(parte 3)
238. Con decreto del Ministro    |
delle infrastrutture e dei       |
trasporti, di concerto con il    |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, da emanare entro il 31  |
gennaio 2005, e' stabilito un    |
incremento delle tariffe         |
applicabili per le operazioni in |
materia di motorizzazione di cui |
all'articolo 18 della legge 1º   |
dicembre 1986, n. 870, in modo da|
assicurare, su base annua,       |
maggiori entrate pari a 24       |
milioni di euro a decorrere      |
dall'anno 2005. Una quota delle  |
predette maggiori entrate, pari  |
ad euro 20 milioni per l'anno    |
2005, e ad euro 12 milioni a     |
decorrere dall'anno 2006, e'     |
riassegnata allo stato di        |
previsione del Ministero delle   |
infrastrutture e dei trasporti   |
per la copertura degli oneri di  |
cui all'articolo 2, commi 3, 4 e |
5, del decreto legislativo 20    |Adeguamento tariffe operazioni in
agosto 2002, n. 190.             |materia di motorizzazione
--------------------------------------------------------------------
239. I soggetti di cui           |
all'articolo 3 del decreto       |
legislativo 16 settembre 1996, n.|
564, e successive modificazioni, |
che non hanno presentato la      |
domanda di accredito della       |
contribuzione figurativa per i   |
periodi anteriori al 1º gennaio  |Riapertura dei termini per la
2003, secondo le modalita'       |domanda di accredito della
previste dal medesimo articolo 3 |contribuzione figurativa dei
del citato decreto legislativo,  |lavoratori chiamati a ricoprire
possono esercitare tale facolta' |funzioni pubbliche elettive o
entro il 31 marzo 2005.          |cariche sindacali
--------------------------------------------------------------------
240. All'articolo 24, comma 6,   |
della legge 11 febbraio 1994, n. |
109, e successive modificazioni, |
dopo le parole: "comma 7-bis"    |
sono aggiunte le seguenti: ", e  |
degli organismi di cui agli      |
articoli 3, 4 e 6 della legge 24 |
ottobre 1977, n. 801, che sono   |
disciplinati con decreto del     |
Presidente del Consiglio dei     |
ministri, emanato su proposta del|
Comitato di cui all'articolo 2   |
della citata legge n. 801 del    |
1977, previa intesa con il       |Deroga al limite massimo dei
Ministro dell'economia e delle   |lavori in economia per i servizi
finanze".                        |segreti.
--------------------------------------------------------------------
241. Al fine di garantire        |
l'efficienza e la sostenibilita' |
delle infrastrutture olimpiche   |
finanziate, quali opere connesse |
ai sensi della legge 9 ottobre   |
2000, n. 285, e quali opere di   |
accompagnamento ai sensi         |
dell'articolo 21 della legge 1º  |
agosto 2002, n. 166, e'          |
autorizzato l'utilizzo dei fondi |
previsti anche successivamente   |
all'evento olimpico onde         |
garantire il completamento       |
funzionale di alcune opere per   |
l'uso post-olimpico.             |Infrastrutture olimpiche
--------------------------------------------------------------------
242. Per il triennio 2005-2007 e'|
autorizzato uno stanziamento pari|
a 5.418.000 euro per ciascuno    |
degli anni 2005, 2006 e 2007,    |
destinato all'adeguamento delle  |
risorse previste per il          |Alto Commissario per la
funzionamento dell'Alto          |prevenzione e il contrasto della
Commissario di cui al comma 2    |corruzione e delle altre forme di
dell'articolo 1 della legge 16   |illecito all'interno della
gennaio 2003, n. 3.              |pubblica amministrazione
--------------------------------------------------------------------
243. Nella regione Sardegna, in  |
deroga al disposto dell'articolo |
10, comma 15, del decreto-legge  |
28 marzo 2003, n. 49, convertito,|
con modificazioni, dalla legge 30|
maggio 2003, n. 119, e successive|
modificazioni, sono consentiti i |
trasferimenti a titolo           |
temporaneo, fino al 31 dicembre  |
2007, di quote latte anche tra   |
zone disomogenee.                |Quote latte Sardegna
--------------------------------------------------------------------
244. All'articolo 141 del testo  |
unico delle disposizioni         |
sull'edilizia popolare ed        |
economica, di cui al regio       |
decreto 28 aprile 1938, n. 1165, |
sono apportate le seguenti       |
modificazioni:                   |
a) dopo il primo comma e'        |
inserito il seguente:            |
"Nelle cooperative edilizie a    |
proprieta' divisa qualora i soci |
si siano accollati l'intero      |
importo del mutuo pro capite, si |
puo' procedere allo scioglimento |
delle cooperative stesse.";      |
b) al secondo comma, le parole:  |
"previsto dal precedente comma"  |
sono sostituite dalle seguenti:  |
"previsto dal primo comma".      |Cooperative edilizie
--------------------------------------------------------------------
245. Allo scopo di favorire      |
l'ammodernamento e il            |
potenziamento del comparto della |
pesca, anche ai fini             |
dell'adozione di tecniche di     |
pesca finalizzate a garantire la |
protezione delle risorse         |
acquatiche, e' autorizzata, per  |
ciascuno degli anni 2005, 2006 e |
2007, la spesa di 5 milioni di   |
euro per la concessione di       |
contributi a favore delle piccole|
e medie imprese operanti nelle   |
aree per le quali sia stata      |
prevista l'interruzione          |
temporanea obbligatoria delle    |
attivita' di pesca. Il contributo|
di cui al presente comma e'      |
riconosciuto nei limiti della    |
normativa comunitaria in materia |Contributo per pescatori e fermo
di aiuti di Stato.               |biologico
--------------------------------------------------------------------
246. Per la prosecuzione degli   |
interventi previsti dall'articolo|
4, comma 153, della legge 24     |
dicembre 2003, n. 350, e'        |
autorizzata, per l'anno 2005, la |
spesa di 1 milione di euro.      |Infrastrutture aeroportuali
--------------------------------------------------------------------
247. Allo scopo di rafforzare il |
monitoraggio del rischio sismico |
attraverso l'utilizzo di nuove   |
tecnologie, il Centro di         |
geomorfologia integrata per      |
l'area del Mediterraneo provvede |
alla predisposizione di          |
metodologie scientifiche         |
innovative integrate dei fattori |
di rischio delle diverse aree del|
territorio. A tal fine, e'       |
autorizzata la spesa di 1,5      |
milioni di euro per ciascuno     |Centro di geomorfologia integrata
degli anni 2005, 2006 e 2007.    |per l'area del Mediterraneo
--------------------------------------------------------------------
248. Al fine di incentivare lo   |
sviluppo delle energie prodotte  |
da fonti rinnovabili, con        |
particolare attenzione alle      |
potenzialita' di produzione      |
dell'idrogeno da fonti di energia|
solare, eolica, idraulica o      |
geotermica e' istituto, per      |
l'anno 2005, nello stato di      |
previsione del Ministero         |
dell'economia e delle finanze, il|
Fondo per la promozione delle    |
risorse rinnovabili con una      |
dotazione finanziaria di 10      |
milioni di euro. Il Fondo e'     |
finalizzato al cofinanziamento di|
studi e ricerche nel campo       |
ambientale e delle fonti di      |
energia rinnovabile destinate    |
all'utilizzo per i mezzi di      |
locomozione e per migliorare la  |
qualita' ambientale all'interno  |
dei centri urbani. Sono ammessi  |
al finanziamento gli studi e le  |
ricerche che presentino una      |
partecipazione al finanziamento  |
non inferiore alla meta' del     |
costo totale del singolo progetto|
di ricerca da parte di           |
universita', laboratori          |
scientifici, enti o strutture di |
ricerca ovvero imprese per il    |
successivo diretto utilizzo      |
industriale e commerciale dei    |
risultati di tale attivita' di   |Fondo per la promozione delle
ricerca e progettuale.           |risorse rinnovabili
--------------------------------------------------------------------
249. Per la prosecuzione degli   |
interventi di cui all'articolo 4,|
comma 160, della legge 24        |
dicembre 2003, n. 350, e'        |
autorizzata la spesa di 2 milioni|
di euro per ciascuno degli anni  |
2005 e 2006.                     |Istituto nazionale di astrofisica
--------------------------------------------------------------------
250. Nello stato di previsione   |
del Ministero delle              |
comunicazioni, e' istituito, per |
l'anno 2005, con una dotazione   |
finanziaria pari a 10 milioni di |
euro, un Fondo per la promozione |
e la realizzazione di aree all   |
digital e servizi di T-Government|
sulla piattaforma della          |Fondo per la promozione e la
televisione digitale terrestre.  |realizzazione di aree all digital
--------------------------------------------------------------------
251. Allo scopo di promuovere la |
ricerca avanzata nei settori di  |
rilevanza strategica per         |
l'industria nazionale, e'        |
autorizzata la spesa di 30       |
milioni di euro per ciascuno     |
degli anni 2005, 2006 e 2007     |
destinata al finanziamento di    |
progetti pilota realizzati da    |
societa' operanti nel settore    |
aeronautico, di cui alla legge 24|Societa' operanti nel settore
dicembre 1985, n. 808.           |aeronautico
--------------------------------------------------------------------
252. Il Fondo rotativo nazionale |
per gli interventi nel capitale  |
di rischio delle imprese, di cui |
all'articolo 4, comma 106, della |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
e' rifinanziato per un importo   |
pari a 10 milioni di euro per il |Fondo rotativo interventi nel
2005.                            |capitale di rischio delle imprese
--------------------------------------------------------------------
253. All'articolo 67, comma 1,   |
lettera m), del testo unico di   |
cui al decreto del Presidente    |
della Repubblica 22 dicembre     |
1986, n. 917, e successive       |
modificazioni, dopo le parole:   |
"associazioni sportive           |
dilettantistiche" sono inserite  |
le seguenti: "e di cori, bande e |
filodrammatiche da parte del     |
direttore e dei collaboratori    |
tecnici".                        |Esenzione per cori e bande
--------------------------------------------------------------------
254. Per le esigenze connesse    |
all'esercizio dei compiti di     |
vigilanza e controllo operativi  |
in materia di sicurezza delle    |
navi e delle strutture portuali  |
svolti dal Corpo delle           |
Capitanerie di porto-Guardia     |
costiera, e' autorizzata la spesa|
di 10 milioni di euro per l'anno |
2005 e per ciascuno degli anni   |
2006 e 2007, iscritta in un fondo|
dello stato di previsione del    |
Ministero delle infrastrutture e |
dei trasporti, da ripartire nel  |
corso della gestione tra le      |
unita' previsionali di base      |
interessate con decreto del      |
Ministro delle infrastrutture e  |
dei trasporti, da comunicare,    |
anche con evidenze informatiche, |
al Ministero dell'economia e     |
delle finanze, tramite l'Ufficio |
centrale del bilancio, nonche'   |
alle competenti Commissioni      |
parlamentari e alla Corte dei    |
conti.                           |Capitanerie di porto
--------------------------------------------------------------------
255. Agli enti non commerciali di|
cui all'articolo 41, comma 7,    |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, e successive modificazioni, |
che abbiano almeno una sede      |
operativa nei territori di cui al|
decreto-legge 4 novembre 2002, n.|
245, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 27    |
dicembre 2002, n. 286, si applica|
la sospensione dei termini di cui|
all'articolo 4 del citato        |
decreto-legge n. 245 del 2002    |
fino al 31 dicembre 2005 nonche',|
per i versamenti non eseguiti a  |
questa ultima data, compresi i   |
sostituti di imposta, l'articolo |
3, comma 2, e l'articolo 4, comma|
3, dell'ordinanza del Presidente |
del Consiglio dei ministri 7     |Sospensione termini tributari per
maggio 2004, n. 3354, pubblicata |enti non commerciali che hanno
nella Gazzetta Ufficiale n. 112  |una sede operativa in regioni
del 14 maggio 2004.              |Molise, Sicilia e Puglia
--------------------------------------------------------------------
256. Per la prosecuzione degli   |
interventi necessari allo        |
svolgimento dei Campionati       |
mondiali di sci alpino del 2005  |
in Valtellina e' autorizzata la  |
spesa di 2 milioni di euro per   |
l'anno 2005.                     |Campionati mondiali di sci alpino
--------------------------------------------------------------------
257. Al fine di garantire la     |
piena realizzazione della misura |
di riconversione di cui          |
all'articolo 2 del decreto-legge |
7 maggio 2002, n. 85, convertito,|
con modificazioni, dalla legge 6 |
luglio 2002, n. 134, e'          |
autorizzata l'ulteriore spesa di |Riconversione reti da pesca
260.000 euro.                    |derivanti
--------------------------------------------------------------------
258. Al fine di consentire la    |
piena realizzazione degli        |
obiettivi di ammodernamento della|
flotta peschereccia delle regioni|
dell'obiettivo 1, il Ministero   |
delle politiche agricole e       |
forestali e' autorizzato a       |
liquidare le istanze di          |
contributo ritenute idonee ai    |
sensi del decreto 15 marzo 2002  |
recante modalita' di attuazione  |
delle misure di costruzione di   |
nuove navi e di ammodernamento di|
navi esistenti non ancora ammesso|
a finanziamento per mancanza     |
delle relative risorse           |Ammodernamento flotta
finanziarie, valutate in 320.000 |peschereccia nelle regioni
euro per l'anno 2005.            |obiettivo 1.
