(parte 5)
493. E' istituita la scommessa   |
dell'estratto determinato. La    |
giocata dell'estratto determinato|
si effettua aggiungendo          |
all'indicazione del numero       |
pronosticato la specificazione   |
relativa alla successione        |Istituzione della scommessa
ordinale di primo, secondo,      |denominata "estratto
terzo, quarto e quinto estratto. |determinato".
--------------------------------------------------------------------
494. Con provvedimento           |
direttoriale del Ministero       |
dell'economia e delle finanze-   |
Amministrazione autonoma dei     |
monopoli di Stato puo' essere    |
istituita una ulteriore          |Possibilita' di istituire una
estrazione settimanale del gioco |ulteriore estrazione settimanale
del lotto abbinata al concorso   |del gioco del lotto abbinata al
Enalotto.                        |concorso Enalotto.
--------------------------------------------------------------------
495. All'articolo 110, comma 7,  |
del testo unico di cui al regio  |
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e|
successive modificazioni, la     |Soppressione degli apparecchi che
lettera b) e' abrogata.          |non consentono vincite in denaro.
--------------------------------------------------------------------
496. La disposizione di cui al   |
secondo periodo del comma 7      |
dell'articolo 39 del             |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 24    |
novembre 2003, n. 326, si intende|
nel senso che dalle date del 1º  |
gennaio e 1º maggio 2004,        |
previste in funzione del rilascio|
o meno del nulla osta, gli       |
apparecchi e congegni di cui alla|
medesima disposizione, se non    |
convertiti in apparecchi e       |
congegni per il gioco lecito,    |
sono illeciti ancorche' non      |
consentano il prolungamento o la |Norma interpretativa in tema di
ripetizione della partita.       |giochi.
--------------------------------------------------------------------
497. L'esenzione di cui          |
all'articolo 10, primo comma,    |
numero 6), del decreto del       |
Presidente della Repubblica 26   |
ottobre 1972, n. 633, si applica |
alla raccolta delle giocate con  |
gli apparecchi da intrattenimento|
di cui all'articolo 110, comma 6,|
del testo unico delle leggi di   |
pubblica sicurezza, di cui al    |
regio decreto 18 giugno 1931, n. |
773, e successive modificazioni, |
anche relativamente ai rapporti  |Esenzione dall'imposta sul valore
tra i concessionari della rete   |aggiunto alla raccolta delle
per la gestione telematica ed i  |giocate con gli apparecchi di
terzi incaricati della raccolta  |intrattenimento di cui al comma 6
stessa.                          |dell'articolo 10 del TULPS.
--------------------------------------------------------------------
498. E' istituita, entro tre mesi|
dalla data di entrata in vigore  |
della presente legge, con        |
provvedimento direttoriale del   |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze - Amministrazione        |
autonoma dei monopoli di Stato,  |
sentito il Ministero delle       |
politiche agricole e forestali - |
Dipartimento della qualita' dei  |
prodotti agroalimentari e dei    |
servizi, una nuova scommessa     |
ippica a totalizzatore, proposta |
dall'UNIRE. Con il medesimo      |
provvedimento sono stabilite le  |
disposizioni attuative relative  |
alla nuova scommessa ippica, da  |
effettuarsi nelle reti dei punti |
di vendita dei concorsi          |
pronostici, delle agenzie ippiche|
e sportive nonche' negli         |
ippodromi, tenendo conto che la  |
raccolta deve essere ripartita   |
assegnando il 72 per cento come  |
montepremi e compenso per        |
l'attivita' di gestione della    |
scommessa, l'8 per cento come    |
compenso dell'attivita' dei punti|
di vendita, il 6 per cento come  |
entrate erariali sotto forma di  |Istituzione di una nuova
imposta unica e il 14 per cento  |scommessa ippica a totalizzatore
come prelievo a favore           |da realizzarsi su proposta
dell'UNIRE.                      |dell'UNIRE
--------------------------------------------------------------------
499. All'articolo 39 del         |
decreto-legge 30 settembre 2003, |
n. 269, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 24    |
novembre 2003, n. 326, dopo il   |
comma 7-bis e' inserito il       |
seguente:                        |
"7-ter. La sanzione di cui alla  |
lettera c) del comma 7 e'        |
applicata al gestore di          |
apparecchi da intrattenimento di |
cui all'articolo 110, comma 7,   |
lettere a) e c), del testo unico |
di cui al regio decreto 18 giugno|
1931, n. 773, e successive       |
modificazioni, in tutti i casi   |
nei quali i predetti apparecchi, |
installati presso esercizi       |
pubblici, risultino non conformi |
alle prescrizioni normative e    |
alle regole tecniche definite ai |
sensi dell'articolo 22, comma 1, |
della legge 27 dicembre 2002, n. |Sanzioni in materia di apparecchi
289".                            |da divertimento
--------------------------------------------------------------------
500. All'articolo 38 della legge |
23 dicembre 2000, n. 388, al     |
comma 3 e al comma 4 le parole:  |
"comma 6" sono sostituite dalle  |
seguenti: "commi 6 e 7".         |
501. All'articolo 38 della legge |
23 dicembre 2000, n. 388, i commi|
1 e 2 sono abrogati.             |Coordinamento testuale
--------------------------------------------------------------------
502. Il Ministero dell'economia e|
delle finanze-Amministrazione    |
autonoma dei monopoli di Stato   |
definisce i requisiti tecnici dei|
documenti attestanti il rilascio |
dei nulla osta di cui            |
all'articolo 38, commi 3 e 4,    |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, tali da assicurarne la      |
controllabilita' a distanza. Gli |
eventuali costi di rilascio dei  |
predetti documenti sono a carico |
dei richiedenti.                 |Requisiti tecnici del nulla osta
--------------------------------------------------------------------
                                 |L'indetraibilita' dell'imposta
503. All'articolo 30, comma 4,   |sul valore aggiunto afferente le
della legge 23 dicembre 2000, n. |operazioni aventi per oggetto
388, le parole: " 31 dicembre    |ciclomotori, motocicli,
2004" sono sostituite dalle      |autovetture e autoveicoli, e'
seguenti: " 31 dicembre 2005".   |prorogata al 31 dicembre 2005
--------------------------------------------------------------------
504. All'articolo 2, comma 11,   |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, e successive modificazioni, |
le parole: "Per l'anno 2003 e per|
l'anno 2004" sono sostituite     |Proroga al 2005 dell'esenzione
dalle seguenti: "Per gli anni    |IRPEF di 8000 euro per i
2003, 2004 e 2005".              |lavoratori transfrontalieri.
