493. E' istituita la scommessa | dell'estratto determinato. La | giocata dell'estratto determinato| si effettua aggiungendo | all'indicazione del numero | pronosticato la specificazione | relativa alla successione |Istituzione della scommessa ordinale di primo, secondo, |denominata "estratto terzo, quarto e quinto estratto. |determinato". -------------------------------------------------------------------- 494. Con provvedimento | direttoriale del Ministero | dell'economia e delle finanze- | Amministrazione autonoma dei | monopoli di Stato puo' essere | istituita una ulteriore |Possibilita' di istituire una estrazione settimanale del gioco |ulteriore estrazione settimanale del lotto abbinata al concorso |del gioco del lotto abbinata al Enalotto. |concorso Enalotto. -------------------------------------------------------------------- 495. All'articolo 110, comma 7, | del testo unico di cui al regio | decreto 18 giugno 1931, n. 773, e| successive modificazioni, la |Soppressione degli apparecchi che lettera b) e' abrogata. |non consentono vincite in denaro. -------------------------------------------------------------------- 496. La disposizione di cui al | secondo periodo del comma 7 | dell'articolo 39 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, si intende| nel senso che dalle date del 1º | gennaio e 1º maggio 2004, | previste in funzione del rilascio| o meno del nulla osta, gli | apparecchi e congegni di cui alla| medesima disposizione, se non | convertiti in apparecchi e | congegni per il gioco lecito, | sono illeciti ancorche' non | consentano il prolungamento o la |Norma interpretativa in tema di ripetizione della partita. |giochi. -------------------------------------------------------------------- 497. L'esenzione di cui | all'articolo 10, primo comma, | numero 6), del decreto del | Presidente della Repubblica 26 | ottobre 1972, n. 633, si applica | alla raccolta delle giocate con | gli apparecchi da intrattenimento| di cui all'articolo 110, comma 6,| del testo unico delle leggi di | pubblica sicurezza, di cui al | regio decreto 18 giugno 1931, n. | 773, e successive modificazioni, | anche relativamente ai rapporti |Esenzione dall'imposta sul valore tra i concessionari della rete |aggiunto alla raccolta delle per la gestione telematica ed i |giocate con gli apparecchi di terzi incaricati della raccolta |intrattenimento di cui al comma 6 stessa. |dell'articolo 10 del TULPS. -------------------------------------------------------------------- 498. E' istituita, entro tre mesi| dalla data di entrata in vigore | della presente legge, con | provvedimento direttoriale del | Ministero dell'economia e delle | finanze - Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato, | sentito il Ministero delle | politiche agricole e forestali - | Dipartimento della qualita' dei | prodotti agroalimentari e dei | servizi, una nuova scommessa | ippica a totalizzatore, proposta | dall'UNIRE. Con il medesimo | provvedimento sono stabilite le | disposizioni attuative relative | alla nuova scommessa ippica, da | effettuarsi nelle reti dei punti | di vendita dei concorsi | pronostici, delle agenzie ippiche| e sportive nonche' negli | ippodromi, tenendo conto che la | raccolta deve essere ripartita | assegnando il 72 per cento come | montepremi e compenso per | l'attivita' di gestione della | scommessa, l'8 per cento come | compenso dell'attivita' dei punti| di vendita, il 6 per cento come | entrate erariali sotto forma di |Istituzione di una nuova imposta unica e il 14 per cento |scommessa ippica a totalizzatore come prelievo a favore |da realizzarsi su proposta dell'UNIRE. |dell'UNIRE -------------------------------------------------------------------- 499. All'articolo 39 del | decreto-legge 30 settembre 2003, | n. 269, convertito, con | modificazioni, dalla legge 24 | novembre 2003, n. 326, dopo il | comma 7-bis e' inserito il | seguente: | "7-ter. La sanzione di cui alla | lettera c) del comma 7 e' | applicata al gestore di | apparecchi da intrattenimento di | cui all'articolo 110, comma 7, | lettere a) e c), del testo unico | di cui al regio decreto 18 giugno| 1931, n. 773, e successive | modificazioni, in tutti i casi | nei quali i predetti apparecchi, | installati presso esercizi | pubblici, risultino non conformi | alle prescrizioni normative e | alle regole tecniche definite ai | sensi dell'articolo 22, comma 1, | della legge 27 dicembre 2002, n. |Sanzioni in materia di apparecchi 289". |da divertimento -------------------------------------------------------------------- 500. All'articolo 38 della legge | 23 dicembre 2000, n. 388, al | comma 3 e al comma 4 le parole: | "comma 6" sono sostituite dalle | seguenti: "commi 6 e 7". | 501. All'articolo 38 della legge | 23 dicembre 2000, n. 388, i commi| 1 e 2 sono abrogati. |Coordinamento testuale -------------------------------------------------------------------- 502. Il Ministero dell'economia e| delle finanze-Amministrazione | autonoma dei monopoli di Stato | definisce i requisiti tecnici dei| documenti attestanti il rilascio | dei nulla osta di cui | all'articolo 38, commi 3 e 4, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, tali da assicurarne la | controllabilita' a distanza. Gli | eventuali costi di rilascio dei | predetti documenti sono a carico | dei richiedenti. |Requisiti tecnici del nulla osta -------------------------------------------------------------------- |L'indetraibilita' dell'imposta 503. All'articolo 30, comma 4, |sul valore aggiunto afferente le della legge 23 dicembre 2000, n. |operazioni aventi per oggetto 388, le parole: " 31 dicembre |ciclomotori, motocicli, 2004" sono sostituite dalle |autovetture e autoveicoli, e' seguenti: " 31 dicembre 2005". |prorogata al 31 dicembre 2005 -------------------------------------------------------------------- 504. All'articolo 2, comma 11, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, e successive modificazioni, | le parole: "Per l'anno 2003 e per| l'anno 2004" sono sostituite |Proroga al 2005 dell'esenzione dalle seguenti: "Per gli anni |IRPEF di 8000 euro per i 2003, 2004 e 2005". |lavoratori transfrontalieri. -------------------------------------------------------------------- 505. Per l'anno 2005 il limite di| non concorrenza alla formazione | del reddito di lavoro dipendente,| relativamente ai contributi di | assistenza sanitaria, di cui | all'articolo 51, comma 2, lettera| a), del testo unico delle imposte| sui redditi, di cui al decreto | del Presidente della Repubblica |Esenzione IRPEF dei contributi 22 dicembre 1986, n. 917, e |versati per assistenza sanitaria successive modificazioni, e' |dai lavoratori dipendenti nel fissato in euro 3.615,20. |limite di 3.615,20 -------------------------------------------------------------------- 506. All'articolo 11 del decreto | legislativo 2 settembre 1997, n. | 313, concernente il regime | speciale per gli imprenditori | agricoli, e successive | modificazioni, sono apportate le | seguenti modificazioni: | a) al comma 5, primo e secondo | periodo, le parole: "anni dal | 1998 al 2004" sono sostituite | dalle seguenti: "anni dal 1998 al| 2005"; | Proroga agevolazioni in b) il comma 5-bis e' abrogato. |agricoltura e nel settore ittico -------------------------------------------------------------------- |Proroga esenzione imposte di |bollo, registro, ipotecarie e 507. Il termine previsto |catastali nonche' dalle tasse di dall'articolo 43, comma 3, della |concessione governativa per gli legge 1º agosto 2002, n. 166, |atti, contratti, documenti e prorogato, da ultimo, al 31 |formalita' occorrenti per la dicembre 2004 dall'articolo 2, |ricostruzione o la riparazione comma 19, della legge 24 dicembre|degli immobili distrutti o 2003, n. 350, e' ulteriormente |danneggiati nei comuni della prorogato al 31 dicembre 2005. |valle del Belice -------------------------------------------------------------------- 508. All'articolo 19, comma 3, | della legge 27 dicembre 2002, n. | 289, e successive modificazioni, | le parole: "31 dicembre 2004" | sono sostituite dalle seguenti: |Proroga della detrazione IRPEF "31 dicembre 2005". |per la salvaguardia dei boschi -------------------------------------------------------------------- 509. All'articolo 45, comma 1, | del decreto legislativo 15 | dicembre 1997, n. 446, e | successive modificazioni, le | parole da: "per i cinque periodi | d'imposta successivi" fino alla | fine del comma sono sostituite | dalle seguenti: "per i sei | periodi d'imposta successivi | l'aliquota e' stabilita nella | misura dell'1,9 per cento; per il| periodo d'imposta in corso al 1º | gennaio 2005 l'aliquota e' |Proroga agevolazioni Irap stabilita nella misura del 3,75 |agricoltura e cooperative piccola per cento". |pesca -------------------------------------------------------------------- 510. Per l'anno 2005 sono | prorogate le disposizioni di cui |Proroga agevolazioni fiscali all'articolo 11 della legge 23 |imprese che esercitano la pesca dicembre 2000, n. 388. |nelle acque interne e lagunari -------------------------------------------------------------------- 511. A decorrere dalla data di | entrata in vigore della presente | legge e fino al 31 dicembre 2005,| si applicano: | a) le disposizioni in materia di | riduzione di aliquote di accisa | sulle emulsioni stabilizzate, di | cui all'articolo 24, comma 1, | lettera d), della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, nonche' la| disposizione contenuta | nell'articolo 1, comma 1-bis, del| decreto-legge 28 dicembre 2001, | n. 452, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | febbraio 2002, n. 16, e, per il | medesimo periodo, l'aliquota di | cui al numero 1) della predetta | lettera d) e' stabilita in euro | 256,70 per mille litri; | b) le disposizioni in materia di | aliquota di accisa sul gas metano| per combustione per uso | industriale di cui all'articolo 4| del decreto-legge 1º ottobre | 2001, n. 356, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | novembre 2001, n. 418; | c) le disposizioni in materia di | accisa concernenti le | agevolazioni sul gasolio e sul | GPL impiegati nelle zone montane | e in altri specifici territori | nazionali, di cui all'articolo 5 | del decreto-legge 1º ottobre | 2001, n. 356, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | novembre 2001, n. 418; | d) le disposizioni in materia di | agevolazione per le reti di | teleriscaldamento alimentate con | biomassa ovvero con energia | geotermica, di cui all'articolo 6| del decreto-legge 1º ottobre | 2001, n. 356, convertito, con | modificazioni, dalla legge 30 | novembre 2001, n. 418; | e) le disposizioni in materia di | aliquote di accisa sul gas metano| per combustione per usi civili, | di cui all'articolo 27, comma 4, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388; | f) le disposizioni in materia di | accisa concernenti le | agevolazioni sul gasolio e sul | GPL impiegati nelle frazioni | parzialmente non metanizzate di | comuni ricadenti nella zona | climatica E, di cui al comma 2 | dell'articolo 13 della legge 28 | dicembre 2001, n. 448; | g) le disposizioni in materia di | accisa concernenti il regime | agevolato per il gasolio per | autotrazione destinato al | fabbisogno della provincia di | Trieste e dei comuni della | provincia di Udine, di cui al | comma 6 dell'articolo 21 della | legge 27 dicembre 2002, n. 289; | h) le disposizioni in materia di | accisa concernenti le | agevolazioni sul gasolio | utilizzato nelle coltivazioni | sotto serra, di cui all'articolo | 2, comma 4, della legge 24 |Prooroga agevolazioni in materia dicembre 2003, n. 350. |di accise -------------------------------------------------------------------- 512. Al fine di favorire | l'accesso al credito alle imprese| agricole ed agroalimentari, a | decorrere dal 1º gennaio 2005 la | gestione degli interventi di | sostegno finanziario di cui | all'articolo 36 della legge 2 | giugno 1961, n. 454, e successive| modificazioni, e la relativa | dotazione finanziaria e' | attribuita all'ISMEA. L'ISMEA | senza oneri aggiuntivi a carico | del bilancio dello Stato succede | nei diritti, nelle attribuzioni e| nelle situazioni giuridiche dei | quali l'attuale ente gestore dei | fondi previsti dalle leggi di cui|Affidamento all'ISMEA, della al presente comma e' titolare in |gestione degli interventi di forza di leggi, di provvedimenti |agevolazione dell'accesso al amministrativi e di contratti |credito delle imprese agricole e relativi alla gestione degli |agroalimentari del Fondo interventi trasferiti. |interbancario di garanzia -------------------------------------------------------------------- 513. Per l'anno 2004 non si fa | luogo all'emanazione del decreto | del Presidente del Consiglio dei | ministri previsto dall'articolo | 8, comma 5, della legge 23 | dicembre 1998, n. 448. La | presente disposizione entra in | vigore il giorno stesso della | pubblicazione della presente |Rinvio dell'introduzione della legge nella Gazzetta Ufficiale. |disciplina sulla Carbontax -------------------------------------------------------------------- 514. E' abrogato il comma 4 |Soppressione della dell'articolo 8 della legge 23 |rideterminazione delle accise dicembre 1998, n. 448. |sugli oli minerali -------------------------------------------------------------------- 515. A decorrere dal 1º gennaio | 2004 e fino al 31 dicembre 2004, | l'aliquota prevista nell'allegato| I al testo unico delle | disposizioni legislative | concernenti le imposte sulla | produzione e sui consumi e | relative sanzioni penali e | amministrative, di cui al decreto| legislativo 26 ottobre 1995, n. | 504, e successive modificazioni, | per il gasolio per autotrazione | utilizzato dagli esercenti le | attivita' di trasporto merci con | veicoli di massa massima | complessiva superiore a 3,5 | tonnellate e' ridotta di euro | 33,21391 per mille litri. Per i | soggetti che si avvalgono del | beneficio di cui all'articolo 8, | comma 10, lettera e), della legge| 23 dicembre 1998, n. 448, e | successive modificazioni, la | riduzione di aliquota di cui al | primo periodo e' limitata ad euro| 16,03656 per mille litri. | -------------------------------------------------------------------- 516. La riduzione prevista al | comma 515, primo periodo, si | applica altresi' ai seguenti | soggetti: | a) agli enti pubblici e alle | imprese pubbliche locali | esercenti l'attivita' di | trasporto di cui al decreto | legislativo 19 novembre 1997, n. | 422, e relative leggi regionali | di attuazione; | b) alle imprese esercenti | autoservizi di competenza | statale, regionale e locale di | cui alla legge 28 settembre 1939,| n. 1822, al regolamento (CEE) n. | 684/92 del Consiglio, del 16 | marzo 1992, e successive | modificazioni, e al citato | decreto legislativo n. 422 del | 1997; | c) agli enti pubblici e alle | imprese esercenti trasporti a | fune in servizio pubblico per | trasporto di persone. | 517. Per ottenere il rimborso di | quanto spettante, anche mediante | la compensazione di cui | all'articolo 17 del decreto | legislativo 9 luglio 1997, n. | 241, e successive modificazioni, | i destinatari del beneficio di | cui ai commi 515 e 516 del | presente articolo, presentano, | entro il 30 giugno 2005, apposita| dichiarazione ai competenti | uffici dell'Agenzia delle dogane,| secondo le modalita' e con gli | effetti previsti dal regolamento | recante disciplina | dell'agevolazione fiscale a | favore degli esercenti le | attivita' di trasporto merci, di | cui al decreto del Presidente | della Repubblica 9 giugno 2000, | n. 277. Tali effetti, anche per | l'agevolazione fiscale di cui al | predetto regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica n. 277 del 2000, | rilevano altresi' ai fini delle | disposizioni di cui al titolo I | del decreto legislativo 15 |Agevolazioni sul gasolio per gli dicembre 1997, n. 446. |autotrasportatori -------------------------------------------------------------------- 518. Per gli interventi previsti | dall'articolo 2, comma 2, del | decreto-legge 28 dicembre 1998, | n. 451, convertito, con | modificazioni, dalla legge 26 | febbraio 1999, n. 40, come | prorogati dall'articolo 45, comma| 1, lettera b), della legge 23 | dicembre 1999, n. 488, e' | autorizzata per l'anno 2005 una | ulteriore spesa di 15 milioni di | euro, di cui 6,5 milioni di euro | quale copertura dell'onere | relativo all'anno 2004 e 8,5 | milioni di euro quale copertura | dell'onere relativo all'anno | 2005. | -------------------------------------------------------------------- 519. Per gli interventi previsti | dall'articolo 2, comma 3, del | decreto-legge 28 dicembre 1998, | n. 451, convertito, con | modificazioni, dalla legge 26 | febbraio 1999, n. 40, come | prorogati dall'articolo 45, comma| 1, lettera c), della legge 23 | dicembre 1999, n. 488, e' | autorizzata per l'anno 2005 una |Riduzione premi INAIL per ulteriore spesa di 20 milioni di |autotrasporto e finanziamento euro. |albo autotrasportatori -------------------------------------------------------------------- 520. All'articolo 22, comma 2, | della legge 23 dicembre 2000, n. | 388, e successive modificazioni, | le parole: "dal 1º gennaio 2003" | sono sostituite dalle seguenti: | "dal 1º gennaio 2005". Al decreto| legislativo 26 ottobre 1995, n. | 504, all'articolo 21, comma | 6-ter, le parole: "lire 30 |Differimento al 1° gennaio 2005 miliardi annue" sono sostituite |della decorrenza dell'inizio del dalle seguenti: "73 milioni di |progetto sperimentale triennale euro annui". |"bioetanolo", -------------------------------------------------------------------- 521. Il comma 6 dell'articolo 21 | del testo unico di cui al decreto| legislativo 26 ottobre 1995, n. | 504, e successive modificazioni, | e' sostituito dai seguenti: | "6. Le disposizioni del comma 2 | si applicano anche al biodiesel | (codice NC 3824 90 99) usato come| carburante, come combustibile, | come additivo, ovvero per | accrescere il volume finale dei | carburanti e dei combustibili. La| fabbricazione o la miscelazione | con oli minerali del biodiesel e'| effettuata in regime di deposito | fiscale. Nell'ambito di un | programma della durata di sei | anni, a decorrere dal 1º gennaio | 2005 fino al 31 dicembre 2010, il| biodiesel, puro o miscelato con | oli minerali, e' esentato | dall'accisa nei limiti di un | contingente annuo di 200.000 | tonnellate. Con decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze, di concerto con i | Ministri delle attivita' | produttive, dell'ambiente e della| tutela del territorio e delle | politiche agricole e forestali, | sono determinati i requisiti che | gli operatori, e i rispettivi | impianti di produzione, nazionali| e comunitari, devono possedere | per partecipare al programma | pluriennale, nonche' le | caratteristiche fiscali del | prodotto con i relativi metodi di| prova, le percentuali di | miscelazione con gli oli minerali| consentite, le modalita' di | distribuzione e di assegnazione | dei quantitativi esenti agli | operatori. Nelle more | dell'entrata in vigore del | suddetto decreto trovano | applicazione, in quanto | compatibili, le disposizioni del | regolamento di cui al decreto del| Ministro dell'economia e delle | finanze 25 luglio 2003, n. 256. | Per il trattamento fiscale del | biodiesel destinato al | riscaldamento valgono, in quanto | applicabili, le disposizioni | dell'articolo 61. | 6.1. Entro il 1º settembre di | ogni anno di validita' del | programma di cui al comma 6, i | Ministeri delle attivita' | produttive e delle politiche | agricole e forestali comunicano | al Ministero dell'economia e | delle finanze i costi industriali| medi del biodiesel e delle | materie prime necessarie alla sua| produzione, rilevati nell'anno | solare precedente. Sulla base | delle suddette rilevazioni, al | fine di evitare la | sovracompensazione dei costi | addizionali legati alla | produzione, con decreto del | Ministro dell'economia e delle | finanze, di concerto con i | Ministri delle attivita' | produttive, dell'ambiente e della| tutela del territorio e delle | politiche agricole e forestali, | da emanare entro il 30 ottobre di| ogni anno di validita' del | programma di cui al comma 6, e' | eventualmente rideterminata la | misura della agevolazione di cui | al medesimo comma 6. | 6.2. Per ogni anno di validita' | del programma di cui al comma 6, | i quantitativi del contingente | che risultassero, al termine del | medesimo anno, non immessi in | consumo, sono ripartiti tra gli | operatori proporzionalmente alle | quote loro assegnate per l'anno | in questione, purche' vengano | immessi in consumo entro il | successivo 30 giugno. In caso di | rinuncia, totale o parziale, | delle quote risultanti dalla | predetta ripartizione da parte di| un beneficiario, le stesse sono | ridistribuite, proporzionalmente | alle relative assegnazioni, fra | gli altri beneficiari". | 522. L'efficacia delle | disposizioni di cui al comma 521 | e' subordinata, ai sensi | dell'articolo 88, paragrafo 3, | del Trattato istitutivo della | Comunita' europea, alla | preventiva approvazione da parte |Esenzione dall'accisa per il della Commissione europea. |biodiesel -------------------------------------------------------------------- 523. All'articolo 11, comma 1, | lettere a) e b), del regolamento | recante norme per la elaborazione| del metodo normalizzato per | definire la tariffa del servizio | di gestione del ciclo dei rifiuti| urbani, di cui al decreto del | Presidente della Repubblica 27 | aprile 1999, n. 158, e successive| modificazioni, le parole: "cinque|Proroga del termine per anni" sono sostituite dalle |l'adozione del regolamento per seguenti: "sei anni". |tariffa rifiuti solidi urbani -------------------------------------------------------------------- 524. In ottemperanza alla | decisione della Commissione | europea n. C(2004)2638 FIN dell'8| settembre 2004, l'articolo 94, |Eliminazione del credito comma 14, della legge 27 dicembre|d'imposta investimenti nelle aree 2002, n. 289, e' abrogato. |cuscinetto -------------------------------------------------------------------- 525. L'autorizzazione di spesa di| cui all'articolo 54 della legge | 28 dicembre 2001, n. 448, e | successive modificazioni, e' |Riduzioni dell'autorizzazione di ridotta, per l'anno 2005, di 15 |spesa per il fondo progettazione milioni di euro. |OOPP -------------------------------------------------------------------- 526. L'autorizzazione di spesa di| cui all'articolo 55 della citata | legge n. 448 del 2001, e | successive modificazioni, e' |Riduzione dell'autorizzazione di ridotta, per l'anno 2005, di 50 |spesa relativa al fondo per la milioni di euro. |realizzazione di grandi opere -------------------------------------------------------------------- 527. Tra i soggetti di cui | all'articolo 44, comma | 9-quinquies, del decreto-legge 30| settembre 2003, n. 269, | convertito, con modificazioni, | dalla legge 24 novembre 2003, n. | 326, sono ricompresi anche coloro| che ricoprono cariche sindacali. | Al citato comma 9-quinquies | dell'articolo 44 del | decreto-legge n. 269 del 2003, le| parole: "periodi anteriori al 1º | gennaio 2002" sono sostituite | dalle seguenti: "periodi | anteriori al 1º gennaio 2003" e | le parole: "possono esercitare | tali facolta' entro il 31 marzo |Proroga del termine per le 2004" sono sostituite dalle |domande di accredito della seguenti: "possono esercitare |contribuzione figurativa per i tali facolta' entro il 31 marzo |soggetti che ricoprono cariche 2005". |sindacali -------------------------------------------------------------------- 528. In virtu' del combinato | disposto dell'articolo 45, comma | 14, della legge 23 dicembre 1998,| n. 448, e dell'articolo 36 della | legge della Regione siciliana 31 | maggio 2004, n. 9, e successive | modificazioni, i benefici di cui | all'articolo 133 della legge 23 | dicembre 2000, n. 388, si | intendono trasferiti, alle | medesime condizioni di | cofinanziamento regionale ivi | previste, all'articolo 134 della | medesima legge n. 388 del 2000, |Finanziamenti nel settore dei nei limiti delle norme di |trasporti in favore della regione contabilita' di Stato. |Sicilia -------------------------------------------------------------------- 529. All'articolo 195 del decreto| legislativo 30 aprile 1992, n. | 285, e successive modificazioni, | dopo il comma 3 e' aggiunto il | seguente: | "3-bis. A decorrere dal 1º | gennaio 2005, la misura delle | sanzioni amministrative | pecuniarie, aggiornata ai sensi | del comma 3, e' oggetto di | arrotondamento all'unita' di | euro, per eccesso se la frazione | decimale e' pari o superiore a 50|Aggiornamento delle sanzioni centesimi di euro, ovvero per |amministrative pecuniarie per difetto se e' inferiore a detto |violazioni del codice della limite". |strada -------------------------------------------------------------------- 530. E' autorizzata la spesa di | 1.770.000 euro per l'anno 2005, a| sostegno delle realta' | calcistiche femminili FIGC - | Divisione Calcio Femminile - di | serie A, A2 e B per ciascuna | stagione calcistica da ripartire | nel seguente modo: | a) 50.000 euro per ciascuna delle| squadre iscritte al campionato di| serie A (per la stagione | 2004-2005 n. 12 squadre | regolarmente iscritte); | b) 25.000 euro per ciascuna delle| 24 squadre iscritte al campionato| di serie A2 (per la stagione | 2004-2005 due gironi da 12 | squadre ciascuno); | c) 10.000 euro per ciascuna delle| 57 squadre iscritte al campionato| di serie B (per la stagione | 2004-2005 cinque gironi da 12, | 11, 11 squadre regolarmente | iscritte). | 531. Il contributo di cui al | comma 530 e' corrisposto alle | societa' di serie A e A2 presso | le quali risultano iscritte, | oltre al proprio campionato di | competenza, almeno tre squadre | giovanili, di cui una | appartenente al settore | Primavera, e due sotto l'egida | del settore scolastico, ed a | quelle di serie B presso le quali| risulta iscritta una squadra del | settore giovanile. | 532. I contributi a sostegno | dell'attivita' professionistica | delle suddette squadre non sono | cumulabili con altro genere di | finanziamenti di enti pubblici, | nazionali o locali. Nel caso le | suddette squadre fossero | beneficiarie di contributo da | parte di ente pubblico, la quota | ad esse spettante in base al | comma 530 verra' calcolata, a | defalcazione, sulla base di | quanto gia' percepito da altri | enti pubblici. | 533. In caso di rimanenza delle | risorse individuate al comma 530,| le stesse vengono accantonate per| l'anno successivo ad integrazione| di quanto gia' impegnato. | 534. Le risorse di cui al comma | 530 vengono erogate mediante | bandi dalle amministrazioni | regionali in quota pari al numero| di squadre iscritte e | partecipanti, di anno in anno, ai| campionati FIGC - Divisione | Calcio Femminile - delle Serie A,| A2 e B. |Risorse per il calcio femminile -------------------------------------------------------------------- 535. Per il finanziamento del | fondo istituito con la legge 27 | dicembre 2002, n. 288, per la | concessione dell'assegno | sostitutivo ai grandi invalidi di| guerra o per servizio, e' | autorizzata la spesa di 10 | milioni di euro per l'anno 2005 e| di 15 milioni di euro per gli |Assegno sostitutivo a grandi anni 2006 e 2007. |invalidi di guerra o per servizio -------------------------------------------------------------------- 536. Nei casi in cui l'articolo 1| della legge 24 aprile 2003, n. | 92, abbia avuto applicazione, | perche' il limite di eta' | pensionabile era inferiore a | quello di 70 anni previsto, sia | pure in via facoltativa, dal | decreto-legge 28 maggio 2004, n. | 136, convertito, con | modificazioni, dalla legge 27 | luglio 2004, n. 186, il periodo | di tre anni di