238. Con decreto del Ministro | delle infrastrutture e dei | trasporti, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, da emanare entro il 31 | gennaio 2005, e' stabilito un | incremento delle tariffe | applicabili per le operazioni in | materia di motorizzazione di cui | all'articolo 18 della legge 1º | dicembre 1986, n. 870, in modo da| assicurare, su base annua, | maggiori entrate pari a 24 | milioni di euro a decorrere | dall'anno 2005. Una quota delle | predette maggiori entrate, pari | ad euro 20 milioni per l'anno | 2005, e ad euro 12 milioni a | decorrere dall'anno 2006, e' | riassegnata allo stato di | previsione del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti | per la copertura degli oneri di | cui all'articolo 2, commi 3, 4 e | 5, del decreto legislativo 20 |Adeguamento tariffe operazioni in agosto 2002, n. 190. |materia di motorizzazione -------------------------------------------------------------------- 239. I soggetti di cui | all'articolo 3 del decreto | legislativo 16 settembre 1996, n.| 564, e successive modificazioni, | che non hanno presentato la | domanda di accredito della | contribuzione figurativa per i | periodi anteriori al 1º gennaio |Riapertura dei termini per la 2003, secondo le modalita' |domanda di accredito della previste dal medesimo articolo 3 |contribuzione figurativa dei del citato decreto legislativo, |lavoratori chiamati a ricoprire possono esercitare tale facolta' |funzioni pubbliche elettive o entro il 31 marzo 2005. |cariche sindacali -------------------------------------------------------------------- 240. All'articolo 24, comma 6, | della legge 11 febbraio 1994, n. | 109, e successive modificazioni, | dopo le parole: "comma 7-bis" | sono aggiunte le seguenti: ", e | degli organismi di cui agli | articoli 3, 4 e 6 della legge 24 | ottobre 1977, n. 801, che sono | disciplinati con decreto del | Presidente del Consiglio dei | ministri, emanato su proposta del| Comitato di cui all'articolo 2 | della citata legge n. 801 del | 1977, previa intesa con il |Deroga al limite massimo dei Ministro dell'economia e delle |lavori in economia per i servizi finanze". |segreti. -------------------------------------------------------------------- 241. Al fine di garantire | l'efficienza e la sostenibilita' | delle infrastrutture olimpiche | finanziate, quali opere connesse | ai sensi della legge 9 ottobre | 2000, n. 285, e quali opere di | accompagnamento ai sensi | dell'articolo 21 della legge 1º | agosto 2002, n. 166, e' | autorizzato l'utilizzo dei fondi | previsti anche successivamente | all'evento olimpico onde | garantire il completamento | funzionale di alcune opere per | l'uso post-olimpico. |Infrastrutture olimpiche -------------------------------------------------------------------- 242. Per il triennio 2005-2007 e'| autorizzato uno stanziamento pari| a 5.418.000 euro per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007, | destinato all'adeguamento delle | risorse previste per il |Alto Commissario per la funzionamento dell'Alto |prevenzione e il contrasto della Commissario di cui al comma 2 |corruzione e delle altre forme di dell'articolo 1 della legge 16 |illecito all'interno della gennaio 2003, n. 3. |pubblica amministrazione -------------------------------------------------------------------- 243. Nella regione Sardegna, in | deroga al disposto dell'articolo | 10, comma 15, del decreto-legge | 28 marzo 2003, n. 49, convertito,| con modificazioni, dalla legge 30| maggio 2003, n. 119, e successive| modificazioni, sono consentiti i | trasferimenti a titolo | temporaneo, fino al 31 dicembre | 2007, di quote latte anche tra | zone disomogenee. |Quote latte Sardegna -------------------------------------------------------------------- 244. All'articolo 141 del testo | unico delle disposizioni | sull'edilizia popolare ed | economica, di cui al regio | decreto 28 aprile 1938, n. 1165, | sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) dopo il primo comma e' | inserito il seguente: | "Nelle cooperative edilizie a | proprieta' divisa qualora i soci | si siano accollati l'intero | importo del mutuo pro capite, si | puo' procedere allo scioglimento | delle cooperative stesse."; | b) al secondo comma, le parole: | "previsto dal precedente comma" | sono sostituite dalle seguenti: | "previsto dal primo comma". |Cooperative edilizie -------------------------------------------------------------------- 245. Allo scopo di favorire | l'ammodernamento e il | potenziamento del comparto della | pesca, anche ai fini | dell'adozione di tecniche di | pesca finalizzate a garantire la | protezione delle risorse | acquatiche, e' autorizzata, per | ciascuno degli anni 2005, 2006 e | 2007, la spesa di 5 milioni di | euro per la concessione di | contributi a favore delle piccole| e medie imprese operanti nelle | aree per le quali sia stata | prevista l'interruzione | temporanea obbligatoria delle | attivita' di pesca. Il contributo| di cui al presente comma e' | riconosciuto nei limiti della | normativa comunitaria in materia |Contributo per pescatori e fermo di aiuti di Stato. |biologico -------------------------------------------------------------------- 246. Per la prosecuzione degli | interventi previsti dall'articolo| 4, comma 153, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | autorizzata, per l'anno 2005, la | spesa di 1 milione di euro. |Infrastrutture aeroportuali -------------------------------------------------------------------- 247. Allo scopo di rafforzare il | monitoraggio del rischio sismico | attraverso l'utilizzo di nuove | tecnologie, il Centro di | geomorfologia integrata per | l'area del Mediterraneo provvede | alla predisposizione di | metodologie scientifiche | innovative integrate dei fattori | di rischio delle diverse aree del| territorio. A tal fine, e' | autorizzata la spesa di 1,5 | milioni di euro per ciascuno |Centro di geomorfologia integrata degli anni 2005, 2006 e 2007. |per l'area del Mediterraneo -------------------------------------------------------------------- 248. Al fine di incentivare lo | sviluppo delle energie prodotte | da fonti rinnovabili, con | particolare attenzione alle | potenzialita' di produzione | dell'idrogeno da fonti di energia| solare, eolica, idraulica o | geotermica e' istituto, per | l'anno 2005, nello stato di | previsione del Ministero | dell'economia e delle finanze, il| Fondo per la promozione delle | risorse rinnovabili con una | dotazione finanziaria di 10 | milioni di euro. Il Fondo e' | finalizzato al cofinanziamento di| studi e ricerche nel campo | ambientale e delle fonti di | energia rinnovabile destinate | all'utilizzo per i mezzi di | locomozione e per migliorare la | qualita' ambientale all'interno | dei centri urbani. Sono ammessi | al finanziamento gli studi e le | ricerche che presentino una | partecipazione al finanziamento | non inferiore alla meta' del | costo totale del singolo progetto| di ricerca da parte di | universita', laboratori | scientifici, enti o strutture di | ricerca ovvero imprese per il | successivo diretto utilizzo | industriale e commerciale dei | risultati di tale attivita' di |Fondo per la promozione delle ricerca e progettuale. |risorse rinnovabili -------------------------------------------------------------------- 249. Per la prosecuzione degli | interventi di cui all'articolo 4,| comma 160, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | autorizzata la spesa di 2 milioni| di euro per ciascuno degli anni | 2005 e 2006. |Istituto nazionale di astrofisica -------------------------------------------------------------------- 250. Nello stato di previsione | del Ministero delle | comunicazioni, e' istituito, per | l'anno 2005, con una dotazione | finanziaria pari a 10 milioni di | euro, un Fondo per la promozione | e la realizzazione di aree all | digital e servizi di T-Government| sulla piattaforma della |Fondo per la promozione e la televisione digitale terrestre. |realizzazione di aree all digital -------------------------------------------------------------------- 251. Allo scopo di promuovere la | ricerca avanzata nei settori di | rilevanza strategica per | l'industria nazionale, e' | autorizzata la spesa di 30 | milioni di euro per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007 | destinata al finanziamento di | progetti pilota realizzati da | societa' operanti nel settore | aeronautico, di cui alla legge 24|Societa' operanti nel settore dicembre 1985, n. 808. |aeronautico -------------------------------------------------------------------- 252. Il Fondo rotativo nazionale | per gli interventi nel capitale | di rischio delle imprese, di cui | all'articolo 4, comma 106, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | e' rifinanziato per un importo | pari a 10 milioni di euro per il |Fondo rotativo interventi nel 2005. |capitale di rischio delle imprese -------------------------------------------------------------------- 253. All'articolo 67, comma 1, | lettera m), del testo unico di | cui al decreto del Presidente | della Repubblica 22 dicembre | 1986, n. 917, e successive | modificazioni, dopo le parole: | "associazioni sportive | dilettantistiche" sono inserite | le seguenti: "e di cori, bande e | filodrammatiche da parte del | direttore e dei collaboratori | tecnici". |Esenzione per cori e bande -------------------------------------------------------------------- 254. Per le esigenze connesse | all'esercizio dei compiti di | vigilanza e controllo operativi | in materia di sicurezza delle | navi e delle strutture portuali | svolti dal Corpo delle | Capitanerie di porto-Guardia | costiera, e' autorizzata la spesa| di 10 milioni di euro per l'anno | 2005 e per ciascuno degli anni | 2006 e 2007, iscritta in un fondo| dello stato di previsione del | Ministero delle infrastrutture e | dei trasporti, da ripartire nel | corso della gestione tra le | unita' previsionali di base | interessate con decreto del | Ministro delle infrastrutture e | dei trasporti, da comunicare, | anche con evidenze informatiche, | al Ministero dell'economia e | delle finanze, tramite l'Ufficio | centrale del bilancio, nonche' | alle competenti Commissioni | parlamentari e alla Corte dei | conti. |Capitanerie di porto -------------------------------------------------------------------- 255. Agli enti non commerciali di| cui all'articolo 41, comma 7, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, e successive modificazioni, | che abbiano almeno una sede | operativa nei territori di cui al| decreto-legge 4 novembre 2002, n.| 245, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | dicembre 2002, n. 286, si applica| la sospensione dei termini di cui| all'articolo 4 del citato | decreto-legge n. 245 del 2002 | fino al 31 dicembre 2005 nonche',| per i versamenti non eseguiti a | questa ultima data, compresi i | sostituti di imposta, l'articolo | 3, comma 2, e l'articolo 4, comma| 3, dell'ordinanza del Presidente | del Consiglio dei ministri 7 |Sospensione termini tributari per maggio 2004, n. 3354, pubblicata |enti non commerciali che hanno nella Gazzetta Ufficiale n. 112 |una sede operativa in regioni del 14 maggio 2004. |Molise, Sicilia e Puglia -------------------------------------------------------------------- 256. Per la prosecuzione degli | interventi necessari allo | svolgimento dei Campionati | mondiali di sci alpino del 2005 | in Valtellina e' autorizzata la | spesa di 2 milioni di euro per | l'anno 2005. |Campionati mondiali di sci alpino -------------------------------------------------------------------- 257. Al fine di garantire la | piena realizzazione della misura | di riconversione di cui | all'articolo 2 del decreto-legge | 7 maggio 2002, n. 85, convertito,| con modificazioni, dalla legge 6 | luglio 2002, n. 134, e' | autorizzata l'ulteriore spesa di |Riconversione reti da pesca 260.000 euro. |derivanti -------------------------------------------------------------------- 258. Al fine di consentire la | piena realizzazione degli | obiettivi di ammodernamento della| flotta peschereccia delle regioni| dell'obiettivo 1, il Ministero | delle politiche agricole e | forestali e' autorizzato a | liquidare le istanze di | contributo ritenute idonee ai | sensi del decreto 15 marzo 2002 | recante modalita' di attuazione | delle misure di costruzione di | nuove navi e di ammodernamento di| navi esistenti non ancora ammesso| a finanziamento per mancanza | delle relative risorse |Ammodernamento flotta finanziarie, valutate in 320.000 |peschereccia nelle regioni euro per l'anno 2005. |obiettivo 1. -------------------------------------------------------------------- 259. Per la liquidazione delle | istanze risultate idonee ai sensi| della legge 28 agosto 1989, n. | 302, pervenute al Ministero delle| politiche agricole e forestali | entro il 31 dicembre 1999, | l'autorizzazione di spesa di cui | all'articolo 52, comma 82, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, | e' incrementata di 833.000 euro | per l'anno 2005. |Contributo credito peschereccio -------------------------------------------------------------------- 260. Al fine di valorizzare le | iniziative celebrative della | figura di Cristoforo Colombo | curate