371. Le attivita' di | riutilizzazione commerciale sono | consentite esclusivamente se | regolamentate da specifiche | convenzioni stipulate con | l'Agenzia del territorio, che | disciplinino, a fronte del | preventivo pagamento dei tributi | dovuti anche ai sensi del comma | 370, modalita' e termini della | raccolta, della conservazione, | della elaborazione dei dati, | nonche' il controllo del limite |Attivita' di riutilizzazione di riutilizzo consentito. |commerciale consentite -------------------------------------------------------------------- 372. Chi pone in essere atti di | riutilizzazione commerciale, non | consentiti, e' soggetto altresi' | ad una sanzione amministrativa | tributaria di ammontare compreso | fra il triplo ed il quintuplo dei| tributi speciali e delle tasse | dovuti ai sensi del comma 370. Si| applicano le disposizioni del | decreto legislativo 18 dicembre |Sanzioni per gli atti di 1997, n. 472. |riutilizzazione non consentiti -------------------------------------------------------------------- 373. L'accertamento delle | violazioni alle disposizioni dei | commi da 367 a 375 e' demandato | al Corpo della guardia di | finanza, che esercita, a tal | fine, i poteri previsti | dall'articolo 32 del decreto del | Presidente della Repubblica 29 | settembre 1973, n. 600, | avvalendosi della collaborazione | dell'Agenzia del territorio. A | tal fine, per assicurare | effettivita' all'indicata azione | di contrasto all'utilizzazione | illecita dei documenti, dei dati | e delle informazioni catastali ed| ipotecari, a valere sulle | maggiori entrate derivanti | dall'attuazione dei commi da 367 | a 375 e nei limiti di spesa di 5 | milioni di euro annui, entro il | 30 aprile 2005 e' avviato dalla | Scuola superiore dell'economia e | delle finanze un programma | straordinario di qualificazione | continua e ricorrente e | formazione mirata e specialistica| del personale | dell'amministrazione finanziaria | e delle agenzie fiscali addetto | alla predetta attivita' di | accertamento. A tale programma di| qualificazione e formazione puo' | partecipare, su base | convenzionale, anche il personale| designato da enti locali o altri | enti pubblici per le analoghe | esigenze di consolidamento | dell'azione di contrasto | all'elusione fiscale, in presenza|Accertamento delle violazioni del di coincidenti ragioni di |divieto di riutilizzazione pubblico interesse. |commerciale -------------------------------------------------------------------- 374. Alla presentazione degli | atti di aggiornamento del catasto| si puo' provvedere, a decorrere | dal lº marzo 2005, con procedure | telematiche, mediante un modello | unico informatico di | aggiornamento degli atti | catastali sottoscritto con firma | elettronica avanzata dal tecnico | che li ha redatti ovvero dal | soggetto obbligato alla | presentazione. In caso di | irregolare funzionamento del | collegamento telematico, la | trasmissione per via telematica | e' sostituita dalla presentazione| su supporto informatico. Con | provvedimenti del direttore | dell'Agenzia del territorio: | a) e' stabilita la progressiva | attivazione del servizio, anche | limitatamente a determinati | soggetti, a specifiche aree | geografiche ed a particolari | tipologie di adempimenti; | b) e' approvato il modello unico | informatico di aggiornamento | degli atti catastali e sono | stabilite le modalita' tecniche | necessarie per la trasmissione | dei dati relativi alla procedura | telematica di cui al presente | articolo; | c) sono fissati i termini, le | condizioni e le modalita' | relative: alla presentazione del | modello unico informatico di | aggiornamento degli atti | catastali; alla presentazione dei| documenti e degli atti da | allegare al predetto modello, | anche al fine di accertare | l'avvenuto deposito presso i | comuni, per gli atti per i quali | e' previsto; alla conservazione, | a cura dei soggetti interessati, | dei documenti cartacei originali | sottoscritti dal tecnico che li | ha redatti e dai soggetti che | hanno la titolarita' sui beni; | d) sono stabilite, d'intesa con | il Dipartimento della Ragioneria | generale dello Stato, le |Presentazione con procedure modalita' di versamento dei |telematiche degli atti di tributi dovuti. |aggiornamento del catasto -------------------------------------------------------------------- 375. Gli atti comunque | attributivi o modificativi delle | rendite catastali per terreni e | fabbricati possono essere | prodotti e notificati ai soggetti| intestatari, a cura dell'Agenzia | del territorio, avvalendosi di | procedure automatizzate. In tal | caso, la firma autografa del | responsabile e' sostituita |Comunicazione degli atti dall'indicazione a stampa del |attributivi o modificativi delle nominativo dello stesso. |rendite catastali -------------------------------------------------------------------- 376. Nell'articolo 2, comma 2, | del decreto-legge 24 dicembre | 2002, n. 282, convertito, con | modificazioni, dalla legge 21 | febbraio 2003, n. 27, le parole: | "30 settembre 2004", ovunque |Proroga dei termini di versamento ricorrano, sono sostituite dalle |per rivalutazione terreni e seguenti: "30 giugno 2005". |partecipazioni negoziate. -------------------------------------------------------------------- 377. All'articolo 3, comma 2, | primo periodo, del regolamento di| cui al decreto del Presidente | della Repubblica 22 luglio 1998, | n. 322, le parole: "a lire 50 |Obbligo di presentazione della milioni" sono sostituite dalle |dichiarazione, compresa quella seguenti: "ad euro 10.000". |unificata. -------------------------------------------------------------------- 378. Ai fini dell'applicazione | dell'articolo 53, comma 3, del | decreto-legge 30 agosto 1993, n. | 331, convertito, con | modificazioni, dalla legge 29 | ottobre 1993, n. 427, i soggetti | di imposta trasmettono al | Dipartimento dei trasporti | terrestri, entro il termine di | quindici giorni dall'acquisto e, | in ogni caso, prima | dell'immatricolazione, il numero | identificativo intracomunitario | nonche' il numero di telaio degli| autoveicoli, motoveicoli e loro | rimorchi acquistati. Per i | successivi passaggi interni | precedenti l'immatricolazione il | numero identificativo | intracomunitario e' sostituito | dal codice fiscale del fornitore.| In mancanza delle informazioni da| parte dei soggetti di imposta gli| uffici preposti non procedono | all'immatricolazione. La | comunicazione e' altresi' | effettuata, entro il termine di | quindici giorni dalla vendita, | anche in caso di cessione | intracomunitaria o di | esportazione dei medesimi |Immatricolazione dei veicoli veicoli. |d'importazione -------------------------------------------------------------------- 379. Con decreto del capo del | Dipartimento dei trasporti | terrestri del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti e | del direttore dell'Agenzia delle | entrate sono stabiliti i | contenuti e le modalita' delle | comunicazioni di cui alla | disposizione recata dal comma |Modalita' di attuazione del comma 378. |378. -------------------------------------------------------------------- 380. Con la convenzione prevista | dall'articolo 1, comma 1-bis, del| regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 19 | settembre 2000, n. 358, e' | definita la procedura di | trasmissione telematica | all'Agenzia delle entrate delle | informazioni inviate dai soggetti| di imposta ai sensi del comma |Trasmissione telematica delle 378. |informazioni -------------------------------------------------------------------- 381. All'articolo 1, comma 1, | lettera c), del decreto-legge 29 | dicembre 1983, n. 746, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 27 febbraio 1984, n. | 17, e' aggiunto il seguente | periodo: "Nella prima ipotesi, il| cedente o prestatore deve | comunicare all'Agenzia delle | entrate, esclusivamente per via | telematica entro il giorno 16 del|Comunicazione telematica dei dati mese successivo, i dati contenuti|contenuti nella dichiarazione nella dichiarazione ricevuta". |d'intenti -------------------------------------------------------------------- 382. Ai fini del necessario | coordinamento delle attivita' di | controllo, da attuare secondo | quanto disposto dall'articolo 63,| secondo e terzo comma, primo | periodo, del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, l'Agenzia | delle entrate condivide con gli | altri organi preposti ai | controlli in materia di imposta | sul valore aggiunto le | informazioni risultanti dalle | comunicazioni di cui ai commi 378|Condivisione di informazioni da e 381. |parte dell'Agenzia delle entrate -------------------------------------------------------------------- 383. All'articolo 7 del decreto | legislativo 18 dicembre 1997, n. | 471, dopo il comma 4 e' inserito | il seguente: | "4-bis. E' punito con la sanzione| prevista nel comma 3 il cedente o| il prestatore che omette di | inviare, nei termini previsti, la| comunicazione di cui all'articolo| 1, comma 1, lettera c), ultimo | periodo, del decreto-legge 29 | dicembre 1983, n. 746, | convertito, con modificazioni, |Sanzioni in materia di dalla legge 27 febbraio 1984, n. |comunicazione telematica dei dati 17, o la invia con dati |contenuti nella dichiarazione incompleti o inesatti". |d'intenti -------------------------------------------------------------------- 384. Chiunque omette di inviare, | nei termini previsti, la | comunicazione di cui all'articolo| 1, comma 1, lettera c), ultimo | periodo, del decreto-legge 29 | dicembre 1983, n. 746, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 27 febbraio 1984, n. | 17, introdotto dal comma 381, o | la invia con dati incompleti o | inesatti, e' responsabile in | solido con il soggetto acquirente| dell'imposta evasa correlata | all'infedelta' della |Responsabilita' solidale con il dichiarazione ricevuta. |soggetto acquirente -------------------------------------------------------------------- 385. Il direttore dell'Agenzia | delle entrate determina, con suo | provvedimento, i contenuti e le | modalita' della comunicazione di | cui all'articolo 1, comma 1, | lettera c), ultimo periodo, del | decreto-legge 29 dicembre 1983, | n. 746, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | febbraio 1984, n. 17, introdotto |Contenuti e modalita' della dal comma 381. |comunicazione -------------------------------------------------------------------- 386. Al decreto del Presidente | della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633, dopo l'articolo 60, e' | inserito il seguente: | "Art. 60-bis. - (Solidarieta' nel| pagamento dell'imposta). - 1. Con| decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, su| proposta degli organi competenti | al controllo, sulla base di | analisi effettuate su fenomeni di| frode, sono individuati i beni | per i quali operano le | disposizioni dei commi 2 e 3. | 2. In caso di mancato versamento | dell'imposta da parte del cedente| relativa a cessioni effettuate a | prezzi inferiori al valore | normale, il cessionario, soggetto| agli adempimenti ai fini del | presente decreto, e' obbligato | solidalmente al pagamento della | predetta imposta. | 3. L'obbligato solidale di cui al| comma 2 puo' tuttavia | documentalmente dimostrare che il| prezzo inferiore dei beni e' | stato determinato in ragione di | eventi o situazioni di fatto | oggettivamente rilevabili o sulla| base di specifiche disposizioni | di legge e che comunque non e' | connesso con il mancato pagamento|Solidarieta' nel pagamento dell'imposta". |dell'imposta sul valore aggiunto -------------------------------------------------------------------- 387. A decorrere dal periodo di | imposta in corso al 1º gennaio | 2005, e' introdotto l'istituto | della pianificazione fiscale | concordata alla quale possono | accedere i titolari di reddito | d'impresa e gli esercenti arti e | professioni cui si applicano gli | studi di settore per il periodo | di imposta in corso al 1º gennaio| 2003. L'adesione alla | pianificazione fiscale determina | preventivamente, per un triennio,| la base imponibile caratteristica| dell'attivita' svolta e comporta | una riduzione dell'imposizione | fiscale e contributiva per gli | importi eccedenti la base |Istituzione della pianificazione imponibile pianificata. |fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 388. Non possono accedere alla | pianificazione fiscale i titolari| di reddito d'impresa e gli | esercenti arti e professioni: | a) per i quali sussistano cause | di esclusione o di | inapplicabilita' degli studi di | settore per il periodo di imposta| in corso al 1º gennaio 2003; | b) che svolgono dal 1º gennaio | 2004 una attivita' diversa da | quella esercitata nel biennio | 2002 e 2003; | c) che non erano in attivita' in | almeno uno dei periodi di imposta| in corso al 1º gennaio 2002, al | 1º gennaio 2003 ovvero al 1º | gennaio 2004; | d) che hanno omesso di dichiarare| il reddito derivante | dall'attivita' svolta per almeno | uno dei periodi di imposta in | corso al 1º gennaio 2002 e al 1º | gennaio 2003; | e) che hanno omesso di presentare| la dichiarazione ai fini | dell'imposta sul valore aggiunto | per i medesimi periodi di imposta| di cui alla lettera d); | f) che hanno omesso di comunicare| i dati