--------------------------------------------------------------------
259. Per la liquidazione delle   |
istanze risultate idonee ai sensi|
della legge 28 agosto 1989, n.   |
302, pervenute al Ministero delle|
politiche agricole e forestali   |
entro il 31 dicembre 1999,       |
l'autorizzazione di spesa di cui |
all'articolo 52, comma 82, della |
legge 28 dicembre 2001, n. 448,  |
e' incrementata di 833.000 euro  |
per l'anno 2005.                 |Contributo credito peschereccio
--------------------------------------------------------------------
260. Al fine di valorizzare le   |
iniziative celebrative della     |
figura di Cristoforo Colombo     |
curate dall'apposito Comitato    |
nazionale istituito presso la    |
Presidenza del Consiglio dei     |
ministri, e' autorizzata la spesa|Comitato nazionale per la
di 1 milione di euro per ciascuno|celebrazione di Cristoforo
degli anni 2005 e 2006.          |Colombo
--------------------------------------------------------------------
261. Per le attivita' di         |
monitoraggio delle politiche     |
pubbliche adottate dal Governo,  |
di analisi del loro impatto sul  |
Sistema-Paese, di informazione e |
comunicazione istituzionale sulle|
riforme attuate, il Presidente   |
del Consiglio dei ministri,      |
ovvero il Ministro a cio'        |
delegato, puo' avvalersi di enti |
o istituti di ricerca, pubblici o|
privati, di istituti demoscopici |
nonche' di consulenti dotati di  |
specifica professionalita'. A tal|
fine e' autorizzata la spesa di 3|
milioni di euro per ciascuno     |
degli anni 2005 e 2006.          |Monitoraggio politiche pubbliche
--------------------------------------------------------------------
262. Nel limite complessivo di 22|
milioni di euro, il Ministro del |
lavoro e delle politiche sociali |
e' autorizzato a prorogare,      |
limitatamente all'esercizio 2005,|
le convenzioni stipulate, anche  |
in deroga alla normativa vigente |
relativa ai lavori socialmente   |
utili, direttamente con i comuni,|
per lo svolgimento di attivita'  |
socialmente utili (ASU) e per    |
l'attuazione, nel limite         |
complessivo di 36 milioni di     |
euro, di misure di politica      |
attiva del lavoro, riferite a    |
lavoratori impiegati in ASU nella|
disponibilita' degli stessi      |
comuni da almeno un triennio,    |
nonche' ai soggetti, provenienti |
dal medesimo bacino, utilizzati  |
attraverso convenzioni gia'      |
stipulate in vigenza             |
dell'articolo 10, comma 3, del   |
decreto legislativo 1º dicembre  |
1997, n. 468, e successive       |
modificazioni, e prorogate nelle |
more di una definitiva           |
stabilizzazione occupazionale di |
tali soggetti. In presenza delle |
suddette convenzioni il termine  |
di cui all'articolo 78, comma 2, |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e' prorogato al 31 dicembre |
2005. Il Ministro dell'interno e'|
autorizzato a concedere, nel     |
limite complessivo di 98 milioni |
di euro, in prosecuzione degli   |
interventi per favorire          |
l'occupazione previsti           |
dall'articolo 3 del decreto-legge|
25 marzo 1997, n. 67, convertito,|
con modificazioni, dalla legge 23|
maggio 1997, n. 135, contributi  |
per spese pubbliche nei comuni di|
Napoli e Palermo.                |LSU
--------------------------------------------------------------------
263. Nel limite di spesa         |
complessivo di 1 milione di euro,|
il Ministero del lavoro e delle  |
politiche sociali e' autorizzato |
a prorogare, limitatamente       |
all'anno 2005, le convenzioni di |
cui all'articolo 3, comma 82,    |
della legge 24 dicembre 2003,    |
n.350, avvalendosi della         |
graduatoria allegata al decreto  |
dirigenziale del Ministero del   |
lavoro e delle politiche sociali |
del 25 ottobre 2004.             |Proroga ASU
--------------------------------------------------------------------
264. All'onere di cui ai commi   |
262 e 263, pari a 157 milioni di |
euro per l'anno 2005, si provvede|
a valere sul Fondo per           |
l'occupazione di cui all'articolo|
1, comma 7, del decreto-legge 20 |
maggio 1993, n. 148, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 19|Copertura finanziaria commi 262
luglio 1993, n. 236.             |e263.
--------------------------------------------------------------------
265. Gli interventi di           |
reindustrializzazione e di       |
promozione industriale di cui al |
decreto-legge 1º aprile 1989, n. |
120, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 15    |
maggio 1989, n. 181, sono estesi |
al territorio dei comuni di      |
Arese, Rho, Garbagnate Milanese e|
Lainate (provincia di Milano),   |
limitatamente alle aree          |
individuate nell'accordo di      |
programma per la                 |
reindustrializzazione dell'area  |
Fiat-Alfa Romeo, approvato con   |
decreto del presidente della     |
Giunta regionale della Lombardia |
n. 58158 del 26 giugno 1997,     |
pubblicato nel Bollettino        |
Ufficiale della regione Lombardia|
n. 29 del 14 luglio 1997, e      |
aggiornato con decreto del       |
presidente della Giunta regionale|
della Lombardia n. 8980 del 20   |
maggio 2004, pubblicato nel      |
Bollettino Ufficiale della       |
regione Lombardia n. 23 del 31   |
maggio 2004, nonche' al comune di|
Marcianise (provincia di Caserta)|
e al distretto di Brindisi.      |Deindustrializzazione di aree
--------------------------------------------------------------------
266. Il programma di             |
reindustrializzazione, di cui al |
comma 265, proposto e attuato da |
Sviluppo Italia Spa in accordo   |
con le rispettive regioni, potra'|
prevedere anche interventi di    |Estensione del programma di
acquisizione, bonifica e         |reindustrializzazione di cui al
infrastrutture di aree           |comma 265 alla bonifica di aree
industriali dismesse.            |industriali dimesse
--------------------------------------------------------------------
267. Il programma di cui ai commi|
265 e 266 prevede interventi per |
la promozione imprenditoriale e  |
l'attrazione degli investimenti  |
nel settore delle industrie e dei|
servizi ai sensi e per gli       |
effetti dell'articolo 5 del      |
decreto-legge 1º aprile 1989, n. |
120, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 15    |Inclusione anche degli interventi
maggio 1989, n. 181.             |per la promozione imprenditoriale
--------------------------------------------------------------------
268. Per gli interventi di cui ai|
commi da 265 a 267 e' concesso un|
contributo straordinario pari a  |
32 milioni di euro per il 2005,  |Contributo straordinario per gli
52 milioni di euro per il 2006 e |interventi di cui ai commi da 265
72 milioni di euro per il 2007.  |a 267.
--------------------------------------------------------------------
269. Per garantire la            |
prosecuzione degli interventi per|
la continuita' territoriale di   |
cui all'articolo 82 della legge  |
27 dicembre 2002, n. 289, per il |
triennio 2005-2007, per Trapani, |
Pantelleria e Lampedusa sono     |
assegnate risorse finanziarie per|
complessivi 10 milioni di euro   |Continuita' territoriale Trapani
annui.                           |Pantelleria e Lampedusa
--------------------------------------------------------------------
270. Al fine di sostenere i      |
processi di innovazione delle    |
imprese del commercio, il fondo  |
di cui all'articolo 14 della     |
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e'|
destinato altresi' ai programmi  |
di investimento delle imprese dei|
settori del commercio, del       |
turismo e dei servizi (sezioni G,|
H, I, J, K, M, N ed O della      |
classificazione delle attivita'  |
economiche ISTAT 91) rivolti:    |
a) alla ricerca e progettazione  |
di nuove formule e processi      |
distributivi o aziendali         |
innovativi ed agli investimenti  |
materiali connessi con la loro   |
attivazione, alla formazione e   |
consulenza necessarie all'avvio  |
dei processi innovativi;         |
b) all'accesso ai mercati        |
elettronici e strumentazione     |
connessa;                        |
c) alla progettazione ed alla    |
realizzazione di investimenti    |
connessi all'adozione di moderne |
tecniche di vendita e di offerta |
dei servizi (software per la     |
gestione automatica di spazi     |
espositivi);                     |
d) all'acquisizione di servizi di|
connessione a larga banda;       |
e) al check-up sulla struttura   |
aziendale per rilevare la        |
situazione presente in azienda   |
concernente gli                  |
approvvigionamenti, il lavoro, la|
commercializzazione, il          |
personale, le risorse            |
strumentali;                     |
f) alla progettazione e          |
realizzazione di interventi di   |
assistenza tecnica intesa quale  |
elaborazione ed applicazione di  |
tecniche innovative volte        |
all'innovazione dell'assetto e   |
dell'offerta dell'impresa        |
commerciale;                     |
g) alla realizzazione di         |
innovazione tecnologica intesa   |
quale acquisizione di sistemi    |
informatici integrati, per la    |
gestione aziendale ed            |
interaziendale, per la           |
realizzazione di impianti        |
automatizzati per la             |Estensione Fondo speciale
movimentazione delle merci nel   |rotativo per l'innovazione
magazzino e per operazioni di    |tecnologica anche alle imprese
allestimento degli ordini e per  |dei settori del commercio, del
la distribuzione commerciale.    |turismo e dei servizi
--------------------------------------------------------------------
271. Con decreto del Ministero   |
delle attivita' produttive sono  |
stabiliti termini, criteri e     |Modalita' per l'estensione Fondo
modalita' per la concessione     |speciale rotativo per
delle agevolazioni, di cui al    |l'innovazione tecnologica anche
comma 270, alle imprese del      |alle imprese dei settori del
commercio, del turismo e dei     |commercio, del turismo e dei
servizi.                         |servizi
--------------------------------------------------------------------
272. L'indennizzo di cui         |
all'articolo 1 del decreto       |
legislativo 28 marzo 1996, n.    |
207, e' concesso, con le medesime|
modalita' ivi previste, anche ai |
soggetti che si trovino in       |
possesso dei requisiti di cui    |
all'articolo 2 del predetto      |
decreto legislativo nel periodo  |
compreso fra il 1º gennaio 2005  |
ed il 31 dicembre 2007.          |
L'aliquota contributiva di cui   |
all'articolo 5 del citato decreto|
legislativo 28 marzo 1996, n.    |
207, dovuta dagli iscritti alla  |
Gestione dei contributi e delle  |
prestazioni previdenziali degli  |
esercenti attivita' commerciali  |
presso l'INPS, e' prorogata, con |
le medesime modalita', fino al 31|
dicembre 2009. Le domande di cui |
all'articolo 7 del citato decreto|
legislativo 28 marzo 1996, n.    |
207, possono essere presentate   |
dai soggetti di cui al primo     |Proroga dell'inden nizzo per
periodo del presente comma entro |cessazione di attivita'
il 31 gennaio 2008.              |commerciale.
--------------------------------------------------------------------
273. All'articolo 29, comma 1,   |
quinto periodo, del decreto-legge|
30 settembre 2003, n. 269,       |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326, le parole: "per provvedere  |
alla spesa per i canoni di       |
locazione degli immobili stessi" |Quota parte delle entrate
sono sostituite dalle seguenti:  |rivenienti dalla vendita degli
"per provvedere alla spesa per   |immobili adibiti ad uffici
canoni, oneri e ogni ulteriore   |pubblici a copertura di ogni
incombenza connessi alla         |incombenza connessa alla
locazione degli immobili stessi".|locazione degli immobili.
--------------------------------------------------------------------
274. Relativamente alle somme non|
corrisposte all'erario per       |
l'utilizzo, a qualsiasi titolo,  |
di immobili di proprieta' dello  |
Stato, decorsi novanta giorni    |
dalla notificazione, da parte    |
dell'Agenzia del demanio ovvero  |
degli enti gestori, della seconda|
richiesta di pagamento delle     |
somme dovute, anche a titolo di  |
occupazione di fatto, si procede |
alla loro riscossione mediante   |
ruolo, con la rivalutazione      |
monetaria e gli interessi legali.|
Limitatamente alle situazioni    |
debitorie per le quali la seconda|
richiesta di pagamento e'        |
intervenuta entro il 31 dicembre |
2004, la riscossione di cui al   |
primo periodo non e' effettuata  |
nel caso in cui i soggetti       |
interessati provvedono, entro il |
30 aprile 2005, a dichiarare alla|
Agenzia del demanio ovvero       |
all'ente gestore di voler        |
adempiere, in unica soluzione,   |
l'intera sorte del debito        |
maturato, effettuando altresi'   |
contestualmente il relativo      |
versamento. I giudizi pendenti,  |
aventi ad oggetto l'accertamento,|
la liquidazione ovvero la        |
condanna al pagamento dei debiti |
di cui al secondo periodo, si    |
estinguono di diritto con        |
l'esatto adempimento di quanto   |Riscossione a mezzo ruolo canoni
previsto nel medesimo periodo.   |demaniali
--------------------------------------------------------------------
275. Ai fini della valorizzazione|
del patrimonio immobiliare le    |
operazioni, gli atti, i          |
contratti, i conferimenti ed i   |
trasferimenti di immobili di     |
proprieta' dei comuni, ivi       |
comprese le operazioni di        |
cartolarizzazione di cui alla    |
legge n. 410 del 2001, in favore |
di fondazioni o societa' sono    |
esenti dall'imposta di registro, |
dall'imposta di bollo, dalle     |
imposte ipotecaria e catastale e |
da ogni altra imposta indiretta, |
nonche' da ogni altro tributo o  |Esenzione imposte indirette per
diritto.                         |operazioni di cartolarizzazione
--------------------------------------------------------------------
276. Al fine di consentire il    |
tempestivo pagamento dei canoni, |
oneri e ogni ulteriore incombenza|
connessi agli immobili locati ai |
sensi dell'articolo 4, comma     |
2-ter, del decreto-legge 25      |
settembre 2001, n. 351,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 23 novembre 2001, n. |
410, l'Agenzia del demanio puo'  |
richiedere al Dipartimento della |
Ragioneria generale dello Stato  |
anticipazioni di tesoreria per   |
gli importi necessari. Alla      |
regolazione contabile            |
dell'anticipazione di tesoreria  |
si provvede con le modalita'     |
stabilite dal predetto           |
Dipartimento d'intesa con        |
l'Agenzia del demanio.           |
L'anticipazione di tesoreria e'  |
comunque estinta entro l'anno a  |
valere sul fondo di cui al comma |
1, quinto periodo, dell'articolo |
29 del decreto-legge 30 settembre|
2003, n. 269, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 24    |Anticipazioni di cassa per canoni
novembre 2003, n. 326.           |di locazione di immobili.
