(parte 2)
118. Possono essere prorogati    |
fino al 31 dicembre 2005 i       |
contratti di lavoro a tempo      |
determinato stipulati dagli      |
organi della magistratura        |
amministrativa nonche' i         |
contratti di lavoro a tempo      |
determinato stipulati dall'INPS, |
dall'INPDAP e dall'INAIL gia'    |
prorogati ai sensi dell'articolo |
1 del decreto-legge 28 maggio    |
2004, n. 136, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 27    |
luglio 2004, n. 186, i cui oneri |
continuano ad essere posti a     |Proroga contratti di lavoro a
carico dei bilanci degli enti    |tempo determinato magistratura e
predetti.                        |istituti previdenziali.
--------------------------------------------------------------------
119. L'Agenzia per la protezione |
dell'ambiente e per i servizi    |
tecnici (APAT) puo' continuare ad|
avvalersi, sino al 31 dicembre   |
2005, del personale in servizio  |
nell'anno 2004 con contratto a   |
tempo determinato o con          |
convenzione o con altra forma di |
flessibilita' e di collaborazione|
nel limite massimo di spesa      |
complessivamente stanziata per lo|
stesso personale nell'anno 2004  |
dalla predetta Agenzia. I        |
relativi oneri continuano a fare |
carico sul bilancio dell'Agenzia.|
Il Centro nazionale per          |
l'informatica nella pubblica     |
amministrazione (CNIPA) e'       |
autorizzato a prorogare, fino al |
31 dicembre 2005, i rapporti di  |
lavoro del personale con         |
contratto a tempo determinato in |
servizio nell'anno 2004. I       |
relativi oneri continuano a fare |Proroga contratti a tempo
carico sul bilancio del Centro.  |determinato personale APAT.
--------------------------------------------------------------------
120. Al fine di consentire il    |
completamento e l'aggiornamento  |
dei dati per la rilevazione dei  |
cittadini italiani residenti     |
all'estero, i rapporti di impiego|
a tempo determinato stipulati ai |
sensi dell'articolo 2, comma 1,  |
della legge 27 maggio 2002, n.   |
104, possono proseguire nell'anno|
2005 fino al completamento       |
dell'ultimo rinnovo semestrale   |
autorizzato ai sensi             |
dell'articolo 1-bis del          |
decreto-legge 31 marzo 2003, n.  |
52, convertito, con              |Proroga contratti a tempo
modificazioni, dalla legge 30    |determinato rappresentanze
maggio 2003, n. 122.             |diplomatiche e uffici consolari.
--------------------------------------------------------------------
121. Le procedure di conversione |
in rapporti di lavoro a tempo    |
indeterminato dei contratti di   |
formazione e lavoro di cui       |
all'articolo 3, comma 63, della  |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
possono essere effettuate        |
unicamente nel rispetto delle    |
limitazioni e delle modalita'    |
previste dalla normativa vigente |
per l'assunzione di personale a  |
tempo indeterminato. I rapporti  |
in essere instaurati con il      |
personale interessato alla       |
predetta conversione sono        |
comunque prorogati al 31 dicembre|Proroga contratti di formazione e
2005.                            |lavoro.
--------------------------------------------------------------------
122. Per l'anno 2005 per gli enti|
di ricerca, l'Istituto superiore |
di sanita', l'Istituto superiore |
per la prevenzione e la sicurezza|
del lavoro, gli istituti         |
zooprofilattici sperimentali,    |
l'Agenzia per i servizi sanitari |
regionali, l'Agenzia italiana del|
farmaco, gli Istituti di ricovero|
e cura a carattere scientifico,  |
l'Agenzia spaziale italiana,     |
l'Ente per le nuove tecnologie,  |
l'energia e l'ambiente, il CNIPA,|
nonche' per le universita' e le  |
scuole superiori ad ordinamento  |
speciale, sono fatte comunque    |
salve le assunzioni a tempo      |
determinato e la stipula di      |
contratti di collaborazione      |
coordinata e continuativa per    |
l'attuazione di progetti di      |
ricerca e di innovazione         |
tecnologica ovvero di progetti   |
finalizzati al miglioramento di  |
servizi anche didattici per gli  |
studenti, i cui oneri non        |
risultino a carico dei bilanci di|
funzionamento degli enti o del   |
Fondo di finanziamento degli enti|Salvezza assunzioni a tempo
o del Fondo di finanziamento     |determinato per l'anno 2005, per
ordinario delle universita'.     |alcuni Enti, Istituti e Agenzie.
--------------------------------------------------------------------
123. I comandi del personale     |
della societa' Poste italiane Spa|
e dell'Istituto Poligrafico e    |
Zecca dello Stato, di cui        |
dall'articolo 3, comma 64, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |Proroga per il 2005 dei comandi
sono prorogati al 31 dicembre    |del personale delle Poste e del
2005.                            |Poligrafico.
--------------------------------------------------------------------
124. Nulla e' dovuto a titolo di |
indennita' o trattamento         |
economico aggiuntivo comunque    |
denominato nei confronti del     |
personale in servizio presso enti|
e societa' derivanti da processi |
di privatizzazione di            |
amministrazioni pubbliche        |
esercenti attivita' e servizi in |
regime di monopolio e gia'       |
proveniente dalle predette       |
amministrazioni pubbliche che sia|
trasferito a domanda con il      |
semplice consenso dell'ente o    |
della societa' e                 |
dell'amministrazione di          |
destinazione presso le pubbliche |
amministrazioni di cui           |
all'articolo 1, comma 2, del     |Trattamento economico aggiuntivo
decreto legislativo 30 marzo     |del personale in servizio presso
2001, n. 165, e successive       |enti a seguito della
modificazioni.                   |privatizzazione di PP. AA.
--------------------------------------------------------------------
125. All'articolo 40, comma 2,   |
del decreto legislativo 30 marzo |
2001, n. 165, e successive       |
modificazioni, al terzo periodo  |
le parole: "i ricercatori e i    |
tecnologi degli enti di ricerca, |Area contrattuale dei ricercatori
compresi quelli dell'ENEA," sono |e tecnologi degli enti di
soppresse.                       |ricerca.
--------------------------------------------------------------------
126. Per la proroga delle        |
attivita' di cui all'articolo 78,|
comma 31, della legge 23 dicembre|
2000, n. 388, e' autorizzata, per|
l'anno 2005, la spesa di 375     |Finanziamento per LSU impegnati
milioni di euro.                 |presso istituti scolastici.
--------------------------------------------------------------------
127. Per l'anno scolastico       |
2005-2006, la consistenza        |
numerica della dotazione del     |
personale docente in organico di |
diritto non potra' superare      |
quella complessivamente          |
determinata nel medesimo organico|
di diritto per l'anno scolastico |Limite numerico personale docente
2004-2005.                       |nelle scuole.
--------------------------------------------------------------------
128. L'insegnamento della lingua |
straniera nella scuola primaria  |
e' impartito dai docenti della   |
classe in possesso dei requisiti |
richiesti o da altro docente     |
facente parte dell'organico di   |
istituto sempre in possesso dei  |
requisiti richiesti. Possono     |
essere attivati posti di lingua  |
straniera da assegnare a docenti |
specialisti solo nei casi in cui |
non sia possibile coprire le ore |
di insegnamento con i docenti di |
classe o di istituto. Al fine di |
realizzare quanto previsto dal   |
presente comma, la cui           |
applicazione deve garantire il   |
recupero all'insegnamento sul    |
posto comune di non meno di 7.100|
unita' per ciascuno degli anni   |
scolastici 2005-2006 e 2006-2007,|
sono attivati corsi di           |
formazione, nell'ambito delle    |
annuali iniziative di formazione |
in servizio del personale        |
docente, la cui partecipazione e'|
obbligatoria per tutti i docenti |
privi dei requisiti previsti per |
l'insegnamento della lingua      |
straniera. Il Ministero          |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca adotta ogni      |
idonea iniziativa per assicurare |
il conseguimento del predetto    |Insegnamento della lingua
obiettivo.                       |straniera nella scuola primaria.
--------------------------------------------------------------------
129. La spesa per supplenze brevi|
del personale docente,           |
amministrativo, tecnico ed       |
ausiliario, al lordo degli oneri |
sociali a carico                 |
dell'amministrazione e           |
dell'imposta regionale sulle     |
attivita' produttive, non puo'   |
superare l'importo di 766 milioni|
di euro per l'anno 2005 e di 565 |
milioni di euro a decorrere      |
dall'anno 2006. Il Ministero     |
dell'istruzione, dell'universita'|
e della ricerca adotta ogni      |
idonea misura per assicurare il  |
rispetto dei predetti limiti.    |Supplenze brevi.
--------------------------------------------------------------------
130. Per l'attuazione del piano  |
programmatico di cui all'articolo|
1, comma 3, della legge 28 marzo |
2003, n. 53, e' autorizzata, a   |
decorrere dall'anno 2005,        |
l'ulteriore spesa complessiva di |
110 milioni di euro per i        |
seguenti interventi: anticipo    |
delle iscrizioni e               |
generalizzazione della scuola    |
dell'infanzia, iniziative di     |
formazione iniziale e continua   |
del personale, interventi di     |
orientamento contro la           |Finanziamento per garantire i
dispersione scolastica e per     |livelli essenziali delle
assicurare la realizzazione del  |prestazioni in materia di
diritto-dovere di istruzione e   |istruzione e formazione
formazione.                      |professionale.
--------------------------------------------------------------------
131. Per la realizzazione di     |
interventi di edilizia e per     |
l'acquisizione di attrezzature   |
didattiche e strumentali di      |
particolare rilevanza da parte   |
delle istituzioni di cui         |
all'articolo 1 della legge 21    |
dicembre 1999, n. 508, e'        |
autorizzata a decorrere dall'anno|Finanziamento per edilizia
2005 la spesa di 10 milioni di   |scolastica e attrezzature
euro.                            |didattiche.
--------------------------------------------------------------------
132. Salvo diversa determinazione|
della Presidenza del Consiglio   |
dei ministri - Dipartimento della|
funzione pubblica, per il        |
triennio 2005-2007 e' fatto      |
divieto a tutte le               |
amministrazioni pubbliche di cui |
agli articoli 1, comma 2, e 70,  |
comma 4, del decreto legislativo |
30 marzo 2001, n. 165, e         |
successive modificazioni, di     |
adottare provvedimenti per       |
l'estensione di decisioni        |
giurisdizionali aventi forza di  |
giudicato, o comunque divenute   |Divieto estensione decisioni
esecutive, in materia di         |giurisdizionali aventi forza di
personale delle amministrazioni  |giudicato in materia di personale
pubbliche.                       |PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
133. All'articolo 61 del decreto |
legislativo 30 marzo 2001, n.    |
165, dopo il comma 1 e' inserito |
il seguente:                     |
"1-bis. Le pubbliche             |
amministrazioni comunicano alla  |
Presidenza del Consiglio dei     |
ministri - Dipartimento della    |
funzione pubblica e al Ministero |
dell'economia e delle finanze    |
l'esistenza di controversie      |
relative ai rapporti di lavoro   |
dalla cui soccombenza potrebbero |
derivare oneri aggiuntivi        |
significativamente rilevanti per |
il numero dei soggetti           |
direttamente o indirettamente    |
interessati o comunque per gli   |
effetti sulla finanza pubblica.  |
La Presidenza del Consiglio dei  |
ministri - Dipartimento della    |
funzione pubblica, d'intesa con  |
il Ministero dell'economia e     |
delle finanze, puo' intervenire  |Obbligo di comunicare le
nel processo ai sensi            |controversie relative a rapporti
dell'articolo 105 del codice di  |di lavoro dalla cui soccombenza
procedura civile".               |derivino rilevanti oneri.
--------------------------------------------------------------------
134. Dopo l'articolo 63 del      |
decreto legislativo 30 marzo     |
2001, n. 165, e' inserito il     |
seguente:                        |
"Art. 63-bis. - (Intervento      |
dell'ARAN nelle controversie     |
relative ai rapporti di lavoro). |
- 1. L'ARAN puo' intervenire nei |
giudizi innanzi al giudice       |
ordinario, in funzione di giudice|
del lavoro, aventi ad oggetto le |
controversie relative ai rapporti|
di lavoro alle dipendenze delle  |
pubbliche amministrazioni di cui |
agli articoli 1, comma 2, e 70,  |
comma 4, al fine di garantire la |
corretta interpretazione e       |
l'uniforme applicazione dei      |
contratti collettivi. Per le     |
controversie relative al         |
personale di cui all'articolo 3, |
derivanti dalle specifiche       |
discipline ordinamentali e       |
retributive, l'intervento in     |
giudizio puo' essere assicurato  |
attraverso la Presidenza del     |
Consiglio dei ministri -         |
Dipartimento della funzione      |
pubblica, d'intesa con il        |Intervento dell'ARAN nelle
Ministero dell'economia e delle  |controversie relative ai rapporti
finanze".                        |di lavoro.
--------------------------------------------------------------------
135. La dotazione del Fondo di   |
cui all'articolo 3, comma 149,   |
della legge 24 dicembre 2003, n. |Incremento Fondo commissione di
350, e' incrementata di un       |garanzia per l'attuazione della
milione di euro per ciascuno     |legge sullo sciopero nei servizi
degli anni 2005 e 2006.          |pubblici essenziali.
--------------------------------------------------------------------
136. Al fine di conseguire       |
risparmi o minori oneri          |
finanziari per le amministrazioni|
pubbliche, puo' sempre essere    |
disposto l'annullamento di       |
ufficio di provvedimenti         |
amministrativi illegittimi, anche|
se l'esecuzione degli stessi sia |
ancora in corso. L'annullamento  |
di cui al primo periodo di       |
provvedimenti incidenti su       |
rapporti contrattuali o          |
convenzionali con privati deve   |
tenere indenni i privati stessi  |
dall'eventuale pregiudizio       |
patrimoniale derivante, e        |
comunque non puo' essere adottato|
oltre tre anni dall'acquisizione |
di efficacia del provvedimento,  |Annullamento d'ufficio di
anche se la relativa esecuzione  |provvedimenti amministrativi
sia perdurante.                  |illegittimi.