dall'apposito Comitato | nazionale istituito presso la | Presidenza del Consiglio dei | ministri, e' autorizzata la spesa|Comitato nazionale per la di 1 milione di euro per ciascuno|celebrazione di Cristoforo degli anni 2005 e 2006. |Colombo -------------------------------------------------------------------- 261. Per le attivita' di | monitoraggio delle politiche | pubbliche adottate dal Governo, | di analisi del loro impatto sul | Sistema-Paese, di informazione e | comunicazione istituzionale sulle| riforme attuate, il Presidente | del Consiglio dei ministri, | ovvero il Ministro a cio' | delegato, puo' avvalersi di enti | o istituti di ricerca, pubblici o| privati, di istituti demoscopici | nonche' di consulenti dotati di | specifica professionalita'. A tal| fine e' autorizzata la spesa di 3| milioni di euro per ciascuno | degli anni 2005 e 2006. |Monitoraggio politiche pubbliche -------------------------------------------------------------------- 262. Nel limite complessivo di 22| milioni di euro, il Ministro del | lavoro e delle politiche sociali | e' autorizzato a prorogare, | limitatamente all'esercizio 2005,| le convenzioni stipulate, anche | in deroga alla normativa vigente | relativa ai lavori socialmente | utili, direttamente con i comuni,| per lo svolgimento di attivita' | socialmente utili (ASU) e per | l'attuazione, nel limite | complessivo di 36 milioni di | euro, di misure di politica | attiva del lavoro, riferite a | lavoratori impiegati in ASU nella| disponibilita' degli stessi | comuni da almeno un triennio, | nonche' ai soggetti, provenienti | dal medesimo bacino, utilizzati | attraverso convenzioni gia' | stipulate in vigenza | dell'articolo 10, comma 3, del | decreto legislativo 1º dicembre | 1997, n. 468, e successive | modificazioni, e prorogate nelle | more di una definitiva | stabilizzazione occupazionale di | tali soggetti. In presenza delle | suddette convenzioni il termine | di cui all'articolo 78, comma 2, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e' prorogato al 31 dicembre | 2005. Il Ministro dell'interno e'| autorizzato a concedere, nel | limite complessivo di 98 milioni | di euro, in prosecuzione degli | interventi per favorire | l'occupazione previsti | dall'articolo 3 del decreto-legge| 25 marzo 1997, n. 67, convertito,| con modificazioni, dalla legge 23| maggio 1997, n. 135, contributi | per spese pubbliche nei comuni di| Napoli e Palermo. |LSU -------------------------------------------------------------------- 263. Nel limite di spesa | complessivo di 1 milione di euro,| il Ministero del lavoro e delle | politiche sociali e' autorizzato | a prorogare, limitatamente | all'anno 2005, le convenzioni di | cui all'articolo 3, comma 82, | della legge 24 dicembre 2003, | n.350, avvalendosi della | graduatoria allegata al decreto | dirigenziale del Ministero del | lavoro e delle politiche sociali | del 25 ottobre 2004. |Proroga ASU -------------------------------------------------------------------- 264. All'onere di cui ai commi | 262 e 263, pari a 157 milioni di | euro per l'anno 2005, si provvede| a valere sul Fondo per | l'occupazione di cui all'articolo| 1, comma 7, del decreto-legge 20 | maggio 1993, n. 148, convertito, | con modificazioni, dalla legge 19|Copertura finanziaria commi 262 luglio 1993, n. 236. |e263. -------------------------------------------------------------------- 265. Gli interventi di | reindustrializzazione e di | promozione industriale di cui al | decreto-legge 1º aprile 1989, n. | 120, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 | maggio 1989, n. 181, sono estesi | al territorio dei comuni di | Arese, Rho, Garbagnate Milanese e| Lainate (provincia di Milano), | limitatamente alle aree | individuate nell'accordo di | programma per la | reindustrializzazione dell'area | Fiat-Alfa Romeo, approvato con | decreto del presidente della | Giunta regionale della Lombardia | n. 58158 del 26 giugno 1997, | pubblicato nel Bollettino | Ufficiale della regione Lombardia| n. 29 del 14 luglio 1997, e | aggiornato con decreto del | presidente della Giunta regionale| della Lombardia n. 8980 del 20 | maggio 2004, pubblicato nel | Bollettino Ufficiale della | regione Lombardia n. 23 del 31 | maggio 2004, nonche' al comune di| Marcianise (provincia di Caserta)| e al distretto di Brindisi. |Deindustrializzazione di aree -------------------------------------------------------------------- 266. Il programma di | reindustrializzazione, di cui al | comma 265, proposto e attuato da | Sviluppo Italia Spa in accordo | con le rispettive regioni, potra'| prevedere anche interventi di |Estensione del programma di acquisizione, bonifica e |reindustrializzazione di cui al infrastrutture di aree |comma 265 alla bonifica di aree industriali dismesse. |industriali dimesse -------------------------------------------------------------------- 267. Il programma di cui ai commi| 265 e 266 prevede interventi per | la promozione imprenditoriale e | l'attrazione degli investimenti | nel settore delle industrie e dei| servizi ai sensi e per gli | effetti dell'articolo 5 del | decreto-legge 1º aprile 1989, n. | 120, convertito, con | modificazioni, dalla legge 15 |Inclusione anche degli interventi maggio 1989, n. 181. |per la promozione imprenditoriale -------------------------------------------------------------------- 268. Per gli interventi di cui ai| commi da 265 a 267 e' concesso un| contributo straordinario pari a | 32 milioni di euro per il 2005, |Contributo straordinario per gli 52 milioni di euro per il 2006 e |interventi di cui ai commi da 265 72 milioni di euro per il 2007. |a 267. -------------------------------------------------------------------- 269. Per garantire la | prosecuzione degli interventi per| la continuita' territoriale di | cui all'articolo 82 della legge | 27 dicembre 2002, n. 289, per il | triennio 2005-2007, per Trapani, | Pantelleria e Lampedusa sono | assegnate risorse finanziarie per| complessivi 10 milioni di euro |Continuita' territoriale Trapani annui. |Pantelleria e Lampedusa -------------------------------------------------------------------- 270. Al fine di sostenere i | processi di innovazione delle | imprese del commercio, il fondo | di cui all'articolo 14 della | legge 17 febbraio 1982, n. 46, e'| destinato altresi' ai programmi | di investimento delle imprese dei| settori del commercio, del | turismo e dei servizi (sezioni G,| H, I, J, K, M, N ed O della | classificazione delle attivita' | economiche ISTAT 91) rivolti: | a) alla ricerca e progettazione | di nuove formule e processi | distributivi o aziendali | innovativi ed agli investimenti | materiali connessi con la loro | attivazione, alla formazione e | consulenza necessarie all'avvio | dei processi innovativi; | b) all'accesso ai mercati | elettronici e strumentazione | connessa; | c) alla progettazione ed alla | realizzazione di investimenti | connessi all'adozione di moderne | tecniche di vendita e di offerta | dei servizi (software per la | gestione automatica di spazi | espositivi); | d) all'acquisizione di servizi di| connessione a larga banda; | e) al check-up sulla struttura | aziendale per rilevare la | situazione presente in azienda | concernente gli | approvvigionamenti, il lavoro, la| commercializzazione, il | personale, le risorse | strumentali; | f) alla progettazione e | realizzazione di interventi di | assistenza tecnica intesa quale | elaborazione ed applicazione di | tecniche innovative volte | all'innovazione dell'assetto e | dell'offerta dell'impresa | commerciale; | g) alla realizzazione di | innovazione tecnologica intesa | quale acquisizione di sistemi | informatici integrati, per la | gestione aziendale ed | interaziendale, per la | realizzazione di impianti | automatizzati per la |Estensione Fondo speciale movimentazione delle merci nel |rotativo per l'innovazione magazzino e per operazioni di |tecnologica anche alle imprese allestimento degli ordini e per |dei settori del commercio, del la distribuzione commerciale. |turismo e dei servizi -------------------------------------------------------------------- 271. Con decreto del Ministero | delle attivita' produttive sono | stabiliti termini, criteri e |Modalita' per l'estensione Fondo modalita' per la concessione |speciale rotativo per delle agevolazioni, di cui al |l'innovazione tecnologica anche comma 270, alle imprese del |alle imprese dei settori del commercio, del turismo e dei |commercio, del turismo e dei servizi. |servizi -------------------------------------------------------------------- 272. L'indennizzo di cui | all'articolo 1 del decreto | legislativo 28 marzo 1996, n. | 207, e' concesso, con le medesime| modalita' ivi previste, anche ai | soggetti che si trovino in | possesso dei requisiti di cui | all'articolo 2 del predetto | decreto legislativo nel periodo | compreso fra il 1º gennaio 2005 | ed il 31 dicembre 2007. | L'aliquota contributiva di cui | all'articolo 5 del citato decreto| legislativo 28 marzo 1996, n. | 207, dovuta dagli iscritti alla | Gestione dei contributi e delle | prestazioni previdenziali degli | esercenti attivita' commerciali | presso l'INPS, e' prorogata, con | le medesime modalita', fino al 31| dicembre 2009. Le domande di cui | all'articolo 7 del citato decreto| legislativo 28 marzo 1996, n. | 207, possono essere presentate | dai soggetti di cui al primo |Proroga dell'inden nizzo per periodo del presente comma entro |cessazione di attivita' il 31 gennaio 2008. |commerciale. -------------------------------------------------------------------- 273. All'articolo 29, comma 1, | quinto periodo, del decreto-legge| 30 settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, le parole: "per provvedere | alla spesa per i canoni di | locazione degli immobili stessi" |Quota parte delle entrate sono sostituite dalle seguenti: |rivenienti dalla vendita degli "per provvedere alla spesa per |immobili adibiti ad uffici canoni, oneri e ogni ulteriore |pubblici a copertura di ogni incombenza connessi alla |incombenza connessa alla locazione degli immobili stessi".|locazione degli immobili. -------------------------------------------------------------------- 274. Relativamente alle somme non| corrisposte all'erario per | l'utilizzo, a qualsiasi titolo, | di immobili di proprieta' dello | Stato, decorsi novanta giorni | dalla notificazione, da parte | dell'Agenzia del demanio ovvero | degli enti gestori, della seconda| richiesta di pagamento delle | somme dovute, anche a titolo di | occupazione di fatto, si procede | alla loro riscossione mediante | ruolo, con la rivalutazione | monetaria e gli interessi legali.| Limitatamente alle situazioni | debitorie per le quali la seconda| richiesta di pagamento e' | intervenuta entro il 31 dicembre | 2004, la riscossione di cui al | primo periodo non e' effettuata | nel caso in cui i soggetti | interessati provvedono, entro il | 30 aprile 2005, a dichiarare alla| Agenzia del demanio ovvero | all'ente gestore di voler | adempiere, in unica soluzione, | l'intera sorte del debito | maturato, effettuando altresi' | contestualmente il relativo | versamento. I giudizi pendenti, | aventi ad oggetto l'accertamento,| la liquidazione ovvero la | condanna al pagamento dei debiti | di cui al secondo periodo, si | estinguono di diritto con | l'esatto adempimento di quanto |Riscossione a mezzo ruolo canoni previsto nel medesimo periodo. |demaniali -------------------------------------------------------------------- 275. Ai fini della valorizzazione| del patrimonio immobiliare le | operazioni, gli atti, i | contratti, i conferimenti ed i | trasferimenti di immobili di | proprieta' dei comuni, ivi | comprese le operazioni di | cartolarizzazione di cui alla | legge n. 410 del 2001, in favore | di fondazioni o societa' sono | esenti dall'imposta di registro, | dall'imposta di bollo, dalle | imposte ipotecaria e catastale e | da ogni altra imposta indiretta, | nonche' da ogni altro tributo o |Esenzione imposte indirette per diritto. |operazioni di cartolarizzazione -------------------------------------------------------------------- 276. Al fine di consentire il | tempestivo pagamento dei canoni, | oneri e ogni ulteriore incombenza| connessi agli immobili locati ai | sensi dell'articolo 4, comma | 2-ter, del decreto-legge 25 | settembre 2001, n. 351, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 23 novembre 2001, n. | 410, l'Agenzia del demanio puo' | richiedere al Dipartimento della | Ragioneria generale dello Stato | anticipazioni di tesoreria per | gli importi necessari. Alla | regolazione contabile | dell'anticipazione di tesoreria | si provvede con le modalita' | stabilite dal predetto | Dipartimento d'intesa con | l'Agenzia del demanio. | L'anticipazione di tesoreria e' | comunque estinta entro l'anno a | valere sul fondo di cui al comma | 1, quinto periodo, dell'articolo | 29 del decreto-legge 30 settembre| 2003, n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 |Anticipazioni di cassa per canoni novembre 2003, n. 326. |di locazione di immobili. -------------------------------------------------------------------- 277. Al comma 6-bis dell'articolo| 1 del decreto-legge 25 settembre | 2001, n. 