--------------------------------------------------------------------
277. Al comma 6-bis dell'articolo|
1 del decreto-legge 25 settembre |
2001, n. 351, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 23    |
novembre 2001, n. 410, sono      |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al primo periodo, dopo le     |
parole: "sono alienati" sono     |
inserite le seguenti: "e         |
valorizzati";                    |
b) all'ultimo periodo, dopo le   |
parole: "al momento              |
dell'alienazione" sono inserite  |Valorizzazione beni ferrovie
le seguenti: "e valorizzazione". |dello Stato
--------------------------------------------------------------------
278. Per il potenziamento delle  |
attivita' di ricerca, formazione |
e studi internazionali della     |
Scuola di ateneo per la          |
formazione europea Jean Monnet,  |
costituita in facolta', e'       |Attivita' di ricerche, formazione
autorizzata la spesa di 2 milioni|e studi della Scuola di Ateneo
di euro a decorrere dall'anno    |per la formazione europea "Jean
2005.                            |Monnet."
--------------------------------------------------------------------
279. Per dare attuazione alle    |
azioni della Convenzione sulla   |
biodiversita' fatta a Rio de     |
Janeiro il 5 giugno 1992, di cui |
alla legge 14 febbraio 1994, n.  |
124, e per dare avvio            |
all'esecuzione del Protocollo di |
Cartagena sulla prevenzione dei  |
rischi biotecnologici relativo   |
alla Convenzione sulla diversita'|
biologica, fatto a Montreal il 29|
gennaio 2000, di cui alla legge  |
15 gennaio 2004, n. 27, e'       |
autorizzata la spesa complessiva |
di 2 milioni di euro per l'anno  |
2005 per campagne di             |
comunicazione e sensibilizzazione|
riferite alle citate Convenzioni |Convenzione sulla diversita'
internazionali.                  |biologica.
--------------------------------------------------------------------
280. A decorrere dal 1º gennaio  |
2005 le dichiarazioni di         |
conformita' di cui all'articolo  |
76, commi 6 e 7, del decreto     |
legislativo 30 aprile 1992, n.   |
285, sono assoggettate           |
all'imposta di bollo di cui      |
all'articolo 2 della tariffa,    |
parte prima, allegata al decreto |
del Presidente della Repubblica  |
26 ottobre 1972, n. 642, e       |
successive modificazioni. Una    |
quota pari a 5 milioni di euro   |
per ciascuno degli anni 2005,    |
2006 e 2007 delle maggiori       |
entrate derivanti dalle          |
disposizioni di cui al presente  |
comma e' destinata al            |
funzionamento e                  |
all'implementazione del centro   |
elaborazione dati del            |
Dipartimento dei trasporti       |
terrestri del Ministero delle    |
infrastrutture e dei trasporti. A|
valere sulle maggiori entrate di |
cui al presente comma, e'        |
autorizzata la spesa di 2 milioni|
di euro per ciascuno degli anni  |
2005, 2006 e 2007 per la         |
realizzazione a cura del         |
Dipartimento dei trasporti       |
terrestri del Ministero delle    |
infrastrutture e dei trasporti di|
una campagna di comunicazione    |
volta a diffondere i valori della|
sicurezza stradale e ad          |
assicurare una adeguata          |
informazione agli utenti,        |
soprattutto di piu' giovane eta',|
al fine di consolidare e         |
accrescere l'attivita' di        |
prevenzione in materia di        |Imposta di bollo per
circolazione e antinfortunistica |dichiarazioni di conformita' dei
stradale.                        |veicoli.
--------------------------------------------------------------------
281. A partire dal 1º gennaio    |
2005, una quota parte delle      |
entrate erariali ed extraerariali|
derivanti dai concorsi pronostici|
su base sportiva, dalle          |
scommesse, dal gioco del lotto,  |
dall'enalotto, dal bingo, dagli  |
apparecchi da divertimento ed    |
intrattenimento, dalle lotterie  |
ad estrazione istantanea e       |
differita, nonche' da eventuali  |Destinazione al Coni di quota
giochi di istituzione successiva |parte delle entrate derivanti da
a tale data, e' destinata al CONI|concorsi pronostici e altri
per il finanziamento dello sport.|giochi.
--------------------------------------------------------------------
282. Le modalita' operative di   |
determinazione della base di     |
calcolo delle entrate erariali ed|
extraerariali provenienti dai    |
giochi di cui al comma 281,      |
nonche' le modalita' di          |
trasferimento periodico dei fondi|
per il finanziamento del CONI,   |
sono determinate con             |
provvedimento del Ministero      |
dell'economia e delle finanze -  |
Amministrazione autonoma dei     |
monopoli di Stato, d'intesa con  |
il Dipartimento della ragioneria |
generale dello Stato, da emanare |
entro il 31 marzo 2005. Per il   |
quadriennio 2005-2008, le risorse|
a favore del CONI sono stabilite |
in misura pari a 450 milioni di  |
euro annui, secondo quanto       |
stabilito dall'articolo 4 del    |
decreto-legge 8 luglio 2002, n.  |
138, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 8     |
agosto 2002, n. 178. Dette       |
risorse sono comprensive del     |
contributo straordinario         |
finalizzato alla preparazione    |
degli atleti per i Giochi        |Modalita' destinazione al Coni di
olimpici invernali di Torino 2006|quota parte delle entrate
e per i Giochi olimpici di       |derivanti da concorsi pronostici
Pechino 2008.                    |e altri giochi.
--------------------------------------------------------------------
283. Ferme restando le competenze|
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze di cui agli        |
articoli 12, comma 2, della legge|
18 ottobre 2001, n. 383, e       |
successive modificazioni, e 16,  |
comma 1, secondo, terzo e quarto |
periodo, della legge 13 maggio   |
1999, n. 133, a partire dal 1º   |
gennaio 2005, al fine di         |
assicurare l'incremento dei      |
volumi di raccolta derivanti dai |
concorsi pronostici su base      |
sportiva e tenuto conto delle    |
nuove modalita' di finanziamento |
del CONI, la posta di gioco dei  |
concorsi pronostici, prevista    |
dall'articolo 5 del regolamento  |
di cui al decreto del Ministro   |
dell'economia e delle finanze 19 |
giugno 2003, n. 179, e' cosi'    |
rideterminata:                   |
a) 8 per cento, come aggio al    |
luogo di vendita autorizzato;    |
b) 50 per cento, come montepremi;|
c) 33,84 per cento, come imposta |
unica;                           |
d) 2,45 per cento, come          |
contributo all'Istituto per il   |
credito sportivo;                |
e) 5,71 per cento, come          |
contributo alle spese di         |
gestione. Le vincite non riscosse|
entro i termini stabiliti dal    |
regolamento di gioco, per i      |
concorsi indetti dopo il 1º      |
gennaio 2005, sono riportate sul |Rideterminazione della posta di
montepremi del concorso          |gioco dei concorsi pronostici su
immediatamente successivo.       |base sportiva.
--------------------------------------------------------------------
284. Ferme restando le competenze|
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze di cui agli        |
articoli 12, comma 2, della legge|
18 ottobre 2001, n. 383, e       |
successive modificazioni, e 16,  |
comma 1, secondo, terzo e quarto |
periodo, della legge 13 maggio   |
1999, n. 133, a partire dal 1º   |
gennaio 2005, in funzione delle  |
nuove modalita' di finanziamento |
del CONI di cui ai commi 281 e   |
282, l'aliquota dell'imposta     |
unica sulle scommesse a quota    |
fissa su eventi diversi dalle    |
corse dei cavalli, di cui        |
all'articolo 4, comma 1, lettera |
b), numero 2), del decreto       |
legislativo 23 dicembre 1998, n. |
504, e' fissata nella misura del |
33 per cento della quota di      |
prelievo stabilita per ciascuna  |
scommessa. Dalla stessa data     |
cessa la corresponsione delle    |
quote di prelievo sull'ammontare |
lordo delle scommesse. Le vincite|
non riscosse ed i rimborsi non   |
richiesti entro i termini        |
stabiliti dal regolamento di     |
gioco, per le scommesse indette  |Aliquota per scommesse a quota
dopo il 1º gennaio 2005, sono    |fissa su eventi diversi dalle
acquisite dall'erario.           |corse dei cavalli
--------------------------------------------------------------------
285. Ferme restando le competenze|
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze di cui agli        |
articoli 12, comma 2, della legge|
1º ottobre 2001, n. 383, e       |
successive modificazioni, e 16,  |
comma 1, secondo, terzo e quarto |
periodo, della legge 13 maggio   |
1999, n. 133, a partire dal 1º   |
gennaio 2005, la posta unitaria  |
di gioco delle scommesse a       |
totalizzatore su eventi diversi  |
dalle corse dei cavalli, come    |
definita dall'articolo 12 del    |
regolamento di cui al decreto del|
Ministro delle finanze 2 agosto  |
1999, n. 278, e successive       |
modificazioni, e' cosi'          |
rideterminata, trovando          |
applicazione, per la percentuale |
residua, la disposizione di cui  |
all'articolo 16, comma 2, lettera|
b), della legge 13 maggio 1999,  |
n. 133:                          |
a) 57 per cento, come disponibile|
a vincite;                       |
b) 8 per cento, come aggio al    |
luogo di vendita autorizzato;    |
c) 20 per cento, come imposta    |
unica;                           |
d) 5,71 per cento, come          |
contributo alle spese complessive|
di gestione;                     |
e) 2,54 per cento, come fondo    |
speciale di riserva. A partire   |
dalla stessa data, in funzione   |
delle nuove modalita' di         |
finanziamento del CONI, e'       |Rideterminazione posta unitaria
abrogata la lettera a) del comma |di gioco delle scommesse a
2 dell'articolo 16 della legge 13|totalizzatore su eventi diversi
maggio 1999, n. 133.             |dalle corse dei cavalli
--------------------------------------------------------------------
286. Con uno o piu' decreti, da  |
adottare ai sensi dell'articolo  |
17, comma 3, della legge 23      |
agosto 1988, n. 400, il Ministro |
dell'economia e delle finanze,   |
entro tre mesi dalla data di     |
entrata in vigore della presente |
legge, provvede al riordino delle|
scommesse su eventi sportivi     |
diversi dalle corse dei cavalli e|
su eventi non sportivi, in       |
particolare per quanto attiene   |
agli aspetti organizzativi,      |
gestionali, amministrativi,      |Riordino delle scommesse su
impositivi, sanzionatori, nonche'|eventi sportivi diversi dalle
a quelli relativi al contenzioso |corse dei cavalli e su eventi non
ed al riparto dei proventi.      |sportivi.
--------------------------------------------------------------------
287. Con provvedimenti del       |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze - Amministrazione        |
autonoma dei monopoli di Stato   |
sono stabilite le nuove modalita'|
di distribuzione delle scommesse |
a quota fissa su eventi diversi  |
dalle corse dei cavalli e su     |
eventi non sportivi, da adottare |
nel rispetto della disciplina    |
comunitaria e nazionale, secondo |
principi di:                     |
a) armonizzazione delle modalita'|
di commercializzazione a quella  |
dei concorsi pronostici;         |
b) economicita' ed efficienza    |
delle reti di vendita, fisiche e |
telematiche;                     |
c) diffusione capillare delle    |
stesse sul territorio nazionale; |
d) sicurezza e trasparenza del   |
gioco nonche' tutela della buona |
fede dei partecipanti;           |
e) salvaguardia dei diritti      |
derivanti dall'applicazione del  |Nuove modalita' di distribuzione
regolamento di cui al decreto del|delle scommesse a quota fissa su
Ministro delle finanze 2 giugno  |eventi diversi dalle corse dei
1998, n. 174.                    |cavalli e su eventi non sportivi
--------------------------------------------------------------------
288. Ciascun concessionario per  |
l'adduzione delle scommesse a    |
totalizzatore al totalizzatore   |
nazionale e per la ricezione del |
nulla osta all'emissione della   |
ricevuta di scommessa, nonche'   |
per l'adduzione delle scommesse a|
libro al servizio centrale di    |
registrazione utilizza e remunera|
i servizi di un operatore da     |
indicare entro sessanta giorni   |
dalla data di entrata in vigore  |
della presente legge nel rispetto|
dei rapporti contrattuali in     |
corso. L'operatore deve essere in|
possesso di requisiti di         |
capacita' tecnica ed             |
affidabilita' economica accertati|
dal Ministero dell'economia e    |
delle finanze - Amministrazione  |
autonoma dei monopoli di Stato e |
deve dimostrare di essere stato  |
indicato da non meno di trecento |
concessionari. Il rapporto tra   |
l'operatore e l'Amministrazione  |
autonoma dei monopoli di Stato e'|
regolato da apposita convenzione.|
Ove l'operatore assuma l'obbligo |
di provvedere, in nome e per     |
conto del concessionario, al     |
versamento di quanto da lui      |
dovuto per l'esercizio della     |
concessione, la convenzione di   |
cui al periodo precedente        |
stabilisce:                      |
a) il termine, di natura         |
essenziale, entro il quale deve  |
essere effettuato mensilmente il |
versamento;                      |
b) l'anticipazione al            |
concessionario, da parte         |
dell'operatore, delle            |
integrazioni eventualmente       |
necessarie al pagamento delle    |
scommesse a totalizzatore        |
vincenti, contabilizzate nel mese|
di cui alla lettera a);          |
c) la retribuzione del servizio  |
prestato dall'operatore in misura|
non superiore al 2 per cento     |
dell'ammontare delle somme       |
versate;                         |
d) la prestazione di idonea      |
cauzione o fideiussione a        |
garanzia dell'adempimento delle  |
obbligazioni assunte, a fronte   |
della quale verranno svincolate, |Utilizzo da parte del
per la parte corrispondente, le  |concessionario per la raccolta
garanzie prestate dal            |delle scommesse a totalizzatore,
concessionario.                  |di un operatore.
--------------------------------------------------------------------
289. A decorrere dal 1º febbraio |
2005, la posta unitaria per      |
scommesse a libro sulle corse dei|
cavalli e' stabilita in 1 euro.  |
L'importo di ciascuna scommessa  |
non puo' essere inferiore a 3    |Posta unitaria per scommesse a
euro.                            |libro sulle corse di cavalli.