rilevanti ai fini | dell'applicazione degli studi di | settore per il periodo di imposta|Soggetti esclusi dalla in corso al 1º gennaio 2003. |pianificazione fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 389. La proposta individuale di | pianificazione fiscale e' | formulata sulla base di | elaborazioni operate | dall'anagrafe tributaria, tenendo| conto delle risultanze | dell'applicazione degli studi di | settore, dei dati sull'andamento | dell'economia nazionale per | distinti settori economici di | attivita', della coerenza dei | componenti negativi di reddito e | di ogni altra informazione | disponibile riferibile al |Proposta individuale di contribuente. |pianificazione fiscale -------------------------------------------------------------------- 390. L'adesione alla | pianificazione fiscale si | perfeziona, ferma restando la | congruita' dei ricavi o dei | compensi alle risultanze degli | studi di settore per ciascun | periodo di imposta, con | l'accettazione di importi, | proposti al contribuente | dall'Agenzia delle entrate, che | individuano per un triennio la | base imponibile caratteristica | dell'attivita' svolta, esclusi | gli eventuali componenti positivi| o negativi di reddito di |Perfezionamento dell'adesione carattere straordinario. |alla pianificazione fiscale -------------------------------------------------------------------- 391. L'adesione alla proposta di | pianificazione fiscale e' | comunicata dal contribuente entro| sessanta giorni dal suo | ricevimento; nel medesimo | termine, la proposta puo' essere | altresi' definita in | contraddittorio con il competente| ufficio dell'Agenzia delle | entrate, anche con l'assistenza | degli intermediari di cui | all'articolo 3, commi 2-bis e 3, | del regolamento di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 22 luglio 1998, n. 322, | esclusivamente nel caso in cui il| contribuente sia in grado di | documentare una evidente | infondatezza della stessa, sulla | base dell'esistenza di: | a) significative variazioni degli| elementi strutturali | nell'esercizio dell'attivita' | rispetto a quelli presi a base | per la formulazione della | proposta; | b) dati ed elementi presi a base | per la formulazione della | proposta divergenti |Termini per la comunicazione di sensibilmente, all'atto |adesione alla proposta di dell'adesione. |pianificazione fiscale -------------------------------------------------------------------- 392. La sussistenza delle | circostanze di cui alle lettere | a) e b) del comma 391 puo' essere| asseverata dai soggetti abilitati| sulla base delle disposizioni |Asseverazione delle circostanze vigenti. |previste al comma 394 -------------------------------------------------------------------- 393. Per i periodi di imposta | oggetto di pianificazione, | relativamente al reddito | caratteristico d'impresa o di | arti o professioni: | a) sono inibiti i poteri | spettanti all'amministrazione | finanziaria sulla base delle | disposizioni di cui all'articolo | 39 del decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 600, e successive | modificazioni; | b) esclusa l'aliquota del 23 per | cento, quelle marginali | applicabili al reddito | complessivo ai fini dell'imposta | sul reddito, nonche' quella | applicabile ai fini dell'imposta | sul reddito delle societa', sono | ridotte di 4 punti percentuali, | per la parte di reddito | dichiarato eccedente quello | pianificato; | c) e' esclusa l'applicazione dei | contributi previdenziali per la | parte di reddito dichiarato che | eccede quello pianificato fatto | salvo il minimale reddituale | previsto ai fini contributivi; | restano salve le prerogative | delle Casse autonome nonche' la |Benefici a favore dei soggetti facolta' di effettuare i |che aderiscono alla versamenti su base volontaria. |pianificazione fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 394. Per gli stessi periodi di | imposta di cui al comma 393, ai | fini dell'imposta sul valore | aggiunto: | a) il contribuente assolve | ordinariamente a tutti gli | obblighi formali e sostanziali | previsti dal decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, e | successive modificazioni, e dalle| altre disposizioni in materia di | imposta sul valore aggiunto; | b) all'ammontare degli eventuali | maggiori ricavi o compensi da | dichiarare rispetto a quelli | risultanti dalle scritture | contabili si applica, tenendo | conto della esistenza di | operazioni non soggette ad | imposta ovvero soggette a regimi | speciali, l'aliquota media | risultante dal rapporto tra | l'imposta relativa alle | operazioni imponibili, diminuita | di quella relativa alle cessioni | di beni ammortizzabili, e il | volume d'affari dichiarato; | c) sono inibiti i poteri | spettanti all'amministrazione | finanziaria in base alle | disposizioni di cui agli articoli| 54, secondo comma, secondo | periodo, e 55, secondo comma, | numero 3), del decreto del |Applicazione delle disposizioni Presidente della Repubblica 26 |in materia di IVA per i soggetti ottobre 1972, n. 633, e |che aderiscono alla successive modificazioni. |pianificazione fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 395. In caso di mancato rispetto | della pianificazione, da | comunicare nella dichiarazione | presentata ai fini dell'imposta | sul reddito, l'Agenzia delle | entrate procede ad accertamento | parziale in ragione del reddito | oggetto della pianificazione | nonche', per l'imposta sul valore| aggiunto, in ragione del volume | d'affari corrispondente ai ricavi| o compensi caratteristici a base | della stessa, salve le ipotesi di| documentati accadimenti | straordinari e imprevedibili; in | tale ultima ipotesi trova | applicazione il procedimento di | accertamento con adesione | previsto dal decreto legislativo | 19 giugno 1997, n. 218. La | disposizione di cui al presente | comma si applica anche nel caso | di mancato adeguamento alle | risultanze degli studi di |Mancato rispetto della settore. |pianificazione fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 396. L'inibizione dei poteri di | cui ai commi 393, lettera a), e | 394, lettera c) ed i benefici di | cui al comma 393, lettere b) e | c), non operano qualora: | a) il reddito dichiarato | differisca da quanto | effettivamente conseguito, ovvero| non siano adempiuti gli obblighi | di cui al comma 394, lettera a), | ferma restando, comunque, in tale| caso l'inibizione dei poteri di | cui all'articolo 39, secondo | comma, lettera d), del decreto | del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 600, e | successive modificazioni, e | all'articolo 55, secondo comma, | numero 3), del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, e | successive modificazioni; | b) siano constatate condotte del | contribuente che integrano le | fattispecie di cui agli articoli |Casi di esclusione dei benefici da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto |derivanti dalla pianificazione legislativo 10 marzo 2000, n. 74.|fiscale concordata -------------------------------------------------------------------- 397. Salva l'applicazione del | comma 391, nei casi in cui a | seguito di controlli e | segnalazioni, anche di fonte | esterna all'amministrazione | finanziaria, emergano dati ed | elementi difformi da quelli | comunicati dal contribuente, | qualora presi a base per la | formulazione della proposta, nei | suoi confronti non opera | l'inibizione dei poteri di cui ai| commi 393, lettera a), e 394, |Non operativita' dell'inibizione lettera c), nonche' i benefici di|dei poteri in caso di dati ed cui al comma 393, lettere b) e |elementi difformi da quelli c). |comunicati dal contribuente. -------------------------------------------------------------------- 398. Nel caso in cui l'attivita' | effettivamente esercitata vari | nel corso del triennio, | l'istituto della pianificazione | fiscale concordata cessa di avere| effetto dal periodo di imposta | nel corso del quale si e' | verificata la variazione. Con | decreti del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| natura non regolamentare, sono | individuate le singole categorie | di contribuenti nei cui riguardi | progressivamente, nel corso del | triennio, decorre l'applicazione | della pianificazione fiscale | concordata nonche' approvate una | o piu' note metodologiche per la | formulazione della proposta di | cui al comma 389. Con i medesimi | decreti sono conseguentemente | rideterminati i periodi d'imposta| di cui al comma 388, per i | contribuenti nei cui confronti la| pianificazione fiscale opera a | decorrere da periodi di imposta | diversi da quello indicato al | comma 387. Con provvedimento del | direttore dell'Agenzia delle | entrate sono definite le | modalita' di invio delle | proposte, anche in via | telematica, direttamente al | contribuente ovvero per il | tramite degli intermediari di cui| all'articolo 3, commi 2-bis e 3, | del regolamento di cui al decreto| del Presidente della Repubblica | 22 luglio 1998, n. 322, nonche' | le modalita' di adesione. |Variazione dell'attivita'. -------------------------------------------------------------------- 399. Gli studi di settore | previsti all'articolo 62-bis del | decreto-legge 30 agosto 1993, n. | 331, convertito, con | modificazioni, dalla legge 29 | ottobre 1993, n. 427, sono | soggetti a revisione, di norma, | ogni quattro anni dalla data di | entrata in vigore dello studio di| settore ovvero da quella | dell'ultima revisione, al fine di| mantenere la rappresentativita' | degli stessi rispetto alla | realta' economica cui si | riferiscono. La revisione puo' | essere disposta anche prima del | decorso del termine previsto dal | primo periodo, tenuto anche conto| di dati ed informazioni ufficiali| quali i dati di contabilita' | nazionale, sentito il parere | della commissione di esperti di | cui all'articolo 10, comma 7, | della legge 8 maggio 1998, n. | 146. La revisione degli studi di | settore e' programmata con | provvedimento del direttore |Revisione quadriennale degli dell'Agenzia della entrate da |studi di settore e possibilita' emanare entro il mese di febbraio|di anticipare l'intervento di di ciascun anno. |revisione. -------------------------------------------------------------------- 400. In deroga a quanto previsto | al comma 399, entro il mese di | febbraio 2005, l'Agenzia delle | entrate completa l'attivita' di | revisione relativa agli studi di | settore gia' precedentemente | individuati, con effetto dal | periodo di imposta in corso al 31| dicembre 2004, ai sensi | dell'articolo 1 del regolamento | recante disposizioni concernenti | i tempi e le modalita' di | applicazione degli studi di |Completamento della revisione settore, di cui al decreto del |relativamente ad alcuni studi di Presidente della Repubblica 31 |settore gia' individuati maggio 1999, n. 195. |dall'Agenzia delle entrate. -------------------------------------------------------------------- 401. Gli organi preposti al | controllo, in conseguenza della | revisione e del potenziamento | degli studi di settore, sulla | base delle disposizioni dei commi| da 387 a 432, programmano | l'impiego di maggiore capacita' | operativa per l'attivita' di | contrasto all'evasione nei |Rafforzamento attivita' di confronti dei soggetti ai quali |contrasto all'evasione fiscale non si applicano gli studi |nei confronti dei soggetti ai medesimi. |quali non si applicano gli studi. -------------------------------------------------------------------- 402. All'articolo 32 del decreto | del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 600, e | successive modificazioni, recante| disposizioni comuni in materia di| accertamento delle imposte sui | redditi, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) nel primo comma: | 1) al numero 2): | 1.1) nel primo e secondo periodo,| le parole da: "alle operazioni" | a: "risultanti dai conti" sono | sostituite dalle seguenti: "ai | rapporti ed alle operazioni, i | cui dati, notizie e documenti | siano stati acquisiti a norma del| numero 7), ovvero rilevati a | norma dell'articolo 33, secondo e| terzo comma. I dati ed elementi | attinenti ai rapporti ed alle | operazioni acquisiti e rilevati | rispettivamente a norma del | numero 7) e dell'articolo 33, | secondo e terzo comma,"; | 1.2) nel secondo periodo, le | parole da: "a base delle stesse" | alla fine del periodo sono | sostituite dalle seguenti: "o | compensi a base delle stesse | rettifiche ed accertamenti, se il| contribuente non ne indica il | soggetto beneficiario e | sempreche' non risultino dalle | scritture contabili, i | prelevamenti o gli importi | riscossi nell'ambito dei predetti| rapporti od operazioni"; | 2) al numero 5): | 2.1) nel primo periodo, le parole| da: ", ovvero" fino a: "in forma | fiduciaria," sono soppresse; | 2.2) nel quarto periodo, le | parole da: "all'Amministrazione | postale," fino alla fine del | numero sono sostituite dalle | seguenti: "alle banche, alla | societa' Poste italiane Spa, per | le attivita' finanziarie e | creditizie, agli intermediari | finanziari, alle imprese di | investimento, agli organismi di | investimento collettivo del | risparmio, alle societa' di | gestione del risparmio e alle | societa' fiduciarie"; | 3) al numero 6-bis), il primo | periodo e' sostituito dal | seguente: "richiedere, previa | autorizzazione del direttore | centrale dell'accertamento | dell'Agenzia delle entrate o del | direttore regionale della stessa,| ovvero, per il Corpo della | guardia di finanza, del | comandante regionale, ai soggetti| sottoposti ad accertamento, | ispezione o verifica il rilascio | di una dichiarazione contenente | l'indicazione della natura, del | numero e degli estremi | identificativi dei rapporti | intrattenuti con le banche, la | societa' Poste italiane Spa, gli | intermediari finanziari, le | imprese di investimento, gli | organismi di investimento | collettivo del risparmio, le | societa' di gestione del | risparmio e le societa' | fiduciarie, nazionali o | stranieri, in corso ovvero | estinti da non piu' di cinque | anni dalla data della richiesta";| 4) al numero 7): | 4.1) il primo periodo e' | sostituito dai seguenti: | "richiedere, previa | autorizzazione del direttore | centrale dell'accertamento | dell'Agenzia delle entrate o del | direttore regionale della stessa,| ovvero, per il Corpo della | guardia di finanza, del | comandante regionale, alle | banche, alla societa' Poste | italiane Spa, per le attivita' | finanziarie e creditizie, agli | intermediari finanziari, alle | imprese di investimento, agli | organismi di investimento | collettivo del risparmio, alle | societa' di gestione del | risparmio e alle societa' | fiduciarie, dati, notizie e | documenti relativi a qualsiasi | rapporto intrattenuto od | operazione effettuata, ivi | compresi i servizi prestati, con | i loro clienti, nonche' alle | garanzie prestate da terzi. Alle | societa' fiduciarie di cui alla | legge 23 novembre 1939, n. 1966, | e a quelle iscritte nella sezione| speciale dell'albo di cui | all'articolo 20 del testo unico | delle disposizioni in materia di | intermediazione finanziaria, di | cui al decreto legislativo 24 | febbraio 1998, n. 58, puo' essere| richiesto, tra l'altro, | specificando i periodi temporali | di interesse, di comunicare le | generalita' dei soggetti per | conto dei quali esse hanno | detenuto o amministrato o gestito| beni, strumenti finanziari e | partecipazioni in imprese, | inequivocamente individuati."; | 4.2) nel secondo periodo, dopo le| parole: "deve essere indirizzata"| sono inserite le seguenti: "al | responsabile della struttura | accentrata, ovvero"; | b) nel secondo comma: | 1) al secondo periodo, la parola:| "sessanta" e' sostituita dalla | seguente: "trenta"; | 2) il terzo periodo e' sostituito| dal seguente: "Il termine puo' | essere prorogato per un periodo | di venti giorni su istanza | dell'operatore finanziario, per | giustificati motivi, dal | competente direttore centrale o | direttore regionale per l'Agenzia| delle entrate, ovvero, per il | Corpo della guardia di finanza, | dal comandante regionale."; | c) dopo il secondo comma e' | inserito il seguente: | "Le richieste di cui al primo | comma, numero 7), nonche' le | relative risposte, anche se | negative, devono essere | effettuate esclusivamente in via | telematica. Con provvedimento del| direttore dell'Agenzia delle | entrate sono stabilite le | disposizioni attuative e le | modalita' di trasmissione delle | richieste, delle risposte, | nonche' dei dati e delle notizie |Accertamento e acquisizione dati: riguardanti i rapporti e le |invito ai contribuenti a operazioni indicati nel citato |comparire per fornire dati e numero 7)". |notizie rilevanti. -------------------------------------------------------------------- 403. All'articolo 51 del decreto | del Presidente della Repubblica | 26 ottobre 1972, n. 633, e | successive modificazioni, | concernente l'istituzione e la | disciplina dell'imposta sul | valore aggiunto, sono apportate | le seguenti modificazioni: | a) nel secondo comma: | 1) al numero 2): | 1.1) nel primo periodo, le parole| da: "alle operazioni" a: | "acquisita" sono sostituite dalle| seguenti: "ai rapporti ed alle | operazioni, i cui dati, notizie e| documenti siano stati acquisiti";| la parola: "rilevate" e' | sostituita dalla seguente: | "rilevati"; | 1.2) nel secondo periodo, le | parole: "I singoli dati ed | elementi risultanti dai conti" | sono sostituite dalle seguenti: | "I dati ed elementi attinenti ai | rapporti ed alle operazioni | acquisiti e rilevati | rispettivamente a norma del | numero 7) e dell'articolo 52, | ultimo comma, o dell'articolo 63,| primo comma,"; | 2) al numero 5): | 2.1) nel primo periodo, le parole| da: ", ovvero" fino a: "in forma | fiduciaria," sono soppresse; | 2.2) nel quarto periodo, le | parole da: "all'Amministrazione | postale," fino alla fine del | numero sono sostituite dalle | seguenti: "alle banche, alla | societa' Poste italiane Spa, per | le attivita' finanziarie e | creditizie, agli intermediari | finanziari, alle imprese di | investimento, agli organismi di | investimento collettivo del | risparmio, alle societa' di | gestione del risparmio e alle | societa' fiduciarie"; | 3) al numero 6-bis) il primo | periodo e' sostituito dal | seguente: "Richiedere, previa | autorizzazione del direttore | centrale accertamento | dell'Agenzia delle entrate o del | direttore regionale della stessa,| ovvero, per il Corpo della | guardia di finanza, del | comandante regionale, ai soggetti| sottoposti ad accertamento, | ispezione o verifica il rilascio | di una dichiarazione contenente | l'indicazione della natura, del | numero e degli estremi | identificativi dei rapporti | intrattenuti con le banche, la | societa' Poste italiane Spa, gli | intermediari finanziari, le | imprese di investimento, gli | organismi di investimento | collettivo del risparmio, le | societa' di gestione del | risparmio e le societa' | fiduciarie, nazionali o | stranieri, in corso ovvero | estinti da non piu' di cinque | anni dalla data della | richiesta."; | 4) al numero 7): | 4.1) il primo periodo e' | sostituito dai seguenti: | "Richiedere, previa | autorizzazione del direttore | centrale dell'accertamento | dell'Agenzia delle entrate o del | direttore regionale della stessa,| ovvero, per il Corpo della | guardia di finanza, del | comandante regionale, alle | banche, alla societa' Poste | italiane Spa, per le attivita' | finanziarie e creditizie, agli | intermediari finanziari, alle | imprese di investimento, agli | organismi di investimento | collettivo del risparmio, alle | societa' di gestione del | risparmio e alle societa' | fiduciarie, dati, notizie e | documenti relativi a qualsiasi | rapporto intrattenuto od | operazione effettuata, ivi | compresi i servizi prestati, con | i loro clienti, nonche' alle | garanzie prestate da terzi. Alle | societa' fiduciarie di cui alla | legge 23 novembre 1939, n. 1966, | e a quelle iscritte nella sezione| speciale dell'albo di cui | all'articolo 20 del testo unico | delle disposizioni in materia di | intermediazione finanziaria, di | cui al decreto legislativo 24 | febbraio 1998, n. 58, puo' essere| richiesto, tra l'altro, | specificando i periodi temporali | di interesse, di comunicare le | generalita' dei soggetti per | conto dei quali esse hanno | detenuto o amministrato o gestito| beni, strumenti finanziari e | partecipazioni in imprese, | inequivocamente individuati."; | 4.2) nel secondo periodo, dopo le| parole: "deve essere indirizzata"| sono inserite le seguenti: "al | responsabile della struttura | accentrata, ovvero"; | b) nel terzo comma: | 1) al primo periodo, la parola: | "sessanta" e' sostituita dalla | seguente: "trenta"; | 2) il secondo periodo e' | sostituito dal seguente: "Il | termine puo' essere prorogato per| un periodo di venti giorni su | istanza dell'operatore | finanziario, per giustificati | motivi, dal competente direttore | centrale o direttore regionale | per l'Agenzia delle entrate, | ovvero, per il Corpo della | guardia di finanza, dal | comandante regionale."; | c) dopo il terzo comma e' | inserito il seguente: | "Le richieste di cui al secondo | comma, numero 7), nonche' le | relative risposte, anche se | negative, sono effettuate | esclusivamente in via telematica.| Modifiche all'articolo 51 del Con provvedimento del direttore | TUIR. dell'Agenzia delle entrate sono | Invito degli Uffici IVA a stabilite le disposizioni | presentare documenti posti a base attuative e le modalita' di | delle rettifiche e degli trasmissione delle richieste, | accertamenti se il contribuente delle risposte, nonche' dei dati | non dimostra che ne ha tenuto e delle notizie riguardanti i | conto nelle dichiarazioni o che rapporti e le operazioni indicati| non si riferiscono ad operazioni nel citato numero 7)". | imponibili. -------------------------------------------------------------------- 404. Le disposizioni di cui al | terzo comma dell'articolo 32 del | decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 600, nonche' quelle di cui al | quarto comma dell'articolo 51 del| decreto del Presidente della | Repubblica 26 ottobre 1972, n. | 633, introdotte rispettivamente | dai commi 402 e 403, hanno | effetto dal 1º luglio 2005. Con | uno o piu' provvedimenti del | direttore dell'Agenzia delle | entrate puo' essere prevista una | diversa decorrenza successiva, in| considerazione delle esigenze di |Richiesta in via telematica dal 1 natura esclusivamente tecnica. |luglio 2005. -------------------------------------------------------------------- 405. Al fine di una maggiore | efficienza, efficacia ed | effettivita' dell'istituto della | pianificazione fiscale | concordata, al primo periodo del | comma 1 dell'articolo 41-bis del | decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 600, e successive modificazioni, | sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) le parole da: "gli uffici | delle imposte" fino a: "delle | imposte dirette" sono sostituite | dalle seguenti: "i competenti | uffici dell'Agenzia delle | entrate, qualora dagli accessi, | ispezioni e verifiche nonche' | dalle segnalazioni effettuati | dalla Direzione centrale | accertamento, da una Direzione | regionale ovvero da un ufficio | della medesima Agenzia ovvero di | altre Agenzie fiscali"; | b) dopo le parole: "non | spettanti," sono inserite le | seguenti: "nonche' l'esistenza di| imposte o di maggiori imposte non| versate, escluse le ipotesi di | cui agli articoli 36-bis e | 36-ter,"; | c) sono aggiunte, in fine, le | seguenti parole: ", ovvero la | maggiore imposta da versare, | anche avvalendosi delle procedure| previste dal decreto legislativo | 19 giugno 1997, n. 218". |Variazione uffici competenti. -------------------------------------------------------------------- 406. Al quinto comma | dell'articolo 54 del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, e | successive modificazioni, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) le parole da: "l'ufficio | dell'imposta" fino a: "indirette | sugli affari" sono sostituite | dalle seguenti: "i competenti | uffici dell'Agenzia delle | entrate, qualora dagli accessi, | ispezioni e verifiche nonche' | dalle segnalazioni effettuati | dalla Direzione centrale | accertamento, da una Direzione | regionale ovvero da un ufficio | della medesima Agenzia ovvero di | altre Agenzie fiscali"; | b) dopo le parole: "l'esistenza | di corrispettivi" sono inserite | le seguenti: "o di imposta"; | c) sono aggiunte, in fine, le | seguenti parole: ", nonche' | l'imposta o la maggiore imposta | non versata, escluse le ipotesi | di cui all'articolo 54-bis, anche| avvalendosi delle procedure | previste dal decreto legislativo | 19 giugno 1997, n. 218". |Variazione uffici competenti. -------------------------------------------------------------------- 407. Al comma 181 dell'articolo 3| della legge 28 dicembre 1995, n. | 549, primo periodo dell'alinea, | le parole: "alle altre categorie | reddituali" sono sostituite dalle| seguenti: "alle medesime o alle | altre categorie reddituali, | nonche' con riferimento ad |Accertamento sulla base degli ulteriori operazioni rilevanti ai|studi di settore: estensione fini dell'imposta sul valore |degli accertamenti potenzialmente aggiunto,". |eseguibili. -------------------------------------------------------------------- 408. All'articolo 70 della legge | 21 novembre 2000, n. 342, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, le parole: "alle | categorie reddituali diverse da | quelle che hanno formato oggetto | degli accertamenti stessi" sono | sostituite dalle seguenti: "alle | medesime o alle altre categorie | reddituali nonche' con | riferimento ad ulteriori | operazioni rilevanti ai fini | dell'imposta sul valore | aggiunto"; | b) al comma 2, le parole da: | "qualora" fino a: | "indipendentemente" sono | sostituite dalle seguenti: | "indipendentemente dalla |Estensione degli accertamenti sopravvenuta conoscenza di nuovi |previsti e basati su studi di elementi e". |settore. -------------------------------------------------------------------- 409. All'articolo 10 della legge | 8 maggio 1998, n. 146, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) il comma 2 e' sostituito dal | seguente: | "2. Nei confronti degli esercenti| attivita' d'impresa in regime di | contabilita' ordinaria, anche per| effetto di opzione, e degli | esercenti arti e professioni, la | disposizione del comma 1 trova | applicazione quando in almeno in | due periodi di imposta su tre | consecutivi considerati, compreso| quello da accertare, l'ammontare | dei compensi o dei ricavi | determinabili sulla base degli | studi di settore risulta | superiore all'ammontare dei | compensi o ricavi dichiarati con | riferimento agli stessi periodi | di imposta. La disposizione del | comma 1 trova applicazione in | ogni caso nei confronti degli | esercenti attivita' d'impresa in | regime di contabilita' ordinaria,| anche per effetto di opzione, | quando emergono significative | situazioni di incoerenza rispetto| ad indici di natura economica, | finanziaria o patrimoniale, | individuati con apposito | provvedimento del direttore | dell'Agenzia delle entrate, | sentito il parere della | commissione di esperti di cui al | comma 7."; | b) dopo il comma 3 e' inserito il| seguente: | "3-bis. Nelle ipotesi di cui ai | commi 2 e 3 l'ufficio, prima | della notifica dell'avviso di | accertamento, invita il | contribuente a comparire, ai | sensi dell'articolo 5 del decreto| legislativo 19 giugno 1997, n. | 218."; | c) il comma 6 e' sostituito dal | seguente: | "6. I maggiori ricavi, compensi e| corrispettivi, conseguenti | all'applicazione degli | accertamenti di cui al comma 1, | ovvero dichiarati per effetto | dell'adeguamento di cui | all'articolo 2 del regolamento | recante disposizioni concernenti | i tempi e le modalita' di | applicazione degli studi di | settore, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 31 |Possibilita' di effettuare gli maggio 1999, n. 195, non rilevano|accertamenti sulla base degli ai fini dell'obbligo della |studi di settore nei confronti trasmissione della notizia di |dei contribuenti con contabilita' reato ai sensi dell'articolo 331 |ordinaria e degli esercenti arti del codice di procedura penale". |e professioni. -------------------------------------------------------------------- 410. Le disposizioni dei commi 2 | e 3-bis dell'articolo 10 della | legge 8 maggio 1998, n. 146, come| modificato dal comma 409 del | presente articolo, hanno effetto | a decorrere dal periodo di | imposta in corso al 31 dicembre |Entrata in vigore delle 2004. |disposizioni del comma 409. -------------------------------------------------------------------- 411. All'articolo 2 del | regolamento di cui al decreto del| Presidente della Repubblica 31 | maggio 1999, n. 195, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1: | 1) le parole: "il primo periodo" | sono sostituite dalle seguenti: | "i periodi"; | 2) le parole: "nella | dichiarazione dei redditi" sono | sostituite dalle seguenti: "nelle| dichiarazioni di cui all'articolo| 1 del regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 22 luglio 1998, n. | 322, e successive | modificazioni,"; | 3) le parole: "per adeguare i | ricavi o i compensi" sono | sostituite dalle seguenti: "per | adeguare gli stessi, anche ai | fini dell'imposta regionale sulle| attivita' produttive,"; | b) al comma 2: | 1) le parole da: "Per il primo | periodo d'imposta" fino a: | "revisione del medesimo," sono | sostituite dalle seguenti: "Per i| medesimi periodi d'imposta di cui| al comma 1,"; | 2) le parole: "puo' essere" sono | sostituite dalla seguente: "e'"; | 3) le parole: "di presentazione | della dichiarazione dei redditi" | sono sostituite dalle seguenti: | "del versamento a saldo | dell'imposta sul reddito; i | maggiori corrispettivi devono | essere annotati, entro il | suddetto termine, in un'apposita | sezione dei registri di cui agli | articoli 23 e 24 del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, e | successive modificazioni, e | riportati nella dichiarazione | annuale"; | c) dopo il comma 2, e' aggiunto | il seguente: | "2-bis. L'adeguamento di cui ai | commi 1 e 2 e' effettuato, per i | periodi d'imposta diversi da | quello in cui trova applicazione | per la prima volta lo studio, | ovvero le modifiche conseguenti | alla revisione del medesimo, a | condizione che sia versata, entro| il termine per il versamento a | saldo dell'imposta sul reddito, | una maggiorazione del 3 per | cento, calcolata sulla differenza| tra ricavi o compensi derivanti | dall'applicazione degli studi e | quelli annotati nelle scritture | contabili. La maggiorazione non | e' dovuta se la predetta | differenza non e' superiore al 10| per cento dei ricavi o compensi |Adeguamento alle risultanze degli annotati nelle scritture |studi di settore, in sede di contabili". |dichiarazione annuale. -------------------------------------------------------------------- 412. In esecuzione dell'articolo | 6, comma 5, della legge 27 luglio| 2000, n. 212, l'Agenzia delle | entrate comunica mediante | raccomandata con avviso di | ricevimento ai contribuenti | l'esito dell'attivita' di | liquidazione, effettuata ai sensi| dell'articolo 36-bis del decreto | del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 600, e | successive modificazioni, | relativamente ai redditi soggetti| a tassazione separata. La | relativa imposta o la maggiore | imposta dovuta, a decorrere dal | periodo d'imposta 2001, e' | versata mediante modello di | pagamento, di cui all'articolo 19| del decreto legislativo 9 luglio | 1997, n. 241, precompilato | dall'Agenzia. In caso di mancato | pagamento entro il termine di | trenta giorni dal ricevimento | dell'apposita comunicazione si | procede all'iscrizione a ruolo, | secondo le disposizioni di cui al| decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 602, e successive modificazioni, | con l'applicazione della sanzione| di cui all'articolo 13, comma 2, | del decreto legislativo 18 | dicembre 1997, n. 471, e degli | interessi di cui all'articolo 20 | del predetto decreto n. 602 del | 1973, a decorrere dal primo | giorno del secondo mese | successivo a quello di | elaborazione della predetta |Comunicazione dell'esito comunicazione. |dell'attivita' di liquidazione. -------------------------------------------------------------------- 413. Ai commi 2 e 1, | rispettivamente, degli articoli 2| e 3 del decreto legislativo 18 | dicembre 1997, n. 462, e | successive modificazioni, con | riferimento alle dichiarazioni | presentate dal 1º gennaio 1999, | sono aggiunte, in fine, le | seguente parole: "e gli interessi| sono dovuti fino all'ultimo | giorno del mese antecedente a | quello dell'elaborazione della | comunicazione". |Pagamento interessi. -------------------------------------------------------------------- 414. Al decreto legislativo 10 | marzo 2000, n. 74, dopo | l'articolo 10 e' inserito il | seguente: | "Art. 10-bis. - (Omesso | versamento di ritenute | certificate). - 1. E' punito con | la reclusione da sei mesi a due | anni chiunque non versa entro il | termine previsto per la | presentazione della dichiarazione| annuale di sostituto di imposta | ritenute risultanti dalla | certificazione rilasciata ai | sostituiti, per un ammontare | superiore a cinquantamila euro |Omesso versamento di ritenute per ciascun periodo d'imposta". |certificate. -------------------------------------------------------------------- 415. All'articolo 49, comma 1, | del decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 602, e successive modificazioni, | dopo le parole: "costituisce | titolo esecutivo" sono aggiunte | le seguenti: "; il concessionario| puo' altresi' promuovere azioni | cautelari e conservative, nonche'| ogni altra azione prevista dalle |Esperibilita' delle azioni norme ordinarie a tutela del |cautelari da parte del creditore". |concessionario. -------------------------------------------------------------------- 416. All'articolo 19 del decreto | legislativo 13 aprile 1999, n. | 112, sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 2, lettera a), le | parole: "entro il quinto mese | successivo alla consegna del | ruolo ovvero" sono sostituite | dalle seguenti: "entro il | dodicesimo mese successivo alla | consegna del ruolo ovvero, per i | ruoli straordinari, entro il | sesto mese successivo nonche'"; | b) al comma 4, dopo le parole: | "di segnalare azioni cautelari ed| esecutive" sono inserite le | seguenti: "nonche' conservative | ed ogni altra azione prevista | dalle norme ordinarie a tutela | del creditore". |Discarico per inesigibilita'. -------------------------------------------------------------------- 417. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 602, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) all'articolo 12, comma 3, dopo| la parola: "contribuente," sono | inserite le seguenti: "la specie | del ruolo,"; | b) all'articolo 19, comma 4-bis, | le parole: "ad espropriazione | forzata" sono sostituite dalle | seguenti: "alla riscossione | coattiva"; nel medesimo comma | sono aggiunte, in fine, le | seguenti parole: "secondo le | disposizioni di cui al titolo II | del presente decreto"; | c) all'articolo 25, comma 1, sono| aggiunte, in fine, le seguenti | parole: ", a pena di decadenza, | entro l'ultimo giorno del | dodicesimo mese successivo a | quello di consegna del ruolo, | ovvero entro l'ultimo giorno del | sesto mese successivo alla |Modifiche in tema di ruoli e di consegna se la cartella e' |poteri di riscossione: relativa ad un ruolo |indicazione della natura e della straordinario". |specie del ruolo. -------------------------------------------------------------------- 418. Al decreto legislativo 19 | giugno 1997, n. 218, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) all'articolo 8, comma 2, terzo| periodo, le parole: "garanzia con| le modalita' di cui all'articolo | 38-bis del decreto del Presidente| della Repubblica 26 ottobre 1972,| n. 633" sono sostituite dalle | seguenti: "idonea garanzia | mediante polizza fideiussoria o | fideiussione bancaria"; al | medesimo articolo 8, dopo il | comma 3, e' inserito il seguente:| "3-bis. In caso di mancato | pagamento anche di una sola delle| rate successive, se il garante | non versa l'importo garantito | entro trenta giorni dalla | notificazione di apposito invito,| contenente l'indicazione delle | somme dovute e dei presupposti di| fatto e di diritto della pretesa,| il competente ufficio | dell'Agenzia delle entrate | provvede all'iscrizione a ruolo | delle predette somme a carico del| Disposizioni in materia di contribuente e dello stesso | accertamento con adesione e di garante"; | conciliazione giudiziale: b) all'articolo 15, comma 2, le |previsione della fideiussione parole: "commi 2 e 3" sono |bancaria per il pagamento sostituite dalle seguenti: "commi|dell'importo delle rate 2, 3 e 3-bis". |successive. -------------------------------------------------------------------- 419. All'articolo 48, comma 3, | del decreto legislativo 31 | dicembre 1992, n. 546, le parole:| "garanzia secondo le modalita' di| cui all'articolo 38-bis del | decreto del Presidente della | Repubblica 26 ottobre 1972, n. | 633" sono sostituite dalle | seguenti: "garanzia mediante | polizza fideiussoria o | fideiussione bancaria"; al | medesimo articolo 48, dopo il | comma 3, e' inserito il seguente:| "3-bis. In caso di mancato | pagamento anche di una sola delle| rate successive, se il garante | non versa l'importo garantito | entro trenta giorni dalla | notificazione di apposito invito,| contenente l'indicazione delle | somme dovute e dei presupposti di| fatto e di diritto della pretesa,| il competente ufficio | dell'Agenzia delle entrate | provvede all'iscrizione a ruolo | delle predette somme a carico del|Iscrizione a ruolo in caso di contribuente e dello stesso |mancato versamento di una sola garante". |rata. -------------------------------------------------------------------- 420. Le disposizioni del comma | 416, lettera a), e del comma 417,| lettere a) e c), si applicano con| riferimento ai ruoli resi |Termine di decorrenza esecutivi successivamente al 1º |dell'applicazione dei ruoli luglio 2005. |differenziati. -------------------------------------------------------------------- 421. Ferme restando le | attribuzioni e i poteri previsti | dagli articoli 31 e seguenti del | decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 600, e successive modificazioni, | nonche' quelli previsti dagli | articoli 51 e seguenti del | decreto del Presidente della | Repubblica 26 ottobre 1972, n. | 633, e successive modificazioni, | per la riscossione dei crediti | indebitamente utilizzati in tutto| o in parte, anche in | compensazione ai sensi | dell'articolo 17 del decreto | legislativo 9 luglio 1997, n. | 241, e successive modificazioni, | l'Agenzia delle entrate puo' | emanare apposito atto di recupero| motivato da notificare al | contribuente con le modalita' | previste dall'articolo 60 del | citato decreto del Presidente | della Repubblica n. 600 del 1973.