(parte 4)
371. Le attivita' di             |
riutilizzazione commerciale sono |
consentite esclusivamente se     |
regolamentate da specifiche      |
convenzioni stipulate con        |
l'Agenzia del territorio, che    |
disciplinino, a fronte del       |
preventivo pagamento dei tributi |
dovuti anche ai sensi del comma  |
370, modalita' e termini della   |
raccolta, della conservazione,   |
della elaborazione dei dati,     |
nonche' il controllo del limite  |Attivita' di riutilizzazione
di riutilizzo consentito.        |commerciale consentite
--------------------------------------------------------------------
372. Chi pone in essere atti di  |
riutilizzazione commerciale, non |
consentiti, e' soggetto altresi' |
ad una sanzione amministrativa   |
tributaria di ammontare compreso |
fra il triplo ed il quintuplo dei|
tributi speciali e delle tasse   |
dovuti ai sensi del comma 370. Si|
applicano le disposizioni del    |
decreto legislativo 18 dicembre  |Sanzioni per gli atti di
1997, n. 472.                    |riutilizzazione non consentiti
--------------------------------------------------------------------
373. L'accertamento delle        |
violazioni alle disposizioni dei |
commi da 367 a 375 e' demandato  |
al Corpo della guardia di        |
finanza, che esercita, a tal     |
fine, i poteri previsti          |
dall'articolo 32 del decreto del |
Presidente della Repubblica 29   |
settembre 1973, n. 600,          |
avvalendosi della collaborazione |
dell'Agenzia del territorio. A   |
tal fine, per assicurare         |
effettivita' all'indicata azione |
di contrasto all'utilizzazione   |
illecita dei documenti, dei dati |
e delle informazioni catastali ed|
ipotecari, a valere sulle        |
maggiori entrate derivanti       |
dall'attuazione dei commi da 367 |
a 375 e nei limiti di spesa di 5 |
milioni di euro annui, entro il  |
30 aprile 2005 e' avviato dalla  |
Scuola superiore dell'economia e |
delle finanze un programma       |
straordinario di qualificazione  |
continua e ricorrente e          |
formazione mirata e specialistica|
del personale                    |
dell'amministrazione finanziaria |
e delle agenzie fiscali addetto  |
alla predetta attivita' di       |
accertamento. A tale programma di|
qualificazione e formazione puo' |
partecipare, su base             |
convenzionale, anche il personale|
designato da enti locali o altri |
enti pubblici per le analoghe    |
esigenze di consolidamento       |
dell'azione di contrasto         |
all'elusione fiscale, in presenza|Accertamento delle violazioni del
di coincidenti ragioni di        |divieto di riutilizzazione
pubblico interesse.              |commerciale
--------------------------------------------------------------------
374. Alla presentazione degli    |
atti di aggiornamento del catasto|
si puo' provvedere, a decorrere  |
dal lº marzo 2005, con procedure |
telematiche, mediante un modello |
unico informatico di             |
aggiornamento degli atti         |
catastali sottoscritto con firma |
elettronica avanzata dal tecnico |
che li ha redatti ovvero dal     |
soggetto obbligato alla          |
presentazione. In caso di        |
irregolare funzionamento del     |
collegamento telematico, la      |
trasmissione per via telematica  |
e' sostituita dalla presentazione|
su supporto informatico. Con     |
provvedimenti del direttore      |
dell'Agenzia del territorio:     |
a) e' stabilita la progressiva   |
attivazione del servizio, anche  |
limitatamente a determinati      |
soggetti, a specifiche aree      |
geografiche ed a particolari     |
tipologie di adempimenti;        |
b) e' approvato il modello unico |
informatico di aggiornamento     |
degli atti catastali e sono      |
stabilite le modalita' tecniche  |
necessarie per la trasmissione   |
dei dati relativi alla procedura |
telematica di cui al presente    |
articolo;                        |
c) sono fissati i termini, le    |
condizioni e le modalita'        |
relative: alla presentazione del |
modello unico informatico di     |
aggiornamento degli atti         |
catastali; alla presentazione dei|
documenti e degli atti da        |
allegare al predetto modello,    |
anche al fine di accertare       |
l'avvenuto deposito presso i     |
comuni, per gli atti per i quali |
e' previsto; alla conservazione, |
a cura dei soggetti interessati, |
dei documenti cartacei originali |
sottoscritti dal tecnico che li  |
ha redatti e dai soggetti che    |
hanno la titolarita' sui beni;   |
d) sono stabilite, d'intesa con  |
il Dipartimento della Ragioneria |
generale dello Stato, le         |Presentazione con procedure
modalita' di versamento dei      |telematiche degli atti di
tributi dovuti.                  |aggiornamento del catasto
--------------------------------------------------------------------
375. Gli atti comunque           |
attributivi o modificativi delle |
rendite catastali per terreni e  |
fabbricati possono essere        |
prodotti e notificati ai soggetti|
intestatari, a cura dell'Agenzia |
del territorio, avvalendosi di   |
procedure automatizzate. In tal  |
caso, la firma autografa del     |
responsabile e' sostituita       |Comunicazione degli atti
dall'indicazione a stampa del    |attributivi o modificativi delle
nominativo dello stesso.         |rendite catastali
--------------------------------------------------------------------
376. Nell'articolo 2, comma 2,   |
del decreto-legge 24 dicembre    |
2002, n. 282, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 21    |
febbraio 2003, n. 27, le parole: |
"30 settembre 2004", ovunque     |Proroga dei termini di versamento
ricorrano, sono sostituite dalle |per rivalutazione terreni e
seguenti: "30 giugno 2005".      |partecipazioni negoziate.
--------------------------------------------------------------------
377. All'articolo 3, comma 2,    |
primo periodo, del regolamento di|
cui al decreto del Presidente    |
della Repubblica 22 luglio 1998, |
n. 322, le parole: "a lire 50    |Obbligo di presentazione della
milioni" sono sostituite dalle   |dichiarazione, compresa quella
seguenti: "ad euro 10.000".      |unificata.
--------------------------------------------------------------------
378. Ai fini dell'applicazione   |
dell'articolo 53, comma 3, del   |
decreto-legge 30 agosto 1993, n. |
331, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 29    |
ottobre 1993, n. 427, i soggetti |
di imposta trasmettono al        |
Dipartimento dei trasporti       |
terrestri, entro il termine di   |
quindici giorni dall'acquisto e, |
in ogni caso, prima              |
dell'immatricolazione, il numero |
identificativo intracomunitario  |
nonche' il numero di telaio degli|
autoveicoli, motoveicoli e loro  |
rimorchi acquistati. Per i       |
successivi passaggi interni      |
precedenti l'immatricolazione il |
numero identificativo            |
intracomunitario e' sostituito   |
dal codice fiscale del fornitore.|
In mancanza delle informazioni da|
parte dei soggetti di imposta gli|
uffici preposti non procedono    |
all'immatricolazione. La         |
comunicazione e' altresi'        |
effettuata, entro il termine di  |
quindici giorni dalla vendita,   |
anche in caso di cessione        |
intracomunitaria o di            |
esportazione dei medesimi        |Immatricolazione dei veicoli
veicoli.                         |d'importazione
--------------------------------------------------------------------
379. Con decreto del capo del    |
Dipartimento dei trasporti       |
terrestri del Ministero delle    |
infrastrutture e dei trasporti e |
del direttore dell'Agenzia delle |
entrate sono stabiliti i         |
contenuti e le modalita' delle   |
comunicazioni di cui alla        |
disposizione recata dal comma    |Modalita' di attuazione del comma
378.                             |378.
--------------------------------------------------------------------
380. Con la convenzione prevista |
dall'articolo 1, comma 1-bis, del|
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 19   |
settembre 2000, n. 358, e'       |
definita la procedura di         |
trasmissione telematica          |
all'Agenzia delle entrate delle  |
informazioni inviate dai soggetti|
di imposta ai sensi del comma    |Trasmissione telematica delle
378.                             |informazioni
--------------------------------------------------------------------
381. All'articolo 1, comma 1,    |
lettera c), del decreto-legge 29 |
dicembre 1983, n. 746,           |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 27 febbraio 1984, n. |
17, e' aggiunto il seguente      |
periodo: "Nella prima ipotesi, il|
cedente o prestatore deve        |
comunicare all'Agenzia delle     |
entrate, esclusivamente per via  |
telematica entro il giorno 16 del|Comunicazione telematica dei dati
mese successivo, i dati contenuti|contenuti nella dichiarazione
nella dichiarazione ricevuta".   |d'intenti
--------------------------------------------------------------------
382. Ai fini del necessario      |
coordinamento delle attivita' di |
controllo, da attuare secondo    |
quanto disposto dall'articolo 63,|
secondo e terzo comma, primo     |
periodo, del decreto del         |
Presidente della Repubblica 26   |
ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia  |
delle entrate condivide con gli  |
altri organi preposti ai         |
controlli in materia di imposta  |
sul valore aggiunto le           |
informazioni risultanti dalle    |
comunicazioni di cui ai commi 378|Condivisione di informazioni da
e 381.                           |parte dell'Agenzia delle entrate
--------------------------------------------------------------------
383. All'articolo 7 del decreto  |
legislativo 18 dicembre 1997, n. |
471, dopo il comma 4 e' inserito |
il seguente:                     |
"4-bis. E' punito con la sanzione|
prevista nel comma 3 il cedente o|
il prestatore che omette di      |
inviare, nei termini previsti, la|
comunicazione di cui all'articolo|
1, comma 1, lettera c), ultimo   |
periodo, del decreto-legge 29    |
dicembre 1983, n. 746,           |
convertito, con modificazioni,   |Sanzioni in materia di
dalla legge 27 febbraio 1984, n. |comunicazione telematica dei dati
17, o la invia con dati          |contenuti nella dichiarazione
incompleti o inesatti".          |d'intenti
--------------------------------------------------------------------
384. Chiunque omette di inviare, |
nei termini previsti, la         |
comunicazione di cui all'articolo|
1, comma 1, lettera c), ultimo   |
periodo, del decreto-legge 29    |
dicembre 1983, n. 746,           |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 27 febbraio 1984, n. |
17, introdotto dal comma 381, o  |
la invia con dati incompleti o   |
inesatti, e' responsabile in     |
solido con il soggetto acquirente|
dell'imposta evasa correlata     |
all'infedelta' della             |Responsabilita' solidale con il
dichiarazione ricevuta.          |soggetto acquirente
--------------------------------------------------------------------
385. Il direttore dell'Agenzia   |
delle entrate determina, con suo |
provvedimento, i contenuti e le  |
modalita' della comunicazione di |
cui all'articolo 1, comma 1,     |
lettera c), ultimo periodo, del  |
decreto-legge 29 dicembre 1983,  |
n. 746, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 27    |
febbraio 1984, n. 17, introdotto |Contenuti e modalita' della
dal comma 381.                   |comunicazione
--------------------------------------------------------------------
386. Al decreto del Presidente   |
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633, dopo l'articolo 60, e'   |
inserito il seguente:            |
"Art. 60-bis. - (Solidarieta' nel|
pagamento dell'imposta). - 1. Con|
decreto del Ministro             |
dell'economia e delle finanze, su|
proposta degli organi competenti |
al controllo, sulla base di      |
analisi effettuate su fenomeni di|
frode, sono individuati i beni   |
per i quali operano le           |
disposizioni dei commi 2 e 3.    |
2. In caso di mancato versamento |
dell'imposta da parte del cedente|
relativa a cessioni effettuate a |
prezzi inferiori al valore       |
normale, il cessionario, soggetto|
agli adempimenti ai fini del     |
presente decreto, e' obbligato   |
solidalmente al pagamento della  |
predetta imposta.                |
3. L'obbligato solidale di cui al|
comma 2 puo' tuttavia            |
documentalmente dimostrare che il|
prezzo inferiore dei beni e'     |
stato determinato in ragione di  |
eventi o situazioni di fatto     |
oggettivamente rilevabili o sulla|
base di specifiche disposizioni  |
di legge e che comunque non e'   |
connesso con il mancato pagamento|Solidarieta' nel pagamento
dell'imposta".                   |dell'imposta sul valore aggiunto
--------------------------------------------------------------------
387. A decorrere dal periodo di  |
imposta in corso al 1º gennaio   |
2005, e' introdotto l'istituto   |
della pianificazione fiscale     |
concordata alla quale possono    |
accedere i titolari di reddito   |
d'impresa e gli esercenti arti e |
professioni cui si applicano gli |
studi di settore per il periodo  |
di imposta in corso al 1º gennaio|
2003. L'adesione alla            |
pianificazione fiscale determina |
preventivamente, per un triennio,|
la base imponibile caratteristica|
dell'attivita' svolta e comporta |
una riduzione dell'imposizione   |
fiscale e contributiva per gli   |
importi eccedenti la base        |Istituzione della pianificazione
imponibile pianificata.          |fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
388. Non possono accedere alla   |
pianificazione fiscale i titolari|
di reddito d'impresa e gli       |