351, convertito, con | modificazioni, dalla legge 23 | novembre 2001, n. 410, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al primo periodo, dopo le | parole: "sono alienati" sono | inserite le seguenti: "e | valorizzati"; | b) all'ultimo periodo, dopo le | parole: "al momento | dell'alienazione" sono inserite |Valorizzazione beni ferrovie le seguenti: "e valorizzazione". |dello Stato -------------------------------------------------------------------- 278. Per il potenziamento delle | attivita' di ricerca, formazione | e studi internazionali della | Scuola di ateneo per la | formazione europea Jean Monnet, | costituita in facolta', e' |Attivita' di ricerche, formazione autorizzata la spesa di 2 milioni|e studi della Scuola di Ateneo di euro a decorrere dall'anno |per la formazione europea "Jean 2005. |Monnet." -------------------------------------------------------------------- 279. Per dare attuazione alle | azioni della Convenzione sulla | biodiversita' fatta a Rio de | Janeiro il 5 giugno 1992, di cui | alla legge 14 febbraio 1994, n. | 124, e per dare avvio | all'esecuzione del Protocollo di | Cartagena sulla prevenzione dei | rischi biotecnologici relativo | alla Convenzione sulla diversita'| biologica, fatto a Montreal il 29| gennaio 2000, di cui alla legge | 15 gennaio 2004, n. 27, e' | autorizzata la spesa complessiva | di 2 milioni di euro per l'anno | 2005 per campagne di | comunicazione e sensibilizzazione| riferite alle citate Convenzioni |Convenzione sulla diversita' internazionali. |biologica. -------------------------------------------------------------------- 280. A decorrere dal 1º gennaio | 2005 le dichiarazioni di | conformita' di cui all'articolo | 76, commi 6 e 7, del decreto | legislativo 30 aprile 1992, n. | 285, sono assoggettate | all'imposta di bollo di cui | all'articolo 2 della tariffa, | parte prima, allegata al decreto | del Presidente della Repubblica | 26 ottobre 1972, n. 642, e | successive modificazioni. Una | quota pari a 5 milioni di euro | per ciascuno degli anni 2005, | 2006 e 2007 delle maggiori | entrate derivanti dalle | disposizioni di cui al presente | comma e' destinata al | funzionamento e | all'implementazione del centro | elaborazione dati del | Dipartimento dei trasporti | terrestri del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti. A| valere sulle maggiori entrate di | cui al presente comma, e' | autorizzata la spesa di 2 milioni| di euro per ciascuno degli anni | 2005, 2006 e 2007 per la | realizzazione a cura del | Dipartimento dei trasporti | terrestri del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti di| una campagna di comunicazione | volta a diffondere i valori della| sicurezza stradale e ad | assicurare una adeguata | informazione agli utenti, | soprattutto di piu' giovane eta',| al fine di consolidare e | accrescere l'attivita' di | prevenzione in materia di |Imposta di bollo per circolazione e antinfortunistica |dichiarazioni di conformita' dei stradale. |veicoli. -------------------------------------------------------------------- 281. A partire dal 1º gennaio | 2005, una quota parte delle | entrate erariali ed extraerariali| derivanti dai concorsi pronostici| su base sportiva, dalle | scommesse, dal gioco del lotto, | dall'enalotto, dal bingo, dagli | apparecchi da divertimento ed | intrattenimento, dalle lotterie | ad estrazione istantanea e | differita, nonche' da eventuali |Destinazione al Coni di quota giochi di istituzione successiva |parte delle entrate derivanti da a tale data, e' destinata al CONI|concorsi pronostici e altri per il finanziamento dello sport.|giochi. -------------------------------------------------------------------- 282. Le modalita' operative di | determinazione della base di | calcolo delle entrate erariali ed| extraerariali provenienti dai | giochi di cui al comma 281, | nonche' le modalita' di | trasferimento periodico dei fondi| per il finanziamento del CONI, | sono determinate con | provvedimento del Ministero | dell'economia e delle finanze - | Amministrazione autonoma dei | monopoli di Stato, d'intesa con | il Dipartimento della ragioneria | generale dello Stato, da emanare | entro il 31 marzo 2005. Per il | quadriennio 2005-2008, le risorse| a favore del CONI sono stabilite | in misura pari a 450 milioni di | euro annui, secondo quanto | stabilito dall'articolo 4 del | decreto-legge 8 luglio 2002, n. | 138, convertito, con | modificazioni, dalla legge 8 | agosto 2002, n. 178. Dette | risorse sono comprensive del | contributo straordinario | finalizzato alla preparazione | degli atleti per i Giochi |Modalita' destinazione al Coni di olimpici invernali di Torino 2006|quota parte delle entrate e per i Giochi olimpici di |derivanti da concorsi pronostici Pechino 2008. |e altri giochi. -------------------------------------------------------------------- 283. Ferme restando le competenze| del Ministro dell'economia e | delle finanze di cui agli | articoli 12, comma 2, della legge| 18 ottobre 2001, n. 383, e | successive modificazioni, e 16, | comma 1, secondo, terzo e quarto | periodo, della legge 13 maggio | 1999, n. 133, a partire dal 1º | gennaio 2005, al fine di | assicurare l'incremento dei | volumi di raccolta derivanti dai | concorsi pronostici su base | sportiva e tenuto conto delle | nuove modalita' di finanziamento | del CONI, la posta di gioco dei | concorsi pronostici, prevista | dall'articolo 5 del regolamento | di cui al decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze 19 | giugno 2003, n. 179, e' cosi' | rideterminata: | a) 8 per cento, come aggio al | luogo di vendita autorizzato; | b) 50 per cento, come montepremi;| c) 33,84 per cento, come imposta | unica; | d) 2,45 per cento, come | contributo all'Istituto per il | credito sportivo; | e) 5,71 per cento, come | contributo alle spese di | gestione. Le vincite non riscosse| entro i termini stabiliti dal | regolamento di gioco, per i | concorsi indetti dopo il 1º | gennaio 2005, sono riportate sul |Rideterminazione della posta di montepremi del concorso |gioco dei concorsi pronostici su immediatamente successivo. |base sportiva. -------------------------------------------------------------------- 284. Ferme restando le competenze| del Ministro dell'economia e | delle finanze di cui agli | articoli 12, comma 2, della legge| 18 ottobre 2001, n. 383, e | successive modificazioni, e 16, | comma 1, secondo, terzo e quarto | periodo, della legge 13 maggio | 1999, n. 133, a partire dal 1º | gennaio 2005, in funzione delle | nuove modalita' di finanziamento | del CONI di cui ai commi 281 e | 282, l'aliquota dell'imposta | unica sulle scommesse a quota | fissa su eventi diversi dalle | corse dei cavalli, di cui | all'articolo 4, comma 1, lettera | b), numero 2), del decreto | legislativo 23 dicembre 1998, n. | 504, e' fissata nella misura del | 33 per cento della quota di | prelievo stabilita per ciascuna | scommessa. Dalla stessa data | cessa la corresponsione delle | quote di prelievo sull'ammontare | lordo delle scommesse. Le vincite| non riscosse ed i rimborsi non | richiesti entro i termini | stabiliti dal regolamento di | gioco, per le scommesse indette |Aliquota per scommesse a quota dopo il 1º gennaio 2005, sono |fissa su eventi diversi dalle acquisite dall'erario. |corse dei cavalli -------------------------------------------------------------------- 285. Ferme restando le competenze| del Ministro dell'economia e | delle finanze di cui agli | articoli 12, comma 2, della legge| 1º ottobre 2001, n. 383, e | successive modificazioni, e 16, | comma 1, secondo, terzo e quarto | periodo, della legge 13 maggio | 1999, n. 133, a partire dal 1º | gennaio 2005, la posta unitaria | di gioco delle scommesse a | totalizzatore su eventi diversi | dalle corse dei cavalli, come | definita dall'articolo 12 del | regolamento di cui al decreto del| Ministro delle finanze 2 agosto | 1999, n. 278, e successive | modificazioni, e' cosi' | rideterminata, trovando | applicazione, per la percentuale | residua, la disposizione di cui | all'articolo 16, comma 2, lettera| b), della legge 13 maggio 1999, | n. 133: | a) 57 per cento, come disponibile| a vincite; | b) 8 per cento, come aggio al | luogo di vendita autorizzato; | c) 20 per cento, come imposta | unica; | d) 5,71 per cento, come | contributo alle spese complessive| di gestione; | e) 2,54 per cento, come fondo | speciale di riserva. A partire | dalla stessa data, in funzione | delle nuove modalita' di | finanziamento del CONI, e' |Rideterminazione posta unitaria abrogata la lettera a) del comma |di gioco delle scommesse a 2 dell'articolo 16 della legge 13|totalizzatore su eventi diversi maggio 1999, n. 133. |dalle corse dei cavalli -------------------------------------------------------------------- 286. Con uno o piu' decreti, da | adottare ai sensi dell'articolo | 17, comma 3, della legge 23 | agosto 1988, n. 400, il Ministro | dell'economia e delle finanze, | entro tre mesi dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, provvede al riordino delle| scommesse su eventi sportivi | diversi dalle corse dei cavalli e| su eventi non sportivi, in | particolare per quanto attiene | agli aspetti organizzativi, | gestionali, amministrativi, |Riordino delle scommesse su impositivi, sanzionatori, nonche'|eventi sportivi diversi dalle a quelli relativi al contenzioso |corse dei cavalli e su eventi non ed al riparto dei proventi. |sportivi. -------------------------------------------------------------------- 287. Con provvedimenti del | Ministero dell'economia e delle | finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | sono stabilite le nuove modalita'| di distribuzione delle scommesse | a quota fissa su eventi diversi | dalle corse dei cavalli e su | eventi non sportivi, da adottare | nel rispetto della disciplina | comunitaria e nazionale, secondo | principi di: | a) armonizzazione delle modalita'| di commercializzazione a quella | dei concorsi pronostici; | b) economicita' ed efficienza | delle reti di vendita, fisiche e | telematiche; | c) diffusione capillare delle | stesse sul territorio nazionale; | d) sicurezza e trasparenza del | gioco nonche' tutela della buona | fede dei partecipanti; | e) salvaguardia dei diritti | derivanti dall'applicazione del |Nuove modalita' di distribuzione regolamento di cui al decreto del|delle scommesse a quota fissa su Ministro delle finanze 2 giugno |eventi diversi dalle corse dei 1998, n. 174. |cavalli e su eventi non sportivi -------------------------------------------------------------------- 288. Ciascun concessionario per | l'adduzione delle scommesse a | totalizzatore al totalizzatore | nazionale e per la ricezione del | nulla osta all'emissione della | ricevuta di scommessa, nonche' | per l'adduzione delle scommesse a| libro al servizio centrale di | registrazione utilizza e remunera| i servizi di un operatore da | indicare entro sessanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge nel rispetto| dei rapporti contrattuali in | corso. L'operatore deve essere in| possesso di requisiti di | capacita' tecnica ed | affidabilita' economica accertati| dal Ministero dell'economia e | delle finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato e | deve dimostrare di essere stato | indicato da non meno di trecento | concessionari. Il rapporto tra | l'operatore e l'Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato e'| regolato da apposita convenzione.