--------------------------------------------------------------------
137. Al testo unico delle leggi  |
concernenti il sequestro, il     |
pignoramento e la cessione degli |
stipendi, salari e pensioni dei  |
dipendenti delle pubbliche       |
amministrazioni, di cui al       |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 5 gennaio 1950, n.    |
180, sono apportate le seguenti  |
modificazioni:                   |
a) all'articolo 1, primo comma,  |
dopo le parole: "di comunicazione|
o di trasporto" sono inserite le |
seguenti: "nonche' le aziende    |
private";                        |
b) la rubrica del titolo III e'  |
sostituita dalla seguente: "Della|
cessione degli stipendi e salari |
dei dipendenti dello Stato non   |
garantiti dal Fondo, degli       |
impiegati e dei salariati non    |
dipendenti dallo Stato e dei     |
dipendenti di soggetti privati"; |
c) l'articolo 34 e' abrogato;    |
d) al primo comma dell'articolo  |
54 le parole: "a norma del       |
presente titolo" sono sostituite |Modifiche al testo unico leggi
dalle seguenti: "a norma del     |sul pignoramento degli stipendi a
titolo II e del presente titolo".|dipendenti.
--------------------------------------------------------------------
138. L'articolo 47 del testo     |
unico delle norme sulle          |
prestazioni previdenziali a      |
favore dei dipendenti civili e   |
militari dello Stato, di cui al  |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 29 dicembre 1973, n.  |Garanzia delle cessioni di quote
1032, e' abrogato.               |di retribuzione.
--------------------------------------------------------------------
139. L'adeguamento dei           |
trasferimenti dovuti dallo Stato,|
ai sensi rispettivamente         |
dell'articolo 37, comma 3,       |
lettera c), della legge 9 marzo  |
1989, n. 88, e successive        |
modificazioni, e dell'articolo   |
59, comma 34, della legge 27     |
dicembre 1997, n. 449, e         |
successive modificazioni, e'     |
stabilito per l'anno 2005:       |
a) in 532,37 milioni di euro in  |
favore del Fondo pensioni        |
lavoratori dipendenti, delle     |
gestioni dei lavoratori autonomi,|
della gestione speciale minatori,|
nonche' in favore dell'Ente      |
nazionale di previdenza e di     |
assistenza per i lavoratori dello|
spettacolo (ENPALS);             |
b) in 131,55 milioni di euro in  |
favore del Fondo pensioni        |
lavoratori dipendenti, ad        |
integrazione dei trasferimenti di|
cui alla lettera a), della       |
gestione esercenti attivita'     |
commerciali e della gestione     |Adeguamento trasferimenti dallo
artigiani.                       |Stato ad INPS ed INAIL
--------------------------------------------------------------------
140. Conseguentemente a quanto   |
previsto dal comma 139, gli      |
importi complessivamente dovuti  |
dallo Stato sono determinati per |
l'anno 2005 in 15.740,39 milioni |
di euro per le gestioni di cui al|
comma 139, lettera a), e in      |
3.889,53 milioni di euro per le  |
gestioni di cui al comma 139,    |Importi complessivamente dovuti
lettera b).                      |dallo Stato
--------------------------------------------------------------------
141. I medesimi complessivi      |
importi di cui ai commi 139 e 140|
sono ripartiti tra le gestioni   |
interessate con il procedimento  |
di cui all'articolo 14 della     |
legge 7 agosto 1990, n. 241, e   |
successive modificazioni, al     |
netto, per quanto attiene al     |
trasferimento di cui al comma    |
139, lettera a), della somma di  |
1.059,08 milioni di euro         |
attribuita alla gestione per i   |
coltivatori diretti, mezzadri e  |
coloni a completamento           |
dell'integrale assunzione a      |
carico dello Stato dell'onere    |
relativo ai trattamenti          |
pensionistici liquidati          |
anteriormente al 1º gennaio 1989,|
nonche' al netto delle somme di  |
2,36 milioni di euro e di 54,78  |
milioni di euro di pertinenza,   |Ripartizione degli importi
rispettivamente, della gestione  |complessivamente dovuti dallo
speciale minatori e dell'ENPALS. |Stato
--------------------------------------------------------------------
142. Il termine concernente i    |
contributi previdenziali e i     |
premi assicurativi relativi al   |
sisma del 1990, riguardanti le   |
imprese delle province di        |
Catania, Siracusa e Ragusa,      |
differito al 30 giugno 2005      |
dall'articolo 2, comma 66, della |
legge 24 dicembre del 2003, n.   |Proroga termine versamento
350, e' prorogato al 30 giugno   |contributi previdenziali
2006.                            |terremotati Sicilia orientale.
--------------------------------------------------------------------
143. Ai fini della copertura dei |
maggiori oneri derivanti         |
dall'assunzione, a carico del    |
bilancio dello Stato, del        |
finanziamento della gestione di  |
cui all'articolo 37 della legge 9|
marzo 1989, n. 88, riferiti agli |
esercizi finanziari precedenti   |
l'anno 2004, per un importo pari |
a 7.581,83 milioni di euro, sono |
utilizzate:                      |
a) le somme trasferite dal       |
bilancio dello Stato all'INPS ai |
sensi dell'articolo 35, comma 3, |
della legge 23 dicembre 1998, n. |
448, a titolo di anticipazione   |
sul fabbisogno finanziario delle |
gestioni previdenziali risultate,|
nel loro complesso, eccedenti    |
sulla base dei bilanci consuntivi|
per le esigenze delle predette   |
gestioni, evidenziate nella      |
contabilita' del predetto        |
Istituto ai sensi dell'articolo  |
35, comma 6, della predetta legge|
n. 448 del 1998, per un ammontare|
complessivo non superiore a 5.700|
milioni di euro;                 |
b) le somme che risultano, sulla |
base del bilancio consuntivo     |
dell'anno 2003, trasferite alla  |
predetta gestione dell'INPS in   |
eccedenza rispetto agli oneri per|
prestazioni e provvidenze varie, |
ivi comprese le somme trasferite |
in eccedenza per il finanziamento|
degli oneri di cui all'articolo  |
49, comma 1, della legge 23      |
dicembre 1999, n. 488, e fatto   |
salvo quanto previsto dal        |
decreto-legge 14 aprile 2003, n. |
73, convertito, con              |
modificazioni, dalla legge 10    |
giugno 2003, n. 133, per un      |
ammontare complessivo pari a     |
307,51 milioni di euro;          |
c) le risorse trasferite all'INPS|
e accantonate presso la medesima |
gestione, come risultanti dal    |
bilancio consuntivo dell'anno    |
2003 del predetto Istituto, in   |
quanto non utilizzate per i      |
seguenti scopi:                  |
1) finanziamento delle           |
prestazioni economiche per la    |
tubercolosi di cui all'articolo  |
3, comma 14, della citata legge  |
n. 448 del 1998, per un ammontare|
complessivo pari a 804,98 milioni|
di euro;                         |
2) finanziamento degli oneri per |
pensionamenti anticipati di cui  |
all'articolo 8 del decreto-legge |
16 maggio 1994, n. 299,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 19 luglio 1994, n.   |
451, e all'articolo 3 della legge|
23 dicembre 1996, n. 662, per un |
ammontare complessivo pari a     |
457,71 milioni di euro;          |
3) finanziamento degli oneri per |
l'assistenza ai portatori di     |
handicap grave di cui            |
all'articolo 42, comma 5, del    |
testo unico delle disposizioni   |
legislative in materia di tutela |
e sostegno della maternita' e    |
della paternita', di cui al      |
decreto legislativo 26 marzo     |
2001, n. 151, e successive       |
modificazioni, per un ammontare  |
complessivo pari a 300,66 milioni|
di euro;                         |
4) finanziamento degli oneri per |
i trattamenti di integrazione    |
salariale straordinaria previsti |Copertura finanziaria per i
da disposizioni diverse, per un  |maggiori trasferimenti dallo
ammontare complessivo pari a     |Stato all'INPS e all'INAIL per
10,97 milioni di euro.           |annualita' pregresse.
--------------------------------------------------------------------
144. Il complesso degli effetti  |
contabili delle disposizioni di  |
cui al comma 143 sulle gestioni  |
dell'INPS interessate e' definito|
con la procedura di cui          |
all'articolo 14 della legge 7    |Definizione del complesso degli
agosto 1990, n. 241.             |effetti contabili
--------------------------------------------------------------------
145. Ai fini del finanziamento   |
dei maggiori oneri a carico della|
Gestione per l'erogazione delle  |
pensioni, assegni e indennita'   |
agli invalidi civili, ciechi e   |
sordomuti di cui all'articolo 130|
del decreto legislativo 31 marzo |
1998, n. 112, valutati in 1.326  |
milioni di euro per l'esercizio  |
2004 e 827 milioni di euro a     |
decorrere dal 2005:              |
a) per l'esercizio 2004,         |
concorrono, per un importo       |
complessivo di 780 milioni di    |
euro, le risorse derivanti da:   |
1) i minori oneri accertati      |
nell'attuazione dell'articolo 38 |
della legge 28 dicembre 2001, n. |
448, concernente incremento delle|
pensioni in favore di soggetti   |
disagiati, per un ammontare      |
complessivo pari a 245 milioni di|
euro;                            |
2) i minori oneri accertati      |
nell'attuazione dell'articolo 3, |
comma 14, della legge 23 dicembre|
1998, n. 448, concernente        |
prestazioni economiche per la    |
tubercolosi, per un ammontare    |
complessivo pari a 70 milioni di |
euro;                            |
3) i minori oneri accertati      |
nell'attuazione del comma 5      |
dell'articolo 42 del citato testo|
unico di cui al decreto          |
legislativo n. 151 del 2001 e del|
comma 3 dell'articolo 80 della   |
legge 23 dicembre 2000, n. 388,  |
concernenti rispettivamente      |
assistenza ai portatori di       |
handicap grave e contribuzione   |
figurativa in favore di sordomuti|
e invalidi, per un ammontare     |
complessivo pari a 160 milioni di|
euro;                            |
4) i minori oneri, rispetto alla |
somma di 872,8 milioni di euro   |
prevista dalla legge 31 dicembre |
1991, n. 415, e dalla legge 23   |
dicembre 1992, n. 500, per il    |
finanziamento della gestione di  |
cui all'articolo 37 della legge 9|
marzo 1989, n. 88, accertati     |
nell'attuazione delle norme in   |
materia di pensionamenti         |
anticipati, per un ammontare     |
complessivo pari a 305 milioni di|
euro;                            |
b) a decorrere dall'anno 2005,   |
sono utilizzate le risorse       |
derivanti da:                    |
1) i minori oneri accertati      |
nell'attuazione del citato       |
articolo 38 della legge 28       |
dicembre 2001, n. 448, per un    |
ammontare complessivo pari a 245 |
milioni di euro;                 |
2) i minori oneri accertati      |
nell'attuazione del citato       |
articolo 3, comma 14, della legge|
23 dicembre 1998, n. 448, per un |
ammontare complessivo pari a 277 |
milioni di euro;                 |
3) i minori oneri, rispetto alla |
somma di 872,8 milioni di euro   |
prevista dalle citate leggi 31   |
dicembre 1991, n. 415, e 23      |
dicembre 1992, n. 500, per il    |
finanziamento della gestione di  |
cui all'articolo 37 della legge 9|
marzo 1989, n. 88, accertati     |
nell'attuazione delle norme in   |
materia di pensionamenti         |Finanziamento maggiori oneri per
anticipati, per un ammontare     |pensioni ed indennita' ad
complessivo pari a 305 milioni di|invalidi civili, ciechi e
euro.                            |sordomuti.
--------------------------------------------------------------------
146. Per le imprese industriali  |
che svolgono attivita' produttiva|
di fornitura o subfornitura di   |
componenti, di supporto o di     |
servizio, a favore di imprese    |
operanti nel settore             |
automobilistico, i periodi di    |
integrazione salariale ordinaria |
fruiti negli anni 2003 e 2004 non|
vengono computati ai fini della  |
determinazione del limite massimo|
di utilizzo dell'integrazione    |Integrazione salariale ordinaria
salariale ordinaria di cui       |per le imprese di fornitura di
all'articolo 6 della legge 20    |componenti a favore di imprese
maggio 1975, n. 164 entro il     |operanti nel settore
limite di 1.100 unita' annue.    |automobilistico.
--------------------------------------------------------------------
147. La disciplina dell'importo  |
massimo di cui all'articolo 1,   |
secondo comma, della legge 13    |
agosto 1980, n. 427, e successive|
modificazioni, estesa ai         |
trattamenti ordinari di          |
disoccupazione dall'articolo 3,  |
comma 2, del decreto-legge 16    |
maggio 1994, n. 299, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|
luglio 1994, n. 451, trova       |
applicazione anche per i         |Estensione dell'importo massimo
trattamenti speciali di          |dell'integrazione salariale ai
disoccupazione aventi decorrenza |trattamenti speciali di
dal 1º gennaio 2006.             |disoccupazione.
--------------------------------------------------------------------
148. A decorrere dal 1º gennaio  |
2005, nell'ambito del processo di|
armonizzazione al regime generale|
e' abrogato l'allegato B al regio|
decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e|
i trattamenti economici          |
previdenziali di malattia,       |
riferiti ai lavoratori addetti ai|
pubblici servizi di trasporto    |
rientranti nell'ambito di        |
applicazione del citato regio    |
decreto, sono dovuti secondo le  |
norme, le modalita' e i limiti   |
previsti per i lavoratori del    |
settore industria. I trattamenti |
economici previdenziali di       |
malattia aggiuntivi rispetto a   |
quelli spettanti ai lavoratori   |
del settore industria, o comunque|
diversi dagli stessi, previsti ed|
applicati alla predetta data ai  |
sensi del citato allegato B e    |
degli accordi collettivi         |
nazionali che stabilivano a      |
carico delle disciolte Casse di  |
soccorso particolari prestazioni,|
trasferite dal 1º gennaio 1980   |
all'INPS ai sensi della legge 23 |
dicembre 1978, n. 833, sono da   |
considerare, fino ad eventuale   |
diversa disciplina pattizia,     |
obbligazioni contrattuali del    |Trattamenti economici
datore di lavoro.                |previdenziali di malattia.