esercenti arti e professioni:    |
a) per i quali sussistano cause  |
di esclusione o di               |
inapplicabilita' degli studi di  |
settore per il periodo di imposta|
in corso al 1º gennaio 2003;     |
b) che svolgono dal 1º gennaio   |
2004 una attivita' diversa da    |
quella esercitata nel biennio    |
2002 e 2003;                     |
c) che non erano in attivita' in |
almeno uno dei periodi di imposta|
in corso al 1º gennaio 2002, al  |
1º gennaio 2003 ovvero al 1º     |
gennaio 2004;                    |
d) che hanno omesso di dichiarare|
il reddito derivante             |
dall'attivita' svolta per almeno |
uno dei periodi di imposta in    |
corso al 1º gennaio 2002 e al 1º |
gennaio 2003;                    |
e) che hanno omesso di presentare|
la dichiarazione ai fini         |
dell'imposta sul valore aggiunto |
per i medesimi periodi di imposta|
di cui alla lettera d);          |
f) che hanno omesso di comunicare|
i dati rilevanti ai fini         |
dell'applicazione degli studi di |
settore per il periodo di imposta|Soggetti esclusi dalla
in corso al 1º gennaio 2003.     |pianificazione fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
389. La proposta individuale di  |
pianificazione fiscale e'        |
formulata sulla base di          |
elaborazioni operate             |
dall'anagrafe tributaria, tenendo|
conto delle risultanze           |
dell'applicazione degli studi di |
settore, dei dati sull'andamento |
dell'economia nazionale per      |
distinti settori economici di    |
attivita', della coerenza dei    |
componenti negativi di reddito e |
di ogni altra informazione       |
disponibile riferibile al        |Proposta individuale di
contribuente.                    |pianificazione fiscale
--------------------------------------------------------------------
390. L'adesione alla             |
pianificazione fiscale si        |
perfeziona, ferma restando la    |
congruita' dei ricavi o dei      |
compensi alle risultanze degli   |
studi di settore per ciascun     |
periodo di imposta, con          |
l'accettazione di importi,       |
proposti al contribuente         |
dall'Agenzia delle entrate, che  |
individuano per un triennio la   |
base imponibile caratteristica   |
dell'attivita' svolta, esclusi   |
gli eventuali componenti positivi|
o negativi di reddito di         |Perfezionamento dell'adesione
carattere straordinario.         |alla pianificazione fiscale
--------------------------------------------------------------------
391. L'adesione alla proposta di |
pianificazione fiscale e'        |
comunicata dal contribuente entro|
sessanta giorni dal suo          |
ricevimento; nel medesimo        |
termine, la proposta puo' essere |
altresi' definita in             |
contraddittorio con il competente|
ufficio dell'Agenzia delle       |
entrate, anche con l'assistenza  |
degli intermediari di cui        |
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, |
del regolamento di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |
22 luglio 1998, n. 322,          |
esclusivamente nel caso in cui il|
contribuente sia in grado di     |
documentare una evidente         |
infondatezza della stessa, sulla |
base dell'esistenza di:          |
a) significative variazioni degli|
elementi strutturali             |
nell'esercizio dell'attivita'    |
rispetto a quelli presi a base   |
per la formulazione della        |
proposta;                        |
b) dati ed elementi presi a base |
per la formulazione della        |
proposta divergenti              |Termini per la comunicazione di
sensibilmente, all'atto          |adesione alla proposta di
dell'adesione.                   |pianificazione fiscale
--------------------------------------------------------------------
392. La sussistenza delle        |
circostanze di cui alle lettere  |
a) e b) del comma 391 puo' essere|
asseverata dai soggetti abilitati|
sulla base delle disposizioni    |Asseverazione delle circostanze
vigenti.                         |previste al comma 394
--------------------------------------------------------------------
393. Per i periodi di imposta    |
oggetto di pianificazione,       |
relativamente al reddito         |
caratteristico d'impresa o di    |
arti o professioni:              |
a) sono inibiti i poteri         |
spettanti all'amministrazione    |
finanziaria sulla base delle     |
disposizioni di cui all'articolo |
39 del decreto del Presidente    |
della Repubblica 29 settembre    |
1973, n. 600, e successive       |
modificazioni;                   |
b) esclusa l'aliquota del 23 per |
cento, quelle marginali          |
applicabili al reddito           |
complessivo ai fini dell'imposta |
sul reddito, nonche' quella      |
applicabile ai fini dell'imposta |
sul reddito delle societa', sono |
ridotte di 4 punti percentuali,  |
per la parte di reddito          |
dichiarato eccedente quello      |
pianificato;                     |
c) e' esclusa l'applicazione dei |
contributi previdenziali per la  |
parte di reddito dichiarato che  |
eccede quello pianificato fatto  |
salvo il minimale reddituale     |
previsto ai fini contributivi;   |
restano salve le prerogative     |
delle Casse autonome nonche' la  |Benefici a favore dei soggetti
facolta' di effettuare i         |che aderiscono alla
versamenti su base volontaria.   |pianificazione fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
394. Per gli stessi periodi di   |
imposta di cui al comma 393, ai  |
fini dell'imposta sul valore     |
aggiunto:                        |
a) il contribuente assolve       |
ordinariamente a tutti gli       |
obblighi formali e sostanziali   |
previsti dal decreto del         |
Presidente della Repubblica 26   |
ottobre 1972, n. 633, e          |
successive modificazioni, e dalle|
altre disposizioni in materia di |
imposta sul valore aggiunto;     |
b) all'ammontare degli eventuali |
maggiori ricavi o compensi da    |
dichiarare rispetto a quelli     |
risultanti dalle scritture       |
contabili si applica, tenendo    |
conto della esistenza di         |
operazioni non soggette ad       |
imposta ovvero soggette a regimi |
speciali, l'aliquota media       |
risultante dal rapporto tra      |
l'imposta relativa alle          |
operazioni imponibili, diminuita |
di quella relativa alle cessioni |
di beni ammortizzabili, e il     |
volume d'affari dichiarato;      |
c) sono inibiti i poteri         |
spettanti all'amministrazione    |
finanziaria in base alle         |
disposizioni di cui agli articoli|
54, secondo comma, secondo       |
periodo, e 55, secondo comma,    |
numero 3), del decreto del       |Applicazione delle disposizioni
Presidente della Repubblica 26   |in materia di IVA per i soggetti
ottobre 1972, n. 633, e          |che aderiscono alla
successive modificazioni.        |pianificazione fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
395. In caso di mancato rispetto |
della pianificazione, da         |
comunicare nella dichiarazione   |
presentata ai fini dell'imposta  |
sul reddito, l'Agenzia delle     |
entrate procede ad accertamento  |
parziale in ragione del reddito  |
oggetto della pianificazione     |
nonche', per l'imposta sul valore|
aggiunto, in ragione del volume  |
d'affari corrispondente ai ricavi|
o compensi caratteristici a base |
della stessa, salve le ipotesi di|
documentati accadimenti          |
straordinari e imprevedibili; in |
tale ultima ipotesi trova        |
applicazione il procedimento di  |
accertamento con adesione        |
previsto dal decreto legislativo |
19 giugno 1997, n. 218. La       |
disposizione di cui al presente  |
comma si applica anche nel caso  |
di mancato adeguamento alle      |
risultanze degli studi di        |Mancato rispetto della
settore.                         |pianificazione fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
396. L'inibizione dei poteri di  |
cui ai commi 393, lettera a), e  |
394, lettera c) ed i benefici di |
cui al comma 393, lettere b) e   |
c), non operano qualora:         |
a) il reddito dichiarato         |
differisca da quanto             |
effettivamente conseguito, ovvero|
non siano adempiuti gli obblighi |
di cui al comma 394, lettera a), |
ferma restando, comunque, in tale|
caso l'inibizione dei poteri di  |
cui all'articolo 39, secondo     |
comma, lettera d), del decreto   |
del Presidente della Repubblica  |
29 settembre 1973, n. 600, e     |
successive modificazioni, e      |
all'articolo 55, secondo comma,  |
numero 3), del decreto del       |
Presidente della Repubblica 26   |
ottobre 1972, n. 633, e          |
successive modificazioni;        |
b) siano constatate condotte del |
contribuente che integrano le    |
fattispecie di cui agli articoli |Casi di esclusione dei benefici
da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto |derivanti dalla pianificazione
legislativo 10 marzo 2000, n. 74.|fiscale concordata
--------------------------------------------------------------------
397. Salva l'applicazione del    |
comma 391, nei casi in cui a     |
seguito di controlli e           |
segnalazioni, anche di fonte     |
esterna all'amministrazione      |
finanziaria, emergano dati ed    |
elementi difformi da quelli      |
comunicati dal contribuente,     |
qualora presi a base per la      |
formulazione della proposta, nei |
suoi confronti non opera         |
l'inibizione dei poteri di cui ai|
commi 393, lettera a), e 394,    |Non operativita' dell'inibizione
lettera c), nonche' i benefici di|dei poteri in caso di dati ed
cui al comma 393, lettere b) e   |elementi difformi da quelli
c).                              |comunicati dal contribuente.
--------------------------------------------------------------------
398. Nel caso in cui l'attivita' |
effettivamente esercitata vari   |
nel corso del triennio,          |
l'istituto della pianificazione  |
fiscale concordata cessa di avere|
effetto dal periodo di imposta   |
nel corso del quale si e'        |
verificata la variazione. Con    |
decreti del Ministro             |
dell'economia e delle finanze, di|
natura non regolamentare, sono   |
individuate le singole categorie |
di contribuenti nei cui riguardi |
progressivamente, nel corso del  |
triennio, decorre l'applicazione |
della pianificazione fiscale     |
concordata nonche' approvate una |
o piu' note metodologiche per la |
formulazione della proposta di   |
cui al comma 389. Con i medesimi |
decreti sono conseguentemente    |
rideterminati i periodi d'imposta|
di cui al comma 388, per i       |
contribuenti nei cui confronti la|
pianificazione fiscale opera a   |
decorrere da periodi di imposta  |
diversi da quello indicato al    |
comma 387. Con provvedimento del |
direttore dell'Agenzia delle     |
entrate sono definite le         |
modalita' di invio delle         |
proposte, anche in via           |
telematica, direttamente al      |
contribuente ovvero per il       |
tramite degli intermediari di cui|
all'articolo 3, commi 2-bis e 3, |
del regolamento di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica  |
22 luglio 1998, n. 322, nonche'  |
le modalita' di adesione.        |Variazione dell'attivita'.
--------------------------------------------------------------------
399. Gli studi di settore        |
previsti all'articolo 62-bis del |
decreto-legge 30 agosto 1993, n. |
331, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 29    |
ottobre 1993, n. 427, sono       |
soggetti a revisione, di norma,  |
ogni quattro anni dalla data di  |
entrata in vigore dello studio di|
settore ovvero da quella         |
dell'ultima revisione, al fine di|
mantenere la rappresentativita'  |
degli stessi rispetto alla       |
realta' economica cui si         |
riferiscono. La revisione puo'   |
essere disposta anche prima del  |
decorso del termine previsto dal |
primo periodo, tenuto anche conto|
di dati ed informazioni ufficiali|
quali i dati di contabilita'     |
nazionale, sentito il parere     |
della commissione di esperti di  |
cui all'articolo 10, comma 7,    |
della legge 8 maggio 1998, n.    |
146. La revisione degli studi di |
settore e' programmata con       |
provvedimento del direttore      |Revisione quadriennale degli
dell'Agenzia della entrate da    |studi di settore e possibilita'
emanare entro il mese di febbraio|di anticipare l'intervento di
di ciascun anno.                 |revisione.
--------------------------------------------------------------------
400. In deroga a quanto previsto |
al comma 399, entro il mese di   |
febbraio 2005, l'Agenzia delle   |
entrate completa l'attivita' di  |
revisione relativa agli studi di |
settore gia' precedentemente     |
individuati, con effetto dal     |
periodo di imposta in corso al 31|
dicembre 2004, ai sensi          |
dell'articolo 1 del regolamento  |
recante disposizioni concernenti |
i tempi e le modalita' di        |
applicazione degli studi di      |Completamento della revisione
settore, di cui al decreto del   |relativamente ad alcuni studi di
Presidente della Repubblica 31   |settore gia' individuati
maggio 1999, n. 195.             |dall'Agenzia delle entrate.
--------------------------------------------------------------------
401. Gli organi preposti al      |
controllo, in conseguenza della  |
revisione e del potenziamento    |
degli studi di settore, sulla    |
base delle disposizioni dei commi|
da 387 a 432, programmano        |
l'impiego di maggiore capacita'  |
operativa per l'attivita' di     |
contrasto all'evasione nei       |Rafforzamento attivita' di
confronti dei soggetti ai quali  |contrasto all'evasione fiscale
non si applicano gli studi       |nei confronti dei soggetti ai
medesimi.                        |quali non si applicano gli studi.