--------------------------------------------------------------------
505. Per l'anno 2005 il limite di|
non concorrenza alla formazione  |
del reddito di lavoro dipendente,|
relativamente ai contributi di   |
assistenza sanitaria, di cui     |
all'articolo 51, comma 2, lettera|
a), del testo unico delle imposte|
sui redditi, di cui al decreto   |
del Presidente della Repubblica  |Esenzione IRPEF dei contributi
22 dicembre 1986, n. 917, e      |versati per assistenza sanitaria
successive modificazioni, e'     |dai lavoratori dipendenti nel
fissato in euro 3.615,20.        |limite di 3.615,20
--------------------------------------------------------------------
506. All'articolo 11 del decreto |
legislativo 2 settembre 1997, n. |
313, concernente il regime       |
speciale per gli imprenditori    |
agricoli, e successive           |
modificazioni, sono apportate le |
seguenti modificazioni:          |
a) al comma 5, primo e secondo   |
periodo, le parole: "anni dal    |
1998 al 2004" sono sostituite    |
dalle seguenti: "anni dal 1998 al|
2005";                           | Proroga agevolazioni in
b) il comma 5-bis e' abrogato.   |agricoltura e nel settore ittico
--------------------------------------------------------------------
                                 |Proroga esenzione imposte di
                                 |bollo, registro, ipotecarie e
507. Il termine previsto         |catastali nonche' dalle tasse di
dall'articolo 43, comma 3, della |concessione governativa per gli
legge 1º agosto 2002, n. 166,    |atti, contratti, documenti e
prorogato, da ultimo, al 31      |formalita' occorrenti per la
dicembre 2004 dall'articolo 2,   |ricostruzione o la riparazione
comma 19, della legge 24 dicembre|degli immobili distrutti o
2003, n. 350, e' ulteriormente   |danneggiati nei comuni della
prorogato al 31 dicembre 2005.   |valle del Belice
--------------------------------------------------------------------
508. All'articolo 19, comma 3,   |
della legge 27 dicembre 2002, n. |
289, e successive modificazioni, |
le parole: "31 dicembre 2004"    |
sono sostituite dalle seguenti:  |Proroga della detrazione IRPEF
"31 dicembre 2005".              |per la salvaguardia dei boschi
--------------------------------------------------------------------
509. All'articolo 45, comma 1,   |
del decreto legislativo 15       |
dicembre 1997, n. 446, e         |
successive modificazioni, le     |
parole da: "per i cinque periodi |
d'imposta successivi" fino alla  |
fine del comma sono sostituite   |
dalle seguenti: "per i sei       |
periodi d'imposta successivi     |
l'aliquota e' stabilita nella    |
misura dell'1,9 per cento; per il|
periodo d'imposta in corso al 1º |
gennaio 2005 l'aliquota e'       |Proroga agevolazioni Irap
stabilita nella misura del 3,75  |agricoltura e cooperative piccola
per cento".                      |pesca
--------------------------------------------------------------------
510. Per l'anno 2005 sono        |
prorogate le disposizioni di cui |Proroga agevolazioni fiscali
all'articolo 11 della legge 23   |imprese che esercitano la pesca
dicembre 2000, n. 388.           |nelle acque interne e lagunari
--------------------------------------------------------------------
511. A decorrere dalla data di   |
entrata in vigore della presente |
legge e fino al 31 dicembre 2005,|
si applicano:                    |
a) le disposizioni in materia di |
riduzione di aliquote di accisa  |
sulle emulsioni stabilizzate, di |
cui all'articolo 24, comma 1,    |
lettera d), della legge 23       |
dicembre 2000, n. 388, nonche' la|
disposizione contenuta           |
nell'articolo 1, comma 1-bis, del|
decreto-legge 28 dicembre 2001,  |
n. 452, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 27    |
febbraio 2002, n. 16, e, per il  |
medesimo periodo, l'aliquota di  |
cui al numero 1) della predetta  |
lettera d) e' stabilita in euro  |
256,70 per mille litri;          |
b) le disposizioni in materia di |
aliquota di accisa sul gas metano|
per combustione per uso          |
industriale di cui all'articolo 4|
del decreto-legge 1º ottobre     |
2001, n. 356, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 30    |
novembre 2001, n. 418;           |
c) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti le            |
agevolazioni sul gasolio e sul   |
GPL impiegati nelle zone montane |
e in altri specifici territori   |
nazionali, di cui all'articolo 5 |
del decreto-legge 1º ottobre     |
2001, n. 356, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 30    |
novembre 2001, n. 418;           |
d) le disposizioni in materia di |
agevolazione per le reti di      |
teleriscaldamento alimentate con |
biomassa ovvero con energia      |
geotermica, di cui all'articolo 6|
del decreto-legge 1º ottobre     |
2001, n. 356, convertito, con    |
modificazioni, dalla legge 30    |
novembre 2001, n. 418;           |
e) le disposizioni in materia di |
aliquote di accisa sul gas metano|
per combustione per usi civili,  |
