118. Possono essere prorogati | fino al 31 dicembre 2005 i | contratti di lavoro a tempo | determinato stipulati dagli | organi della magistratura | amministrativa nonche' i | contratti di lavoro a tempo | determinato stipulati dall'INPS, | dall'INPDAP e dall'INAIL gia' | prorogati ai sensi dell'articolo | 1 del decreto-legge 28 maggio | 2004, n. 136, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | luglio 2004, n. 186, i cui oneri | continuano ad essere posti a |Proroga contratti di lavoro a carico dei bilanci degli enti |tempo determinato magistratura e predetti. |istituti previdenziali. -------------------------------------------------------------------- 119. L'Agenzia per la protezione | dell'ambiente e per i servizi | tecnici (APAT) puo' continuare ad| avvalersi, sino al 31 dicembre | 2005, del personale in servizio | nell'anno 2004 con contratto a | tempo determinato o con | convenzione o con altra forma di | flessibilita' e di collaborazione| nel limite massimo di spesa | complessivamente stanziata per lo| stesso personale nell'anno 2004 | dalla predetta Agenzia. I | relativi oneri continuano a fare | carico sul bilancio dell'Agenzia.| Il Centro nazionale per | l'informatica nella pubblica | amministrazione (CNIPA) e' | autorizzato a prorogare, fino al | 31 dicembre 2005, i rapporti di | lavoro del personale con | contratto a tempo determinato in | servizio nell'anno 2004. I | relativi oneri continuano a fare |Proroga contratti a tempo carico sul bilancio del Centro. |determinato personale APAT. -------------------------------------------------------------------- 120. Al fine di consentire il | completamento e l'aggiornamento | dei dati per la rilevazione dei | cittadini italiani residenti | all'estero, i rapporti di impiego| a tempo determinato stipulati ai | sensi dell'articolo 2, comma 1, | della legge 27 maggio 2002, n. | 104, possono proseguire nell'anno| 2005 fino al completamento | dell'ultimo rinnovo semestrale | autorizzato ai sensi | dell'articolo 1-bis del | decreto-legge 31 marzo 2003, n. | 52, convertito, con |Proroga contratti a tempo modificazioni, dalla legge 30 |determinato rappresentanze maggio 2003, n. 122. |diplomatiche e uffici consolari. -------------------------------------------------------------------- 121. Le procedure di conversione | in rapporti di lavoro a tempo | indeterminato dei contratti di | formazione e lavoro di cui | all'articolo 3, comma 63, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | possono essere effettuate | unicamente nel rispetto delle | limitazioni e delle modalita' | previste dalla normativa vigente | per l'assunzione di personale a | tempo indeterminato. I rapporti | in essere instaurati con il | personale interessato alla | predetta conversione sono | comunque prorogati al 31 dicembre|Proroga contratti di formazione e 2005. |lavoro. -------------------------------------------------------------------- 122. Per l'anno 2005 per gli enti| di ricerca, l'Istituto superiore | di sanita', l'Istituto superiore | per la prevenzione e la sicurezza| del lavoro, gli istituti | zooprofilattici sperimentali, | l'Agenzia per i servizi sanitari | regionali, l'Agenzia italiana del| farmaco, gli Istituti di ricovero| e cura a carattere scientifico, | l'Agenzia spaziale italiana, | l'Ente per le nuove tecnologie, | l'energia e l'ambiente, il CNIPA,| nonche' per le universita' e le | scuole superiori ad ordinamento | speciale, sono fatte comunque | salve le assunzioni a tempo | determinato e la stipula di | contratti di collaborazione | coordinata e continuativa per | l'attuazione di progetti di | ricerca e di innovazione | tecnologica ovvero di progetti | finalizzati al miglioramento di | servizi anche didattici per gli | studenti, i cui oneri non | risultino a carico dei bilanci di| funzionamento degli enti o del | Fondo di finanziamento degli enti|Salvezza assunzioni a tempo o del Fondo di finanziamento |determinato per l'anno 2005, per ordinario delle universita'. |alcuni Enti, Istituti e Agenzie. -------------------------------------------------------------------- 123. I comandi del personale | della societa' Poste italiane Spa| e dell'Istituto Poligrafico e | Zecca dello Stato, di cui | dall'articolo 3, comma 64, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, |Proroga per il 2005 dei comandi sono prorogati al 31 dicembre |del personale delle Poste e del 2005. |Poligrafico. -------------------------------------------------------------------- 124. Nulla e' dovuto a titolo di | indennita' o trattamento | economico aggiuntivo comunque | denominato nei confronti del | personale in servizio presso enti| e societa' derivanti da processi | di privatizzazione di | amministrazioni pubbliche | esercenti attivita' e servizi in | regime di monopolio e gia' | proveniente dalle predette | amministrazioni pubbliche che sia| trasferito a domanda con il | semplice consenso dell'ente o | della societa' e | dell'amministrazione di | destinazione presso le pubbliche | amministrazioni di cui | all'articolo 1, comma 2, del |Trattamento economico aggiuntivo decreto legislativo 30 marzo |del personale in servizio presso 2001, n. 165, e successive |enti a seguito della modificazioni. |privatizzazione di PP. AA. -------------------------------------------------------------------- 125. All'articolo 40, comma 2, | del decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e successive | modificazioni, al terzo periodo | le parole: "i ricercatori e i | tecnologi degli enti di ricerca, |Area contrattuale dei ricercatori compresi quelli dell'ENEA," sono |e tecnologi degli enti di soppresse. |ricerca. -------------------------------------------------------------------- 126. Per la proroga delle | attivita' di cui all'articolo 78,| comma 31, della legge 23 dicembre| 2000, n. 388, e' autorizzata, per| l'anno 2005, la spesa di 375 |Finanziamento per LSU impegnati milioni di euro. |presso istituti scolastici. -------------------------------------------------------------------- 127. Per l'anno scolastico | 2005-2006, la consistenza | numerica della dotazione del | personale docente in organico di | diritto non potra' superare | quella complessivamente | determinata nel medesimo organico| di diritto per l'anno scolastico |Limite numerico personale docente 2004-2005. |nelle scuole. -------------------------------------------------------------------- 128. L'insegnamento della lingua | straniera nella scuola primaria | e' impartito dai docenti della | classe in possesso dei requisiti | richiesti o da altro docente | facente parte dell'organico di | istituto sempre in possesso dei | requisiti richiesti. Possono | essere attivati posti di lingua | straniera da assegnare a docenti | specialisti solo nei casi in cui | non sia possibile coprire le ore | di insegnamento con i docenti di | classe o di istituto. Al fine di | realizzare quanto previsto dal | presente comma, la cui | applicazione deve garantire il | recupero all'insegnamento sul | posto comune di non meno di 7.100| unita' per ciascuno degli anni | scolastici 2005-2006 e 2006-2007,| sono attivati corsi di | formazione, nell'ambito delle | annuali iniziative di formazione | in servizio del personale | docente, la cui partecipazione e'| obbligatoria per tutti i docenti | privi dei requisiti previsti per | l'insegnamento della lingua | straniera. Il Ministero | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca adotta ogni | idonea iniziativa per assicurare | il conseguimento del predetto |Insegnamento della lingua obiettivo. |straniera nella scuola primaria. -------------------------------------------------------------------- 129. La spesa per supplenze brevi| del personale docente, | amministrativo, tecnico ed | ausiliario, al lordo degli oneri | sociali a carico | dell'amministrazione e | dell'imposta regionale sulle | attivita' produttive, non puo' | superare l'importo di 766 milioni| di euro per l'anno 2005 e di 565 | milioni di euro a decorrere | dall'anno 2006. Il Ministero | dell'istruzione, dell'universita'| e della ricerca adotta ogni | idonea misura per assicurare il | rispetto dei predetti limiti. |Supplenze brevi. -------------------------------------------------------------------- 130. Per l'attuazione del piano | programmatico di cui all'articolo| 1, comma 3, della legge 28 marzo | 2003, n. 53, e' autorizzata, a | decorrere dall'anno 2005, | l'ulteriore spesa complessiva di | 110 milioni di euro per i | seguenti interventi: anticipo | delle iscrizioni e | generalizzazione della scuola | dell'infanzia, iniziative di | formazione iniziale e continua | del personale, interventi di | orientamento contro la |Finanziamento per garantire i dispersione scolastica e per |livelli essenziali delle assicurare la realizzazione del |prestazioni in materia di diritto-dovere di istruzione e |istruzione e formazione formazione. |professionale. -------------------------------------------------------------------- 131. Per la realizzazione di | interventi di edilizia e per | l'acquisizione di attrezzature | didattiche e strumentali di | particolare rilevanza da parte | delle istituzioni di cui | all'articolo 1 della legge 21 | dicembre 1999, n. 508, e' | autorizzata a decorrere dall'anno|Finanziamento per edilizia 2005 la spesa di 10 milioni di |scolastica e attrezzature euro. |didattiche. -------------------------------------------------------------------- 132. Salvo diversa determinazione| della Presidenza del Consiglio | dei ministri - Dipartimento della| funzione pubblica, per il | triennio 2005-2007 e' fatto | divieto a tutte le | amministrazioni pubbliche di cui | agli articoli 1, comma 2, e 70, | comma 4, del decreto legislativo | 30 marzo 2001, n. 165, e | successive modificazioni, di | adottare provvedimenti per | l'estensione di decisioni | giurisdizionali aventi forza di | giudicato, o comunque divenute |Divieto estensione decisioni esecutive, in materia di |giurisdizionali aventi forza di personale delle amministrazioni |giudicato in materia di personale pubbliche. |PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 133. All'articolo 61 del decreto | legislativo 30 marzo 2001, n. | 165, dopo il comma 1 e' inserito | il seguente: | "1-bis. Le pubbliche | amministrazioni comunicano alla | Presidenza del Consiglio dei | ministri - Dipartimento della | funzione pubblica e al Ministero | dell'economia e delle finanze | l'esistenza di controversie | relative ai rapporti di lavoro | dalla cui soccombenza potrebbero | derivare oneri aggiuntivi | significativamente rilevanti per | il numero dei soggetti | direttamente o indirettamente | interessati o comunque per gli | effetti sulla finanza pubblica. | La Presidenza del Consiglio dei | ministri - Dipartimento della | funzione pubblica, d'intesa con | il Ministero dell'economia e | delle finanze, puo' intervenire |Obbligo di comunicare le nel processo ai sensi |controversie relative a rapporti dell'articolo 105 del codice di |di lavoro dalla cui soccombenza procedura civile". |derivino rilevanti oneri. -------------------------------------------------------------------- 134. Dopo l'articolo 63 del | decreto legislativo 30 marzo | 2001, n. 165, e' inserito il | seguente: | "Art. 63-bis. - (Intervento | dell'ARAN nelle controversie | relative ai rapporti di lavoro). | - 1. L'ARAN puo' intervenire nei | giudizi innanzi al giudice | ordinario, in funzione di giudice| del lavoro, aventi ad oggetto le | controversie relative ai rapporti| di lavoro alle dipendenze delle | pubbliche amministrazioni di cui | agli articoli 1, comma 2, e 70, | comma 4, al fine di garantire la | corretta interpretazione e | l'uniforme applicazione dei | contratti collettivi. Per le | controversie relative al | personale di cui all'articolo 3, | derivanti dalle specifiche | discipline ordinamentali e | retributive, l'intervento in | giudizio puo' essere assicurato | attraverso la Presidenza del | Consiglio dei ministri - | Dipartimento della funzione | pubblica, d'intesa con il |Intervento dell'ARAN nelle Ministero dell'economia e delle |controversie relative ai rapporti finanze". |di lavoro. -------------------------------------------------------------------- 135. La dotazione del Fondo di | cui all'articolo 3, comma 149, | della legge 24 dicembre 2003, n. |Incremento Fondo commissione di 350, e' incrementata di un |garanzia per l'attuazione della milione di euro per ciascuno |legge sullo sciopero nei servizi degli anni 2005 e 2006. |pubblici essenziali. -------------------------------------------------------------------- 136. Al fine di conseguire | risparmi o minori oneri | finanziari per le amministrazioni| pubbliche, puo' sempre essere | disposto l'annullamento di | ufficio di provvedimenti | amministrativi illegittimi, anche| se l'esecuzione degli stessi sia | ancora in corso. L'annullamento | di cui al primo periodo di | provvedimenti incidenti su | rapporti contrattuali o | convenzionali con privati deve | tenere indenni i privati stessi | dall'eventuale pregiudizio | patrimoniale derivante, e | comunque non puo' essere adottato| oltre tre anni dall'acquisizione | di efficacia del provvedimento, |Annullamento d'ufficio di anche se la relativa esecuzione |provvedimenti amministrativi sia perdurante. |illegittimi. -------------------------------------------------------------------- 137. Al testo unico delle leggi | concernenti il sequestro, il | pignoramento e la cessione degli | stipendi, salari e pensioni dei | dipendenti delle pubbliche | amministrazioni, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 5 gennaio 1950, n. | 180, sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) all'articolo 1, primo comma, | dopo le parole: "di comunicazione| o di trasporto" sono inserite le | seguenti: "nonche' le aziende | private"; | b) la rubrica del titolo III e' | sostituita dalla seguente: "Della| cessione degli stipendi e salari | dei dipendenti dello Stato non | garantiti dal Fondo, degli | impiegati e dei salariati non | dipendenti dallo Stato e dei | dipendenti di soggetti privati"; | c) l'articolo 34 e' abrogato; | d) al primo comma dell'articolo | 54 le parole: "a norma del | presente titolo" sono sostituite |Modifiche al testo unico leggi dalle seguenti: "a norma del |sul pignoramento degli stipendi a titolo II e del presente titolo".