--------------------------------------------------------------------
402. All'articolo 32 del decreto |
del Presidente della Repubblica  |
29 settembre 1973, n. 600, e     |
successive modificazioni, recante|
disposizioni comuni in materia di|
accertamento delle imposte sui   |
redditi, sono apportate le       |
seguenti modificazioni:          |
a) nel primo comma:              |
1) al numero 2):                 |
1.1) nel primo e secondo periodo,|
le parole da: "alle operazioni"  |
a: "risultanti dai conti" sono   |
sostituite dalle seguenti: "ai   |
rapporti ed alle operazioni, i   |
cui dati, notizie e documenti    |
siano stati acquisiti a norma del|
numero 7), ovvero rilevati a     |
norma dell'articolo 33, secondo e|
terzo comma. I dati ed elementi  |
attinenti ai rapporti ed alle    |
operazioni acquisiti e rilevati  |
rispettivamente a norma del      |
numero 7) e dell'articolo 33,    |
secondo e terzo comma,";         |
1.2) nel secondo periodo, le     |
parole da: "a base delle stesse" |
alla fine del periodo sono       |
sostituite dalle seguenti: "o    |
compensi a base delle stesse     |
rettifiche ed accertamenti, se il|
contribuente non ne indica il    |
soggetto beneficiario e          |
sempreche' non risultino dalle   |
scritture contabili, i           |
prelevamenti o gli importi       |
riscossi nell'ambito dei predetti|
rapporti od operazioni";         |
2) al numero 5):                 |
2.1) nel primo periodo, le parole|
da: ", ovvero" fino a: "in forma |
fiduciaria," sono soppresse;     |
2.2) nel quarto periodo, le      |
parole da: "all'Amministrazione  |
postale," fino alla fine del     |
numero sono sostituite dalle     |
seguenti: "alle banche, alla     |
societa' Poste italiane Spa, per |
le attivita' finanziarie e       |
creditizie, agli intermediari    |
finanziari, alle imprese di      |
investimento, agli organismi di  |
investimento collettivo del      |
risparmio, alle societa' di      |
gestione del risparmio e alle    |
societa' fiduciarie";            |
3) al numero 6-bis), il primo    |
periodo e' sostituito dal        |
seguente: "richiedere, previa    |
autorizzazione del direttore     |
centrale dell'accertamento       |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa,|
ovvero, per il Corpo della       |
guardia di finanza, del          |
comandante regionale, ai soggetti|
sottoposti ad accertamento,      |
ispezione o verifica il rilascio |
di una dichiarazione contenente  |
l'indicazione della natura, del  |
numero e degli estremi           |
identificativi dei rapporti      |
intrattenuti con le banche, la   |
societa' Poste italiane Spa, gli |
intermediari finanziari, le      |
imprese di investimento, gli     |
organismi di investimento        |
collettivo del risparmio, le     |
societa' di gestione del         |
risparmio e le societa'          |
fiduciarie, nazionali o          |
stranieri, in corso ovvero       |
estinti da non piu' di cinque    |
anni dalla data della richiesta";|
4) al numero 7):                 |
4.1) il primo periodo e'         |
sostituito dai seguenti:         |
"richiedere, previa              |
autorizzazione del direttore     |
centrale dell'accertamento       |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa,|
ovvero, per il Corpo della       |
guardia di finanza, del          |
comandante regionale, alle       |
banche, alla societa' Poste      |
italiane Spa, per le attivita'   |
finanziarie e creditizie, agli   |
intermediari finanziari, alle    |
imprese di investimento, agli    |
organismi di investimento        |
collettivo del risparmio, alle   |
societa' di gestione del         |
risparmio e alle societa'        |
fiduciarie, dati, notizie e      |
documenti relativi a qualsiasi   |
rapporto intrattenuto od         |
operazione effettuata, ivi       |
compresi i servizi prestati, con |
i loro clienti, nonche' alle     |
garanzie prestate da terzi. Alle |
societa' fiduciarie di cui alla  |
legge 23 novembre 1939, n. 1966, |
e a quelle iscritte nella sezione|
speciale dell'albo di cui        |
all'articolo 20 del testo unico  |
delle disposizioni in materia di |
intermediazione finanziaria, di  |
cui al decreto legislativo 24    |
febbraio 1998, n. 58, puo' essere|
richiesto, tra l'altro,          |
specificando i periodi temporali |
di interesse, di comunicare le   |
generalita' dei soggetti per     |
conto dei quali esse hanno       |
detenuto o amministrato o gestito|
beni, strumenti finanziari e     |
partecipazioni in imprese,       |
inequivocamente individuati.";   |
4.2) nel secondo periodo, dopo le|
parole: "deve essere indirizzata"|
sono inserite le seguenti: "al   |
responsabile della struttura     |
accentrata, ovvero";             |
b) nel secondo comma:            |
1) al secondo periodo, la parola:|
"sessanta" e' sostituita dalla   |
seguente: "trenta";              |
2) il terzo periodo e' sostituito|
dal seguente: "Il termine puo'   |
essere prorogato per un periodo  |
di venti giorni su istanza       |
dell'operatore finanziario, per  |
giustificati motivi, dal         |
competente direttore centrale o  |
direttore regionale per l'Agenzia|
delle entrate, ovvero, per il    |
Corpo della guardia di finanza,  |
dal comandante regionale.";      |
c) dopo il secondo comma e'      |
inserito il seguente:            |
"Le richieste di cui al primo    |
comma, numero 7), nonche' le     |
relative risposte, anche se      |
negative, devono essere          |
effettuate esclusivamente in via |
telematica. Con provvedimento del|
direttore dell'Agenzia delle     |
entrate sono stabilite le        |
disposizioni attuative e le      |
modalita' di trasmissione delle  |
richieste, delle risposte,       |
nonche' dei dati e delle notizie |Accertamento e acquisizione dati:
riguardanti i rapporti e le      |invito ai contribuenti a
operazioni indicati nel citato   |comparire per fornire dati e
numero 7)".                      |notizie rilevanti.
--------------------------------------------------------------------
403. All'articolo 51 del decreto |
del Presidente della Repubblica  |
26 ottobre 1972, n. 633, e       |
successive modificazioni,        |
concernente l'istituzione e la   |
disciplina dell'imposta sul      |
valore aggiunto, sono apportate  |
le seguenti modificazioni:       |
a) nel secondo comma:            |
1) al numero 2):                 |
1.1) nel primo periodo, le parole|
da: "alle operazioni" a:         |
"acquisita" sono sostituite dalle|
seguenti: "ai rapporti ed alle   |
operazioni, i cui dati, notizie e|
documenti siano stati acquisiti";|
la parola: "rilevate" e'         |
sostituita dalla seguente:       |
"rilevati";                      |
1.2) nel secondo periodo, le     |
parole: "I singoli dati ed       |
elementi risultanti dai conti"   |
sono sostituite dalle seguenti:  |
"I dati ed elementi attinenti ai |
rapporti ed alle operazioni      |
acquisiti e rilevati             |
rispettivamente a norma del      |
numero 7) e dell'articolo 52,    |
ultimo comma, o dell'articolo 63,|
primo comma,";                   |
2) al numero 5):                 |
2.1) nel primo periodo, le parole|
da: ", ovvero" fino a: "in forma |
fiduciaria," sono soppresse;     |
2.2) nel quarto periodo, le      |
parole da: "all'Amministrazione  |
postale," fino alla fine del     |
numero sono sostituite dalle     |
seguenti: "alle banche, alla     |
societa' Poste italiane Spa, per |
le attivita' finanziarie e       |
creditizie, agli intermediari    |
finanziari, alle imprese di      |
investimento, agli organismi di  |
investimento collettivo del      |
risparmio, alle societa' di      |
gestione del risparmio e alle    |
societa' fiduciarie";            |
3) al numero 6-bis) il primo     |
periodo e' sostituito dal        |
seguente: "Richiedere, previa    |
autorizzazione del direttore     |
centrale accertamento            |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa,|
ovvero, per il Corpo della       |
guardia di finanza, del          |
comandante regionale, ai soggetti|
sottoposti ad accertamento,      |
ispezione o verifica il rilascio |
di una dichiarazione contenente  |
l'indicazione della natura, del  |
numero e degli estremi           |
identificativi dei rapporti      |
intrattenuti con le banche, la   |
societa' Poste italiane Spa, gli |
intermediari finanziari, le      |
imprese di investimento, gli     |
organismi di investimento        |
collettivo del risparmio, le     |
societa' di gestione del         |
risparmio e le societa'          |
fiduciarie, nazionali o          |
stranieri, in corso ovvero       |
estinti da non piu' di cinque    |
anni dalla data della            |
richiesta.";                     |
4) al numero 7):                 |
4.1) il primo periodo e'         |
sostituito dai seguenti:         |
"Richiedere, previa              |
autorizzazione del direttore     |
centrale dell'accertamento       |
dell'Agenzia delle entrate o del |
direttore regionale della stessa,|
ovvero, per il Corpo della       |
guardia di finanza, del          |
comandante regionale, alle       |
banche, alla societa' Poste      |
italiane Spa, per le attivita'   |
finanziarie e creditizie, agli   |
intermediari finanziari, alle    |
imprese di investimento, agli    |
organismi di investimento        |
collettivo del risparmio, alle   |
societa' di gestione del         |
risparmio e alle societa'        |
fiduciarie, dati, notizie e      |
documenti relativi a qualsiasi   |
rapporto intrattenuto od         |
operazione effettuata, ivi       |
compresi i servizi prestati, con |
i loro clienti, nonche' alle     |
garanzie prestate da terzi. Alle |
societa' fiduciarie di cui alla  |
legge 23 novembre 1939, n. 1966, |
e a quelle iscritte nella sezione|
speciale dell'albo di cui        |
all'articolo 20 del testo unico  |
delle disposizioni in materia di |
intermediazione finanziaria, di  |
cui al decreto legislativo 24    |
febbraio 1998, n. 58, puo' essere|
richiesto, tra l'altro,          |
specificando i periodi temporali |
di interesse, di comunicare le   |
generalita' dei soggetti per     |
conto dei quali esse hanno       |
detenuto o amministrato o gestito|
beni, strumenti finanziari e     |
partecipazioni in imprese,       |
inequivocamente individuati.";   |
4.2) nel secondo periodo, dopo le|
parole: "deve essere indirizzata"|
sono inserite le seguenti: "al   |
responsabile della struttura     |
accentrata, ovvero";             |
b) nel terzo comma:              |
1) al primo periodo, la parola:  |
"sessanta" e' sostituita dalla   |
seguente: "trenta";              |
2) il secondo periodo e'         |
sostituito dal seguente: "Il     |
termine puo' essere prorogato per|
un periodo di venti giorni su    |
istanza dell'operatore           |
finanziario, per giustificati    |
motivi, dal competente direttore |
centrale o direttore regionale   |
per l'Agenzia delle entrate,     |
ovvero, per il Corpo della       |
guardia di finanza, dal          |
comandante regionale.";          |
c) dopo il terzo comma e'        |
inserito il seguente:            |
"Le richieste di cui al secondo  |
comma, numero 7), nonche' le     |
relative risposte, anche se      |
negative, sono effettuate        |
esclusivamente in via telematica.| Modifiche all'articolo 51 del
Con provvedimento del direttore  | TUIR.
dell'Agenzia delle entrate sono  | Invito degli Uffici IVA a
stabilite le disposizioni        | presentare documenti posti a base
attuative e le modalita' di      | delle rettifiche e degli
trasmissione delle richieste,    | accertamenti se il contribuente
delle risposte, nonche' dei dati | non dimostra che ne ha tenuto
e delle notizie riguardanti i    | conto nelle dichiarazioni o che
rapporti e le operazioni indicati| non si riferiscono ad operazioni
nel citato numero 7)".           | imponibili.
--------------------------------------------------------------------
404. Le disposizioni di cui al   |
terzo comma dell'articolo 32 del |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
600, nonche' quelle di cui al    |
quarto comma dell'articolo 51 del|
decreto del Presidente della     |
Repubblica 26 ottobre 1972, n.   |
633, introdotte rispettivamente  |
dai commi 402 e 403, hanno       |
effetto dal 1º luglio 2005. Con  |
uno o piu' provvedimenti del     |
direttore dell'Agenzia delle     |
entrate puo' essere prevista una |
diversa decorrenza successiva, in|
considerazione delle esigenze di |Richiesta in via telematica dal 1
natura esclusivamente tecnica.   |luglio 2005.
--------------------------------------------------------------------
405. Al fine di una maggiore     |
efficienza, efficacia ed         |
effettivita' dell'istituto della |
pianificazione fiscale           |
concordata, al primo periodo del |
comma 1 dell'articolo 41-bis del |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
600, e successive modificazioni, |
sono apportate le seguenti       |
modificazioni:                   |
a) le parole da: "gli uffici     |
delle imposte" fino a: "delle    |
imposte dirette" sono sostituite |
dalle seguenti: "i competenti    |
uffici dell'Agenzia delle        |
entrate, qualora dagli accessi,  |
ispezioni e verifiche nonche'    |
dalle segnalazioni effettuati    |
dalla Direzione centrale         |
accertamento, da una Direzione   |
regionale ovvero da un ufficio   |
della medesima Agenzia ovvero di |
altre Agenzie fiscali";          |
b) dopo le parole: "non          |
spettanti," sono inserite le     |
seguenti: "nonche' l'esistenza di|
imposte o di maggiori imposte non|
versate, escluse le ipotesi di   |
cui agli articoli 36-bis e       |
36-ter,";                        |
c) sono aggiunte, in fine, le    |
seguenti parole: ", ovvero la    |
maggiore imposta da versare,     |
anche avvalendosi delle procedure|
previste dal decreto legislativo |
19 giugno 1997, n. 218".         |Variazione uffici competenti.
--------------------------------------------------------------------
406. Al quinto comma             |
dell'articolo 54 del decreto del |
Presidente della Repubblica 26   |
ottobre 1972, n. 633, e          |
successive modificazioni, sono   |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) le parole da: "l'ufficio      |
dell'imposta" fino a: "indirette |
sugli affari" sono sostituite    |
dalle seguenti: "i competenti    |
uffici dell'Agenzia delle        |
entrate, qualora dagli accessi,  |
ispezioni e verifiche nonche'    |
dalle segnalazioni effettuati    |
dalla Direzione centrale         |
accertamento, da una Direzione   |
regionale ovvero da un ufficio   |
della medesima Agenzia ovvero di |
altre Agenzie fiscali";          |
b) dopo le parole: "l'esistenza  |
di corrispettivi" sono inserite  |
le seguenti: "o di imposta";     |
c) sono aggiunte, in fine, le    |
seguenti parole: ", nonche'      |
l'imposta o la maggiore imposta  |
non versata, escluse le ipotesi  |
di cui all'articolo 54-bis, anche|
avvalendosi delle procedure      |
previste dal decreto legislativo |
19 giugno 1997, n. 218".         |Variazione uffici competenti.
--------------------------------------------------------------------
407. Al comma 181 dell'articolo 3|
della legge 28 dicembre 1995, n. |
549, primo periodo dell'alinea,  |
le parole: "alle altre categorie |
reddituali" sono sostituite dalle|
seguenti: "alle medesime o alle  |
altre categorie reddituali,      |
nonche' con riferimento ad       |Accertamento sulla base degli
ulteriori operazioni rilevanti ai|studi di settore: estensione
fini dell'imposta sul valore     |degli accertamenti potenzialmente
aggiunto,".                      |eseguibili.
--------------------------------------------------------------------
408. All'articolo 70 della legge |
21 novembre 2000, n. 342, sono   |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al comma 1, le parole: "alle  |
categorie reddituali diverse da  |
quelle che hanno formato oggetto |
degli accertamenti stessi" sono  |
sostituite dalle seguenti: "alle |
medesime o alle altre categorie  |
reddituali nonche' con           |
riferimento ad ulteriori         |
operazioni rilevanti ai fini     |
dell'imposta sul valore          |
aggiunto";                       |
b) al comma 2, le parole da:     |
"qualora" fino a:                |
"indipendentemente" sono         |
sostituite dalle seguenti:       |
"indipendentemente dalla         |Estensione degli accertamenti
sopravvenuta conoscenza di nuovi |previsti e basati su studi di
elementi e".                     |settore.