--------------------------------------------------------------------
149. I commi primo e secondo     |
dell'articolo 2 del decreto-legge|
30 dicembre 1979, n. 663,        |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 29 febbraio 1980, n. |
33, e successive modificazioni,  |
sono sostituiti dai seguenti:    |
"A decorrere dal 1º giugno 2005, |
nei casi di infermita'           |
comportante incapacita'          |
lavorativa, il medico curante    |
trasmette all'INPS il certificato|
di diagnosi sull'inizio e sulla  |
durata presunta della malattia   |
per via telematica on line,      |
secondo le specifiche tecniche e |
le modalita' procedurali         |
determinate dall'INPS medesimo.  |
Il lavoratore e' tenuto, entro   |
due giorni dal relativo rilascio,|
a recapitare o a trasmettere, a  |
mezzo raccomandata con avviso di |
ricevimento, l'attestazione della|
malattia, rilasciata dal medico  |
curante, al datore di lavoro,    |
salvo il caso in cui quest'ultimo|
richieda all'INPS la trasmissione|
in via telematica della suddetta |
attestazione, secondo modalita'  |
stabilite dallo stesso Istituto. |
Con apposito decreto             |
interministeriale dei Ministri   |
del lavoro e delle politiche     |
sociali, della salute,           |
dell'economia e delle finanze e  |
per l'innovazione e le           |
tecnologie, previa intesa con la |
Conferenza permanente per i      |
rapporti tra lo Stato, le regioni|
e le province autonome di Trento |
e di Bolzano, sono individuate le|
modalita' tecniche, operative e  |
di regolamentazione, al fine di  |
consentire l'avvio della nuova   |
procedura di trasmissione        |
telematica on line della         |
certificazione di malattia       |
all'INPS e di inoltro            |
dell'attestazione di malattia    |
dall'lNPS al datore di lavoro,   |Invio telematico all'INPS da
previsti dal primo e dal secondo |parte del medico curante dei
comma del presente articolo".    |certificati di malattia.
--------------------------------------------------------------------
150. L'articolo 1, comma 54,     |Diritto alla pensione di
della legge 23 agosto 2004, n.   |vecchiaia per il personale
243, e' abrogato.                |artistico degli enti lirici.
--------------------------------------------------------------------
151. All'articolo 118 della legge|
23 dicembre 2000, n. 388, e      |
successive modificazioni, sono   |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al comma 1, ultimo periodo,   |
sono soppresse le parole:        |
"progressivamente e";            |
b) al comma 1, dopo l'ultimo     |
periodo e' aggiunto il seguente: |
"Nel finanziare i piani formativi|
di cui al presente comma, i fondi|
si attengono al criterio della   |
redistribuzione delle risorse    |
versate dalle aziende aderenti a |
ciascuno di essi, ai sensi del   |
comma 3";                        |
c) il comma 3 e' sostituito dal  |
seguente:                        |
"3. I datori di lavoro che       |
aderiscono ai fondi effettuano il|
versamento del contributo        |
integrativo, di cui all'articolo |
25 della legge n. 845 del 1978, e|
successive modificazioni,        |
all'INPS, che provvede a         |
trasferirlo, per intero, una     |
volta dedotti i meri costi       |
amministrativi, al fondo indicato|
dal datore di lavoro. L'adesione |
ai fondi e' fissata entro il 31  |
ottobre di ogni anno, con effetti|
dal 1º gennaio successivo; le    |
successive adesioni o disdette   |
avranno effetto dal 1º gennaio di|
ogni anno. L'INPS, entro il 31   |
gennaio di ogni anno, a decorrere|
dal 2005, comunica al Ministero  |
del lavoro e delle politiche     |
sociali e ai fondi la previsione,|
sulla base delle adesioni        |
pervenute, del gettito del       |
contributo integrativo, di cui   |
all'articolo 25 della legge n.   |
845 del 1978, e successive       |
modificazioni, relativo ai datori|
di lavoro aderenti ai fondi      |
stessi nonche' di quello relativo|
agli altri datori di lavoro,     |
obbligati al versamento di detto |
contributo, destinato al Fondo   |
per la formazione professionale e|
per l'accesso al Fondo sociale   |
europeo (FSE), di cui            |
all'articolo 9, comma 5, del     |
decreto-legge 20 maggio 1993, n. |
148, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 19    |
luglio 1993, n. 236. Lo stesso   |
Istituto provvede a disciplinare |
le modalita' di adesione ai fondi|
interprofessionali e di          |
trasferimento delle risorse agli |
stessi mediante acconti          |
bimestrali nonche' a fornire,    |
tempestivamente e con            |
regolarita', ai fondi stessi,    |
tutte le informazioni relative   |
alle imprese aderenti e ai       |
contributi integrativi da esse   |
versati. Al fine di assicurare   |
continuita' nel perseguimento    |
delle finalita' istituzionali del|
Fondo per la formazione          |
professionale e per l'accesso al |
FSE, di cui all'articolo 9, comma|
5, del decreto-legge 20 maggio   |
1993, n. 148, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 19    |
luglio 1993, n. 236, rimane fermo|
quanto previsto dal secondo      |Formazione professionale e
periodo del comma 2 dell'articolo|attivita' svolte in fondi
66 della legge 17 maggio 1999, n.|comunitari e di Fondo sociale
144.".                           |europeo.
--------------------------------------------------------------------
152. E' istituito, presso la     |
Presidenza del Consiglio dei     |
ministri, il "Fondo per il       |
sostegno delle adozioni          |
internazionali" finalizzato al   |
rimborso delle spese sostenute   |
dai genitori adottivi per        |
l'espletamento della procedura di|
adozione disciplinata dalle      |
disposizioni contenute nel capo I|
del titolo III della legge 4     |
maggio 1983, n. 184. Con decreto |
di natura non regolamentare      |
adottato, entro sessanta giorni  |
dalla data di entrata in vigore  |
della presente legge, dal        |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri, di concerto con il     |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, vengono determinati     |
l'entita' e i criteri del        |
rimborso, nonche' le modalita' di|
presentazione delle istanze. In  |
ogni caso, i rimborsi non        |
potranno superare l'ammontare    |
massimo di 10 milioni di euro per|
l'anno 2005. A favore del Fondo  |
di cui al presente comma e'      |
autorizzata la spesa di 10       |Fondo per il sostegno delle
milioni di euro per l'anno 2005. |adozioni internazionali.
--------------------------------------------------------------------
153. Nell'ambito del Fondo       |
nazionale per le politiche       |
sociali di cui all'articolo 59,  |
comma 44, della legge 27 dicembre|
1997, n. 449, e' destinata una   |
quota di 500.000 euro per l'anno |
2005 per l'istituzione di un     |
Fondo speciale al fine di        |
promuovere le politiche giovanili|
finalizzate alla partecipazione  |
dei giovani sul piano culturale e|
sociale nella societa' e nelle   |
istituzioni, mediante il sostegno|
della loro capacita' progettuale |
e creativa e favorendo il        |
formarsi di nuove realta'        |
associative nonche' consolidando |
e rafforzando quelle gia'        |Fondo speciale per le politiche
esistenti.                       |giovanili sul piano culturale.
--------------------------------------------------------------------
154. Il 70 per cento della quota |
del Fondo di cui al comma 153 e' |
destinato al finanziamento dei   |
programmi e dei progetti del     |
Forum nazionale dei giovani, con |
sede in Roma. Il restante 30 per |
cento e' ripartito tra i Forum   |
dei giovani regionali e locali   |
proporzionalmente alla presenza  |
di associazioni e di giovani sul |Finalizzazione quota Fondo per il
territorio.                      |Forum nazionale dei giovani.
--------------------------------------------------------------------
155. In attesa della riforma     |
degli ammortizzatori sociali e   |
nel limite complessivo di spesa  |
di 310 milioni di euro a carico  |
del Fondo per l'occupazione di   |
cui all'articolo 1, comma 7, del |
decreto-legge 20 maggio 1993, n. |
148, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 19    |
luglio 1993, n. 236, il Ministro |
del lavoro e delle politiche     |
sociali, di concerto con il      |
Ministro dell'economia e finanze,|
puo' disporre entro il 31        |
dicembre 2005, anche in deroga   |
alla vigente normativa,          |
concessioni, anche senza         |
soluzione di continuita', dei    |
trattamenti di cassa integrazione|
guadagni straordinaria, di       |
mobilita' e di disoccupazione    |
speciale, nel caso di programmi  |
finalizzati alla gestione di     |
crisi occupazionali, anche con   |
riferimento a settori produttivi |
e ad aree territoriali ovvero    |
miranti al reimpiego di          |
lavoratori coinvolti in detti    |
programmi definiti in specifici  |
accordi in sede governativa      |
intervenuti entro il 30 giugno   |
2005. Nell'ambito delle risorse  |
finanziarie di cui al primo      |
periodo, i trattamenti concessi  |
ai sensi dell'articolo 3, comma  |
137, quarto periodo, della legge |
24 dicembre 2003, n. 350, e      |
successive modificazioni, possono|
essere prorogati con decreto del |
Ministro del lavoro e delle      |
politiche sociali, di concerto   |
con il Ministro dell'economia e  |
delle finanze, qualora i piani di|
gestione delle eccedenze gia'    |
definiti in specifici accordi in |
sede governativa abbiano         |
comportato una riduzione nella   |
misura almeno del 10 per cento   |
del numero dei destinatari dei   |
trattamenti scaduti il 31        |
dicembre 2004. La misura dei     |
trattamenti di cui al secondo    |
periodo e' ridotta del 10 per    |
cento nel caso di prima proroga e|Trattamenti CIGS per programmi
del 30 per cento per le proroghe |finalizzati alla gestione delle
successive.                      |crisi occupazionali.
--------------------------------------------------------------------
156. All'articolo 118, comma 16, |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e successive modificazioni, |
le parole: "e di 100 milioni di  |
euro per ciascuno degli anni 2003|
e 2004" sono sostituite dalle    |Finanziamento 2005 per le
seguenti: "e di 100 milioni di   |attivita' di formazione
euro per ciascuno degli anni     |nell'esercizio
2003, 2004 e 2005".              |dell'apprendistato.
--------------------------------------------------------------------
157. All'articolo 43 del         |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 24    |
novembre 2003, n. 326, sono      |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al comma 1, le parole da: "in |
un'apposita gestione" fino alla  |
fine del comma sono sostituite   |
dalle seguenti: "alla gestione   |
separata di cui all'articolo 2,  |
comma 26, della legge 8 agosto   |
1995, n. 335";                   |
b) al comma 2, le parole da:     |Obbligo di iscrizione in apposita
"alla gestione separata" fino a: |gestione separata previdenziale
"n. 335" sono soppresse;         |presso l'INPS per gli associati
c) il comma 9 e' abrogato.       |in partecipazione.
--------------------------------------------------------------------
158. All'articolo 58 della legge |
17 maggio 1999, n. 144, sono     |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al comma 2:                   |
1) la parola: "tredici" e'       |
sostituita dalla parola:         |
"dodici";                        |
2) le parole: "sei eletti dagli  |
iscritti al Fondo" sono          |
sostituite dalle seguenti:       |
"cinque designati dalle          |
associazioni sindacali           |
rappresentative degli iscritti al|
Fondo medesimo";                 |
b) il comma 3 e' sostituito dal  |
seguente:                        |
"3. Il comitato amministratore e'|
presieduto dal presidente        |
dell'INPS o da un suo delegato   |
scelto tra i componenti del      |Comitato amministratore del Fondo
consiglio di amministrazione     |per la gestione separata
dell'Istituto medesimo".         |previdenziale.
--------------------------------------------------------------------
159. Limitatamente ai soli enti  |
gestori di forme di previdenza   |
obbligatoria i collegi sindacali |
continuano ad esercitare il      |
controllo contabile e per essi   |
non trova applicazione l'articolo|Collegi sindacali di enti gestori
2409-bis, terzo comma, del codice|di forme di previdenza
civile.                          |obbligatoria.
--------------------------------------------------------------------
160. E' costituita la Fondazione |
per la diffusione della          |
responsabilita' sociale delle    |
imprese. Alla Fondazione         |
partecipano, quali soci          |
fondatori, il Ministero del      |
lavoro e delle politiche sociali,|
oltre ad altri soggetti pubblici |
e privati che ne condividano le  |
finalita'. La Fondazione e'      |
soggetta alle disposizioni del   |
codice civile, delle leggi       |
speciali e dello statuto, che    |
verra' redatto dai fondatori. Per|
lo svolgimento delle sue         |
attivita' istituzionali e'       |
assegnato alla Fondazione un     |Fondazione per la diffusione
contributo di un milione di euro |della responsabilita' sociale
per l'anno 2005.                 |delle imprese.
--------------------------------------------------------------------
161. L'ente nazionale di         |
previdenza e assistenza per i    |
lavoratori dello spettacolo      |
(ENPALS) puo' continuare ad      |
avvalersi, fino al 31 dicembre   |
2005, del personale in servizio  |
nell'anno 2004 con contratto di  |
lavoro a tempo determinato nel   |
limite massimo di spesa          |
complessivamente stanziata per lo|
stesso personale nell'anno 2004. |
I relativi oneri continuano ad   |Proroga al 2005 dei contratti di
essere posti a carico del        |lavoro a tempo determinato
bilancio dell'ente.              |dell'ENPALS.
--------------------------------------------------------------------
162. All'articolo 3, comma 136,  |
della legge 24 dicembre 2003, n. |
350, al primo periodo, le parole:|
"31 dicembre 2004" sono          |
sostituite dalle seguenti: "31   |
dicembre 2005" e, al secondo     |
periodo, le parole: "31 dicembre |
2003" sono sostituite dalle      |
seguenti: "31 dicembre 2004". A  |
tal fine e' autorizzata, per     |
l'anno 2005, la spesa di 5       |
milioni di euro a valere sul     |
Fondo per l'occupazione di cui   |
all'articolo 1, comma 7, del     |
decreto-legge 20 maggio 1993, n. |
148, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 19    |
luglio 1993, n. 236.             |Proroga contratti di solidarieta'
--------------------------------------------------------------------
163. Per la prosecuzione degli   |
interventi di cui all'articolo 3,|
comma 9, e all'articolo 8, comma |
4-bis, del decreto-legge 20      |
maggio 1993, n. 148, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|
luglio 1993, n. 236, e'          |
autorizzato un contributo di euro|
160.102.000 per l'anno 2005. A   |
tal fine, con decreto del        |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri, e' nominato un         |
Commissario straordinario del    |
Governo con funzioni di vigilanza|Contributo 2005 per manutenzione
sulle modalita' di attuazione del|idraulica e forestale regione
presente comma.                  |Calabria.