|dipendenti. -------------------------------------------------------------------- 138. L'articolo 47 del testo | unico delle norme sulle | prestazioni previdenziali a | favore dei dipendenti civili e | militari dello Stato, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 29 dicembre 1973, n. |Garanzia delle cessioni di quote 1032, e' abrogato. |di retribuzione. -------------------------------------------------------------------- 139. L'adeguamento dei | trasferimenti dovuti dallo Stato,| ai sensi rispettivamente | dell'articolo 37, comma 3, | lettera c), della legge 9 marzo | 1989, n. 88, e successive | modificazioni, e dell'articolo | 59, comma 34, della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, e | successive modificazioni, e' | stabilito per l'anno 2005: | a) in 532,37 milioni di euro in | favore del Fondo pensioni | lavoratori dipendenti, delle | gestioni dei lavoratori autonomi,| della gestione speciale minatori,| nonche' in favore dell'Ente | nazionale di previdenza e di | assistenza per i lavoratori dello| spettacolo (ENPALS); | b) in 131,55 milioni di euro in | favore del Fondo pensioni | lavoratori dipendenti, ad | integrazione dei trasferimenti di| cui alla lettera a), della | gestione esercenti attivita' | commerciali e della gestione |Adeguamento trasferimenti dallo artigiani. |Stato ad INPS ed INAIL -------------------------------------------------------------------- 140. Conseguentemente a quanto | previsto dal comma 139, gli | importi complessivamente dovuti | dallo Stato sono determinati per | l'anno 2005 in 15.740,39 milioni | di euro per le gestioni di cui al| comma 139, lettera a), e in | 3.889,53 milioni di euro per le | gestioni di cui al comma 139, |Importi complessivamente dovuti lettera b). |dallo Stato -------------------------------------------------------------------- 141. I medesimi complessivi | importi di cui ai commi 139 e 140| sono ripartiti tra le gestioni | interessate con il procedimento | di cui all'articolo 14 della | legge 7 agosto 1990, n. 241, e | successive modificazioni, al | netto, per quanto attiene al | trasferimento di cui al comma | 139, lettera a), della somma di | 1.059,08 milioni di euro | attribuita alla gestione per i | coltivatori diretti, mezzadri e | coloni a completamento | dell'integrale assunzione a | carico dello Stato dell'onere | relativo ai trattamenti | pensionistici liquidati | anteriormente al 1º gennaio 1989,| nonche' al netto delle somme di | 2,36 milioni di euro e di 54,78 | milioni di euro di pertinenza, |Ripartizione degli importi rispettivamente, della gestione |complessivamente dovuti dallo speciale minatori e dell'ENPALS. |Stato -------------------------------------------------------------------- 142. Il termine concernente i | contributi previdenziali e i | premi assicurativi relativi al | sisma del 1990, riguardanti le | imprese delle province di | Catania, Siracusa e Ragusa, | differito al 30 giugno 2005 | dall'articolo 2, comma 66, della | legge 24 dicembre del 2003, n. |Proroga termine versamento 350, e' prorogato al 30 giugno |contributi previdenziali 2006. |terremotati Sicilia orientale. -------------------------------------------------------------------- 143. Ai fini della copertura dei | maggiori oneri derivanti | dall'assunzione, a carico del | bilancio dello Stato, del | finanziamento della gestione di | cui all'articolo 37 della legge 9| marzo 1989, n. 88, riferiti agli | esercizi finanziari precedenti | l'anno 2004, per un importo pari | a 7.581,83 milioni di euro, sono | utilizzate: | a) le somme trasferite dal | bilancio dello Stato all'INPS ai | sensi dell'articolo 35, comma 3, | della legge 23 dicembre 1998, n. | 448, a titolo di anticipazione | sul fabbisogno finanziario delle | gestioni previdenziali risultate,| nel loro complesso, eccedenti | sulla base dei bilanci consuntivi| per le esigenze delle predette | gestioni, evidenziate nella | contabilita' del predetto | Istituto ai sensi dell'articolo | 35, comma 6, della predetta legge| n. 448 del 1998, per un ammontare| complessivo non superiore a 5.700| milioni di euro; | b) le somme che risultano, sulla | base del bilancio consuntivo | dell'anno 2003, trasferite alla | predetta gestione dell'INPS in | eccedenza rispetto agli oneri per| prestazioni e provvidenze varie, | ivi comprese le somme trasferite | in eccedenza per il finanziamento| degli oneri di cui all'articolo | 49, comma 1, della legge 23 | dicembre 1999, n. 488, e fatto | salvo quanto previsto dal | decreto-legge 14 aprile 2003, n. | 73, convertito, con | modificazioni, dalla legge 10 | giugno 2003, n. 133, per un | ammontare complessivo pari a | 307,51 milioni di euro; | c) le risorse trasferite all'INPS| e accantonate presso la medesima | gestione, come risultanti dal | bilancio consuntivo dell'anno | 2003 del predetto Istituto, in | quanto non utilizzate per i | seguenti scopi: | 1) finanziamento delle | prestazioni economiche per la | tubercolosi di cui all'articolo | 3, comma 14, della citata legge | n. 448 del 1998, per un ammontare| complessivo pari a 804,98 milioni| di euro; | 2) finanziamento degli oneri per | pensionamenti anticipati di cui | all'articolo 8 del decreto-legge | 16 maggio 1994, n. 299, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 19 luglio 1994, n. | 451, e all'articolo 3 della legge| 23 dicembre 1996, n. 662, per un | ammontare complessivo pari a | 457,71 milioni di euro; | 3) finanziamento degli oneri per | l'assistenza ai portatori di | handicap grave di cui | all'articolo 42, comma 5, del | testo unico delle disposizioni | legislative in materia di tutela | e sostegno della maternita' e | della paternita', di cui al | decreto legislativo 26 marzo | 2001, n. 151, e successive | modificazioni, per un ammontare | complessivo pari a 300,66 milioni| di euro; | 4) finanziamento degli oneri per | i trattamenti di integrazione | salariale straordinaria previsti |Copertura finanziaria per i da disposizioni diverse, per un |maggiori trasferimenti dallo ammontare complessivo pari a |Stato all'INPS e all'INAIL per 10,97 milioni di euro. |annualita' pregresse. -------------------------------------------------------------------- 144. Il complesso degli effetti | contabili delle disposizioni di | cui al comma 143 sulle gestioni | dell'INPS interessate e' definito| con la procedura di cui | all'articolo 14 della legge 7 |Definizione del complesso degli agosto 1990, n. 241. |effetti contabili -------------------------------------------------------------------- 145. Ai fini del finanziamento | dei maggiori oneri a carico della| Gestione per l'erogazione delle | pensioni, assegni e indennita' | agli invalidi civili, ciechi e | sordomuti di cui all'articolo 130| del decreto legislativo 31 marzo | 1998, n. 112, valutati in 1.326 | milioni di euro per l'esercizio | 2004 e 827 milioni di euro a | decorrere dal 2005: | a) per l'esercizio 2004, | concorrono, per un importo | complessivo di 780 milioni di | euro, le risorse derivanti da: | 1) i minori oneri accertati | nell'attuazione dell'articolo 38 | della legge 28 dicembre 2001, n. | 448, concernente incremento delle| pensioni in favore di soggetti | disagiati, per un ammontare | complessivo pari a 245 milioni di| euro; | 2) i minori oneri accertati | nell'attuazione dell'articolo 3, | comma 14, della legge 23 dicembre| 1998, n. 448, concernente | prestazioni economiche per la | tubercolosi, per un ammontare | complessivo pari a 70 milioni di | euro; | 3) i minori oneri accertati | nell'attuazione del comma 5 | dell'articolo 42 del citato testo| unico di cui al decreto | legislativo n. 151 del 2001 e del| comma 3 dell'articolo 80 della | legge 23 dicembre 2000, n. 388, | concernenti rispettivamente | assistenza ai portatori di | handicap grave e contribuzione | figurativa in favore di sordomuti| e invalidi, per un ammontare | complessivo pari a 160 milioni di| euro; | 4) i minori oneri, rispetto alla | somma di 872,8 milioni di euro | prevista dalla legge 31 dicembre | 1991, n. 415, e dalla legge 23 | dicembre 1992, n. 500, per il | finanziamento della gestione di | cui all'articolo 37 della legge 9| marzo 1989, n. 88, accertati | nell'attuazione delle norme in | materia di pensionamenti | anticipati, per un ammontare | complessivo pari a 305 milioni di| euro; | b) a decorrere dall'anno 2005, | sono utilizzate le risorse | derivanti da: | 1) i minori oneri accertati | nell'attuazione del citato | articolo 38 della legge 28 | dicembre 2001, n. 448, per un | ammontare complessivo pari a 245 | milioni di euro; | 2) i minori oneri accertati | nell'attuazione del citato | articolo 3, comma 14, della legge| 23 dicembre 1998, n. 448, per un | ammontare complessivo pari a 277 | milioni di euro; | 3) i minori oneri, rispetto alla | somma di 872,8 milioni di euro | prevista dalle citate leggi 31 | dicembre 1991, n. 415, e 23 | dicembre 1992, n. 500, per il | finanziamento della gestione di | cui all'articolo 37 della legge 9| marzo 1989, n. 88, accertati | nell'attuazione delle norme in | materia di pensionamenti |Finanziamento maggiori oneri per anticipati, per un ammontare |pensioni ed indennita' ad complessivo pari a 305 milioni di|invalidi civili, ciechi e euro. |sordomuti. -------------------------------------------------------------------- 146. Per le imprese industriali | che svolgono attivita' produttiva| di fornitura o subfornitura di | componenti, di supporto o di | servizio, a favore di imprese | operanti nel settore | automobilistico, i periodi di | integrazione salariale ordinaria | fruiti negli anni 2003 e 2004 non| vengono computati ai fini della | determinazione del limite massimo| di utilizzo dell'integrazione |Integrazione salariale ordinaria salariale ordinaria di cui |per le imprese di fornitura di all'articolo 6 della legge 20 |componenti a favore di imprese maggio 1975, n. 164 entro il |operanti nel settore limite di 1.100 unita' annue. |automobilistico. -------------------------------------------------------------------- 147. La disciplina dell'importo | massimo di cui all'articolo 1, | secondo comma, della legge 13 | agosto 1980, n. 427, e successive| modificazioni, estesa ai | trattamenti ordinari di | disoccupazione dall'articolo 3, | comma 2, del decreto-legge 16 | maggio 1994, n. 299, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| luglio 1994, n. 451, trova | applicazione anche per i |Estensione dell'importo massimo trattamenti speciali di |dell'integrazione salariale ai disoccupazione aventi decorrenza |trattamenti speciali di dal 1º gennaio 2006. |disoccupazione. -------------------------------------------------------------------- 148. A decorrere dal 1º gennaio | 2005, nell'ambito del processo di| armonizzazione al regime generale| e' abrogato l'allegato B al regio| decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e| i trattamenti economici | previdenziali di malattia, | riferiti ai lavoratori addetti ai| pubblici servizi di trasporto | rientranti nell'ambito di | applicazione del citato regio | decreto, sono dovuti secondo le | norme, le modalita' e i limiti | previsti per i lavoratori del | settore industria. I trattamenti | economici previdenziali di | malattia aggiuntivi rispetto a | quelli spettanti ai lavoratori | del settore industria, o comunque| diversi dagli stessi, previsti ed| applicati alla predetta data ai | sensi del citato allegato B e | degli accordi collettivi | nazionali che stabilivano a | carico delle disciolte Casse di | soccorso particolari prestazioni,| trasferite dal 1º gennaio 1980 | all'INPS ai sensi della legge 23 | dicembre 1978, n. 833, sono da | considerare, fino ad eventuale | diversa disciplina pattizia, | obbligazioni contrattuali del |Trattamenti economici datore di lavoro. |previdenziali di malattia. -------------------------------------------------------------------- 149. I commi primo e secondo | dell'articolo 2 del decreto-legge| 30 dicembre 1979, n. 663, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 29 febbraio 1980, n. | 33, e successive modificazioni, | sono sostituiti dai seguenti: | "A decorrere dal 1º giugno 2005, | nei casi di infermita' | comportante incapacita' | lavorativa, il medico curante | trasmette all'INPS il certificato| di diagnosi sull'inizio e sulla | durata presunta della malattia | per via telematica on line, | secondo le specifiche tecniche e | le modalita' procedurali | determinate dall'INPS medesimo. | Il lavoratore e' tenuto, entro | due giorni dal relativo rilascio,| a recapitare o a trasmettere, a | mezzo raccomandata con avviso di | ricevimento, l'attestazione della| malattia, rilasciata dal medico | curante, al datore di lavoro, | salvo il caso in cui quest'ultimo| richieda all'INPS la trasmissione| in via telematica della suddetta | attestazione, secondo modalita' | stabilite dallo stesso Istituto. | Con apposito decreto | interministeriale dei Ministri | del lavoro e delle politiche | sociali, della salute, | dell'economia e delle finanze e | per l'innovazione e le | tecnologie, previa intesa con la | Conferenza permanente per i | rapporti tra lo Stato, le regioni| e le province autonome di Trento | e di Bolzano, sono individuate le| modalita' tecniche, operative e | di regolamentazione, al fine di | consentire l'avvio della nuova | procedura di trasmissione | telematica on line della | certificazione di malattia | all'INPS e di inoltro | dell'attestazione di malattia | dall'lNPS al datore di lavoro, |Invio telematico all'INPS da previsti dal primo e dal secondo |parte del medico curante dei comma del presente articolo". |certificati di malattia. -------------------------------------------------------------------- 150. L'articolo 1, comma 54, |Diritto alla pensione di della legge 23 agosto 2004, n. |vecchiaia per il personale 243, e' abrogato. |artistico degli enti lirici. -------------------------------------------------------------------- 151. All'articolo 118 della legge| 23 dicembre 2000, n. 388, e | successive modificazioni, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, ultimo periodo, | sono soppresse le parole: | "progressivamente e"; | b) al comma 1, dopo l'ultimo | periodo e' aggiunto il seguente: | "Nel finanziare i piani formativi| di cui al presente comma, i fondi| si attengono al criterio della | redistribuzione delle risorse | versate dalle aziende aderenti a | ciascuno di essi, ai sensi del | comma 3"; | c) il comma 3 e' sostituito dal | seguente: | "3. I datori di lavoro che | aderiscono ai fondi effettuano il| versamento del contributo | integrativo, di cui all'articolo | 25 della legge n. 845 del 1978, e| successive modificazioni, | all'INPS, che provvede a | trasferirlo, per intero, una | volta dedotti i meri costi | amministrativi, al fondo indicato| dal datore di lavoro. L'adesione | ai fondi e' fissata entro il 31 | ottobre di ogni anno, con effetti| dal 1º gennaio successivo; le | successive adesioni o disdette | avranno effetto dal 1º gennaio di| ogni anno. L'INPS, entro il 31 | gennaio di ogni anno, a decorrere| dal 2005, comunica al Ministero | del lavoro e delle politiche | sociali e ai fondi la previsione,| sulla base delle adesioni | pervenute, del gettito del | contributo integrativo, di cui | all'articolo 25 della legge n. | 845 del 1978, e successive | modificazioni, relativo ai datori| di lavoro aderenti ai fondi | stessi nonche' di quello relativo| agli altri datori di lavoro, | obbligati al versamento di detto | contributo, destinato al Fondo | per la formazione professionale e| per l'accesso al Fondo sociale | europeo (FSE), di cui | all'articolo 9, comma 5, del | decreto-legge 20 maggio 1993, n. | 148, convertito, con | modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236. Lo stesso | Istituto provvede a disciplinare | le modalita' di adesione ai fondi| interprofessionali e di | trasferimento delle risorse agli | stessi mediante acconti | bimestrali nonche' a fornire, | tempestivamente e con | regolarita', ai fondi stessi, | tutte le informazioni relative | alle imprese aderenti e ai | contributi integrativi da esse | versati. Al fine di assicurare | continuita' nel perseguimento | delle finalita' istituzionali del| Fondo per la formazione | professionale e per l'accesso al | FSE, di cui all'articolo 9, comma| 5, del decreto-legge 20 maggio | 1993, n. 148, convertito, con | modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236, rimane fermo| quanto previsto dal secondo |Formazione professionale e periodo del comma 2 dell'articolo|attivita' svolte in fondi 66 della legge 17 maggio 1999, n.|comunitari e di Fondo sociale 144.". |europeo. -------------------------------------------------------------------- 152. E' istituito, presso la | Presidenza del Consiglio dei | ministri, il "Fondo per il | sostegno delle adozioni | internazionali" finalizzato al | rimborso delle spese sostenute | dai genitori adottivi per | l'espletamento della procedura di| adozione disciplinata dalle | disposizioni contenute nel capo I| del titolo III della legge 4 | maggio 1983, n. 184. Con decreto | di natura non regolamentare | adottato, entro sessanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge, dal | Presidente del Consiglio dei | ministri, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, vengono determinati | l'entita' e i criteri del | rimborso, nonche' le modalita' di| presentazione delle istanze. In | ogni caso, i rimborsi non | potranno superare l'ammontare | massimo di 10 milioni di euro per| l'anno 2005. A favore del Fondo | di cui al presente comma e' | autorizzata la spesa di 10 |Fondo per il sostegno delle milioni di euro per l'anno 2005. |adozioni internazionali. -------------------------------------------------------------------- 153. Nell'ambito del Fondo | nazionale per le politiche | sociali di cui all'articolo 59, | comma 44, della legge 27 dicembre| 1997, n. 449, e' destinata una | quota di 500.000 euro per l'anno | 2005 per l'istituzione di un | Fondo speciale al fine di | promuovere le politiche giovanili| finalizzate alla partecipazione | dei giovani sul piano culturale e| sociale nella societa' e nelle | istituzioni, mediante il sostegno| della loro capacita' progettuale | e creativa e favorendo il | formarsi di nuove realta' | associative nonche' consolidando | e rafforzando quelle gia' |Fondo speciale per le politiche esistenti. |giovanili sul piano culturale. -------------------------------------------------------------------- 154. Il 70 per cento della quota | del Fondo di cui al comma 153 e' | destinato al finanziamento dei | programmi e dei progetti del | Forum nazionale dei giovani, con | sede in Roma. Il restante 30 per | cento e' ripartito tra i Forum | dei giovani regionali e locali | proporzionalmente alla presenza | di associazioni e di giovani sul |Finalizzazione quota Fondo per il territorio. |Forum nazionale dei giovani. -------------------------------------------------------------------- 155. In attesa della riforma | degli ammortizzatori sociali e | nel limite complessivo di spesa | di 310 milioni di euro a carico | del Fondo per l'occupazione di | cui all'articolo 1, comma 7, del | decreto-legge 20 maggio 1993, n. | 148, convertito, con | modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236, il Ministro | del lavoro e delle politiche | sociali, di concerto con il | Ministro dell'economia e finanze,| puo' disporre entro il 31 | dicembre 2005, anche in deroga | alla vigente normativa, | concessioni, anche senza | soluzione di continuita', dei | trattamenti di cassa integrazione| guadagni straordinaria, di | mobilita' e di disoccupazione | speciale, nel caso di programmi | finalizzati alla gestione di | crisi occupazionali, anche con | riferimento a settori produttivi | e ad aree territoriali ovvero | miranti al reimpiego di | lavoratori coinvolti in detti | programmi definiti in specifici | accordi in sede governativa | intervenuti entro il 30 giugno | 2005. Nell'ambito delle risorse | finanziarie di cui al primo | periodo, i trattamenti concessi | ai sensi dell'articolo 3, comma | 137, quarto periodo, della legge | 24 dicembre 2003, n. 350, e | successive modificazioni, possono| essere prorogati con decreto del | Ministro del lavoro e delle | politiche sociali, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, qualora i piani di| gestione delle eccedenze gia' | definiti in specifici accordi in | sede governativa abbiano | comportato una riduzione nella | misura almeno del 10 per cento | del numero dei destinatari dei | trattamenti scaduti il 31 | dicembre 2004. La misura dei | trattamenti di cui al secondo | periodo e' ridotta del 10 per | cento nel caso di prima proroga e|Trattamenti CIGS per programmi del 30 per cento per le proroghe |finalizzati alla gestione delle successive. |crisi occupazionali. -------------------------------------------------------------------- 156. All'articolo 118, comma 16, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e successive modificazioni, | le parole: "e di 100 milioni di | euro per ciascuno degli anni 2003| e 2004" sono sostituite dalle |Finanziamento 2005 per le seguenti: "e di 100 milioni di |attivita' di formazione euro per ciascuno degli anni |nell'esercizio 2003, 2004 e 2005". |dell'apprendistato. -------------------------------------------------------------------- 157. All'articolo 43 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, le parole da: "in | un'apposita gestione" fino alla | fine del comma sono sostituite | dalle seguenti: "alla gestione | separata di cui all'articolo 2, | comma 26, della legge 8 agosto | 1995, n. 335"; | b) al comma 2, le parole da: |Obbligo di iscrizione in apposita "alla gestione separata" fino a: |gestione separata previdenziale "n. 335" sono soppresse; |presso l'INPS per gli associati c) il comma 9 e' abrogato. |in partecipazione. -------------------------------------------------------------------- 158. All'articolo 58 della legge | 17 maggio 1999, n. 144, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 2: | 1) la parola: "tredici" e' | sostituita dalla parola: | "dodici"; | 2) le parole: "sei eletti dagli | iscritti al Fondo" sono | sostituite dalle seguenti: | "cinque designati dalle | associazioni sindacali | rappresentative degli iscritti al| Fondo medesimo"; | b) il comma 3 e' sostituito dal | seguente: | "3. Il comitato amministratore e'| presieduto dal presidente | dell'INPS o da un suo delegato | scelto tra i componenti del |Comitato amministratore del Fondo consiglio di amministrazione |per la gestione separata dell'Istituto medesimo". |previdenziale. -------------------------------------------------------------------- 159. Limitatamente ai soli enti | gestori di forme di previdenza | obbligatoria i collegi sindacali | continuano ad esercitare il | controllo contabile e per essi | non trova applicazione l'articolo|Collegi sindacali di enti gestori 2409-bis, terzo comma, del codice|di forme di previdenza civile. |obbligatoria. -------------------------------------------------------------------- 160. E' costituita la Fondazione | per la diffusione della | responsabilita' sociale delle | imprese. Alla Fondazione | partecipano, quali soci | fondatori, il Ministero del | lavoro e delle politiche sociali,| oltre ad altri soggetti pubblici | e privati che ne condividano le | finalita'. La Fondazione e' | soggetta alle disposizioni del | codice civile, delle leggi | speciali e dello statuto, che | verra' redatto dai fondatori. Per| lo svolgimento delle sue | attivita' istituzionali e' | assegnato alla Fondazione un |Fondazione per la diffusione contributo di un milione di euro |della responsabilita' sociale per l'anno 2005. |delle imprese. -------------------------------------------------------------------- 161. L'ente nazionale di | previdenza e assistenza per i | lavoratori dello spettacolo | (ENPALS) puo' continuare ad | avvalersi, fino al 31 dicembre | 2005, del personale in servizio | nell'anno 2004 con contratto di | lavoro a tempo determinato nel | limite massimo di spesa | complessivamente stanziata per lo| stesso personale nell'anno 2004. | I relativi oneri continuano ad |Proroga al 2005 dei contratti di essere posti a carico del |lavoro a tempo determinato bilancio dell'ente. |dell'ENPALS. -------------------------------------------------------------------- 162. All'articolo 3, comma 136, | della legge 24 dicembre 2003, n. | 350, al primo periodo, le parole:| "31 dicembre 2004" sono | sostituite dalle seguenti: "31 | dicembre 2005" e, al secondo | periodo, le parole: "31 dicembre | 2003" sono sostituite dalle | seguenti: "31 dicembre 2004". A | tal fine e' autorizzata, per | l'anno 2005, la spesa di 5 | milioni di euro a valere sul | Fondo per l'occupazione di cui | all'articolo 1, comma 7, del | decreto-legge 20 maggio 1993, n. | 148, convertito, con | modificazioni, dalla legge 19 | luglio 1993, n. 236. |Proroga contratti di solidarieta' -------------------------------------------------------------------- 163. Per la prosecuzione degli | interventi di cui all'articolo 3,| comma 9, e all'articolo 8, comma | 4-bis, del decreto-legge 20 | maggio 1993, n. 148, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19| luglio 1993, n. 236, e' | autorizzato un contributo di euro| 160.102.000 per l'anno 2005. A | tal fine, con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri, e' nominato un | Commissario straordinario del | Governo con funzioni di vigilanza|Contributo 2005 per manutenzione sulle modalita' di attuazione del|idraulica e forestale regione presente comma. |Calabria. -------------------------------------------------------------------- 164. Per garantire il rispetto | degli obblighi comunitari e la | realizzazione degli obiettivi di | finanza pubblica per il triennio | 2005-2007 il livello complessivo | della spesa del Servizio | sanitario nazionale, al cui | finanziamento concorre lo Stato, | e' determinato in 88.195 milioni | di euro per l'anno 2005, 89.960 | milioni di euro per l'anno 2006 e| 91.759 milioni di euro per l'anno| 2007. I predetti importi | ricomprendono anche quello di 50 | milioni di euro, per