--------------------------------------------------------------------
409. All'articolo 10 della legge |
8 maggio 1998, n. 146, sono      |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) il comma 2 e' sostituito dal  |
seguente:                        |
"2. Nei confronti degli esercenti|
attivita' d'impresa in regime di |
contabilita' ordinaria, anche per|
effetto di opzione, e degli      |
esercenti arti e professioni, la |
disposizione del comma 1 trova   |
applicazione quando in almeno in |
due periodi di imposta su tre    |
consecutivi considerati, compreso|
quello da accertare, l'ammontare |
dei compensi o dei ricavi        |
determinabili sulla base degli   |
studi di settore risulta         |
superiore all'ammontare dei      |
compensi o ricavi dichiarati con |
riferimento agli stessi periodi  |
di imposta. La disposizione del  |
comma 1 trova applicazione in    |
ogni caso nei confronti degli    |
esercenti attivita' d'impresa in |
regime di contabilita' ordinaria,|
anche per effetto di opzione,    |
quando emergono significative    |
situazioni di incoerenza rispetto|
ad indici di natura economica,   |
finanziaria o patrimoniale,      |
individuati con apposito         |
provvedimento del direttore      |
dell'Agenzia delle entrate,      |
sentito il parere della          |
commissione di esperti di cui al |
comma 7.";                       |
b) dopo il comma 3 e' inserito il|
seguente:                        |
"3-bis. Nelle ipotesi di cui ai  |
commi 2 e 3 l'ufficio, prima     |
della notifica dell'avviso di    |
accertamento, invita il          |
contribuente a comparire, ai     |
sensi dell'articolo 5 del decreto|
legislativo 19 giugno 1997, n.   |
218.";                           |
c) il comma 6 e' sostituito dal  |
seguente:                        |
"6. I maggiori ricavi, compensi e|
corrispettivi, conseguenti       |
all'applicazione degli           |
accertamenti di cui al comma 1,  |
ovvero dichiarati per effetto    |
dell'adeguamento di cui          |
all'articolo 2 del regolamento   |
recante disposizioni concernenti |
i tempi e le modalita' di        |
applicazione degli studi di      |
settore, di cui al decreto del   |
Presidente della Repubblica 31   |Possibilita' di effettuare gli
maggio 1999, n. 195, non rilevano|accertamenti sulla base degli
ai fini dell'obbligo della       |studi di settore nei confronti
trasmissione della notizia di    |dei contribuenti con contabilita'
reato ai sensi dell'articolo 331 |ordinaria e degli esercenti arti
del codice di procedura penale". |e professioni.
--------------------------------------------------------------------
410. Le disposizioni dei commi 2 |
e 3-bis dell'articolo 10 della   |
legge 8 maggio 1998, n. 146, come|
modificato dal comma 409 del     |
presente articolo, hanno effetto |
a decorrere dal periodo di       |
imposta in corso al 31 dicembre  |Entrata in vigore delle
2004.                            |disposizioni del comma 409.
--------------------------------------------------------------------
411. All'articolo 2 del          |
regolamento di cui al decreto del|
Presidente della Repubblica 31   |
maggio 1999, n. 195, sono        |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al comma 1:                   |
1) le parole: "il primo periodo" |
sono sostituite dalle seguenti:  |
"i periodi";                     |
2) le parole: "nella             |
dichiarazione dei redditi" sono  |
sostituite dalle seguenti: "nelle|
dichiarazioni di cui all'articolo|
1 del regolamento di cui al      |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 22 luglio 1998, n.    |
322, e successive                |
modificazioni,";                 |
3) le parole: "per adeguare i    |
ricavi o i compensi" sono        |
sostituite dalle seguenti: "per  |
adeguare gli stessi, anche ai    |
fini dell'imposta regionale sulle|
attivita' produttive,";          |
b) al comma 2:                   |
1) le parole da: "Per il primo   |
periodo d'imposta" fino a:       |
"revisione del medesimo," sono   |
sostituite dalle seguenti: "Per i|
medesimi periodi d'imposta di cui|
al comma 1,";                    |
2) le parole: "puo' essere" sono |
sostituite dalla seguente: "e'"; |
3) le parole: "di presentazione  |
della dichiarazione dei redditi" |
sono sostituite dalle seguenti:  |
"del versamento a saldo          |
dell'imposta sul reddito; i      |
maggiori corrispettivi devono    |
essere annotati, entro il        |
suddetto termine, in un'apposita |
sezione dei registri di cui agli |
articoli 23 e 24 del decreto del |
Presidente della Repubblica 26   |
ottobre 1972, n. 633, e          |
successive modificazioni, e      |
riportati nella dichiarazione    |
annuale";                        |
c) dopo il comma 2, e' aggiunto  |
il seguente:                     |
"2-bis. L'adeguamento di cui ai  |
commi 1 e 2 e' effettuato, per i |
periodi d'imposta diversi da     |
quello in cui trova applicazione |
per la prima volta lo studio,    |
ovvero le modifiche conseguenti  |
alla revisione del medesimo, a   |
condizione che sia versata, entro|
il termine per il versamento a   |
saldo dell'imposta sul reddito,  |
una maggiorazione del 3 per      |
cento, calcolata sulla differenza|
tra ricavi o compensi derivanti  |
dall'applicazione degli studi e  |
quelli annotati nelle scritture  |
contabili. La maggiorazione non  |
e' dovuta se la predetta         |
differenza non e' superiore al 10|
per cento dei ricavi o compensi  |Adeguamento alle risultanze degli
annotati nelle scritture         |studi di settore, in sede di
contabili".                      |dichiarazione annuale.
--------------------------------------------------------------------
412. In esecuzione dell'articolo |
6, comma 5, della legge 27 luglio|
2000, n. 212, l'Agenzia delle    |
entrate comunica mediante        |
raccomandata con avviso di       |
ricevimento ai contribuenti      |
l'esito dell'attivita' di        |
liquidazione, effettuata ai sensi|
dell'articolo 36-bis del decreto |
del Presidente della Repubblica  |
29 settembre 1973, n. 600, e     |
successive modificazioni,        |
relativamente ai redditi soggetti|
a tassazione separata. La        |
relativa imposta o la maggiore   |
imposta dovuta, a decorrere dal  |
periodo d'imposta 2001, e'       |
versata mediante modello di      |
pagamento, di cui all'articolo 19|
del decreto legislativo 9 luglio |
1997, n. 241, precompilato       |
dall'Agenzia. In caso di mancato |
pagamento entro il termine di    |
trenta giorni dal ricevimento    |
dell'apposita comunicazione si   |
procede all'iscrizione a ruolo,  |
secondo le disposizioni di cui al|
decreto del Presidente della     |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
602, e successive modificazioni, |
con l'applicazione della sanzione|
di cui all'articolo 13, comma 2, |
del decreto legislativo 18       |
dicembre 1997, n. 471, e degli   |
interessi di cui all'articolo 20 |
del predetto decreto n. 602 del  |
1973, a decorrere dal primo      |
giorno del secondo mese          |
successivo a quello di           |
elaborazione della predetta      |Comunicazione dell'esito
comunicazione.                   |dell'attivita' di liquidazione.
--------------------------------------------------------------------
413. Ai commi 2 e 1,             |
rispettivamente, degli articoli 2|
e 3 del decreto legislativo 18   |
dicembre 1997, n. 462, e         |
successive modificazioni, con    |
riferimento alle dichiarazioni   |
presentate dal 1º gennaio 1999,  |
sono aggiunte, in fine, le       |
seguente parole: "e gli interessi|
sono dovuti fino all'ultimo      |
giorno del mese antecedente a    |
quello dell'elaborazione della   |
comunicazione".                  |Pagamento interessi.
--------------------------------------------------------------------
414. Al decreto legislativo 10   |
marzo 2000, n. 74, dopo          |
l'articolo 10 e' inserito il     |
seguente:                        |
"Art. 10-bis. - (Omesso          |
versamento di ritenute           |
certificate). - 1. E' punito con |
la reclusione da sei mesi a due  |
anni chiunque non versa entro il |
termine previsto per la          |
presentazione della dichiarazione|
annuale di sostituto di imposta  |
ritenute risultanti dalla        |
certificazione rilasciata ai     |
sostituiti, per un ammontare     |
superiore a cinquantamila euro   |Omesso versamento di ritenute
per ciascun periodo d'imposta".  |certificate.
--------------------------------------------------------------------
415. All'articolo 49, comma 1,   |
del decreto del Presidente della |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
602, e successive modificazioni, |
dopo le parole: "costituisce     |
titolo esecutivo" sono aggiunte  |
le seguenti: "; il concessionario|
puo' altresi' promuovere azioni  |
cautelari e conservative, nonche'|
ogni altra azione prevista dalle |Esperibilita' delle azioni
norme ordinarie a tutela del     |cautelari da parte del
creditore".                      |concessionario.
--------------------------------------------------------------------
416. All'articolo 19 del decreto |
legislativo 13 aprile 1999, n.   |
112, sono apportate le seguenti  |
modificazioni:                   |
a) al comma 2, lettera a), le    |
parole: "entro il quinto mese    |
successivo alla consegna del     |
ruolo ovvero" sono sostituite    |
dalle seguenti: "entro il        |
dodicesimo mese successivo alla  |
consegna del ruolo ovvero, per i |
ruoli straordinari, entro il     |
sesto mese successivo nonche'";  |
b) al comma 4, dopo le parole:   |
"di segnalare azioni cautelari ed|
esecutive" sono inserite le      |
seguenti: "nonche' conservative  |
ed ogni altra azione prevista    |
dalle norme ordinarie a tutela   |
del creditore".                  |Discarico per inesigibilita'.
--------------------------------------------------------------------
417. Al decreto del Presidente   |
della Repubblica 29 settembre    |
1973, n. 602, sono apportate le  |
seguenti modificazioni:          |
a) all'articolo 12, comma 3, dopo|
la parola: "contribuente," sono  |
inserite le seguenti: "la specie |
del ruolo,";                     |
b) all'articolo 19, comma 4-bis, |
le parole: "ad espropriazione    |
forzata" sono sostituite dalle   |
seguenti: "alla riscossione      |
coattiva"; nel medesimo comma    |
sono aggiunte, in fine, le       |
seguenti parole: "secondo le     |
disposizioni di cui al titolo II |
del presente decreto";           |
c) all'articolo 25, comma 1, sono|
aggiunte, in fine, le seguenti   |
parole: ", a pena di decadenza,  |
entro l'ultimo giorno del        |
dodicesimo mese successivo a     |
quello di consegna del ruolo,    |
ovvero entro l'ultimo giorno del |
sesto mese successivo alla       |Modifiche in tema di ruoli e di
consegna se la cartella e'       |poteri di riscossione:
relativa ad un ruolo             |indicazione della natura e della
straordinario".                  |specie del ruolo.
--------------------------------------------------------------------
418. Al decreto legislativo 19   |
giugno 1997, n. 218, sono        |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) all'articolo 8, comma 2, terzo|
periodo, le parole: "garanzia con|
le modalita' di cui all'articolo |
38-bis del decreto del Presidente|
della Repubblica 26 ottobre 1972,|
n. 633" sono sostituite dalle    |
seguenti: "idonea garanzia       |
mediante polizza fideiussoria o  |
fideiussione bancaria"; al       |
medesimo articolo 8, dopo il     |
comma 3, e' inserito il seguente:|
"3-bis. In caso di mancato       |
pagamento anche di una sola delle|
rate successive, se il garante   |
non versa l'importo garantito    |
entro trenta giorni dalla        |
notificazione di apposito invito,|
contenente l'indicazione delle   |
somme dovute e dei presupposti di|
fatto e di diritto della pretesa,|
il competente ufficio            |
dell'Agenzia delle entrate       |
provvede all'iscrizione a ruolo  |
delle predette somme a carico del| Disposizioni in materia di
contribuente e dello stesso      | accertamento con adesione e di
garante";                        | conciliazione giudiziale:
b) all'articolo 15, comma 2, le  |previsione della fideiussione
parole: "commi 2 e 3" sono       |bancaria per il pagamento
sostituite dalle seguenti: "commi|dell'importo delle rate
2, 3 e 3-bis".                   |successive.
--------------------------------------------------------------------
419. All'articolo 48, comma 3,   |
del decreto legislativo 31       |
dicembre 1992, n. 546, le parole:|
"garanzia secondo le modalita' di|
cui all'articolo 38-bis del      |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 26 ottobre 1972, n.   |
633" sono sostituite dalle       |
seguenti: "garanzia mediante     |
polizza fideiussoria o           |
fideiussione bancaria"; al       |
medesimo articolo 48, dopo il    |
comma 3, e' inserito il seguente:|
"3-bis. In caso di mancato       |
pagamento anche di una sola delle|
rate successive, se il garante   |
non versa l'importo garantito    |
entro trenta giorni dalla        |
notificazione di apposito invito,|
contenente l'indicazione delle   |
somme dovute e dei presupposti di|
fatto e di diritto della pretesa,|
il competente ufficio            |
dell'Agenzia delle entrate       |
provvede all'iscrizione a ruolo  |
delle predette somme a carico del|Iscrizione a ruolo in caso di
contribuente e dello stesso      |mancato versamento di una sola
garante".                        |rata.
--------------------------------------------------------------------
420. Le disposizioni del comma   |
416, lettera a), e del comma 417,|
lettere a) e c), si applicano con|
riferimento ai ruoli resi        |Termine di decorrenza
esecutivi successivamente al 1º  |dell'applicazione dei ruoli
luglio 2005.                     |differenziati.
--------------------------------------------------------------------
421. Ferme restando le           |
attribuzioni e i poteri previsti |
dagli articoli 31 e seguenti del |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
600, e successive modificazioni, |
nonche' quelli previsti dagli    |
articoli 51 e seguenti del       |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 26 ottobre 1972, n.   |
633, e successive modificazioni, |
per la riscossione dei crediti   |
indebitamente utilizzati in tutto|
o in parte, anche in             |
compensazione ai sensi           |
dell'articolo 17 del decreto     |
legislativo 9 luglio 1997, n.    |
241, e successive modificazioni, |
l'Agenzia delle entrate puo'     |
emanare apposito atto di recupero|
motivato da notificare al        |
contribuente con le modalita'    |
previste dall'articolo 60 del    |
citato decreto del Presidente    |
della Repubblica n. 600 del 1973.|
La disposizione del primo periodo|
non si applica alle attivita' di |
recupero delle somme di cui      |
all'articolo 1, comma 3, del     |
decreto-legge 20 marzo 2002, n.  |
36, convertito, con              |
modificazioni, dalla legge 17    |
maggio 2002, n. 96, e            |
all'articolo 1, comma 2, del     |
decreto-legge 24 dicembre 2002,  |
n. 282, convertito, con          |Atto di recupero motivato per
modificazioni, dalla legge 21    |riscossione crediti indebitamente
febbraio 2003, n. 27.            |utilizzati.