| Ove l'operatore assuma l'obbligo | di provvedere, in nome e per | conto del concessionario, al | versamento di quanto da lui | dovuto per l'esercizio della | concessione, la convenzione di | cui al periodo precedente | stabilisce: | a) il termine, di natura | essenziale, entro il quale deve | essere effettuato mensilmente il | versamento; | b) l'anticipazione al | concessionario, da parte | dell'operatore, delle | integrazioni eventualmente | necessarie al pagamento delle | scommesse a totalizzatore | vincenti, contabilizzate nel mese| di cui alla lettera a); | c) la retribuzione del servizio | prestato dall'operatore in misura| non superiore al 2 per cento | dell'ammontare delle somme | versate; | d) la prestazione di idonea | cauzione o fideiussione a | garanzia dell'adempimento delle | obbligazioni assunte, a fronte | della quale verranno svincolate, |Utilizzo da parte del per la parte corrispondente, le |concessionario per la raccolta garanzie prestate dal |delle scommesse a totalizzatore, concessionario. |di un operatore. -------------------------------------------------------------------- 289. A decorrere dal 1º febbraio | 2005, la posta unitaria per | scommesse a libro sulle corse dei| cavalli e' stabilita in 1 euro. | L'importo di ciascuna scommessa | non puo' essere inferiore a 3 |Posta unitaria per scommesse a euro. |libro sulle corse di cavalli. -------------------------------------------------------------------- 290. Al fine di assicurare la | tutela della fede pubblica e per | una piu' efficace azione di | contrasto al gioco illecito ed | illegale il Ministero | dell'economia e delle finanze - | Amministrazione autonoma dei | monopoli di Stato adotta i | provvedimenti necessari per la | definizione, diffusione e | gestione, con organizzazione | propria o di terzi, dei mezzi di | pagamento specifici per la | partecipazione al gioco a | distanza. Tali mezzi di pagamento| possono essere abilitati dal | Ministero dell'economia e delle | finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | anche per le transazioni relative| a forme di gioco non a distanza. | -------------------------------------------------------------------- 291. Per le attivita' di | diffusione e gestione di cui al | comma 290, il Ministero | dell'economia e delle finanze, | sulla base di apposita direttiva | del Ministro, puo' costituire | societa' di scopo ovvero puo' | procedere, attraverso | l'Amministrazione autonoma dei | monopoli di Stato, | all'individuazione di uno o piu' |Prevenzione crimine da parte soggetti selezionati con |dell'AAMS attraverso la procedura ad evidenza pubblica |definizione dei mezzi di nel rispetto della normativa |pagamento per la partecipazione nazionale e comunitaria. |al gioco a distanza -------------------------------------------------------------------- 292. Il Ministero dell'economia e| delle finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | regola le lotterie, differite ed | istantanee, con partecipazione a | distanza definendo la | ripartizione percentuale della | posta di gioco relativamente | all'erario, ai giocatori ed ai | soggetti terzi, nonche' i criteri| e le modalita' di gestione delle | lotterie telefoniche e |Regolamentazione lotterie con telematiche. |partecipazione a distanza -------------------------------------------------------------------- 293. Il Ministero dell'economia e| delle finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | puo' organizzare, congiuntamente | alle amministrazioni competenti | di altri Stati dell'Unione | europea, la gestione di giochi | ovvero di singoli concorsi od | estrazioni. | -------------------------------------------------------------------- 294. Nel caso di cui al comma | 293, l'Amministrazione autonoma | dei monopoli di Stato, in accordo| con le amministrazioni competenti| degli altri Stati, stabilisce la |Collaborazione con ripartizione della posta di |Amministrazioni europee per la gioco. |gestione di giochi -------------------------------------------------------------------- 295. In aggiunta a quanto | previsto dal comma 8, le | dotazioni iniziali delle unita' | previsionali di base dello stato | di previsione dei Ministeri per | consumi intermedi non aventi | natura obbligatoria sono | ulteriormente ridotte in maniera | lineare, assicurando una minore | spesa pari a 700 milioni di euro | per l'anno 2005 ed una minore |Riduzione delle dotazioni spesa annua di 1.300 milioni di |iniziale delle UPB dei ministeri euro a decorrere dall'anno 2006. |per consumi intermedi -------------------------------------------------------------------- 296. Le dotazioni di parte | corrente indicate nella tabella | C, salve quelle concernenti il | settore universitario, oltre a | quanto previsto dal comma 10, | sono ridotte in maniera lineare, | in modo da assicurare, per l'anno| 2005, una minore spesa di 650 | milioni di euro, e, a decorrere | dall'anno 2006, in modo tale da | assicurare una minore spesa annua|Riduzione dotazioni di parte di 850 milioni di euro. |corrente indicate nella tabella C -------------------------------------------------------------------- 297. L'autorizzazione di spesa | relativa al Fondo per interventi | strutturali di politica | economica, di cui al comma 5 | dell'articolo 10 del | decreto-legge 29 novembre 2004, | n. 282, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | dicembre 2004, n. 307, e' ridotta| di 2.000 milioni di euro per |Fondo per interventi strutturali l'anno 2005. |di politica economica. -------------------------------------------------------------------- 298. A decorrere dal 1º gennaio | 2005 e' assicurato un gettito | annuo pari a 100 milioni di euro | mediante il versamento | all'entrata del bilancio dello | Stato di una quota pari al 70 per| cento degli importi derivanti | dall'applicazione dell'aliquota | della componente della tariffa | elettrica di cui al comma 1-bis | dell'articolo 4 del decreto-legge| 14 novembre 2003, n. 314, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 dicembre 2003, n. | 368, nonche' di una ulteriore | quota che assicuri il predetto | gettito a valere sulle entrate | derivanti dalla componente | tariffaria A2 sul prezzo | dell'energia elettrica, definito | ai sensi dell'articolo 3, comma | 11, del decreto legislativo 16 | marzo 1999, n. 79, e | dell'articolo 1, comma 1, del | decreto-legge 18 febbraio 2003, | n. 25, convertito, con | modificazioni, dalla legge 17 | aprile 2003, n. 83. Con decreto | del Ministro dell'economia e | delle finanze, sentita | l'Autorita' per l'energia | elettrica ed il gas, sono |Versamento al bilancio dello stabiliti modalita' e termini dei|Stato di quota parte versamenti di cui al presente |dell'aliquota della componente comma. |della tariffa elettrica -------------------------------------------------------------------- 299. I trasferimenti correnti | alle imprese pubbliche sono | ridotti, per ciascuno degli anni | 2005, 2006 e 2007, per gli | importi di seguito indicati: | a) Ferrovie dello Stato Spa | (Ministero dell'economia e delle | finanze - u.p.b. 3.1.2.8 - | Ferrovie dello Stato): 90 milioni| di euro per il 2005, 100 milioni | di euro per il 2006 e 90 milioni | di euro per il 2007; | b) Poste italiane Spa (Ministero | dell'economia e delle finanze - | u.p.b. 3.1.2.4. - Poste | italiane): 40 milioni di euro per| il 2005, 50 milioni di euro per | il 2006 e 40 milioni di euro per | il 2007; | c) ANAS Spa (Ministero | dell'economia e delle finanze - | u.p.b. 3.1.2.45 - ANAS): 40 | milioni di euro per il 2005, 50 | milioni di euro per il 2006 e 40 | milioni di euro per il 2007; | d) altre imprese pubbliche | (Ministero dell'economia e delle | finanze - u.p.b. 3.1.2.43 - Fondo| contratti programma): 90 milioni | di euro per il 2005, 130 milioni | di euro per il 2006 e 90 milioni |Riduzione dei trasferimenti di euro per il 2007. |correnti alle imprese pubbliche -------------------------------------------------------------------- 300. Gli importi fissi | dell'imposta di registro, della | tassa di concessione governativa,| dell'imposta di bollo, | dell'imposta ipotecaria e | catastale, delle tasse ipotecarie| e dei diritti speciali di cui al | titolo III della tabella A | allegata al decreto-legge 31 | luglio 1954, n. 533, convertito, | con modificazioni, dalla legge 26| settembre 1954, n. 869, e | successive modificazioni, sono | aggiornati, con decreto non | avente natura regolamentare del | Ministro dell'economia e delle | finanze, da emanare entro il 31 | gennaio 2005, tenuto conto anche | dell'aumento dei prezzi al | consumo quale risultante dagli | indici ISTAT per le famiglie | degli operai e degli impiegati, e| dell'esigenza di semplificazione | o di integrazioni innovative per | servizi telematici a valore |Aggiornamento dell'imposta di aggiunto, in misura tale da |registro, della tassa di assicurare un maggiore gettito |concessione governativa, annuo, pari a 1.120 milioni di |dell'imposta di bollo, euro per gli anni 2005 e 2006, e |dell'imposta ipotecaria e a 1.320 milioni di euro a |catastale, delle tasse ipotecarie decorrere dall'anno 2007. |e dei diritti speciali -------------------------------------------------------------------- 301. A decorrere dal periodo | d'imposta in corso al 31 dicembre| 2006, la misura dell'acconto | dell'imposta sul reddito delle | persone fisiche e' fissata al 99 | per cento e quella dell'acconto | dell'imposta sul reddito delle | societa' e' fissata al 100 per | cento. |Acconto IRE e IRES -------------------------------------------------------------------- 302. All'articolo 1, comma 1, del| decreto-legge 10 dicembre 2003, | n. 341, convertito, con | modificazioni, dalla legge 9 | febbraio 2004, n. 31, e' | aggiunto, in fine, il seguente | periodo: "Per l'anno 2006 il | versamento e' determinato con il | decreto di cui al comma 5 in modo| che complessivamente garantisca | maggiori entrate per il bilancio |Versamento delle somme riscosse dello Stato pari a 650 milioni di|dai concessionari della euro". |riscossione -------------------------------------------------------------------- 303. I beni culturali immobili | dello Stato, delle regioni e | degli enti locali, per l'uso dei | quali attualmente non e' | corrisposto alcun canone e che | richiedono interventi di | restauro, possono essere dati in | concessione a soggetti privati | con pagamento di un canone | fissato dai competenti organi. Il| concessionario si impegna a | realizzare a proprie spese gli | interventi di restauro e | conservazione indicati dal |Concessione ai privati dei beni predetto ufficio. |culturali immobili -------------------------------------------------------------------- 304. Dal canone di concessione | vengono detratte le spese | sostenute dal concessionario per | il restauro entro il limite | massimo del canone stesso. Il | concessionario e' obbligato a | rendere fruibile il bene da parte| del pubblico con le modalita' e i| tempi stabiliti nell'atto di | concessione o in apposita | convenzione unita all'atto |Determinazione del canone di stesso. |concessione -------------------------------------------------------------------- 305. I beni culturali che possono| formare oggetto delle concessioni| di cui ai commi 303 e 304 sono | individuati con decreto del | Ministro per i beni e le | attivita' culturali su proposta | del Direttore regionale | competente. L'individuazione del | concessionario avviene mediante | procedimento ad evidenza |Beni culturali che possono pubblica. |formare oggetto di concessione -------------------------------------------------------------------- 306. All'articolo 10, comma 4, | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, le | parole: "il processo di valore |Esenzione dal contributo inferiore a euro 1.100 e" sono |unificato per le spese di soppresse. |giustizia -------------------------------------------------------------------- 307. I commi 1 e 2 dell'articolo | 13 del testo unico di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 30 maggio 2002, n. | 115, sono sostituiti dai | seguenti: | "1. Il contributo unificato e' | dovuto nei seguenti importi: | a) euro 30 per i processi di | valore fino a 1.100 euro; | b) euro 70 per i processi di | valore superiore a euro 1.100 e | fino a euro 5.200 e per i | processi di volontaria | giurisdizione, nonche' per i | processi speciali di cui al libro| IV, titolo II, capo VI, del | codice di procedura civile; | c) euro 170 per i processi di | valore superiore a euro 5.200 e | fino a euro 26.000 e per i | processi contenziosi di valore | indeterminabile di competenza | esclusiva del giudice di pace; | d) euro 340 per i processi di | valore superiore a euro 26.000 e | fino a euro 52.000 e per i | processi civili e amministrativi | di valore indeterminabile; | e) euro 500 per i processi di | valore superiore a euro 52.000 e | fino a euro 260.000; | f) euro 800 per i processi di | valore superiore a euro 260.000 e| fino a euro 520.000; | g) euro 1.110 per i processi di | valore superiore a euro 520.000. | 2. Per i processi di esecuzione | immobiliare il contributo dovuto | e' pari a euro 200. Per gli altri| processi esecutivi lo stesso | importo e' ridotto della meta'. | Per i processi di opposizione | agli atti esecutivi il contributo|Rideterminazione della misura del dovuto e' pari a euro 120". |contributo unificato -------------------------------------------------------------------- 308. L'articolo 46, comma 1, | della legge 21 novembre 1991, n. | 374, e' sostituito dal seguente: | "1. Le cause e le attivita' | conciliative in sede non | contenziosa il cui valore non | eccede la somma di euro 1.033,00 | e gli atti e i provvedimenti ad | esse relativi sono soggetti | soltanto al pagamento del | contributo unificato, secondo gli| importi previsti dall'articolo 13| del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica |Contributo unificato per le cause 30 maggio 2002, n. 115, e |e le attivita' conciliative in successive modificazioni" |sede non contenziosa -------------------------------------------------------------------- 309. Il maggior gettito derivante| dall'applicazione delle | disposizioni di cui ai commi da | 306 a 308 e' versato al bilancio | dello Stato, per essere | riassegnato allo stato di | previsione del Ministero della | giustizia per il pagamento di | debiti pregressi nonche' per | l'adeguamento delle spese di | funzionamento degli uffici | giudiziari. |Destinazione del maggior gettito -------------------------------------------------------------------- 310. All'articolo 11 della legge | 21 novembre 1991, n. 374, e | successive modificazioni, e' | aggiunto, in fine, il seguente | comma: | "4-ter. Le indennita' previste | dal presente articolo non possono| superare in ogni caso l'importo |Limite massimo per le indennita' di euro 72.000 lordi annui". |del giudice di pace -------------------------------------------------------------------- 311. La disposizione recata dal | comma 310 si applica anche ai | giudici