--------------------------------------------------------------------
164. Per garantire il rispetto   |
degli obblighi comunitari e la   |
realizzazione degli obiettivi di |
finanza pubblica per il triennio |
2005-2007 il livello complessivo |
della spesa del Servizio         |
sanitario nazionale, al cui      |
finanziamento concorre lo Stato, |
e' determinato in 88.195 milioni |
di euro per l'anno 2005, 89.960  |
milioni di euro per l'anno 2006 e|
91.759 milioni di euro per l'anno|
2007. I predetti importi         |
ricomprendono anche quello di 50 |
milioni di euro, per ciascuno    |
degli anni indicati, a titolo di |
ulteriore finanziamento a carico |
dello Stato per l'ospedale       |
"Bambino Gesu'". Lo Stato, in    |
deroga a quanto stabilito        |
dall'articolo 4, comma 3, del    |
decreto-legge 18 settembre 2001, |
n. 347, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 16    |
novembre 2001, n. 405, concorre  |
al ripiano dei disavanzi del     |
Servizio sanitario nazionale per |
gli anni 2001, 2002 e 2003. A tal|
fine e' autorizzata, a titolo di |
regolazione debitoria, la spesa  |
di 2.000 milioni di euro per     |
l'anno 2005, di cui 50 milioni di|
euro finalizzati al ripiano dei  |
disavanzi della regione Lazio per|
l'anno 2003, derivanti dal       |
finanziamento dell'ospedale      |
"Bambino Gesu'". Le predette     |
disponibilita' finanziarie sono  |
ripartite tra le regioni con     |
decreto del Ministro della       |
salute, di concerto con il       |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, d'intesa con la         |Livello complessivo di spesa del
Conferenza Stato-Regioni.        |SSN.
--------------------------------------------------------------------
165. Resta fermo l'obbligo in    |
capo all'Agenzia italiana del    |
farmaco di garantire per la quota|
a proprio carico, ai sensi       |
dell'articolo 48 del             |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 24    |
novembre 2003, n. 326, il livello|
della spesa farmaceutica         |
stabilito dalla legislazione     |
vigente. Nell'ambito delle       |
annuali direttive del Ministro   |
della salute all'Agenzia e'      |
incluso il conseguimento         |
dell'obiettivo del rispetto del  |
predetto livello della spesa     |
farmaceutica. Al fine di         |
conseguire il contenimento della |
spesa farmaceutica, l'Agenzia    |
italiana del farmaco stabilisce  |
le modalita' per il              |
confezionamento ottimale dei     |
farmaci a carico del Servizio    |
sanitario nazionale, almeno per  |
le patologie piu' rilevanti,     |
relativamente a dosaggi e numero |
di unita' posologiche, individua |
i farmaci per i quali i medici   |
possono prescrivere "confezioni  |
d'avvio" per terapie usate per la|
prima volta verso i cittadini, al|
fine di evitare prescrizioni     |
quantitativamente improprie e    |
piu' costose, e di verificarne la|
tollerabilita' e l'efficacia, e  |
predispone l'elenco dei farmaci  |
per i quali sono autorizzate la  |
prescrizione e la vendita per    |
unita' posologiche.              |Livello della spesa farmaceutica.
--------------------------------------------------------------------
166. All'articolo 8 della legge  |
24 dicembre 1993, n. 537, sono   |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al comma 10:                  |
1) alla lettera c), dopo le      |
parole: "indicate alle lettere a)|
e b)" sono aggiunte le seguenti: |
"ad eccezione dei farmaci non    |
soggetti a ricetta con accesso   |
alla pubblicita' al pubblico";   |
2) dopo la lettera c), e'        |
aggiunta la seguente:            |
"c-bis) farmaci non soggetti a   |
ricetta medica con accesso alla  |
pubblicita' al pubblico (OTC)";  |
b) al comma 14, ultimo periodo,  |Classificazione farmaci non
le parole: "lettera c)" sono     |soggetti a ricetta medica con
sostituite dalle seguenti:       |accesso alla pubblicita' al
"lettere c) e c-bis)".           |pubblico (OTC).
--------------------------------------------------------------------
167. All'articolo 70, comma 2,   |
primo periodo, della legge 23    |
dicembre 1998, n. 448, dopo le   |
parole: "l'indicazione della     |
''nota''" la parola: ",          |Specialita' medicinali erogabili
controfirmata," e' soppressa.    |a carico del SSN.
--------------------------------------------------------------------
168. L'Agenzia italiana del      |
farmaco adotta nel limite di     |
spesa annuo di 1 milione di euro |
per ciascuno degli anni 2005,    |
2006 e 2007, nell'ambito del     |
programma annuale di attivita'   |
previsto dall'articolo 48, comma |
5, lettera h), del decreto-legge |
30 settembre 2003, n. 269,       |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326, un piano di comunicazione   |
volto a diffondere l'uso dei     |
farmaci generici, ad assicurare  |
una adeguata informazione del    |
pubblico su tali farmaci e a     |
garantire ai medici, ai          |
farmacisti e agli operatori di   |
settore, a mezzo di apposite     |
pubblicazioni specialistiche, le |
informazioni necessarie sui      |
farmaci generici e le liste      |
complete di farmaci generici     |Diffusione dell'uso dei farmaci
disponibili.                     |generici.
--------------------------------------------------------------------
169. Al fine di garantire che    |
l'obiettivo del raggiungimento   |
dell'equilibrio economico        |
finanziario da parte delle       |
regioni sia conseguito nel       |
rispetto della garanzia della    |
tutela della salute, ferma       |
restando la disciplina dettata   |
dall'articolo 54 della legge 27  |
dicembre 2002, n. 289, per le    |
prestazioni gia' definite dal    |
decreto del Presidente del       |
Consiglio dei ministri 29        |
novembre 2001, pubblicato nel    |
supplemento ordinario alla       |
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8  |
febbraio 2002, e successive      |
modificazioni, anche al fine di  |
garantire che le modalita' di    |
erogazione delle stesse siano    |
uniformi sul territorio          |
nazionale, coerentemente con le  |
risorse programmate per il       |
Servizio sanitario nazionale, con|
regolamento adottato ai sensi    |
dell'articolo 17, comma 3, della |
legge 23 agosto 1988, n. 400, di |
concerto con il Ministro         |
dell'economia e delle finanze,   |
dal Ministro della salute, che si|
avvale della commissione di cui  |
all'articolo 4-bis, comma 10, del|
decreto-legge 15 aprile 2002, n. |
63, convertito, con              |
modificazioni, dalla legge 15    |
giugno 2002, n. 112, sono fissati|
gli standard qualitativi,        |
strutturali, tecnologici, di     |
processo e possibilmente di      |
esito, e quantitativi di cui ai  |
livelli essenziali di assistenza,|
sentita la Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le  |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano. Con la      |
medesima procedura sono          |
individuati le tipologie di      |
assistenza e i servizi, relativi |
alle aree di offerta individuate |
dal vigente Piano sanitario      |
nazionale. In fase di prima      |
applicazione gli standard sono   |Fissazione di standard di cui ai
fissati entro il 30 giugno 2005. |livelli essenziali di assistenza.
--------------------------------------------------------------------
170. Alla determinazione delle   |
tariffe massime per la           |
remunerazione delle prestazioni e|
delle funzioni assistenziali,    |
assunte come riferimento per la  |
valutazione della congruita'     |
delle risorse a disposizione del |
Servizio sanitario nazionale,    |
provvede, con proprio decreto, il|
Ministero della salute, di       |
concerto con il Ministero        |
dell'economia e delle finanze,   |
sentita la Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le  |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano. Gli importi |
tariffari, fissati dalle singole |
regioni, superiori alle tariffe  |
massime restano a carico dei     |
bilanci regionali. Entro il 30   |
marzo 2005, con decreto del      |
Ministero della salute, di       |
concerto con il Ministero        |
dell'economia e delle finanze,   |
sentita la Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le  |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano, si procede  |
alla ricognizione e all'eventuale|
aggiornamento delle tariffe      |
massime, coerentemente con le    |
risorse programmate per il       |
Servizio sanitario nazionale. Con|
la medesima modalita' e i        |
medesimi criteri si procede      |
all'aggiornamento biennale delle |
tariffe massime entro il 31      |Determinazione delle tariffe
dicembre di ogni secondo anno a  |massime per la remunerazione
decorrere dall'anno 2005.        |delle prestazioni assistenziali.
--------------------------------------------------------------------
171. Ferma restando la facolta'  |
delle singole regioni di         |
procedere, per il governo dei    |
volumi di attivita' e dei tetti  |
di spesa, alla modulazione, entro|
i valori massimi nazionali, degli|
importi tariffari praticati per  |
la remunerazione dei soggetti    |
erogatori pubblici e privati, e' |
vietata, nella remunerazione del |
singolo erogatore, l'applicazione|
alle singole prestazioni di      |
importi tariffari diversi a      |
seconda della residenza del      |
paziente, indipendentemente dalle|
modalita' con cui viene regolata |
la compensazione della mobilita' |
sia intraregionale che           |
interregionale. Sono nulli i     |Divieto di tariffe in funzione
contratti e gli accordi stipulati|della residenza del paziente per
con i soggetti erogatori in      |la remunerazione dei soggetti
violazione di detto principio.   |erogatori.
--------------------------------------------------------------------
172. Il potere di accesso del    |
Ministro della salute presso le  |
aziende unita' sanitarie locali e|
le aziende ospedaliere di cui    |
all'articolo 2, comma 6, del     |
decreto-legge 29 agosto 1984, n. |
528, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 31    |
ottobre 1984, n. 733, e          |
all'articolo 4, comma 2, della   |
legge 1º febbraio 1989, n. 37, e'|
esteso a tutti gli Istituti di   |
ricovero e cura a carattere      |
scientifico, anche se trasformati|
in fondazioni, ai policlinici    |
universitari e alle aziende      |
ospedaliere universitarie ed e'  |
integrato con la potesta' di     |
verifica dell'effettiva          |
erogazione, secondo criteri di   |
efficienza ed appropriatezza, dei|
livelli essenziali di assistenza |
di cui all'articolo 1, comma 6,  |
del decreto legislativo 30       |
dicembre 1992, n. 502, e         |
successive modificazioni, al     |
decreto del Presidente del       |
Consiglio dei ministri 29        |
novembre 2001, pubblicato nel    |
supplemento ordinario alla       |
Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8  |
febbraio 2002, e all'articolo 54 |
della legge 27 dicembre 2002, n. |Potere di accesso del Ministro
289, compresa la verifica dei    |della salute presso Istituti di
relativi tempi di attesa.        |ricovero.
--------------------------------------------------------------------
173. L'accesso al finanziamento  |
integrativo a carico dello Stato |
derivante da quanto disposto al  |
comma 164, rispetto al livello di|
cui all'accordo Stato-regioni    |
dell'8 agosto 2001, pubblicato   |
nella Gazzetta Ufficiale n. 208  |
del 7 settembre 2001, per l'anno |
2004, rivalutato del 2 per cento |
su base annua a decorrere dal    |
2005, e' subordinato alla stipula|
di una specifica intesa tra Stato|
e regioni ai sensi dell'articolo |
8, comma 6, della legge 5 giugno |
2003, n. 131, che contempli ai   |
fini del contenimento della      |
dinamica dei costi:              |
a) gli adempimenti gia' previsti |
dalla vigente legislazione;      |
b) i casi nei quali debbano      |
essere previste modalita' di     |
affiancamento dei rappresentanti |
dei Ministeri della salute e     |
dell'economia e delle finanze ai |
fini di una migliore definizione |
delle misure da adottare;        |
c) ulteriori adempimenti per     |
migliorare il monitoraggio della |
spesa sanitaria nell'ambito del  |
Nuovo sistema informativo        |
sanitario;                       |
d) il rispetto degli obblighi di |
programmazione a livello         |
regionale, al fine di garantire  |
l'effettivita' del processo di   |
razionalizzazione delle reti     |
strutturali dell'offerta         |
ospedaliera e della domanda      |
ospedaliera, con particolare     |
riguardo al riequilibrio         |
dell'offerta di posti letto per  |
acuti e per lungodegenza e       |
riabilitazione, alla promozione  |
del passaggio dal ricovero       |
ordinario al ricovero diurno,    |
nonche' alla realizzazione degli |
interventi previsti dal Piano    |
nazionale della prevenzione e dal|
Piano nazionale                  |
dell'aggiornamento del personale |
sanitario, coerentemente con il  |
Piano sanitario nazionale;       |
e) il vincolo di crescita delle  |
voci dei costi di produzione, con|
esclusione di quelli per il      |
personale cui si applica la      |
specifica normativa di settore,  |
secondo modalita' che            |
garantiscano che,                |
complessivamente, la loro        |
crescita non sia superiore, a    |
decorrere dal 2005, al 2 per     |
cento annuo rispetto ai dati     |
previsionali indicati nel        |
bilancio dell'anno precedente, al|
netto di eventuali costi di      |
personale di competenza di       |
precedenti esercizi;             |
f) in ogni caso, l'obbligo in    |
capo alle regioni di garantire in|
sede di programmazione regionale,|
coerentemente con gli obiettivi  |
sull'indebitamento netto delle   |
amministrazioni pubbliche,       |
l'equilibrio                     |
economico-finanziario delle      |
proprie aziende sanitarie,       |
aziende ospedaliere, aziende     |
ospedaliere universitarie ed     |
Istituti di ricovero e cura a    |
carattere scientifico sia in sede|
di preventivo annuale che di     |
conto consuntivo, realizzando    |
forme di verifica trimestrale    |
della coerenza degli andamenti   |
con gli obiettivi                |
dell'indebitamento netto delle   |
amministrazioni pubbliche e      |
prevedendo l'obbligatorieta'     |
dell'adozione di misure per la   |
riconduzione in equilibrio della |
gestione ove si prospettassero   |
situazioni di squilibrio, nonche'|Finanziamento integrativo a
l'ipotesi di decadenza del       |carico dello Stato per la spesa
direttore generale.              |del SSN.