--------------------------------------------------------------------
422. In caso di mancato          |
pagamento, in tutto o in parte,  |
delle somme dovute entro il      |
termine assegnato dall'ufficio,  |
comunque non inferiore a sessanta|
giorni, si procede alla          |
riscossione coattiva con le      |
modalita' previste dal decreto   |
del Presidente della Repubblica  |Riscossione coattiva in caso di
29 settembre 1973, n. 602, e     |inadempienza all'atto di
successive modificazioni.        |recupero.
--------------------------------------------------------------------
423. La competenza all'emanazione|
degli atti di cui al comma 421,  |
emessi prima del termine per la  |
presentazione della              |
dichiarazione, spetta all'ufficio|
nella cui circoscrizione e' il   |
domicilio fiscale del soggetto   |
per il precedente periodo di     |Atto di recupero: competenza
imposta.                         |dell'Ufficio periferico.
--------------------------------------------------------------------
424. In deroga alle disposizioni |
dell'articolo 3, comma 3, della  |
legge 27 luglio 2000, n. 212, i  |
termini di decadenza per         |
l'iscrizione a ruolo previsti    |
dall'articolo 17, comma 1,       |
lettera a), del decreto del      |
Presidente della Repubblica 29   |
settembre 1973, n. 602, e        |
successive modificazioni, sono   |
prorogati al 31 dicembre 2006 per|
le dichiarazioni presentate      |Proroga dei termini di decadenza
nell'anno 2003.                  |per l'iscrizione a ruolo.
--------------------------------------------------------------------
425. Al decreto del Presidente   |
della Repubblica 29 settembre    |
1973, n. 602, dopo l'articolo 75 |
e' inserito il seguente:         |
"Art. 75-bis. - (Dichiarazione   |
stragiudiziale del terzo). - 1.  |
Il concessionario, prima di      |
procedere ai sensi degli articoli|
543 e seguenti del codice di     |
procedura civile, puo' chiedere a|
soggetti terzi, debitori del     |
soggetto che e' iscritto a ruolo |
o dei coobbligati, di indicare   |
per iscritto, anche solo in modo |
generico, le cose e le somme da  |Dichiarazione stragiudiziale del
loro dovute al creditore".       |terzo.
--------------------------------------------------------------------
426. E' effettuato mediante ruolo|
il recupero delle somme dovute,  |
per inadempimento, dal soggetto  |
incaricato del servizio di       |
intermediazione all'incasso      |
ovvero dal garante di tale       |
soggetto o del debitore di       |
entrate riscosse ai sensi        |
dell'articolo 17 del decreto     |
legislativo 26 febbraio 1999, n. |
46, e successive modificazioni.  |
In attesa della riforma organica |
del settore della riscossione,   |
fermi restando i casi di         |
responsabilita' penale, i        |
concessionari del servizio       |
nazionale della riscossione ed i |
commissari governativi delegati  |
provvisoriamente alla            |
riscossione, di cui al decreto   |
legislativo 13 aprile 1999, n.   |
112, hanno facolta' di sanare le |
irregolarita' connesse           |
all'esercizio degli obblighi del |
rapporto concessorio compiute    |
fino alla data del 20 novembre   |
2004 dietro versamento della     |
somma di 3 euro per ciascun      |
abitante residente negli ambiti  |
territoriali ad essi affidati in |
concessione alla data del 1º     |
gennaio 2004. L'importo dovuto e'|
versato in tre rate, la prima    |
pari al 40 per cento del totale, |
da versare entro il 30 giugno    |
2005, e le altre due, ciascuna   |
pari al 30 per cento del totale, |
da versare rispettivamente entro |
il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed |
il 31 dicembre 2006. Con decreto |Riscossione mediante ruolo per il
del Ministro dell'economia e     |recupero delle somme dovute dal
delle finanze sono stabilite le  |concessionario per inadempimento.
modalita' di applicazione delle  |Definizione agevolata di
disposizioni del presente comma. |irregolarita' pregresse.
--------------------------------------------------------------------
427. La durata delle concessioni |
del servizio nazionale della     |
riscossione e degli incarichi di |
commissario governativo, delegato|
provvisoriamente alla            |
riscossione, e' prorogata al 31  |
dicembre 2006.                   |Proroga durata concessioni.
--------------------------------------------------------------------
428. A condizione che la relativa|
imposta sostitutiva sia stata    |
versata entro il termine del 30  |
settembre 2004, i soli termini   |
previsti per la redazione ed il  |
giuramento delle perizie di cui  |
agli articoli 5 e 7 della legge  |
28 dicembre 2001, n. 448, e      |
successive modificazioni, sono   |
stabiliti alla data del 31 marzo |
2005. Tra i soggetti abilitati   |
per tale attivita' di redazione e|
giuramento delle perizie si      |
comprendono i periti regolarmente|
iscritti alle Camere di          |
commercio, industria, artigianato|
e agricoltura, ai sensi del testo|
unico di cui al regio decreto 20 |Termini per la redazione e il
settembre 1934, n. 2011.         |giuramento di perizie.
--------------------------------------------------------------------
429. Le imprese che operano nel  |
settore della grande             |
distribuzione possono trasmettere|
telematicamente all'Agenzia delle|
entrate, distintamente per       |
ciascun punto vendita,           |
l'ammontare complessivo dei      |
corrispettivi giornalieri delle  |
cessioni di beni e delle         |
prestazioni di servizi di cui    |
agli articoli 2 e 3 del decreto  |
del Presidente della Repubblica  |
26 ottobre 1972, n. 633, e       |Trasmissione telematica dei dati
successive modificazioni.        |dei corrispettivi giornalieri.
--------------------------------------------------------------------
430. Ai fini del comma 429 sono  |
imprese di grande distribuzione  |
commerciale, ai sensi            |
dell'articolo 4, comma 1, lettere|
e) ed f), del decreto legislativo|
31 marzo 1998, n. 114, le aziende|
distributive che operano con     |
esercizi commerciali definiti    |
media e grande struttura di      |
vendita aventi, quindi,          |
superficie superiore a 150 metri |
quadri nei comuni con popolazione|
residente inferiore a 10.000     |
abitanti, o superficie superiore |
a 250 metri quadri nei comuni con|
popolazione residente superiore  |Definizione imprese di grande
ai 10.000 abitanti.              |distribuzione.
--------------------------------------------------------------------
431. Le modalita' tecniche ed i  |
termini per la trasmissione      |
telematica di cui al comma 429   |
sono definiti con provvedimento  |
del direttore dell'Agenzia delle |
entrate. La trasmissione         |
telematica di cui al comma 429   |
sostituisce l'obbligo di         |
certificazione fiscale dei       |
corrispettivi di cui all'articolo|
12 della legge 30 dicembre 1991, |
n. 413, e al decreto del         |
Presidente della Repubblica 21   |Definizione delle modalita'
dicembre 1996, n. 696. Resta     |tecniche e dei termini per la
comunque fermo l'obbligo di      |trasmissione telematica con
emissione delle fatture su       |provvedimento del direttore
richiesta del cliente.           |dell'Agenzia delle entrate.
--------------------------------------------------------------------
432. Le violazioni alle          |
prescrizioni di cui ai commi 429 |
e 431 sono soggette alle sanzioni|
previste ai sensi dell'articolo  |
6, comma 3, dell'articolo 11,    |
comma 5, e dell'articolo 12,     |
comma 3, del decreto legislativo |
18 dicembre 1997, n. 471.        |Sanzioni.
--------------------------------------------------------------------
433. Nell'ambito delle attivita' |
volte al riordino, alla          |
razionalizzazione e alla         |
valorizzazione del patrimonio    |
immobiliare dello Stato,         |
l'Agenzia del demanio e'         |
autorizzata, con decreto         |
dirigenziale del Ministero       |
dell'economia e delle finanze, a |
vendere a trattativa privata,    |
anche in blocco, le quote        |
indivise di beni immobili, i     |
fondi interclusi nonche' i       |
diritti reali su immobili, dei   |
quali lo Stato e' proprietario   |
ovvero comunque e' titolare. Il  |
prezzo di vendita e' stabilito   |
secondo criteri e valori di      |
mercato, tenuto conto della      |
particolare condizione giuridica |
dei beni e dei diritti. Il       |
perfezionamento della vendita    |
determina il venire meno dell'uso|
governativo, delle concessioni in|
essere nonche' di ogni altro     |
eventuale diritto spettante a    |Vendita a trattativa privata di
terzi in caso di cessione.       |quote indivise, fondi interclusi.
--------------------------------------------------------------------
434. Le aree che appartengono al |
patrimonio e al demanio dello    |
Stato, sulle quali, alla data di |
entrata in vigore della presente |
legge, i comuni hanno realizzato |
le opere di urbanizzazione di cui|
all'articolo 4 della legge 29    |
settembre 1964, n. 847, e        |
successive modificazioni, sono   |
trasferite in proprieta', a      |
titolo oneroso, nello stato di   |
fatto e di diritto in cui si     |
trovano, al patrimonio           |
indisponibile del comune che le  |
richiede, con vincolo decennale  |
di inalienabilita'. La richiesta |
di trasferimento e' presentata   |
alla filiale dell'Agenzia del    |
demanio territorialmente         |
competente, corredata dalle      |
planimetrie e dagli atti         |
catastali che identificano le    |
aree oggetto di trasferimento. Il|
corrispettivo del trasferimento  |
e' determinato secondo i         |
parametri fissati nell'elenco 3  |
allegato alla presente legge. I  |
parametri sono aggiornati        |Trasferimento ai comuni dei beni
annualmente, a decorrere dal 1º  |immobili dello Stato su cui i
gennaio 2006, nella misura dell'8|comuni hanno realizzato opere di
per cento.                       |urbanizzazione.
--------------------------------------------------------------------
435. Le somme dovute dai comuni  |
per l'occupazione delle aree di  |
cui al comma 434, non versate    |
fino alla data di stipulazione   |
dell'atto del loro trasferimento,|
sono corrisposte, contestualmente|
al trasferimento, in misura pari |
a un terzo degli importi di cui  |
all'elenco 3 allegato alla       |
presente legge, per ogni anno di |
occupazione, nei limiti della    |
prescrizione quinquennale. Con il|
trasferimento delle aree si      |
estinguono i giudizi pendenti,   |
promossi dall'amministrazione    |
demaniale e comunque preordinati |
alla liberazione delle aree di   |
cui al comma 434, e restano      |Versamento delle somme per
compensate fra le parti le spese |occupazione di aree ed estinzione
di lite.                         |giudizi pendenti.
--------------------------------------------------------------------
436. I beni immobili che non     |
formano oggetto delle procedure  |
di dismissione disciplinate dal  |
decreto-legge 25 settembre 2001, |
n. 351, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 23    |
novembre 2001, n. 410, di valore |
non superiore a 100.000 euro,    |
individuati con i decreti di cui |
all'articolo 1, comma 1, dello   |
stesso decreto-legge n. 351 del  |
2001, possono essere alienati    |
direttamente dall'Agenzia del    |
demanio a trattativa privata, se |
non aggiudicati in vendita, al   |
prezzo piu' alto, a seguito di   |
procedura di invito pubblico ad  |
offrire, della quale sia data    |
adeguata pubblicita' almeno su   |
due quotidiani a diffusione      |
nazionale e su almeno due        |
periodici a diffusione locale, di|
durata non inferiore al mese,    |Vendita a trattativa privata
esperito telematicamente         |degli alloggi cartolarizzabili di
attraverso il sito INTERNET della|valore non superiore a 100.000
medesima Agenzia.                |euro.
--------------------------------------------------------------------
437. Le alienazioni di cui al    |
comma 436 non sono soggette alla |
disposizione di cui al comma 113 |
dell'articolo 3 della legge 23   |
dicembre 1996, n. 662,           |
concernente il diritto di        |
prelazione degli enti locali     |
territoriali. Non sono altresi'  |
soggette alla disposizione di cui|
al primo periodo le alienazioni  |
effettuate direttamente dalla    |
Agenzia del demanio a trattativa |
privata, a seguito di asta       |
pubblica deserta, aventi ad      |
oggetto immobili di valore       |
inferiore a 250.000 euro; in caso|
di valore pari o superiore al    |
predetto importo, il diritto di  |
prelazione e' esercitato         |
dall'ente locale entro quindici  |
giorni dal ricevimento della     |
comunicazione della              |
determinazione a vendere, e delle|Esclusione del diritto di
relative condizioni, da parte    |prelazione degli enti locali
dell'Agenzia del demanio.        |territoriali
--------------------------------------------------------------------
438. Relativamente agli immobili |
di cui al comma 436 e' fatto     |
salvo il diritto di prelazione in|
favore dei concessionari, dei    |
conduttori nonche' dei soggetti  |
che si trovano comunque nel      |
godimento dell'immobile oggetto  |
di alienazione, a condizione che |
gli stessi abbiano soddisfatto   |Diritto di prelazione in favore
tutti i crediti richiesti        |dei concessionari e dei
dall'amministrazione competente. |conduttori.
--------------------------------------------------------------------
439. Le disposizioni agevolative |
previste dalla normativa vigente |
in favore di enti locali         |
territoriali e di enti pubblici e|
privati, in materia di utilizzo  |
di beni immobili di proprieta'   |
statale sono applicate in regime |
di reciprocita' in favore delle  |
amministrazioni dello Stato che a|
loro volta utilizzano, per usi   |Condizione di reciprocita'
governativi, immobili di         |Stato-enti locali in tema di
proprieta' degli stessi enti.    |utilizzazione degli immobili.
--------------------------------------------------------------------
                                 |Abrogazione della disciplina in
                                 |materia di permuta di immobili
440. Il regio decreto-legge 10   |demaniali ad uso di
settembre 1923, n. 2000,         |Amministrazioni governative con
convertito dalla legge 17 aprile |altri immobili da destinare agli
1925, n. 473, e' abrogato.       |stessi o ad analoghi usi.
--------------------------------------------------------------------
441. Entro sei mesi dalla data di|
entrata in vigore della presente |
legge, gli alloggi di cui        |
all'articolo 2 della legge 27    |
dicembre 1997, n. 449, e         |
successive modificazioni, sono   |
trasferiti in proprieta', a      |
titolo gratuito e nello stato di |
fatto e di diritto in cui si     |
trovano al momento del loro      |
trasferimento, ai comuni nel cui |
territorio gli stessi sono       |
ubicati. I comuni procedono,     |
entro centoventi giorni dalla    |
data della volturazione,         |
all'accertamento di eventuali    |
difformita' urbanistico-edilizie.|
Le disposizioni del presente     |
comma non si applicano agli      |
alloggi realizzati in favore dei |
profughi ai sensi dell'articolo  |
18 della legge 4 marzo 1952, n.  |Trasferimento ai comuni degli
137, nonche' agli alloggi di cui |alloggi di edilizia residenziale
al comma 442.                    |pubblica.