tributari. |Compensi dei giudici tributari -------------------------------------------------------------------- 312. I veicoli giacenti presso i | custodi a seguito | dell'applicazione di | provvedimenti di sequestro | dell'autorita' giudiziaria, anche| se non confiscati, sono alienati,| anche ai soli fini della | rottamazione, mediante cessione | al soggetto titolare del deposito| ove ricorrano le seguenti | condizioni: | a) siano ritenute cessate, con | ordinanza dell'autorita' | giudiziaria da comunicare | all'avente diritto alla | restituzione, le esigenze che | avevano motivato l'adozione del | provvedimento di sequestro; | b) siano immatricolati per la | prima volta da oltre cinque anni | e siano privi di interesse | storico e collezionistico; | c) siano comunque custoditi da | oltre due anni alla data del 1º | luglio 2002; | d) siano trascorsi sessanta | giorni dalla comunicazione | all'avente diritto alla | restituzione dell'ordinanza di |Alienazione di veicoli giacenti cui alla lettera a) senza che |presso i custodi a seguito questi abbia provveduto al |dell'applicazione di ritiro. |provvedimenti di sequestro -------------------------------------------------------------------- 313. La cessione di cui al comma | 312 e' disposta, anche in assenza| di documentazione in ordine allo | stato di conservazione, sulla | base di elenchi predisposti dalla| cancelleria o dalla segreteria | nei quali i veicoli sono | individuati secondo il tipo, il | modello e il numero di targa o di| telaio. |Modalita' della cessione -------------------------------------------------------------------- 314. All'alienazione di cui ai | commi 312 e 313 e alle attivita' | ad essa funzionali e connesse | procede una commissione | costituita presso i tribunali e | presso i tribunali per i | minorenni, secondo modalita' | stabilite con decreto del | Ministero della giustizia di |Commissione costituita presso i concerto con le altre |tribunali e presso i tribunali amministrazioni interessate. |per i minorenni -------------------------------------------------------------------- 315. L'alienazione del veicolo si| perfeziona con la notifica al | custode acquirente del | provvedimento, eventualmente | relativo ad elenchi di veicoli, | dal quale risulta la | determinazione all'alienazione da| parte dell'ufficio giudiziario | competente. |Perfezionamento dell'alienazione -------------------------------------------------------------------- 316. Il provvedimento di | alienazione e' comunicato | all'autorita' giudiziaria che |Comunicazione all'A.G. del aveva disposto il sequestro. |provvedimento di alienazione -------------------------------------------------------------------- 317. Il provvedimento di | alienazione e' altresi' | comunicato al pubblico registro | automobilistico competente, il | quale provvede, senza oneri, | all'aggiornamento delle relative | iscrizioni. |Comunicazione al PRA -------------------------------------------------------------------- 318. Al custode e' riconosciuto, | in deroga alle tariffe previste | dagli articoli 59 e 276 del testo| unico di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 30 | maggio 2002, n. 115, un importo | complessivo forfettario, | comprensivo del trasporto, | determinato, per ciascuno degli | anni di custodia, nel modo | seguente: | a) euro 6 per ogni mese o | frazione di esso per i | motoveicoli e i ciclomotori; | b) euro 24 per ogni mese o | frazione di esso per gli | autoveicoli e i rimorchi di massa| complessiva inferiore a 3,5 | tonnellate, per le macchine | agricole e operatrici; | c) euro 30 per ogni mese o | frazione di esso per gli | autoveicoli e i rimorchi di massa| complessiva superiore a 3,5 |Importo complessivo forfetario tonnellate. |riconosciuto al custode -------------------------------------------------------------------- 319. Gli importi di cui al comma | 318 sono progressivamente ridotti| del 20 per cento per ogni anno o | frazione di esso successivo al | primo di custodia del veicolo, | salva l'eventuale intervenuta |Riduzione degli importi forfetari prescrizione delle somme dovute. |riconosciuti al custode. -------------------------------------------------------------------- 320. Le somme complessivamente | dovute sono corrisposte in cinque| ratei annui costanti a decorrere | dall'anno 2006. |Rateizzazione delle somme -------------------------------------------------------------------- 321. Alle procedure di | alienazione o rottamazione gia' | avviate e non ancora concluse e | alle relative istanze di | liquidazione dei compensi, | comunque presentate dai custodi, | si applicano, qualora esse | concernano veicoli in possesso | dei requisiti di cui al comma |Procedure di alienazione o 312, le disposizioni di cui ai |rottamazione gia' avviate e non commi da 312 a 320. |ancora concluse -------------------------------------------------------------------- 322. All'articolo 82, comma 1, | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, le | parole: "e previo parere del | consiglio dell'ordine," sono | soppresse. |Onorario e spese del difensore -------------------------------------------------------------------- 323. L'articolo 30, comma 1, del | testo unico di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 30 | maggio 2002, n. 115, e' | sostituito dal seguente: | "1. La parte che per prima si | costituisce in giudizio, che | deposita il ricorso introduttivo,| ovvero che, nei processi | esecutivi di espropriazione | forzata, fa istanza per | l'assegnazione o la vendita di | beni pignorati, anticipa i | diritti, le indennita' di | trasferta e le spese di | spedizione per la notificazione | eseguita su richiesta del | funzionario addetto all'ufficio, | in modo forfettizzato, nella | misura di euro 8, eccetto che nei| processi previsti dall'articolo | unico della legge 2 aprile 1958, | n. 319, e successive | modificazioni, e in quelli in cui| si applica lo stesso articolo". | -------------------------------------------------------------------- 324. La tabella di cui | all'allegato n. 1 del testo unico| di cui al decreto del Presidente |Anticipazioni forfettarie dai della Repubblica 30 maggio 2002, |privati all'erario nel processo n. 115, e' abrogata. |civile -------------------------------------------------------------------- 325. All'articolo 3, comma 1, | della legge 19 febbraio 1981, n. | 27, le parole: "assenza | obbligatoria o facoltativa | previsti negli articoli 4 e 7 | della legge 30 dicembre 1971, n. | 1204," sono sostituite dalle | seguenti: "astensione facoltativa| previsti dagli articoli 32 e 47, | commi 1 e 2, del testo unico di |Attribuzione dell'indennitaai cui al decreto legislativo 26 |magistrati ordinari in caso di marzo 2001, n. 151". |assenza obbligatoria. -------------------------------------------------------------------- 326. Al comma 1 dell'articolo 5 | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, dopo la | lettera i), e' aggiunta la | seguente: | "i-bis) le spese relative alle | prestazioni previste | dall'articolo 96 del decreto | legislativo 1º agosto 2003, n. | 259, e quelle funzionali | all'utilizzo delle prestazioni | medesime". |Spese di giustizia ripetibili -------------------------------------------------------------------- 327. All'articolo 205 del testo | unico di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 30 | maggio 2002, n. 115, dopo il | comma 2 sono aggiunti i seguenti:| "2-bis. Le spese relative alle | prestazioni previste | dall'articolo 96 del decreto | legislativo 1º agosto 2003, n. | 259, e successive modificazioni, | e quelle funzionali all'utilizzo | delle prestazioni medesime sono | recuperate in misura fissa | stabilita con decreto del | Ministro della giustizia di | concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, ai| sensi dell'articolo 17, commi 3 e| 4, della legge 23 agosto 1988, n.| 400. | 2-ter. Il decreto di cui al comma| 2-bis determina la misura del | recupero con riferimento al costo| medio delle singole tipologie di | prestazione. L'ammontare degli | importi puo' essere rideterminato|Recupero delle spese del processo ogni anno". |anticipate dall'erario -------------------------------------------------------------------- 328. Il primo periodo del comma 2| dell'articolo 96 del decreto | legislativo 1º agosto 2003, n. | 259, e' sostituito dai seguenti: | "Le prestazioni previste al comma| 1 sono individuate in un apposito| repertorio nel quale vengono | stabiliti le modalita' ed i tempi| di effettuazione delle | prestazioni stesse e gli obblighi| specifici degli operatori. Il | ristoro dei costi sostenuti dagli| operatori e le modalita' di | pagamento sono stabiliti con | decreto del Ministro della | giustizia di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze e con il Ministro delle | comunicazioni, in forma di canone| annuo determinato anche in | considerazione del numero e della| tipologia delle prestazioni | complessivamente effettuate | nell'anno precedente". | -------------------------------------------------------------------- 329. Al comma 4 dell'articolo 96 | del decreto legislativo 1º agosto|Prestazioni obbligatorie 2003, n. 259, dopo le parole: |effettuate a fini di giustizia da "comma 2" sono inserite le |parte degli operatori delle seguenti: ", secondo periodo,". |comunicazioni -------------------------------------------------------------------- 330. Le disposizioni contenute | nei commi da 326 a 329 si | applicano alle prestazioni | previste al comma 326 disposte | successivamente alla emanazione | del decreto previsto | dall'articolo 205, comma 2-bis, | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 30 maggio 2002, n. 115, e del | decreto previsto dall'articolo | 96, comma 2, secondo periodo, del| decreto legislativo 1º agosto | 2003, n. 259, come modificati dai|Applicazione delle nuove commi 327 e 328. |disposizioni -------------------------------------------------------------------- 331. Dall'attuazione delle | disposizioni di cui ai commi da | 326 a 330 non devono derivare | maggiori oneri per il bilancio |Attuazione senza oneri a carico dello Stato. |del bilancio -------------------------------------------------------------------- 332. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 605, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) all'articolo 6, primo comma: | 1) dopo la lettera e) e' inserita| la seguente: | "e-bis) denunce di inizio | attivita' presentate allo | sportello unico comunale per | l'edilizia, permessi di costruire| e ogni altro atto di assenso | comunque denominato in materia di| attivita' edilizia rilasciato dai| comuni ai sensi del testo unico | delle disposizioni legislative e | regolamentari in materia | edilizia, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 6 | giugno 2001, n. 380, | relativamente ai soggetti | dichiaranti, agli esecutori e ai | progettisti dell'opera"; | 2) alla lettera g-ter), dopo le | parole: "contratti di | somministrazione di energia | elettrica," sono inserite le | seguenti: "di servizi idrici e | del gas,"; | b) all'articolo 7: | 1) al primo comma, le parole: | "riguardanti gli atti di cui alla| lettera g) dell'articolo 6" sono | sostituite dalle seguenti: | "contenuti negli atti di cui alle| lettere e-bis) e g) del primo | comma dell'articolo 6"; | 2) al quinto comma, e' aggiunto, | in fine, il seguente periodo: "Al| fine dell'emersione delle | attivita' economiche, con | particolare riferimento | all'applicazione dei tributi | erariali e locali nel settore | immobiliare, gli stessi soggetti | devono comunicare i dati | catastali identificativi | dell'immobile presso cui e' | attivata l'utenza"; | 3) il sesto comma e' sostituito | dal seguente: | "Le banche, la societa' Poste | italiane Spa, gli intermediari | finanziari, le imprese di | investimento, gli organismi di | investimento collettivo del | risparmio, le societa' di | gestione del risparmio, nonche' | ogni altro operatore finanziario,| fatto salvo quanto disposto dal | secondo comma dell'articolo 6 per| i soggetti non residenti, sono | tenuti a rilevare e a tenere in | evidenza i dati identificativi, | compreso il codice fiscale, di | ogni soggetto che intrattenga con| loro qualsiasi rapporto o | effettui qualsiasi operazione di | natura finanziaria"; | 4) l'undicesimo comma e' | sostituito dal seguente: | "Le comunicazioni di cui ai commi| dal primo all'ottavo del presente| articolo sono trasmesse | esclusivamente per via | telematica. Le modalita' e i | termini delle trasmissioni | nonche' le specifiche tecniche | del formato dei dati sono | definite con provvedimento del | direttore dell'Agenzia delle | entrate"; | 5) al dodicesimo comma, le | parole: "il Ministro delle | finanze" sono sostituite dalle | seguenti: "il direttore | dell'Agenzia delle entrate". | 333. Ai fini dell'applicazione | delle disposizioni previste | dall'articolo 7, quinto comma, | ultimo periodo, del decreto del | Presidente della Repubblica 29 | settembre 1973, n. 605, come | modificato dal numero 2) della | lettera b) del comma 332, a | decorrere dal 1º aprile 2005 le | aziende, gli istituti, gli enti e| le societa' richiedono i dati | identificativi catastali all'atto| della sottoscrizione dei