--------------------------------------------------------------------
290. Al fine di assicurare la    |
tutela della fede pubblica e per |
una piu' efficace azione di      |
contrasto al gioco illecito ed   |
illegale il Ministero            |
dell'economia e delle finanze -  |
Amministrazione autonoma dei     |
monopoli di Stato adotta i       |
provvedimenti necessari per la   |
definizione, diffusione e        |
gestione, con organizzazione     |
propria o di terzi, dei mezzi di |
pagamento specifici per la       |
partecipazione al gioco a        |
distanza. Tali mezzi di pagamento|
possono essere abilitati dal     |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze - Amministrazione        |
autonoma dei monopoli di Stato   |
anche per le transazioni relative|
a forme di gioco non a distanza. |
--------------------------------------------------------------------
291. Per le attivita' di         |
diffusione e gestione di cui al  |
comma 290, il Ministero          |
dell'economia e delle finanze,   |
sulla base di apposita direttiva |
del Ministro, puo' costituire    |
societa' di scopo ovvero puo'    |
procedere, attraverso            |
l'Amministrazione autonoma dei   |
monopoli di Stato,               |
all'individuazione di uno o piu' |Prevenzione crimine da parte
soggetti selezionati con         |dell'AAMS attraverso la
procedura ad evidenza pubblica   |definizione dei mezzi di
nel rispetto della normativa     |pagamento per la partecipazione
nazionale e comunitaria.         |al gioco a distanza
--------------------------------------------------------------------
292. Il Ministero dell'economia e|
delle finanze - Amministrazione  |
autonoma dei monopoli di Stato   |
regola le lotterie, differite ed |
istantanee, con partecipazione a |
distanza definendo la            |
ripartizione percentuale della   |
posta di gioco relativamente     |
all'erario, ai giocatori ed ai   |
soggetti terzi, nonche' i criteri|
e le modalita' di gestione delle |
lotterie telefoniche e           |Regolamentazione lotterie con
telematiche.                     |partecipazione a distanza
--------------------------------------------------------------------
293. Il Ministero dell'economia e|
delle finanze - Amministrazione  |
autonoma dei monopoli di Stato   |
puo' organizzare, congiuntamente |
alle amministrazioni competenti  |
di altri Stati dell'Unione       |
europea, la gestione di giochi   |
ovvero di singoli concorsi od    |
estrazioni.                      |
--------------------------------------------------------------------
294. Nel caso di cui al comma    |
293, l'Amministrazione autonoma  |
dei monopoli di Stato, in accordo|
con le amministrazioni competenti|
degli altri Stati, stabilisce la |Collaborazione con
ripartizione della posta di      |Amministrazioni europee per la
gioco.                           |gestione di giochi
--------------------------------------------------------------------
295. In aggiunta a quanto        |
previsto dal comma 8, le         |
dotazioni iniziali delle unita'  |
previsionali di base dello stato |
di previsione dei Ministeri per  |
consumi intermedi non aventi     |
natura obbligatoria sono         |
ulteriormente ridotte in maniera |
lineare, assicurando una minore  |
spesa pari a 700 milioni di euro |
per l'anno 2005 ed una minore    |Riduzione delle dotazioni
spesa annua di 1.300 milioni di  |iniziale delle UPB dei ministeri
euro a decorrere dall'anno 2006. |per consumi intermedi
--------------------------------------------------------------------
296. Le dotazioni di parte       |
corrente indicate nella tabella  |
C, salve quelle concernenti il   |
settore universitario, oltre a   |
quanto previsto dal comma 10,    |
sono ridotte in maniera lineare, |
in modo da assicurare, per l'anno|
2005, una minore spesa di 650    |
milioni di euro, e, a decorrere  |
dall'anno 2006, in modo tale da  |
assicurare una minore spesa annua|Riduzione dotazioni di parte
di 850 milioni di euro.          |corrente indicate nella tabella C
--------------------------------------------------------------------
297. L'autorizzazione di spesa   |
relativa al Fondo per interventi |
strutturali di politica          |
economica, di cui al comma 5     |
dell'articolo 10 del             |
decreto-legge 29 novembre 2004,  |
n. 282, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 27    |
dicembre 2004, n. 307, e' ridotta|
di 2.000 milioni di euro per     |Fondo per interventi strutturali
l'anno 2005.                     |di politica economica.
--------------------------------------------------------------------
298. A decorrere dal 1º gennaio  |
2005 e' assicurato un gettito    |
annuo pari a 100 milioni di euro |
mediante il versamento           |
all'entrata del bilancio dello   |
Stato di una quota pari al 70 per|
cento degli importi derivanti    |
dall'applicazione dell'aliquota  |
della componente della tariffa   |
elettrica di cui al comma 1-bis  |
dell'articolo 4 del decreto-legge|
14 novembre 2003, n. 314,        |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 24 dicembre 2003, n. |
368, nonche' di una ulteriore    |
quota che assicuri il predetto   |
gettito a valere sulle entrate   |
derivanti dalla componente       |
tariffaria A2 sul prezzo         |
dell'energia elettrica, definito |
ai sensi dell'articolo 3, comma  |
11, del decreto legislativo 16   |
marzo 1999, n. 79, e             |
dell'articolo 1, comma 1, del    |
decreto-legge 18 febbraio 2003,  |
n. 25, convertito, con           |
modificazioni, dalla legge 17    |
aprile 2003, n. 83. Con decreto  |
del Ministro dell'economia e     |
delle finanze, sentita           |
l'Autorita' per l'energia        |
elettrica ed il gas, sono        |Versamento al bilancio dello
stabiliti modalita' e termini dei|Stato di quota parte
versamenti di cui al presente    |dell'aliquota della componente
comma.                           |della tariffa elettrica
--------------------------------------------------------------------
299. I trasferimenti correnti    |
alle imprese pubbliche sono      |
ridotti, per ciascuno degli anni |
2005, 2006 e 2007, per gli       |
importi di seguito indicati:     |
a) Ferrovie dello Stato Spa      |
(Ministero dell'economia e delle |
finanze - u.p.b. 3.1.2.8 -       |
Ferrovie dello Stato): 90 milioni|
di euro per il 2005, 100 milioni |
di euro per il 2006 e 90 milioni |
di euro per il 2007;             |
b) Poste italiane Spa (Ministero |
dell'economia e delle finanze -  |
u.p.b. 3.1.2.4. - Poste          |
italiane): 40 milioni di euro per|
il 2005, 50 milioni di euro per  |
il 2006 e 40 milioni di euro per |
il 2007;                         |
c) ANAS Spa (Ministero           |
dell'economia e delle finanze -  |
u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS): 40      |
milioni di euro per il 2005, 50  |
milioni di euro per il 2006 e 40 |
milioni di euro per il 2007;     |
d) altre imprese pubbliche       |
(Ministero dell'economia e delle |
finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo|
contratti programma): 90 milioni |
di euro per il 2005, 130 milioni |
di euro per il 2006 e 90 milioni |Riduzione dei trasferimenti
di euro per il 2007.             |correnti alle imprese pubbliche
--------------------------------------------------------------------
300. Gli importi fissi           |
dell'imposta di registro, della  |
tassa di concessione governativa,|
dell'imposta di bollo,           |
dell'imposta ipotecaria e        |
catastale, delle tasse ipotecarie|
e dei diritti speciali di cui al |
titolo III della tabella A       |
allegata al decreto-legge 31     |
luglio 1954, n. 533, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 26|
settembre 1954, n. 869, e        |
successive modificazioni, sono   |
aggiornati, con decreto non      |
avente natura regolamentare del  |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, da emanare entro il 31  |
gennaio 2005, tenuto conto anche |
dell'aumento dei prezzi al       |
consumo quale risultante dagli   |
indici ISTAT per le famiglie     |
degli operai e degli impiegati, e|
dell'esigenza di semplificazione |
o di integrazioni innovative per |
servizi telematici a valore      |Aggiornamento dell'imposta di
aggiunto, in misura tale da      |registro, della tassa di
assicurare un maggiore gettito   |concessione governativa,
annuo, pari a 1.120 milioni di   |dell'imposta di bollo,
euro per gli anni 2005 e 2006, e |dell'imposta ipotecaria e
a 1.320 milioni di euro a        |catastale, delle tasse ipotecarie
decorrere dall'anno 2007.        |e dei diritti speciali
--------------------------------------------------------------------
301. A decorrere dal periodo     |
d'imposta in corso al 31 dicembre|
2006, la misura dell'acconto     |
dell'imposta sul reddito delle   |
persone fisiche e' fissata al 99 |
per cento e quella dell'acconto  |
dell'imposta sul reddito delle   |
societa' e' fissata al 100 per   |
cento.                           |Acconto IRE e IRES
--------------------------------------------------------------------
302. All'articolo 1, comma 1, del|
decreto-legge 10 dicembre 2003,  |
n. 341, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 9     |
febbraio 2004, n. 31, e'         |
aggiunto, in fine, il seguente   |
periodo: "Per l'anno 2006 il     |
versamento e' determinato con il |
decreto di cui al comma 5 in modo|
che complessivamente garantisca  |
maggiori entrate per il bilancio |Versamento delle somme riscosse
dello Stato pari a 650 milioni di|dai concessionari della
euro".                           |riscossione
--------------------------------------------------------------------
303. I beni culturali immobili   |
dello Stato, delle regioni e     |
degli enti locali, per l'uso dei |
quali attualmente non e'         |
corrisposto alcun canone e che   |
richiedono interventi di         |
restauro, possono essere dati in |
concessione a soggetti privati   |
con pagamento di un canone       |
fissato dai competenti organi. Il|
concessionario si impegna a      |
realizzare a proprie spese gli   |
interventi di restauro e         |
conservazione indicati dal       |Concessione ai privati dei beni
predetto ufficio.                |culturali immobili
--------------------------------------------------------------------
304. Dal canone di concessione   |
vengono detratte le spese        |
sostenute dal concessionario per |
il restauro entro il limite      |
massimo del canone stesso. Il    |
concessionario e' obbligato a    |
rendere fruibile il bene da parte|
del pubblico con le modalita' e i|
tempi stabiliti nell'atto di     |
concessione o in apposita        |
convenzione unita all'atto       |Determinazione del canone di
stesso.                          |concessione
--------------------------------------------------------------------
305. I beni culturali che possono|
formare oggetto delle concessioni|
di cui ai commi 303 e 304 sono   |
individuati con decreto del      |
Ministro per i beni e le         |
attivita' culturali su proposta  |
del Direttore regionale          |
competente. L'individuazione del |
concessionario avviene mediante  |
procedimento ad evidenza         |Beni culturali che possono
pubblica.                        |formare oggetto di concessione
--------------------------------------------------------------------
306. All'articolo 10, comma 4,   |
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |
30 maggio 2002, n. 115, le       |
parole: "il processo di valore   |Esenzione dal contributo
inferiore a euro 1.100 e" sono   |unificato per le spese di
soppresse.                       |giustizia
--------------------------------------------------------------------
307. I commi 1 e 2 dell'articolo |
13 del testo unico di cui al     |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 30 maggio 2002, n.    |
115, sono sostituiti dai         |
seguenti:                        |
"1. Il contributo unificato e'   |
dovuto nei seguenti importi:     |
a) euro 30 per i processi di     |
valore fino a 1.100 euro;        |
b) euro 70 per i processi di     |
valore superiore a euro 1.100 e  |
fino a euro 5.200 e per i        |
processi di volontaria           |
giurisdizione, nonche' per i     |
processi speciali di cui al libro|
IV, titolo II, capo VI, del      |
codice di procedura civile;      |
c) euro 170 per i processi di    |
valore superiore a euro 5.200 e  |
fino a euro 26.000 e per i       |
processi contenziosi di valore   |
indeterminabile di competenza    |
esclusiva del giudice di pace;   |
d) euro 340 per i processi di    |
valore superiore a euro 26.000 e |
fino a euro 52.000 e per i       |
processi civili e amministrativi |
di valore indeterminabile;       |
e) euro 500 per i processi di    |
valore superiore a euro 52.000 e |
fino a euro 260.000;             |
f) euro 800 per i processi di    |
valore superiore a euro 260.000 e|
fino a euro 520.000;             |
g) euro 1.110 per i processi di  |
valore superiore a euro 520.000. |
2. Per i processi di esecuzione  |
immobiliare il contributo dovuto |
e' pari a euro 200. Per gli altri|
processi esecutivi lo stesso     |
importo e' ridotto della meta'.  |
Per i processi di opposizione    |
agli atti esecutivi il contributo|Rideterminazione della misura del
dovuto e' pari a euro 120".      |contributo unificato
--------------------------------------------------------------------
308. L'articolo 46, comma 1,     |
della legge 21 novembre 1991, n. |
374, e' sostituito dal seguente: |
"1. Le cause e le attivita'      |
conciliative in sede non         |
contenziosa il cui valore non    |
eccede la somma di euro 1.033,00 |
e gli atti e i provvedimenti ad  |
esse relativi sono soggetti      |
soltanto al pagamento del        |
contributo unificato, secondo gli|
importi previsti dall'articolo 13|
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |Contributo unificato per le cause
30 maggio 2002, n. 115, e        |e le attivita' conciliative in
successive modificazioni"        |sede non contenziosa
--------------------------------------------------------------------
309. Il maggior gettito derivante|
dall'applicazione delle          |
disposizioni di cui ai commi da  |
306 a 308 e' versato al bilancio |
dello Stato, per essere          |
riassegnato allo stato di        |
previsione del Ministero della   |
giustizia per il pagamento di    |
debiti pregressi nonche' per     |
l'adeguamento delle spese di     |
funzionamento degli uffici       |
giudiziari.                      |Destinazione del maggior gettito
--------------------------------------------------------------------
310. All'articolo 11 della legge |
21 novembre 1991, n. 374, e      |
successive modificazioni, e'     |
aggiunto, in fine, il seguente   |
comma:                           |
"4-ter. Le indennita' previste   |
dal presente articolo non possono|
superare in ogni caso l'importo  |Limite massimo per le indennita'
di euro 72.000 lordi annui".     |del giudice di pace
--------------------------------------------------------------------
311. La disposizione recata dal  |
comma 310 si applica anche ai    |
giudici tributari.               |Compensi dei giudici tributari
--------------------------------------------------------------------
312. I veicoli giacenti presso i |
custodi a seguito                |
dell'applicazione di             |
provvedimenti di sequestro       |
dell'autorita' giudiziaria, anche|
se non confiscati, sono alienati,|
anche ai soli fini della         |
rottamazione, mediante cessione  |
al soggetto titolare del deposito|
ove ricorrano le seguenti        |
condizioni:                      |
a) siano ritenute cessate, con   |
ordinanza dell'autorita'         |
giudiziaria da comunicare        |
all'avente diritto alla          |
restituzione, le esigenze che    |
avevano motivato l'adozione del  |
provvedimento di sequestro;      |
b) siano immatricolati per la    |
prima volta da oltre cinque anni |
e siano privi di interesse       |
storico e collezionistico;       |
c) siano comunque custoditi da   |
oltre due anni alla data del 1º  |
luglio 2002;                     |
d) siano trascorsi sessanta      |
giorni dalla comunicazione       |
all'avente diritto alla          |
restituzione dell'ordinanza di   |Alienazione di veicoli giacenti
cui alla lettera a) senza che    |presso i custodi a seguito
questi abbia provveduto al       |dell'applicazione di
ritiro.                          |provvedimenti di sequestro
--------------------------------------------------------------------
313. La cessione di cui al comma |
312 e' disposta, anche in assenza|
di documentazione in ordine allo |
stato di conservazione, sulla    |
base di elenchi predisposti dalla|
cancelleria o dalla segreteria   |
nei quali i veicoli sono         |
individuati secondo il tipo, il  |
modello e il numero di targa o di|
telaio.                          |Modalita' della cessione
--------------------------------------------------------------------
314. All'alienazione di cui ai   |
commi 312 e 313 e alle attivita' |
ad essa funzionali e connesse    |
procede una commissione          |
costituita presso i tribunali e  |
presso i tribunali per i         |
minorenni, secondo modalita'     |
stabilite con decreto del        |
Ministero della giustizia di     |Commissione costituita presso i
concerto con le altre            |tribunali e presso i tribunali
amministrazioni interessate.     |per i minorenni
--------------------------------------------------------------------
315. L'alienazione del veicolo si|
perfeziona con la notifica al    |
custode acquirente del           |
provvedimento, eventualmente     |
relativo ad elenchi di veicoli,  |
dal quale risulta la             |
determinazione all'alienazione da|
parte dell'ufficio giudiziario   |
competente.                      |Perfezionamento dell'alienazione
--------------------------------------------------------------------
316. Il provvedimento di         |
alienazione e' comunicato        |
all'autorita' giudiziaria che    |Comunicazione all'A.G. del
aveva disposto il sequestro.     |provvedimento di alienazione
--------------------------------------------------------------------
317. Il provvedimento di         |
alienazione e' altresi'          |
comunicato al pubblico registro  |
automobilistico competente, il   |
quale provvede, senza oneri,     |
all'aggiornamento delle relative |
iscrizioni.                      |Comunicazione al PRA
--------------------------------------------------------------------
318. Al custode e' riconosciuto, |
in deroga alle tariffe previste  |
dagli articoli 59 e 276 del testo|
unico di cui al decreto del      |
Presidente della Repubblica 30   |
maggio 2002, n. 115, un importo  |
complessivo forfettario,         |
comprensivo del trasporto,       |
determinato, per ciascuno degli  |
anni di custodia, nel modo       |
seguente:                        |
a) euro 6 per ogni mese o        |
frazione di esso per i           |
motoveicoli e i ciclomotori;     |
b) euro 24 per ogni mese o       |
frazione di esso per gli         |
autoveicoli e i rimorchi di massa|
complessiva inferiore a 3,5      |
tonnellate, per le macchine      |
agricole e operatrici;           |
c) euro 30 per ogni mese o       |
frazione di esso per gli         |
autoveicoli e i rimorchi di massa|
complessiva superiore a 3,5      |Importo complessivo forfetario
tonnellate.                      |riconosciuto al custode
--------------------------------------------------------------------
319. Gli importi di cui al comma |
318 sono progressivamente ridotti|
del 20 per cento per ogni anno o |
frazione di esso successivo al   |
primo di custodia del veicolo,   |
salva l'eventuale intervenuta    |Riduzione degli importi forfetari
prescrizione delle somme dovute. |riconosciuti al custode.