permanenza in | servizio, su richiesta, previsto | per i perseguitati politici | antifascisti o razziali dal | citato articolo 1 della legge 21 | aprile 2003, n. 92, si deve | intendere fruibile a partire dal | nuovo limite di eta' | pensionabile, sia pure | facoltativo, di 70 anni, ai sensi| del citato articolo 1-quater del | decreto-legge n. 136 del 2004, ed| alle medesime condizioni di |Permanenza in servizio per i sospensione dei versamenti |perseguitati politici contributivi ivi previste. |antifascisti o razziali -------------------------------------------------------------------- 537. Onde poter assicurare la | continuita' nel processo di | risanamento e riorganizzazione e | il conseguente rilancio del | territorio del Parco Nazionale | d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' | autorizzato un contributo | straordinario di 4,5 milioni di | euro per l'anno 2005 a favore |Finanziamento al Parco nazionale dell'Ente Parco. |d'Abruzzo, Lazio e Molise -------------------------------------------------------------------- 538. Il fondo per il | finanziamento ordinario delle | universita' statali e' | implementato per l'anno 2005 di |Finanziamento ordinario delle 11 milioni di euro. |universita' statali -------------------------------------------------------------------- 539. I termini previsti per | l'applicazione della disciplina | del conto economico, di cui al | comma 2 dell'articolo 115 del | decreto legislativo 25 febbraio | 1995, n. 77, sono differiti | all'anno 2004 e all'anno 2006, | rispettivamente per i comuni di | cui ai numeri 4 e 4-bis del comma| 1, lettera d), dell'articolo 8 | del decreto legge 27 ottobre | 1995, n. 444, convertito, con |Differimento dei termini per la modificazioni, dalla legge 20 |redazione del conto economico dicembre 1995, n. 539. |degli enti locali -------------------------------------------------------------------- 540. Ai sensi e per gli effetti | dell'articolo 1, comma 2, della | legge 27 luglio 2000, n. 212, | l'articolo 4 del regio | decreto-legge 13 aprile 1939, n. | 652, convertito, con | modificazioni, dalla legge 11 | agosto 1939, n. 1249, si | interpreta nel senso che i | fabbricati e le costruzioni | stabili sono costituiti dal suolo| e dalle parti ad esso | strutturalmente connesse, anche | in via transitoria, cui possono | accedere, mediante qualsiasi | mezzo di unione, parti mobili | allo scopo di realizzare un unico| bene complesso. Pertanto, | concorrono alla determinazione | della rendita catastale, ai sensi| dell'articolo 10 del citato regio| decreto-legge gli elementi | costitutivi degli opifici e degli| altri immobili costruiti per le | speciali esigenze di un'attivita'| industriale o commerciale anche | se fisicamente non incorporati al| suolo. I trasferimenti erariali | agli enti locali interessati sono|Rideterminazione della rendita conseguentemente rideterminati |catastale di opifici e immobili per tutti gli anni in |costituiti per attivita' riferimento. |industriale -------------------------------------------------------------------- 541. Per far fronte ad esigenze | straordinarie di controllo del | territorio, al fine di potenziare| l'impiego del poliziotto e del | carabiniere di quartiere, oltre | alle autorizzazioni alle | assunzioni eventualmente disposte| ai sensi dell'articolo 3, commi | 54 e 55, della legge 24 dicembre | 2003, n. 350, sono stanziati 32 | milioni di euro per l'anno 2005, | 56 milioni di euro per l'anno | 2006, 86 milioni di euro per | l'anno 2007 e 88 milioni di euro | a decorrere dall'anno 2008, per | l'assunzione, in deroga a quanto | previsto dal comma 53 del | medesimo articolo 3 della legge | n. 350 del 2003 e dalla presente | legge, di 1.324 agenti della | Polizia di Stato e di 1.400 | carabinieri, come incremento | d'organico dei rispettivi ruoli. | -------------------------------------------------------------------- 542. Alla copertura dei posti per| agente della Polizia di Stato di | cui al comma 541, si provvede: | a) nel limite di 730 posti per | l'anno 2005, mediante | reclutamento riservato | prioritariamente agli agenti | ausiliari trattenuti della | Polizia di Stato, in servizio al | momento della presentazione delle| domande e, per il restante, ai | giovani che, al momento della | presentazione delle domande, | hanno concluso il periodo di | servizio di leva nella Polizia di| Stato o nell'Arma dei carabinieri| quali ausiliari da almeno un anno| e da non piu' di quattro anni, | secondo le modalita' ed i criteri| stabiliti con decreto del capo | della polizia - direttore | generale della pubblica | sicurezza, d'intesa con il capo | di stato maggiore della difesa. | Anche al predetto personale si | applica la disciplina prevista | per gli agenti ausiliari | trattenuti che abbiano chiesto di| essere ammessi nel ruolo degli | agenti e assistenti della Polizia| di Stato; | b) per i restanti 594 posti, per | l'anno 2006, per 267 posti, | attraverso i volontari di truppa | delle Forze armate, in servizio o| in congedo secondo le modalita' | previste dai bandi di concorso ai| sensi del regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 2 settembre 1997, n. | 332, a partire da quello indetto | in data 30 aprile 2001, | pubblicato nella Gazzetta | Ufficiale, 4ª serie speciale, n. | 36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai | restanti 327 posti, si provvede | attraverso l'immissione diretta | dei volontari in ferma prefissata| di un anno delle Forze armate | idonei ed utilmente collocati | nelle graduatorie di cui | all'articolo 16, comma 3, della |Poliziotto e carabiniere di legge 23 agosto 2004, n. 226, in |quartiere. Ulteriori stanziamenti aggiunta alle immissioni di cui |per l'assunzione di 1.324 agenti al comma 4 del medesimo articolo.|della Polizia di Stato. -------------------------------------------------------------------- 543. Alla copertura dei posti per| carabiniere di cui al comma 541, | l'Arma dei carabinieri e' | autorizzata a procedere ad un | reclutamento di carabinieri in | ferma quadriennale: | a) nel limite di 770 posti, per | l'anno 2005 mediante reclutamento| riservato ai carabinieri | ausiliari che abbiano completato | il servizio di leva, ovvero in | ferma biennale o richiamati nelle| forze di completamento, oppure ai| carabinieri ausiliari, congedati | da non oltre un anno, da | riammettere in servizio ai sensi | dell'articolo 8 del decreto | legislativo 12 maggio 1995, n. | 198, e successive modificazioni; | b) per i restanti 630 posti, per | l'anno 2006, per 441 posti, | attraverso i volontari di truppa | delle Forze armate, in servizio o| in congedo secondo le modalita' | previste dai bandi di concorso ai| sensi del regolamento di cui al | decreto del Presidente della | Repubblica 2 settembre 1997, n. | 332, a partire da quello indetto | in data 4 giugno 2002, pubblicato| nella Gazzetta Ufficiale, 4ª | serie speciale, n. 47 del 14 | giugno 2002. Quanto ai restanti | 