--------------------------------------------------------------------
174. Al fine del rispetto        |
dell'equilibrio                  |
economico-finanziario, la        |
regione, ove si prospetti sulla  |
base del monitoraggio trimestrale|
una situazione di squilibrio,    |
adotta i provvedimenti necessari.|
Qualora dai dati del monitoraggio|
del quarto trimestre si evidenzi |
un disavanzo di gestione a fronte|
del quale non sono stati adottati|
i predetti provvedimenti, ovvero |
essi non siano sufficienti, con  |
la procedura di cui all'articolo |
8, comma 1, della legge 5 giugno |
2003, n. 131, il Presidente del  |
Consiglio dei ministri diffida la|
regione a provvedervi entro il 30|
aprile dell'anno successivo a    |
quello di riferimento. Qualora la|
regione non adempia, entro i     |
successivi trenta giorni il      |
presidente della regione, in     |
qualita' di commissario ad acta, |
approva il bilancio di esercizio |
consolidato del Servizio         |
sanitario regionale al fine di   |
determinare il disavanzo di      |
gestione e adotta i necessari    |
provvedimenti per il suo         |
ripianamento, ivi inclusi gli    |
aumenti dell'addizionale         |
all'imposta sul reddito delle    |
persone fisiche e le             |
maggiorazioni dell'aliquota      |
dell'imposta regionale sulle     |
attivita' produttive entro le    |
misure stabilite dalla normativa |
vigente. I predetti incrementi   |
possono essere adottati anche in |
funzione della copertura dei     |
disavanzi di gestione accertati o|Provvedimenti adottati dalla
stimati nel settore sanitario    |regione in caso di squilibrio
relativi all'esercizio 2004 e    |economico-finanziario della spesa
seguenti.                        |sanitaria.
--------------------------------------------------------------------
175. Per le finalita' di cui al  |
comma 174 e per la copertura dei |
disavanzi di gestione accertati o|
stimati nel settore sanitario, la|
regione, in deroga alla          |
sospensione di cui al comma 61,  |
primo periodo, puo' deliberare   |
l'inizio o la ripresa della      |
decorrenza degli effetti degli   |
aumenti dell'addizionale         |
regionale all'imposta sul reddito|
e delle maggiorazioni            |
dell'aliquota dell'imposta       |
regionale sulle attivita'        |
produttive, gia' disposti,       |
oggetto della predetta           |
sospensione. Ai sensi del primo  |
periodo del presente comma e del |
comma 22 dell'articolo 2 della   |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
l'inizio o la ripresa della      |
decorrenza degli effetti puo'    |
concernere anche quelle          |
maggiorazioni dell'aliquota IRAP |
che siano state deliberate dalle |
regioni, antecedentemente al 31  |
dicembre 2003, in difformita'    |
rispetto a quanto previsto dalla |
normativa statale. Per le        |
medesime finalita', le regioni   |
possono altresi', nei limiti     |
della normativa statale di       |
riferimento ed in conformita' ad |
essa, disporre nuovi aumenti     |
dell'addizionale regionale       |
all'imposta sul reddito o nuove  |
maggiorazioni dell'aliquota IRAP |Inizio o ripresa della decorrenza
ovvero modificare gli aumenti e  |degli effetti degli aumenti
le maggiorazioni di cui al primo |dell'addizionale regionale IRE e
periodo del presente comma.      |maggiorazioni dell'aliquota IRAP
--------------------------------------------------------------------
176. In caso di mancato          |
adempimento agli obblighi di cui |
al comma 173 e' precluso         |
l'accesso al maggiore            |
finanziamento previsto per gli   |
anni 2005, 2006 e 2007, con      |
conseguente immediato recupero   |
delle somme eventualmente        |Casi di preclusione al maggiore
erogate.                         |finanziamento.
--------------------------------------------------------------------
177. Le regioni, ai sensi        |
dell'articolo 4, comma 9, della  |
legge 30 dicembre 1991, n. 412, e|
successive modificazioni,        |
definiscono le fattispecie per   |
l'eventuale trasformazione da    |
tempo determinato a tempo        |
indeterminato del rapporto di    |
lavoro dei professionisti        |
convenzionati a carico del       |
protocollo aggiuntivo ai sensi   |
dei decreti del Presidente della |
Repubblica 28 luglio 2000, n.    |
271, e 21 settembre 2001, n. 446,|
in modo da assicurare una        |
riduzione della relativa spesa   |
pari ad almeno il 20 per cento.  |
La predetta trasformazione e'    |
possibile entro il limite del    |
numero di ore di incarico        |
attivate a titolo convenzionale  |Trasformazione a tempo
presso ciascuna azienda sanitaria|indeterminato del rapporto di
locale alla data del 31 ottobre  |lavoro dei professionisti
2004.                            |convenzionati.
--------------------------------------------------------------------
178. Il rapporto tra il Servizio |
sanitario nazionale, i medici di |
medicina generale, i pediatri di |
libera scelta, i medici          |
specialisti ambulatoriali interni|
e le altre professioni sanitarie |
non dipendenti dal medesimo e'   |
disciplinato da apposite         |
convenzioni conformi agli accordi|
collettivi nazionali stipulati ai|
sensi dell'articolo 4, comma 9,  |
della legge 30 dicembre 1991, n. |
412, e successive modificazioni, |
con le organizzazioni sindacali  |
di categoria maggiormente        |
rappresentative in campo         |
nazionale. La rappresentativita' |
delle organizzazioni sindacali e'|
basata sulla consistenza         |
associativa. Detti accordi hanno |
durata quadriennale per la parte |
normativa e durata biennale per  |
la parte economica. In sede di   |
prima applicazione la durata, per|
le parti normativa ed economica, |
e' definita fino al 31 dicembre  |Convenzioni per il rapporto tra
2005.                            |SSN e medici.
--------------------------------------------------------------------
179. Al fine di garantire il     |
rispetto degli obblighi di cui al|
comma 173, ciascuna regione      |
provvede a disciplinare appositi |
meccanismi di raccordo tra le    |
aziende sanitarie locali, le     |
aziende ospedaliere, le aziende  |
ospedaliere universitarie, gli   |
Istituti di ricovero e cura a    |
carattere scientifico e i medici |
di medicina generale e i pediatri|
di libera scelta, attribuendo a  |
questi ultimi il compito di      |
segnalare tempestivamente alle   |
strutture competenti a livello   |
regionale le situazioni di       |
inefficienza gestionale e        |
organizzativa che costituiscono  |
violazione degli obiettivi di    |Obbligo per le aziende
contenimento della dinamica dei  |ospedaliere di comunicare alle
costi di cui ai commi da 164 a   |strutture regionali situazioni di
187.                             |inefficienza.
--------------------------------------------------------------------
180. La regione interessata,     |
nelle ipotesi indicate ai commi  |
174 e 176, anche avvalendosi del |
supporto tecnico dell'Agenzia per|
i servizi sanitari regionali,    |
procede ad una ricognizione delle|
cause ed elabora un programma    |
operativo di riorganizzazione, di|
riqualificazione o di            |
potenziamento del Servizio       |
sanitario regionale, di durata   |
non superiore al triennio. I     |
Ministri della salute e          |
dell'economia e delle finanze e  |
la singola regione stipulano     |
apposito accordo che individui   |
gli interventi necessari per il  |
perseguimento dell'equilibrio    |
economico, nel rispetto dei      |
livelli essenziali di assistenza |
e degli adempimenti di cui alla  |
intesa prevista dal comma 173. La|
sottoscrizione dell'accordo e'   |
condizione necessaria per la     |
riattribuzione alla regione      |
interessata del maggiore         |
finanziamento anche in maniera   |
parziale e graduale,             |
subordinatamente alla verifica   |Ricognizione da parte della
della effettiva attuazione del   |regione delle cause di
programma.                       |inefficienza.
--------------------------------------------------------------------
181. Con riferimento agli importi|
indicati al comma 164,           |
relativamente alla somma di 1.000|
milioni di euro per l'anno 2005, |
1.200 milioni di euro per l'anno |
2006 e 1.400 milioni di euro per |
l'anno 2007, il relativo         |
riconoscimento alle regioni resta|
condizionato, oltre che agli     |
adempimenti di cui al comma 173, |
anche al rispetto da parte delle |
regioni medesime dell'obiettivo  |
per la quota a loro carico sulla |
spesa farmaceutica previsto      |
dall'articolo 48 del             |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con          |Requisiti per il riconoscimento
modificazioni, dalla legge 24    |alle regioni del finanziamento
novembre 2003, n. 326.           |integrativo.
--------------------------------------------------------------------
182. Limitatamente all'anno 2004:|
a) l'obbligo in capo alle        |
regioni, per la quota del 40 per |
cento a loro carico, di cui      |
all'articolo 48, comma 5, lettera|
f), del decreto-legge 30         |
settembre 2003, n. 269,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326, in caso di superamento dei  |
tetti di spesa di cui al comma 1 |
del predetto articolo 48,        |
s'intende comunque adempiuto,    |
anche qualora la regione non     |
abbia provveduto al previsto     |
ripiano, purche' l'equilibrio    |
complessivo del relativo sistema |
sanitario regionale venga        |
rispettato, previa verifica      |
dell'avvenuta erogazione dei     |
livelli essenziali di assistenza |
effettuata dal Ministero della   |
salute, ai sensi del comma 172;  |
b) con specifica intesa tra Stato|
e regioni, sulla base dei dati   |
forniti dall'Agenzia italiana del|
farmaco, su proposta del Ministro|
della salute, sono definite le   |
eventuali compensazioni sugli    |
effetti, per ogni singola        |
regione, derivanti dai           |
provvedimenti a carico delle     |
aziende produttrici di cui       |
all'articolo 1 del decreto-legge |
24 giugno 2004, n. 156,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 2 agosto 2004, n.    |
202, nel rispetto degli equilibri|
di finanza pubblica programmati, |
anche ai fini dell'accesso       |
all'integrazione dei             |
finanziamenti a carico dello     |
Stato come stabilito dal citato  |Obbligo in capo alle regioni in
Accordo Stato-regioni dell'8     |caso di superamento del tetto di
agosto 2001.                     |spesa.
--------------------------------------------------------------------
183. A partire dal 2005, sulla   |
base delle rilevazioni condotte  |
dall'Agenzia italiana del        |
farmaco, le regioni che non      |
adottano misure di contenimento  |
della spesa farmaceutica adeguate|
al rispetto dei tetti stabiliti  |
dall'articolo 48, comma 1, del   |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 24    |
novembre 2003, n. 326, sono      |
tenute nell'esercizio successivo |
a quello di rilevazione ad       |
adottare misure di contenimento  |Contenimento della spesa
pari al 50 per cento del proprio |farmaceutica in capo alle
sfondamento.                     |regioni.
--------------------------------------------------------------------
184. Al fine di consentire in via|
anticipata l'erogazione          |
dell'incremento del finanziamento|
a carico dello Stato:            |
a) in deroga a quanto stabilito  |
dall'articolo 13, comma 6, del   |
decreto legislativo 18 febbraio  |
2000, n. 56, il Ministero        |
dell'economia e delle finanze,   |
per gli anni 2005, 2006 e 2007,  |
e' autorizzato a concedere alle  |
regioni a statuto ordinario      |
anticipazioni con riferimento    |
alle somme indicate al comma 164,|
al netto di quelle indicate al   |
comma 181, da accreditare sulle  |
contabilita' speciali di cui     |
all'articolo 66 della legge 23   |
dicembre 2000, n. 388, in essere |
presso le tesorerie provinciali  |
dello Stato, nella misura pari al|
95 per cento delle somme dovute  |
alle regioni a statuto ordinario |
a titolo di finanziamento della  |
quota indistinta del fabbisogno  |
sanitario, quale risulta dalla   |
deliberazione del CIPE per i     |
corrispondenti anni, al netto    |
delle entrate proprie regionali; |
b) per gli anni 2005, 2006 e     |
2007, il Ministero dell'economia |
e delle finanze e' autorizzato a |
concedere alle regioni Sicilia e |
Sardegna anticipazioni nella     |
misura pari al 95 per cento delle|
somme dovute a tali regioni a    |
titolo di finanziamento della    |
quota indistinta quale risulta   |
dalla deliberazione del CIPE per |
i corrispondenti anni, al netto  |
delle entrate proprie e delle    |
partecipazioni delle medesime    |
regioni;                         |
c) all'erogazione dell'ulteriore |
5 per cento o al ripristino del  |
livello di finanziamento previsto|
dal citato accordo Stato-regioni |
dell'8 agosto 2001 per l'anno    |
2004, rivalutato del 2 per cento |
su base annua a decorrere dal    |
2005, nei confronti delle singole|
regioni si provvede a seguito    |
della verifica degli adempimenti |
di cui ai commi 173 e 181;       |
d) nelle more della deliberazione|
del CIPE e della proposta di     |
decreto del Presidente del       |
Consiglio dei ministri di cui al |
comma 4 dell'articolo 2 del      |
decreto legislativo 18 febbraio  |
2000, n. 56, nonche' della       |
stipula dell'intesa di cui al    |
comma 173, le anticipazioni sono |
commisurate al livello del       |
finanziamento corrispondente a   |
quello previsto dal riparto per  |
l'anno 2004 in base alla         |
deliberazione del CIPE,          |
rivalutato del 2 per cento su    |
base annua a decorrere dal 2005; |
e) sono autorizzati, in sede di  |
conguaglio, eventuali recuperi   |
che dovessero rendersi necessari |
anche a carico delle somme a     |Concessione anticipata
qualsiasi titolo spettanti alle  |dell'erogazione dell'incremento
regioni per gli esercizi         |del finanziamento a carico dello
successivi.                      |Stato.
--------------------------------------------------------------------
185. All'articolo 50 del         |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 24    |
novembre 2003, n. 326, dopo il   |
comma 1, e' inserito il seguente:|
"1-bis. Il Ministero             |
dell'economia e delle finanze    |
cura la generazione e la consegna|
della tessera sanitaria a tutti i|
soggetti destinatari, indicati al|
comma 1, entro il 31 dicembre    |Termine per la consegna della
2005".                           |tessera sanitaria.
--------------------------------------------------------------------
186. Nell'ambito delle attivita' |
dirette alla definizione e       |
implementazione del Nuovo Sistema|
Informativo Sanitario (NSIS), il |
Ministero della salute, anche ai |
fini del controllo e monitoraggio|
della spesa per la realizzazione |
degli obiettivi di finanza       |
pubblica, garantisce in ogni caso|
la coerente prosecuzione delle   |
azioni in corso con riduzione    |
della spesa per il rinnovo dei   |
contratti per la fornitura di    |
beni e servizi afferenti al      |
funzionamento del NSIS nella     |
misura di cinque punti           |
percentuali, salva la facolta' di|
ampliare i servizi richiesti nel |Nuovo sistema informativo
limite dell'ordinario            |sanitario (NSIS): riduzione spesa
stanziamento di bilancio.        |per contratti.