--------------------------------------------------------------------
320. Le somme complessivamente   |
dovute sono corrisposte in cinque|
ratei annui costanti a decorrere |
dall'anno 2006.                  |Rateizzazione delle somme
--------------------------------------------------------------------
321. Alle procedure di           |
alienazione o rottamazione gia'  |
avviate e non ancora concluse e  |
alle relative istanze di         |
liquidazione dei compensi,       |
comunque presentate dai custodi, |
si applicano, qualora esse       |
concernano veicoli in possesso   |
dei requisiti di cui al comma    |Procedure di alienazione o
312, le disposizioni di cui ai   |rottamazione gia' avviate e non
commi da 312 a 320.              |ancora concluse
--------------------------------------------------------------------
322. All'articolo 82, comma 1,   |
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |
30 maggio 2002, n. 115, le       |
parole: "e previo parere del     |
consiglio dell'ordine," sono     |
soppresse.                       |Onorario e spese del difensore
--------------------------------------------------------------------
323. L'articolo 30, comma 1, del |
testo unico di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 30   |
maggio 2002, n. 115, e'          |
sostituito dal seguente:         |
"1. La parte che per prima si    |
costituisce in giudizio, che     |
deposita il ricorso introduttivo,|
ovvero che, nei processi         |
esecutivi di espropriazione      |
forzata, fa istanza per          |
l'assegnazione o la vendita di   |
beni pignorati, anticipa i       |
diritti, le indennita' di        |
trasferta e le spese di          |
spedizione per la notificazione  |
eseguita su richiesta del        |
funzionario addetto all'ufficio, |
in modo forfettizzato, nella     |
misura di euro 8, eccetto che nei|
processi previsti dall'articolo  |
unico della legge 2 aprile 1958, |
n. 319, e successive             |
modificazioni, e in quelli in cui|
si applica lo stesso articolo".  |
--------------------------------------------------------------------
324. La tabella di cui           |
all'allegato n. 1 del testo unico|
di cui al decreto del Presidente |Anticipazioni forfettarie dai
della Repubblica 30 maggio 2002, |privati all'erario nel processo
n. 115, e' abrogata.             |civile
--------------------------------------------------------------------
325. All'articolo 3, comma 1,    |
della legge 19 febbraio 1981, n. |
27, le parole: "assenza          |
obbligatoria o facoltativa       |
previsti negli articoli 4 e 7    |
della legge 30 dicembre 1971, n. |
1204," sono sostituite dalle     |
seguenti: "astensione facoltativa|
previsti dagli articoli 32 e 47, |
commi 1 e 2, del testo unico di  |Attribuzione dell'indennitaai
cui al decreto legislativo 26    |magistrati ordinari in caso di
marzo 2001, n. 151".             |assenza obbligatoria.
--------------------------------------------------------------------
326. Al comma 1 dell'articolo 5  |
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |
30 maggio 2002, n. 115, dopo la  |
lettera i), e' aggiunta la       |
seguente:                        |
"i-bis) le spese relative alle   |
prestazioni previste             |
dall'articolo 96 del decreto     |
legislativo 1º agosto 2003, n.   |
259, e quelle funzionali         |
all'utilizzo delle prestazioni   |
medesime".                       |Spese di giustizia ripetibili
--------------------------------------------------------------------
327. All'articolo 205 del testo  |
unico di cui al decreto del      |
Presidente della Repubblica 30   |
maggio 2002, n. 115, dopo il     |
comma 2 sono aggiunti i seguenti:|
"2-bis. Le spese relative alle   |
prestazioni previste             |
dall'articolo 96 del decreto     |
legislativo 1º agosto 2003, n.   |
259, e successive modificazioni, |
e quelle funzionali all'utilizzo |
delle prestazioni medesime sono  |
recuperate in misura fissa       |
stabilita con decreto del        |
Ministro della giustizia di      |
concerto con il Ministro         |
dell'economia e delle finanze, ai|
sensi dell'articolo 17, commi 3 e|
4, della legge 23 agosto 1988, n.|
400.                             |
2-ter. Il decreto di cui al comma|
2-bis determina la misura del    |
recupero con riferimento al costo|
medio delle singole tipologie di |
prestazione. L'ammontare degli   |
importi puo' essere rideterminato|Recupero delle spese del processo
ogni anno".                      |anticipate dall'erario
--------------------------------------------------------------------
328. Il primo periodo del comma 2|
dell'articolo 96 del decreto     |
legislativo 1º agosto 2003, n.   |
259, e' sostituito dai seguenti: |
"Le prestazioni previste al comma|
1 sono individuate in un apposito|
repertorio nel quale vengono     |
stabiliti le modalita' ed i tempi|
di effettuazione delle           |
prestazioni stesse e gli obblighi|
specifici degli operatori. Il    |
ristoro dei costi sostenuti dagli|
operatori e le modalita' di      |
pagamento sono stabiliti con     |
decreto del Ministro della       |
giustizia di concerto con il     |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze e con il Ministro delle  |
comunicazioni, in forma di canone|
annuo determinato anche in       |
considerazione del numero e della|
tipologia delle prestazioni      |
complessivamente effettuate      |
nell'anno precedente".           |
--------------------------------------------------------------------
329. Al comma 4 dell'articolo 96 |
del decreto legislativo 1º agosto|Prestazioni obbligatorie
2003, n. 259, dopo le parole:    |effettuate a fini di giustizia da
"comma 2" sono inserite le       |parte degli operatori delle
seguenti: ", secondo periodo,".  |comunicazioni
--------------------------------------------------------------------
330. Le disposizioni contenute   |
nei commi da 326 a 329 si        |
applicano alle prestazioni       |
previste al comma 326 disposte   |
successivamente alla emanazione  |
del decreto previsto             |
dall'articolo 205, comma 2-bis,  |
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |
30 maggio 2002, n. 115, e del    |
decreto previsto dall'articolo   |
96, comma 2, secondo periodo, del|
decreto legislativo 1º agosto    |
2003, n. 259, come modificati dai|Applicazione delle nuove
commi 327 e 328.                 |disposizioni
--------------------------------------------------------------------
331. Dall'attuazione delle       |
disposizioni di cui ai commi da  |
326 a 330 non devono derivare    |
maggiori oneri per il bilancio   |Attuazione senza oneri a carico
dello Stato.                     |del bilancio
--------------------------------------------------------------------
332. Al decreto del Presidente   |
della Repubblica 29 settembre    |
1973, n. 605, sono apportate le  |
seguenti modificazioni:          |
a) all'articolo 6, primo comma:  |
1) dopo la lettera e) e' inserita|
la seguente:                     |
"e-bis) denunce di inizio        |
attivita' presentate allo        |
sportello unico comunale per     |
l'edilizia, permessi di costruire|
e ogni altro atto di assenso     |
comunque denominato in materia di|
attivita' edilizia rilasciato dai|
comuni ai sensi del testo unico  |
delle disposizioni legislative e |
regolamentari in materia         |
edilizia, di cui al decreto del  |
Presidente della Repubblica 6    |
giugno 2001, n. 380,             |
relativamente ai soggetti        |
dichiaranti, agli esecutori e ai |
progettisti dell'opera";         |
2) alla lettera g-ter), dopo le  |
parole: "contratti di            |
somministrazione di energia      |
elettrica," sono inserite le     |
seguenti: "di servizi idrici e   |
del gas,";                       |
b) all'articolo 7:               |
1) al primo comma, le parole:    |
"riguardanti gli atti di cui alla|
lettera g) dell'articolo 6" sono |
sostituite dalle seguenti:       |
"contenuti negli atti di cui alle|
lettere e-bis) e g) del primo    |
comma dell'articolo 6";          |
2) al quinto comma, e' aggiunto, |
in fine, il seguente periodo: "Al|
fine dell'emersione delle        |
attivita' economiche, con        |
particolare riferimento          |
all'applicazione dei tributi     |
erariali e locali nel settore    |
immobiliare, gli stessi soggetti |
devono comunicare i dati         |
catastali identificativi         |
dell'immobile presso cui e'      |
attivata l'utenza";              |
3) il sesto comma e' sostituito  |
dal seguente:                    |
"Le banche, la societa' Poste    |
italiane Spa, gli intermediari   |
finanziari, le imprese di        |
investimento, gli organismi di   |
investimento collettivo del      |
risparmio, le societa' di        |
gestione del risparmio, nonche'  |
ogni altro operatore finanziario,|
fatto salvo quanto disposto dal  |
secondo comma dell'articolo 6 per|
i soggetti non residenti, sono   |
tenuti a rilevare e a tenere in  |
evidenza i dati identificativi,  |
compreso il codice fiscale, di   |
ogni soggetto che intrattenga con|
loro qualsiasi rapporto o        |
effettui qualsiasi operazione di |
natura finanziaria";             |
4) l'undicesimo comma e'         |
sostituito dal seguente:         |
"Le comunicazioni di cui ai commi|
dal primo all'ottavo del presente|
articolo sono trasmesse          |
esclusivamente per via           |
telematica. Le modalita' e i     |
termini delle trasmissioni       |
nonche' le specifiche tecniche   |
del formato dei dati sono        |
definite con provvedimento del   |
direttore dell'Agenzia delle     |
entrate";                        |
5) al dodicesimo comma, le       |
parole: "il Ministro delle       |
finanze" sono sostituite dalle   |
seguenti: "il direttore          |
dell'Agenzia delle entrate".     |
333. Ai fini dell'applicazione   |
delle disposizioni previste      |
dall'articolo 7, quinto comma,   |
ultimo periodo, del decreto del  |
Presidente della Repubblica 29   |
settembre 1973, n. 605, come     |
modificato dal numero 2) della   |
lettera b) del comma 332, a      |
decorrere dal 1º aprile 2005 le  |
aziende, gli istituti, gli enti e|
le societa' richiedono i dati    |
identificativi catastali all'atto|
della sottoscrizione dei relativi|
contratti; per i contratti in    |
essere le medesime informazioni  |
sono acquisite dai predetti      |
soggetti solo in occasione del   |
rinnovo ovvero della             |Disposizioni in materia di codice
modificazione del contratto      |fiscale e comunicazioni
stesso.                          |all'anagrafe tributaria
--------------------------------------------------------------------
334. Con provvedimento dei       |
direttori delle Agenzie delle    |
entrate e del territorio, sono   |
stabilite le informazioni        |
analitiche che individuano       |
univocamente le unita'           |
immobiliari, da acquisire con    |
riferimento ai contratti di cui  |Individuazione univoca delle
al comma 333.                    |unita' immobiliari
--------------------------------------------------------------------
335. La revisione parziale del   |
classamento delle unita'         |
immobiliari di proprieta' privata|
site in microzone comunali, per  |
le quali il rapporto tra il      |
valore medio di mercato          |
individuato ai sensi del         |
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 23   |
marzo 1998, n. 138, e il         |
corrispondente valore medio      |
catastale ai fini                |
dell'applicazione dell'imposta   |
comunale sugli immobili si       |
discosta significativamente      |
dall'analogo rapporto relativo   |
all'insieme delle microzone      |
comunali, e' richiesta dai comuni|
agli Uffici provinciali          |
dell'Agenzia del territorio. Per |
i calcoli di cui al precedente   |
periodo, il valore medio di      |
mercato e' aggiornato secondo le |
modalita' stabilite con il       |
provvedimento di cui al comma    |
339. L'Agenzia del territorio,   |
esaminata la richiesta del comune|
e verificata la sussistenza dei  |
presupposti, attiva il           |
procedimento revisionale con     |Revisione del classamento delle
provvedimento del direttore      |unita' immobiliari private site
dell'Agenzia medesima.           |in microzone comunali.