189 posti, si provvede attraverso| l'immissione diretta dei | volontari in ferma prefissata di | un anno delle Forze armate idonei| ed utilmente collocati nelle | graduatorie di cui all'articolo | 16, comma 3, della legge 23 | agosto 2004, n. 226, in aggiunta | alle immissioni di cui al comma 4|Incremento di organico di 1.400 del medesimo articolo. |carabinieri -------------------------------------------------------------------- 544. Per l'attuazione del | programma di cooperazione AENEAS,| di cui al regolamento (CE) n. | 491/2004 del Parlamento europeo e| del Consiglio, del 10 marzo 2004,| finalizzato a dare ai Paesi terzi| interessati assistenza | finanziaria e tecnica in materia | di flussi migratori e di asilo, | nonche' per proseguire gli | interventi intesi a realizzare | nei Paesi di accertata | provenienza di flussi di | immigrazione clandestina apposite| strutture e' autorizzata la spesa| di 23 milioni di euro iscritta in| un fondo dello stato di | previsione del Ministero | dell'interno per l'anno 2005 e di| 20 milioni di euro per l'anno | 2006. | -------------------------------------------------------------------- 545. La spesa di cui al comma 544| e' ripartita nel corso delle | gestioni tra le unita' | previsionali di base interessate | con decreto del Ministro | dell'interno da comunicare, anche| con evidenze informatiche, al | Ministero dell'economia e delle | finanze, tramite l'Ufficio | centrale del bilancio, nonche' | alle competenti Commissioni |Finanziamento programma di parlamentari e alla Corte dei |cooperazione AENEAS in materia di conti. |flussi migratori -------------------------------------------------------------------- 546. Per conseguire piu' elevati | livelli di efficienza ed | efficacia nello svolgimento dei | compiti e delle funzioni | istituzionali, nonche' per | avviare la graduale sostituzione | del contingente dei vigili del | fuoco ausiliari di leva, la | dotazione organica del Corpo | nazionale dei vigili del fuoco e'| incrementata fino ad un massimo | di cinquecento unita' | complessive. Con decreto del | Ministro dell'interno, di | concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, si| provvede alla distribuzione per | qualifiche dirigenziali e per | profili professionali delle | unita' portate in aumento ai | sensi della presente disposizione| nel limite di spesa di euro 5 | milioni per l'anno 2005, euro 12 | milioni per l'anno 2006 ed euro | 13 milioni a decorrere dal 2007. | Con successivo decreto del | Ministro dell'interno, da | comunicare al Ministro per la | funzione pubblica, si provvede | alla ripartizione per sedi di | servizio delle unita' portate in | aumento ai sensi della presente | disposizione. Alla copertura dei | posti derivanti dal presente | incremento di organico | disponibili nel profilo di vigile| del fuoco si provvede, nella | misura del 50 per cento, mediante| l'assunzione degli idonei della | graduatoria del concorso pubblico| a centottantaquattro posti di | vigile del fuoco, indetto con | decreto direttoriale in data 6 | marzo 1998, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale, 4ª serie | speciale, n. 24 del 27 marzo | 1998, per il rimanente 50 per | cento e per i posti eventualmente| non coperti con la predetta | graduatoria, si provvede mediante| l'assunzione degli idonei della | graduatoria del concorso per | titolo a centosettantatre posti | di vigile del fuoco, indetto con | decreto direttoriale in data 5 | novembre 2001, pubblicato nella | Gazzetta Ufficiale, 4ª serie | speciale, n. 92 del 20 novembre | 2001. Le predette graduatorie | rimangono valide fino al 31 | dicembre 2006. Le assunzioni del | personale portato in aumento ai | sensi della presente disposizione| sono effettuate in deroga alle | vigenti procedure di |Aumento della dotazione organica programmazione ed approvazione. |dei Vigili del fuoco -------------------------------------------------------------------- 547. Per il potenziamento | dell'attivita' di soccorso | tecnico urgente in materia di | rischi nucleare, batteriologico, | chimico e radiologico e per il | proseguimento del programma di | interventi previsto dall'articolo| 52, comma 7, della legge 28 | dicembre 2001, n. 448, per il | Corpo nazionale dei vigili del | fuoco e' autorizzata la spesa di | 5 milioni di euro per l'anno |Programma di interventi per la 2005, di 6 milioni di euro per |prevenzione dei rischi nucleare, l'anno 2006 e di 1 milione per |batteriologico, chimico e l'anno 2007. |radiologico. -------------------------------------------------------------------- 548. Per le specifiche esigenze | dell'Amministrazione della | pubblica sicurezza, compresa | l'Arma dei carabinieri e le altre| forze messe a disposizione delle | autorita' provinciali di pubblica| sicurezza, finalizzate alla | prevenzione e al contrasto del | terrorismo, anche internazionale,| e della criminalita' organizzata,| ad integrazione di quanto | previsto dall'articolo 3, commi | 151 e 152, della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, sono | autorizzate: | a) la spesa di 34 milioni di euro| per l'anno 2005, per le esigenze | di carattere infrastrutturale e | di investimento, di cui la spesa | di 31 milioni di euro iscritta in| apposito capitolo dello stato di | previsione del Ministero | dell'interno - centro di | responsabilita' pubblica | sicurezza e la spesa di 3 milioni| di euro iscritta in apposito | capitolo dello stato di | previsione del Ministero | dell'interno - gabinetto e uffici| di diretta collaborazione | all'opera del Ministro - per il | rinnovo e il potenziamento della | rete nazionale cifrante; | b) la spesa di 53 milioni di euro| per l'anno 2005, per le esigenze | correnti, iscritta in apposito | capitolo dello stato di | previsione del Ministero | dell'interno - centro di | responsabilita' sicurezza | pubblica. | -------------------------------------------------------------------- 549. Ferma restando la specifica | finalizzazione, le somme di cui | al comma 548 possono essere | altresi' ripartite nel corso | della gestione tra le unita' | previsionali di base interessate | con decreto del Ministro | dell'interno, da comunicare, | anche con evidenze informatiche, | al Ministero dell'economia e | delle finanze, tramite l'Ufficio | centrale del bilancio, nonche' |Interventi infrastrutturali per alle competenti Commissioni |la prevenzione e il contrasto del parlamentari e alla Corte dei |terrorismo e della criminalita' conti. |organizzata -------------------------------------------------------------------- 550. All'articolo 26 della legge | 11 febbraio 1994, n. 109, dopo il| comma 4 sono inseriti i seguenti:| "4-bis. In deroga a quanto | previsto dal comma 3, qualora il | prezzo di singoli materiali da | costruzione, per effetto di | circostanze eccezionali, subisca | variazioni in aumento o in | diminuzione, superiori al 10 per | cento rispetto al prezzo rilevato| dal Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti | nell'anno di presentazione | dell'offerta con il decreto di | cui al comma 4-quater, si fa | luogo a compensazioni, in aumento| o in diminuzione, per la | percentuale eccedente il 10 per | cento e nel limite delle risorse | di cui al comma 4-sexies. | 4-ter. La compensazione e' | determinata applicando la | percentuale di variazione che | eccede il 10 per cento al prezzo | dei singoli materiali da | costruzione impiegati nelle | lavorazioni contabilizzate | nell'anno solare precedente al | decreto di cui al comma 4-quater | nelle quantita' accertate dal | direttore dei lavori. | 4-quater. Il Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti, | entro il 30 giugno di ogni anno, | a partire dal 30 giugno 2005, | rileva con proprio decreto le | variazioni percentuali annuali | dei singoli prezzi dei materiali | da costruzione piu' | significativi. | 4-quinquies. Le disposizioni di | cui ai commi 4-bis, 4-ter e | 4-quater si applicano ai lavori | eseguiti e contabilizzati a | partire dal 1º gennaio 2004. A | tal fine il primo decreto di cui | al comma 4-quater rileva anche i | prezzi dei materiali da | costruzione piu' significativi | rilevati dal Ministero per l'anno| 2003. Per i lavori aggiudicati | sulla base di offerte anteriori | al 1º gennaio 2003 si fa | riferimento ai prezzi rilevati | dal Ministero per l'anno 2003. | 4-sexies. Per le finalita' di cui| al comma 4-bis si possono | utilizzare le somme appositamente| accantonate per imprevisti, senza| nuovi o maggiori oneri per la | finanza pubblica, nel quadro | economico di ogni intervento, in | misura non inferiore all'1 per | cento del totale dell'importo dei| lavori, fatte salve le somme | relative agli impegni | contrattuali gia' assunti, | nonche' le eventuali ulteriori | somme a disposizione della | stazione appaltante per lo stesso| intervento nei limiti della | relativa autorizzazione di spesa.| Possono altresi' essere | utilizzate le somme derivanti da | ribassi d'asta, qualora non ne | sia prevista una diversa | destinazione sulla base delle | norme vigenti, nonche' le somme | disponibili relative ad altri | interventi ultimati di competenza| dei soggetti aggiudicatori nei | limiti della residua spesa | autorizzata; l'utilizzo di tali | somme deve essere autorizzato dal| CIPE, qualora gli interventi | siano stati finanziati dal CIPE | stesso. | 4-septies. Le amministrazioni | aggiudicatrici e gli altri enti | aggiudicatori o realizzatori | provvedono ad aggiornare | annualmente i propri prezzari, | con particolare riferimento alle | voci di elenco correlate a quei | prodotti destinati alle | costruzioni, che siano stati | soggetti a significative | variazioni di prezzo legate a | particolari condizioni di | mercato. A decorrere dalla data | di entrata in vigore della | presente disposizione, i prezzari| cessano di avere validita' il 31 | dicembre di ogni anno e possono | essere transitoriamente | utilizzati fino al 30 giugno | dell'anno successivo per i | progetti a base di gara la cui | approvazione sia intervenuta | entro tale data. In caso di | inadempienza da parte dei | predetti soggetti, i prezzari | possono essere aggiornati dalle | competenti articolazioni | territoriali del Ministero delle | infrastrutture e dei trasporti di| concerto con le regioni |Prezzo dei materiali da interessate". |costruzione -------------------------------------------------------------------- 551. I provvedimenti | amministrativi relativi alle | misure comunitarie sono | impugnabili con i rimedi previsti|Impugnabilita' provvedimenti dalla legge 24 novembre 1981, n. |amministrativi relativi a misure 689. |comunitarie -------------------------------------------------------------------- 552. Le controversie aventi ad | oggetto le procedure ed i | provvedimenti in materia di | impianti di generazione di | energia elettrica di cui al | decreto-legge 7 febbraio 2002, n.| 7, convertito, con modificazioni,| dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,| e le relative questioni | risarcitorie sono devolute alla | giurisdizione esclusiva del | giudice amministrativo. Alle | controversie di cui al presente | comma si applicano le | disposizioni di cui all'articolo |Controversie in materia di 23-bis della legge 6 dicembre |impianti di generazione di 1971, n. 1034. |energia elettrica -------------------------------------------------------------------- 553. In attuazione degli impegni | derivanti dall'appartenenza | dell'Italia all'Unione europea, | ovvero in esecuzione degli | accordi di collaborazione con i | Paesi interessati, il Ministero | dell'interno e' autorizzato a | provvedere, nel limite di spesa | di 4 milioni di euro per gli anni| 2005 e 2006 e di 5 milioni di | euro a decorrere dal 2007, | all'integrazione e allo sviluppo | della rete degli ufficiali di | collegamento delle Forze di | polizia, incaricati di stabilire | e mantenere contatti con le | autorita' dei Paesi di | destinazione o con le | organizzazioni internazionali che| vi hanno sede, finalizzati ad | incrementare la cooperazione | internazionale per la prevenzione| e repressione della criminalita',| dei traffici illeciti | trasnazionali e del terrorismo. | 554. Il servizio degli ufficiali | di collegamento, scelti tra | funzionari o ufficiali delle | Forze di polizia in servizio | presso il Dipartimento della | pubblica sicurezza o ivi | trasferiti per la specifica | esigenza, e le relative | dipendenze, nonche' le modalita' | di selezione, formazione e | assegnazione dei funzionari o | ufficiali interessati ed il | numero degli ufficiali di | collegamento di nuova istituzione| sono stabiliti con regolamento | adottato dal Ministro | dell'interno, di concerto con i | Ministri degli affari esteri, | della difesa e dell'economia e | delle finanze. Il predetto | regolamento stabilisce le linee | guida per l'eventuale | utilizzazione degli ufficiali di | collegamento nelle rappresentanze| diplomatiche e negli uffici | consolari in qualita' di esperti | a norma dell'articolo 168 del | decreto del Presidente della | Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,| e successive modificazioni. | 555. Gli ufficiali di | collegamento possono essere | incaricati, sulla base di | specifici accordi di livello | bilaterale o multilaterale, di | curare gli interessi di uno o | piu' Stati membri dell'Unione | europea, nel rispetto dei vincoli| conseguenti dalle disposizioni in| vigore e salvo che possa | derivarne un pericolo per gli | interessi nazionali. | 556. Con decreto del Ministro | dell'interno, di concerto con il | Ministro della difesa, con il | Ministro degli affari esteri e | con il Ministro dell'economia e | delle finanze, sono determinati i| trattamenti economici degli | ufficiali di collegamento in | misura non inferiore a quelli | previsti per gli esperti di cui | all'articolo 168 del decreto del | Presidente della Repubblica 5 | gennaio 1967, n. 18, e