--------------------------------------------------------------------
187. In considerazione del       |
rilievo nazionale ed             |
internazionale nella             |
sperimentazione sanitaria di     |
elevata specializzazione e nella |
cura delle piu' rilevanti        |
patologie, per l'anno 2005 e'    |
autorizzata la spesa di 15       |
milioni di euro in favore della  |
fondazione "Centro San Raffaele  |Contributo per il "Centro San
del Monte Tabor".                |Raffaele del Monte Tabor".
--------------------------------------------------------------------
188. Le regioni che alla data del|
1º gennaio 2005 abbiano ancora in|
corso di completamento il proprio|
programma di investimenti in     |
attuazione dell'articolo 20 della|
legge 11 marzo 1988, n. 67, e    |
successive modificazioni,        |
destinano una quota delle risorse|Destinazione quota risorse delle
residue al potenziamento ed      |Regioni al potenziamento
ammodernamento tecnologico.      |tecnologico.
--------------------------------------------------------------------
189. Le sanzioni amministrative  |
per infrazioni al divieto di     |
fumare, previste dall'articolo   |
51, comma 7, della legge 16      |
gennaio 2003, n. 3, sono         |
aumentate del 10 per cento.      |
--------------------------------------------------------------------
190. I proventi delle sanzioni   |
amministrative per infrazioni al |
divieto di fumare inflitte, a    |
norma dell'articolo 51, comma 7, |
della legge 16 gennaio 2003, n.  |
3, da organi statali affluiscono |
al bilancio dello Stato, per     |
essere successivamente           |
riassegnati, limitatamente ai    |
maggiori proventi conseguiti per |
effetto degli aumenti di cui al  |
comma 189, ad appositi capitoli  |
di spesa dello stato di          |
previsione del Ministero della   |
salute per il potenziamento degli|
organi ispettivi e di controllo, |
nonche' per la realizzazione di  |
campagne di informazione e di    |
educazione alla salute           |
finalizzate alla prevenzione del |
tabagismo e delle patologie ad   |Aumento sanzioni per infrazioni
esso correlate.                  |al divieto di fumo.
--------------------------------------------------------------------
191. Resta ferma l'autonoma,     |
integrale disponibilita' da parte|
delle singole regioni, ai sensi  |
degli articoli 17, terzo comma, e|
29, terzo comma, della legge 24  |
novembre 1981, n. 689, dei       |
proventi relativi alle infrazioni|
di cui al comma 189, accertate   |
dagli organi di polizia locale,  |Attribuzione delle somme riscosse
come tali ad esse direttamente   |per infrazioni al divieto di
attribuiti.                      |fumo.
--------------------------------------------------------------------
192. Al fine di migliorare       |
l'efficienza operativa della     |
pubblica amministrazione e per il|
contenimento della spesa         |
pubblica, con decreto del        |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri sono individuati le     |
applicazioni informatiche e i    |
servizi per i quali si rendono   |
necessarie razionalizzazioni ed  |
eliminazioni di duplicazioni e   |
sovrapposizioni. Il CNIPA stipula|
contratti-quadro per             |
l'acquisizione di applicativi    |
informatici e per l'erogazione di|
servizi di carattere generale    |
riguardanti il funzionamento     |
degli uffici con modalita' che   |Accordi quadro del CNIPA per
riducano gli oneri derivanti     |eliminare duplicazioni di
dallo sviluppo, dalla            |carattere informatico nella
manutenzione e dalla gestione.   |PP.AA.
--------------------------------------------------------------------
193. Le pubbliche amministrazioni|
di cui all'articolo 1 del decreto|
legislativo 12 febbraio 1993, n. |
39, sono tenute ad avvalersi,    |
uniformando le procedure e le    |
prassi amministrative in corso,  |
degli applicativi e dei servizi  |
di cui al comma 192, salvo i casi|
in cui possano dimostrare, in    |
sede di richiesta di parere di   |
congruita' tecnico-economica di  |
cui all'articolo 8 dello stesso  |
decreto legislativo, che la      |
soluzione che intendono adottare,|Obbligo per le PP.AA. di
a parita' di funzioni, risulti   |uniformita' nelle procedure e
economicamente piu' vantaggiosa. |nelle prassi amministrative.
--------------------------------------------------------------------
194. Ai fini di cui al comma 192,|
con decreto del Presidente del   |
Consiglio dei ministri sono      |
individuati interventi di        |
razionalizzazione delle          |
infrastrutture di calcolo,       |
telematiche e di comunicazione   |
delle amministrazioni di cui al  |
comma 193.                       |
--------------------------------------------------------------------
195. Le pubbliche amministrazioni|
diverse da quelle di cui al comma|
193 possono avvalersi dei servizi|
di cui al medesimo comma 193,    |
secondo modalita' da definire in |
sede di Conferenza unificata di  |Interventi di razionalizzazione
cui all'articolo 8 del decreto   |delle infrastrutture di calcolo,
legislativo 28 agosto 1997, n.   |telematiche e di comunicazione
281.                             |delle PP. AA.
--------------------------------------------------------------------
196. Ai fini della copertura     |
delle spese necessarie per lo    |
svolgimento dei compiti di cui al|
comma 193, possono essere        |
assegnati al CNIPA finanziamenti |
a carico del Fondo di            |
finanziamento per i progetti     |
strategici nel settore           |
informatico di cui all'articolo  |
27, comma 2, della legge 16      |Assegnazione al CNIPA di
gennaio 2003, n. 3.              |finanziamenti.
--------------------------------------------------------------------
197. Entro sei mesi dalla data di|
entrata in vigore della presente |
legge, i cedolini per il         |
pagamento delle competenze       |
stipendiali del personale delle  |
amministrazioni di cui           |
all'articolo 1 del decreto       |
legislativo 12 febbraio 1993, n. |
39, purche' sia gia' in possesso |
di caselle di posta elettronica  |
fornite dall'amministrazione,    |
sono trasmessi, tenuto conto del |
diritto alla riservatezza,       |
esclusivamente per via telematica|
all'indirizzo di posta           |
elettronica assegnato a ciascun  |
dipendente. Con decreto di natura|
non regolamentare del Ministro   |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro per     |
l'innovazione e le tecnologie,   |Invio telematico dei cedolini
sono emanate le relative norme   |dello stipendio ai dipendenti
attuative.                       |delle amministrazioni statali.
--------------------------------------------------------------------
198. Entro sei mesi dalla data di|
entrata in vigore della presente |
legge, gli uffici cassa delle    |
amministrazioni, anche           |
periferiche, dello Stato sono    |
organizzati sulla base di        |
procedure amministrative         |
informatizzate. Tutti i contatti |
con il personale dipendente e con|
gli uffici, anche di altra       |
amministrazione, avvengono       |
utilizzando modalita' di         |
trasmissione telematica dei dati.|
Con decreto di natura non        |
regolamentare del Ministro       |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro per     |
l'innovazione e le tecnologie,   |
sono emanate le relative norme   |
attuative.                       |Informatizzazione Uffici cassa
--------------------------------------------------------------------
199. Per l'anno finanziario 2005 |
e successivi, il Ministro        |
dell'economia e delle finanze, su|
proposta del Ministro            |
dell'ambiente e della tutela del |
territorio, e' autorizzato a     |
provvedere con propri decreti    |
alla riassegnazione alle         |
pertinenti unita' previsionali di|
base dello stato di previsione   |
del Ministero dell'ambiente e    |
della tutela del territorio delle|
somme da versare in entrata per  |
revoche ed economie dei          |
finanziamenti di cui alla legge 8|
ottobre 1997, n. 344, adottate   |
con provvedimento del Ministero  |Riassegnazione alle unita'
competente, e con lo stesso      |previsionali di base del
destinate alla realizzazione di  |Ministero dell'ambiente e della
interventi finalizzati allo      |tutela del territorio delle somme
stesso progetto strategico       |per revoche ed economie dei
inseriti negli accordi di        |finanziamenti volti alla
programma quadro da stipulare con|qualificazione degli interventi e
le regioni territorialmente      |dell'occupazione in campo
interessate.                     |ambientale
--------------------------------------------------------------------
200. Al fine di garantire la     |
prosecuzione delle iniziative di |
sostegno allo sviluppo economico |
gia' adottate e per il           |
completamento delle dotazioni    |
infrastrutturali gia'            |
programmate, e' autorizzata la   |
prosecuzione degli interventi    |
previsti dall'articolo 52, comma |
59, della legge 28 dicembre 2001,|
n. 448, e dall'articolo 3, comma |
2-ter, secondo periodo, del      |
decreto-legge 24 settembre 2002, |
n. 209, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 22    |
novembre 2002, n. 265, nei limiti|
delle risorse finanziarie per    |
tali finalita' rispettivamente   |
appostate e disponibili, che a   |
tale fine vengono versate        |
all'entrata del bilancio dello   |
Stato per essere riassegnate     |
negli anni successivi, fino al   |Prosecuzione Interventi di
completamento delle iniziative   |risanamento ambientale delle aree
contemplate nelle citate         |portuali del Basso Adriatico, e
disposizioni di legge.           |per il trasporto marittimo
--------------------------------------------------------------------
201. La richiesta di cambio di   |
destinazione urbanistica delle   |
aree o dei manufatti industriali |
interessati da processi di       |
delocalizzazione dell'intero     |
processo produttivo, soprattutto |
quando essi comportino perdita di|
posti di lavoro, determina la    |Cessazione benefici in caso di
cessazione del diritto acquisito |richiesta di cambio di
dall'impresa ad eventuali        |destinazione urbanistica delle
benefici concessi dallo Stato per|aree o dei manufatti industriali
il sostegno e il miglioramento   |interessati da processi di
del processo produttivo medesimo.|delocalizzazione
--------------------------------------------------------------------
202. Al fine di consentire       |
l'avvio di un regime assicurativo|
volontario per la copertura dei  |
rischi derivanti da calamita'    |
naturali sui fabbricati a        |
qualunque uso destinati,         |
attraverso la sottoscrizione di  |
una quota parte del capitale     |
sociale di una costituenda       |
Compagnia di riassicurazioni     |
finalizzata ad aumentare le      |
capacita' riassicurative del     |
mercato, e di sostenere il       |
Consorzio o l'unione di          |
assicurazioni destinato a coprire|
i danni derivanti da calamita'   |
naturali, e' istituito un        |
apposito Fondo di garanzia la cui|
gestione e' affidata alla        |
Concessionaria di servizi        |
assicurativi pubblici (CONSAP    |
Spa). Per le predette finalita'  |
e' autorizzata la spesa di 50    |
milioni di euro per l'anno 2005. |
Con apposito regolamento emanato |
entro centoventi giorni dalla    |
data di entrata in vigore della  |
presente legge, ai sensi         |
dell'articolo 17, comma 2, della |
legge 23 agosto 1988, n. 400, su |
proposta del Presidente del      |
Consiglio dei ministri, di       |
concerto con i Ministri delle    |
attivita' produttive e           |
dell'economia e delle finanze,   |
sentiti la Conferenza permanente |
per i rapporti tra lo Stato, le  |
regioni e le province autonome di|
Trento e di Bolzano e l'Istituto |
per la vigilanza sulle           |
assicurazioni private e di       |
interesse collettivo, che si     |
esprimono entro trenta giorni, e |
acquisito successivamente il     |
parere delle competenti          |
Commissioni parlamentari da      |
esprimere entro trenta giorni    |
dalla data di trasmissione del   |
relativo schema, e' costituita la|
Compagnia di riassicurazioni di  |
cui al primo periodo e sono      |
definite le forme, le condizioni |
e le modalita' di attuazione del |
predetto Fondo, nonche' le misure|
volte ad incentivare lo sviluppo |
delle coperture assicurative in  |
questione, in ogni caso senza    |
nuovi o maggiori oneri per la    |
finanza pubblica, e prevedendo   |
l'esclusione dell'intervento del |
Fondo per i danni prodotti dalle |
calamita' naturali a fabbricati  |
abusivi, ivi compresi i          |
fabbricati abusivi per i quali,  |Istituzione Fondo di garanzia al
pur essendo stata presentata la  |fine di costituire una Compagnia
domanda di definizione           |di riassicurazioni e di sostenere
dell'illecito edilizio, non sono |il Consorzio o l'unione di
stati corrisposti interamente    |assicurazioni destinato a coprire
l'oblazione e gli oneri          |i danni derivanti da calamita'
accessori.                       |naturali
--------------------------------------------------------------------
203. Il Dipartimento della       |
protezione civile e' autorizzato |
ad erogare ai soggetti competenti|
contributi per la prosecuzione   |
degli interventi e dell'opera di |
ricostruzione nei territori      |
colpiti da calamita' naturali per|
i quali e' intervenuta la        |
dichiarazione dello stato di     |
emergenza ai sensi dell'articolo |
5 della legge 24 febbraio 1992,  |
n. 225. Le modalita' di utilizzo |
dei contributi sono stabilite con|
decreto del Presidente del       |
Consiglio dei ministri d'intesa  |
con il Ministro dell'economia e  |
delle finanze. Alla ripartizione |
dei contributi si provvede con   |
ordinanze del Presidente del     |
Consiglio dei ministri, adottate |
ai sensi dell'articolo 5, comma  |
2, della citata legge n. 225 del |
1992, destinando almeno il 5 per |
cento delle risorse complessive, |
per ciascuno degli anni 2005,    |
2006 e 2007 alla realizzazione   |
del piano di ricostruzione del   |
comune di San Giuliano di Puglia,|
ai sensi dell'articolo 4         |
dell'ordinanza del Presidente del|
Consiglio dei ministri 10 aprile |
2003, n. 3279, pubblicata nella  |
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16  |
aprile 2003, nonche' una quota   |
del 5 per cento per il           |
completamento della ricostruzione|
degli edifici situati nei comuni |
delle regioni Marche ed Umbria   |
danneggiati dal terremoto del    |
settembre 1997, per i quali e'   |
stato dichiarato lo stato di     |
emergenza con decreto del        |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri del 27 settembre 1997,  |
una quota del 5 per cento per gli|
interventi di ricostruzione nei  |
comuni della provincia di Brescia|
colpiti dagli eventi sismici del |
24 novembre 2004, per i quali e' |
stato dichiarato lo stato di     |
emergenza con decreto del        |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri del 26 novembre 2004,   |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale n. 287 del 7 dicembre  |
2004, una quota del 2 per cento  |
per gli interventi di            |
ricostruzione nei comuni della   |
regione Sardegna colpiti dagli   |
eventi calamitosi del dicembre   |
2004 ed una quota pari a 4       |
milioni di euro annui per        |
fronteggiare le esigenze         |
derivanti dalla situazione       |
emergenziale conseguente alle    |
intense precipitazioni           |
verificatesi nei giorni 31       |
ottobre e 1º novembre 2004 nel   |
territorio della regione autonoma|
Friuli-Venezia Giulia, nonche'   |
una quota pari a 5 milioni di    |
euro annui per consentire la     |
prosecuzione degli interventi di |
cui all'articolo 50, comma 1,    |
lettera i), della legge 23       |Contributi per la prosecuzione
dicembre 1998, n. 448, ripartendo|degli interventi e dell'opera di
detta quota alla regione         |ricostruzione nei territori
Basilicata e Campania nella      |colpiti da calamita' naturali per
misura rispettivamente del 25 per|i quali e' intervenuta la
cento e del 75 per cento. Per le |dichiarazione dello stato di
finalita' di cui al presente     |emergenza comune di San Giuliano
comma e' autorizzata la spesa    |di Puglia regioni Marche ed
annua di 58,5 milioni di euro per|Umbria Brescia Sardegna
quindici anni, a decorrere       |Friuli-Venezia Giulia Basilicata
dall'anno 2005.                  |e Campania
--------------------------------------------------------------------
204. Per gli interventi di       |
ricostruzione nei comuni della   |
provincia di Brescia colpiti     |
dagli eventi sismici del 24      |
novembre 2004, per i quali e'    |
stato dichiarato lo stato di     |
emergenza con decreto del        |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri del 26 novembre 2004, e'|
autorizzato un contributo di 30  |30 milioni di euro per sisma
milioni di euro per l'anno 2005. |Brescia
--------------------------------------------------------------------
205. Il Fondo di cui all'articolo|
27, comma 1, della legge 27      |
dicembre 2002, n. 289, e'        |
destinato alla copertura delle   |
spese relative al progetto       |
promosso dal Dipartimento per    |
l'innovazione e le tecnologie    |
della Presidenza del Consiglio   |
dei ministri denominato "PC ai   |
giovani", diretto ad incentivare |
l'acquisizione e l'utilizzo degli|
strumenti informatici e digitali |
tra i giovani che compiono sedici|
anni nel 2005, nonche' la loro   |
formazione, fino all'esaurimento |
delle disponibilita' del Fondo   |
stesso. Le modalita' di          |
attuazione del progetto, nonche' |
di erogazione degli incentivi    |
stessi, sono disciplinate con    |
decreto del Ministro             |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro per     |
l'innovazione e le tecnologie,   |
emanato ai sensi dell'articolo   |
27, comma 1, della legge 27      |
dicembre 2002, n. 289.           |"PC ai giovani"
--------------------------------------------------------------------
206. I benefici di cui           |
all'articolo 4, comma 11, della  |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
concessi ai docenti con le       |
modalita' di cui al decreto del  |
Ministro per l'innovazione e le  |
tecnologie 3 giugno 2004,        |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale n. 164 del 15 luglio   |Proroga della riduzione e della
2004, sono prorogati a tutto     |rateizzazione del costo dei pc
l'anno 2005.                     |per i docenti.
