |
debito o conclusa una operazione |
di swap per l'ammortamento dello |
stesso, secondo quanto disposto  |
dall'articolo 2 del regolamento  |
di cui al decreto del Ministro   |
dell'economia e delle finanze 1º |Costituzione di un fondo di
dicembre 2003, n. 389.           |ammortamento del debito
--------------------------------------------------------------------
75. Al fine del consolidamento   |
dei conti pubblici rilevanti per |
il rispetto degli obiettivi      |
adottati con l'adesione al patto |
di stabilita' e crescita le rate |
di ammortamento dei mutui        |
attivati dalle regioni, dalle    |
province autonome di Trento e di |
Bolzano, dagli enti locali e     |
dagli altri enti pubblici ad     |
intero carico del bilancio dello |
Stato sono pagate agli istituti  |
finanziatori direttamente dallo  |
Stato.                           |Mutui enti locali.
--------------------------------------------------------------------
76. Per le stesse finalita' di   |
cui al comma 75 e con riferimento|
agli enti pubblici diversi dallo |
Stato, il debito derivante dai   |
mutui e' iscritto nel bilancio   |
dell'amministrazione pubblica che|
assume l'obbligo di corrispondere|
le rate di ammortamento agli     |
istituti finanziatori, ancorche' |
il ricavato del prestito sia     |
destinato ad un'amministrazione  |
pubblica diversa.                |
L'amministrazione pubblica       |
beneficiaria del mutuo, nel caso |
in cui le rate di ammortamento   |
siano corrisposte agli istituti  |
finanziatori da                  |
un'amministrazione pubblica      |
diversa, iscrive il ricavato del |
mutuo nelle entrate per          |
trasferimenti in conto capitale  |
con vincolo di destinazione agli |
investimenti. L'istituto         |
finanziatore, contestualmente    |
alla stipula dell'operazione di  |
finanziamento, ne da' notizia    |
all'amministrazione pubblica     |
tenuta al pagamento delle rate di|
ammortamento che, unitamente alla|
contabilizzazione del ricavato   |
dell'operazione tra le accensioni|
di prestiti, provvede            |
all'iscrizione del corrispondente|
importo tra i trasferimenti in   |
conto capitale al fine di        |
consentire la regolazione        |Iscrizione in bilancio del debito
contabile dell'operazione.       |derivante dai mutui
--------------------------------------------------------------------
77. Le amministrazioni pubbliche |
sono tenute ad adeguarsi alle    |
disposizioni di cui ai commi 75 e|
76 con riferimento alle nuove    |Adeguamento delle amministrazioni
operazioni finanziarie.          |pubbliche
--------------------------------------------------------------------
78. Il Ministero dell'economia e |
delle finanze - Dipartimento del |
tesoro procede alla gestione     |
delle nuove posizioni finanziarie|Gestione delle nuove posizioni
attive di sua competenza.        |attive
--------------------------------------------------------------------
79. Al fine di sperimentare gli  |
effetti del superamento del      |
sistema di tesoreria unica il    |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, sentiti la Conferenza   |
unificata di cui all'articolo 8  |
del decreto legislativo 28 agosto|
1997, n. 281, il Ministro        |
dell'interno e il Ministro       |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca, individua con   |
proprio decreto una regione, tre |
province, tre comunita' montane, |
sei comuni e tre universita' nei |
quali durante l'anno 2005 i      |
trasferimenti statali e le       |
entrate proprie affluiscono      |
direttamente ai tesorieri degli  |
enti. L'individuazione degli     |
enti, salvo che per la regione,  |
viene effettuata assicurando la  |
rappresentativita' per aree      |
geografiche; gli enti sono       |
comunque individuati tra quelli  |
che possono collegarsi, tramite i|
loro tesorieri, al sistema       |
informativo delle operazioni     |
degli enti pubblici (SIOPE)      |
istituito ai sensi dell'articolo |
28, commi 3, 4 e 5, della legge  |
27 dicembre 2002, n. 289. La     |
rilevazione per via telematica   |
riguarda i dati contabili sia ai |
fini del calcolo del fabbisogno  |
di cassa sia ai fini del calcolo |
dell'indebitamento netto. Con il |
predetto decreto vengono altresi'|
definiti i criteri, le modalita' |
e i tempi della sperimentazione  |
relativa sia alle entrate sia    |
alle spese. In relazione ai      |
risultati registrati la          |
sperimentazione puo' essere      |
estesa, nel corso dello stesso   |Superamento del sistema della
anno 2005, ad altri enti.        |tesoreria unica.
--------------------------------------------------------------------
80. L'articolo 213 del testo     |
unico di cui al decreto          |
legislativo 18 agosto 2000, n.   |
267, e' sostituito dal seguente: |
"Art. 213. - (Gestione           |
informatizzata del servizio di   |
tesoreria) - 1. Qualora          |
l'organizzazione dell'ente e del |
tesoriere lo consentano il       |
servizio di tesoreria puo' essere|
gestito con modalita' e criteri  |
informatici e con l'uso di       |
ordinativi di pagamento e di     |
riscossione informatici, in luogo|
di quelli cartacei, le cui       |
evidenze informatiche valgono a  |
fini di documentazione, ivi      |
compresa la resa del conto del   |
tesoriere di cui all'articolo    |
226.                             |
2. La convenzione di tesoreria di|
cui all'articolo 210 puo'        |
prevedere che la riscossione     |
delle entrate e il pagamento     |
delle spese possano essere       |
effettuati, oltre che per        |
contanti presso gli sportelli di |
tesoreria, anche con le modalita'|
offerte dai servizi elettronici  |
di incasso e di pagamento        |
interbancari.                    |
3. Gli incassi effettuati dal    |
tesoriere mediante i servizi     |
elettronici interbancari danno   |
luogo al rilascio di quietanza o |
evidenza bancaria ad effetto     |
liberatorio per il debitore; le  |
somme rivenienti dai predetti    |
incassi sono versate alle casse  |
dell'ente, con rilascio della    |
quietanza di cui all'articolo    |
214, non appena si rendono       |
liquide ed esigibili in relazione|
ai servizi elettronici adottati e|
comunque nei tempi previsti nella|
predetta convenzione di          |Gestione informatizzata del
tesoreria".                      |servizio di tesoreria.