di cui all'articolo 27, comma 4, |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388;                             |
f) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti le            |
agevolazioni sul gasolio e sul   |
GPL impiegati nelle frazioni     |
parzialmente non metanizzate di  |
comuni ricadenti nella zona      |
climatica E, di cui al comma 2   |
dell'articolo 13 della legge 28  |
dicembre 2001, n. 448;           |
g) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti il regime     |
agevolato per il gasolio per     |
autotrazione destinato al        |
fabbisogno della provincia di    |
Trieste e dei comuni della       |
provincia di Udine, di cui al    |
comma 6 dell'articolo 21 della   |
legge 27 dicembre 2002, n. 289;  |
h) le disposizioni in materia di |
accisa concernenti le            |
agevolazioni sul gasolio         |
utilizzato nelle coltivazioni    |
sotto serra, di cui all'articolo |
2, comma 4, della legge 24       |Prooroga agevolazioni in materia
dicembre 2003, n. 350.           |di accise
--------------------------------------------------------------------
512. Al fine di favorire         |
l'accesso al credito alle imprese|
agricole ed agroalimentari, a    |
decorrere dal 1º gennaio 2005 la |
gestione degli interventi di     |
sostegno finanziario di cui      |
all'articolo 36 della legge 2    |
giugno 1961, n. 454, e successive|
modificazioni, e la relativa     |
dotazione finanziaria e'         |
attribuita all'ISMEA. L'ISMEA    |
senza oneri aggiuntivi a carico  |
del bilancio dello Stato succede |
nei diritti, nelle attribuzioni e|
nelle situazioni giuridiche dei  |
quali l'attuale ente gestore dei |
fondi previsti dalle leggi di cui|Affidamento all'ISMEA, della
al presente comma e' titolare in |gestione degli interventi di
forza di leggi, di provvedimenti |agevolazione dell'accesso al
amministrativi e di contratti    |credito delle imprese agricole e
relativi alla gestione degli     |agroalimentari del Fondo
interventi trasferiti.           |interbancario di garanzia
--------------------------------------------------------------------
513. Per l'anno 2004 non si fa   |
luogo all'emanazione del decreto |
del Presidente del Consiglio dei |
ministri previsto dall'articolo  |
8, comma 5, della legge 23       |
dicembre 1998, n. 448. La        |
presente disposizione entra in   |
vigore il giorno stesso della    |
pubblicazione della presente     |Rinvio dell'introduzione della
legge nella Gazzetta Ufficiale.  |disciplina sulla Carbontax
--------------------------------------------------------------------
514. E' abrogato il comma 4      |Soppressione della
dell'articolo 8 della legge 23   |rideterminazione delle accise
dicembre 1998, n. 448.           |sugli oli minerali
--------------------------------------------------------------------
515. A decorrere dal 1º gennaio  |
2004 e fino al 31 dicembre 2004, |
l'aliquota prevista nell'allegato|
I al testo unico delle           |
disposizioni legislative         |
concernenti le imposte sulla     |
produzione e sui consumi e       |
relative sanzioni penali e       |
amministrative, di cui al decreto|
legislativo 26 ottobre 1995, n.  |
504, e successive modificazioni, |
per il gasolio per autotrazione  |
utilizzato dagli esercenti le    |
attivita' di trasporto merci con |
veicoli di massa massima         |
complessiva superiore a 3,5      |
tonnellate e' ridotta di euro    |
33,21391 per mille litri. Per i  |
soggetti che si avvalgono del    |
beneficio di cui all'articolo 8, |
comma 10, lettera e), della legge|
23 dicembre 1998, n. 448, e      |
successive modificazioni, la     |
riduzione di aliquota di cui al  |
primo periodo e' limitata ad euro|
16,03656 per mille litri.        |
--------------------------------------------------------------------
516. La riduzione prevista al    |
comma 515, primo periodo, si     |
applica altresi' ai seguenti     |
soggetti:                        |
a) agli enti pubblici e alle     |
imprese pubbliche locali         |
esercenti l'attivita' di         |
trasporto di cui al decreto      |
legislativo 19 novembre 1997, n. |
422, e relative leggi regionali  |
di attuazione;                   |
b) alle imprese esercenti        |
autoservizi di competenza        |
statale, regionale e locale di   |
cui alla legge 28 settembre 1939,|
n. 1822, al regolamento (CEE) n. |
684/92 del Consiglio, del 16     |
marzo 1992, e successive         |
modificazioni, e al citato       |
decreto legislativo n. 422 del   |
1997;                            |
c) agli enti pubblici e alle     |
imprese esercenti trasporti a    |
fune in servizio pubblico per    |
trasporto di persone.            |
517. Per ottenere il rimborso di |
quanto spettante, anche mediante |
la compensazione di cui          |
all'articolo 17 del decreto      |
legislativo 9 luglio 1997, n.    |
241, e successive modificazioni, |
i destinatari del beneficio di   |
cui ai commi 515 e 516 del       |
presente articolo, presentano,   |
entro il 30 giugno 2005, apposita|