--------------------------------------------------------------------
207. Nel corso dell'anno 2005, i |
benefici di cui al comma 206 sono|
concessi anche al personale      |
dirigente e al personale non     |
docente delle scuole pubbliche di|
ogni ordine e grado e delle      |
universita' statali, nonche' al  |
personale dirigente, docente e   |
non docente delle scuole         |
paritarie di ogni ordine e grado,|
delle universita' non statali e  |
delle universita' telematiche    |
riconosciute ai sensi del decreto|
del Ministro dell'istruzione,    |
dell'universita' e della ricerca |
17 aprile 2003, pubblicato nella |
Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29  |
aprile 2003. Le modalita'        |
attuative del presente comma sono|
definite ai sensi dell'ultimo    |Estensione della riduzione e
periodo del comma 11             |della rateizzazione del costo dei
dell'articolo 4 della legge 24   |pc anche per il personale non
dicembre 2003, n. 350.           |docente
--------------------------------------------------------------------
208. I dipendenti delle pubbliche|
amministrazioni possono          |
acquistare un personal computer  |
usufruendo di una riduzione di   |
costo ottenuta in esito ad una   |
apposita selezione di produttori |
o distributori operanti nel      |
settore informatico, esperita,   |
previa apposita indagine di      |
mercato, dalla Concessionaria    |
servizi informatici pubblici     |Riduzione del costo dei pc per il
(CONSIP Spa).                    |personale P.A.
--------------------------------------------------------------------
209. La sezione speciale del     |
Fondo di garanzia per le piccole |
e medie imprese di cui           |
all'articolo 2, comma 100,       |
lettera a), della legge 23       |
dicembre 1996, n. 662, istituita |
con decreto del Ministro delle   |
attivita' produttive e del       |
Ministro per l'innovazione e le  |
tecnologie 15 giugno 2004,       |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale n. 150 del 29 giugno   |
2004, e' integrata della somma di|
40 milioni di euro per l'anno    |
2005, 40 milioni di euro per     |
l'anno 2006 e 20 milioni di euro |
per l'anno 2007. Tali somme      |
possono essere altresi'          |
utilizzate, limitatamente a      |
quelle non impegnate al termine  |
di ciascun anno, per altri       |
interventi del Fondo di cui al   |
presente comma. Le               |
caratteristiche degli interventi |
del Fondo di cui al presente     |
comma sono rideterminate con     |
decreto di natura non            |
regolamentare del Ministro delle |
attivita' produttive, da emanare |
entro trenta giorni dalla data di|
entrata in vigore della presente |
legge, in linea con quanto       |
previsto dall'Accordo di Basilea |
recante la disciplina sui        |Integrazione sezione speciale del
requisiti minimi di capitale per |Fondo di garanzia per le piccole
le banche.                       |e medie imprese.
--------------------------------------------------------------------
210. Le risorse del Fondo        |
centrale di garanzia per il      |
credito navale di cui            |
all'articolo 5 della legge 31    |
luglio 1997, n. 261, e successive|
modificazioni, sono destinate,   |
per un importo di 60 milioni di  |
euro, al Fondo di garanzia per le|
piccole e medie imprese di cui   |Assegnazione risorse del Fondo di
all'articolo 2, comma 100,       |garanzia per il credito navale al
lettera a), della legge 23       |Fondo di garanzia per le piccole
dicembre 1996, n. 662.           |medie imprese
--------------------------------------------------------------------
211. L'intervento di cui al comma|
1 dell'articolo 4 della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, e'        |
rifinanziato, per l'anno 2005,   |
per l'importo di 110 milioni di  |
euro. Il contributo ivi previsto,|
la cui misura e' fissata in euro |
70, si applica ai contratti      |
stipulati a decorrere dal 1º     |
dicembre 2004. Le procedure per  |
l'assegnazione dei contributi    |
stabilite, relativamente all'anno|
2004, dagli articoli 1, 2, 3 e 7 |
del decreto del Ministro delle   |
comunicazioni 30 dicembre 2003,  |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale n. 18 del 23 gennaio   |
2004, sono estese, in quanto     |Rifinanziamento contributo per
compatibili, ai contributi di cui|segnali televisivi in tecnica
al presente comma.               |digitale terrestre.
--------------------------------------------------------------------
212. L'intervento di cui al comma|
2 dell'articolo 4 della legge 24 |
dicembre 2003, n. 350, e'        |
rifinanziato, per l'anno 2005,   |
per l'importo di 30 milioni di   |
euro. Il contributo si applica ai|
contratti stipulati a decorrere  |
dal 1º dicembre 2004 nella misura|
di euro 50, elevata ad euro 75   |
qualora l'accesso alla rete fissa|
o alla rete mobile UMTS da parte |
dell'utente ricada nei comuni il |
cui territorio sia ricompreso    |
nelle aree di cui all'obiettivo 1|
del regolamento (CE) n. 1260/1999|
del Consiglio, del 21 giugno     |Rifinanziamento interventi per
1999, e comunque in quelli con   |gli apparecchi per la
popolazione inferiore a diecimila|trasmissione o la ricezione a
abitanti.                        |larga banda dei dati via Internet
--------------------------------------------------------------------
213. Allo scopo di promuovere il |
potenziamento della              |
strumentazione tecnologica e     |
l'aggiornamento della tecnologia |
impiegata nel settore della      |
radiofonia, a decorrere dall'anno|
2005 la quota prevista a valere  |
sui contributi di cui al comma   |
190 dell'articolo 4 della legge  |
24 dicembre 2003, n. 350, ferma  |
restando la misura del 10 per    |
cento stabilita al medesimo      |
comma, non puo' comunque essere  |
inferiore a 1 milione di euro    |
annui. Ai fini di cui al presente|
comma e' autorizzata la spesa di |
1 milione di euro annui a        |
decorrere dall'anno 2005.        |
L'accesso ai benefici di cui al  |
citato comma 190 dell'articolo 4 |
e' subordinato alla              |
presentazione, da parte dei      |
soggetti interessati, della      |
relativa domanda entro il 31     |
gennaio di ciascun anno.         |Contributo radiofonia
--------------------------------------------------------------------
214. ll finanziamento annuale    |
previsto dall'articolo 52, comma |
18, della legge 28 dicembre 2001,|
n. 448, come rideterminato dalla |
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e|
dalla legge 24 dicembre 2003, n. |
350, e' incrementato di 5 milioni|Incremento finanziamento annuale
di euro per l'anno 2005.         |per radiofonia
--------------------------------------------------------------------
215. Al fine di rafforzare       |
l'attrazione di nuovi            |
investimenti nelle aree          |
sottoutilizzate, Sviluppo Italia |
Spa e' autorizzata a concedere   |
agevolazioni alle imprese capaci |
di produrre effetti economici    |
addizionali e durevoli e tali da |
generare esternalita' positive   |Agevolazioni alle imprese da
sul territorio.                  |parte di Sviluppo Italia spa
--------------------------------------------------------------------
216. Le agevolazioni di cui al   |
comma 215, il cui cumulo non puo'|
comunque superare i vigenti      |
limiti massimi di intensita' di  |
aiuto, consistono in:            |
a) un contributo in conto        |
interessi a valere su mutui di   |
durata non inferiore a cinque    |
anni e non superiore a dieci,    |
concessi da istituti autorizzati |
all'esercizio dell'attivita'     |
bancaria ai sensi del testo unico|
di cui al decreto legislativo 1º |
settembre 1993, n. 385. E'       |
previsto un pre-ammortamento di  |
durata non superiore a tre anni a|
decorrere dalla stipula del      |
contratto di finanziamento. Il   |
mutuo agevolato puo' coprire fino|
al 50 per cento degli            |
investimenti ammissibili;        |
b) un contributo in conto        |
capitale fino al limite massimo  |
del 20 per cento degli           |
investimenti ammissibili;        |
c) partecipazioni temporanee al  |
capitale sociale, in misura non  |
superiore al 15 per cento del    |
capitale sociale delle imprese   |
beneficiarie. Le percentuali di  |
cui alle lettere b) e c) possono |
essere elevate, rispettivamente, |
al 35 per cento ed al 20 per     |Tipologia delle agevolazioni di
cento nel caso di piccole e medie|cui al comma 215 alle imprese da
imprese.                         |parte di Sviluppo Italia spa
--------------------------------------------------------------------
217. Le agevolazioni di cui al   |
comma 216 sono finanziate a      |
valere sul Fondo di cui          |
all'articolo 61 della legge 27   |
dicembre 2002, n. 289. A tale    |
fine l'elenco degli strumenti che|
confluiscono nel Fondo per le    |
aree sottoutilizzate, di cui     |
all'allegato 1 della citata legge|Finanziamento delle agevolazioni
n. 289 del 2002, e' esteso agli  |erogate da Sviluppo Italia
interventi previsti dai commi da |attraverso il Fondo per le aree
215 a 221.                       |sottoutilizzate.
--------------------------------------------------------------------
218. Con delibera del CIPE, da   |
emanare entro sessanta giorni    |
dalla data di entrata in vigore  |
della presente legge, sono       |
definiti le procedure di         |
assegnazione e riprogrammazione  |
delle risorse del Fondo destinate|Procedure di assegnazione e
agli interventi previsti al comma|riprogrammazione delle risorse
215 nonche' le condizioni e i    |del Fondo per le aree
limiti delle agevolazioni di cui |sottoutilizzate ed interventi
al comma 217.                    |nelle medesime aree.