| La disposizione del primo periodo| non si applica alle attivita' di | recupero delle somme di cui | all'articolo 1, comma 3, del | decreto-legge 20 marzo 2002, n. | 36, convertito, con | modificazioni, dalla legge 17 | maggio 2002, n. 96, e | all'articolo 1, comma 2, del | decreto-legge 24 dicembre 2002, | n. 282, convertito, con |Atto di recupero motivato per modificazioni, dalla legge 21 |riscossione crediti indebitamente febbraio 2003, n. 27. |utilizzati. -------------------------------------------------------------------- 422. In caso di mancato | pagamento, in tutto o in parte, | delle somme dovute entro il | termine assegnato dall'ufficio, | comunque non inferiore a sessanta| giorni, si procede alla | riscossione coattiva con le | modalita' previste dal decreto | del Presidente della Repubblica |Riscossione coattiva in caso di 29 settembre 1973, n. 602, e |inadempienza all'atto di successive modificazioni. |recupero. -------------------------------------------------------------------- 423. La competenza all'emanazione| degli atti di cui al comma 421, | emessi prima del termine per la | presentazione della | dichiarazione, spetta all'ufficio| nella cui circoscrizione e' il | domicilio fiscale del soggetto | per il precedente periodo di |Atto di recupero: competenza imposta. |dell'Ufficio periferico. -------------------------------------------------------------------- 424. In deroga alle disposizioni | dell'articolo 3, comma 3, della | legge 27 luglio 2000, n. 212, i | termini di decadenza per | l'iscrizione a ruolo previsti | dall'articolo 17, comma 1, | lettera a), del decreto del | Presidente della Repubblica 29 | settembre 1973, n. 602, e | successive modificazioni, sono | prorogati al 31 dicembre 2006 per| le dichiarazioni presentate |Proroga dei termini di decadenza nell'anno 2003. |per l'iscrizione a ruolo. -------------------------------------------------------------------- 425. Al decreto del Presidente | della Repubblica 29 settembre | 1973, n. 602, dopo l'articolo 75 | e' inserito il seguente: | "Art. 75-bis. - (Dichiarazione | stragiudiziale del terzo). - 1. | Il concessionario, prima di | procedere ai sensi degli articoli| 543 e seguenti del codice di | procedura civile, puo' chiedere a| soggetti terzi, debitori del | soggetto che e' iscritto a ruolo | o dei coobbligati, di indicare | per iscritto, anche solo in modo | generico, le cose e le somme da |Dichiarazione stragiudiziale del loro dovute al creditore". |terzo. -------------------------------------------------------------------- 426. E' effettuato mediante ruolo| il recupero delle somme dovute, | per inadempimento, dal soggetto | incaricato del servizio di | intermediazione all'incasso | ovvero dal garante di tale | soggetto o del debitore di | entrate riscosse ai sensi | dell'articolo 17 del decreto | legislativo 26 febbraio 1999, n. | 46, e successive modificazioni. | In attesa della riforma organica | del settore della riscossione, | fermi restando i casi di | responsabilita' penale, i | concessionari del servizio | nazionale della riscossione ed i | commissari governativi delegati | provvisoriamente alla | riscossione, di cui al decreto | legislativo 13 aprile 1999, n. | 112, hanno facolta' di sanare le | irregolarita' connesse | all'esercizio degli obblighi del | rapporto concessorio compiute | fino alla data del 20 novembre | 2004 dietro versamento della | somma di 3 euro per ciascun | abitante residente negli ambiti | territoriali ad essi affidati in | concessione alla data del 1º | gennaio 2004. L'importo dovuto e'| versato in tre rate, la prima | pari al 40 per cento del totale, | da versare entro il 30 giugno | 2005, e le altre due, ciascuna | pari al 30 per cento del totale, | da versare rispettivamente entro | il 30 giugno 2006 e tra il 21 ed | il 31 dicembre 2006. Con decreto |Riscossione mediante ruolo per il del Ministro dell'economia e |recupero delle somme dovute dal delle finanze sono stabilite le |concessionario per inadempimento. modalita' di applicazione delle |Definizione agevolata di disposizioni del presente comma. |irregolarita' pregresse. -------------------------------------------------------------------- 427. La durata delle concessioni | del servizio nazionale della | riscossione e degli incarichi di | commissario governativo, delegato| provvisoriamente alla | riscossione, e' prorogata al 31 | dicembre 2006. |Proroga durata concessioni. -------------------------------------------------------------------- 428. A condizione che la relativa| imposta sostitutiva sia stata | versata entro il termine del 30 | settembre 2004, i soli termini | previsti per la redazione ed il | giuramento delle perizie di cui | agli articoli 5 e 7 della legge | 28 dicembre 2001, n. 448, e | successive modificazioni, sono | stabiliti alla data del 31 marzo | 2005. Tra i soggetti abilitati | per tale attivita' di redazione e| giuramento delle perizie si | comprendono i periti regolarmente| iscritti alle Camere di | commercio, industria, artigianato| e agricoltura, ai sensi del testo| unico di cui al regio decreto 20 |Termini per la redazione e il settembre 1934, n. 2011. |giuramento di perizie. -------------------------------------------------------------------- 429. Le imprese che operano nel | settore della grande | distribuzione possono trasmettere| telematicamente all'Agenzia delle| entrate, distintamente per | ciascun punto vendita, | l'ammontare complessivo dei | corrispettivi giornalieri delle | cessioni di beni e delle | prestazioni di servizi di cui | agli articoli 2 e 3 del decreto | del Presidente della Repubblica | 26 ottobre 1972, n. 633, e |Trasmissione telematica dei dati successive modificazioni. |dei corrispettivi giornalieri. -------------------------------------------------------------------- 430. Ai fini del comma 429 sono | imprese di grande distribuzione | commerciale, ai sensi | dell'articolo 4, comma 1, lettere| e) ed f), del decreto legislativo| 31 marzo 1998, n. 114, le aziende| distributive che operano con | esercizi commerciali definiti | media e grande struttura di | vendita aventi, quindi, | superficie superiore a 150 metri | quadri nei comuni con popolazione| residente inferiore a 10.000 | abitanti, o superficie superiore | a 250 metri quadri nei comuni con| popolazione residente superiore |Definizione imprese di grande ai 10.000 abitanti. |distribuzione. -------------------------------------------------------------------- 431. Le modalita' tecniche ed i | termini per la trasmissione | telematica di cui al comma 429 | sono definiti con provvedimento | del direttore dell'Agenzia delle | entrate. La trasmissione | telematica di cui al comma 429 | sostituisce l'obbligo di | certificazione fiscale dei | corrispettivi di cui all'articolo| 12 della legge 30 dicembre 1991, | n. 413, e al decreto del | Presidente della Repubblica 21 |Definizione delle modalita' dicembre 1996, n. 696. Resta |tecniche e dei termini per la comunque fermo l'obbligo di |trasmissione telematica con emissione delle fatture su |provvedimento del direttore richiesta del cliente. |dell'Agenzia delle entrate. -------------------------------------------------------------------- 432. Le violazioni alle | prescrizioni di cui ai commi 429 | e 431 sono soggette alle sanzioni| previste ai sensi dell'articolo | 6, comma 3, dell'articolo 11, | comma 5, e dell'articolo 12, | comma 3, del decreto legislativo | 18 dicembre 1997, n. 471. |Sanzioni. -------------------------------------------------------------------- 433. Nell'ambito delle attivita' | volte al riordino, alla | razionalizzazione e alla | valorizzazione del patrimonio | immobiliare dello Stato, | l'Agenzia del demanio e' | autorizzata, con decreto | dirigenziale del Ministero | dell'economia e delle finanze, a | vendere a trattativa privata, | anche in blocco, le quote | indivise di beni immobili, i | fondi interclusi nonche' i | diritti reali su immobili, dei | quali lo Stato e' proprietario | ovvero comunque e' titolare. Il | prezzo di vendita e' stabilito | secondo criteri e valori di | mercato, tenuto conto della | particolare condizione giuridica | dei beni e dei diritti. Il | perfezionamento della vendita | determina il venire meno dell'uso| governativo, delle concessioni in| essere nonche' di ogni altro | eventuale diritto spettante a |Vendita a trattativa privata di terzi in caso di cessione. |quote indivise, fondi interclusi. -------------------------------------------------------------------- 434. Le aree che appartengono al | patrimonio e al demanio dello | Stato, sulle quali, alla data di | entrata in vigore della presente | legge, i comuni hanno realizzato | le opere di urbanizzazione di cui| all'articolo 4 della legge 29 | settembre 1964, n. 847, e | successive modificazioni, sono | trasferite in proprieta', a | titolo oneroso, nello stato di | fatto e di diritto in cui si | trovano, al patrimonio | indisponibile del comune che le | richiede, con vincolo decennale | di inalienabilita'. La richiesta | di trasferimento e' presentata | alla filiale dell'Agenzia del | demanio territorialmente | competente, corredata dalle | planimetrie e dagli atti | catastali che identificano le | aree oggetto di trasferimento. Il| corrispettivo del trasferimento | e' determinato secondo i | parametri fissati nell'elenco 3 | allegato alla presente legge. I | parametri sono aggiornati |Trasferimento ai comuni dei beni annualmente, a decorrere dal 1º |immobili dello Stato su cui i gennaio 2006, nella misura dell'8|comuni hanno realizzato opere di per cento. |urbanizzazione. -------------------------------------------------------------------- 435. Le somme dovute dai comuni | per l'occupazione delle aree di | cui al comma 434, non versate | fino alla data di stipulazione | dell'atto del loro trasferimento,| sono corrisposte, contestualmente| al trasferimento, in misura pari | a un terzo degli importi di cui | all'elenco 3 allegato alla | presente legge, per ogni anno di | occupazione, nei limiti della | prescrizione quinquennale. Con il| trasferimento delle aree si | estinguono i giudizi pendenti, | promossi dall'amministrazione | demaniale e comunque preordinati | alla liberazione delle aree di | cui al comma 434, e restano |Versamento delle somme per compensate fra le parti le spese |occupazione di aree ed estinzione di lite. |giudizi pendenti. -------------------------------------------------------------------- 436. I beni immobili che non | formano oggetto delle procedure | di dismissione disciplinate dal | decreto-legge 25 settembre 2001, | n. 351, convertito, con | modificazioni, dalla legge 23 | novembre 2001, n. 410, di valore | non superiore a 100.000 euro, | individuati con i decreti di cui | all'articolo 1, comma 1, dello | stesso decreto-legge n. 351 del | 2001, possono essere alienati | direttamente dall'Agenzia del | demanio a trattativa privata, se | non aggiudicati in vendita, al | prezzo piu' alto, a seguito di | procedura di invito pubblico ad | offrire, della quale sia data | adeguata pubblicita' almeno su | due quotidiani a diffusione | nazionale e su almeno due | periodici a diffusione locale, di| durata non inferiore al mese, |Vendita a trattativa privata esperito telematicamente |degli alloggi cartolarizzabili di attraverso il sito INTERNET della|valore non superiore a 100.000 medesima Agenzia. |euro. -------------------------------------------------------------------- 437. Le alienazioni di cui al | comma 436 non sono soggette alla | disposizione di cui al comma 113 | dell'articolo 3 della legge 23 | dicembre 1996, n. 662, | concernente il diritto di | prelazione degli enti locali | territoriali. Non sono altresi' | soggette alla disposizione di cui| al primo periodo le alienazioni | effettuate direttamente dalla | Agenzia del demanio a trattativa | privata, a seguito di asta | pubblica deserta, aventi ad | oggetto immobili di valore | inferiore a 250.000 euro; in caso| di valore pari o superiore al | predetto importo, il diritto di | prelazione e' esercitato | dall'ente locale entro quindici | giorni dal ricevimento della | comunicazione della | determinazione a vendere, e delle|Esclusione del diritto di relative condizioni, da parte |prelazione degli enti locali dell'Agenzia del demanio. |territoriali -------------------------------------------------------------------- 438. Relativamente agli immobili | di cui al comma 436 e' fatto | salvo il diritto di prelazione in| favore dei concessionari, dei | conduttori nonche' dei soggetti | che si trovano comunque nel | godimento dell'immobile oggetto | di alienazione, a condizione che | gli stessi abbiano soddisfatto |Diritto di prelazione in favore tutti i crediti richiesti |dei concessionari e dei dall'amministrazione competente. |conduttori. -------------------------------------------------------------------- 439. Le disposizioni agevolative | previste dalla normativa vigente | in favore di enti locali | territoriali e di enti pubblici e| privati, in materia di utilizzo | di beni immobili di proprieta' | statale sono applicate in regime | di reciprocita' in favore delle | amministrazioni dello Stato che a| loro volta utilizzano, per usi |Condizione di reciprocita' governativi, immobili di |Stato-enti locali in tema di proprieta' degli stessi enti. |utilizzazione degli immobili. -------------------------------------------------------------------- |Abrogazione della disciplina in |materia di permuta di immobili 440. Il regio decreto-legge 10 |demaniali ad uso di settembre 1923, n. 2000, |Amministrazioni governative con convertito dalla legge 17 aprile |altri immobili da destinare agli 1925, n. 473, e' abrogato. |stessi o ad analoghi usi. -------------------------------------------------------------------- 441. Entro sei mesi dalla data di| entrata in vigore della presente | legge, gli alloggi di cui | all'articolo 2 della legge 27 | dicembre 1997, n. 449, e | successive modificazioni, sono | trasferiti in proprieta', a | titolo gratuito e nello stato di | fatto e di diritto in cui si | trovano al momento del loro | trasferimento, ai comuni nel cui | territorio gli stessi sono | ubicati. I comuni procedono, | entro centoventi giorni dalla | data della volturazione, | all'accertamento di eventuali | difformita' urbanistico-edilizie.