dichiarazione ai competenti      |
uffici dell'Agenzia delle dogane,|
secondo le modalita' e con gli   |
effetti previsti dal regolamento |
recante disciplina               |
dell'agevolazione fiscale a      |
favore degli esercenti le        |
attivita' di trasporto merci, di |
cui al decreto del Presidente    |
della Repubblica 9 giugno 2000,  |
n. 277. Tali effetti, anche per  |
l'agevolazione fiscale di cui al |
predetto regolamento di cui al   |
decreto del Presidente della     |
Repubblica n. 277 del 2000,      |
rilevano altresi' ai fini delle  |
disposizioni di cui al titolo I  |
del decreto legislativo 15       |Agevolazioni sul gasolio per gli
dicembre 1997, n. 446.           |autotrasportatori
--------------------------------------------------------------------
518. Per gli interventi previsti |
dall'articolo 2, comma 2, del    |
decreto-legge 28 dicembre 1998,  |
n. 451, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 26    |
febbraio 1999, n. 40, come       |
prorogati dall'articolo 45, comma|
1, lettera b), della legge 23    |
dicembre 1999, n. 488, e'        |
autorizzata per l'anno 2005 una  |
ulteriore spesa di 15 milioni di |
euro, di cui 6,5 milioni di euro |
quale copertura dell'onere       |
relativo all'anno 2004 e 8,5     |
milioni di euro quale copertura  |
dell'onere relativo all'anno     |
2005.                            |
--------------------------------------------------------------------
519. Per gli interventi previsti |
dall'articolo 2, comma 3, del    |
decreto-legge 28 dicembre 1998,  |
n. 451, convertito, con          |
modificazioni, dalla legge 26    |
febbraio 1999, n. 40, come       |
prorogati dall'articolo 45, comma|
1, lettera c), della legge 23    |
dicembre 1999, n. 488, e'        |
autorizzata per l'anno 2005 una  |Riduzione premi INAIL per
ulteriore spesa di 20 milioni di |autotrasporto e finanziamento
euro.                            |albo autotrasportatori
--------------------------------------------------------------------
520. All'articolo 22, comma 2,   |
della legge 23 dicembre 2000, n. |
388, e successive modificazioni, |
le parole: "dal 1º gennaio 2003" |
sono sostituite dalle seguenti:  |
"dal 1º gennaio 2005". Al decreto|
legislativo 26 ottobre 1995, n.  |
504, all'articolo 21, comma      |
6-ter, le parole: "lire 30       |Differimento al 1° gennaio 2005
miliardi annue" sono sostituite  |della decorrenza dell'inizio del
dalle seguenti: "73 milioni di   |progetto sperimentale triennale
euro annui".                     |"bioetanolo",
--------------------------------------------------------------------
521. Il comma 6 dell'articolo 21 |
del testo unico di cui al decreto|
legislativo 26 ottobre 1995, n.  |
504, e successive modificazioni, |
e' sostituito dai seguenti:      |
"6. Le disposizioni del comma 2  |
si applicano anche al biodiesel  |
(codice NC 3824 90 99) usato come|
carburante, come combustibile,   |
come additivo, ovvero per        |
accrescere il volume finale dei  |
carburanti e dei combustibili. La|
fabbricazione o la miscelazione  |
con oli minerali del biodiesel e'|
effettuata in regime di deposito |
fiscale. Nell'ambito di un       |
programma della durata di sei    |
anni, a decorrere dal 1º gennaio |
2005 fino al 31 dicembre 2010, il|
biodiesel, puro o miscelato con  |
oli minerali, e' esentato        |
dall'accisa nei limiti di un     |
contingente annuo di 200.000     |
tonnellate. Con decreto del      |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, di concerto con i       |
Ministri delle attivita'         |
produttive, dell'ambiente e della|
tutela del territorio e delle    |
politiche agricole e forestali,  |
sono determinati i requisiti che |
gli operatori, e i rispettivi    |
impianti di produzione, nazionali|
e comunitari, devono possedere   |
per partecipare al programma     |
pluriennale, nonche' le          |
caratteristiche fiscali del      |
prodotto con i relativi metodi di|
prova, le percentuali di         |
miscelazione con gli oli minerali|
consentite, le modalita' di      |
distribuzione e di assegnazione  |
dei quantitativi esenti agli     |
operatori. Nelle more            |
dell'entrata in vigore del       |
suddetto decreto trovano         |
applicazione, in quanto          |
compatibili, le disposizioni del |
regolamento di cui al decreto del|
Ministro dell'economia e delle   |
finanze 25 luglio 2003, n. 256.  |
Per il trattamento fiscale del   |
biodiesel destinato al           |
riscaldamento valgono, in quanto |
applicabili, le disposizioni     |
dell'articolo 61.                |
6.1. Entro il 1º settembre di    |
ogni anno di validita' del       |
programma di cui al comma 6, i   |
Ministeri delle attivita'        |
produttive e delle politiche     |
agricole e forestali comunicano  |
al Ministero dell'economia e     |
delle finanze i costi industriali|
medi del biodiesel e delle       |
materie prime necessarie alla sua|
produzione, rilevati nell'anno   |
solare precedente. Sulla base    |
delle suddette rilevazioni, al   |