--------------------------------------------------------------------
336. I comuni, constatata la     |
presenza di immobili di          |
proprieta' privata non dichiarati|
in catasto ovvero la sussistenza |
di situazioni di fatto non piu'  |
coerenti con i classamenti       |
catastali per intervenute        |
variazioni edilizie, richiedono  |
ai titolari di diritti reali     |
sulle unita' immobiliari         |
interessate la presentazione di  |
atti di aggiornamento redatti ai |
sensi del regolamento di cui al  |
decreto del Ministro delle       |
finanze 19 aprile 1994, n. 701.  |
La richiesta, contenente gli     |
elementi constatati, tra i quali,|
qualora accertata, la data cui   |
riferire la mancata presentazione|
della denuncia catastale, e'     |
notificata ai soggetti           |
interessati e comunicata, con gli|
estremi di notificazione, agli   |
uffici provinciali dell'Agenzia  |
del territorio. Se i soggetti    |
interessati non ottemperano alla |
richiesta entro novanta giorni   |
dalla notificazione, gli uffici  |
provinciali dell'Agenzia del     |
territorio provvedono, con oneri |
a carico dell'interessato, alla  |
iscrizione in catasto            |
dell'immobile non accatastato    |
ovvero alla verifica del         |
classamento delle unita'         |
immobiliari segnalate,           |
notificando le risultanze del    |
classamento e la relativa        |
rendita. Si applicano le sanzioni|
previste per le violazioni       |
dell'articolo 28 del regio       |
decreto-legge 13 aprile 1939, n. |
652, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 11    |Aggiornamento del classamento
agosto 1939, n. 1249, e          |catastale per intervenute
successive modificazioni.        |variazioni edilizie
--------------------------------------------------------------------
337. Le rendite catastali        |
dichiarate o comunque attribuite |
a seguito della notificazione    |
della richiesta del comune di cui|
al comma 336 producono effetto   |
fiscale, in deroga alle vigenti  |
disposizioni, a decorrere dal 1º |
gennaio dell'anno successivo alla|
data cui riferire la mancata     |
presentazione della denuncia     |
catastale, indicata nella        |
richiesta notificata dal comune, |
ovvero, in assenza della suddetta|
indicazione, dal 1º gennaio      |
dell'anno di notifica della      |Decorrenza degli effetti fiscali
richiesta del comune.            |delle variazioni catastali
--------------------------------------------------------------------
338. Gli importi minimo e massimo|
della sanzione amministrativa    |
prevista per l'inadempimento     |
degli obblighi di cui            |
all'articolo 31 del regio        |
decreto-legge 13 aprile 1939, n. |
652, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 11    |
agosto 1939, n. 1249,            |
dall'articolo 31 del medesimo    |
regio decreto-legge n. 652 del   |
1939, come rideterminati         |
dall'articolo 8, comma 1, del    |
decreto-legge 30 settembre 1989, |
n. 332, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 27    |
novembre 1989, n. 384, con       |
riferimento al mancato           |
adempimento degli obblighi       |
previsti dagli articoli 20 e 28  |
del citato decreto-legge 13      |
aprile 1939, n. 652, sono elevati|
rispettivamente a euro 258 e a   |
euro 2.066.                      |Aumento delle sanzioni
--------------------------------------------------------------------
339. Con provvedimento del       |
direttore dell'Agenzia del       |
territorio, da adottare entro    |
trenta giorni dalla data di      |
entrata in vigore della presente |
legge, e da pubblicare nella     |
Gazzetta Ufficiale, sono         |
stabilite, previa intesa con la  |
Conferenza Stato-citta' ed       |
autonomie locali, le modalita'   |
tecniche e operative per         |
l'applicazione delle disposizioni|
di cui ai commi 336 e 337.       |Modalita' tecniche
--------------------------------------------------------------------
340. Al comma 3 dell'articolo 70 |
del decreto legislativo 15       |
novembre 1993, n. 507, sono      |
aggiunti i seguenti periodi: "A  |
decorrere dal 1º gennaio 2005,   |
per le unita' immobiliari di     |
proprieta' privata a destinazione|
ordinaria censite nel catasto    |
edilizio urbano, la superficie di|
riferimento non puo' in ogni caso|
essere inferiore all'80 per cento|
della superficie catastale       |
determinata secondo i criteri    |
stabiliti dal regolamento di cui |
al decreto del Presidente della  |
Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;|
per gli immobili gia' denunciati,|
i comuni modificano d'ufficio,   |
dandone comunicazione agli       |
interessati, le superfici che    |
risultano inferiori alla predetta|
percentuale a seguito di incrocio|
dei dati comunali, comprensivi   |
della toponomastica, con quelli  |
dell'Agenzia del territorio,     |
secondo modalita' di interscambio|
stabilite con provvedimento del  |
direttore della predetta Agenzia,|
sentita la Conferenza            |
Stato-citta' ed autonomie locali.|
Nel caso in cui manchino, negli  |
atti catastali, gli elementi     |
necessari per effettuare la      |
determinazione della superficie  |
catastale, i soggetti privati    |
intestatari catastali,           |
provvedono, a richiesta del      |
comune, a presentare all'ufficio |
provinciale dell'Agenzia del     |
territorio la planimetria        |
catastale del relativo immobile, |
secondo le modalita' stabilite   |
dal regolamento di cui al decreto|
del Ministro delle finanze 19    |
aprile 1994, n. 701, per         |
l'eventuale conseguente modifica,|Superficie di riferimento minima
presso il comune, della          |ai fini della tassa per lo
consistenza di riferimento".     |smaltimento dei rifiuti
--------------------------------------------------------------------
341. Al testo unico delle        |
disposizioni concernenti         |
l'imposta di registro, di cui al |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 26 aprile 1986, n.    |
131, e successive modificazioni, |
dopo l'articolo 52 e' inserito il|
seguente:                        |
"Art. 52-bis. - (Liquidazione    |
dell'imposta derivante dai       |
contratti di locazione) - 1. La  |
liquidazione dell'imposta        |
complementare di cui all'articolo|
42, comma 1, e' esclusa qualora  |
l'ammontare del canone di        |
locazione relativo ad immobili,  |
iscritti in catasto con          |
attribuzione di rendita, risulti |
dal contratto non inferiore al 10|
per cento del valore             |
dell'immobile determinato ai     |
sensi dell'articolo 52, comma 4, |
e successive modificazioni.      |
Restano comunque fermi i poteri  |
di liquidazione dell'imposta per |Liquidazione dell'imposta di
le annualita' successive alla    |registro derivante dai contratti
prima".                          |di locazione
--------------------------------------------------------------------
342. Al decreto del Presidente   |
della Repubblica 29 settembre    |
1973, n. 600, e successive       |
modificazioni, dopo l'articolo   |
41-bis e' inserito il seguente:  |
"Art. 41-ter.- (Accertamento dei |
redditi di fabbricati) - 1. Le   |
disposizioni di cui agli articoli|
32, primo comma, numero 7), 38,  |
40 e 41-bis non si applicano con |
riferimento ai redditi di        |
fabbricati derivanti da locazione|
dichiarati in misura non         |
inferiore ad un importo          |
corrispondente al maggiore tra il|
canone di locazione risultante   |
dal contratto ridotto del 15 per |
cento e il 10 per cento del      |
valore dell'immobile.            |
2. In caso di omessa             |
registrazione del contratto di   |
locazione di immobili, si        |
presume, salva documentata prova |
contraria, l'esistenza del       |
rapporto di locazione anche per i|
quattro periodi d'imposta        |
antecedenti quello nel corso del |
quale e' accertato il rapporto   |
stesso; ai fini della            |
determinazione del reddito si    |
presume, quale importo del       |
canone, il 10 per cento del      |
valore dell'immobile.            |
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2,|
il valore dell'immobile e'       |
determinato ai sensi             |
dell'articolo 52, comma 4, del   |
testo unico di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 26   |
aprile 1986, n. 131, e successive|Accertamento dei redditi di
modificazioni".                  |fabbricati
--------------------------------------------------------------------
343. Le disposizioni degli       |
articoli 52-bis del testo unico  |
delle disposizioni concernenti   |
l'imposta di registro, di cui al |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 26 aprile 1986, n.    |
131, e 41-ter del decreto del    |
Presidente della Repubblica 29   |
settembre 1973, n. 600,          |
introdotti, rispettivamente, dai |
commi 341 e 342 del presente     |
articolo, non trovano            |
applicazione nei confronti dei   |
contratti di locazione di        |
immobili ad uso abitativo        |
stipulati o rinnovati a norma    |
degli articoli 2, comma 3, e 4,  |
commi 2 e 3, della legge 9       |Esclusione dell'applicazione dei
dicembre 1998, n. 431.           |commi 341 e 342.