ciascuno | degli anni indicati, a titolo di | ulteriore finanziamento a carico | dello Stato per l'ospedale | "Bambino Gesu'". Lo Stato, in | deroga a quanto stabilito | dall'articolo 4, comma 3, del | decreto-legge 18 settembre 2001, | n. 347, convertito, con | modificazioni, dalla legge 16 | novembre 2001, n. 405, concorre | al ripiano dei disavanzi del | Servizio sanitario nazionale per | gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal| fine e' autorizzata, a titolo di | regolazione debitoria, la spesa | di 2.000 milioni di euro per | l'anno 2005, di cui 50 milioni di| euro finalizzati al ripiano dei | disavanzi della regione Lazio per| l'anno 2003, derivanti dal | finanziamento dell'ospedale | "Bambino Gesu'". Le predette | disponibilita' finanziarie sono | ripartite tra le regioni con | decreto del Ministro della | salute, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, d'intesa con la |Livello complessivo di spesa del Conferenza Stato-Regioni. |SSN. -------------------------------------------------------------------- 165. Resta fermo l'obbligo in | capo all'Agenzia italiana del | farmaco di garantire per la quota| a proprio carico, ai sensi | dell'articolo 48 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, il livello| della spesa farmaceutica | stabilito dalla legislazione | vigente. Nell'ambito delle | annuali direttive del Ministro | della salute all'Agenzia e' | incluso il conseguimento | dell'obiettivo del rispetto del | predetto livello della spesa | farmaceutica. Al fine di | conseguire il contenimento della | spesa farmaceutica, l'Agenzia | italiana del farmaco stabilisce | le modalita' per il | confezionamento ottimale dei | farmaci a carico del Servizio | sanitario nazionale, almeno per | le patologie piu' rilevanti, | relativamente a dosaggi e numero | di unita' posologiche, individua | i farmaci per i quali i medici | possono prescrivere "confezioni | d'avvio" per terapie usate per la| prima volta verso i cittadini, al| fine di evitare prescrizioni | quantitativamente improprie e | piu' costose, e di verificarne la| tollerabilita' e l'efficacia, e | predispone l'elenco dei farmaci | per i quali sono autorizzate la | prescrizione e la vendita per | unita' posologiche. |Livello della spesa farmaceutica. -------------------------------------------------------------------- 166. All'articolo 8 della legge | 24 dicembre 1993, n. 537, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 10: | 1) alla lettera c), dopo le | parole: "indicate alle lettere a)| e b)" sono aggiunte le seguenti: | "ad eccezione dei farmaci non | soggetti a ricetta con accesso | alla pubblicita' al pubblico"; | 2) dopo la lettera c), e' | aggiunta la seguente: | "c-bis) farmaci non soggetti a | ricetta medica con accesso alla | pubblicita' al pubblico (OTC)"; | b) al comma 14, ultimo periodo, |Classificazione farmaci non le parole: "lettera c)" sono |soggetti a ricetta medica con sostituite dalle seguenti: |accesso alla pubblicita' al "lettere c) e c-bis)". |pubblico (OTC). -------------------------------------------------------------------- 167. All'articolo 70, comma 2, | primo periodo, della legge 23 | dicembre 1998, n. 448, dopo le | parole: "l'indicazione della | ''nota''" la parola: ", |Specialita' medicinali erogabili controfirmata," e' soppressa. |a carico del SSN. -------------------------------------------------------------------- 168. L'Agenzia italiana del | farmaco adotta nel limite di | spesa annuo di 1 milione di euro | per ciascuno degli anni 2005, | 2006 e 2007, nell'ambito del | programma annuale di attivita' | previsto dall'articolo 48, comma | 5, lettera h), del decreto-legge | 30 settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, un piano di comunicazione | volto a diffondere l'uso dei | farmaci generici, ad assicurare | una adeguata informazione del | pubblico su tali farmaci e a | garantire ai medici, ai | farmacisti e agli operatori di | settore, a mezzo di apposite | pubblicazioni specialistiche, le | informazioni necessarie sui | farmaci generici e le liste | complete di farmaci generici |Diffusione dell'uso dei farmaci disponibili. |generici. -------------------------------------------------------------------- 169. Al fine di garantire che | l'obiettivo del raggiungimento | dell'equilibrio economico | finanziario da parte delle | regioni sia conseguito nel | rispetto della garanzia della | tutela della salute, ferma | restando la disciplina dettata | dall'articolo 54 della legge 27 | dicembre 2002, n. 289, per le | prestazioni gia' definite dal | decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri 29 | novembre 2001, pubblicato nel | supplemento ordinario alla | Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 | febbraio 2002, e successive | modificazioni, anche al fine di | garantire che le modalita' di | erogazione delle stesse siano | uniformi sul territorio | nazionale, coerentemente con le | risorse programmate per il | Servizio sanitario nazionale, con| regolamento adottato ai sensi | dell'articolo 17, comma 3, della | legge 23 agosto 1988, n. 400, di | concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, | dal Ministro della salute, che si| avvale della commissione di cui | all'articolo 4-bis, comma 10, del| decreto-legge 15 aprile 2002, n. | 63, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 | giugno 2002, n. 112, sono fissati| gli standard qualitativi, | strutturali, tecnologici, di | processo e possibilmente di | esito, e quantitativi di cui ai | livelli essenziali di assistenza,| sentita la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano. Con la | medesima procedura sono | individuati le tipologie di | assistenza e i servizi, relativi | alle aree di offerta individuate | dal vigente Piano sanitario | nazionale. In fase di prima | applicazione gli standard sono |Fissazione di standard di cui ai fissati entro il 30 giugno 2005. |livelli essenziali di assistenza. -------------------------------------------------------------------- 170. Alla determinazione delle | tariffe massime per la | remunerazione delle prestazioni e| delle funzioni assistenziali, | assunte come riferimento per la | valutazione della congruita' | delle risorse a disposizione del | Servizio sanitario nazionale, | provvede, con proprio decreto, il| Ministero della salute, di | concerto con il Ministero | dell'economia e delle finanze, | sentita la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano. Gli importi | tariffari, fissati dalle singole | regioni, superiori alle tariffe | massime restano a carico dei | bilanci regionali. Entro il 30 | marzo 2005, con decreto del | Ministero della salute, di | concerto con il Ministero | dell'economia e delle finanze, | sentita la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano, si procede | alla ricognizione e all'eventuale| aggiornamento delle tariffe | massime, coerentemente con le | risorse programmate per il | Servizio sanitario nazionale. Con| la medesima modalita' e i | medesimi criteri si procede | all'aggiornamento biennale delle | tariffe massime entro il 31 |Determinazione delle tariffe dicembre di ogni secondo anno a |massime per la remunerazione decorrere dall'anno 2005. |delle prestazioni assistenziali. -------------------------------------------------------------------- 171. Ferma restando la facolta' | delle singole regioni di | procedere, per il governo dei | volumi di attivita' e dei tetti | di spesa, alla modulazione, entro| i valori massimi nazionali, degli| importi tariffari praticati per | la remunerazione dei soggetti | erogatori pubblici e privati, e' | vietata, nella remunerazione del | singolo erogatore, l'applicazione| alle singole prestazioni di | importi tariffari diversi a | seconda della residenza del | paziente, indipendentemente dalle| modalita' con cui viene regolata | la compensazione della mobilita' | sia intraregionale che | interregionale. Sono nulli i |Divieto di tariffe in funzione contratti e gli accordi stipulati|della residenza del paziente per con i soggetti erogatori in |la remunerazione dei soggetti violazione di detto principio. |erogatori. -------------------------------------------------------------------- 172. Il potere di accesso del | Ministro della salute presso le | aziende unita' sanitarie locali e| le aziende ospedaliere di cui | all'articolo 2, comma 6, del | decreto-legge 29 agosto 1984, n. | 528, convertito, con | modificazioni, dalla legge 31 | ottobre 1984, n. 733, e | all'articolo 4, comma 2, della | legge 1º febbraio 1989, n. 37, e'| esteso a tutti gli Istituti di | ricovero e cura a carattere | scientifico, anche se trasformati| in fondazioni, ai policlinici | universitari e alle aziende | ospedaliere universitarie ed e' | integrato con la potesta' di | verifica dell'effettiva | erogazione, secondo criteri di | efficienza ed appropriatezza, dei| livelli essenziali di assistenza | di cui all'articolo 1, comma 6, | del decreto legislativo 30 | dicembre 1992, n. 502, e | successive modificazioni, al | decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri 29 | novembre 2001, pubblicato nel | supplemento ordinario alla | Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 | febbraio 2002, e all'articolo 54 | della legge 27 dicembre 2002, n. |Potere di accesso del Ministro 289, compresa la verifica dei |della salute presso Istituti di relativi tempi di attesa. |ricovero. -------------------------------------------------------------------- 173. L'accesso al finanziamento | integrativo a carico dello Stato | derivante da quanto disposto al | comma 164, rispetto al livello di| cui all'accordo Stato-regioni | dell'8 agosto 2001, pubblicato | nella Gazzetta Ufficiale n. 208 | del 7 settembre 2001, per l'anno | 2004, rivalutato del 2 per cento | su base annua a decorrere dal | 2005, e' subordinato alla stipula| di una specifica intesa tra Stato| e regioni ai sensi dell'articolo | 8, comma 6, della legge 5 giugno | 2003, n. 131, che contempli ai | fini del contenimento della | dinamica dei costi: | a) gli adempimenti gia' previsti | dalla vigente legislazione; | b) i casi nei quali debbano | essere previste modalita' di | affiancamento dei rappresentanti | dei Ministeri della salute e | dell'economia e delle finanze ai | fini di una migliore definizione | delle misure da adottare; | c) ulteriori adempimenti per | migliorare il monitoraggio della | spesa sanitaria nell'ambito del | Nuovo sistema informativo | sanitario; | d) il rispetto degli obblighi di | programmazione a livello | regionale, al fine di garantire | l'effettivita' del processo di | razionalizzazione delle reti | strutturali dell'offerta | ospedaliera e della domanda | ospedaliera, con particolare | riguardo al riequilibrio | dell'offerta di posti letto per | acuti e per lungodegenza e | riabilitazione, alla promozione | del passaggio dal ricovero | ordinario al ricovero diurno, | nonche' alla realizzazione degli | interventi previsti dal Piano | nazionale della prevenzione e dal| Piano nazionale | dell'aggiornamento del personale | sanitario, coerentemente con il | Piano sanitario nazionale; | e) il vincolo di crescita delle | voci dei costi di produzione, con| esclusione di quelli per il | personale cui si applica la | specifica normativa di settore, | secondo modalita' che | garantiscano che, | complessivamente, la loro | crescita non sia superiore, a | decorrere dal 2005, al 2 per | cento annuo rispetto ai dati | previsionali indicati nel | bilancio dell'anno precedente, al| netto di eventuali costi di | personale di competenza di | precedenti esercizi; | f) in ogni caso, l'obbligo in | capo alle regioni di garantire in| sede di programmazione regionale,| coerentemente con gli obiettivi | sull'indebitamento netto delle | amministrazioni pubbliche, | l'equilibrio | economico-finanziario delle | proprie aziende sanitarie, | aziende ospedaliere, aziende | ospedaliere universitarie ed | Istituti di ricovero e cura a | carattere scientifico sia in sede| di preventivo annuale che di | conto consuntivo, realizzando | forme di verifica trimestrale | della coerenza degli andamenti | con gli obiettivi | dell'indebitamento netto delle | amministrazioni pubbliche e | prevedendo l'obbligatorieta' | dell'adozione di misure per la | riconduzione in equilibrio della | gestione ove si prospettassero | situazioni di squilibrio, nonche'|Finanziamento integrativo a l'ipotesi di decadenza del |carico dello Stato per la spesa direttore generale. |del SSN. -------------------------------------------------------------------- 174. Al fine del rispetto | dell'equilibrio | economico-finanziario, la | regione, ove si prospetti sulla | base del monitoraggio trimestrale| una situazione di squilibrio, | adotta i provvedimenti necessari.