fine di evitare la               |
sovracompensazione dei costi     |
addizionali legati alla          |
produzione, con decreto del      |
Ministro dell'economia e delle   |
finanze, di concerto con i       |
Ministri delle attivita'         |
produttive, dell'ambiente e della|
tutela del territorio e delle    |
politiche agricole e forestali,  |
da emanare entro il 30 ottobre di|
ogni anno di validita' del       |
programma di cui al comma 6, e'  |
eventualmente rideterminata la   |
misura della agevolazione di cui |
al medesimo comma 6.             |
6.2. Per ogni anno di validita'  |
del programma di cui al comma 6, |
i quantitativi del contingente   |
che risultassero, al termine del |
medesimo anno, non immessi in    |
consumo, sono ripartiti tra gli  |
operatori proporzionalmente alle |
quote loro assegnate per l'anno  |
in questione, purche' vengano    |
immessi in consumo entro il      |
successivo 30 giugno. In caso di |
rinuncia, totale o parziale,     |
delle quote risultanti dalla     |
predetta ripartizione da parte di|
un beneficiario, le stesse sono  |
ridistribuite, proporzionalmente |
alle relative assegnazioni, fra  |
gli altri beneficiari".          |
522. L'efficacia delle           |
disposizioni di cui al comma 521 |
e' subordinata, ai sensi         |
dell'articolo 88, paragrafo 3,   |
del Trattato istitutivo della    |
Comunita' europea, alla          |
preventiva approvazione da parte |Esenzione dall'accisa per il
della Commissione europea.       |biodiesel
--------------------------------------------------------------------
523. All'articolo 11, comma 1,   |
lettere a) e b), del regolamento |
recante norme per la elaborazione|
del metodo normalizzato per      |
definire la tariffa del servizio |
di gestione del ciclo dei rifiuti|
urbani, di cui al decreto del    |
Presidente della Repubblica 27   |
aprile 1999, n. 158, e successive|
modificazioni, le parole: "cinque|Proroga del termine per
anni" sono sostituite dalle      |l'adozione del regolamento per
seguenti: "sei anni".            |tariffa rifiuti solidi urbani
--------------------------------------------------------------------
524. In ottemperanza alla        |
decisione della Commissione      |
europea n. C(2004)2638 FIN dell'8|
settembre 2004, l'articolo 94,   |Eliminazione del credito
comma 14, della legge 27 dicembre|d'imposta investimenti nelle aree
2002, n. 289, e' abrogato.       |cuscinetto
--------------------------------------------------------------------
525. L'autorizzazione di spesa di|
cui all'articolo 54 della legge  |
28 dicembre 2001, n. 448, e      |
successive modificazioni, e'     |Riduzioni dell'autorizzazione di
ridotta, per l'anno 2005, di 15  |spesa per il fondo progettazione
milioni di euro.                 |OOPP
--------------------------------------------------------------------
526. L'autorizzazione di spesa di|
cui all'articolo 55 della citata |
legge n. 448 del 2001, e         |
successive modificazioni, e'     |Riduzione dell'autorizzazione di
ridotta, per l'anno 2005, di 50  |spesa relativa al fondo per la
milioni di euro.                 |realizzazione di grandi opere
--------------------------------------------------------------------
527. Tra i soggetti di cui       |
all'articolo 44, comma           |
9-quinquies, del decreto-legge 30|
settembre 2003, n. 269,          |
convertito, con modificazioni,   |
dalla legge 24 novembre 2003, n. |
326, sono ricompresi anche coloro|
che ricoprono cariche sindacali. |
Al citato comma 9-quinquies      |
dell'articolo 44 del             |
decreto-legge n. 269 del 2003, le|
parole: "periodi anteriori al 1º |
gennaio 2002" sono sostituite    |
dalle seguenti: "periodi         |
anteriori al 1º gennaio 2003" e  |
le parole: "possono esercitare   |
tali facolta' entro il 31 marzo  |Proroga del termine per le
2004" sono sostituite dalle      |domande di accredito della
seguenti: "possono esercitare    |contribuzione figurativa per i
tali facolta' entro il 31 marzo  |soggetti che ricoprono cariche
2005".                           |sindacali
--------------------------------------------------------------------
528. In virtu' del combinato     |
disposto dell'articolo 45, comma |
14, della legge 23 dicembre 1998,|
n. 448, e dell'articolo 36 della |
legge della Regione siciliana 31 |
maggio 2004, n. 9, e successive  |
modificazioni, i benefici di cui |
all'articolo 133 della legge 23  |
dicembre 2000, n. 388, si        |
intendono trasferiti, alle       |
medesime condizioni di           |
cofinanziamento regionale ivi    |
previste, all'articolo 134 della |
medesima legge n. 388 del 2000,  |Finanziamenti nel settore dei
nei limiti delle norme di        |trasporti in favore della regione
contabilita' di Stato.           |Sicilia
--------------------------------------------------------------------
529. All'articolo 195 del decreto|
legislativo 30 aprile 1992, n.   |
285, e successive modificazioni, |
dopo il comma 3 e' aggiunto il   |
seguente:                        |
"3-bis. A decorrere dal 1º       |