--------------------------------------------------------------------
219. Il CIPE, in sede di riparto |
annuale delle risorse per le aree|
sottoutilizzate, tenuto conto dei|
programmi pluriennali predisposti|
dall'Istituto italiano per gli   |
studi storici e dall'Istituto    |
italiano per gli studi           |
filosofici, aventi sede in       |
Napoli, assegna risorse per la   |
realizzazione delle rispettive   |
attivita' di ricerca e formazione|
di rilevante interesse pubblico  |
per lo sviluppo dell'integrazione|
europea e mediterranea delle aree|
del Mezzogiorno. Con la delibera |Risorse per l'Istituto italiano
di assegnazione delle risorse    |per gli studi storici e per
sono disposte le relative        |l'Istituto italiano per gli studi
modalita' di erogazione.         |filosofici, aventi sede in Napoli
--------------------------------------------------------------------
220. Ai fini di cui al comma 219,|
i predetti istituti presentano al|
Ministero dell'economia e delle  |
finanze - Dipartimento delle     |
politiche di sviluppo e coesione |
- e al Ministero dell'istruzione,|
dell'universita' e della ricerca |
i programmi di attivita' entro il|
31 dicembre di ciascun anno; per |
l'anno 2005 i programmi sono     |
presentati entro il 31 gennaio   |
2005. Tali programmi, nel        |
rispetto del consolidato         |
principio comunitario del        |
cofinanziamento, indicano le     |
altre fonti, pubbliche e private,|
con cui si intende contribuire   |
alla loro realizzazione e sono   |
accompagnati da una relazione di |
rendiconto sulle attivita', gia' |Modalita' per accedere al
oggetto di finanziamento,        |finanziamento destinato
concluse e in corso, nonche'     |all'Istituto italiano per gli
sull'equilibrio patrimoniale     |studi storici e all'Istituto
ovvero sulle azioni assunte per  |italiano per gli studi
conseguirlo.                     |filosofici, aventi sede in Napoli
--------------------------------------------------------------------
221. L'efficacia delle           |
disposizioni di cui ai commi da  |
215 a 220 e' subordinata, ai     |
sensi dell'articolo 88, paragrafo|Approvazione UE per i
3, del Trattato istitutivo della |finanziamenti di Sviluppo Italia
Comunita' europea, alla          |e per quelli per gli Istituti per
preventiva approvazione da parte |gli studi storici e filosofici di
della Commissione europea.       |Napoli
--------------------------------------------------------------------
222. Al fine di favorire         |
l'afflusso di capitale di rischio|
verso piccole e medie imprese    |
innovative localizzate nelle aree|
sottoutilizzate, il Dipartimento |
per l'innovazione e le tecnologie|
della Presidenza del Consiglio   |
dei ministri puo' sottoscrivere e|
alienare quote di uno o piu'     |
fondi comuni di investimento, in |
misura non superiore al 50 per   |
cento del patrimonio, promossi e |
gestiti da una o piu' societa' di|
gestione del risparmio (SGR)     |
previste dal testo unico di cui  |
al decreto legislativo 24        |
febbraio 1998, n. 58. Tali SGR   |
saranno individuate dal citato   |
Dipartimento, d'intesa con il    |
Dipartimento per le politiche di |
sviluppo e di coesione e con il  |
Dipartimento del tesoro del      |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze, con procedure           |
competitive, anche in deroga alle|
vigenti norme di legge e di      |
regolamento sulla contabilita'   |
generale dello Stato, nel        |
rispetto delle norme comunitarie |
applicabili, assicurando che     |
l'organizzazione e la gestione   |
dei fondi siano coerenti con le  |
finalita' pubbliche ed           |
eventualmente prevedendo a tale  |Alienazione fondi comuni di
fine la presenza di un           |investimento per favorire
rappresentante della pubblica    |l'afflusso del capitale di
amministrazione negli organi di  |rischio verso le piccole e medie
gestione dei fondi.              |imprese innovative.
--------------------------------------------------------------------
223. Alla copertura degli oneri  |
derivanti dall'attuazione del    |
comma 222 si provvede mediante le|
risorse previste dalla legge 30  |
giugno 1998, n. 208, e stanziate |
con delibera del CIPE n. 20 del  |
29 settembre 2004, punto 4.1.2,  |
in attuazione dell'articolo 61   |
della legge 27 dicembre 2002, n. |Risorse per la vendita dei fondi
289.                             |comuni di investimento
--------------------------------------------------------------------
224. Gli immobili di cui         |
all'articolo 9, comma 1-bis,     |
lettera a), del decreto-legge 15 |
aprile 2002, n. 63, convertito,  |
con modificazioni, dalla legge 15|
giugno 2002, n. 112, ivi compresi|
quelli individuati dal decreto   |
dirigenziale del 10 giugno 2003, |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale n. 150 del 1º luglio   |
2003, possono essere alienati    |
anche nell'ambito dell'attivita' |
di gestione della liquidazione   |
gia' affidata a societa'         |
direttamente controllata dallo   |
Stato ai sensi di quanto previsto|Alienazione immobili degli enti
dall'articolo 9, comma 1-bis,    |pubblici soppressi anche
lettera c), del medesimo         |nell'ambito dell'attivita' di
decreto-legge.                   |gestione della liquidazione
--------------------------------------------------------------------
225. All'articolo 9, comma 1-bis,|
lettera c), del decreto-legge 15 |
aprile 2002, n. 63, convertito,  |
con modificazioni, dalla legge 15|
giugno 2002, n. 112, sono        |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al secondo periodo, le parole:|
"La societa' si avvale" sono     |
sostituite dalle seguenti: "La   |Alienazione immobili degli enti
societa' puo' avvalersi anche";  |pubblici soppressi anche
b) dopo il secondo periodo e'    |nell'ambito dell'attivita' di
inserito il seguente: "E',       |gestione della liquidazione:
altresi', facolta' della societa'|correzioni relative ai poteri
di procedere alla revoca dei     |della societa' che si occupa
mandati gia' conferiti".         |della liquidazione degli enti.
--------------------------------------------------------------------
226. Con riguardo a tutte le     |
liquidazioni di cui al comma     |
1-ter dell'articolo 9 del        |
decreto-legge 15 aprile 2002, n. |
63, convertito, con              |
modificazioni, dalla legge 15    |
giugno 2002, n. 112, la societa',|
direttamente controllata dallo   |
Stato, di cui al comma 1-bis,    |
lettera c), del medesimo articolo|
9 del citato decreto-legge n. 63 |
del 2002, esercita ogni potere   |
finora attribuito all'Ispettorato|
generale per la liquidazione     |Attribuzione alla societa' che si
degli enti disciolti e puo'      |occupa della liquidazione dei
procedere alla revoca degli      |poteri attribuiti all'Ispettorato
incarichi di Commissario         |generale per la liquidazione
liquidatore in essere.           |degli enti disciolti.
--------------------------------------------------------------------
227. Al fine di rendere piu'     |
efficienti ed economicamente     |
convenienti per la finanza       |
pubblica le procedure di         |
liquidazione, il commissario     |
nominato ai sensi dell'articolo 5|
della legge 28 ottobre 1999, n.  |
410, e successive modificazioni, |
non puo' cessare dall'ufficio    |
fino a che non sia garantita la  |
ricostituzione degli organi      |
statutari e comunque non oltre   |
due anni dalla conclusione delle |
procedure di cui all'articolo 214|
del regio decreto 16 marzo 1942, |
n. 267, in mancanza di           |
procedimenti contenziosi a quella|
data pendenti, ovvero, in tale   |
ultima ipotesi, fino alla        |
definitiva conclusione degli     |
stessi procedimenti.             |
Nell'articolo 5, comma 7-bis,    |
della legge 28 ottobre 1999, n.  |
410, le parole: "e per una durata|
massima di dodici mesi" sono     |Procedure liquidatorie presso
soppresse.                       |consorzi agrari.
--------------------------------------------------------------------
228. L'ufficio stralcio di cui   |
all'articolo 119 del decreto del |
Presidente della Repubblica 24   |
luglio 1977, n. 616, e al decreto|
del Presidente del Consiglio dei |
ministri 24 marzo 1979,          |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale n. 90 del 31 marzo     |
1979, e' soppresso; le residue   |
funzioni sono svolte dalle       |
regioni interessate.             |Soppressione ufficio stralcio
--------------------------------------------------------------------
229. Congiuntamente al Ministro  |
dell'economia e delle finanze, la|
societa' direttamente controllata|
dallo Stato, di cui al comma     |
1-bis, lettera c), dell'articolo |
9 del decreto-legge 15 aprile    |
2002, n. 63, convertito, con     |
modificazioni, dalla legge 15    |
giugno 2002, n. 112, riferisce   |
annualmente alle Camere sullo    |
stato della liquidazione degli   |
enti pubblici, di cui alla legge |
4 dicembre 1956, n. 1404, per i  |
quali la liquidazione stessa non |Rapporto annuale alle Camere da
sia stata esaurita entro il 31   |parte della societa' liquidatrice
dicembre 2005.                   |degli enti pubblici
--------------------------------------------------------------------
230. Le risorse del fondo di cui |
all'articolo 4, comma 61, della  |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
sono complessivamente destinate  |
alle attivita' previste ai commi |
61, 68, 76 e 77 del citato       |
articolo 4 della legge n. 350 del|
2003, nonche' alle attivita' di  |
cui al comma 232 del presente    |
articolo. Il relativo riparto e' |
stabilito con decreto del        |
Ministro delle attivita'         |
produttive, di concerto con il   |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, fermo restando quanto   |
stabilito nell'articolo 4, comma |
70, della legge 24 dicembre 2003,|
n. 350. Per le finalita' di cui  |Risorse del Fondo Made in italy
al citato comma 70 e' autorizzata|utilizzate anche per altre
la spesa di 10 milioni di euro   |attivita' volte alla tutela della
per l'anno 2005.                 |proprieta' industriale
--------------------------------------------------------------------
231. All'articolo 2, comma 8, del|
decreto-legge 12 agosto 1983, n. |
371, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 11    |
ottobre 1983, n. 546, le parole: |
"dall'AIMA" sono sostituite dalle|
seguenti: "dall'Agenzia per le   |
erogazioni in agricoltura (AGEA) |
e dagli altri organismi pagatori |
istituiti ai sensi dell'articolo |
3 del decreto legislativo 27     |
maggio 1999, n. 165" e le parole:|
"mercato agricolo" sono          |
sostituite dalle seguenti:       |Somme erogate dall'AGEA e da
"settore agricolo".              |tutti gli organismi pagatori
--------------------------------------------------------------------
232. Per l'utilizzo delle risorse|
del fondo di cui al comma 230 il |
Ministero delle attivita'        |
produttive puo' promuovere       |
protocolli di intesa con le      |
associazioni imprenditoriali di  |
categoria e puo' avvalersi della |
collaborazione dell'Istituto     |
nazionale per il commercio       |
estero. Resta fermo quanto       |
stabilito ai sensi dell'articolo |
4, comma 61, secondo periodo,    |
della legge n. 350 del 2003, nei |
limiti della dotazione           |
finanziaria ivi prevista. Nel    |
citato comma 61, al secondo      |
periodo, le parole: "5 milioni"  |
sono sostituite dalle seguenti:  |
"10 milioni", e nel quarto       |
periodo le parole: "per l'anno   |
2004" sono sostituite dalle      |
seguenti: "per l'anno 2004 e     |
successivi, ivi comprese quelle  |Per l'utilizzo del fondo per il
di cui al secondo periodo del    |Made in Italy: protocolli di
presente comma, allo stesso      |intesa tra MAP e associazioni di
direttamente attribuite,".       |categoria e collaborazione ICE.
--------------------------------------------------------------------
233. Per l'anno 2005 e'          |
confermato il Fondo di riserva di|
1.200 milioni di euro per        |
provvedere ad eventuali esigenze |
connesse con la proroga delle    |
missioni internazionali di pace. |
Il Ministro dell'economia e delle|
finanze provvede ad inviare al   |
Parlamento copia delle           |
deliberazioni relative           |
all'utilizzo del Fondo e di esse |
viene data formale comunicazione |
alle competenti Commissioni      |Fondo missioni internazionali di
parlamentari.                    |pace
--------------------------------------------------------------------
234. Al fine di assicurare       |
l'efficace svolgimento delle     |
attivita' di cui all'articolo 17 |
del decreto-legge 8 febbraio     |
1995, n. 32, convertito, con     |
modificazioni, dalla legge 7     |
aprile 1995, n. 104, l'Istituto  |
per la promozione industriale    |
(IPI) adotta, d'intesa con il    |
Ministero delle attivita'        |
produttive, appositi programmi   |
pluriennali. I relativi          |
finanziamenti, ai sensi          |
dell'articolo 14 della legge 5   |
marzo 2001, n. 57, e             |
dell'articolo 60 della legge 27  |
dicembre 2002, n. 289, e         |
successive modificazioni, sono   |
determinati, a decorrere         |
dall'anno 2005, in 25 milioni di |
euro annui, intendendosi         |
corrispondentemente ridotte le   |
autorizzazioni di spesa di cui   |
all'articolo 52 della legge 23   |
dicembre 1998, n. 448, per 16,5  |
milioni di euro ed all'articolo  |
60, comma 3, della legge n. 289  |Programmi pluriennali Istituto
del 2002 per 8,5 milioni di euro.|per la promozione industriale
--------------------------------------------------------------------
235. All'articolo 36 della legge |
17 maggio 1999, n. 144, e        |
successive modificazioni, dopo il|
comma 5, e' inserito il seguente:|
"5-bis. Per l'applicazione delle |
disposizioni dell'articolo 2,    |
comma 3, del decreto-legge 28    |
dicembre 1998, n. 451,           |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 26 febbraio 1999, n. |
40, in materia di riduzione      |
compensata di pedaggi            |
autostradali, il Ministro delle  |
infrastrutture e dei trasporti,  |
limitatamente alle imprese di    |
autotrasporto con sede legale e  |
stabilimento operativo nelle aree|
interessate dalla continuita'    |
territoriale, modifica le        |
direttive ivi previste tenendo   |
conto dei costi marittimi        |
gravanti sulle imprese di        |
autotrasporto, nonche' delle     |
distanze chilometriche percorse  |
in mare e per raggiungere i punti|
d'imbarco. Nelle medesime        |
direttive il Ministro delle      |
infrastrutture e dei trasporti   |
provvede ad introdurre il        |
rimborso parziale dei costi      |
marittimi, secondo criteri che   |Riduzione compensata dei pedaggi
garantiscano la parita' di       |autostradali viene operata
condizioni di esercizio tra tutte|tenendo conto anche dei costi
le imprese del settore".         |marittimi.
--------------------------------------------------------------------
236. Il fondo di cui all'articolo|
145, comma 40, della legge 23    |
dicembre 2000, n. 388, e         |
successive modificazioni, deve   |
intendersi destinato al settore  |
della nautica da diporto, nella  |
misura e con le modalita'        |
disciplinate dal combinato       |
disposto della lettera c) del    |
comma 14 dell'articolo 22 della  |
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e|Estensione fondo per la
del comma 13 dell'articolo 80    |promozione di trasporti marittimi
della legge 27 dicembre 2002, n. |sicuri anche al settore della
289.                             |nautica da diporto
--------------------------------------------------------------------
237. Al fine di incentivare lo   |
sviluppo economico nelle aree    |
sottoutilizzate del Paese, con   |
particolare riferimento a quelle |
meridionali, il Consiglio        |
nazionale delle ricerche         |
costituisce un Osservatorio sul  |
mercato creditizio regionale     |
procedendo, d'intesa con le      |
corrispondenti strutture di      |
ricerca delle amministrazioni    |
regionali, alla elaborazione di  |
studi di fattibilita' per        |
favorire la creazione di banche a|
carattere regionale. A tale fine |
e' autorizzata la spesa di       |
500.000 euro a decorrere dal     |Osservatorio sul mercato
2005.                            |creditizio regionale
--------------------------------------------------------------------