--------------------------------------------------------------------
81. Ai fini della                |
razionalizzazione e della        |
semplificazione dell'attivita'   |
amministrativa, con decreto da   |
adottare ai sensi dell'articolo  |
17, comma 3, della legge 23      |
agosto 1988, n. 400, di concerto |
con il Ministro dell'economia e  |
delle finanze, entro novanta     |
giorni dalla data di entrata in  |
vigore della presente legge, il  |
Ministro degli affari esteri     |
emana disposizioni per la        |
semplificazione della gestione   |
finanziaria degli uffici         |Semplificazione gestione
all'estero.                      |finanziaria uffici all'estero.
--------------------------------------------------------------------
82. Per il contrasto e la        |
prevenzione del rischio di       |
utilizzazione illecita di        |
finanziamenti pubblici, tutti gli|
enti e le societa' che fruiscono |
di finanziamenti a carico di     |
bilanci pubblici o dell'Unione   |
europea, anche sotto forma di    |
esenzioni, incentivi o           |
agevolazioni fiscali, in materia |
di avviamento, aggiornamento e   |
formazione professionale,        |
utilizzazione di lavoratori,     |
sgravi contributivi per personale|
addetto all'attivita' produttiva,|
devono dotarsi entro il 31       |
ottobre 2005 di specifiche misure|
organizzative e di funzionamento |
idonee a prevenire il rischio del|
compimento di illeciti nel loro  |
interesse o a loro vantaggio, nel|
rispetto dei principi previsti   |
dal decreto legislativo 8 giugno |
2001, n. 231, predisposte ovvero |
verificate ed approvate dall'ente|
di cui al decreto del Presidente |
del Consiglio dei ministri 19    |
marzo 2003, pubblicato nella     |
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 |
giugno 2003, secondo tariffe,    |
predeterminate e pubbliche,      |
determinate sulla base del costo |
effettivo del servizio,          |
attribuite allo stesso ente      |
mediante riassegnazione ai sensi |
del regolamento di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |
10 novembre 1999, n. 469.        |
Dell'avvenuta adozione delle     |
misure indicate al primo periodo |
viene data comunicazione al      |
competente comitato di           |
coordinamento finanziario        |
regionale, per l'adozione delle  |
rispettive iniziative ispettive e|
di verifica nei confronti dei    |
soggetti che non risultino avere |
adottato le citate misure        |
organizzative e di funzionamento.|
L'Agenzia delle entrate comunica |
con evidenze informatiche        |
all'ente di cui al primo periodo |
l'elenco dei soggetti che        |
dichiarano di fruire delle       |
agevolazioni o degli incentivi   |
citati, per l'adozione delle     |
conseguenti iniziative.          |
Dall'attuazione del presente     |Contrasto al rischio di atti
comma non possono derivare nuovi |illeciti per gli enti che
o maggiori oneri per la finanza  |utilizzano finanziamenti
pubblica.                        |pubblici.
--------------------------------------------------------------------
83. Al fine di incentivare il    |
passaggio dal sistema            |
contributivo-indennizzatorio per |
danni all'agricoltura al sistema |
assicurativo contro i danni,     |
l'autorizzazione di spesa di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettere |
b) e c), del decreto legislativo |
29 marzo 2004, n. 102, Fondo di  |
solidarieta' nazionale -         |
interventi indennizzatori, e'    |
ridotta di 50 milioni di euro per|
ciascuno degli anni 2005 e 2006 e|
il corrispondente importo e'     |
destinato agli interventi        |
agevolativi per la stipula di    |
contratti assicurativi contro i  |
danni in agricoltura alla        |
produzione e alle strutture, di  |
cui all'articolo 1, comma 3,     |
lettera a), del decreto          |
legislativo 29 marzo 2004, n.    |
102, Fondo di solidarieta'       |
nazionale - incentivi            |Sistema assicurativo contro i
assicurativi.                    |danni all'agricoltura.
--------------------------------------------------------------------
84. All'articolo 15 del decreto  |
legislativo 29 marzo 2004, n.    |
102, il comma 3 e' sostituito dal|
seguente:                        |
"3. Per la dotazione finanziaria |
del Fondo di solidarieta'        |
nazionale-incentivi assicurativi |
destinato agli interventi di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettera |
a), si provvede ai sensi         |
dell'articolo 11, comma 3,       |
lettera f), della legge 5 agosto |
1978, n. 468, e successive       |
modificazioni. Per la dotazione  |
finanziaria del Fondo di         |
solidarieta' nazionale -         |
interventi indennizzatori,       |
destinato agli interventi di cui |
all'articolo 1, comma 3, lettere |
b) e c), si provvede a valere    |
sulle risorse del Fondo di       |
protezione civile, come          |
determinato ai sensi             |
dell'articolo 11, comma 3,       |
lettera d), della legge 5 agosto |
1978, n. 468, e successive       |
modificazioni, nel limite        |
stabilito annualmente dalla legge|Fondo di solidarieta' nazionale a
finanziaria".                    |sostegno delle imprese agricole.