| Qualora dai dati del monitoraggio| del quarto trimestre si evidenzi | un disavanzo di gestione a fronte| del quale non sono stati adottati| i predetti provvedimenti, ovvero | essi non siano sufficienti, con | la procedura di cui all'articolo | 8, comma 1, della legge 5 giugno | 2003, n. 131, il Presidente del | Consiglio dei ministri diffida la| regione a provvedervi entro il 30| aprile dell'anno successivo a | quello di riferimento. Qualora la| regione non adempia, entro i | successivi trenta giorni il | presidente della regione, in | qualita' di commissario ad acta, | approva il bilancio di esercizio | consolidato del Servizio | sanitario regionale al fine di | determinare il disavanzo di | gestione e adotta i necessari | provvedimenti per il suo | ripianamento, ivi inclusi gli | aumenti dell'addizionale | all'imposta sul reddito delle | persone fisiche e le | maggiorazioni dell'aliquota | dell'imposta regionale sulle | attivita' produttive entro le | misure stabilite dalla normativa | vigente. I predetti incrementi | possono essere adottati anche in | funzione della copertura dei | disavanzi di gestione accertati o|Provvedimenti adottati dalla stimati nel settore sanitario |regione in caso di squilibrio relativi all'esercizio 2004 e |economico-finanziario della spesa seguenti. |sanitaria. -------------------------------------------------------------------- 175. Per le finalita' di cui al | comma 174 e per la copertura dei | disavanzi di gestione accertati o| stimati nel settore sanitario, la| regione, in deroga alla | sospensione di cui al comma 61, | primo periodo, puo' deliberare | l'inizio o la ripresa della | decorrenza degli effetti degli | aumenti dell'addizionale | regionale all'imposta sul reddito| e delle maggiorazioni | dell'aliquota dell'imposta | regionale sulle attivita' | produttive, gia' disposti, | oggetto della predetta | sospensione. Ai sensi del primo | periodo del presente comma e del | comma 22 dell'articolo 2 della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | l'inizio o la ripresa della | decorrenza degli effetti puo' | concernere anche quelle | maggiorazioni dell'aliquota IRAP | che siano state deliberate dalle | regioni, antecedentemente al 31 | dicembre 2003, in difformita' | rispetto a quanto previsto dalla | normativa statale. Per le | medesime finalita', le regioni | possono altresi', nei limiti | della normativa statale di | riferimento ed in conformita' ad | essa, disporre nuovi aumenti | dell'addizionale regionale | all'imposta sul reddito o nuove | maggiorazioni dell'aliquota IRAP |Inizio o ripresa della decorrenza ovvero modificare gli aumenti e |degli effetti degli aumenti le maggiorazioni di cui al primo |dell'addizionale regionale IRE e periodo del presente comma. |maggiorazioni dell'aliquota IRAP -------------------------------------------------------------------- 176. In caso di mancato | adempimento agli obblighi di cui | al comma 173 e' precluso | l'accesso al maggiore | finanziamento previsto per gli | anni 2005, 2006 e 2007, con | conseguente immediato recupero | delle somme eventualmente |Casi di preclusione al maggiore erogate. |finanziamento. -------------------------------------------------------------------- 177. Le regioni, ai sensi | dell'articolo 4, comma 9, della | legge 30 dicembre 1991, n. 412, e| successive modificazioni, | definiscono le fattispecie per | l'eventuale trasformazione da | tempo determinato a tempo | indeterminato del rapporto di | lavoro dei professionisti | convenzionati a carico del | protocollo aggiuntivo ai sensi | dei decreti del Presidente della | Repubblica 28 luglio 2000, n. | 271, e 21 settembre 2001, n. 446,| in modo da assicurare una | riduzione della relativa spesa | pari ad almeno il 20 per cento. | La predetta trasformazione e' | possibile entro il limite del | numero di ore di incarico | attivate a titolo convenzionale |Trasformazione a tempo presso ciascuna azienda sanitaria|indeterminato del rapporto di locale alla data del 31 ottobre |lavoro dei professionisti 2004. |convenzionati. -------------------------------------------------------------------- 178. Il rapporto tra il Servizio | sanitario nazionale, i medici di | medicina generale, i pediatri di | libera scelta, i medici | specialisti ambulatoriali interni| e le altre professioni sanitarie | non dipendenti dal medesimo e' | disciplinato da apposite | convenzioni conformi agli accordi| collettivi nazionali stipulati ai| sensi dell'articolo 4, comma 9, | della legge 30 dicembre 1991, n. | 412, e successive modificazioni, | con le organizzazioni sindacali | di categoria maggiormente | rappresentative in campo | nazionale. La rappresentativita' | delle organizzazioni sindacali e'| basata sulla consistenza | associativa. Detti accordi hanno | durata quadriennale per la parte | normativa e durata biennale per | la parte economica. In sede di | prima applicazione la durata, per| le parti normativa ed economica, | e' definita fino al 31 dicembre |Convenzioni per il rapporto tra 2005. |SSN e medici. -------------------------------------------------------------------- 179. Al fine di garantire il | rispetto degli obblighi di cui al| comma 173, ciascuna regione | provvede a disciplinare appositi | meccanismi di raccordo tra le | aziende sanitarie locali, le | aziende ospedaliere, le aziende | ospedaliere universitarie, gli | Istituti di ricovero e cura a | carattere scientifico e i medici | di medicina generale e i pediatri| di libera scelta, attribuendo a | questi ultimi il compito di | segnalare tempestivamente alle | strutture competenti a livello | regionale le situazioni di | inefficienza gestionale e | organizzativa che costituiscono | violazione degli obiettivi di |Obbligo per le aziende contenimento della dinamica dei |ospedaliere di comunicare alle costi di cui ai commi da 164 a |strutture regionali situazioni di 187. |inefficienza. -------------------------------------------------------------------- 180. La regione interessata, | nelle ipotesi indicate ai commi | 174 e 176, anche avvalendosi del | supporto tecnico dell'Agenzia per| i servizi sanitari regionali, | procede ad una ricognizione delle| cause ed elabora un programma | operativo di riorganizzazione, di| riqualificazione o di | potenziamento del Servizio | sanitario regionale, di durata | non superiore al triennio. I | Ministri della salute e | dell'economia e delle finanze e | la singola regione stipulano | apposito accordo che individui | gli interventi necessari per il | perseguimento dell'equilibrio | economico, nel rispetto dei | livelli essenziali di assistenza | e degli adempimenti di cui alla | intesa prevista dal comma 173. La| sottoscrizione dell'accordo e' | condizione necessaria per la | riattribuzione alla regione | interessata del maggiore | finanziamento anche in maniera | parziale e graduale, | subordinatamente alla verifica |Ricognizione da parte della della effettiva attuazione del |regione delle cause di programma. |inefficienza. -------------------------------------------------------------------- 181. Con riferimento agli importi| indicati al comma 164, | relativamente alla somma di 1.000| milioni di euro per l'anno 2005, | 1.200 milioni di euro per l'anno | 2006 e 1.400 milioni di euro per | l'anno 2007, il relativo | riconoscimento alle regioni resta| condizionato, oltre che agli | adempimenti di cui al comma 173, | anche al rispetto da parte delle | regioni medesime dell'obiettivo | per la quota a loro carico sulla | spesa farmaceutica previsto | dall'articolo 48 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con |Requisiti per il riconoscimento modificazioni, dalla legge 24 |alle regioni del finanziamento novembre 2003, n. 326. |integrativo. -------------------------------------------------------------------- 182. Limitatamente all'anno 2004:| a) l'obbligo in capo alle | regioni, per la quota del 40 per | cento a loro carico, di cui | all'articolo 48, comma 5, lettera| f), del decreto-legge 30 | settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, in caso di superamento dei | tetti di spesa di cui al comma 1 | del predetto articolo 48, | s'intende comunque adempiuto, | anche qualora la regione non | abbia provveduto al previsto | ripiano, purche' l'equilibrio | complessivo del relativo sistema | sanitario regionale venga | rispettato, previa verifica | dell'avvenuta erogazione dei | livelli essenziali di assistenza | effettuata dal Ministero della | salute, ai sensi del comma 172; | b) con specifica intesa tra Stato| e regioni, sulla base dei dati | forniti dall'Agenzia italiana del| farmaco, su proposta del Ministro| della salute, sono definite le | eventuali compensazioni sugli | effetti, per ogni singola | regione, derivanti dai | provvedimenti a carico delle | aziende produttrici di cui | all'articolo 1 del decreto-legge | 24 giugno 2004, n. 156, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 2 agosto 2004, n. | 202, nel rispetto degli equilibri| di finanza pubblica programmati, | anche ai fini dell'accesso | all'integrazione dei | finanziamenti a carico dello | Stato come stabilito dal citato |Obbligo in capo alle regioni in Accordo Stato-regioni dell'8 |caso di superamento del tetto di agosto 2001. |spesa. -------------------------------------------------------------------- 183. A partire dal 2005, sulla | base delle rilevazioni condotte | dall'Agenzia italiana del | farmaco, le regioni che non | adottano misure di contenimento | della spesa farmaceutica adeguate| al rispetto dei tetti stabiliti | dall'articolo 48, comma 1, del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, sono | tenute nell'esercizio successivo | a quello di rilevazione ad | adottare misure di contenimento |Contenimento della spesa pari al 50 per cento del proprio |farmaceutica in capo alle sfondamento. |regioni. -------------------------------------------------------------------- 184. Al fine di consentire in via| anticipata l'erogazione | dell'incremento del finanziamento| a carico dello Stato: | a) in deroga a quanto stabilito | dall'articolo 13, comma 6, del | decreto legislativo 18 febbraio | 2000, n. 56, il Ministero | dell'economia e delle finanze, | per gli anni 2005, 2006 e 2007, | e' autorizzato a concedere alle | regioni a statuto ordinario | anticipazioni con riferimento | alle somme indicate al comma 164,| al netto di quelle indicate al | comma 181, da accreditare sulle | contabilita' speciali di cui | all'articolo 66 della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, in essere | presso le tesorerie provinciali | dello Stato, nella misura pari al| 95 per cento delle somme dovute | alle regioni a statuto ordinario | a titolo di finanziamento della | quota indistinta del fabbisogno | sanitario, quale risulta dalla | deliberazione del CIPE per i | corrispondenti anni, al netto | delle entrate proprie regionali; | b) per gli anni 2005, 2006 e | 2007, il Ministero dell'economia | e delle finanze e' autorizzato a | concedere alle regioni Sicilia e | Sardegna anticipazioni nella | misura pari al 95 per cento delle| somme dovute a tali regioni a | titolo di finanziamento della | quota indistinta quale risulta | dalla deliberazione del CIPE per | i corrispondenti anni, al netto | delle entrate proprie e delle | partecipazioni delle medesime | regioni; | c) all'erogazione dell'ulteriore | 5 per cento o al ripristino del | livello di finanziamento previsto| dal citato accordo Stato-regioni | dell'8 agosto 2001 per l'anno | 2004, rivalutato del 2 per cento | su base annua a decorrere dal | 2005, nei confronti delle singole| regioni si provvede a seguito | della verifica degli adempimenti | di cui ai commi 173 e 181; | d) nelle more della deliberazione| del CIPE e della proposta di | decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri di cui al | comma 4 dell'articolo 2 del | decreto legislativo 18 febbraio | 2000, n. 56, nonche' della | stipula dell'intesa di cui al | comma 173, le anticipazioni sono | commisurate al livello del | finanziamento corrispondente a | quello previsto dal riparto per | l'anno 2004 in base alla | deliberazione del CIPE, | rivalutato del 2 per cento su | base annua a decorrere dal 2005; | e) sono autorizzati, in sede di | conguaglio, eventuali recuperi | che dovessero rendersi necessari | anche a carico delle somme a |Concessione anticipata qualsiasi titolo spettanti alle |dell'erogazione dell'incremento regioni per gli esercizi |del finanziamento a carico dello successivi. |Stato. -------------------------------------------------------------------- 185. All'articolo 50 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, dopo il | comma 1, e' inserito il seguente:| "1-bis. Il Ministero | dell'economia e delle finanze | cura la generazione e la consegna| della tessera sanitaria a tutti i| soggetti destinatari, indicati al| comma 1, entro il 31 dicembre |Termine per la consegna della 2005". |tessera sanitaria. -------------------------------------------------------------------- 186. Nell'ambito delle attivita' | dirette alla definizione e | implementazione del Nuovo Sistema| Informativo Sanitario (NSIS), il | Ministero della salute, anche ai | fini del controllo e monitoraggio| della spesa per la realizzazione | degli obiettivi di finanza | pubblica, garantisce in ogni caso| la coerente prosecuzione delle | azioni in corso con riduzione | della spesa per il rinnovo dei | contratti per la fornitura di | beni e servizi afferenti al | funzionamento del NSIS nella | misura di cinque punti | percentuali, salva la facolta' di| ampliare i servizi richiesti nel |Nuovo sistema informativo limite dell'ordinario |sanitario (NSIS): riduzione spesa stanziamento di bilancio. |per contratti. -------------------------------------------------------------------- 187. In considerazione del | rilievo nazionale ed | internazionale nella | sperimentazione sanitaria di | elevata specializzazione e nella | cura delle piu' rilevanti | patologie, per l'anno 2005 e' | autorizzata la spesa di 15 | milioni di euro in favore della | fondazione "Centro San Raffaele |Contributo per il "Centro San del Monte Tabor". |Raffaele del Monte