gennaio 2005, la misura delle    |
sanzioni amministrative          |
pecuniarie, aggiornata ai sensi  |
del comma 3, e' oggetto di       |
arrotondamento all'unita' di     |
euro, per eccesso se la frazione |
decimale e' pari o superiore a 50|Aggiornamento delle sanzioni
centesimi di euro, ovvero per    |amministrative pecuniarie per
difetto se e' inferiore a detto  |violazioni del codice della
limite".                         |strada
--------------------------------------------------------------------
530. E' autorizzata la spesa di  |
1.770.000 euro per l'anno 2005, a|
sostegno delle realta'           |
calcistiche femminili FIGC -     |
Divisione Calcio Femminile - di  |
serie A, A2 e B per ciascuna     |
stagione calcistica da ripartire |
nel seguente modo:               |
a) 50.000 euro per ciascuna delle|
squadre iscritte al campionato di|
serie A (per la stagione         |
2004-2005 n. 12 squadre          |
regolarmente iscritte);          |
b) 25.000 euro per ciascuna delle|
24 squadre iscritte al campionato|
di serie A2 (per la stagione     |
2004-2005 due gironi da 12       |
squadre ciascuno);               |
c) 10.000 euro per ciascuna delle|
57 squadre iscritte al campionato|
di serie B (per la stagione      |
2004-2005 cinque gironi da 12,   |
11, 11 squadre regolarmente      |
iscritte).                       |
531. Il contributo di cui al     |
comma 530 e' corrisposto alle    |
societa' di serie A e A2 presso  |
le quali risultano iscritte,     |
oltre al proprio campionato di   |
competenza, almeno tre squadre   |
giovanili, di cui una            |
appartenente al settore          |
Primavera, e due sotto l'egida   |
del settore scolastico, ed a     |
quelle di serie B presso le quali|
risulta iscritta una squadra del |
settore giovanile.               |
532. I contributi a sostegno     |
dell'attivita' professionistica  |
delle suddette squadre non sono  |
cumulabili con altro genere di   |
finanziamenti di enti pubblici,  |
nazionali o locali. Nel caso le  |
suddette squadre fossero         |
beneficiarie di contributo da    |
parte di ente pubblico, la quota |
ad esse spettante in base al     |
comma 530 verra' calcolata, a    |
defalcazione, sulla base di      |
quanto gia' percepito da altri   |
enti pubblici.                   |
533. In caso di rimanenza delle  |
risorse individuate al comma 530,|
le stesse vengono accantonate per|
l'anno successivo ad integrazione|
di quanto gia' impegnato.        |
534. Le risorse di cui al comma  |
530 vengono erogate mediante     |
bandi dalle amministrazioni      |
regionali in quota pari al numero|
di squadre iscritte e            |
partecipanti, di anno in anno, ai|
campionati FIGC - Divisione      |
Calcio Femminile - delle Serie A,|
A2 e B.                          |Risorse per il calcio femminile
--------------------------------------------------------------------
535. Per il finanziamento del    |
fondo istituito con la legge 27  |
dicembre 2002, n. 288, per la    |
concessione dell'assegno         |
sostitutivo ai grandi invalidi di|
guerra o per servizio, e'        |
autorizzata la spesa di 10       |
milioni di euro per l'anno 2005 e|
di 15 milioni di euro per gli    |Assegno sostitutivo a grandi
anni 2006 e 2007.                |invalidi di guerra o per servizio
--------------------------------------------------------------------
536. Nei casi in cui l'articolo 1|
della legge 24 aprile 2003, n.   |
92, abbia avuto applicazione,    |
perche' il limite di eta'        |
pensionabile era inferiore a     |
quello di 70 anni previsto, sia  |
pure in via facoltativa, dal     |
decreto-legge 28 maggio 2004, n. |
136, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 27    |
luglio 2004, n. 186, il periodo  |
di tre anni di permanenza in     |
servizio, su richiesta, previsto |
per i perseguitati politici      |
antifascisti o razziali dal      |
citato articolo 1 della legge 21 |
aprile 2003, n. 92, si deve      |
intendere fruibile a partire dal |
nuovo limite di eta'             |
pensionabile, sia pure           |
facoltativo, di 70 anni, ai sensi|
del citato articolo 1-quater del |
decreto-legge n. 136 del 2004, ed|
alle medesime condizioni di      |Permanenza in servizio per i
sospensione dei versamenti       |perseguitati politici
contributivi ivi previste.       |antifascisti o razziali
--------------------------------------------------------------------
537. Onde poter assicurare la    |
continuita' nel processo di      |
risanamento e riorganizzazione e |
il conseguente rilancio del      |
territorio del Parco Nazionale   |
d'Abruzzo, Lazio e Molise, e'    |
autorizzato un contributo        |
straordinario di 4,5 milioni di  |
euro per l'anno 2005 a favore    |Finanziamento al Parco nazionale
dell'Ente Parco.                 |d'Abruzzo, Lazio e Molise
--------------------------------------------------------------------
538. Il fondo per il             |
finanziamento ordinario delle    |
universita' statali e'           |