--------------------------------------------------------------------
85. Per gli stessi fini di cui al|
comma 83, per l'anno 2005 la     |
dotazione del Fondo per la       |
riassicurazione dei rischi,      |
istituito presso l'Istituto per  |
studi, ricerche e informazioni   |
sul mercato agricolo (ISMEA), ai |
sensi dell'articolo 127, comma 3,|
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e' incrementata di 50       |
milioni di euro, di cui 5 milioni|
di euro da destinare             |
preferenzialmente agli interventi|
di riassicurazione relativi ai   |Incremento Fondo riassicurazione
fondi rischi di mutualita'.      |rischi ISMEA.
--------------------------------------------------------------------
86. Per gli interventi previsti  |
all'articolo 66, comma 3, della  |
legge 27 dicembre 2002, n. 289,  |
la dotazione del Fondo di        |
investimento nel capitale di     |
rischio, previsto dal regolamento|
di cui al decreto del Ministro   |
delle politiche agricole e       |Incremento Fondo per l'accesso al
forestali 22 giugno 2004, n. 182,|mercato dei capitali da parte di
e' incrementata per l'anno 2005  |imprese agricole e
di 50 milioni di euro.           |agroalimentari.
--------------------------------------------------------------------
87. Nell'ambito del Fondo per lo |
sviluppo dell'agricoltura        |
biologica e di qualita' di cui   |
all'articolo 59, comma 2-bis,    |
della legge 23 dicembre 1999, n. |
488, e successive modificazioni, |
e' istituito un apposito capitolo|
per l'attuazione del Piano       |
d'azione nazionale per           |
l'agricoltura biologica e i      |
prodotti biologici con una       |
dotazione di 5 milioni di euro   |
per l'anno 2005, a valere, per la|
somma di 3 milioni di euro, sulle|
disponibilita' di cui            |
all'autorizzazione di spesa      |
recate dall'articolo 5, comma 7, |
della legge 21 marzo 2001, n.    |
122, che sono a tal fine versate |
all'entrata del bilancio dello   |
Stato per essere riassegnate     |
all'apposita unita' previsionale |
di base. Le modalita' di spesa   |
inerenti tale capitolo sono      |
definite con apposito decreto del|
Ministro delle politiche agricole|
e forestali da emanare entro     |
quattro mesi dalla data di       |
entrata in vigore della presente |Stanziamento per Piano nazionale
legge.                           |agricoltura biologica.
--------------------------------------------------------------------
88. Ai fini di quanto disposto   |
dall'articolo 48, comma 1, del   |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, le risorse per la  |
contrattazione collettiva        |
nazionale previste dall'articolo |
3, comma 46, della legge 24      |
dicembre 2003, n. 350, a carico  |
del bilancio statale, sono       |
incrementate di 292 milioni di   |
euro per l'anno 2005 e di 396    |
milioni di euro a decorrere      |Risorse per contrattazione
dall'anno 2006.                  |collettiva P.A.
--------------------------------------------------------------------
89. Le risorse previste          |
dall'articolo 3, comma 47, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
per corrispondere i miglioramenti|
retributivi al personale statale |
in regime di diritto pubblico    |
sono incrementate di 119 milioni |
di euro per l'anno 2005 e di 159 |
milioni di euro a decorrere      |
dall'anno 2006, con specifica    |
destinazione, rispettivamente, di|
105 milioni di euro e di 139     |
milioni di euro per il personale |
delle Forze armate e dei Corpi di|
polizia di cui al decreto        |Miglioramenti retributivi al
legislativo 12 maggio 1995, n.   |personale statale in regime di
195.                             |diritto pubblico
--------------------------------------------------------------------
90. Le somme di cui ai commi 88 e|
89, comprensive degli oneri      |
contributivi ai fini             |
previdenziali e dell'IRAP,       |
costituiscono l'importo          |
complessivo massimo di cui       |
all'articolo 11, comma 3, lettera|
h), della legge 5 agosto 1978, n.|
468, e successive modificazioni. |
A decorrere dal 2005, e'         |
stanziata la somma di un milione |
di euro da destinare alla        |
copertura delle spese connesse   |
alla responsabilita' civile e    |
amministrativa per gli eventi    |
dannosi, non dolosi, causati a   |Copertura delle spese connesse
terzi dal personale delle Forze  |alla responsabilita' civile e
armate nello svolgimento delle   |amministrativa del personale
proprie attivita' istituzionali. |FF.AA.
--------------------------------------------------------------------
91. Per il personale dipendente  |
da amministrazioni, istituzioni  |
ed enti pubblici diversi         |
dall'amministrazione statale gli |
oneri derivanti dai rinnovi      |
contrattuali per il biennio      |
2004-2005, nonche' quelli        |
derivanti dalla corresponsione   |
dei miglioramenti economici al   |
personale di cui all'articolo 3, |
comma 2, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165, sono posti|
a carico dei rispettivi bilanci  |
ai sensi dell'articolo 48, comma |
2, del medesimo decreto          |
legislativo, tenuto anche conto  |
dei risparmi derivanti dalle     |
disposizioni di cui ai commi da  |
93 a 106 riferite all'anno 2005. |
In sede di deliberazione degli   |
atti di indirizzo previsti       |
dall'articolo 47, comma 1, del   |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, i comitati di      |
settore provvedono alla          |
quantificazione delle relative   |
risorse e alla determinazione    |
della quota da destinare         |
all'incentivazione della         |
produttivita', attenendosi, quale|
tetto massimo di crescita delle  |
retribuzioni, ai criteri previsti|
per il personale delle           |Oneri derivanti dai rinnovi
amministrazioni dello Stato di   |contrattuali per il biennio
cui al comma 88.                 |2004-2005 per il settore pubblico
--------------------------------------------------------------------
92. Il decreto del Presidente    |
della Repubblica 25 agosto 2004, |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale n. 225 del 24 settembre|
2004, concernente le piante      |
organiche degli enti di ricerca, |
si intende applicabile anche     |
all'Istituto per lo sviluppo     |
della formazione professionale   |
dei lavoratori (ISFOL), di cui al|
decreto del Presidente del       |
Consiglio dei ministri 19 marzo  |
2003, pubblicato nella Gazzetta  |
Ufficiale n. 139 del 18 giugno   |
2003.                            |Piante organiche ISFOL.