| Le disposizioni del presente | comma non si applicano agli | alloggi realizzati in favore dei | profughi ai sensi dell'articolo | 18 della legge 4 marzo 1952, n. |Trasferimento ai comuni degli 137, nonche' agli alloggi di cui |alloggi di edilizia residenziale al comma 442. |pubblica. -------------------------------------------------------------------- 442. Al fine di consentire la | regolare e sollecita conclusione | delle procedure e in coerenza con| l'articolo 4, comma 223, della | legge 24 dicembre 2003, n. 350, | il comma 27 dell'articolo 1 della| legge 24 dicembre 1993, n. 560, | si interpreta nel senso che gli | alloggi attualmente di proprieta'| statale realizzati ai sensi della| legge 9 agosto 1954, n. 640, sono| ceduti in proprieta' agli | assegnatari o loro congiunti, in | possesso dei requisiti previsti | dalla predetta legge. Per la | determinazione delle condizioni | di vendita, ivi comprese la | fissazione del prezzo e le | modalita' di pagamento, si fa | riferimento alla normativa in | vigore alla data di presentazione| Cessione di alloggi di edilizia della domanda di acquisto | residenziale pubblica agli dell'alloggio. | assegnatari o loro congiunti. -------------------------------------------------------------------- 443. Dopo il comma 13-bis | dell'articolo 27 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, sono | aggiunti i seguenti: | "13-ter. In sede di prima | applicazione dei commi 13 e | 13-bis, il Ministero della | difesa, Direzione generale dei | lavori e del demanio, di concerto| con l'Agenzia del demanio, | individua entro il 28 febbraio | 2005 beni immobili comunque in | uso all'Amministrazione della | difesa, non piu' utili ai fini | istituzionali, da dismettere e, a| tal fine, consegnare al Ministero| dell'economia e delle finanze e, | per esso, all'Agenzia del | demanio. | 13-quater. Gli immobili | individuati e consegnati ai sensi| del comma 13-ter entrano a far | parte del patrimonio disponibile | dello Stato per essere | assoggettati alle procedure di | valorizzazione e di dismissione | di cui al decreto-legge 25 | settembre 2001, n. 351, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 23 novembre 2001, n. | 410, e di cui ai commi da 6 a 8. | Gli immobili individuati sono | stimati a cura dell'Agenzia del | demanio nello stato di fatto e di| diritto in cui si trovano. | 13-quinquies. La Cassa depositi e| prestiti concede, entro trenta | giorni dalla data di | individuazione degli immobili di | cui al comma 13-ter, | anticipazioni finanziarie della | quota come sopra determinata, | pari al valore degli immobili | individuati, per un importo | complessivo non inferiore a 954 | milioni di euro e, comunque, non | superiore a 1357 milioni di euro.| Le condizioni generali ed | economiche delle anticipazioni | sono stabilite in conformita' con| le condizioni praticate sui | finanziamenti della gestione | separata di cui all'articolo 5, | comma 8. Il Ministro | dell'economia e delle finanze | provvede al rimborso delle somme | anticipate e dei connessi oneri | finanziari a valere sui proventi | delle dismissioni degli immobili.| Le anticipazioni concesse dalla | Cassa depositi e prestiti sono | versate all'entrata del bilancio | dello Stato per essere | riassegnate al Dicastero della | difesa su appositi fondi relativi| ai consumi intermedi e agli | investimenti fissi lordi, da | ripartire, nel corso della | gestione, sui capitoli | interessati, con decreto del | Ministro della difesa da | comunicare, anche con evidenze | informatiche, al Ministero | dell'economia e delle finanze, | tramite l'Ufficio centrale del | bilancio, nonche' alle | Commissioni parlamentari | competenti e alla Corte dei | conti. | 13 sexies. Fermo restando quanto | previsto al comma 13-quinquies, a| valere sulle risorse derivanti | dall'applicazione delle procedure| di valorizzazione e dismissione | dei beni immobili | dell'Amministrazione della | difesa, non piu' utili ai fini | istituzionali, ai sensi dei commi| 13 e 13-bis, e individuati dal | Ministero della difesa, Direzione| generale dei lavori e del | demanio, di concerto con | l'Agenzia del demanio, per | ciascuno degli anni dal 2005 al | 2009 una somma di 30 milioni di | euro e' destinata | all'ammodernamento e alla | ristrutturazione degli arsenali | della Marina militare di Augusta,| La Spezia e Taranto. Inoltre, una| somma di 30 milioni di euro per | l'anno 2005 e' destinata al | finanziamento di un programma di | edilizia residenziale in favore | del personale delle Forze armate | dei ruoli dei sergenti e dei | volontari in servizio |Dismissioni immobili della permanente". |difesa. -------------------------------------------------------------------- 444. Le finalita' di cui | all'articolo 29 della legge 18 | febbraio 1999, n. 28, e | successive modificazioni, possono| essere conseguite anche | attraverso il ricorso alla | locazione, anche finanziaria, con|Locazione, anche finanziaria, l'utilizzo delle risorse non |degli immobili destinati a ancora impegnate alla data del 31|caserme e alloggi di servizio dicembre 2004. |della G.d.F. -------------------------------------------------------------------- |Abrogazione della possibilita' di 445. Il comma 65 dell'articolo 17|acquisizione gratuita da parte della legge 15 maggio 1997, n. |dei Comuni dei beni del demanio 127, e' abrogato. |dello Stato. -------------------------------------------------------------------- 446. Per conseguire obiettivi di | contenimento, razionalizzazione, | ottimizzazione e programmazione | della spesa pubblica destinata ad| interventi edilizi sul patrimonio| immobiliare dello Stato, fermo | restando il quadro normativo | vigente, ed in particolare le | competenze del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti, | le amministrazioni dello Stato e | le Agenzie fiscali, ad eccezione | degli organi costituzionali e | degli organismi di sicurezza, | provvedono, ai fini del | coordinamento, del monitoraggio e| della ottimale gestione del | patrimonio dello Stato a | comunicare all'Agenzia del | demanio: | a) entro il 30 ottobre di ogni | anno, gli schemi di programma | triennali e gli elenchi annuali | redatti ai sensi dell'articolo 14| della legge 11 febbraio 1994, n. | 109, e successive modificazioni, | e del decreto del Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti 22| giugno 2004, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 | giugno 2004, relativi | all'esecuzione di interventi | edilizi di cui all'articolo 3, | comma 1, lettere b), c), d) ed | e1), del testo unico delle | disposizioni legislative e | regolamentari in materia | edilizia, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 6 | giugno 2001, n. 380, su immobili | di proprieta' dello Stato; | b) i programmi triennali e gli | elenchi annuali definitivi, di | cui alla lettera a), entro un | mese dalla data della loro | approvazione da parte dei | competenti organi, secondo i | rispettivi ordinamenti. Identica | comunicazione e' dovuta in tutti | i casi di variazione apportata ai| programmi triennali e agli | elenchi annuali dei lavori; | c) ogni tre mesi, il consuntivo | relativo allo stato di | realizzazione degli interventi | previsti negli elenchi annuali | nonche' ai lavori di importo | inferiore alla soglia prevista | dalla legge 11 febbraio 1994, n. | 109, eventualmente eseguiti | nell'anno considerato; | d) entro il 31 ottobre di ogni | anno, le previsioni in ordine ai | fabbisogni annuali di nuovi spazi| allocativi, necessari allo | svolgimento delle proprie | attivita' istituzionali, nonche' | le previsioni in ordine alle | superfici il cui utilizzo e' |Obbligo di comunicazione annuale ritenuto non piu' necessario |all'Agenzia del demanio da parte all'esecuzione delle predette |dei Ministeri e delle Agenzie finalita'. |fiscali. -------------------------------------------------------------------- 447. L'Agenzia del demanio | elabora linee guida | tecnico-operative per la | formazione o l'aggiornamento dei | programmi triennali degli | interventi, finalizzate al | raggiungimento degli obiettivi | indicati dal Governo, e fornisce | alle amministrazioni di cui al | comma 446 il supporto informatico| per la redazione e la |Potesta' dell'Agenzia del demanio trasmissione dei programmi |per la formazione e triennali e degli elenchi |l'aggiornamento dei programmi annuali. |triennali degli interventi. -------------------------------------------------------------------- 448. L'Agenzia del demanio, entro| il 30 aprile di ogni anno, | presenta al Ministero | dell'economia e delle finanze una| relazione sulle attivita' svolte | in attuazione delle disposizioni |Termine per la presentazione di cui al comma 447. |della relazione annuale. -------------------------------------------------------------------- 449. I piani di investimento | immobiliare deliberati dall'INAIL| sono approvati dal Ministro del | lavoro e delle politiche sociali,| di concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, e | gli investimenti sono orientati | alle finalita' annualmente | individuate con decreto del | Ministro del lavoro e delle | politiche sociali, di concerto | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, sentiti il | Ministro della salute e il | Ministro dell'istruzione, |piani di investimento immobiliare dell'universita' e della ricerca.|INAIL. -------------------------------------------------------------------- 450. Il Ministro dell'economia e | delle finanze, con uno o piu' | decreti, avvia programmi di | dismissioni immobiliari da | realizzare tramite | cartolarizzazioni di fondi | immobiliari o cessioni dirette. | Con decreto del Ministro | dell'economia e delle finanze, di| concerto con il Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti, | sentite le competenti Commissioni| parlamentari, possono essere | trasferiti, a prezzo di mercato, | a Infrastrutture Spa, tratti di | rete stradale nazionale di cui | all'articolo 7, comma 1-bis, del | decreto-legge 8 luglio 2002, n. | 138, convertito, con | modificazioni, dalla legge 8 | agosto 2002, n. 178, | assoggettabili a pedaggio | figurativo comunque non a carico | degli utenti. Il prezzo e' | fissato con modalita' concordate | tra il Ministero dell'economia e | delle finanze, il Ministero delle| infrastrutture e dei trasporti e | Infrastrutture Spa. Le modalita' | di pianificazione, gestione e | manutenzione dei tratti di cui al| secondo periodo, rimangono le | stesse della restante rete | stradale di interesse nazionale e| saranno disciplinate da apposita | convenzione. Con decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze, di concerto con il | Ministro delle infrastrutture e | dei trasporti, vengono ridefiniti| entro sei mesi dalla data di | entrata in vigore della presente |Dismissioni immobiliari e legge, i rapporti finanziari tra |cartolarizzazioni. Vendita di ANAS Spa, Infrastrutture Spa e i |strade nazionali assoggettabili a Ministeri interessati. |pedaggio. -------------------------------------------------------------------- 451. E' fatta salva | l'applicazione delle disposizioni| del codice dei beni culturali e | del paesaggio, di cui al decreto | legislativo 22 gennaio 2004, n. |Applicazione delle norme del 42. |codice dei beni culturali. -------------------------------------------------------------------- 452. Per il completamento degli | interventi infrastrutturali | necessari a garantire l'integrale| attuazione della Convenzione tra | l'Italia e la Francia, conclusa a| Roma il 24 giugno 1970, di cui | alla legge 18 giugno 1973, n. | 475, e' autorizzata la spesa di 5| milioni di euro per dodici anni, | a decorrere dal 2005, a valere | sulle risorse previste | dall'articolo 19-bis, comma 1, | del decreto-legge 25 marzo 1997, | n. 67, convertito, con | modificazioni, dalla legge 23 | maggio 1997, n. 135, e successive| modificazioni, per la | realizzazione delle opere di | viabilita' stradale e | autostradale speciale e di grande| comunicazione connesse al | percorso di cui alla stessa | Convenzione. A tal fine, per | garantire effettivita' alla | realizzazione delle iniziative in| grado di potenziare e rendere | piu' efficiente la grande | viabilita' lungo il percorso tra | Italia e Francia, viene | assicurata priorita' al | completamento degli interventi | infrastrutturali stradali e di | grande attraversamento viario | nelle localita' in cui sono | ubicati gli immobili di cui | all'articolo 17 della citata | Convenzione per i quali, alla | data di entrata in vigore della | presente legge, sia gia' |Autorizzazione di spesa per perfezionata la fase della |l'attuazione della Convenzione progettazione preliminare. |Italia-Francia. -------------------------------------------------------------------- 453. Per consentire l'inizio dei | lavori relativi alla strada | statale n. 38 previsti dalla | delibera del CIPE del 21 dicembre| 2001 per l'accesso alla | Valtellina, e' autorizzato