Tabor". -------------------------------------------------------------------- 188. Le regioni che alla data del| 1º gennaio 2005 abbiano ancora in| corso di completamento il proprio| programma di investimenti in | attuazione dell'articolo 20 della| legge 11 marzo 1988, n. 67, e | successive modificazioni, | destinano una quota delle risorse|Destinazione quota risorse delle residue al potenziamento ed |Regioni al potenziamento ammodernamento tecnologico. |tecnologico. -------------------------------------------------------------------- 189. Le sanzioni amministrative | per infrazioni al divieto di | fumare, previste dall'articolo | 51, comma 7, della legge 16 | gennaio 2003, n. 3, sono | aumentate del 10 per cento. | -------------------------------------------------------------------- 190. I proventi delle sanzioni | amministrative per infrazioni al | divieto di fumare inflitte, a | norma dell'articolo 51, comma 7, | della legge 16 gennaio 2003, n. | 3, da organi statali affluiscono | al bilancio dello Stato, per | essere successivamente | riassegnati, limitatamente ai | maggiori proventi conseguiti per | effetto degli aumenti di cui al | comma 189, ad appositi capitoli | di spesa dello stato di | previsione del Ministero della | salute per il potenziamento degli| organi ispettivi e di controllo, | nonche' per la realizzazione di | campagne di informazione e di | educazione alla salute | finalizzate alla prevenzione del | tabagismo e delle patologie ad |Aumento sanzioni per infrazioni esso correlate. |al divieto di fumo. -------------------------------------------------------------------- 191. Resta ferma l'autonoma, | integrale disponibilita' da parte| delle singole regioni, ai sensi | degli articoli 17, terzo comma, e| 29, terzo comma, della legge 24 | novembre 1981, n. 689, dei | proventi relativi alle infrazioni| di cui al comma 189, accertate | dagli organi di polizia locale, |Attribuzione delle somme riscosse come tali ad esse direttamente |per infrazioni al divieto di attribuiti. |fumo. -------------------------------------------------------------------- 192. Al fine di migliorare | l'efficienza operativa della | pubblica amministrazione e per il| contenimento della spesa | pubblica, con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri sono individuati le | applicazioni informatiche e i | servizi per i quali si rendono | necessarie razionalizzazioni ed | eliminazioni di duplicazioni e | sovrapposizioni. Il CNIPA stipula| contratti-quadro per | l'acquisizione di applicativi | informatici e per l'erogazione di| servizi di carattere generale | riguardanti il funzionamento | degli uffici con modalita' che |Accordi quadro del CNIPA per riducano gli oneri derivanti |eliminare duplicazioni di dallo sviluppo, dalla |carattere informatico nella manutenzione e dalla gestione. |PP.AA. -------------------------------------------------------------------- 193. Le pubbliche amministrazioni| di cui all'articolo 1 del decreto| legislativo 12 febbraio 1993, n. | 39, sono tenute ad avvalersi, | uniformando le procedure e le | prassi amministrative in corso, | degli applicativi e dei servizi | di cui al comma 192, salvo i casi| in cui possano dimostrare, in | sede di richiesta di parere di | congruita' tecnico-economica di | cui all'articolo 8 dello stesso | decreto legislativo, che la | soluzione che intendono adottare,|Obbligo per le PP.AA. di a parita' di funzioni, risulti |uniformita' nelle procedure e economicamente piu' vantaggiosa. |nelle prassi amministrative. -------------------------------------------------------------------- 194. Ai fini di cui al comma 192,| con decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri sono | individuati interventi di | razionalizzazione delle | infrastrutture di calcolo, | telematiche e di comunicazione | delle amministrazioni di cui al | comma 193. | -------------------------------------------------------------------- 195. Le pubbliche amministrazioni| diverse da quelle di cui al comma| 193 possono avvalersi dei servizi| di cui al medesimo comma 193, | secondo modalita' da definire in | sede di Conferenza unificata di |Interventi di razionalizzazione cui all'articolo 8 del decreto |delle infrastrutture di calcolo, legislativo 28 agosto 1997, n. |telematiche e di comunicazione 281. |delle PP. AA. -------------------------------------------------------------------- 196. Ai fini della copertura | delle spese necessarie per lo | svolgimento dei compiti di cui al| comma 193, possono essere | assegnati al CNIPA finanziamenti | a carico del Fondo di | finanziamento per i progetti | strategici nel settore | informatico di cui all'articolo | 27, comma 2, della legge 16 |Assegnazione al CNIPA di gennaio 2003, n. 3. |finanziamenti. -------------------------------------------------------------------- 197. Entro sei mesi dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, i cedolini per il | pagamento delle competenze | stipendiali del personale delle | amministrazioni di cui | all'articolo 1 del decreto | legislativo 12 febbraio 1993, n. | 39, purche' sia gia' in possesso | di caselle di posta elettronica | fornite dall'amministrazione, | sono trasmessi, tenuto conto del | diritto alla riservatezza, | esclusivamente per via telematica| all'indirizzo di posta | elettronica assegnato a ciascun | dipendente. Con decreto di natura| non regolamentare del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro per | l'innovazione e le tecnologie, |Invio telematico dei cedolini sono emanate le relative norme |dello stipendio ai dipendenti attuative. |delle amministrazioni statali. -------------------------------------------------------------------- 198. Entro sei mesi dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, gli uffici cassa delle | amministrazioni, anche | periferiche, dello Stato sono | organizzati sulla base di | procedure amministrative | informatizzate. Tutti i contatti | con il personale dipendente e con| gli uffici, anche di altra | amministrazione, avvengono | utilizzando modalita' di | trasmissione telematica dei dati.| Con decreto di natura non | regolamentare del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro per | l'innovazione e le tecnologie, | sono emanate le relative norme | attuative. |Informatizzazione Uffici cassa -------------------------------------------------------------------- 199. Per l'anno finanziario 2005 | e successivi, il Ministro | dell'economia e delle finanze, su| proposta del Ministro | dell'ambiente e della tutela del | territorio, e' autorizzato a | provvedere con propri decreti | alla riassegnazione alle | pertinenti unita' previsionali di| base dello stato di previsione | del Ministero dell'ambiente e | della tutela del territorio delle| somme da versare in entrata per | revoche ed economie dei | finanziamenti di cui alla legge 8| ottobre 1997, n. 344, adottate | con provvedimento del Ministero |Riassegnazione alle unita' competente, e con lo stesso |previsionali di base del destinate alla realizzazione di |Ministero dell'ambiente e della interventi finalizzati allo |tutela del territorio delle somme stesso progetto strategico |per revoche ed economie dei inseriti negli accordi di |finanziamenti volti alla programma quadro da stipulare con|qualificazione degli interventi e le regioni territorialmente |dell'occupazione in campo interessate. |ambientale -------------------------------------------------------------------- 200. Al fine di garantire la | prosecuzione delle iniziative di | sostegno allo sviluppo economico | gia' adottate e per il | completamento delle dotazioni | infrastrutturali gia' | programmate, e' autorizzata la | prosecuzione degli interventi | previsti dall'articolo 52, comma | 59, della legge 28 dicembre 2001,| n. 448, e dall'articolo 3, comma | 2-ter, secondo periodo, del | decreto-legge 24 settembre 2002, | n. 209, convertito, con | modificazioni, dalla legge 22 | novembre 2002, n. 265, nei limiti| delle risorse finanziarie per | tali finalita' rispettivamente | appostate e disponibili, che a | tale fine vengono versate | all'entrata del bilancio dello | Stato per essere riassegnate | negli anni successivi, fino al |Prosecuzione Interventi di completamento delle iniziative |risanamento ambientale delle aree contemplate nelle citate |portuali del Basso Adriatico, e disposizioni di legge. |per il trasporto marittimo -------------------------------------------------------------------- 201. La richiesta di cambio di | destinazione urbanistica delle | aree o dei manufatti industriali | interessati da processi di | delocalizzazione dell'intero | processo produttivo, soprattutto | quando essi comportino perdita di| posti di lavoro, determina la |Cessazione benefici in caso di cessazione del diritto acquisito |richiesta di cambio di dall'impresa ad eventuali |destinazione urbanistica delle benefici concessi dallo Stato per|aree o dei manufatti industriali il sostegno e il miglioramento |interessati da processi di del processo produttivo medesimo.|delocalizzazione -------------------------------------------------------------------- 202. Al fine di consentire | l'avvio di un regime assicurativo| volontario per la copertura dei | rischi derivanti da calamita' | naturali sui fabbricati a | qualunque uso destinati, | attraverso la sottoscrizione di | una quota parte del capitale | sociale di una costituenda | Compagnia di riassicurazioni | finalizzata ad aumentare le | capacita' riassicurative del | mercato, e di sostenere il | Consorzio o l'unione di | assicurazioni destinato a coprire| i danni derivanti da calamita' | naturali, e' istituito un | apposito Fondo di garanzia la cui| gestione e' affidata alla | Concessionaria di servizi | assicurativi pubblici (CONSAP | Spa). Per le predette finalita' | e' autorizzata la spesa di 50 | milioni di euro per l'anno 2005. | Con apposito regolamento emanato | entro centoventi giorni dalla | data di entrata in vigore della | presente legge, ai sensi | dell'articolo 17, comma 2, della | legge 23 agosto 1988, n. 400, su | proposta del Presidente del | Consiglio dei ministri, di | concerto con i Ministri delle | attivita' produttive e | dell'economia e delle finanze, | sentiti la Conferenza permanente | per i rapporti tra lo Stato, le | regioni e le province autonome di| Trento e di Bolzano e l'Istituto | per la vigilanza sulle | assicurazioni private e di | interesse collettivo, che si | esprimono entro trenta giorni, e | acquisito successivamente il | parere delle competenti | Commissioni parlamentari da | esprimere entro trenta giorni | dalla data di trasmissione del | relativo schema, e' costituita la| Compagnia di riassicurazioni di | cui al primo periodo e sono | definite le forme, le condizioni | e le modalita' di attuazione del | predetto Fondo, nonche' le misure| volte ad incentivare lo sviluppo | delle coperture assicurative in | questione, in ogni caso senza | nuovi o maggiori oneri per la | finanza pubblica, e prevedendo | l'esclusione dell'intervento del | Fondo per i danni prodotti dalle | calamita' naturali a fabbricati | abusivi, ivi compresi i | fabbricati abusivi per i quali, |Istituzione Fondo di garanzia al pur essendo stata presentata la |fine di costituire una Compagnia domanda di definizione |di riassicurazioni e di sostenere dell'illecito edilizio, non sono |il Consorzio o l'unione di stati corrisposti interamente |assicurazioni destinato a coprire l'oblazione e gli oneri |i danni derivanti da calamita' accessori. |naturali -------------------------------------------------------------------- 203. Il Dipartimento della | protezione civile e' autorizzato | ad erogare ai soggetti competenti| contributi per la prosecuzione | degli interventi e dell'opera di | ricostruzione nei territori | colpiti da calamita' naturali per| i quali e' intervenuta la | dichiarazione dello stato di | emergenza ai sensi dell'articolo | 5 della legge 24 febbraio 1992, | n. 225. Le modalita' di utilizzo | dei contributi sono stabilite con| decreto del Presidente del | Consiglio dei ministri d'intesa | con il Ministro dell'economia e | delle finanze. Alla ripartizione | dei contributi si provvede con | ordinanze del Presidente del | Consiglio dei ministri, adottate | ai sensi dell'articolo 5, comma | 2, della citata legge n. 225 del | 1992, destinando almeno il 5 per | cento delle risorse complessive, | per ciascuno degli anni 2005, | 2006 e 2007 alla realizzazione | del piano di ricostruzione del | comune di San Giuliano di Puglia,| ai sensi dell'articolo 4 | dell'ordinanza del Presidente del| Consiglio dei ministri 10 aprile | 2003, n. 3279, pubblicata nella | Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 | aprile 2003, nonche' una quota | del 5 per cento per il | completamento della ricostruzione| degli edifici situati nei comuni | delle regioni Marche ed Umbria | danneggiati dal terremoto del | settembre 1997, per i quali e' | stato dichiarato lo stato di | emergenza con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri del 27 settembre 1997, | una quota del 5 per cento per gli| interventi di ricostruzione nei | comuni della provincia di Brescia| colpiti dagli eventi sismici del | 24 novembre 2004, per i quali e' | stato dichiarato lo stato di | emergenza con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri del 26 novembre 2004, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 287 del 7 dicembre | 2004, una quota del 2 per cento | per gli interventi di | ricostruzione nei comuni della | regione Sardegna