--------------------------------------------------------------------
93. Le dotazioni organiche delle |
amministrazioni dello Stato anche|
ad ordinamento autonomo, delle   |
agenzie, incluse le agenzie      |
fiscali di cui agli articoli 62, |
63 e 64 del decreto legislativo  |
30 luglio 1999, n. 300, e        |
successive modificazioni, degli  |
enti pubblici non economici,     |
degli enti di ricerca e degli    |
enti di cui all'articolo 70,     |
comma 4, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165, e         |
successive modificazioni, sono   |
rideterminate, sulla base dei    |
principi e criteri di cui        |
all'articolo 1, comma 1, del     |
predetto decreto legislativo e   |
all'articolo 34, comma 1, della  |
legge 27 dicembre 2002, n. 289,  |
apportando una riduzione non     |
inferiore al 5 per cento della   |
spesa complessiva relativa al    |
numero dei posti in organico di  |
ciascuna amministrazione, tenuto |
comunque conto del processo di   |
innovazione tecnologica. Ai      |
predetti fini le amministrazioni |
adottano adeguate misure di      |
razionalizzazione e              |
riorganizzazione degli uffici,   |
anche sulla base di quanto       |
previsto dal comma 192, mirate ad|
una rapida e razionale           |
riallocazione del personale ed   |
alla ottimizzazione dei compiti  |
direttamente connessi con le     |
attivita' istituzionali e dei    |
servizi da rendere all'utenza,   |
con significativa riduzione del  |
numero di dipendenti attualmente |
applicati in compiti             |
logistico-strumentali e di       |
supporto. Le amministrazioni     |
interessate provvedono a tale    |
rideterminazione secondo le      |
disposizioni e le modalita'      |
previste dai rispettivi          |
ordinamenti. Le amministrazioni  |
dello Stato, anche ad ordinamento|
autonomo, provvedono con decreto |
del Presidente del Consiglio dei |
ministri su proposta del Ministro|
competente, di concerto con il   |
Ministro per la funzione pubblica|
e con il Ministro dell'economia e|
delle finanze. Per le            |
amministrazioni che non          |
provvedono entro il 30 aprile    |
2005 a dare attuazione agli      |
adempimenti contenuti nel        |
presente comma la dotazione      |
organica e' fissata sulla base   |
del personale in servizio,       |
riferito a ciascuna qualifica,   |
alla data del 31 dicembre 2004.  |
In ogni caso alle amministrazioni|
e agli enti, finche' non         |
provvedono alla rideterminazione |
del proprio organico secondo le  |
predette previsioni, si applica  |
il divieto di cui all'articolo 6,|
comma 6, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165. Al termine|
del triennio 2005-2007 le        |
amministrazioni di cui al        |
presente comma rideterminano     |
ulteriormente le dotazioni       |
organiche per tener conto degli  |
effetti di riduzione del         |
personale derivanti dalle        |
disposizioni del presente comma e|
dei commi da 94 a 106. Sono      |
comunque fatte salve le          |
previsioni di cui al combinato   |
disposto dell'articolo 3, commi  |
53, ultimo periodo, e 71, della  |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
nonche' le procedure concorsuali |
in atto alla data del 30 novembre|
2004, le mobilita' che           |
l'amministrazione di destinazione|
abbia avviato alla data di       |
entrata in vigore della presente |
legge e quelle connesse a        |
processi di trasformazione o     |
soppressione di amministrazioni  |
pubbliche ovvero concernenti     |
personale in situazione di       |
eccedenza, compresi i docenti di |
cui all'articolo 35, comma 5,    |
terzo periodo, della legge 27    |
dicembre 2002, n. 289. Ai fini   |
del concorso delle autonomie     |
regionali e locali al rispetto   |
degli obiettivi di finanza       |
pubblica, le disposizioni di cui |
al presente comma costituiscono  |
principi e norme di indirizzo per|
le predette amministrazioni e per|
gli enti del Servizio sanitario  |
nazionale, che operano le        |
riduzioni delle rispettive       |
dotazioni organiche secondo      |
l'ambito di applicazione da      |
definire con il decreto del      |Riduzione delle dotazioni
Presidente del Consiglio dei     |organiche dello Stato e degli
ministri di cui al comma 98      |enti pubblici.