successive|Reti di collegamento delle Forze modificazioni. |di polizia -------------------------------------------------------------------- 557. I comuni con popolazione | inferiore ai 5.000 abitanti, i | consorzi tra enti locali gerenti | servizi a rilevanza non | industriale, le comunita' montane| e le unioni di comuni possono | servirsi dell'attivita' | lavorativa di dipendenti a tempo | pieno di altre amministrazioni | locali purche' autorizzati |Personale degli enti locali. dall'amministrazione di |Utilizzo da parte di altre provenienza. |amministrazioni -------------------------------------------------------------------- 558. All'articolo 23, comma 7, | del testo unico di cui al decreto| del Presidente della Repubblica 6| giugno 2001, n. 380, sono | aggiunti, in fine, i seguenti | periodi: "Contestualmente | presenta ricevuta dell'avvenuta | presentazione della variazione | catastale conseguente alle opere | realizzate ovvero dichiarazione | che le stesse non hanno | comportato modificazioni del | classamento. In assenza di tale | documentazione si applica la | sanzione di cui all'articolo 37, | comma 5". |Variazioni catastali -------------------------------------------------------------------- 559. Fermi restando i requisiti | di cui all'articolo 2 del | decreto-legge 13 marzo 1988, n. | 69, convertito, con | modificazioni, dalla legge 13 | maggio 1988, n. 153, a decorrere | dal periodo di paga in corso al | 1º gennaio 2005, l'assegno per il| nucleo familiare viene erogato al| coniuge dell'avente diritto. Con | decreto del Ministro del lavoro e| delle politiche sociali, di | concerto con il Ministro | dell'economia e delle finanze, | sono adottate le disposizioni di |Assegni familiari al coniuge attuazione del presente comma. |dell'avente diritto -------------------------------------------------------------------- 560. Gli importi da iscrivere nei| fondi speciali di cui | all'articolo 11-bis della legge 5| agosto 1978, n. 468, introdotto | dall'articolo 6 della legge 23 | agosto 1988, n. 362, per il | finanziamento dei provvedimenti | legislativi che si prevede | possano essere approvati nel | triennio 2005-2007, restano | determinati, per ciascuno degli | anni 2005, 2006 e 2007, nelle | misure indicate nelle Tabelle A e| B, allegate alla presente legge, | rispettivamente per il fondo | speciale destinato alle spese | correnti e per il fondo speciale | destinato alle spese in conto | capitale. | 561. Le dotazioni da iscrivere | nei singoli stati di previsione | del bilancio 2005 e triennio | 2005-2007, in relazione a leggi | di spesa permanente la cui | quantificazione e' rinviata alla | legge finanziaria, sono indicate | nella Tabella C allegata alla | presente legge. | 562. Ai sensi dell'articolo 11, | comma 3, lettera f), della legge | 5 agosto 1978, n. 468, come | sostituita dall'articolo 2, comma| 16, della legge 25 giugno 1999, | n. 208, gli stanziamenti di spesa| per il rifinanziamento di norme | che prevedono interventi di | sostegno dell'economia | classificati fra le spese in | conto capitale restano | determinati, per ciascuno degli | anni 2005, 2006 e 2007, nelle | misure indicate nella Tabella D | allegata alla presente legge. | 563. Ai termini dell'articolo 11,| comma 3, lettera e), della legge | 5 agosto 1978, n. 468, le | autorizzazioni di spesa recate | dalle leggi indicate nella | Tabella E allegata alla presente | legge sono ridotte degli importi | determinati nella medesima | Tabella. | 564. Gli importi da iscrivere in | bilancio in relazione alle | autorizzazioni di spesa recate da| leggi a carattere pluriennale | restano determinati, per ciascuno| degli anni 2005, 2006 e 2007, | nelle misure indicate nella | Tabella F allegata alla presente | legge. | 565. A valere sulle | autorizzazioni di spesa in conto | capitale recate da leggi a | carattere pluriennale, riportate | nella Tabella F allegata alla | presente legge, le | amministrazioni e gli enti | pubblici possono assumere impegni| nell'anno 2005, a carico di | esercizi futuri nei limiti | massimi di impegnabilita' | indicati per ciascuna | disposizione legislativa in | apposita colonna della stessa | Tabella, ivi compresi gli impegni| gia' assunti nei precedenti | esercizi a valere sulle | autorizzazioni medesime. | 566. In applicazione | dell'articolo 11, comma 3, | lettera i-quater), della legge 5 | agosto 1978, n. 468, e successive| modificazioni, le misure | correttive degli effetti | finanziari di leggi di spesa sono| indicate nell'allegato 1 alla | presente legge. A tali misure non| si applicano le disposizioni di | cui ai commi da 8 a 11. | 567. In applicazione | dell'articolo 46, comma 4, della | legge 28 dicembre 2001, n. 448, | le autorizzazioni di spesa e i | relativi stanziamenti confluiti | nei fondi per gli investimenti | dello stato di previsione di | ciascun Ministero interessato | sono indicati nell'allegato 2 | alla presente legge. |Fondi speciali e tabelle -------------------------------------------------------------------- 568. La copertura della presente | legge per le nuove o maggiori | spese correnti, per le riduzioni | di entrata e per le nuove | finalizzazioni nette da iscrivere| nel Fondo speciale di parte | corrente viene assicurata, ai | sensi dell'articolo 11, comma 5, | della legge 5 agosto 1978, n. | 468, e successive modificazioni, |Prospetto di copertura degli secondo il prospetto allegato. |oneri correnti della finanziaria -------------------------------------------------------------------- 569. Le disposizioni della | presente legge sono applicabili | nelle regioni a statuto speciale | e nelle province autonome di |Applicazione della legge Trento e di Bolzano |finanziaria nelle regioni a compatibilmente con le norme dei |statuto speciale e alle province rispettivi statuti. |autonome -------------------------------------------------------------------- 570. Le disposizioni della | presente legge costituiscono | norme di coordinamento della | finanza pubblica per gli enti | territoriali. | -------------------------------------------------------------------- 571. Il termine del 31 dicembre | 2004, di cui al comma 3 | dell'articolo 2 della legge 24 | dicembre 2003, n. 350, | concernente le agevolazioni | tributarie per la formazione e | l'arrotondamento della proprieta'| contadina, e' prorogato al 31 | dicembre 2005. Le somme iscritte | nel conto residui di stanziamento| per l'anno 2004 di pertinenza | dell'unita' previsionale di base | 3.2.3.4 "informazione e ricerca" | dello stato di previsione del | Ministero delle politiche | agricole e forestali destinate | alle azioni di promozione | agricola sono destinate per | l'importo di 30 milioni di euro | all'entrata del bilancio dello |Formazione e arrotondamento della Stato per il 2005. |proprieta' contadina -------------------------------------------------------------------- 572. La presente legge entra in | vigore il 1º gennaio 2005. |Entrata in vigore