relativi| contratti; per i contratti in | essere le medesime informazioni | sono acquisite dai predetti | soggetti solo in occasione del | rinnovo ovvero della |Disposizioni in materia di codice modificazione del contratto |fiscale e comunicazioni stesso. |all'anagrafe tributaria -------------------------------------------------------------------- 334. Con provvedimento dei | direttori delle Agenzie delle | entrate e del territorio, sono | stabilite le informazioni | analitiche che individuano | univocamente le unita' | immobiliari, da acquisire con | riferimento ai contratti di cui |Individuazione univoca delle al comma 333. |unita' immobiliari -------------------------------------------------------------------- 335. La revisione parziale del | classamento delle unita' | immobiliari di proprieta' privata| site in microzone comunali, per | le quali il rapporto tra il | valore medio di mercato | individuato ai sensi del | regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 23 | marzo 1998, n. 138, e il | corrispondente valore medio | catastale ai fini | dell'applicazione dell'imposta | comunale sugli immobili si | discosta significativamente | dall'analogo rapporto relativo | all'insieme delle microzone | comunali, e' richiesta dai comuni| agli Uffici provinciali | dell'Agenzia del territorio. Per | i calcoli di cui al precedente | periodo, il valore medio di | mercato e' aggiornato secondo le | modalita' stabilite con il | provvedimento di cui al comma | 339. L'Agenzia del territorio, | esaminata la richiesta del comune| e verificata la sussistenza dei | presupposti, attiva il | procedimento revisionale con |Revisione del classamento delle provvedimento del direttore |unita' immobiliari private site dell'Agenzia medesima. |in microzone comunali. -------------------------------------------------------------------- 336. I comuni, constatata la | presenza di immobili di | proprieta' privata non dichiarati| in catasto ovvero la sussistenza | di situazioni di fatto non piu' | coerenti con i classamenti | catastali per intervenute | variazioni edilizie, richiedono | ai titolari di diritti reali | sulle unita' immobiliari | interessate la presentazione di | atti di aggiornamento redatti ai | sensi del regolamento di cui al | decreto del Ministro delle | finanze 19 aprile 1994, n. 701. | La richiesta, contenente gli | elementi constatati, tra i quali,| qualora accertata, la data cui | riferire la mancata presentazione| della denuncia catastale, e' | notificata ai soggetti | interessati e comunicata, con gli| estremi di notificazione, agli | uffici provinciali dell'Agenzia | del territorio. Se i soggetti | interessati non ottemperano alla | richiesta entro novanta giorni | dalla notificazione, gli uffici | provinciali dell'Agenzia del | territorio provvedono, con oneri | a carico dell'interessato, alla | iscrizione in catasto | dell'immobile non accatastato | ovvero alla verifica del | classamento delle unita' | immobiliari segnalate, | notificando le risultanze del | classamento e la relativa | rendita. Si applicano le sanzioni| previste per le violazioni | dell'articolo 28 del regio | decreto-legge 13 aprile 1939, n. | 652, convertito, con | modificazioni, dalla legge 11 |Aggiornamento del classamento agosto 1939, n. 1249, e |catastale per intervenute successive modificazioni. |variazioni edilizie -------------------------------------------------------------------- 337. Le rendite catastali | dichiarate o comunque attribuite | a seguito della notificazione | della richiesta del comune di cui| al comma 336 producono effetto | fiscale, in deroga alle vigenti | disposizioni, a decorrere dal 1º | gennaio dell'anno successivo alla| data cui riferire la mancata | presentazione della denuncia | catastale, indicata nella | richiesta notificata dal comune, | ovvero, in assenza della suddetta| indicazione, dal 1º gennaio | dell'anno di notifica della |Decorrenza degli effetti fiscali richiesta del comune. |delle variazioni catastali -------------------------------------------------------------------- 338. Gli importi minimo e massimo| della sanzione amministrativa | prevista per l'inadempimento | degli obblighi di cui | all'articolo 31 del regio | decreto-legge 13 aprile 1939, n. | 652, convertito, con | modificazioni, dalla legge 11 | agosto 1939, n. 1249, | dall'articolo 31 del medesimo | regio decreto-legge n. 652 del | 1939, come rideterminati | dall'articolo 8, comma 1, del | decreto-legge 30 settembre 1989, | n. 332, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | novembre 1989, n. 384, con | riferimento al mancato | adempimento degli obblighi | previsti dagli articoli 20 e 28 | del citato decreto-legge 13 | aprile 1939, n. 652, sono elevati| rispettivamente a euro 258 e a | euro 2.066. |Aumento delle sanzioni -------------------------------------------------------------------- 339. Con provvedimento del | direttore dell'Agenzia del | territorio, da adottare entro | trenta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, e da pubblicare nella | Gazzetta Ufficiale, sono | stabilite, previa intesa con la | Conferenza Stato-citta' ed | autonomie locali, le modalita' | tecniche e operative per | l'applicazione delle disposizioni| di cui ai commi 336 e 337. |Modalita' tecniche -------------------------------------------------------------------- 340. Al comma 3 dell'articolo 70 | del decreto legislativo 15 | novembre 1993, n. 507, sono | aggiunti i seguenti periodi: "A | decorrere dal 1º gennaio 2005, | per le unita' immobiliari di | proprieta' privata a destinazione| ordinaria censite nel catasto | edilizio urbano, la superficie di| riferimento non puo' in ogni caso| essere inferiore all'80 per cento| della superficie catastale | determinata secondo i criteri | stabiliti dal regolamento di cui | al decreto del Presidente della | Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;| per gli immobili gia' denunciati,| i comuni modificano d'ufficio, | dandone comunicazione agli | interessati, le superfici che | risultano inferiori alla predetta| percentuale a seguito di incrocio| dei dati comunali, comprensivi | della toponomastica, con quelli | dell'Agenzia del territorio, | secondo modalita' di interscambio| stabilite con provvedimento del | direttore della predetta Agenzia,| sentita la Conferenza | Stato-citta' ed autonomie locali.| Nel caso in cui manchino, negli | atti catastali, gli elementi | necessari per effettuare la | determinazione della superficie | catastale, i soggetti privati | intestatari catastali, | provvedono, a richiesta del | comune, a presentare all'ufficio | provinciale dell'Agenzia del | territorio la planimetria | catastale del relativo immobile, | secondo le modalita' stabilite | dal regolamento di cui al decreto| del Ministro delle finanze 19 | aprile 1994, n. 701, per | l'eventuale conseguente modifica,|Superficie di riferimento minima presso il comune, della |ai fini della tassa per lo consistenza di riferimento". |smaltimento dei rifiuti -------------------------------------------------------------------- 341. Al testo unico delle | disposizioni concernenti | l'imposta di registro, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 26 aprile 1986, n. | 131, e successive modificazioni, | dopo l'articolo 52 e' inserito il| seguente: | "Art. 52-bis. - (Liquidazione | dell'imposta derivante dai | contratti di locazione) - 1. La | liquidazione dell'imposta | complementare di cui all'articolo| 42, comma 1, e' esclusa qualora | l'ammontare del canone di | locazione relativo ad immobili, | iscritti in catasto con | attribuzione di rendita, risulti | dal contratto non inferiore al 10| per cento del valore | dell'immobile determinato ai | sensi dell'articolo 52, comma 4, | e successive modificazioni. | Restano comunque fermi i poteri | di liquidazione dell'imposta per |Liquidazione dell'imposta di le annualita' successive alla |registro derivante dai contratti prima". |di locazione -------------------------------------------------------------------- 342. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 600, e successive | modificazioni, dopo l'articolo | 41-bis e' inserito il seguente: | "Art. 41-ter.- (Accertamento dei | redditi di fabbricati) - 1. Le | disposizioni di cui agli articoli| 32, primo comma, numero 7), 38, | 40 e 41-bis non si applicano con | riferimento ai redditi di | fabbricati derivanti da locazione| dichiarati in misura non | inferiore ad un importo | corrispondente al maggiore tra il| canone di locazione risultante | dal contratto ridotto del 15 per | cento e il 10 per cento del | valore dell'immobile. | 2. In caso di omessa | registrazione del contratto di | locazione di immobili, si | presume, salva documentata prova | contraria, l'esistenza del | rapporto di locazione anche per i| quattro periodi d'imposta | antecedenti quello nel corso del | quale e' accertato il rapporto | stesso; ai fini della | determinazione del reddito si | presume, quale importo del | canone, il 10 per cento del | valore dell'immobile. | 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2,| il valore dell'immobile e' | determinato ai sensi | dell'articolo 52, comma 4, del | testo unico di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 26 | aprile 1986, n. 131, e successive|Accertamento dei redditi di modificazioni". |fabbricati -------------------------------------------------------------------- 343. Le disposizioni degli | articoli 52-bis del testo unico | delle disposizioni concernenti | l'imposta di registro, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 26 aprile 1986, n. | 131, e 41-ter del decreto del | Presidente della Repubblica 29 | settembre 1973, n. 600, | introdotti, rispettivamente, dai | commi 341 e 342 del presente | articolo, non trovano | applicazione nei confronti dei | contratti di locazione di | immobili ad uso abitativo | stipulati o rinnovati a norma | degli articoli 2, comma 3, e 4, | commi 2 e 3, della legge 9 |Esclusione dell'applicazione dei dicembre 1998, n. 431. |commi 341 e 342. -------------------------------------------------------------------- 344. Il modello per la | comunicazione di cui all'articolo| 12 del decreto-legge 21 marzo | 1978, n. 59, convertito, con | modificazioni, dalla legge 18 | maggio 1978, n. 191, approvato | con decreto interdirigenziale del| Ministero dell'interno e della | Agenzia delle entrate, e' reso | disponibile gratuitamente, in | modalita' telematica, dalla | predetta Agenzia; la | comunicazione e' effettuata, | anche avvalendosi degli | intermediari di cui all'articolo | 3 del regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 22 luglio 1998, n. | 322, e successive modificazioni, | nonche' degli uffici dell'Agenzia| delle entrate, con la | compilazione in formato | elettronico del relativo modello | e con la sua trasmissione, in | modalita' telematica, alla | predetta Agenzia, che provvede, | con la medesima modalita', a dare| avviso di ricevimento. L'Agenzia | delle entrate, secondo intese con| il Ministero dell'interno, ordina| i dati contenuti nelle | comunicazioni per la loro | successiva trasmissione | telematica al predetto Ministero.| La presentazione per la | registrazione degli atti di | cessione di cui al predetto | articolo 12 del decreto-legge n. | 59 del 1978 tiene luogo della | comunicazione di cui al medesimo |Comunicazione all'autorita' articolo 12. |locale di pubblica sicurezza -------------------------------------------------------------------- 345. L'obbligo di comunicazione | di cui al comma 344 trova | applicazione anche nei riguardi | dei soggetti che esercitano | abitualmente attivita' di | intermediazione nel settore | immobiliare; la comunicazione e' | dovuta per le cessioni di cui i | predetti soggetti hanno diretta | conoscenza, per avervi concorso | ovvero assistito in ragione della| loro attivita', e, relativamente | a quelle diverse dalle cessioni | in proprieta', anche per le | cessioni di durata inferiore al | mese. In caso di violazione | dell'obbligo di cui al precedente| periodo, si applica la sanzione | amministrativa di cui al quarto | comma dell'articolo 12 del | decreto-legge 21 marzo 1978, n. | 59, convertito, con | modificazioni, dalla legge 18 | maggio 1978, n. 191; in caso di | seconda violazione, il sindaco | del comune in cui operano i | soggetti di cui al primo periodo,| su segnalazione dell'Agenzia |Comunicazione da parte dei delle entrate, dispone nei |soggetti che esercitano riguardi dei medesimi soggetti la|abitualmente attivita' di sospensione per un mese della |intermediazione nel settore loro attivita'. |immobiliare -------------------------------------------------------------------- 346. I contratti di locazione, o | che comunque costituiscono | diritti relativi di godimento, di| unita' immobiliari ovvero di loro| porzioni, comunque stipulati, | sono nulli se, ricorrendone i |Nullita' dei contratti non presupposti, non sono registrati.