--------------------------------------------------------------------
94. Le disposizioni di cui al    |
comma 93 non si applicano alle   |
Forze armate, al Corpo nazionale |
dei vigili del fuoco, ai Corpi di|
polizia, al personale della      |
carriera diplomatica e           |
prefettizia, ai magistrati       |
ordinari, amministrativi e       |
contabili, agli avvocati e       |
procuratori dello Stato, agli    |
ordini e collegi professionali e |
relativi consigli e federazioni, |
alle universita', al comparto    |
scuola ed alle istituzioni di    |
alta formazione e                |
specializzazione artistica e     |
musicale.                        |Deroghe
--------------------------------------------------------------------
95. Per gli anni 2005, 2006 e    |
2007 alle amministrazioni dello  |
Stato, anche ad ordinamento      |
autonomo, alle agenzie, incluse  |
le agenzie fiscali di cui agli   |
articoli 62, 63 e 64 del decreto |
legislativo 30 luglio 1999, n.   |
300, e successive modificazioni, |
agli enti pubblici non economici,|
agli enti di ricerca ed agli enti|
di cui all'articolo 70, comma 4, |
del decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive       |
modificazioni, e' fatto divieto  |
di procedere ad assunzioni di    |
personale a tempo indeterminato, |
ad eccezione delle assunzioni    |
relative alle categorie protette.|
Il divieto si applica anche alle |
assunzioni dei segretari comunali|
e provinciali nonche' al         |
personale di cui all'articolo 3  |
del decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive       |
modificazioni. Per le regioni, le|
autonomie locali ed il Servizio  |
sanitario nazionale si applicano |
le disposizioni di cui al comma  |
98. Sono fatte salve le norme    |
speciali concernenti le          |
assunzioni di personale          |
contenute: nell'articolo 3, commi|
59, 70, 146 e 153, e             |
nell'articolo 4, comma 64, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350;  |
nell'articolo 2 del decreto-legge|
30 gennaio 2004, n. 24,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 31 marzo 2004, n. 87,|
nell'articolo 1, comma 2, della  |
legge 27 marzo 2004, n. 77, e    |
nell'articolo 2, comma 2-ter, del|
decreto-legge 27 gennaio 2004, n.|
16, convertito, con              |
modificazioni, dalla legge 27    |
marzo 2004, n. 77. Sono fatte    |
salve le assunzioni connesse con |
la professionalizzazione delle   |
Forze armate di cui alla legge 14|
novembre 2000, n. 331, al decreto|
legislativo 8 maggio 2001, n.    |
215, ed alla legge 23 agosto     |
2004, n. 226. Sono, altresi',    |
fatte salve le assunzioni        |
autorizzate con decreto del      |
Presidente della Repubblica del  |
25 agosto 2004, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 |
settembre 2004, e quelle di cui  |
ai decreti del Presidente del    |
Consiglio dei ministri del 27    |
luglio 2004, pubblicati nella    |
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 23 |
settembre 2004, non ancora       |
effettuate alla data di entrata  |
in vigore della presente legge.  |
E' consentito, in ogni caso, il  |
ricorso alle procedure di        |
mobilita', anche                 |
intercompartimentale.            |Blocco assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
96. Per fronteggiare             |
indifferibili esigenze di        |
servizio di particolare rilevanza|
ed urgenza, in deroga al divieto |
di cui al comma 95, per ciascuno |
degli anni 2005, 2006 e 2007, le |
amministrazioni ivi previste     |
possono procedere ad assunzioni, |
previo effettivo svolgimento     |
delle procedure di mobilita', nel|
limite di un contingente         |
complessivo di personale         |
corrispondente ad una spesa annua|
lorda pari a 120 milioni di euro |
a regime. A tal fine e'          |
costituito un apposito fondo     |
nello stato di previsione della  |
spesa del Ministero dell'economia|
e delle finanze con uno          |
stanziamento pari a 40 milioni di|
euro per l'anno 2005, a 160      |
milioni di euro per l'anno 2006, |
a 280 milioni di euro per l'anno |
2007 e a 360 milioni di euro a   |
decorrere dall'anno 2008. Per    |
ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
2007, nel limite di una spesa    |
pari a 40 milioni di euro in     |
ciascun anno iniziale e a 120    |
milioni di euro a regime, le     |
autorizzazioni ad assumere       |
vengono concesse secondo le      |
modalita' di cui all'articolo 39,|
comma 3-ter, della legge 27      |
dicembre 1997, n. 449, e         |Deroga al blocco delle
successive modificazioni.        |assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
97. Nell'ambito delle procedure e|
nei limiti di autorizzazione     |
all'assunzione di cui al comma 96|
e' prioritariamente considerata  |
l'immissione in servizio:        |
a) del personale del settore     |
della ricerca;                   |
b) del personale che presti      |
attualmente o abbia prestato     |
servizio per almeno due anni in  |
posizione di comando o distacco  |
presso l'Agenzia per la          |
promozione dell'ambiente e per i |
servizi tecnici ai sensi         |
dell'articolo 2, comma 6, del    |
decreto-legge 11 giugno 1998, n. |
180, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 3     |
agosto 1998, n. 267;             |
c) per la copertura delle vacanze|
organiche nei ruoli degli        |
ufficiali giudiziari C1 e nei    |
ruoli dei cancellieri C1         |
dell'amministrazione giudiziaria,|
dei vincitori e degli idonei al  |
concorso pubblico per la         |
copertura di 443 posti di        |
ufficiale giudiziario C1,        |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. |
98 del 13 dicembre 2002;         |
d) del personale del Consiglio   |
per la ricerca e la              |
sperimentazione in agricoltura;  |
e) dei candidati a magistrato del|
Consiglio di Stato risultati     |
idonei al concorso a posti di    |