implementato per l'anno 2005 di  |Finanziamento ordinario delle
11 milioni di euro.              |universita' statali
--------------------------------------------------------------------
539. I termini previsti per      |
l'applicazione della disciplina  |
del conto economico, di cui al   |
comma 2 dell'articolo 115 del    |
decreto legislativo 25 febbraio  |
1995, n. 77, sono differiti      |
all'anno 2004 e all'anno 2006,   |
rispettivamente per i comuni di  |
cui ai numeri 4 e 4-bis del comma|
1, lettera d), dell'articolo 8   |
del decreto legge 27 ottobre     |
1995, n. 444, convertito, con    |Differimento dei termini per la
modificazioni, dalla legge 20    |redazione del conto economico
dicembre 1995, n. 539.           |degli enti locali
--------------------------------------------------------------------
540. Ai sensi e per gli effetti  |
dell'articolo 1, comma 2, della  |
legge 27 luglio 2000, n. 212,    |
l'articolo 4 del regio           |
decreto-legge 13 aprile 1939, n. |
652, convertito, con             |
modificazioni, dalla legge 11    |
agosto 1939, n. 1249, si         |
interpreta nel senso che i       |
fabbricati e le costruzioni      |
stabili sono costituiti dal suolo|
e dalle parti ad esso            |
strutturalmente connesse, anche  |
in via transitoria, cui possono  |
accedere, mediante qualsiasi     |
mezzo di unione, parti mobili    |
allo scopo di realizzare un unico|
bene complesso. Pertanto,        |
concorrono alla determinazione   |
della rendita catastale, ai sensi|
dell'articolo 10 del citato regio|
decreto-legge gli elementi       |
costitutivi degli opifici e degli|
altri immobili costruiti per le  |
speciali esigenze di un'attivita'|
industriale o commerciale anche  |
se fisicamente non incorporati al|
suolo. I trasferimenti erariali  |
agli enti locali interessati sono|Rideterminazione della rendita
conseguentemente rideterminati   |catastale di opifici e immobili
per tutti gli anni in            |costituiti per attivita'
riferimento.                     |industriale
--------------------------------------------------------------------
541. Per far fronte ad esigenze  |
straordinarie di controllo del   |
territorio, al fine di potenziare|
l'impiego del poliziotto e del   |
carabiniere di quartiere, oltre  |
alle autorizzazioni alle         |
assunzioni eventualmente disposte|
ai sensi dell'articolo 3, commi  |
54 e 55, della legge 24 dicembre |
2003, n. 350, sono stanziati 32  |
milioni di euro per l'anno 2005, |
56 milioni di euro per l'anno    |
2006, 86 milioni di euro per     |
l'anno 2007 e 88 milioni di euro |
a decorrere dall'anno 2008, per  |
l'assunzione, in deroga a quanto |
previsto dal comma 53 del        |
medesimo articolo 3 della legge  |
n. 350 del 2003 e dalla presente |
legge, di 1.324 agenti della     |
Polizia di Stato e di 1.400      |
carabinieri, come incremento     |
d'organico dei rispettivi ruoli. |
--------------------------------------------------------------------
542. Alla copertura dei posti per|
agente della Polizia di Stato di |
cui al comma 541, si provvede:   |
a) nel limite di 730 posti per   |
l'anno 2005, mediante            |
reclutamento riservato           |
prioritariamente agli agenti     |
ausiliari trattenuti della       |
Polizia di Stato, in servizio al |
momento della presentazione delle|
domande e, per il restante, ai   |
giovani che, al momento della    |
presentazione delle domande,     |
hanno concluso il periodo di     |
servizio di leva nella Polizia di|
Stato o nell'Arma dei carabinieri|
quali ausiliari da almeno un anno|
e da non piu' di quattro anni,   |
secondo le modalita' ed i criteri|
stabiliti con decreto del capo   |
della polizia - direttore        |
generale della pubblica          |
sicurezza, d'intesa con il capo  |
di stato maggiore della difesa.  |
Anche al predetto personale si   |
applica la disciplina prevista   |
per gli agenti ausiliari         |
trattenuti che abbiano chiesto di|
essere ammessi nel ruolo degli   |
agenti e assistenti della Polizia|
di Stato;                        |
b) per i restanti 594 posti, per |
l'anno 2006, per 267 posti,      |
attraverso i volontari di truppa |
delle Forze armate, in servizio o|
in congedo secondo le modalita'  |
previste dai bandi di concorso ai|
sensi del regolamento di cui al  |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 2 settembre 1997, n.  |
332, a partire da quello indetto |
in data 30 aprile 2001,          |
pubblicato nella Gazzetta        |
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. |
36 dell'8 maggio 2001. Quanto ai |
restanti 327 posti, si provvede  |
attraverso l'immissione diretta  |
dei volontari in ferma prefissata|
di un anno delle Forze armate    |
idonei ed utilmente collocati    |
nelle graduatorie di cui         |
all'articolo 16, comma 3, della  |Poliziotto e carabiniere di
legge 23 agosto 2004, n. 226, in |quartiere. Ulteriori stanziamenti
aggiunta alle immissioni di cui  |per l'assunzione di 1.324 agenti
al comma 4 del medesimo articolo.|della Polizia di Stato.