--------------------------------------------------------------------
442. Al fine di consentire la    |
regolare e sollecita conclusione |
delle procedure e in coerenza con|
l'articolo 4, comma 223, della   |
legge 24 dicembre 2003, n. 350,  |
il comma 27 dell'articolo 1 della|
legge 24 dicembre 1993, n. 560,  |
si interpreta nel senso che gli  |
alloggi attualmente di proprieta'|
statale realizzati ai sensi della|
legge 9 agosto 1954, n. 640, sono|
ceduti in proprieta' agli        |
assegnatari o loro congiunti, in |
possesso dei requisiti previsti  |
dalla predetta legge. Per la     |
determinazione delle condizioni  |
di vendita, ivi comprese la      |
fissazione del prezzo e le       |
modalita' di pagamento, si fa    |
riferimento alla normativa in    |
vigore alla data di presentazione| Cessione di alloggi di edilizia
della domanda di acquisto        | residenziale pubblica agli
dell'alloggio.                   | assegnatari o loro congiunti.
--------------------------------------------------------------------
443. Dopo il comma 13-bis        |
dell'articolo 27 del             |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 24    |
novembre 2003, n. 326, sono      |
aggiunti i seguenti:             |
"13-ter. In sede di prima        |
applicazione dei commi 13 e      |
13-bis, il Ministero della       |
difesa, Direzione generale dei   |
lavori e del demanio, di concerto|
con l'Agenzia del demanio,       |
individua entro il 28 febbraio   |
2005 beni immobili comunque in   |
uso all'Amministrazione della    |
difesa, non piu' utili ai fini   |
istituzionali, da dismettere e, a|
tal fine, consegnare al Ministero|
dell'economia e delle finanze e, |
per esso, all'Agenzia del        |
demanio.                         |
13-quater. Gli immobili          |
individuati e consegnati ai sensi|
del comma 13-ter entrano a far   |
parte del patrimonio disponibile |
dello Stato per essere           |
assoggettati alle procedure di   |
valorizzazione e di dismissione  |
di cui al decreto-legge 25       |
settembre 2001, n. 351,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 23 novembre 2001, n. |
410, e di cui ai commi da 6 a 8. |
Gli immobili individuati sono    |
stimati a cura dell'Agenzia del  |
demanio nello stato di fatto e di|
diritto in cui si trovano.       |
13-quinquies. La Cassa depositi e|
prestiti concede, entro trenta   |
giorni dalla data di             |
individuazione degli immobili di |
cui al comma 13-ter,             |
anticipazioni finanziarie della  |
quota come sopra determinata,    |
pari al valore degli immobili    |
individuati, per un importo      |
complessivo non inferiore a 954  |
milioni di euro e, comunque, non |
superiore a 1357 milioni di euro.|
Le condizioni generali ed        |
economiche delle anticipazioni   |
sono stabilite in conformita' con|
le condizioni praticate sui      |
finanziamenti della gestione     |
separata di cui all'articolo 5,  |
comma 8. Il Ministro             |
dell'economia e delle finanze    |
provvede al rimborso delle somme |
anticipate e dei connessi oneri  |
finanziari a valere sui proventi |
delle dismissioni degli immobili.|
Le anticipazioni concesse dalla  |
Cassa depositi e prestiti sono   |
versate all'entrata del bilancio |
dello Stato per essere           |
riassegnate al Dicastero della   |
difesa su appositi fondi relativi|
ai consumi intermedi e agli      |
investimenti fissi lordi, da     |
ripartire, nel corso della       |
gestione, sui capitoli           |
interessati, con decreto del     |
Ministro della difesa da         |
comunicare, anche con evidenze   |
informatiche, al Ministero       |
dell'economia e delle finanze,   |
tramite l'Ufficio centrale del   |
bilancio, nonche' alle           |
Commissioni parlamentari         |
competenti e alla Corte dei      |
conti.                           |
13 sexies. Fermo restando quanto |
previsto al comma 13-quinquies, a|
valere sulle risorse derivanti   |
dall'applicazione delle procedure|
di valorizzazione e dismissione  |
dei beni immobili                |
dell'Amministrazione della       |
difesa, non piu' utili ai fini   |
istituzionali, ai sensi dei commi|
13 e 13-bis, e individuati dal   |
Ministero della difesa, Direzione|
generale dei lavori e del        |
demanio, di concerto con         |
l'Agenzia del demanio, per       |
ciascuno degli anni dal 2005 al  |
2009 una somma di 30 milioni di  |
euro e' destinata                |
all'ammodernamento e alla        |
ristrutturazione degli arsenali  |
della Marina militare di Augusta,|
La Spezia e Taranto. Inoltre, una|
somma di 30 milioni di euro per  |
l'anno 2005 e' destinata al      |
finanziamento di un programma di |
edilizia residenziale in favore  |
del personale delle Forze armate |
dei ruoli dei sergenti e dei     |
volontari in servizio            |Dismissioni immobili della
permanente".                     |difesa.
--------------------------------------------------------------------
444. Le finalita' di cui         |
all'articolo 29 della legge 18   |
febbraio 1999, n. 28, e          |
successive modificazioni, possono|
essere conseguite anche          |
attraverso il ricorso alla       |
locazione, anche finanziaria, con|Locazione, anche finanziaria,
l'utilizzo delle risorse non     |degli immobili destinati a
ancora impegnate alla data del 31|caserme e alloggi di servizio
dicembre 2004.                   |della G.d.F.
--------------------------------------------------------------------
                                 |Abrogazione della possibilita' di
445. Il comma 65 dell'articolo 17|acquisizione gratuita da parte
della legge 15 maggio 1997, n.   |dei Comuni dei beni del demanio
127, e' abrogato.                |dello Stato.
--------------------------------------------------------------------
446. Per conseguire obiettivi di |
contenimento, razionalizzazione, |
ottimizzazione e programmazione  |
della spesa pubblica destinata ad|
interventi edilizi sul patrimonio|
immobiliare dello Stato, fermo   |
restando il quadro normativo     |
vigente, ed in particolare le    |
competenze del Ministero delle   |
infrastrutture e dei trasporti,  |
le amministrazioni dello Stato e |
le Agenzie fiscali, ad eccezione |
degli organi costituzionali e    |
degli organismi di sicurezza,    |
provvedono, ai fini del          |
coordinamento, del monitoraggio e|
della ottimale gestione del      |
patrimonio dello Stato a         |
comunicare all'Agenzia del       |
demanio:                         |
a) entro il 30 ottobre di ogni   |
anno, gli schemi di programma    |
triennali e gli elenchi annuali  |
redatti ai sensi dell'articolo 14|
della legge 11 febbraio 1994, n. |
109, e successive modificazioni, |
e del decreto del Ministro delle |
infrastrutture e dei trasporti 22|
giugno 2004, pubblicato nella    |
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 |
giugno 2004, relativi            |
all'esecuzione di interventi     |
edilizi di cui all'articolo 3,   |
comma 1, lettere b), c), d) ed   |
e1), del testo unico delle       |
disposizioni legislative e       |
regolamentari in materia         |
edilizia, di cui al decreto del  |
Presidente della Repubblica 6    |
giugno 2001, n. 380, su immobili |
di proprieta' dello Stato;       |
b) i programmi triennali e gli   |
elenchi annuali definitivi, di   |
cui alla lettera a), entro un    |
mese dalla data della loro       |
approvazione da parte dei        |
competenti organi, secondo i     |
rispettivi ordinamenti. Identica |
comunicazione e' dovuta in tutti |
i casi di variazione apportata ai|
programmi triennali e agli       |
elenchi annuali dei lavori;      |
c) ogni tre mesi, il consuntivo  |
relativo allo stato di           |
realizzazione degli interventi   |
previsti negli elenchi annuali   |
nonche' ai lavori di importo     |
inferiore alla soglia prevista   |
dalla legge 11 febbraio 1994, n. |
109, eventualmente eseguiti      |
nell'anno considerato;           |
d) entro il 31 ottobre di ogni   |
anno, le previsioni in ordine ai |
fabbisogni annuali di nuovi spazi|
allocativi, necessari allo       |
svolgimento delle proprie        |
attivita' istituzionali, nonche' |
le previsioni in ordine alle     |
superfici il cui utilizzo e'     |Obbligo di comunicazione annuale
ritenuto non piu' necessario     |all'Agenzia del demanio da parte
all'esecuzione delle predette    |dei Ministeri e delle Agenzie
finalita'.                       |fiscali.
--------------------------------------------------------------------
447. L'Agenzia del demanio       |
elabora linee guida              |
tecnico-operative per la         |
formazione o l'aggiornamento dei |
programmi triennali degli        |
interventi, finalizzate al       |
raggiungimento degli obiettivi   |
indicati dal Governo, e fornisce |
alle amministrazioni di cui al   |
comma 446 il supporto informatico|
per la redazione e la            |Potesta' dell'Agenzia del demanio
trasmissione dei programmi       |per la formazione e
triennali e degli elenchi        |l'aggiornamento dei programmi
annuali.                         |triennali degli interventi.
--------------------------------------------------------------------
448. L'Agenzia del demanio, entro|
il 30 aprile di ogni anno,       |
presenta al Ministero            |
dell'economia e delle finanze una|
relazione sulle attivita' svolte |
in attuazione delle disposizioni |Termine per la presentazione
di cui al comma 447.             |della relazione annuale.
--------------------------------------------------------------------
449. I piani di investimento     |
immobiliare deliberati dall'INAIL|
sono approvati dal Ministro del  |
lavoro e delle politiche sociali,|
di concerto con il Ministro      |
dell'economia e delle finanze, e |
gli investimenti sono orientati  |
alle finalita' annualmente       |
individuate con decreto del      |
Ministro del lavoro e delle      |
politiche sociali, di concerto   |
con il Ministro dell'economia e  |
delle finanze, sentiti il        |
Ministro della salute e il       |
Ministro dell'istruzione,        |piani di investimento immobiliare
dell'universita' e della ricerca.|INAIL.
--------------------------------------------------------------------
450. Il Ministro dell'economia e |
delle finanze, con uno o piu'    |
decreti, avvia programmi di      |
dismissioni immobiliari da       |
realizzare tramite               |
cartolarizzazioni di fondi       |
immobiliari o cessioni dirette.  |
Con decreto del Ministro         |
dell'economia e delle finanze, di|
concerto con il Ministro delle   |
infrastrutture e dei trasporti,  |
sentite le competenti Commissioni|
parlamentari, possono essere     |
trasferiti, a prezzo di mercato, |
a Infrastrutture Spa, tratti di  |
rete stradale nazionale di cui   |
all'articolo 7, comma 1-bis, del |
decreto-legge 8 luglio 2002, n.  |
138, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 8     |
agosto 2002, n. 178,             |
assoggettabili a pedaggio        |
figurativo comunque non a carico |
degli utenti. Il prezzo e'       |
fissato con modalita' concordate |
tra il Ministero dell'economia e |
delle finanze, il Ministero delle|
infrastrutture e dei trasporti e |
Infrastrutture Spa. Le modalita' |
di pianificazione, gestione e    |
manutenzione dei tratti di cui al|
secondo periodo, rimangono le    |
stesse della restante rete       |
stradale di interesse nazionale e|
saranno disciplinate da apposita |
convenzione. Con decreto del     |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, di concerto con il      |
Ministro delle infrastrutture e  |
dei trasporti, vengono ridefiniti|
entro sei mesi dalla data di     |
entrata in vigore della presente |Dismissioni immobiliari e
legge, i rapporti finanziari tra |cartolarizzazioni. Vendita di
ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i |strade nazionali assoggettabili a
Ministeri interessati.           |pedaggio.
--------------------------------------------------------------------
451. E' fatta salva              |
l'applicazione delle disposizioni|
del codice dei beni culturali e  |
del paesaggio, di cui al decreto |
legislativo 22 gennaio 2004, n.  |Applicazione delle norme del
42.                              |codice dei beni culturali.
--------------------------------------------------------------------
452. Per il completamento degli  |
interventi infrastrutturali      |
necessari a garantire l'integrale|
attuazione della Convenzione tra |
l'Italia e la Francia, conclusa a|
Roma il 24 giugno 1970, di cui   |
alla legge 18 giugno 1973, n.    |
475, e' autorizzata la spesa di 5|
milioni di euro per dodici anni, |
a decorrere dal 2005, a valere   |
sulle risorse previste           |
dall'articolo 19-bis, comma 1,   |
del decreto-legge 25 marzo 1997, |
n. 67, convertito, con           |
modificazioni, dalla legge 23    |
maggio 1997, n. 135, e successive|
modificazioni, per la            |
realizzazione delle opere di     |
viabilita' stradale e            |
autostradale speciale e di grande|
comunicazione connesse al        |
percorso di cui alla stessa      |
Convenzione. A tal fine, per     |
garantire effettivita' alla      |
realizzazione delle iniziative in|
grado di potenziare e rendere    |
piu' efficiente la grande        |
viabilita' lungo il percorso tra |
Italia e Francia, viene          |
assicurata priorita' al          |
completamento degli interventi   |
infrastrutturali stradali e di   |
grande attraversamento viario    |
nelle localita' in cui sono      |
ubicati gli immobili di cui      |
all'articolo 17 della citata     |
Convenzione per i quali, alla    |
data di entrata in vigore della  |
presente legge, sia gia'         |Autorizzazione di spesa per
perfezionata la fase della       |l'attuazione della Convenzione
progettazione preliminare.       |Italia-Francia.
--------------------------------------------------------------------
453. Per consentire l'inizio dei |
lavori relativi alla strada      |
statale n. 38 previsti dalla     |
delibera del CIPE del 21 dicembre|
2001 per l'accesso alla          |
Valtellina, e' autorizzato un    |
contributo quindicennale di 2    |
milioni di euro, a favore        |
dell'ANAS Spa, a decorrere       |
dall'anno 2005. La Cassa depositi|
e prestiti e' autorizzata a      |
intervenire a favore dell'ANAS   |
Spa ai sensi dell'articolo 47    |
della legge 28 dicembre 2001, n. |Strada statale per l'accesso alla
448.                             |Valtellina.