colpiti dagli | eventi calamitosi del dicembre | 2004 ed una quota pari a 4 | milioni di euro annui per | fronteggiare le esigenze | derivanti dalla situazione | emergenziale conseguente alle | intense precipitazioni | verificatesi nei giorni 31 | ottobre e 1º novembre 2004 nel | territorio della regione autonoma| Friuli-Venezia Giulia, nonche' | una quota pari a 5 milioni di | euro annui per consentire la | prosecuzione degli interventi di | cui all'articolo 50, comma 1, | lettera i), della legge 23 |Contributi per la prosecuzione dicembre 1998, n. 448, ripartendo|degli interventi e dell'opera di detta quota alla regione |ricostruzione nei territori Basilicata e Campania nella |colpiti da calamita' naturali per misura rispettivamente del 25 per|i quali e' intervenuta la cento e del 75 per cento. Per le |dichiarazione dello stato di finalita' di cui al presente |emergenza comune di San Giuliano comma e' autorizzata la spesa |di Puglia regioni Marche ed annua di 58,5 milioni di euro per|Umbria Brescia Sardegna quindici anni, a decorrere |Friuli-Venezia Giulia Basilicata dall'anno 2005. |e Campania -------------------------------------------------------------------- 204. Per gli interventi di | ricostruzione nei comuni della | provincia di Brescia colpiti | dagli eventi sismici del 24 | novembre 2004, per i quali e' | stato dichiarato lo stato di | emergenza con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri del 26 novembre 2004, e'| autorizzato un contributo di 30 |30 milioni di euro per sisma milioni di euro per l'anno 2005. |Brescia -------------------------------------------------------------------- 205. Il Fondo di cui all'articolo| 27, comma 1, della legge 27 | dicembre 2002, n. 289, e' | destinato alla copertura delle | spese relative al progetto | promosso dal Dipartimento per | l'innovazione e le tecnologie | della Presidenza del Consiglio | dei ministri denominato "PC ai | giovani", diretto ad incentivare | l'acquisizione e l'utilizzo degli| strumenti informatici e digitali | tra i giovani che compiono sedici| anni nel 2005, nonche' la loro | formazione, fino all'esaurimento | delle disponibilita' del Fondo | stesso. Le modalita' di | attuazione del progetto, nonche' | di erogazione degli incentivi | stessi, sono disciplinate con | decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro per | l'innovazione e le tecnologie, | emanato ai sensi dell'articolo | 27, comma 1, della legge 27 | dicembre 2002, n. 289. |"PC ai giovani" -------------------------------------------------------------------- 206. I benefici di cui | all'articolo 4, comma 11, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | concessi ai docenti con le | modalita' di cui al decreto del | Ministro per l'innovazione e le | tecnologie 3 giugno 2004, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 164 del 15 luglio |Proroga della riduzione e della 2004, sono prorogati a tutto |rateizzazione del costo dei pc l'anno 2005. |per i docenti. -------------------------------------------------------------------- 207. Nel corso dell'anno 2005, i | benefici di cui al comma 206 sono| concessi anche al personale | dirigente e al personale non | docente delle scuole pubbliche di| ogni ordine e grado e delle | universita' statali, nonche' al | personale dirigente, docente e | non docente delle scuole | paritarie di ogni ordine e grado,| delle universita' non statali e | delle universita' telematiche | riconosciute ai sensi del decreto| del Ministro dell'istruzione, | dell'universita' e della ricerca | 17 aprile 2003, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 | aprile 2003. Le modalita' | attuative del presente comma sono| definite ai sensi dell'ultimo |Estensione della riduzione e periodo del comma 11 |della rateizzazione del costo dei dell'articolo 4 della legge 24 |pc anche per il personale non dicembre 2003, n. 350. |docente -------------------------------------------------------------------- 208. I dipendenti delle pubbliche| amministrazioni possono | acquistare un personal computer | usufruendo di una riduzione di | costo ottenuta in esito ad una | apposita selezione di produttori | o distributori operanti nel | settore informatico, esperita, | previa apposita indagine di | mercato, dalla Concessionaria | servizi informatici pubblici |Riduzione del costo dei pc per il (CONSIP Spa). |personale P.A. -------------------------------------------------------------------- 209. La sezione speciale del | Fondo di garanzia per le piccole | e medie imprese di cui | all'articolo 2, comma 100, | lettera a), della legge 23 | dicembre 1996, n. 662, istituita | con decreto del Ministro delle | attivita' produttive e del | Ministro per l'innovazione e le | tecnologie 15 giugno 2004, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 150 del 29 giugno | 2004, e' integrata della somma di| 40 milioni di euro per l'anno | 2005, 40 milioni di euro per | l'anno 2006 e 20 milioni di euro | per l'anno 2007. Tali somme | possono essere altresi' | utilizzate, limitatamente a | quelle non impegnate al termine | di ciascun anno, per altri | interventi del Fondo di cui al | presente comma. Le | caratteristiche degli interventi | del Fondo di cui al presente | comma sono rideterminate con | decreto di natura non | regolamentare del Ministro delle | attivita' produttive, da emanare | entro trenta giorni dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, in linea con quanto | previsto dall'Accordo di Basilea | recante la disciplina sui |Integrazione sezione speciale del requisiti minimi di capitale per |Fondo di garanzia per le piccole le banche. |e medie imprese. -------------------------------------------------------------------- 210. Le risorse del Fondo | centrale di garanzia per il | credito navale di cui | all'articolo 5 della legge 31 | luglio 1997, n. 261, e successive| modificazioni, sono destinate, | per un importo di 60 milioni di | euro, al Fondo di garanzia per le| piccole e medie imprese di cui |Assegnazione risorse del Fondo di all'articolo 2, comma 100, |garanzia per il credito navale al lettera a), della legge 23 |Fondo di garanzia per le piccole dicembre 1996, n. 662. |medie imprese -------------------------------------------------------------------- 211. L'intervento di cui al comma| 1 dell'articolo 4 della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | rifinanziato, per l'anno 2005, | per l'importo di 110 milioni di | euro. Il contributo ivi previsto,| la cui misura e' fissata in euro | 70, si applica ai contratti | stipulati a decorrere dal 1º | dicembre 2004. Le procedure per | l'assegnazione dei contributi | stabilite, relativamente all'anno| 2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 | del decreto del Ministro delle | comunicazioni 30 dicembre 2003, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 18 del 23 gennaio | 2004, sono estese, in quanto |Rifinanziamento contributo per compatibili, ai contributi di cui|segnali televisivi in tecnica al presente comma. |digitale terrestre. -------------------------------------------------------------------- 212. L'intervento di cui al comma| 2 dell'articolo 4 della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | rifinanziato, per l'anno 2005, | per l'importo di 30 milioni di | euro. Il contributo si applica ai| contratti stipulati a decorrere | dal 1º dicembre 2004 nella misura| di euro 50, elevata ad euro 75 | qualora l'accesso alla rete fissa| o alla rete mobile UMTS da parte | dell'utente ricada nei comuni il | cui territorio sia ricompreso | nelle aree di cui all'obiettivo 1| del regolamento (CE) n. 1260/1999| del Consiglio, del 21 giugno |Rifinanziamento interventi per 1999, e comunque in quelli con |gli apparecchi per la popolazione inferiore a diecimila|trasmissione o la ricezione a abitanti. |larga banda dei dati via Internet -------------------------------------------------------------------- 213. Allo scopo di promuovere il | potenziamento della | strumentazione tecnologica e | l'aggiornamento della tecnologia | impiegata nel settore della | radiofonia, a decorrere dall'anno| 2005 la quota prevista a valere | sui contributi di cui al comma | 190 dell'articolo 4 della legge | 24 dicembre 2003, n. 350, ferma | restando la misura del 10 per | cento stabilita al medesimo | comma, non puo' comunque essere | inferiore a 1 milione di euro | annui. Ai fini di cui al presente| comma e' autorizzata la spesa di | 1 milione di euro annui a | decorrere dall'anno 2005. | L'accesso ai benefici di cui al | citato comma 190 dell'articolo 4 | e' subordinato alla | presentazione, da parte dei | soggetti interessati, della | relativa domanda entro il 31 | gennaio di ciascun anno. |Contributo radiofonia -------------------------------------------------------------------- 214. ll finanziamento annuale | previsto dall'articolo 52, comma | 18, della legge 28 dicembre 2001,| n. 448, come rideterminato dalla | legge 27 dicembre 2002, n. 289, e| dalla legge 24 dicembre 2003, n. | 350, e' incrementato di 5 milioni|Incremento finanziamento annuale di euro per l'anno 2005. |per radiofonia -------------------------------------------------------------------- 215. Al fine di rafforzare | l'attrazione di nuovi | investimenti nelle aree | sottoutilizzate, Sviluppo Italia | Spa e' autorizzata a concedere | agevolazioni alle imprese capaci | di produrre effetti economici | addizionali e durevoli e tali da | generare esternalita' positive |Agevolazioni alle imprese da sul territorio. |parte di Sviluppo Italia spa -------------------------------------------------------------------- 216. Le agevolazioni di cui al | comma 215, il cui cumulo non puo'| comunque superare i vigenti | limiti massimi di intensita' di | aiuto, consistono in: | a) un contributo in conto | interessi a valere su mutui di | durata non inferiore a cinque | anni e non superiore a dieci, | concessi da istituti autorizzati | all'esercizio dell'attivita' | bancaria ai sensi del testo unico| di cui al decreto legislativo 1º | settembre 1993, n. 385. E' | previsto un pre-ammortamento di | durata non superiore a tre anni a| decorrere dalla stipula del | contratto di finanziamento. Il | mutuo agevolato puo' coprire fino| al 50 per cento degli | investimenti ammissibili; | b) un contributo in conto | capitale fino al limite massimo | del 20 per cento degli | investimenti ammissibili; | c) partecipazioni temporanee al | capitale sociale, in misura non | superiore al 15 per cento del | capitale sociale delle imprese | beneficiarie. Le percentuali di | cui alle lettere b) e c) possono | essere elevate, rispettivamente, | al 35 per cento ed al 20 per |Tipologia delle agevolazioni di cento nel caso di piccole e medie|cui al comma 215 alle imprese da imprese. |parte di Sviluppo Italia spa -------------------------------------------------------------------- 217. Le agevolazioni di cui al | comma 216 sono finanziate a | valere sul Fondo di cui | all'articolo 61 della legge 27 | dicembre 2002, n. 289. A tale | fine l'elenco degli strumenti che| confluiscono nel Fondo per le | aree sottoutilizzate, di cui | all'allegato 1 della citata legge|Finanziamento delle agevolazioni n. 289 del 2002, e' esteso agli |erogate da Sviluppo Italia interventi previsti dai commi da |attraverso il Fondo per le aree 215 a 221. |sottoutilizzate. -------------------------------------------------------------------- 218. Con delibera del CIPE, da | emanare entro sessanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge, sono | definiti le procedure di | assegnazione e riprogrammazione | delle risorse del Fondo destinate|Procedure di assegnazione e agli interventi previsti al comma|riprogrammazione delle risorse 215 nonche' le condizioni e i |del Fondo per le aree limiti delle agevolazioni di cui |sottoutilizzate ed interventi al comma 217. |nelle medesime aree. -------------------------------------------------------------------- 219. Il CIPE, in sede di riparto | annuale delle risorse per le aree| sottoutilizzate, tenuto conto dei| programmi pluriennali predisposti| dall'Istituto italiano per gli | studi storici e dall'Istituto | italiano per gli studi | filosofici, aventi sede in | Napoli, assegna risorse per la | realizzazione delle rispettive | attivita' di ricerca e formazione| di rilevante interesse pubblico | per lo sviluppo dell'integrazione| europea e mediterranea delle aree| del Mezzogiorno. Con la delibera |Risorse per l'Istituto italiano di assegnazione delle risorse |per gli studi storici e per sono disposte le relative |l'Istituto italiano per gli studi modalita' di erogazione. |filosofici, aventi sede in Napoli -------------------------------------------------------------------- 220. Ai fini di cui al comma 219,| i predetti istituti presentano al| Ministero dell'economia e delle | finanze - Dipartimento delle | politiche di sviluppo e coesione | - e al Ministero dell'istruzione,| dell'universita' e della ricerca | i programmi di attivita' entro il| 31 dicembre di ciascun anno; per | l'anno 2005 i programmi sono | presentati entro il 31 gennaio | 2005. Tali programmi, nel | rispetto del consolidato | principio comunitario del | cofinanziamento, indicano le | altre fonti, pubbliche e private,| con cui si intende contribuire | alla loro realizzazione e sono | accompagnati da una relazione di | rendiconto sulle attivita', gia' |Modalita' per accedere al oggetto di finanziamento, |finanziamento destinato concluse e in corso, nonche' |all'Istituto