|registrati -------------------------------------------------------------------- 347. All'articolo 11 del decreto | legislativo 15 dicembre 1997, n. | 446, e successive modificazioni, | sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) nel comma 1, lettera a), sono | aggiunte, in fine, le seguenti | parole: ", nonche', per i | soggetti di cui all'articolo 3, | comma 1, lettere da a) ad e), i | costi sostenuti per il personale | addetto alla ricerca e sviluppo, | ivi compresi quelli per il | predetto personale sostenuti da | consorzi tra imprese costituiti | per la realizzazione di programmi| comuni di ricerca e sviluppo, a | condizione che l'attestazione di | effettivita' degli stessi sia | rilasciata dal presidente del | collegio sindacale ovvero, in | mancanza, da un revisore dei | conti o da un professionista | iscritto negli albi dei revisori | dei conti, dei dottori | commercialisti, dei ragionieri e | periti commerciali o dei | consulenti del lavoro, nelle | forme previste dall'articolo 13, | comma 2, del decreto-legge 28 | marzo 1997, n. 79, convertito, | con modificazioni, dalla legge 28| maggio 1997, n. 140, e successive| modificazioni, ovvero dal | responsabile del centro di | assistenza fiscale"; | b) nel medesimo comma 1, lettera | b), il numero 1) e' sostituito | dal seguente: | "1) fatte salve le disposizioni | di cui alla lettera a), i costi | relativi al personale | classificabili nell'articolo | 2425, primo comma, lettera B), | numeri 9) e 14), del codice | civile"; | c) il comma 4-bis e' sostituito | dal seguente: | "4-bis. Per i soggetti di cui | all'articolo 3, comma 1, lettera | da a) ad e), sono ammessi in | deduzione, fino a concorrenza, i | seguenti importi: | a) euro 8.000 se la base | imponibile non supera euro | 180.759,91; | b) euro 6.000 se la base | imponibile supera euro 180.759,91| ma non euro 180.839,91; | c) euro 4.000 se la base | imponibile supera euro 180.839,91| ma non euro 180.919,91; | d) euro 2.000 se la base | imponibile supera euro 180.919,91| ma non euro 180.999,91"; | d) dopo il comma 4-ter, sono | aggiunti i seguenti: | "4-quater. Per i soggetti di cui | all'articolo 3, comma 1, lettere | da a) ad e), che incrementano il | numero di lavoratori dipendenti | assunti con contratto a tempo | indeterminato, rispetto al numero| dei lavoratori assunti con il | medesimo contratto mediamente | occupati nel periodo d'imposta in| corso al 31 dicembre 2004, e' | deducibile il costo del predetto | personale per un importo annuale | non superiore a 20.000 euro per | ciascun nuovo dipendente assunto,| e nel limite dell'incremento | complessivo del costo del | personale classificabile | nell'articolo 2425, primo comma, | lettera B), numeri 9) e 14), del | codice civile. Rilevano gli | incrementi del predetto personale| nei tre periodi d'imposta | successivi a quello in corso al | 31 dicembre 2004; la media | dell'incremento occupazionale | raggiunto nei predetti periodi di| imposta costituisce l'incremento | massimo agevolabile nei periodi | d'imposta successivi. | L'incremento della base | occupazionale va considerato al | netto delle diminuzioni | occupazionali verificatesi in | societa' controllate o collegate | ai sensi dell'articolo 2359 del | codice civile o facenti capo, | anche per interposta persona, | allo stesso soggetto. Per i | soggetti di cui all'articolo 3, | comma 1, lettera e), la base | occupazionale di cui al terzo | periodo e' individuata con | riferimento al personale | dipendente con contratto di | lavoro a tempo indeterminato | impiegato nell'attivita' | commerciale e la deduzione spetta| solo con riferimento | all'incremento dei lavoratori | utilizzati nell'esercizio di tale| attivita'. In caso di lavoratori | impiegati anche nell'esercizio | dell'attivita' istituzionale si | considera, sia ai fini della | individuazione della base | occupazionale di riferimento e | del suo incremento, sia ai fini | della deducibilita' del costo, il| solo personale dipendente con | contratto di lavoro a tempo | indeterminato riferibile | all'attivita' commerciale | individuato in base al rapporto | di cui all'articolo 10, comma 2. | Non rilevano ai fini degli | incrementi occupazionali i | trasferimenti di dipendenti | dall'attivita' istituzionale | all'attivita' commerciale. | Nell'ipotesi di imprese di nuova | costituzione non rilevano gli | incrementi occupazionali | derivanti dallo svolgimento di | attivita' che assorbono anche | solo in parte attivita' di | imprese giuridicamente | preesistenti, ad esclusione delle| attivita' sottoposte a limite | numerico o di superficie. Nel | caso di impresa subentrante ad | altra nella gestione di un | servizio pubblico, anche gestito | da privati, comunque assegnata, | la deducibilita' del costo del | personale spetta limitatamente al| numero di lavoratori assunti in | piu' rispetto a quello | dell'impresa sostituita. | 4-quinquies. Nelle aree | ammissibili alle deroghe previste| dall'articolo 87, paragrafo 3, | lettere a) e c), del Trattato che| istituisce la Comunita' europea, | individuate dalla Carta italiana | degli aiuti a finalita' regionale| per il periodo 2000-2006, | l'importo deducibile determinato | ai sensi del comma 4-quater e' |Deducibilita' dalla base raddoppiato". |imponibile IRAP -------------------------------------------------------------------- 348. Le disposizioni del comma | 347 si applicano a partire dal | periodo d'imposta che inizia | successivamente al 31 dicembre | 2004, ad eccezione di quelle | della lettera d), che si | applicano a decorrere dal periodo| d'imposta in cui interviene | l'approvazione da parte della | Commissione europea ai sensi | dell'articolo 88, paragrafo 3, | del Trattato istitutivo della |Applicabilita' delle disposizioni Comunita' europea. |del comma 347 -------------------------------------------------------------------- 349. A decorrere dal 1º gennaio | 2005, al testo unico delle | imposte sui redditi, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 22 dicembre 1986, n. | 917, e successive modificazioni, | sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) nell'articolo 3, comma 1, le | parole: "nonche' della deduzione | spettante ai sensi dell'articolo | 11" sono sostituite dalle | seguenti: "nonche' delle | deduzioni effettivamente | spettanti ai sensi degli articoli| 11 e 12"; | b) l'articolo 13 e' rinumerato in| articolo 12 e la relativa rubrica| e' sostituita dalla seguente: | "Deduzioni per oneri di | famiglia"; nel medesimo articolo | sono, altresi', apportate le | seguenti modificazioni: | 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti | dai seguenti: | "1. Dal reddito complessivo si | deducono per oneri di famiglia i | seguenti importi: | a) 3.200 euro per il coniuge non | legalmente ed effettivamente | separato; | b) 2.900 euro per ciascun figlio,| compresi i figli naturali | riconosciuti, i figli adottivi e | gli affidati o affiliati, nonche'| per ogni altra persona indicata | nell'articolo 433 del codice | civile che conviva con il | contribuente o percepisca assegni| alimentari non risultanti da | provvedimenti dell'autorita' | giudiziaria da ripartire tra | coloro che hanno diritto alla | deduzione. | 2. La deduzione di cui al comma | 1, lettera b), e' aumentata a: | a) 3.450 euro, per ciascun figlio| di eta' inferiore a tre anni; | b) 3.200 euro, per il primo | figlio se l'altro genitore manca | o non ha riconosciuto i figli | naturali e il contribuente non e'| coniugato o se coniugato, si e' | successivamente legalmente ed | effettivamente separato, ovvero | se vi sono figli adottivi, | affidati o affiliati del solo | contribuente e questi non e' | coniugato o, se coniugato, si e' | successivamente legalmente ed | effettivamente separato; | c) 3.700 euro, per ogni figlio | portatore di handicap ai sensi | dell'articolo 3 della legge 5 | febbraio 1992, n. 104."; | 2) nei commi 3 e 4, le parole: | "Le detrazioni per carichi di | famiglia" sono sostituite dalle | seguenti: "Le deduzioni di cui ai| commi 1 e 2"; | 3) dopo il comma 4, sono aggiunti| i seguenti: | "4-bis. Dal reddito complessivo | si deducono, fino ad un massimo | di 1.820 euro, le spese | documentate sostenute dal | contribuente per gli addetti alla| propria assistenza personale nei | casi di non autosufficienza nel | compimento degli atti della vita | quotidiana. Le medesime spese | sono deducibili anche se sono | state sostenute nell'interesse | delle persone indicate | nell'articolo 433 del codice | civile. | 4-ter. Le deduzioni di cui ai | commi 1, 2 e 4-bis spettano per | la parte corrispondente al | rapporto tra l'ammontare di | 78.000 euro, aumentato delle | medesime deduzioni e degli oneri | deducibili di cui all'articolo | 10, e diminuito del reddito | complessivo, e l'importo di | 78.000 euro. Se il predetto | rapporto e' maggiore o uguale a | 1, la deduzione compete per | intero; se lo stesso e' zero o | minore di zero, la deduzione non | compete; negli altri casi, ai | fini del predetto rapporto, si | computano le prime quattro cifre | decimali."; | c) l'articolo 12 e' rinumerato in| articolo 13 e sono, altresi', | apportate le seguenti | modificazioni: | 1) nell'alinea del comma 1, le | parole: "della deduzione per | assicurare la progressivita' | dell'imposizione di cui | all'articolo 11" sono sostituite | dalle seguenti: "delle deduzioni | di cui agli articoli 11 e 12"; | 2) le lettere da a) ad e) dello | stesso comma 1 sono sostituite | dalle seguenti: | "a) fino a 26.000 euro, 23 per | cento; | b) oltre 26.000 euro e fino a | 33.500 euro, 33 per cento; | c) oltre 33.500 euro, 39 per | cento"; | 3) nel comma 2, le parole: "negli| articoli 13, 14 e 15" sono | sostituite dalle seguenti: "negli|Riduzione delle aliquote IRE e articoli 15 e 16 nonche' in altre|trasformazione delle detrazioni disposizioni di legge"; |per oneri di famiglia in d) l'articolo 14 e' abrogato. |deduzioni -------------------------------------------------------------------- 350. E' introdotto un contributo | di solidarieta' del 4 per cento | sulla parte di reddito imponibile| di cui all'articolo 13 del testo | unico delle imposte sui redditi, | di cui al decreto del Presidente | della Repubblica 22 dicembre | 1986, n. 917, come modificato dal| comma 349, eccedente l'importo di| 100.000 euro. Per la | dichiarazione, il versamento, | l'accertamento, la riscossione ed| il contenzioso riguardante il | contributo di solidarieta', si | applicano le disposizioni vigenti| per le imposte sui redditi. |Contributo di solidarieta' -------------------------------------------------------------------- 351. Quando leggi, regolamenti, | decreti, o altre norme o | provvedimenti fanno riferimento a| disposizioni contenute in | articoli del testo unico delle | imposte sui redditi, di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 22 dicembre 1986, n. | 917, vigenti prima del 1º gennaio| 2005, il riferimento, salvo che | tali disposizioni non risultino | abrogate per effetto di quanto | disposto dal comma 349, si | intende alle corrispondenti | disposizioni contenute negli | articoli che recano la |Riferimento a disposizioni numerazione disposta dal medesimo|contenute in articoli del testo comma 349. |unico delle imposte sui redditi -------------------------------------------------------------------- 352. I contribuenti, in sede di | dichiarazione dei redditi per | l'anno 2005, possono applicare le| disposizioni del testo unico | delle imposte sui redditi in | vigore al 31 dicembre 2002 ovvero| quelle in vigore al 31 dicembre |Clausola di salvaguardia ai fini 2004, se piu' favorevoli. |IRE -------------------------------------------------------------------- 353. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 600, e successive | modificazioni, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) nell'articolo 23: | 1) nel comma 2, lettera a), le | parole: "al netto della deduzione| di cui all'articolo 10-bis del | medesimo testo unico, ed | effettuando le detrazioni | previste negli articoli 12 e 13 | del citato testo unico, | rapportate al periodo stesso. Le | detrazioni di cui agli articoli | 12 e 13 del citato testo unico | sono effettuate" sono sostituite | dalle seguenti: "al netto delle | deduzioni di cui agli articoli 11| e 12 commi 1 e 2 del medesimo | testo unico, rapportate al | periodo stesso. Le deduzioni di | cui all'articolo 12 commi 1 e 2 | del citato testo unico sono | riconosciute"; nel medesimo | comma, lettera c), dopo le | parole: "biennio precedente" sono| aggiunte le seguenti: ", al netto| delle deduzioni di cui agli | articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del | medesimo testo unico"; | 2) nel comma 3, il primo periodo | e' sostituito dal seguente: "I | soggetti indicati nel comma 1 | devono effettuare, entro il 28 | febbraio dell'anno successivo e, | in caso di cessazione del | rapporto di lavoro, alla data di | cessazione, il conguaglio tra le | ritenute operate sulle somme e i | valori di cui alle lettere a) e | b) del comma 2, e l'imposta | dovuta sull'ammontare complessivo| degli emolumenti stessi, tenendo | conto delle deduzioni di cui agli| articoli 11 e 12 commi 1 e 2 del | testo unico delle imposte sui | redditi, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 22 | dicembre 1986, n. 917, e | successive modificazioni, e delle| detrazioni eventualmente | spettanti a norma dell'articolo | 15 dello stesso testo unico, e | successive modificazioni, per | oneri a fronte dei quali il | datore di lavoro ha effettuato | trattenute, nonche', | limitatamente agli oneri di cui | al comma 1, lettere c) e f), | dello stesso articolo, per | erogazioni in conformita' a | contratti collettivi o ad accordi| e regolamenti aziendali."; | 3) nel comma 4, il terzo periodo | e' soppresso; | b) nell'articolo 29: | 1) nel comma 1, lettera c), dopo | le parole: "biennio precedente" | sono aggiunte le seguenti: ", al | netto delle deduzioni di cui agli| articoli 11 e 12, commi 1 e 2, | del medesimo testo unico"; | 2) nel comma 2, il secondo | periodo e' sostituito dal | seguente: "A tal fine, all'inizio| del rapporto, il sostituito deve | specificare quale delle opzioni | previste al comma 3 dell'articolo|Trasformazione di detrazioni in 23 intende adottare". |deduzioni. -------------------------------------------------------------------- 354. E' istituito, presso la | gestione separata della Cassa | depositi e prestiti Spa, un | apposito fondo rotativo, | denominato "Fondo rotativo per il| sostegno alle imprese". Il Fondo | e' finalizzato alla concessione | alle imprese di finanziamenti | agevolati che assumono la forma | dell'anticipazione, rimborsabile | con un piano di rientro | pluriennale. La dotazione | iniziale del Fondo, alimentato | con le risorse del risparmio | postale, e' stabilita in 6.000 | milioni di euro. Le successive | variazioni della dotazione sono | disposte dalla Cassa depositi e | prestiti Spa, in relazione alle | dinamiche di erogazione e di | rimborso delle somme concesse, e | comunque nel rispetto dei limiti | annuali di spesa sul bilancio | dello Stato fissati ai sensi del |Istituzione del Fondo rotativo comma 361. |per il sostegno alle imprese -------------------------------------------------------------------- 355. Con apposite delibere del | CIPE, presieduto dal Presidente | del Consiglio dei ministri in | maniera non delegabile, da | sottoporre al controllo | preventivo della Corte dei conti,| il Fondo e' ripartito per essere | destinato ad interventi | agevolativi alle imprese, | individuati dalle stesse delibere| sulla base degli interventi gia' | disposti a legislazione vigente e| per i quali sussiste apposito |Ripartizione del Fondo rotativo stanziamento di bilancio. |per il sostegno alle imprese -------------------------------------------------------------------- 356. Il CIPE, con una o piu' | delibere adottate con le | modalita' previste dal comma 355:| a) stabilisce i criteri generali | di erogazione dei finanziamenti | agevolati; | b) approva una convenzione tipo | che regola i rapporti tra la | Cassa depositi e prestiti Spa e i| soggetti abilitati a svolgere le | istruttorie dei finanziamenti, | stabilendo le modalita' per | assicurare che l'importo | complessivo dei finanziamenti | erogati non superi l'importo | assegnato dal CIPE e che vengano | comunque rispettati i limiti | annuali di spesa a carico del | bilancio dello Stato stabiliti ai| sensi del comma 361; | c) prevede la misura minima del | tasso di interesse da applicare; | d) stabilisce la durata massima | del piano di rientro; | e) prevede che le nuove modalita'| di attuazione ed erogazione delle| misure agevolative previste dai | commi da 354 a 361 si applichino | a programmi di investimento per i| quali, alla data di pubblicazione| del decreto di cui al comma 357, | non e' stata ancora presentata | richiesta di erogazione relativa | all'ultimo stato di avanzamento e| non sono stati adottati | provvedimenti di revoca totale o | parziale, a condizione che | l'impresa agevolata manifesti | formale opzione e comunque previo| parere conforme del soggetto | responsabile dell'istruttoria. |Delibere del CIPE -------------------------------------------------------------------- 357. Con decreto di natura non | regolamentare il Ministro | competente, di concerto con il | Ministro dell'economia e delle | finanze, stabilisce, in relazione| ai singoli interventi previsti | dal comma 355, nel rispetto dei | principi contenuti nei commi da | 354 a 361 e di quanto disposto | dal comma 356, i requisiti e le | condizioni per l'accesso ai | finanziamenti agevolati previsti | dai commi da 354 e 361. In | particolare, sono stabilite le | condizioni economiche e le | modalita' di concessione dei | finanziamenti agevolati, anche | per quanto concerne i criteri di | valutazione, i documenti | istruttori, la procedura, le | ulteriori condizioni per | l'accesso, per l'erogazione e per| la revoca delle agevolazioni, le | modalita' di controllo e | rendicontazione, la quota minima | di mezzi propri e di | finanziamento bancario a | copertura delle spese | d'investimento, la decorrenza e |Decreto attuativo relativo alle le modalita' di rimborso del |condizioni per l'accesso ai finanziamento agevolato. |finanziamenti agevolati -------------------------------------------------------------------- 358. Il tasso di interesse sulle | somme erogate in anticipazione e'| determinato con decreto, di | natura non regolamentare, del | Ministro dell'economia e delle | finanze. La differenza tra il | tasso cosi' stabilito e il tasso | del finanziamento agevolato, | nonche' gli oneri derivanti dal | comma 360, sono posti, in favore | della Cassa depositi e prestiti | Spa, a carico del bilancio dello | Stato, a valere |Determinazione del tasso di sull'autorizzazione di spesa di |interesse sulle somme erogate in cui al comma 361. |anticipazione -------------------------------------------------------------------- 359. Sull'obbligo di rimborso al | Fondo delle somme ricevute in | virtu' del finanziamento | agevolato e dei relativi | interessi puo' essere prevista, | secondo criteri, condizioni e | modalita' da stabilire con | decreto di natura non | regolamentare del Ministro | dell'economia e delle finanze, la| garanzia dello Stato. Tale | garanzia e' elencata | nell'allegato allo stato di | previsione del Ministero | dell'economia e delle finanze di | cui all'articolo 13 della legge 5| agosto 1978, n. 468. Ai relativi | eventuali oneri si provvede ai | sensi dell'articolo 7, secondo | comma, numero 2), della legge 5 | agosto 1978, n. 468, con | imputazione nell'ambito | dell'unita' previsionale di base | 3.2.4.2 dello stato di previsione| del Ministero dell'economia e | delle finanze per l'anno 2005 e | corrispondenti per gli esercizi | successivi. |Garanzia dello Stato -------------------------------------------------------------------- 360. Alla Cassa depositi e | prestiti Spa, sulle somme erogate| in anticipazione, e' | riconosciuto, a valere sui | finanziamenti stabiliti ai sensi | del comma 356, lettera a), il | rimborso delle spese di gestione | del Fondo in misura pari allo | 0,40 per cento complessivo delle |Rimborso alla Cassa depositi e somme erogate annualmente. |prestiti -------------------------------------------------------------------- 361. Per le finalita' previste | dai commi da 354 a 360 e' | autorizzata la spesa di 80 | milioni di euro per l'anno 2005 e| di 150 milioni di euro annui a | decorrere dall'anno 2006. Una | quota dei predetti oneri, pari a | 55 milioni di euro per l'anno | 2005 e 100 milioni di euro per | ciascuno degli anni 2006 e 2007, | e' posta a carico del Fondo per | le aree sottoutilizzate per gli | interventi finanziati dallo | stesso. La restante quota | relativa agli anni 2005 e 2006, | pari rispettivamente a 25 milioni| di euro e a 50 milioni di euro, | e' posta a carico della parte del| Fondo unico per gli incentivi | alle imprese non riguardante gli | interventi nelle aree | sottoutilizzate; alla quota | relativa all'anno 2007 e | all'onere decorrente dal 2008, | pari rispettivamente a 50 milioni| di euro e a 150 milioni di euro, | si provvede con le maggiori |Autorizzazione di spesa per gli entrate derivanti dal comma 300. |anni 2005 e 2006 -------------------------------------------------------------------- 362. Nello stato di previsione | del Ministero dell'economia e | delle finanze e' istituito un | "Fondo per i pagamenti dei debiti| di fornitura", al quale vengono | riassegnate le dotazioni in conto| residui, previamente versate in | entrata, relative a debiti | scaduti ed esigibili alla data | del 31 dicembre 2004, derivanti | dalla fornitura di beni e servizi| alle amministrazioni dello Stato,| ceduti alla Cassa depositi e | prestiti Spa dai fornitori sulla |Istituzione del Fondo per i base di idonei titoli giuridici. |pagamenti dei debiti di fornitura -------------------------------------------------------------------- 363. La Cassa depositi e prestiti| Spa, in relazione alle cessioni | di credito di cui al comma 362, | dispone i pagamenti a valere su | un apposito fondo istituito, con | una dotazione di 2.000 milioni di| euro, presso la gestione separata| della medesima Cassa, le cui | risorse costituiscono patrimonio | destinato, ai sensi dell'articolo| 5, comma 18, del decreto-legge 30| settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326. La Cassa depositi e prestiti| Spa e' autorizzata ad effettuare | operazioni di cessione dei | crediti acquisiti senza |Pagamento della Cassa depositi e l'autorizzazione del soggetto |prestiti Spa a valere su apposito ceduto. |fondo -------------------------------------------------------------------- 364. Il Ministero dell'economia e| delle finanze puo' provvedere al | pagamento alla Cassa depositi e | prestiti Spa delle somme erogate,| in un periodo massimo di quindici| anni, a carico del Fondo di cui | al comma 362, nonche', a | decorrere dal 2006, alla | corresponsione degli oneri di |Pagamento alla Cassa depositi e gestione. |prestiti Spa -------------------------------------------------------------------- 365. La Cassa depositi e prestiti| Spa predispone apposita | rendicontazione annuale | sull'amministrazione del fondo, | di cui al comma 363, da | trasmettere al Ministero | dell'economia e delle finanze, | entro novanta giorni dalla | chiusura dell'esercizio. Con | decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, da| emanare entro novanta giorni | dalla data di entrata in vigore | della presente legge, sono | stabilite le modalita' | applicative dei commi da 362 a | 366, in ordine alle condizioni | generali per l'accesso al Fondo, | alla natura dei crediti ed ai | relativi importi ammissibili alla| cessione, al compenso da | riconoscere sulle somme erogate, | alle modalita', ai tempi ed ai | termini di erogazione alla Cassa | depositi e prestiti Spa di quanto|Rendicontazione annuale alla stessa dovuto. |sull'amministrazione del fondo -------------------------------------------------------------------- 366. Agli oneri di cui al comma | 364, valutati in complessivi 70 | milioni di euro annui a decorrere| dal 2006, si provvede mediante | utilizzo di quota parte delle | maggiori entrate recate dal comma| 300. |Copertura degli oneri finanziari -------------------------------------------------------------------- 367. A fini di contrasto di | fenomeni di elusione fiscale e di| tutela della fede pubblica, salvo| quanto previsto nel comma 371, e'| vietata la riutilizzazione | commerciale dei documenti, dei | dati e delle informazioni | catastali ed ipotecari, che | risultino acquisiti, anche per | via telematica in via diretta o | mediata, dagli archivi catastali | o da pubblici registri |Divieto di riutilizzazione immobiliari, tenuti dagli uffici |commerciale dei documenti dell'Agenzia del territorio. |catastali ed ipotecari -------------------------------------------------------------------- 368. Ai sensi dei commi da 367 a | 375 si ha riutilizzazione | commerciale quando i predetti | documenti, dati ed informazioni | sono ceduti o comunque forniti a | terzi, anche in copia o | parzialmente o previa | elaborazione nella forma o nel | contenuto, dai soggetti che li | hanno acquisiti, in via diretta o| mediata, anche per via | telematica, dagli uffici |Definizione di riutilizzazione dell'Agenzia del territorio. |commerciale -------------------------------------------------------------------- 369. Non si ha riutilizzazione | commerciale quando i predetti | documenti, dati ed informazioni | sono forniti al solo soggetto per| conto del quale, su preventivo e | specifico incarico, risultante da| atto scritto, l'acquisizione | stessa, previo pagamento dei | tributi dovuti, e' stata | effettuata. Anche in tale | ipotesi, tuttavia, salva prova | contraria, si ha riutilizzazione | commerciale quando il | corrispettivo previsto, o | comunque versato, per la | fornitura, risulta inferiore | all'ammontare dei tributi dovuti | agli uffici dell'Agenzia del | territorio per l'acquisizione, | anche telematica, dei predetti |Casi di esclusione della documenti, dati o informazioni. |riutilizzazione commerciale -------------------------------------------------------------------- 370. Per ciascun atto di | riutilizzazione commerciale sono | comunque dovuti i tributi | speciali catastali e le tasse | ipotecarie, nella misura prevista| per l'acquisizione, anche | telematica, dei documenti, dei | dati o delle informazioni | catastali o ipotecari | direttamente dagli uffici |Tributi dovuti per la dell'Agenzia del territorio. |riutilizzazione commerciale --------------------------------------------------------------------