--------------------------------------------------------------------
344. Il modello per la           |
comunicazione di cui all'articolo|
12 del decreto-legge 21 marzo    |
1978, n. 59, convertito, con     |
modificazioni, dalla legge 18    |
maggio 1978, n. 191, approvato   |
con decreto interdirigenziale del|
Ministero dell'interno e della   |
Agenzia delle entrate, e' reso   |
disponibile gratuitamente, in    |
modalita' telematica, dalla      |
predetta Agenzia; la             |
comunicazione e' effettuata,     |
anche avvalendosi degli          |
intermediari di cui all'articolo |
3 del regolamento di cui al      |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 22 luglio 1998, n.    |
322, e successive modificazioni, |
nonche' degli uffici dell'Agenzia|
delle entrate, con la            |
compilazione in formato          |
elettronico del relativo modello |
e con la sua trasmissione, in    |
modalita' telematica, alla       |
predetta Agenzia, che provvede,  |
con la medesima modalita', a dare|
avviso di ricevimento. L'Agenzia |
delle entrate, secondo intese con|
il Ministero dell'interno, ordina|
i dati contenuti nelle           |
comunicazioni per la loro        |
successiva trasmissione          |
telematica al predetto Ministero.|
La presentazione per la          |
registrazione degli atti di      |
cessione di cui al predetto      |
articolo 12 del decreto-legge n. |
59 del 1978 tiene luogo della    |
comunicazione di cui al medesimo |Comunicazione all'autorita'
articolo 12.                     |locale di pubblica sicurezza
--------------------------------------------------------------------
345. L'obbligo di comunicazione  |
di cui al comma 344 trova        |
applicazione anche nei riguardi  |
dei soggetti che esercitano      |
abitualmente attivita' di        |
intermediazione nel settore      |
immobiliare; la comunicazione e' |
dovuta per le cessioni di cui i  |
predetti soggetti hanno diretta  |
conoscenza, per avervi concorso  |
ovvero assistito in ragione della|
loro attivita', e, relativamente |
a quelle diverse dalle cessioni  |
in proprieta', anche per le      |
cessioni di durata inferiore al  |
mese. In caso di violazione      |
dell'obbligo di cui al precedente|
periodo, si applica la sanzione  |
amministrativa di cui al quarto  |
comma dell'articolo 12 del       |
decreto-legge 21 marzo 1978, n.  |
59, convertito, con              |
modificazioni, dalla legge 18    |
maggio 1978, n. 191; in caso di  |
seconda violazione, il sindaco   |
del comune in cui operano i      |
soggetti di cui al primo periodo,|
su segnalazione dell'Agenzia     |Comunicazione da parte dei
delle entrate, dispone nei       |soggetti che esercitano
riguardi dei medesimi soggetti la|abitualmente attivita' di
sospensione per un mese della    |intermediazione nel settore
loro attivita'.                  |immobiliare
--------------------------------------------------------------------
346. I contratti di locazione, o |
che comunque costituiscono       |
diritti relativi di godimento, di|
unita' immobiliari ovvero di loro|
porzioni, comunque stipulati,    |
sono nulli se, ricorrendone i    |Nullita' dei contratti non
presupposti, non sono registrati.|registrati
--------------------------------------------------------------------
347. All'articolo 11 del decreto |
legislativo 15 dicembre 1997, n. |
446, e successive modificazioni, |
sono apportate le seguenti       |
modificazioni:                   |
a) nel comma 1, lettera a), sono |
aggiunte, in fine, le seguenti   |
parole: ", nonche', per i        |
soggetti di cui all'articolo 3,  |
comma 1, lettere da a) ad e), i  |
costi sostenuti per il personale |
addetto alla ricerca e sviluppo, |
ivi compresi quelli per il       |
predetto personale sostenuti da  |
consorzi tra imprese costituiti  |
per la realizzazione di programmi|
comuni di ricerca e sviluppo, a  |
condizione che l'attestazione di |
effettivita' degli stessi sia    |
rilasciata dal presidente del    |
collegio sindacale ovvero, in    |
mancanza, da un revisore dei     |
conti o da un professionista     |
iscritto negli albi dei revisori |
dei conti, dei dottori           |
commercialisti, dei ragionieri e |
periti commerciali o dei         |
consulenti del lavoro, nelle     |
forme previste dall'articolo 13, |
comma 2, del decreto-legge 28    |
marzo 1997, n. 79, convertito,   |
con modificazioni, dalla legge 28|
maggio 1997, n. 140, e successive|
modificazioni, ovvero dal        |
responsabile del centro di       |
assistenza fiscale";             |
b) nel medesimo comma 1, lettera |
b), il numero 1) e' sostituito   |
dal seguente:                    |
"1) fatte salve le disposizioni  |
di cui alla lettera a), i costi  |
relativi al personale            |
classificabili nell'articolo     |
2425, primo comma, lettera B),   |
numeri 9) e 14), del codice      |
civile";                         |
c) il comma 4-bis e' sostituito  |
dal seguente:                    |
"4-bis. Per i soggetti di cui    |
all'articolo 3, comma 1, lettera |
da a) ad e), sono ammessi in     |
deduzione, fino a concorrenza, i |
seguenti importi:                |
a) euro 8.000 se la base         |
imponibile non supera euro       |
180.759,91;                      |
b) euro 6.000 se la base         |
imponibile supera euro 180.759,91|
ma non euro 180.839,91;          |
c) euro 4.000 se la base         |
imponibile supera euro 180.839,91|
ma non euro 180.919,91;          |
d) euro 2.000 se la base         |
imponibile supera euro 180.919,91|
ma non euro 180.999,91";         |
d) dopo il comma 4-ter, sono     |
aggiunti i seguenti:             |
"4-quater. Per i soggetti di cui |
all'articolo 3, comma 1, lettere |
da a) ad e), che incrementano il |
numero di lavoratori dipendenti  |
assunti con contratto a tempo    |
indeterminato, rispetto al numero|
dei lavoratori assunti con il    |
medesimo contratto mediamente    |
occupati nel periodo d'imposta in|
corso al 31 dicembre 2004, e'    |
deducibile il costo del predetto |
personale per un importo annuale |
non superiore a 20.000 euro per  |
ciascun nuovo dipendente assunto,|
e nel limite dell'incremento     |
complessivo del costo del        |
personale classificabile         |
nell'articolo 2425, primo comma, |
lettera B), numeri 9) e 14), del |
codice civile. Rilevano gli      |
incrementi del predetto personale|
nei tre periodi d'imposta        |
successivi a quello in corso al  |
31 dicembre 2004; la media       |
dell'incremento occupazionale    |
raggiunto nei predetti periodi di|
imposta costituisce l'incremento |
massimo agevolabile nei periodi  |
d'imposta successivi.            |
L'incremento della base          |
occupazionale va considerato al  |
netto delle diminuzioni          |
occupazionali verificatesi in    |
societa' controllate o collegate |
ai sensi dell'articolo 2359 del  |
codice civile o facenti capo,    |
anche per interposta persona,    |
allo stesso soggetto. Per i      |
soggetti di cui all'articolo 3,  |
comma 1, lettera e), la base     |
occupazionale di cui al terzo    |
periodo e' individuata con       |
riferimento al personale         |
dipendente con contratto di      |
lavoro a tempo indeterminato     |
impiegato nell'attivita'         |
commerciale e la deduzione spetta|
solo con riferimento             |
all'incremento dei lavoratori    |
utilizzati nell'esercizio di tale|
attivita'. In caso di lavoratori |
impiegati anche nell'esercizio   |
dell'attivita' istituzionale si  |
considera, sia ai fini della     |
individuazione della base        |
occupazionale di riferimento e   |
del suo incremento, sia ai fini  |
della deducibilita' del costo, il|
solo personale dipendente con    |
contratto di lavoro a tempo      |
indeterminato riferibile         |
all'attivita' commerciale        |
individuato in base al rapporto  |
di cui all'articolo 10, comma 2. |
Non rilevano ai fini degli       |
incrementi occupazionali i       |
trasferimenti di dipendenti      |
dall'attivita' istituzionale     |
all'attivita' commerciale.       |
Nell'ipotesi di imprese di nuova |
costituzione non rilevano gli    |
incrementi occupazionali         |
derivanti dallo svolgimento di   |
attivita' che assorbono anche    |
solo in parte attivita' di       |
imprese giuridicamente           |
preesistenti, ad esclusione delle|
attivita' sottoposte a limite    |
numerico o di superficie. Nel    |
caso di impresa subentrante ad   |
altra nella gestione di un       |
servizio pubblico, anche gestito |
da privati, comunque assegnata,  |
la deducibilita' del costo del   |
personale spetta limitatamente al|
numero di lavoratori assunti in  |
piu' rispetto a quello           |
dell'impresa sostituita.         |
4-quinquies. Nelle aree          |
ammissibili alle deroghe previste|
dall'articolo 87, paragrafo 3,   |
lettere a) e c), del Trattato che|
istituisce la Comunita' europea, |
individuate dalla Carta italiana |
degli aiuti a finalita' regionale|
per il periodo 2000-2006,        |
l'importo deducibile determinato |
ai sensi del comma 4-quater e'   |Deducibilita' dalla base
raddoppiato".                    |imponibile IRAP
--------------------------------------------------------------------
348. Le disposizioni del comma   |
347 si applicano a partire dal   |
periodo d'imposta che inizia     |
successivamente al 31 dicembre   |
2004, ad eccezione di quelle     |
della lettera d), che si         |
applicano a decorrere dal periodo|
d'imposta in cui interviene      |
l'approvazione da parte della    |
Commissione europea ai sensi     |
dell'articolo 88, paragrafo 3,   |
del Trattato istitutivo della    |Applicabilita' delle disposizioni
Comunita' europea.               |del comma 347
--------------------------------------------------------------------
349. A decorrere dal 1º gennaio  |
2005, al testo unico delle       |
imposte sui redditi, di cui al   |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  |
917, e successive modificazioni, |
sono apportate le seguenti       |
modificazioni:                   |
a) nell'articolo 3, comma 1, le  |
parole: "nonche' della deduzione |
spettante ai sensi dell'articolo |
11" sono sostituite dalle        |
seguenti: "nonche' delle         |
deduzioni effettivamente         |
spettanti ai sensi degli articoli|
11 e 12";                        |
b) l'articolo 13 e' rinumerato in|
articolo 12 e la relativa rubrica|
e' sostituita dalla seguente:    |
"Deduzioni per oneri di          |
famiglia"; nel medesimo articolo |
sono, altresi', apportate le     |
seguenti modificazioni:          |
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti |
dai seguenti:                    |
"1. Dal reddito complessivo si   |
deducono per oneri di famiglia i |
seguenti importi:                |
a) 3.200 euro per il coniuge non |
legalmente ed effettivamente     |
separato;                        |
b) 2.900 euro per ciascun figlio,|
compresi i figli naturali        |
riconosciuti, i figli adottivi e |
gli affidati o affiliati, nonche'|
per ogni altra persona indicata  |
nell'articolo 433 del codice     |
civile che conviva con il        |
contribuente o percepisca assegni|
alimentari non risultanti da     |
provvedimenti dell'autorita'     |
giudiziaria da ripartire tra     |
coloro che hanno diritto alla    |
deduzione.                       |
2. La deduzione di cui al comma  |
1, lettera b), e' aumentata a:   |
a) 3.450 euro, per ciascun figlio|
di eta' inferiore a tre anni;    |
b) 3.200 euro, per il primo      |
figlio se l'altro genitore manca |
o non ha riconosciuto i figli    |
naturali e il contribuente non e'|
coniugato o se coniugato, si e'  |
successivamente legalmente ed    |
effettivamente separato, ovvero  |
se vi sono figli adottivi,       |
affidati o affiliati del solo    |
contribuente e questi non e'     |
coniugato o, se coniugato, si e' |
successivamente legalmente ed    |
effettivamente separato;         |
c) 3.700 euro, per ogni figlio   |
portatore di handicap ai sensi   |
dell'articolo 3 della legge 5    |
febbraio 1992, n. 104.";         |
2) nei commi 3 e 4, le parole:   |
"Le detrazioni per carichi di    |
famiglia" sono sostituite dalle  |
seguenti: "Le deduzioni di cui ai|
commi 1 e 2";                    |
3) dopo il comma 4, sono aggiunti|
i seguenti:                      |
"4-bis. Dal reddito complessivo  |
si deducono, fino ad un massimo  |
di 1.820 euro, le spese          |
documentate sostenute dal        |
contribuente per gli addetti alla|
propria assistenza personale nei |
casi di non autosufficienza nel  |
compimento degli atti della vita |
quotidiana. Le medesime spese    |
sono deducibili anche se sono    |
state sostenute nell'interesse   |
delle persone indicate           |
nell'articolo 433 del codice     |
civile.                          |
4-ter. Le deduzioni di cui ai    |
commi 1, 2 e 4-bis spettano per  |
la parte corrispondente al       |
rapporto tra l'ammontare di      |
78.000 euro, aumentato delle     |
medesime deduzioni e degli oneri |
deducibili di cui all'articolo   |
10, e diminuito del reddito      |
complessivo, e l'importo di      |
78.000 euro. Se il predetto      |
rapporto e' maggiore o uguale a  |
1, la deduzione compete per      |
intero; se lo stesso e' zero o   |
minore di zero, la deduzione non |
compete; negli altri casi, ai    |
fini del predetto rapporto, si   |
computano le prime quattro cifre |
decimali.";                      |
c) l'articolo 12 e' rinumerato in|
articolo 13 e sono, altresi',    |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
1) nell'alinea del comma 1, le   |
parole: "della deduzione per     |
assicurare la progressivita'     |
dell'imposizione di cui          |
all'articolo 11" sono sostituite |
dalle seguenti: "delle deduzioni |
di cui agli articoli 11 e 12";   |
2) le lettere da a) ad e) dello  |
stesso comma 1 sono sostituite   |
dalle seguenti:                  |
"a) fino a 26.000 euro, 23 per   |
cento;                           |
b) oltre 26.000 euro e fino a    |
33.500 euro, 33 per cento;       |
c) oltre 33.500 euro, 39 per     |
cento";                          |
3) nel comma 2, le parole: "negli|
articoli 13, 14 e 15" sono       |
sostituite dalle seguenti: "negli|Riduzione delle aliquote IRE e
articoli 15 e 16 nonche' in altre|trasformazione delle detrazioni
disposizioni di legge";          |per oneri di famiglia in
d) l'articolo 14 e' abrogato.    |deduzioni
--------------------------------------------------------------------
350. E' introdotto un contributo |
di solidarieta' del 4 per cento  |
sulla parte di reddito imponibile|
di cui all'articolo 13 del testo |
unico delle imposte sui redditi, |
di cui al decreto del Presidente |
della Repubblica 22 dicembre     |
1986, n. 917, come modificato dal|
comma 349, eccedente l'importo di|
100.000 euro. Per la             |
dichiarazione, il versamento,    |
l'accertamento, la riscossione ed|
il contenzioso riguardante il    |
contributo di solidarieta', si   |
applicano le disposizioni vigenti|
per le imposte sui redditi.      |Contributo di solidarieta'
--------------------------------------------------------------------
351. Quando leggi, regolamenti,  |
decreti, o altre norme o         |
provvedimenti fanno riferimento a|
disposizioni contenute in        |
articoli del testo unico delle   |
imposte sui redditi, di cui al   |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 22 dicembre 1986, n.  |
917, vigenti prima del 1º gennaio|
2005, il riferimento, salvo che  |
tali disposizioni non risultino  |
abrogate per effetto di quanto   |
disposto dal comma 349, si       |
intende alle corrispondenti      |
disposizioni contenute negli     |
articoli che recano la           |Riferimento a disposizioni
numerazione disposta dal medesimo|contenute in articoli del testo
comma 349.                       |unico delle imposte sui redditi
--------------------------------------------------------------------
352. I contribuenti, in sede di  |
dichiarazione dei redditi per    |
l'anno 2005, possono applicare le|
disposizioni del testo unico     |
delle imposte sui redditi in     |
vigore al 31 dicembre 2002 ovvero|
quelle in vigore al 31 dicembre  |Clausola di salvaguardia ai fini
2004, se piu' favorevoli.        |IRE
--------------------------------------------------------------------
353. Al decreto del Presidente   |
della Repubblica 29 settembre    |
1973, n. 600, e successive       |
modificazioni, sono apportate le |
seguenti modificazioni:          |
a) nell'articolo 23:             |
1) nel comma 2, lettera a), le   |
parole: "al netto della deduzione|
di cui all'articolo 10-bis del   |
medesimo testo unico, ed         |
effettuando le detrazioni        |
previste negli articoli 12 e 13  |
del citato testo unico,          |
rapportate al periodo stesso. Le |
detrazioni di cui agli articoli  |
12 e 13 del citato testo unico   |
sono effettuate" sono sostituite |
dalle seguenti: "al netto delle  |
deduzioni di cui agli articoli 11|
e 12 commi 1 e 2 del medesimo    |
testo unico, rapportate al       |
periodo stesso. Le deduzioni di  |
cui all'articolo 12 commi 1 e 2  |
del citato testo unico sono      |
riconosciute"; nel medesimo      |
comma, lettera c), dopo le       |
parole: "biennio precedente" sono|
aggiunte le seguenti: ", al netto|
delle deduzioni di cui agli      |
articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del |
medesimo testo unico";           |
2) nel comma 3, il primo periodo |
e' sostituito dal seguente: "I   |
soggetti indicati nel comma 1    |
devono effettuare, entro il 28   |
febbraio dell'anno successivo e, |
in caso di cessazione del        |
rapporto di lavoro, alla data di |
cessazione, il conguaglio tra le |
ritenute operate sulle somme e i |
valori di cui alle lettere a) e  |
b) del comma 2, e l'imposta      |
dovuta sull'ammontare complessivo|
degli emolumenti stessi, tenendo |
conto delle deduzioni di cui agli|
articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del |
testo unico delle imposte sui    |
redditi, di cui al decreto del   |
Presidente della Repubblica 22   |
dicembre 1986, n. 917, e         |
successive modificazioni, e delle|
detrazioni eventualmente         |
spettanti a norma dell'articolo  |
15 dello stesso testo unico, e   |
successive modificazioni, per    |
oneri a fronte dei quali il      |
datore di lavoro ha effettuato   |
trattenute, nonche',             |
limitatamente agli oneri di cui  |
al comma 1, lettere c) e f),     |
dello stesso articolo, per       |
erogazioni in conformita' a      |
contratti collettivi o ad accordi|
e regolamenti aziendali.";       |
3) nel comma 4, il terzo periodo |
e' soppresso;                    |
b) nell'articolo 29:             |
1) nel comma 1, lettera c), dopo |
le parole: "biennio precedente"  |
sono aggiunte le seguenti: ", al |
netto delle deduzioni di cui agli|
articoli 11 e 12, commi 1 e 2,   |
del medesimo testo unico";       |
2) nel comma 2, il secondo       |
periodo e' sostituito dal        |
seguente: "A tal fine, all'inizio|
del rapporto, il sostituito deve |
specificare quale delle opzioni  |
previste al comma 3 dell'articolo|Trasformazione di detrazioni in
23 intende adottare".            |deduzioni.