italiano per gli sull'equilibrio patrimoniale |studi storici e all'Istituto ovvero sulle azioni assunte per |italiano per gli studi conseguirlo. |filosofici, aventi sede in Napoli -------------------------------------------------------------------- 221. L'efficacia delle | disposizioni di cui ai commi da | 215 a 220 e' subordinata, ai | sensi dell'articolo 88, paragrafo|Approvazione UE per i 3, del Trattato istitutivo della |finanziamenti di Sviluppo Italia Comunita' europea, alla |e per quelli per gli Istituti per preventiva approvazione da parte |gli studi storici e filosofici di della Commissione europea. |Napoli -------------------------------------------------------------------- 222. Al fine di favorire | l'afflusso di capitale di rischio| verso piccole e medie imprese | innovative localizzate nelle aree| sottoutilizzate, il Dipartimento | per l'innovazione e le tecnologie| della Presidenza del Consiglio | dei ministri puo' sottoscrivere e| alienare quote di uno o piu' | fondi comuni di investimento, in | misura non superiore al 50 per | cento del patrimonio, promossi e | gestiti da una o piu' societa' di| gestione del risparmio (SGR) | previste dal testo unico di cui | al decreto legislativo 24 | febbraio 1998, n. 58. Tali SGR | saranno individuate dal citato | Dipartimento, d'intesa con il | Dipartimento per le politiche di | sviluppo e di coesione e con il | Dipartimento del tesoro del | Ministero dell'economia e delle | finanze, con procedure | competitive, anche in deroga alle| vigenti norme di legge e di | regolamento sulla contabilita' | generale dello Stato, nel | rispetto delle norme comunitarie | applicabili, assicurando che | l'organizzazione e la gestione | dei fondi siano coerenti con le | finalita' pubbliche ed | eventualmente prevedendo a tale |Alienazione fondi comuni di fine la presenza di un |investimento per favorire rappresentante della pubblica |l'afflusso del capitale di amministrazione negli organi di |rischio verso le piccole e medie gestione dei fondi. |imprese innovative. -------------------------------------------------------------------- 223. Alla copertura degli oneri | derivanti dall'attuazione del | comma 222 si provvede mediante le| risorse previste dalla legge 30 | giugno 1998, n. 208, e stanziate | con delibera del CIPE n. 20 del | 29 settembre 2004, punto 4.1.2, | in attuazione dell'articolo 61 | della legge 27 dicembre 2002, n. |Risorse per la vendita dei fondi 289. |comuni di investimento -------------------------------------------------------------------- 224. Gli immobili di cui | all'articolo 9, comma 1-bis, | lettera a), del decreto-legge 15 | aprile 2002, n. 63, convertito, | con modificazioni, dalla legge 15| giugno 2002, n. 112, ivi compresi| quelli individuati dal decreto | dirigenziale del 10 giugno 2003, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 150 del 1º luglio | 2003, possono essere alienati | anche nell'ambito dell'attivita' | di gestione della liquidazione | gia' affidata a societa' | direttamente controllata dallo | Stato ai sensi di quanto previsto|Alienazione immobili degli enti dall'articolo 9, comma 1-bis, |pubblici soppressi anche lettera c), del medesimo |nell'ambito dell'attivita' di decreto-legge. |gestione della liquidazione -------------------------------------------------------------------- 225. All'articolo 9, comma 1-bis,| lettera c), del decreto-legge 15 | aprile 2002, n. 63, convertito, | con modificazioni, dalla legge 15| giugno 2002, n. 112, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al secondo periodo, le parole:| "La societa' si avvale" sono | sostituite dalle seguenti: "La |Alienazione immobili degli enti societa' puo' avvalersi anche"; |pubblici soppressi anche b) dopo il secondo periodo e' |nell'ambito dell'attivita' di inserito il seguente: "E', |gestione della liquidazione: altresi', facolta' della societa'|correzioni relative ai poteri di procedere alla revoca dei |della societa' che si occupa mandati gia' conferiti". |della liquidazione degli enti. -------------------------------------------------------------------- 226. Con riguardo a tutte le | liquidazioni di cui al comma | 1-ter dell'articolo 9 del | decreto-legge 15 aprile 2002, n. | 63, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 | giugno 2002, n. 112, la societa',| direttamente controllata dallo | Stato, di cui al comma 1-bis, | lettera c), del medesimo articolo| 9 del citato decreto-legge n. 63 | del 2002, esercita ogni potere | finora attribuito all'Ispettorato| generale per la liquidazione |Attribuzione alla societa' che si degli enti disciolti e puo' |occupa della liquidazione dei procedere alla revoca degli |poteri attribuiti all'Ispettorato incarichi di Commissario |generale per la liquidazione liquidatore in essere. |degli enti disciolti. -------------------------------------------------------------------- 227. Al fine di rendere piu' | efficienti ed economicamente | convenienti per la finanza | pubblica le procedure di | liquidazione, il commissario | nominato ai sensi dell'articolo 5| della legge 28 ottobre 1999, n. | 410, e successive modificazioni, | non puo' cessare dall'ufficio | fino a che non sia garantita la | ricostituzione degli organi | statutari e comunque non oltre | due anni dalla conclusione delle | procedure di cui all'articolo 214| del regio decreto 16 marzo 1942, | n. 267, in mancanza di | procedimenti contenziosi a quella| data pendenti, ovvero, in tale | ultima ipotesi, fino alla | definitiva conclusione degli | stessi procedimenti. | Nell'articolo 5, comma 7-bis, | della legge 28 ottobre 1999, n. | 410, le parole: "e per una durata| massima di dodici mesi" sono |Procedure liquidatorie presso soppresse. |consorzi agrari. -------------------------------------------------------------------- 228. L'ufficio stralcio di cui | all'articolo 119 del decreto del | Presidente della Repubblica 24 | luglio 1977, n. 616, e al decreto| del Presidente del Consiglio dei | ministri 24 marzo 1979, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale n. 90 del 31 marzo | 1979, e' soppresso; le residue | funzioni sono svolte dalle | regioni interessate. |Soppressione ufficio stralcio -------------------------------------------------------------------- 229. Congiuntamente al Ministro | dell'economia e delle finanze, la| societa' direttamente controllata| dallo Stato, di cui al comma | 1-bis, lettera c), dell'articolo | 9 del decreto-legge 15 aprile | 2002, n. 63, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 | giugno 2002, n. 112, riferisce | annualmente alle Camere sullo | stato della liquidazione degli | enti pubblici, di cui alla legge | 4 dicembre 1956, n. 1404, per i | quali la liquidazione stessa non |Rapporto annuale alle Camere da sia stata esaurita entro il 31 |parte della societa' liquidatrice dicembre 2005. |degli enti pubblici -------------------------------------------------------------------- 230. Le risorse del fondo di cui | all'articolo 4, comma 61, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | sono complessivamente destinate | alle attivita' previste ai commi | 61, 68, 76 e 77 del citato | articolo 4 della legge n. 350 del| 2003, nonche' alle attivita' di | cui al comma 232 del presente | articolo. Il relativo riparto e' | stabilito con decreto del | Ministro delle attivita' | produttive, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, fermo restando quanto | stabilito nell'articolo 4, comma | 70, della legge 24 dicembre 2003,| n. 350. Per le finalita' di cui |Risorse del Fondo Made in italy al citato comma 70 e' autorizzata|utilizzate anche per altre la spesa di 10 milioni di euro |attivita' volte alla tutela della per l'anno 2005. |proprieta' industriale -------------------------------------------------------------------- 231. All'articolo 2, comma 8, del| decreto-legge 12 agosto 1983, n. | 371, convertito, con | modificazioni, dalla legge 11 | ottobre 1983, n. 546, le parole: | "dall'AIMA" sono sostituite dalle| seguenti: "dall'Agenzia per le | erogazioni in agricoltura (AGEA) | e dagli altri organismi pagatori | istituiti ai sensi dell'articolo | 3 del decreto legislativo 27 | maggio 1999, n. 165" e le parole:| "mercato agricolo" sono | sostituite dalle seguenti: |Somme erogate dall'AGEA e da "settore agricolo". |tutti gli organismi pagatori -------------------------------------------------------------------- 232. Per l'utilizzo delle risorse| del fondo di cui al comma 230 il | Ministero delle attivita' | produttive puo' promuovere | protocolli di intesa con le | associazioni imprenditoriali di | categoria e puo' avvalersi della | collaborazione dell'Istituto | nazionale per il commercio | estero. Resta fermo quanto | stabilito ai sensi dell'articolo | 4, comma 61, secondo periodo, | della legge n. 350 del 2003, nei | limiti della dotazione | finanziaria ivi prevista. Nel | citato comma 61, al secondo | periodo, le parole: "5 milioni" | sono sostituite dalle seguenti: | "10 milioni", e nel quarto | periodo le parole: "per l'anno | 2004" sono sostituite dalle | seguenti: "per l'anno 2004 e | successivi, ivi comprese quelle |Per l'utilizzo del fondo per il di cui al secondo periodo del |Made in Italy: protocolli di presente comma, allo stesso |intesa tra MAP e associazioni di direttamente attribuite,". |categoria e collaborazione ICE. -------------------------------------------------------------------- 233. Per l'anno 2005 e' | confermato il Fondo di riserva di| 1.200 milioni di euro per | provvedere ad eventuali esigenze | connesse con la proroga delle | missioni internazionali di pace. | Il Ministro dell'economia e delle| finanze provvede ad inviare al | Parlamento copia delle | deliberazioni relative | all'utilizzo del Fondo e di esse | viene data formale comunicazione | alle competenti Commissioni |Fondo missioni internazionali di parlamentari. |pace -------------------------------------------------------------------- 234. Al fine di assicurare | l'efficace svolgimento delle | attivita' di cui all'articolo 17 | del decreto-legge 8 febbraio | 1995, n. 32, convertito, con | modificazioni, dalla legge 7 | aprile 1995, n. 104, l'Istituto | per la promozione industriale | (IPI) adotta, d'intesa con il | Ministero delle attivita' | produttive, appositi programmi | pluriennali. I relativi | finanziamenti, ai sensi | dell'articolo 14 della legge 5 | marzo 2001, n. 57, e | dell'articolo 60 della legge 27 | dicembre 2002, n. 289, e | successive modificazioni, sono | determinati, a decorrere | dall'anno 2005, in 25 milioni di | euro annui, intendendosi | corrispondentemente ridotte le | autorizzazioni di spesa di cui | all'articolo 52 della legge 23 | dicembre 1998, n. 448, per 16,5 | milioni di euro ed all'articolo | 60, comma 3, della legge n. 289 |Programmi pluriennali Istituto del 2002 per 8,5 milioni di euro.|per la promozione industriale -------------------------------------------------------------------- 235. All'articolo 36 della legge | 17 maggio 1999, n. 144, e | successive modificazioni, dopo il| comma 5, e' inserito il seguente:| "5-bis. Per l'applicazione delle | disposizioni dell'articolo 2, | comma 3, del decreto-legge 28 | dicembre 1998, n. 451, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 26 febbraio 1999, n. | 40, in materia di riduzione | compensata di pedaggi | autostradali, il Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti, | limitatamente alle imprese di | autotrasporto con sede legale e | stabilimento operativo nelle aree| interessate dalla continuita' | territoriale, modifica le | direttive ivi previste tenendo | conto dei costi marittimi | gravanti sulle imprese di | autotrasporto, nonche' delle | distanze chilometriche percorse | in mare e per raggiungere i punti| d'imbarco. Nelle medesime | direttive il Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti | provvede ad introdurre il | rimborso parziale dei costi | marittimi, secondo criteri che |Riduzione compensata dei pedaggi garantiscano la parita' di |autostradali viene operata condizioni di esercizio tra tutte|tenendo conto anche dei costi le imprese del settore". |marittimi. -------------------------------------------------------------------- 236. Il fondo di cui all'articolo| 145, comma 40, della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, e | successive modificazioni, deve | intendersi destinato al settore | della nautica da diporto, nella | misura e con le modalita' | disciplinate dal combinato | disposto della lettera c) del | comma 14 dell'articolo 22 della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, e|Estensione fondo per la del comma 13 dell'articolo 80 |promozione di trasporti marittimi della legge 27 dicembre 2002, n. |sicuri anche al settore della 289. |nautica da diporto -------------------------------------------------------------------- 237. Al fine di incentivare lo | sviluppo economico nelle aree | sottoutilizzate del Paese, con | particolare riferimento a quelle | meridionali, il Consiglio | nazionale delle ricerche | costituisce un Osservatorio sul | mercato creditizio regionale | procedendo, d'intesa con le | corrispondenti strutture di | ricerca delle amministrazioni | regionali, alla elaborazione di | studi di fattibilita' per | favorire la creazione di banche a| carattere regionale. A tale fine | e' autorizzata la spesa di | 500.000 euro a decorrere dal |Osservatorio sul mercato 2005. |creditizio regionale --------------------------------------------------------------------