consiglieri di Stato che abbiano |
conservato, senza soluzione di   |
continuita', i requisiti per la  |
nomina a tale qualifica fino alla|
data di entrata in vigore della  |
presente legge;                  |
f) a decorrere dal 2006, dei     |
dirigenti e funzionari del       |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze e delle agenzie fiscali  |
previo superamento di uno        |
speciale corso-concorso pubblico |
unitario, bandito e curato dalla |
Scuola superiore dell'economia e |
delle finanze e disciplinato con |
decreto non regolamentare del    |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, anche in deroga al      |
decreto legislativo n. 165 del   |
2001. A tal fine e per le        |
ulteriori finalita' istituzionali|
della suddetta Scuola, possono   |
essere utilizzate le attivita' di|
cui all'articolo 19, comma 2,    |
della legge 27 luglio 2000, n.   |
212;                             |
g) del personale necessario per  |
assicurare il rispetto degli     |
impegni internazionali e il      |
controllo dei confini dello      |
Stato;                           |
h) degli addetti alla difesa     |
nazionale e dei vincitori di     |
concorsi banditi per le esigenze |
di personale civile degli        |
arsenali della Marina militare ed|
espletati alla data del 30       |Prioritaria immissione in
settembre 2004.                  |servizio
--------------------------------------------------------------------
98. Ai fini del concorso delle   |
autonomie regionali e locali al  |
rispetto degli obiettivi di      |
finanza pubblica, con decreti del|
Presidente del Consiglio dei     |
ministri, da emanare previo      |
accordo tra Governo, regioni e   |
autonomie locali da concludere in|
sede di Conferenza unificata, per|
le amministrazioni regionali, gli|
enti locali di cui all'articolo  |
2, commi 1 e 2, del testo unico  |
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, e gli enti  |
del Servizio sanitario nazionale,|
sono fissati criteri e limiti per|
le assunzioni per il triennio    |
2005-2007, previa attivazione    |
delle procedure di mobilita' e   |
fatte salve le assunzioni del    |
personale infermieristico del    |
Servizio sanitario nazionale. Le |
predette misure devono garantire,|
per le regioni e le autonomie    |
locali, la realizzazione di      |
economie di spesa lorde non      |
inferiori a 213 milioni di euro  |
per l'anno 2005, a 572 milioni di|
euro per l'anno 2006, ad 850     |
milioni per l'anno 2007 ed a 940 |
milioni a decorrere dall'anno    |
2008 e, per gli enti del servizio|
sanitario nazionale, economie di |
spesa lorde non inferiori a 215  |
milioni di euro per l'anno 2005, |
a 579 milioni per l'anno 2006, a |
860 milioni per l'anno 2007 ed a |
949 milioni di euro a decorrere  |
dall'anno 2008. Fino             |
all'emanazione dei decreti di cui|
al presente comma trovano        |
applicazione le disposizioni di  |
cui al primo periodo del comma   |
95. Le province e i comuni che   |
non abbiano rispettato le regole |
del patto di stabilita' interno  |
non possono procedere ad         |
assunzioni di personale a        |
qualsiasi titolo nell'anno       |
successivo a quello del mancato  |
rispetto. I singoli enti in caso |
di assunzioni di personale devono|
autocertificare il rispetto delle|
disposizioni del patto di        |
stabilita' interno per l'anno    |
precedente quello nel quale      |
vengono disposte le assunzioni.  |
In ogni caso sono consentite,    |
previa autocertificazione degli  |
enti, le assunzioni connesse al  |
passaggio di funzioni e          |
competenze alle regioni e agli   |
enti locali il cui onere sia     |
coperto dai trasferimenti        |
erariali compensativi della      |
mancata assegnazione di unita' di|
personale. Per le Camere di      |
commercio, industria, artigianato|
e agricoltura e l'Unioncamere,   |
con decreto del Ministero delle  |
attivita' produttive, d'intesa   |
con la Presidenza del Consiglio  |
dei ministri - Dipartimento della|
funzione pubblica e con il       |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze, sono individuati        |
specifici indicatori di          |
equilibrio economico-finanziario,|
volti a fissare criteri e limiti |
per le assunzioni a tempo        |
indeterminato, nel rispetto delle|Limiti alle assunzioni per
previsioni di cui al presente    |regioni ed enti del Servizio
comma.                           |sanitario nazionale.
--------------------------------------------------------------------
99. Le disposizioni in materia di|
assunzioni di cui ai commi da 93 |
a 107 si applicano anche al      |
trattenimento in servizio di cui |
all'articolo 1-quater del        |
decreto-legge 28 maggio 2004, n. |
136, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 27    |
luglio 2004, n. 186. A tal fine, |
per il comparto scuola si applica|
la specifica disciplina          |Permanenza in servizio oltre i
autorizzatoria delle assunzioni. |limiti di eta'.
--------------------------------------------------------------------
100. I termini di validita' delle|
graduatorie per le assunzioni di |
personale presso le              |
amministrazioni pubbliche che per|
gli anni 2005, 2006 e 2007 sono  |
soggette a limitazioni delle     |
assunzioni sono prorogati di un  |
triennio. In attesa              |
dell'emanazione del regolamento  |
di cui all'articolo 9 della legge|
16 gennaio 2003, n. 3, continuano|
ad applicarsi le disposizioni di |
cui all'articolo 3, comma 61,    |Proroga termini di validita'
terzo periodo, della legge 24    |delle graduatorie per assunzioni
dicembre 2003, n. 350.           |presso PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
101. Le disposizioni di cui ai   |
commi 95 e 96 non si applicano al|
comparto scuola, alle universita'|
nonche' agli ordini ed ai collegi|
professionali e relativi consigli|Esclusione del comparto scuola
e federazioni.                   |dal blocco assunzioni.