--------------------------------------------------------------------
354. E' istituito, presso la     |
gestione separata della Cassa    |
depositi e prestiti Spa, un      |
apposito fondo rotativo,         |
denominato "Fondo rotativo per il|
sostegno alle imprese". Il Fondo |
e' finalizzato alla concessione  |
alle imprese di finanziamenti    |
agevolati che assumono la forma  |
dell'anticipazione, rimborsabile |
con un piano di rientro          |
pluriennale. La dotazione        |
iniziale del Fondo, alimentato   |
con le risorse del risparmio     |
postale, e' stabilita in 6.000   |
milioni di euro. Le successive   |
variazioni della dotazione sono  |
disposte dalla Cassa depositi e  |
prestiti Spa, in relazione alle  |
dinamiche di erogazione e di     |
rimborso delle somme concesse, e |
comunque nel rispetto dei limiti |
annuali di spesa sul bilancio    |
dello Stato fissati ai sensi del |Istituzione del Fondo rotativo
comma 361.                       |per il sostegno alle imprese
--------------------------------------------------------------------
355. Con apposite delibere del   |
CIPE, presieduto dal Presidente  |
del Consiglio dei ministri in    |
maniera non delegabile, da       |
sottoporre al controllo          |
preventivo della Corte dei conti,|
il Fondo e' ripartito per essere |
destinato ad interventi          |
agevolativi alle imprese,        |
individuati dalle stesse delibere|
sulla base degli interventi gia' |
disposti a legislazione vigente e|
per i quali sussiste apposito    |Ripartizione del Fondo rotativo
stanziamento di bilancio.        |per il sostegno alle imprese
--------------------------------------------------------------------
356. Il CIPE, con una o piu'     |
delibere adottate con le         |
modalita' previste dal comma 355:|
a) stabilisce i criteri generali |
di erogazione dei finanziamenti  |
agevolati;                       |
b) approva una convenzione tipo  |
che regola i rapporti tra la     |
Cassa depositi e prestiti Spa e i|
soggetti abilitati a svolgere le |
istruttorie dei finanziamenti,   |
stabilendo le modalita' per      |
assicurare che l'importo         |
complessivo dei finanziamenti    |
erogati non superi l'importo     |
assegnato dal CIPE e che vengano |
comunque rispettati i limiti     |
annuali di spesa a carico del    |
bilancio dello Stato stabiliti ai|
sensi del comma 361;             |
c) prevede la misura minima del  |
tasso di interesse da applicare; |
d) stabilisce la durata massima  |
del piano di rientro;            |
e) prevede che le nuove modalita'|
di attuazione ed erogazione delle|
misure agevolative previste dai  |
commi da 354 a 361 si applichino |
a programmi di investimento per i|
quali, alla data di pubblicazione|
del decreto di cui al comma 357, |
non e' stata ancora presentata   |
richiesta di erogazione relativa |
all'ultimo stato di avanzamento e|
non sono stati adottati          |
provvedimenti di revoca totale o |
parziale, a condizione che       |
l'impresa agevolata manifesti    |
formale opzione e comunque previo|
parere conforme del soggetto     |
responsabile dell'istruttoria.   |Delibere del CIPE
--------------------------------------------------------------------
357. Con decreto di natura non   |
regolamentare il Ministro        |
competente, di concerto con il   |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, stabilisce, in relazione|
ai singoli interventi previsti   |
dal comma 355, nel rispetto dei  |
principi contenuti nei commi da  |
354 a 361 e di quanto disposto   |
dal comma 356, i requisiti e le  |
condizioni per l'accesso ai      |
finanziamenti agevolati previsti |
dai commi da 354 e 361. In       |
particolare, sono stabilite le   |
condizioni economiche e le       |
modalita' di concessione dei     |
finanziamenti agevolati, anche   |
per quanto concerne i criteri di |
valutazione, i documenti         |
istruttori, la procedura, le     |
ulteriori condizioni per         |
l'accesso, per l'erogazione e per|
la revoca delle agevolazioni, le |
modalita' di controllo e         |
rendicontazione, la quota minima |
di mezzi propri e di             |
finanziamento bancario a         |
copertura delle spese            |
d'investimento, la decorrenza e  |Decreto attuativo relativo alle
le modalita' di rimborso del     |condizioni per l'accesso ai
finanziamento agevolato.         |finanziamenti agevolati
--------------------------------------------------------------------
358. Il tasso di interesse sulle |
somme erogate in anticipazione e'|
determinato con decreto, di      |
natura non regolamentare, del    |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze. La differenza tra il    |
tasso cosi' stabilito e il tasso |
del finanziamento agevolato,     |
nonche' gli oneri derivanti dal  |
comma 360, sono posti, in favore |
della Cassa depositi e prestiti  |
Spa, a carico del bilancio dello |
Stato, a valere                  |Determinazione del tasso di
sull'autorizzazione di spesa di  |interesse sulle somme erogate in
cui al comma 361.                |anticipazione
--------------------------------------------------------------------
359. Sull'obbligo di rimborso al |
Fondo delle somme ricevute in    |
virtu' del finanziamento         |
agevolato e dei relativi         |
interessi puo' essere prevista,  |
secondo criteri, condizioni e    |
modalita' da stabilire con       |
decreto di natura non            |
regolamentare del Ministro       |
dell'economia e delle finanze, la|
garanzia dello Stato. Tale       |
garanzia e' elencata             |
nell'allegato allo stato di      |
previsione del Ministero         |
dell'economia e delle finanze di |
cui all'articolo 13 della legge 5|
agosto 1978, n. 468. Ai relativi |
eventuali oneri si provvede ai   |
sensi dell'articolo 7, secondo   |
comma, numero 2), della legge 5  |
agosto 1978, n. 468, con         |
imputazione nell'ambito          |
dell'unita' previsionale di base |
3.2.4.2 dello stato di previsione|
del Ministero dell'economia e    |
delle finanze per l'anno 2005 e  |
corrispondenti per gli esercizi  |
successivi.                      |Garanzia dello Stato
--------------------------------------------------------------------
360. Alla Cassa depositi e       |
prestiti Spa, sulle somme erogate|
in anticipazione, e'             |
riconosciuto, a valere sui       |
finanziamenti stabiliti ai sensi |
del comma 356, lettera a), il    |
rimborso delle spese di gestione |
del Fondo in misura pari allo    |
0,40 per cento complessivo delle |Rimborso alla Cassa depositi e
somme erogate annualmente.       |prestiti
--------------------------------------------------------------------
361. Per le finalita' previste   |
dai commi da 354 a 360 e'        |
autorizzata la spesa di 80       |
milioni di euro per l'anno 2005 e|
di 150 milioni di euro annui a   |
decorrere dall'anno 2006. Una    |
quota dei predetti oneri, pari a |
55 milioni di euro per l'anno    |
2005 e 100 milioni di euro per   |
ciascuno degli anni 2006 e 2007, |
e' posta a carico del Fondo per  |
le aree sottoutilizzate per gli  |
interventi finanziati dallo      |
stesso. La restante quota        |
relativa agli anni 2005 e 2006,  |
pari rispettivamente a 25 milioni|
di euro e a 50 milioni di euro,  |
e' posta a carico della parte del|
Fondo unico per gli incentivi    |
alle imprese non riguardante gli |
interventi nelle aree            |
sottoutilizzate; alla quota      |
relativa all'anno 2007 e         |
all'onere decorrente dal 2008,   |
pari rispettivamente a 50 milioni|
di euro e a 150 milioni di euro, |
si provvede con le maggiori      |Autorizzazione di spesa per gli
entrate derivanti dal comma 300. |anni 2005 e 2006
--------------------------------------------------------------------
362. Nello stato di previsione   |
del Ministero dell'economia e    |
delle finanze e' istituito un    |
"Fondo per i pagamenti dei debiti|
di fornitura", al quale vengono  |
riassegnate le dotazioni in conto|
residui, previamente versate in  |
entrata, relative a debiti       |
scaduti ed esigibili alla data   |
del 31 dicembre 2004, derivanti  |
dalla fornitura di beni e servizi|
alle amministrazioni dello Stato,|
ceduti alla Cassa depositi e     |
prestiti Spa dai fornitori sulla |Istituzione del Fondo per i
base di idonei titoli giuridici. |pagamenti dei debiti di fornitura
--------------------------------------------------------------------
363. La Cassa depositi e prestiti|
Spa, in relazione alle cessioni  |
di credito di cui al comma 362,  |
dispone i pagamenti a valere su  |
un apposito fondo istituito, con |
una dotazione di 2.000 milioni di|
euro, presso la gestione separata|
della medesima Cassa, le cui     |
risorse costituiscono patrimonio |
destinato, ai sensi dell'articolo|
5, comma 18, del decreto-legge 30|
settembre 2003, n. 269,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326. La Cassa depositi e prestiti|
Spa e' autorizzata ad effettuare |
operazioni di cessione dei       |
crediti acquisiti senza          |Pagamento della Cassa depositi e
l'autorizzazione del soggetto    |prestiti Spa a valere su apposito
ceduto.                          |fondo
--------------------------------------------------------------------
364. Il Ministero dell'economia e|
delle finanze puo' provvedere al |
pagamento alla Cassa depositi e  |
prestiti Spa delle somme erogate,|
in un periodo massimo di quindici|
anni, a carico del Fondo di cui  |
al comma 362, nonche', a         |
decorrere dal 2006, alla         |
corresponsione degli oneri di    |Pagamento alla Cassa depositi e
gestione.                        |prestiti Spa
--------------------------------------------------------------------
365. La Cassa depositi e prestiti|
Spa predispone apposita          |
rendicontazione annuale          |
sull'amministrazione del fondo,  |
di cui al comma 363, da          |
trasmettere al Ministero         |
dell'economia e delle finanze,   |
entro novanta giorni dalla       |
chiusura dell'esercizio. Con     |
decreto del Ministro             |
dell'economia e delle finanze, da|
emanare entro novanta giorni     |
dalla data di entrata in vigore  |
della presente legge, sono       |
stabilite le modalita'           |
applicative dei commi da 362 a   |
366, in ordine alle condizioni   |
generali per l'accesso al Fondo, |
alla natura dei crediti ed ai    |
relativi importi ammissibili alla|
cessione, al compenso da         |
riconoscere sulle somme erogate, |
alle modalita', ai tempi ed ai   |
termini di erogazione alla Cassa |
depositi e prestiti Spa di quanto|Rendicontazione annuale
alla stessa dovuto.              |sull'amministrazione del fondo
--------------------------------------------------------------------
366. Agli oneri di cui al comma  |
364, valutati in complessivi 70  |
milioni di euro annui a decorrere|
dal 2006, si provvede mediante   |
utilizzo di quota parte delle    |
maggiori entrate recate dal comma|
300.                             |Copertura degli oneri finanziari
--------------------------------------------------------------------
367. A fini di contrasto di      |
fenomeni di elusione fiscale e di|
tutela della fede pubblica, salvo|
quanto previsto nel comma 371, e'|
vietata la riutilizzazione       |
commerciale dei documenti, dei   |
dati e delle informazioni        |
catastali ed ipotecari, che      |
risultino acquisiti, anche per   |
via telematica in via diretta o  |
mediata, dagli archivi catastali |
o da pubblici registri           |Divieto di riutilizzazione
immobiliari, tenuti dagli uffici |commerciale dei documenti
dell'Agenzia del territorio.     |catastali ed ipotecari
--------------------------------------------------------------------
368. Ai sensi dei commi da 367 a |
375 si ha riutilizzazione        |
commerciale quando i predetti    |
documenti, dati ed informazioni  |
sono ceduti o comunque forniti a |
terzi, anche in copia o          |
parzialmente o previa            |
elaborazione nella forma o nel   |
contenuto, dai soggetti che li   |
hanno acquisiti, in via diretta o|
mediata, anche per via           |
telematica, dagli uffici         |Definizione di riutilizzazione
dell'Agenzia del territorio.     |commerciale
--------------------------------------------------------------------
369. Non si ha riutilizzazione   |
commerciale quando i predetti    |
documenti, dati ed informazioni  |
sono forniti al solo soggetto per|
conto del quale, su preventivo e |
specifico incarico, risultante da|
atto scritto, l'acquisizione     |
stessa, previo pagamento dei     |
tributi dovuti, e' stata         |
effettuata. Anche in tale        |
ipotesi, tuttavia, salva prova   |
contraria, si ha riutilizzazione |
commerciale quando il            |
corrispettivo previsto, o        |
comunque versato, per la         |
fornitura, risulta inferiore     |
all'ammontare dei tributi dovuti |
agli uffici dell'Agenzia del     |
territorio per l'acquisizione,   |
anche telematica, dei predetti   |Casi di esclusione della
documenti, dati o informazioni.  |riutilizzazione commerciale
--------------------------------------------------------------------
370. Per ciascun atto di         |
riutilizzazione commerciale sono |
comunque dovuti i tributi        |
speciali catastali e le tasse    |
ipotecarie, nella misura prevista|
per l'acquisizione, anche        |
telematica, dei documenti, dei   |
dati o delle informazioni        |
catastali o ipotecari            |
direttamente dagli uffici        |Tributi dovuti per la
dell'Agenzia del territorio.     |riutilizzazione commerciale
--------------------------------------------------------------------