un | contributo quindicennale di 2 | milioni di euro, a favore | dell'ANAS Spa, a decorrere | dall'anno 2005. La Cassa depositi| e prestiti e' autorizzata a | intervenire a favore dell'ANAS | Spa ai sensi dell'articolo 47 | della legge 28 dicembre 2001, n. |Strada statale per l'accesso alla 448. |Valtellina. -------------------------------------------------------------------- 454. All'articolo 24, comma 7, | della legge 27 dicembre 2002, n. |Estensione all'esecuzione dei 289, dopo le parole: "alla |lavori della procedura di procedura" sono inserite le |autorizzazione per i servizi per seguenti: "di esecuzione di |le informazioni e la sicurezza e lavori e". |disciplina del segreto di Stato. -------------------------------------------------------------------- 455. Per la realizzazione ed il | completamento di interventi | infrastrutturali necessari ad | assicurare la tutela | dell'ambiente in relazione ad | opere di interesse nazionale per | il collegamento tra le grandi | reti viarie urbane ed extraurbane| delle citta' metropolitane a piu'| intensa circolazione viaria, | nonche' tra nodi di scambio | portuali ed aeroportuali ed aree | urbane attraverso aree naturali | protette, e' istituito, nello | stato di previsione del Ministero| delle infrastrutture e dei | trasporti, un Fondo per la | viabilita' con una dotazione di | 12 milioni di euro per l'anno | 2005 e di 5 milioni di euro per | l'anno 2006. Con decreto del | Ministro delle infrastrutture e | dei trasporti da emanare, previo | parere delle competenti | Commissioni parlamentari, entro | sessanta giorni dalla data di | entrata in vigore della presente | legge, sono individuati gli | interventi ammessi alla fruizione| dei contributi e gli importi | massimi erogabili per ciascun | intervento, nel rispetto delle | disposizioni comunitarie in |Istituzione del Fondo per la materia di aiuti di Stato. |viabilita'. -------------------------------------------------------------------- 456. Per la concessione di | contributi alla realizzazione di | infrastrutture ad elevata | automazione e a ridotto impatto | ambientale di supporto a nodi di | scambio viario intermodali e' | autorizzata la spesa di 10 | milioni di euro per ciascuno | degli anni 2005, 2006 e 2007. Con| decreto del Ministro delle | infrastrutture e dei trasporti da| emanare, previo parere delle | competenti Commissioni | parlamentari, entro sessanta | giorni dalla data di entrata in | vigore della presente legge, sono| individuate le tipologie di | intervento che possono fruire dei| contributi e gli importi massimi |Contributo per infrastrutture ad erogabili per ciascun intervento,|elevata automazione e a ridotto nel rispetto delle disposizioni |impatto ambientale di supporto a comunitarie in materia di aiuti |nodi di scambio viario di Stato. |intermodali. -------------------------------------------------------------------- 457. Per la prosecuzione degli | interventi previsti all'articolo | 4, comma 158, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' |Progettazione e realizzazione di autorizzata la spesa di 3 milioni|tutte le opere di integrazione di euro per l'anno 2005. |del passante di Mestre. -------------------------------------------------------------------- 458. E' autorizzata la spesa di 3| milioni di euro a decorrere | dall'anno 2005 allo scopo della | prosecuzione degli interventi | infrastrutturali previsti ai | sensi dell'articolo 3, comma 127 | della legge 24 dicembre 2003, n. |Parco della Salute e delle nuove 350. |Molinette di Torino. -------------------------------------------------------------------- 459. Per le finalita' di cui | all'articolo 45, comma 3, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, | come rideterminate dal comma 180 | dell'articolo 4 della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, e' | autorizzata la spesa di 3 milioni| di euro per ciascuno degli anni | 2005, 2006 e 2007. Al relativo | onere si provvede mediante | corrispondente riduzione | dell'autorizzazione di spesa di | cui all'articolo 13, comma 1, |Fiera del Levante di Bari,d Fiera della legge 1º agosto 2002, n. |di Verona, Fiera di Foggia e 166. |Fiera di Padova. -------------------------------------------------------------------- 460. Fermo restando quanto | disposto dall'articolo 6, commi | 1, 2 e 3, del decreto-legge 15 | aprile 2002, n. 63, convertito, | con modificazioni, dalla legge 15| giugno 2002, n. 112, l'articolo | 12 della legge 16 dicembre 1977, | n. 904, non si applica alle | societa' cooperative e loro | consorzi a mutualita' prevalente | di cui al libro V, titolo VI, | capo I, sezione I, del codice | civile, e alle relative | disposizioni di attuazione e | transitorie, e che sono iscritti | all'Albo delle cooperative | sezione cooperative a mutualita' | prevalente di cui all'articolo | 223-sexiesdecies delle | disposizioni di attuazione del | codice civile: | | a) per la quota del 20 per cento | degli utili netti annuali delle | cooperative agricole e loro | consorzi di cui al decreto | legislativo 18 maggio 2001, n. | 228, delle cooperative della | piccola pesca e loro consorzi; | |Non concorrenza alla formazione b) per la quota del 30 per cento |del reddito delle somme destinate degli utili netti annuali delle |a riserve indivisibili nei limiti altre cooperative e loro |degli utili annuali destinati consorzi. |alla riserva minima obbligatoria -------------------------------------------------------------------- 461. L'articolo 10 del decreto | del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 601, e | successive modificazioni, non si |Esclusione dall'esenzione del 20% applica limitatamente alla |degli utili delle cooperative lettera a) del comma 1. |agricole accantonati a riserva. -------------------------------------------------------------------- 462. L'articolo 11 del decreto | del Presidente della Repubblica | 29 settembre 1973, n. 601, e | successive modificazioni, si | applica limitatamente al reddito | imponibile derivante | dall'indeducibilita' dell'imposta|Limitazione dell'agevolazione al regionale sulle attivita' |reddito imponibile derivante produttive. |dall'indeducibilita' IRAP. -------------------------------------------------------------------- 463. Le previsioni di cui ai | commi da 460 a 462 non si | applicano alle cooperative | sociali e loro consorzi di cui | alla legge 8 novembre 1991, n. | 381. Resta, in ogni caso, | l'esenzione da imposte e la | deducibilita' delle somme |Esclusione dalla limitazione previste dall'articolo 11 della |delle agevolazioni per le legge 31 gennaio 1992, n. 59, e |cooperative sociali e i loro successive modificazioni. |consorzi. -------------------------------------------------------------------- 464. A decorrere dall'esercizio | in corso al 31 dicembre 2004, in | deroga all'articolo 3 della legge| 27 luglio 2000, n. 212, per le | societa' cooperative e loro | consorzi diverse da quelle a | mutualita' prevalente | l'applicabilita' dell'articolo 12| della legge 16 dicembre 1977, n. | 904, e' limitata alla quota del | 30 per cento degli utili netti | annuali, a condizione che tale |Trattamento fiscale delle quota sia destinata ad una |societa' cooperative: limitazione riserva indivisibile prevista |alla quota del 30 per cento degli dallo statuto. |utili netti annuali. -------------------------------------------------------------------- 465. Gli interessi sulle somme | che i soci persone fisiche | versano alle societa' cooperative| e loro consorzi alle condizioni | previste dall'articolo 13 del | decreto del Presidente della | Repubblica 29 settembre 1973, n. | 601, e successive modificazioni, | sono indeducibili per la parte | che supera l'ammontare calcolato | con riferimento alla misura | minima degli interessi spettanti | ai detentori dei buoni postali | fruttiferi, aumentata dello 0,90 |Indeducibilita' degli interessi per cento. |eccedenti. -------------------------------------------------------------------- 466. Le disposizioni dei commi da| 460 a 465 si applicano a | decorrere dai periodi d'imposta |Decorrenza dele disposizioni dei successivi a quello in corso al |commi da 460 a 465 dal 31 31 dicembre 2003. |dicembre 2003. -------------------------------------------------------------------- 467. Al numero 41-bis) della | tabella A, parte seconda, | allegata al decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, sono | ricomprese, a decorrere dal 1º | gennaio 2005, anche le | prestazioni di cui ai numeri 18),| 19), 20) e 21) dell'articolo 10 | del predetto decreto n. 633 del | 1972, e successive modificazioni,| rese, in favore dei soggetti | indicati nel medesimo numero | 41-bis) da cooperative e loro | consorzi, sia direttamente che in| esecuzione di contratti di | appalto e convenzioni in genere. | Resta salva la facolta' per le | cooperative sociali di cui alla | legge 8 novembre 1991, n. 381, di| optare per la previsione di | maggior favore ai sensi | dell'articolo 10, comma 8, del | decreto legislativo 4 dicembre | 1997, n. 460. Le agevolazioni di | cui al presente comma sono | concesse nel limite di spesa di | 10 milioni di euro annui. Il | Ministro dell'economia e delle |IVA prestazioni finanze provvede, con propri |socio-assistenziali qualora decreti, a dare attuazione al |effettuate da parte di presente comma. |cooperative e loro consorzi. -------------------------------------------------------------------- |Abrogazione della possibilita' |per le casse rurali e artigiane 468. All'articolo 11, comma 4, |di calcolare la quota di utili della legge 31 gennaio 1992, n. |del 3 per cento sulla base degli 59, il secondo periodo e' |utili, al netto delle riserve soppresso. |obbligatorie. -------------------------------------------------------------------- 469. All'articolo 6 della legge | 13 maggio 1999, n. 133, e | successive modificazioni, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) al comma 1, lettera b), e' | aggiunto, in fine, il seguente | periodo: "Qualora a detti | consorzi, esistenti alla data di | entrata in vigore della presente | disposizione, fossero associati | anche soggetti diversi dalle | banche, l'esenzione si applica | limitatamente alle prestazioni | rese nei confronti delle banche, | a condizione che il relativo | ammontare sia superiore al 50 per| cento del volume d'affari"; |Esenzione Iva per i consorzi fra b) il comma 4 e' abrogato. |banche. -------------------------------------------------------------------- 470. All'articolo 90 della legge | 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il| comma 11, e' inserito il | seguente: | "11-bis. Per i soggetti di cui al| comma 1 la pubblicita', in | qualunque modo realizzata negli | impianti utilizzati per | manifestazioni sportive | dilettantistiche con capienza | inferiore ai tremila posti, e' da| considerarsi, ai fini | dell'applicazione delle | disposizioni del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 640, in rapporto| di occasionalita' rispetto | all'evento sportivo direttamente | organizzato". |Pubblicita' negli stadi. -------------------------------------------------------------------- 471. A decorrere dal 1º gennaio | 2005, le disposizioni che | disciplinano le modalita' di | liquidazione e di versamento | dell'imposta sul valore aggiunto | contenute nel regolamento di cui | al decreto del Ministro delle | finanze 24 ottobre 2000, n. 370, | e nel regolamento di cui al | decreto del Ministro delle | finanze 24 ottobre 2000, n. 366, | non si applicano ai soggetti che | nell'anno solare precedente hanno| versato imposta sul valore | aggiunto per un importo superiore| a 2 milioni di euro. I soggetti | di cui al presente comma hanno | facolta' di eseguire le | annotazioni relative alle | operazioni effettuate entro il | giorno 15 del mese successivo a | quello di effettuazione |Versamenti periodici IVA con dell'operazione. |cadenza mensile. -------------------------------------------------------------------- 472. All'articolo 4, comma 1, del| testo unico delle disposizioni | legislative concernenti le | imposte sulla produzione e sui | consumi e relative sanzioni | penali e amministrative, di cui | al decreto legislativo 26 ottobre| 1995, n. 504, e successive | modificazioni, dopo il terzo | periodo, e' inserito il seguente:| "In tal caso resta altresi' | sospesa la procedura di | riscossione dell'imposta sul |Sospensione della procedura di valore aggiunto gravante sulle |riscossione dell'IVA gravante accise stesse". |sulle accise. -------------------------------------------------------------------- 473. Le riserve e i fondi in | sospensione di imposta, anche se | imputati al capitale sociale o al| fondo di dotazione, esistenti nel| bilancio o nel rendiconto | dell'esercizio in corso alla data| del 31 dicembre 2004, possono | essere assoggettati, in tutto o | in parte, ad imposta sostitutiva | dell'imposta sul reddito delle |Smobilizzo, mediante pagamento di persone fisiche, dell'imposta sul|un'imposta sostitutiva del 10%, reddito delle societa' e |delle riserve e dei fondi in dell'imposta regionale sulle |sospensione di imposta esistenti attivita' produttive, nella |nel bilancio dell'esercizio in misura del 10 per cento. La |corso al 31 dicembre 2004. disposizione del primo periodo |Esclusione delle riserve