--------------------------------------------------------------------
102. Le amministrazioni pubbliche|
di cui all'articolo 1, comma 2, e|
all'articolo 70, comma 4, del    |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, e successive       |
modificazioni, non ricomprese    |
nell'elenco 1 allegato alla      |
presente legge, adeguano le      |
proprie politiche di reclutamento|
di personale al principio del    |
contenimento della spesa in      |
coerenza con gli obiettivi       |
fissati dai documenti di finanza |
pubblica. A tal fine, secondo    |
modalita' indicate dal Ministero |
dell'economia e delle finanze,   |
d'intesa con la Presidenza del   |
Consiglio dei ministri -         |
Dipartimento della funzione      |
pubblica, gli organi competenti  |
ad adottare gli atti di          |
programmazione dei fabbisogni di |
personale trasmettono annualmente|
alle predette amministrazioni i  |Principio del contenimento della
dati previsionali dei fabbisogni |spesa per il reclutamento del
medesimi.                        |personale presso PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
103. A decorrere dall'anno 2008, |
le amministrazioni di cui        |
all'articolo 1, comma 2, e       |
all'articolo 70, comma 4, del    |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, e successive       |
modificazioni, possono, previo   |
esperimento delle procedure di   |
mobilita', effettuare assunzioni |
a tempo indeterminato entro i    |
limiti delle cessazioni dal      |
servizio verificatesi nell'anno  |
precedente.                      |Turn over dal 2008
--------------------------------------------------------------------
104. Il secondo periodo del comma|
4 dell'articolo 35 del decreto   |
legislativo 30 marzo 2001, n.    |
165, e successive modificazioni, |
e' sostituito dal seguente: "Per |
le amministrazioni dello Stato,  |
anche ad ordinamento autonomo, le|
agenzie, ivi compresa l'Agenzia  |
autonoma per la gestione         |
dell'albo dei segretari comunali |
e provinciali, gli enti pubblici |
non economici e gli enti di      |
ricerca, con organico superiore  |
alle 200 unita', l'avvio delle   |
procedure concorsuali e'         |
subordinato all'emanazione di    |
apposito decreto del Presidente  |
del Consiglio dei ministri, da   |
adottare su proposta del Ministro|
per la funzione pubblica di      |Subordinazione dell'avvio delle
concerto con il Ministro         |procedure concorsuali
dell'economia e delle finanze".  |all'emanazione di apposito DPCM.
--------------------------------------------------------------------
105. A decorrere dall'anno 2005, |
le universita' adottano programmi|
triennali del fabbisogno di      |
personale docente, ricercatore e |
tecnico-amministrativo, a tempo  |
determinato e indeterminato,     |
tenuto conto delle risorse a tal |
fine stanziate nei rispettivi    |
bilanci. I programmi sono        |
valutati dal Ministero           |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca ai fini della    |
coerenza con le risorse stanziate|
nel fondo di finanziamento       |
ordinario, fermo restando il     |
limite del 90 per cento ai sensi |Programmi fabbisogno personale
della normativa vigente.         |docente universita'
--------------------------------------------------------------------
106. Per il funzionamento del    |
Dipartimento Nazionale per le    |
politiche antidroga e'           |
autorizzata l'ulteriore spesa di |
6 milioni di euro annui a        |Finanziamento Dipartimento
decorrere dall'anno 2005.        |politiche antidroga
--------------------------------------------------------------------
107. Per le regioni, le autonomie|
locali e gli enti del Servizio   |
sanitario nazionale le economie  |
derivanti dall'attuazione dei    |
commi da 93 a 105 conseguenti a  |
misure limitative delle          |
assunzioni per gli anni 2006,    |
2007 e 2008 restano acquisite ai |
bilanci degli enti ai fini del   |Acquisizione ai bilanci degli
miglioramento dei relativi saldi.|enti dei risparmi.
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108. E' stanziata, per l'anno    |
2005, la somma di 10 milioni di  |
euro per il finanziamento delle  |
attivita' inerenti alla          |
programmazione e realizzazione   |
del sistema integrato di         |
trasporto denominato "Autostrade |
del mare", di cui al Piano       |
generale dei trasporti e della   |
logistica, approvato con         |
deliberazione del Consiglio dei  |
ministri del 2 marzo 2001,       |
attuato dal Ministero delle      |
infrastrutture e dei trasporti   |
per il tramite della societa'    |
Rete autostrade mediterranee Spa |
(RAM) del gruppo Sviluppo Italia |Finanziamento "Autostrade del
Spa.                             |mare"
--------------------------------------------------------------------
109. I soggetti che              |
nell'esercizio di impresa si     |
rendono acquirenti di tartufi da |
raccoglitori dilettanti od       |
occasionali non muniti di partita|
IVA sono tenuti ad emettere      |
autofattura con le modalita' e   |
nei termini di cui all'articolo  |
21 del decreto del Presidente    |
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633, e successive             |
modificazioni. In deroga         |
all'articolo 21, comma 2, lettera|
a), del decreto del Presidente   |
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633, e successive             |
modificazioni, i soggetti        |
acquirenti di cui al primo       |
periodo omettono l'indicazione   |
nell'autofattura delle           |
generalita' del cedente e sono   |
tenuti a versare all'erario,     |
senza diritto di detrazione, gli |
importi dell'IVA relativi alle   |
autofatture emesse nei termini di|
legge. La cessione di tartufo non|
obbliga il cedente raccoglitore  |
dilettante od occasionale non    |
munito di partita IVA ad alcun   |
obbligo contabile. I cessionari  |
sono obbligati a comunicare      |
annualmente alle regioni di      |
appartenenza la quantita' del    |
prodotto commercializzato e la   |
provenienza territoriale dello   |
stesso, sulla base delle         |
risultanze contabili. I          |
cessionari sono obbligati a      |
certificare al momento della     |
vendita la provenienza del       |
prodotto, la data di raccolta e  |Disciplina IVA raccoglitori
quella di commercializzazione.   |occasionali tartufi.
--------------------------------------------------------------------
110. Allo scopo di concorrere al |
soddisfacimento della domanda di |
abitazioni, con particolare      |
riferimento alle aree            |
metropolitane ad alta tensione   |
abitativa, e per agevolare la    |
mobilita' del personale          |
dipendente da amministrazioni    |
dello Stato, e' consentita la    |
modifica in aumento del limite   |
numerico degli alloggi da        |
realizzare nell'ambito di        |
programmi straordinari di        |
edilizia residenziale pubblica di|
cui al comma 150 dell'articolo 4 |
della legge 24 dicembre 2003, n. |
350, da concedere in locazione o |
in godimento ai medesimi         |
dipendenti, fermo restando il    |
limite volumetrico complessivo   |
degli interventi oggetto dei     |Alloggi edilizia residenziale
programmi stessi.                |pubblica.