--------------------------------------------------------------------
454. All'articolo 24, comma 7,   |
della legge 27 dicembre 2002, n. |Estensione all'esecuzione dei
289, dopo le parole: "alla       |lavori della procedura di
procedura" sono inserite le      |autorizzazione per i servizi per
seguenti: "di esecuzione di      |le informazioni e la sicurezza e
lavori e".                       |disciplina del segreto di Stato.
--------------------------------------------------------------------
455. Per la realizzazione ed il  |
completamento di interventi      |
infrastrutturali necessari ad    |
assicurare la tutela             |
dell'ambiente in relazione ad    |
opere di interesse nazionale per |
il collegamento tra le grandi    |
reti viarie urbane ed extraurbane|
delle citta' metropolitane a piu'|
intensa circolazione viaria,     |
nonche' tra nodi di scambio      |
portuali ed aeroportuali ed aree |
urbane attraverso aree naturali  |
protette, e' istituito, nello    |
stato di previsione del Ministero|
delle infrastrutture e dei       |
trasporti, un Fondo per la       |
viabilita' con una dotazione di  |
12 milioni di euro per l'anno    |
2005 e di 5 milioni di euro per  |
l'anno 2006. Con decreto del     |
Ministro delle infrastrutture e  |
dei trasporti da emanare, previo |
parere delle competenti          |
Commissioni parlamentari, entro  |
sessanta giorni dalla data di    |
entrata in vigore della presente |
legge, sono individuati gli      |
interventi ammessi alla fruizione|
dei contributi e gli importi     |
massimi erogabili per ciascun    |
intervento, nel rispetto delle   |
disposizioni comunitarie in      |Istituzione del Fondo per la
materia di aiuti di Stato.       |viabilita'.
--------------------------------------------------------------------
456. Per la concessione di       |
contributi alla realizzazione di |
infrastrutture ad elevata        |
automazione e a ridotto impatto  |
ambientale di supporto a nodi di |
scambio viario intermodali e'    |
autorizzata la spesa di 10       |
milioni di euro per ciascuno     |
degli anni 2005, 2006 e 2007. Con|
decreto del Ministro delle       |
infrastrutture e dei trasporti da|
emanare, previo parere delle     |
competenti Commissioni           |
parlamentari, entro sessanta     |
giorni dalla data di entrata in  |
vigore della presente legge, sono|
individuate le tipologie di      |
intervento che possono fruire dei|
contributi e gli importi massimi |Contributo per infrastrutture ad
erogabili per ciascun intervento,|elevata automazione e a ridotto
nel rispetto delle disposizioni  |impatto ambientale di supporto a
comunitarie in materia di aiuti  |nodi di scambio viario
di Stato.                        |intermodali.
--------------------------------------------------------------------
457. Per la prosecuzione degli   |
interventi previsti all'articolo |
4, comma 158, della legge 24     |
dicembre 2003, n. 350, e'        |Progettazione e realizzazione di
autorizzata la spesa di 3 milioni|tutte le opere di integrazione
di euro per l'anno 2005.         |del passante di Mestre.
--------------------------------------------------------------------
458. E' autorizzata la spesa di 3|
milioni di euro a decorrere      |
dall'anno 2005 allo scopo della  |
prosecuzione degli interventi    |
infrastrutturali previsti ai     |
sensi dell'articolo 3, comma 127 |
della legge 24 dicembre 2003, n. |Parco della Salute e delle nuove
350.                             |Molinette di Torino.
--------------------------------------------------------------------
459. Per le finalita' di cui     |
all'articolo 45, comma 3, della  |
legge 28 dicembre 2001, n. 448,  |
come rideterminate dal comma 180 |
dell'articolo 4 della legge 24   |
dicembre 2003, n. 350, e'        |
autorizzata la spesa di 3 milioni|
di euro per ciascuno degli anni  |
2005, 2006 e 2007. Al relativo   |
onere si provvede mediante       |
corrispondente riduzione         |
dell'autorizzazione di spesa di  |
cui all'articolo 13, comma 1,    |Fiera del Levante di Bari,d Fiera
della legge 1º agosto 2002, n.   |di Verona, Fiera di Foggia e
166.                             |Fiera di Padova.
--------------------------------------------------------------------
460. Fermo restando quanto       |
disposto dall'articolo 6, commi  |
1, 2 e 3, del decreto-legge 15   |
aprile 2002, n. 63, convertito,  |
con modificazioni, dalla legge 15|
giugno 2002, n. 112, l'articolo  |
12 della legge 16 dicembre 1977, |
n. 904, non si applica alle      |
societa' cooperative e loro      |
consorzi a mutualita' prevalente |
di cui al libro V, titolo VI,    |
capo I, sezione I, del codice    |
civile, e alle relative          |
disposizioni di attuazione e     |
transitorie, e che sono iscritti |
all'Albo delle cooperative       |
sezione cooperative a mutualita' |
prevalente di cui all'articolo   |
223-sexiesdecies delle           |
disposizioni di attuazione del   |
codice civile:                   |
                                 |
a) per la quota del 20 per cento |
degli utili netti annuali delle  |
cooperative agricole e loro      |
consorzi di cui al decreto       |
legislativo 18 maggio 2001, n.   |
228, delle cooperative della     |
piccola pesca e loro consorzi;   |
                                 |Non concorrenza alla formazione
b) per la quota del 30 per cento |del reddito delle somme destinate
degli utili netti annuali delle  |a riserve indivisibili nei limiti
altre cooperative e loro         |degli utili annuali destinati
consorzi.                        |alla riserva minima obbligatoria
--------------------------------------------------------------------
461. L'articolo 10 del decreto   |
del Presidente della Repubblica  |
29 settembre 1973, n. 601, e     |
successive modificazioni, non si |Esclusione dall'esenzione del 20%
applica limitatamente alla       |degli utili delle cooperative
lettera a) del comma 1.          |agricole accantonati a riserva.
--------------------------------------------------------------------
462. L'articolo 11 del decreto   |
del Presidente della Repubblica  |
29 settembre 1973, n. 601, e     |
successive modificazioni, si     |
applica limitatamente al reddito |
imponibile derivante             |
dall'indeducibilita' dell'imposta|Limitazione dell'agevolazione al
regionale sulle attivita'        |reddito imponibile derivante
produttive.                      |dall'indeducibilita' IRAP.
--------------------------------------------------------------------
463. Le previsioni di cui ai     |
commi da 460 a 462 non si        |
applicano alle cooperative       |
sociali e loro consorzi di cui   |
alla legge 8 novembre 1991, n.   |
381. Resta, in ogni caso,        |
l'esenzione da imposte e la      |
deducibilita' delle somme        |Esclusione dalla limitazione
previste dall'articolo 11 della  |delle agevolazioni per le
legge 31 gennaio 1992, n. 59, e  |cooperative sociali e i loro
successive modificazioni.        |consorzi.
--------------------------------------------------------------------
464. A decorrere dall'esercizio  |
in corso al 31 dicembre 2004, in |
deroga all'articolo 3 della legge|
27 luglio 2000, n. 212, per le   |
societa' cooperative e loro      |
consorzi diverse da quelle a     |
mutualita' prevalente            |
l'applicabilita' dell'articolo 12|
della legge 16 dicembre 1977, n. |
904, e' limitata alla quota del  |
30 per cento degli utili netti   |
annuali, a condizione che tale   |Trattamento fiscale delle
quota sia destinata ad una       |societa' cooperative: limitazione
riserva indivisibile prevista    |alla quota del 30 per cento degli
dallo statuto.                   |utili netti annuali.
--------------------------------------------------------------------
465. Gli interessi sulle somme   |
che i soci persone fisiche       |
versano alle societa' cooperative|
e loro consorzi alle condizioni  |
previste dall'articolo 13 del    |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 29 settembre 1973, n. |
601, e successive modificazioni, |
sono indeducibili per la parte   |
che supera l'ammontare calcolato |
con riferimento alla misura      |
minima degli interessi spettanti |
ai detentori dei buoni postali   |
fruttiferi, aumentata dello 0,90 |Indeducibilita' degli interessi
per cento.                       |eccedenti.
--------------------------------------------------------------------
466. Le disposizioni dei commi da|
460 a 465 si applicano a         |
decorrere dai periodi d'imposta  |Decorrenza dele disposizioni dei
successivi a quello in corso al  |commi da 460 a 465 dal 31
31 dicembre 2003.                |dicembre 2003.
--------------------------------------------------------------------
467. Al numero 41-bis) della     |
tabella A, parte seconda,        |
allegata al decreto del          |
Presidente della Repubblica 26   |
ottobre 1972, n. 633, sono       |
ricomprese, a decorrere dal 1º   |
gennaio 2005, anche le           |
prestazioni di cui ai numeri 18),|
19), 20) e 21) dell'articolo 10  |
del predetto decreto n. 633 del  |
1972, e successive modificazioni,|
rese, in favore dei soggetti     |
indicati nel medesimo numero     |
41-bis) da cooperative e loro    |
consorzi, sia direttamente che in|
esecuzione di contratti di       |
appalto e convenzioni in genere. |
Resta salva la facolta' per le   |
cooperative sociali di cui alla  |
legge 8 novembre 1991, n. 381, di|
optare per la previsione di      |
maggior favore ai sensi          |
dell'articolo 10, comma 8, del   |
decreto legislativo 4 dicembre   |
1997, n. 460. Le agevolazioni di |
cui al presente comma sono       |
concesse nel limite di spesa di  |
10 milioni di euro annui. Il     |
Ministro dell'economia e delle   |IVA prestazioni
finanze provvede, con propri     |socio-assistenziali qualora
decreti, a dare attuazione al    |effettuate da parte di
presente comma.                  |cooperative e loro consorzi.
--------------------------------------------------------------------
                                 |Abrogazione della possibilita'
                                 |per le casse rurali e artigiane
468. All'articolo 11, comma 4,   |di calcolare la quota di utili
della legge 31 gennaio 1992, n.  |del 3 per cento sulla base degli
59, il secondo periodo e'        |utili, al netto delle riserve
soppresso.                       |obbligatorie.
--------------------------------------------------------------------
469. All'articolo 6 della legge  |
13 maggio 1999, n. 133, e        |
successive modificazioni, sono   |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) al comma 1, lettera b), e'    |
aggiunto, in fine, il seguente   |
periodo: "Qualora a detti        |
consorzi, esistenti alla data di |
entrata in vigore della presente |
disposizione, fossero associati  |
anche soggetti diversi dalle     |
banche, l'esenzione si applica   |
limitatamente alle prestazioni   |
rese nei confronti delle banche, |
a condizione che il relativo     |
ammontare sia superiore al 50 per|
cento del volume d'affari";      |Esenzione Iva per i consorzi fra
b) il comma 4 e' abrogato.       |banche.
--------------------------------------------------------------------
470. All'articolo 90 della legge |
27 dicembre 2002, n. 289, dopo il|
comma 11, e' inserito il         |
seguente:                        |
"11-bis. Per i soggetti di cui al|
comma 1 la pubblicita', in       |
qualunque modo realizzata negli  |
impianti utilizzati per          |
manifestazioni sportive          |
dilettantistiche con capienza    |
inferiore ai tremila posti, e' da|
considerarsi, ai fini            |
dell'applicazione delle          |
disposizioni del decreto del     |
Presidente della Repubblica 26   |
ottobre 1972, n. 640, in rapporto|
di occasionalita' rispetto       |
all'evento sportivo direttamente |
organizzato".                    |Pubblicita' negli stadi.
--------------------------------------------------------------------
471. A decorrere dal 1º gennaio  |
2005, le disposizioni che        |
disciplinano le modalita' di     |
liquidazione e di versamento     |
dell'imposta sul valore aggiunto |
contenute nel regolamento di cui |
al decreto del Ministro delle    |
finanze 24 ottobre 2000, n. 370, |
e nel regolamento di cui al      |
decreto del Ministro delle       |
finanze 24 ottobre 2000, n. 366, |
non si applicano ai soggetti che |
nell'anno solare precedente hanno|
versato imposta sul valore       |
aggiunto per un importo superiore|
a 2 milioni di euro. I soggetti  |
di cui al presente comma hanno   |
facolta' di eseguire le          |
annotazioni relative alle        |
operazioni effettuate entro il   |
giorno 15 del mese successivo a  |
quello di effettuazione          |Versamenti periodici IVA con
dell'operazione.                 |cadenza mensile.
--------------------------------------------------------------------
472. All'articolo 4, comma 1, del|
testo unico delle disposizioni   |
legislative concernenti le       |
imposte sulla produzione e sui   |
consumi e relative sanzioni      |
penali e amministrative, di cui  |
al decreto legislativo 26 ottobre|
1995, n. 504, e successive       |
modificazioni, dopo il terzo     |
periodo, e' inserito il seguente:|
"In tal caso resta altresi'      |
sospesa la procedura di          |
riscossione dell'imposta sul     |Sospensione della procedura di
valore aggiunto gravante sulle   |riscossione dell'IVA gravante
accise stesse".                  |sulle accise.
--------------------------------------------------------------------
473. Le riserve e i fondi in     |
sospensione di imposta, anche se |
imputati al capitale sociale o al|
fondo di dotazione, esistenti nel|
bilancio o nel rendiconto        |
dell'esercizio in corso alla data|
del 31 dicembre 2004, possono    |
essere assoggettati, in tutto o  |
in parte, ad imposta sostitutiva |
dell'imposta sul reddito delle   |Smobilizzo, mediante pagamento di
persone fisiche, dell'imposta sul|un'imposta sostitutiva del 10%,
reddito delle societa' e         |delle riserve e dei fondi in
dell'imposta regionale sulle     |sospensione di imposta esistenti
attivita' produttive, nella      |nel bilancio dell'esercizio in
misura del 10 per cento. La      |corso al 31 dicembre 2004.
disposizione del primo periodo   |Esclusione delle riserve
non si applica alle riserve per  |costituite per ammortamenti
ammortamenti anticipati.         |anticipati
--------------------------------------------------------------------
474. Per i saldi attivi di       |
rivalutazione costituiti ai sensi|
delle leggi 29 dicembre 1990, n. |
408, 30 dicembre 1991, n. 413, e |
21 novembre 2000, n. 342,        |
compresi quelli costituiti ai    |
sensi dell'articolo 14 della     |
legge 21 novembre 2000, n. 342,  |Riduzione della misura
l'imposta sostitutiva di cui al  |dell'imposta sostitutiva nelle
comma 473 e' ridotta al 4 per    |ipotesi di affrancamento di saldi
cento.                           |attivi di rivalutazione.