non si applica alle riserve per |costituite per ammortamenti ammortamenti anticipati. |anticipati -------------------------------------------------------------------- 474. Per i saldi attivi di | rivalutazione costituiti ai sensi| delle leggi 29 dicembre 1990, n. | 408, 30 dicembre 1991, n. 413, e | 21 novembre 2000, n. 342, | compresi quelli costituiti ai | sensi dell'articolo 14 della | legge 21 novembre 2000, n. 342, |Riduzione della misura l'imposta sostitutiva di cui al |dell'imposta sostitutiva nelle comma 473 e' ridotta al 4 per |ipotesi di affrancamento di saldi cento. |attivi di rivalutazione. -------------------------------------------------------------------- 475. Le riserve e i fondi di cui | al comma 473 e i saldi attivi di | cui al comma 474, assoggettati | all'imposta sostitutiva, non | concorrono a formare il reddito | imponibile dell'impresa ovvero | della societa' e dell'ente e in | caso di distribuzione dei citati | saldi attivi non spetta il | credito di imposta previsto |Non concorrenza alla formazione dall'articolo 4, comma 5, della |del reddito imponibile della legge 29 dicembre 1990, n. 408, |societa' delle riserve, dei dall'articolo 26, comma 5, della |fondi, dei saldi di legge 30 dicembre 1991, n. 413, e|rivalutazione, qualora siano dall'articolo 13, comma 5, della |assoggettati ad imposta legge 21 novembre 2000, n. 342. |sostitutiva. -------------------------------------------------------------------- 476. L'imposta sostitutiva e' | liquidata nella dichiarazione dei| redditi relativa all'esercizio di| cui al comma 473 ed e' versata, |Liquidazione dell'imposta in unica soluzione, entro il |sostitutiva nella dichiarazione termine di versamento del saldo |dei redditi relativa delle imposte sui redditi di tale|all'esercizio in corso al 31 esercizio. |dicembre 2004. -------------------------------------------------------------------- 477. L'imposta sostitutiva e' | indeducibile e puo' essere | imputata, in tutto o in parte, | alle riserve iscritte in bilancio| o rendiconto. Se l'imposta | sostitutiva e' imputata al | capitale sociale o fondo di | dotazione, la corrispondente | riduzione e' operata, anche in | deroga all'articolo 2365 del | codice civile, con le modalita' | di cui all'articolo 2445, secondo|Indeducibilita' dell'imposta comma, del medesimo codice. |sostitutiva versata. -------------------------------------------------------------------- 478. Per la liquidazione, | l'accertamento, la riscossione, i| rimborsi, le sanzioni e il | contenzioso si applicano le | disposizioni previste per le |Applicazione delle regole imposte sui redditi. |previste per le imposte dirette. -------------------------------------------------------------------- 479. Il Fondo bieticolo nazionale| di cui all'articolo 3 del | decreto-legge 21 dicembre 1990, | n. 391, convertito, con | modificazioni, dalla legge 18 | febbraio 1991, n. 48, e' | incrementato della somma di 10 | milioni di euro per l'anno 2005. |Fondo bieticolo nazionale -------------------------------------------------------------------- 480. Al decreto legislativo 15 | novembre 1993, n. 507, sono | apportate le seguenti | modificazioni: | a) all'articolo 6, dopo il comma | 2, e' aggiunto il seguente: | "2-bis. Per i soggetti di cui | all'articolo 20 non trova | applicazione l'imposta sulla | pubblicita'."; | b) all'articolo 20, dopo il comma| 1, e' aggiunto il seguente: | "1-bis. Il presente articolo si | applica alle persone fisiche che | non intendono affiggere manifesti| negli spazi previsti | dall'articolo 20-bis."; | c) dopo l'articolo 20, e' | inserito il seguente: | "Art. 20-bis. - (Spazi riservati | ed esenzione dal diritto) - 1. I | comuni devono riservare il 10 per| cento degli spazi totali per | l'affissione dei manifesti ai | soggetti di cui all'articolo 20. | La richiesta e' effettuata dalla | persona fisica che intende | affiggere manifesti per i | soggetti di cui all'articolo 20 e| deve avvenire secondo le | modalita' previste dal presente | decreto e dai relativi | regolamenti comunali. Il comune | non fornisce personale per | l'affissione. L'affissione negli | spazi riservati e' esente dal | diritto sulle pubbliche | affissioni. | 2. Le violazioni ripetute e | continuate delle norme in materia| d'affissioni e pubblicita' | commesse fino all'entrata in | vigore della presente | disposizione, mediante affissioni| di manifesti politici ovvero di | striscioni e mezzi similari | possono essere definite in | qualunque ordine e grado di | giudizio nonche' in sede di | riscossione delle somme | eventualmente iscritte a titolo | sanzionatorio, mediante il | versamento, a carico del | committente responsabile, di una | imposta pari, per il complesso | delle violazioni commesse e | ripetute a 100 euro per anno e | per provincia. Tale versamento | deve essere effettuato a favore | della tesoreria del comune | competente o della provincia | qualora le violazioni siano state| compiute in piu' di un comune | della stessa provincia; in tal | caso la provincia provvede al | ristoro, proporzionato al valore | delle violazioni accertate, ai | comuni interessati, ai quali | compete l'obbligo di inoltrare | alla provincia la relativa | richiesta entro il 30 settembre | 2005. In caso di mancata | richiesta da parte dei comuni, la| provincia destinera' le entrate | al settore ecologia. La | definizione di cui al presente | comma non da' luogo ad alcun | diritto al rimborso di somme | eventualmente gia' riscosse a | titolo di sanzioni per le | predette violazioni. Il termine | per il versamento e' fissato, a | pena di decadenza dal beneficio | di cui al presente comma, al 31 | maggio 2005. Non si applicano le | disposizioni dell'articolo 15, | commi 2 e 3, della legge 10 | dicembre 1993, n. 515."; | d) all'articolo 23, dopo il comma| 4 e' aggiunto il seguente: | "4-bis. Se il manifesto riguarda | l'attivita' di soggetti elencati | nell'articolo 20, il responsabile| e' esclusivamente colui che | materialmente e' colto in | flagranza nell'atto d'affissione.| Non sussiste responsabilita' | solidale."; | e) all'articolo 24, dopo il comma| 5-bis e' aggiunto il seguente: | "5-ter. Se il manifesto riguarda | l'attivita' di soggetti elencati | nell'articolo 20, il responsabile| e' esclusivamente colui che | materialmente e' colto in | flagranza nell'atto di | affissione. Non sussiste | responsabilita' solidale". |Affissioni manifesti -------------------------------------------------------------------- 481. All'articolo 23 del decreto | legislativo 30 aprile 1992, n. | 285, dopo il comma 13-quater, e' | aggiunto il seguente: | "13-quinquies. Se il manifesto | riguarda l'attivita' di soggetti | elencati nell'articolo 20 del | decreto legislativo 15 novembre | 1993, n. 507, e successive | modificazioni, il responsabile e'| esclusivamente colui che | materialmente e' colto in | flagranza nell'atto di | affissione. Non sussiste |Esclusione della responsabilita' responsabilita' solidale". |solidale. -------------------------------------------------------------------- 482. Alla legge 4 aprile 1956, n.| 212, sono apportate le seguenti | modificazioni: | a) all'articolo 6 e' aggiunto il | seguente comma: | "E' responsabile esclusivamente | colui che materialmente e' colto | in flagranza nell'atto di | affissione. Non sussiste | responsabilita' solidale."; | b) all'articolo 8 e' aggiunto il | seguente comma: | "E' responsabile esclusivamente | colui che materialmente e' colto | in flagranza nell'atto di | affissione. Non sussiste |Norme per la disciplina della responsabilita' solidale". |propaganda elettorale. -------------------------------------------------------------------- 483. Alla legge 10 dicembre 1993,| n. 515, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) all'articolo 15, comma 3, le | parole: "sono a carico, in | solido, dell'esecutore materiale | e del committente responsabile" | sono sostituite dalle seguenti: | "sono a carico esclusivamente | dell'esecutore materiale. Non | sussiste responsabilita' solidale| neppure del committente"; | b) all'articolo 15, comma 19, e' | aggiunto, infine, il seguente | periodo: "La responsabilita' in |Disciplina delle campagne materia di manifesti e' personale|elettorali per l'elezione alla e non sussiste responsabilita' |Camera dei deputati e al Senato neppure del committente". |della Repubblica. -------------------------------------------------------------------- 484. Le disposizioni di cui | all'articolo 4, commi 181, 182, | 183, 184, 185 e 186 della legge | 24 dicembre 2003, n. 350, sono | estese alle spese sostenute | nell'anno 2005. Il relativo | limite di spesa per l'anno 2006 |Proroga del credito d'imposta a resta fissato in 95 milioni di |favore delle imprese editrici di euro. |quotidiani e periodici. -------------------------------------------------------------------- 485. Con provvedimento | direttoriale del Ministero | dell'economia e delle | finanze-Amministrazione autonoma | dei monopoli di Stato, tenuto | anche conto dei provvedimenti di | variazione delle tariffe dei | prezzi di vendita al pubblico dei| tabacchi lavorati, eventualmente | intervenuti ai sensi | dell'articolo 2 della legge 13 | luglio 1965, n. 825, e successive| modificazioni, puo' essere | aumentata l'aliquota di base | della tassazione dei tabacchi | lavorati, di cui all'articolo 28,| comma 1, del decreto-legge 30 | agosto 1993, n. 331, convertito, | con modificazioni, dalla legge 29| ottobre 1993, n. 427, al fine di | assicurare un maggiore gettito | complessivo pari a 500 milioni di| euro per l'anno 2005 e a 1.000 | milioni di euro annui a decorrere| dall'anno 2006. |Aumento accise tabacchi. -------------------------------------------------------------------- 486. Per il perseguimento di | obiettivi di pubblico interesse, | ivi compresi quelli di difesa | della salute pubblica, con | provvedimento direttoriale del | Ministero dell'economia e delle | finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato, | sentito il Ministero della | salute, possono essere | individuati criteri e modalita' | di determinazione di un prezzo | minimo di vendita al pubblico dei|Prezzo minimo di vendita al tabacchi lavorati. |pubblico dei tabacchi lavorati. -------------------------------------------------------------------- 487. La vendita al pubblico delle| sigarette e' ammessa | esclusivamente in pacchetti | confezionati con dieci o venti |Confezionamneto sigarette pezzi. |limitato in dieci o venti pezzi. -------------------------------------------------------------------- 488. Al fine di una tendenziale | armonizzazione della misura del | prelievo erariale sul Lotto a | quella vigente per altri tipi di | gioco, le percentuali delle | ritenute previste dagli articoli | 2, nono comma, della legge 6 | agosto 1967, n. 699, e successive| modificazioni, e 17, quarto | comma, della legge 29 gennaio | 1986, n. 25, sono sostituite con | una ritenuta unica del 6 per |Ritenuta unica del 6% sulle cento. |vincite al lotto. -------------------------------------------------------------------- 489. Il primo comma dell'articolo| 2 della legge 2 agosto 1982, n. | 528, e' sostituito dal seguente: | "Il gioco del lotto si basa | sull'utilizzo dei numeri da 1 a | 90 inclusi, sopra le ruote di | Bari, Cagliari, Firenze, Genova, | Milano, Napoli, Palermo, Roma, | Torino, Venezia, e sopra la ruota| denominata ruota nazionale. I | cinque numeri estratti | determinano le vincite | relativamente a ciascuna ruota. |Aggiunta di una ulteriore ruota Le estrazioni della ruota |per il gioco del lotto denominata nazionale sono svolte in Roma". |"ruota nazionale". -------------------------------------------------------------------- 490. Le scommesse sulla ruota | nazionale si effettuano puntando | sulla ruota stessa con esclusione| di tutte le altre ruote. La | raccolta delle scommesse sulla | ruota nazionale viene effettuata | dal concessionario del gioco del | lotto attraverso la rete |Modalita' di raccolta per le automatizzata del lotto. |scommesse sulla ruota nazionale. -------------------------------------------------------------------- 491. Il primo ed il secondo comma| dell'articolo 8 della legge 2 | agosto 1982, n. 528, sono | sostituiti dai seguenti: | "I premi sono fissati come | appresso: | a) sorti del gioco: premi per | ogni combinazione; | b) estratto semplice: undici | volte e duecentotrentadue | millesimi della posta; | c) estratto determinato: | cinquantacinque volte la posta; | d) ambo: duecentocinquanta volte | la posta; | e) terno: quattromilacinquecento | volte la posta; | f) quaterna: centoventimila volte| la posta; | g) cinquina: seimilioni di volte | la posta. | Il premio massimo cui puo' dar | luogo ogni scontrino di giocata, | comunque sia ripartito tra le | poste l'importo delle scommesse, | non puo' eccedere la somma di 6 |Incremento del valori dei premi. milioni di euro". |Tetto massimo alle vincite. -------------------------------------------------------------------- 492. Resta fermo quanto stabilito|Possibilita' di adeguamento del dal terzo comma dell'articolo 8 |limite di importo massimo del della legge 2 agosto 1982, n. |premio con decreto del Ministro 528. |dell'economia e delle finanze. --------------------------------------------------------------------