--------------------------------------------------------------------
111. Allo scopo di favorire      |
l'accesso delle giovani coppie   |
alla prima casa di abitazione, e'|
istituito, per l'anno 2005,      |
presso il Ministero dell'economia|
e delle finanze, un fondo per il |
sostegno finanziario all'acquisto|
di unita' immobiliari da adibire |
ad abitazione principale in      |
regime di edilizia convenzionata |
da cooperative edilizie, aziende |
territoriali di edilizia         |
residenziale pubbliche ed imprese|
private. La dotazione finanziaria|
del predetto fondo per l'anno    |
2005 e' fissata in 10 milioni di |
euro. Con decreto del Ministro   |
dell'economia e delle finanze di |
concerto con i Ministri delle    |
infrastrutture e dei trasporti e |
per le pari opportunita', sono   |
fissati i criteri per l'accesso  |
al fondo e i limiti di fruizione |
dei benefici di cui al presente  |Fondo acquisto prima casa giovani
comma.                           |coppie.
--------------------------------------------------------------------
112. Il contributo statale annuo |
a favore della Federazione       |
nazionale delle istituzioni pro  |
ciechi di cui all'articolo 3,    |
comma 3, della legge 28 agosto   |
1997, n. 284, e' aumentato a     |
decorrere dal 2005 di euro       |Aumento contributo Federazione
350.000.                         |ciechi.
--------------------------------------------------------------------
113. Il contributo statale annuo |
a favore dell'Associazione       |
nazionale vittime civili di      |
guerra e' aumentato a decorrere  |Aumento contributo Associazione
dall'anno 2005 di euro 250.000.  |vittime civili di guerra.
--------------------------------------------------------------------
114. All'articolo 2, comma 31,   |
della legge 24 dicembre 2003, n. |
350, le parole: "legalmente      |
riconosciute" sono sostituite    |
dalle seguenti: "legalmente      |Agevolazioni fiscali per cori e
costituite".                     |bande legalmente costituite.
--------------------------------------------------------------------
115. Nell'ambito delle risorse   |
preordinate sul Fondo per        |
l'occupazione di cui all'articolo|
1, comma 7, del decreto-legge 20 |
maggio 1993, n. 148, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|
luglio 1993, n. 236, con decreto |
del Ministro del lavoro e delle  |
politiche sociali, di concerto   |
con il Ministro dell'economia e  |
delle finanze, sono determinati i|
criteri e le modalita' per la    |
destinazione dell'importo        |
aggiuntivo di 2 milioni di euro  |
per il 2005, per il finanziamento|
degli interventi di cui          |Destinazione finanziamento
all'articolo 80, comma 4, della  |aggiuntivo Fondo per
legge 23 dicembre 1998, n. 448.  |l'occupazione.
--------------------------------------------------------------------
116. Per l'anno 2005, le         |
amministrazioni di cui agli      |
articoli 1, comma 2, e 70, comma |
4, del decreto legislativo 30    |
marzo 2001, n. 165, e successive |
modificazioni, possono avvalersi |
di personale a tempo determinato,|
ad eccezione di quanto previsto  |
dall'articolo 108 del testo unico|
di cui al decreto legislativo 18 |
agosto 2000, n. 267, o con       |
convenzioni ovvero con contratti |
di collaborazione coordinata e   |
continuativa, nel limite della   |
spesa media annua sostenuta per  |
le stesse finalita' nel triennio |
1999-2001. La spesa per il       |
personale a tempo determinato in |
servizio presso il Corpo         |
forestale dello Stato nell'anno  |
2005, assunto ai sensi della     |
legge 5 aprile 1985, n. 124, non |
puo' superare quella sostenuta   |
per lo stesso personale nell'anno|
2004. Le limitazioni di cui al   |
presente comma non trovano       |
applicazione nei confronti del   |
personale infermieristico del    |
Servizio sanitario nazionale. Le |
medesime limitazioni non trovano |
altresi' applicazione nei        |
confronti delle regioni e delle  |
autonomie locali. Gli enti locali|
che per l'anno 2004 non abbiano  |
rispettato le regole del patto di|
stabilita' interno non possono   |
avvalersi di personale a tempo   |
determinato o con convenzioni    |
ovvero con contratti di          |
collaborazione coordinata e      |
continuativa. Per il comparto    |
scuola e per quello delle        |
istituzioni di alta formazione e |
specializzazione artistica e     |
musicale trovano applicazione le |
specifiche disposizioni di       |Personale a tempo determinato
settore.                         |PP.AA. per l'anno 2005.
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117. I Ministeri per i beni e le |
attivita' culturali, della       |
giustizia, della salute e        |
l'Agenzia del territorio sono    |
autorizzati ad avvalersi, sino al|
31 dicembre 2005, del personale  |
in servizio con contratti di     |
lavoro a tempo determinato,      |
prorogati ai sensi dell'articolo |
3, comma 62, della legge 24      |
dicembre 2003, n. 350. Il        |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze puo' continuare ad       |
avvalersi fino al 31 dicembre    |
2005 del personale utilizzato ai |Proroga contratti di lavoro a
sensi dell'articolo 47, comma 10,|tempo determinato per Min. beni
della legge 27 dicembre 1997, n. |culturali, giustizia, salute e
449, e successive modificazioni. |Agenzia del territorio.
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