--------------------------------------------------------------------
475. Le riserve e i fondi di cui |
al comma 473 e i saldi attivi di |
cui al comma 474, assoggettati   |
all'imposta sostitutiva, non     |
concorrono a formare il reddito  |
imponibile dell'impresa ovvero   |
della societa' e dell'ente e in  |
caso di distribuzione dei citati |
saldi attivi non spetta il       |
credito di imposta previsto      |Non concorrenza alla formazione
dall'articolo 4, comma 5, della  |del reddito imponibile della
legge 29 dicembre 1990, n. 408,  |societa' delle riserve, dei
dall'articolo 26, comma 5, della |fondi, dei saldi di
legge 30 dicembre 1991, n. 413, e|rivalutazione, qualora siano
dall'articolo 13, comma 5, della |assoggettati ad imposta
legge 21 novembre 2000, n. 342.  |sostitutiva.
--------------------------------------------------------------------
476. L'imposta sostitutiva e'    |
liquidata nella dichiarazione dei|
redditi relativa all'esercizio di|
cui al comma 473 ed e' versata,  |Liquidazione dell'imposta
in unica soluzione, entro il     |sostitutiva nella dichiarazione
termine di versamento del saldo  |dei redditi relativa
delle imposte sui redditi di tale|all'esercizio in corso al 31
esercizio.                       |dicembre 2004.
--------------------------------------------------------------------
477. L'imposta sostitutiva e'    |
indeducibile e puo' essere       |
imputata, in tutto o in parte,   |
alle riserve iscritte in bilancio|
o rendiconto. Se l'imposta       |
sostitutiva e' imputata al       |
capitale sociale o fondo di      |
dotazione, la corrispondente     |
riduzione e' operata, anche in   |
deroga all'articolo 2365 del     |
codice civile, con le modalita'  |
di cui all'articolo 2445, secondo|Indeducibilita' dell'imposta
comma, del medesimo codice.      |sostitutiva versata.
--------------------------------------------------------------------
478. Per la liquidazione,        |
l'accertamento, la riscossione, i|
rimborsi, le sanzioni e il       |
contenzioso si applicano le      |
disposizioni previste per le     |Applicazione delle regole
imposte sui redditi.             |previste per le imposte dirette.
--------------------------------------------------------------------
479. Il Fondo bieticolo nazionale|
di cui all'articolo 3 del        |
decreto-legge 21 dicembre 1990,  |
n. 391, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 18    |
febbraio 1991, n. 48, e'         |
incrementato della somma di 10   |
milioni di euro per l'anno 2005. |Fondo bieticolo nazionale
--------------------------------------------------------------------
480. Al decreto legislativo 15   |
novembre 1993, n. 507, sono      |
apportate le seguenti            |
modificazioni:                   |
a) all'articolo 6, dopo il comma |
2, e' aggiunto il seguente:      |
"2-bis. Per i soggetti di cui    |
all'articolo 20 non trova        |
applicazione l'imposta sulla     |
pubblicita'.";                   |
b) all'articolo 20, dopo il comma|
1, e' aggiunto il seguente:      |
"1-bis. Il presente articolo si  |
applica alle persone fisiche che |
non intendono affiggere manifesti|
negli spazi previsti             |
dall'articolo 20-bis.";          |
c) dopo l'articolo 20, e'        |
inserito il seguente:            |
"Art. 20-bis. - (Spazi riservati |
ed esenzione dal diritto) - 1. I |
comuni devono riservare il 10 per|
cento degli spazi totali per     |
l'affissione dei manifesti ai    |
soggetti di cui all'articolo 20. |
La richiesta e' effettuata dalla |
persona fisica che intende       |
affiggere manifesti per i        |
soggetti di cui all'articolo 20 e|
deve avvenire secondo le         |
modalita' previste dal presente  |
decreto e dai relativi           |
regolamenti comunali. Il comune  |
non fornisce personale per       |
l'affissione. L'affissione negli |
spazi riservati e' esente dal    |
diritto sulle pubbliche          |
affissioni.                      |
2. Le violazioni ripetute e      |
continuate delle norme in materia|
d'affissioni e pubblicita'       |
commesse fino all'entrata in     |
vigore della presente            |
disposizione, mediante affissioni|
di manifesti politici ovvero di  |
striscioni e mezzi similari      |
possono essere definite in       |
qualunque ordine e grado di      |
giudizio nonche' in sede di      |
riscossione delle somme          |
eventualmente iscritte a titolo  |
sanzionatorio, mediante il       |
versamento, a carico del         |
committente responsabile, di una |
imposta pari, per il complesso   |
delle violazioni commesse e      |
ripetute a 100 euro per anno e   |
per provincia. Tale versamento   |
deve essere effettuato a favore  |
della tesoreria del comune       |
competente o della provincia     |
qualora le violazioni siano state|
compiute in piu' di un comune    |
della stessa provincia; in tal   |
caso la provincia provvede al    |
ristoro, proporzionato al valore |
delle violazioni accertate, ai   |
comuni interessati, ai quali     |
compete l'obbligo di inoltrare   |
alla provincia la relativa       |
richiesta entro il 30 settembre  |
2005. In caso di mancata         |
richiesta da parte dei comuni, la|
provincia destinera' le entrate  |
al settore ecologia. La          |
definizione di cui al presente   |
comma non da' luogo ad alcun     |
diritto al rimborso di somme     |
eventualmente gia' riscosse a    |
titolo di sanzioni per le        |
predette violazioni. Il termine  |
per il versamento e' fissato, a  |
pena di decadenza dal beneficio  |
di cui al presente comma, al 31  |
maggio 2005. Non si applicano le |
disposizioni dell'articolo 15,   |
commi 2 e 3, della legge 10      |
dicembre 1993, n. 515.";         |
d) all'articolo 23, dopo il comma|
4 e' aggiunto il seguente:       |
"4-bis. Se il manifesto riguarda |
l'attivita' di soggetti elencati |
nell'articolo 20, il responsabile|
e' esclusivamente colui che      |
materialmente e' colto in        |
flagranza nell'atto d'affissione.|
Non sussiste responsabilita'     |
solidale.";                      |
e) all'articolo 24, dopo il comma|
5-bis e' aggiunto il seguente:   |
"5-ter. Se il manifesto riguarda |
l'attivita' di soggetti elencati |
nell'articolo 20, il responsabile|
e' esclusivamente colui che      |
materialmente e' colto in        |
flagranza nell'atto di           |
affissione. Non sussiste         |
responsabilita' solidale".       |Affissioni manifesti
--------------------------------------------------------------------
481. All'articolo 23 del decreto |
legislativo 30 aprile 1992, n.   |
285, dopo il comma 13-quater, e' |
aggiunto il seguente:            |
"13-quinquies. Se il manifesto   |
riguarda l'attivita' di soggetti |
elencati nell'articolo 20 del    |
decreto legislativo 15 novembre  |
1993, n. 507, e successive       |
modificazioni, il responsabile e'|
esclusivamente colui che         |
materialmente e' colto in        |
flagranza nell'atto di           |
affissione. Non sussiste         |Esclusione della responsabilita'
responsabilita' solidale".       |solidale.
--------------------------------------------------------------------
482. Alla legge 4 aprile 1956, n.|
212, sono apportate le seguenti  |
modificazioni:                   |
a) all'articolo 6 e' aggiunto il |
seguente comma:                  |
"E' responsabile esclusivamente  |
colui che materialmente e' colto |
in flagranza nell'atto di        |
affissione. Non sussiste         |
responsabilita' solidale.";      |
b) all'articolo 8 e' aggiunto il |
seguente comma:                  |
"E' responsabile esclusivamente  |
colui che materialmente e' colto |
in flagranza nell'atto di        |
affissione. Non sussiste         |Norme per la disciplina della
responsabilita' solidale".       |propaganda elettorale.
--------------------------------------------------------------------
483. Alla legge 10 dicembre 1993,|
n. 515, sono apportate le        |
seguenti modificazioni:          |
a) all'articolo 15, comma 3, le  |
parole: "sono a carico, in       |
solido, dell'esecutore materiale |
e del committente responsabile"  |
sono sostituite dalle seguenti:  |
"sono a carico esclusivamente    |
dell'esecutore materiale. Non    |
sussiste responsabilita' solidale|
neppure del committente";        |
b) all'articolo 15, comma 19, e' |
aggiunto, infine, il seguente    |
periodo: "La responsabilita' in  |Disciplina delle campagne
materia di manifesti e' personale|elettorali per l'elezione alla
e non sussiste responsabilita'   |Camera dei deputati e al Senato
neppure del committente".        |della Repubblica.
--------------------------------------------------------------------
484. Le disposizioni di cui      |
all'articolo 4, commi 181, 182,  |
183, 184, 185 e 186 della legge  |
24 dicembre 2003, n. 350, sono   |
estese alle spese sostenute      |
nell'anno 2005. Il relativo      |
limite di spesa per l'anno 2006  |Proroga del credito d'imposta a
resta fissato in 95 milioni di   |favore delle imprese editrici di
euro.                            |quotidiani e periodici.
--------------------------------------------------------------------
485. Con provvedimento           |
direttoriale del Ministero       |
dell'economia e delle            |
finanze-Amministrazione autonoma |
dei monopoli di Stato, tenuto    |
anche conto dei provvedimenti di |
variazione delle tariffe dei     |
prezzi di vendita al pubblico dei|
tabacchi lavorati, eventualmente |
intervenuti ai sensi             |
dell'articolo 2 della legge 13   |
luglio 1965, n. 825, e successive|
modificazioni, puo' essere       |
aumentata l'aliquota di base     |
della tassazione dei tabacchi    |
lavorati, di cui all'articolo 28,|
comma 1, del decreto-legge 30    |
agosto 1993, n. 331, convertito, |
con modificazioni, dalla legge 29|
ottobre 1993, n. 427, al fine di |
assicurare un maggiore gettito   |
complessivo pari a 500 milioni di|
euro per l'anno 2005 e a 1.000   |
milioni di euro annui a decorrere|
dall'anno 2006.                  |Aumento accise tabacchi.
--------------------------------------------------------------------
486. Per il perseguimento di     |
obiettivi di pubblico interesse, |
ivi compresi quelli di difesa    |
della salute pubblica, con       |
provvedimento direttoriale del   |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze - Amministrazione        |
autonoma dei monopoli di Stato,  |
sentito il Ministero della       |
salute, possono essere           |
individuati criteri e modalita'  |
di determinazione di un prezzo   |
minimo di vendita al pubblico dei|Prezzo minimo di vendita al
tabacchi lavorati.               |pubblico dei tabacchi lavorati.
--------------------------------------------------------------------
487. La vendita al pubblico delle|
sigarette e' ammessa             |
esclusivamente in pacchetti      |
confezionati con dieci o venti   |Confezionamneto sigarette
pezzi.                           |limitato in dieci o venti pezzi.
--------------------------------------------------------------------
488. Al fine di una tendenziale  |
armonizzazione della misura del  |
prelievo erariale sul Lotto a    |
quella vigente per altri tipi di |
gioco, le percentuali delle      |
ritenute previste dagli articoli |
2, nono comma, della legge 6     |
agosto 1967, n. 699, e successive|
modificazioni, e 17, quarto      |
comma, della legge 29 gennaio    |
1986, n. 25, sono sostituite con |
una ritenuta unica del 6 per     |Ritenuta unica del 6% sulle
cento.                           |vincite al lotto.
--------------------------------------------------------------------
489. Il primo comma dell'articolo|
2 della legge 2 agosto 1982, n.  |
528, e' sostituito dal seguente: |
"Il gioco del lotto si basa      |
sull'utilizzo dei numeri da 1 a  |
90 inclusi, sopra le ruote di    |
Bari, Cagliari, Firenze, Genova, |
Milano, Napoli, Palermo, Roma,   |
Torino, Venezia, e sopra la ruota|
denominata ruota nazionale. I    |
cinque numeri estratti           |
determinano le vincite           |
relativamente a ciascuna ruota.  |Aggiunta di una ulteriore ruota
Le estrazioni della ruota        |per il gioco del lotto denominata
nazionale sono svolte in Roma".  |"ruota nazionale".
--------------------------------------------------------------------
490. Le scommesse sulla ruota    |
nazionale si effettuano puntando |
sulla ruota stessa con esclusione|
di tutte le altre ruote. La      |
raccolta delle scommesse sulla   |
ruota nazionale viene effettuata |
dal concessionario del gioco del |
lotto attraverso la rete         |Modalita' di raccolta per le
automatizzata del lotto.         |scommesse sulla ruota nazionale.
--------------------------------------------------------------------
491. Il primo ed il secondo comma|
dell'articolo 8 della legge 2    |
agosto 1982, n. 528, sono        |
sostituiti dai seguenti:         |
"I premi sono fissati come       |
appresso:                        |
a) sorti del gioco: premi per    |
ogni combinazione;               |
b) estratto semplice: undici     |
volte e duecentotrentadue        |
millesimi della posta;           |
c) estratto determinato:         |
cinquantacinque volte la posta;  |
d) ambo: duecentocinquanta volte |
la posta;                        |
e) terno: quattromilacinquecento |
volte la posta;                  |
f) quaterna: centoventimila volte|
la posta;                        |
g) cinquina: seimilioni di volte |
la posta.                        |
Il premio massimo cui puo' dar   |
luogo ogni scontrino di giocata, |
comunque sia ripartito tra le    |
poste l'importo delle scommesse, |
non puo' eccedere la somma di 6  |Incremento del valori dei premi.
milioni di euro".                |Tetto massimo alle vincite.
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492. Resta fermo quanto stabilito|Possibilita' di adeguamento del
dal terzo comma dell'articolo 8  |limite di importo massimo del
della legge 2 agosto 1982, n.    |premio con decreto del Ministro
528.                             |dell'economia e delle finanze.
--------------------------------------------------------------------