--------------------------------------------------------------------
543. Alla copertura dei posti per|
carabiniere di cui al comma 541, |
l'Arma dei carabinieri e'        |
autorizzata a procedere ad un    |
reclutamento di carabinieri in   |
ferma quadriennale:              |
a) nel limite di 770 posti, per  |
l'anno 2005 mediante reclutamento|
riservato ai carabinieri         |
ausiliari che abbiano completato |
il servizio di leva, ovvero in   |
ferma biennale o richiamati nelle|
forze di completamento, oppure ai|
carabinieri ausiliari, congedati |
da non oltre un anno, da         |
riammettere in servizio ai sensi |
dell'articolo 8 del decreto      |
legislativo 12 maggio 1995, n.   |
198, e successive modificazioni; |
b) per i restanti 630 posti, per |
l'anno 2006, per 441 posti,      |
attraverso i volontari di truppa |
delle Forze armate, in servizio o|
in congedo secondo le modalita'  |
previste dai bandi di concorso ai|
sensi del regolamento di cui al  |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 2 settembre 1997, n.  |
332, a partire da quello indetto |
in data 4 giugno 2002, pubblicato|
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª     |
serie speciale, n. 47 del 14     |
giugno 2002. Quanto ai restanti  |
189 posti, si provvede attraverso|
l'immissione diretta dei         |
volontari in ferma prefissata di |
un anno delle Forze armate idonei|
ed utilmente collocati nelle     |
graduatorie di cui all'articolo  |
16, comma 3, della legge 23      |
agosto 2004, n. 226, in aggiunta |
alle immissioni di cui al comma 4|Incremento di organico di 1.400
del medesimo articolo.           |carabinieri
--------------------------------------------------------------------
544. Per l'attuazione del        |
programma di cooperazione AENEAS,|
di cui al regolamento (CE) n.    |
491/2004 del Parlamento europeo e|
del Consiglio, del 10 marzo 2004,|
finalizzato a dare ai Paesi terzi|
interessati assistenza           |
finanziaria e tecnica in materia |
di flussi migratori e di asilo,  |
nonche' per proseguire gli       |
interventi intesi a realizzare   |
nei Paesi di accertata           |
provenienza di flussi di         |
immigrazione clandestina apposite|
strutture e' autorizzata la spesa|
di 23 milioni di euro iscritta in|
un fondo dello stato di          |
previsione del Ministero         |
dell'interno per l'anno 2005 e di|
20 milioni di euro per l'anno    |
2006.                            |
--------------------------------------------------------------------
545. La spesa di cui al comma 544|
e' ripartita nel corso delle     |
gestioni tra le unita'           |
previsionali di base interessate |
con decreto del Ministro         |
dell'interno da comunicare, anche|
con evidenze informatiche, al    |
Ministero dell'economia e delle  |
finanze, tramite l'Ufficio       |
centrale del bilancio, nonche'   |
alle competenti Commissioni      |Finanziamento programma di
parlamentari e alla Corte dei    |cooperazione AENEAS in materia di
conti.                           |flussi migratori
--------------------------------------------------------------------
546. Per conseguire piu' elevati |
livelli di efficienza ed         |
efficacia nello svolgimento dei  |
compiti e delle funzioni         |
istituzionali, nonche' per       |
avviare la graduale sostituzione |
del contingente dei vigili del   |
fuoco ausiliari di leva, la      |
dotazione organica del Corpo     |
nazionale dei vigili del fuoco e'|
incrementata fino ad un massimo  |
di cinquecento unita'            |
complessive. Con decreto del     |
Ministro dell'interno, di        |
concerto con il Ministro         |
dell'economia e delle finanze, si|
provvede alla distribuzione per  |
qualifiche dirigenziali e per    |
profili professionali delle      |
unita' portate in aumento ai     |
sensi della presente disposizione|
nel limite di spesa di euro 5    |
milioni per l'anno 2005, euro 12 |
milioni per l'anno 2006 ed euro  |
13 milioni a decorrere dal 2007. |
Con successivo decreto del       |
Ministro dell'interno, da        |
comunicare al Ministro per la    |
funzione pubblica, si provvede   |
alla ripartizione per sedi di    |
servizio delle unita' portate in |
aumento ai sensi della presente  |
disposizione. Alla copertura dei |
posti derivanti dal presente     |
incremento di organico           |
disponibili nel profilo di vigile|
del fuoco si provvede, nella     |
misura del 50 per cento, mediante|
l'assunzione degli idonei della  |
graduatoria del concorso pubblico|
a centottantaquattro posti di    |
vigile del fuoco, indetto con    |
decreto direttoriale in data 6   |
marzo 1998, pubblicato nella     |
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie     |
speciale, n. 24 del 27 marzo     |
1998, per il rimanente 50 per    |
cento e per i posti eventualmente|
non coperti con la predetta      |
graduatoria, si provvede mediante|
l'assunzione degli idonei della  |
graduatoria del concorso per     |
titolo a centosettantatre posti  |
di vigile del fuoco, indetto con |
decreto direttoriale in data 5   |
novembre 2001, pubblicato nella  |
Gazzetta Ufficiale, 4ª serie     |
speciale, n. 92 del 20 novembre  |
2001. Le predette graduatorie    |
rimangono valide fino al 31      |
dicembre 2006. Le assunzioni del |
personale portato in aumento ai  |
sensi della presente disposizione|
sono effettuate in deroga alle   |
vigenti procedure di             |Aumento della dotazione organica
programmazione ed approvazione.  |dei Vigili del fuoco
--------------------------------------------------------------------
547. Per il potenziamento        |
dell'attivita' di soccorso       |
tecnico urgente in materia di    |
rischi nucleare, batteriologico, |
chimico e radiologico e per il   |
proseguimento del programma di   |
interventi previsto dall'articolo|
52, comma 7, della legge 28      |
dicembre 2001, n. 448, per il    |
Corpo nazionale dei vigili del   |
fuoco e' autorizzata la spesa di |
5 milioni di euro per l'anno     |Programma di interventi per la
2005, di 6 milioni di euro per   |prevenzione dei rischi nucleare,
l'anno 2006 e di 1 milione per   |batteriologico, chimico e
l'anno 2007.                     |radiologico.
--------------------------------------------------------------------
548. Per le specifiche esigenze  |
dell'Amministrazione della       |
pubblica sicurezza, compresa     |
l'Arma dei carabinieri e le altre|
forze messe a disposizione delle |
autorita' provinciali di pubblica|
sicurezza, finalizzate alla      |
prevenzione e al contrasto del   |
terrorismo, anche internazionale,|
e della criminalita' organizzata,|
ad integrazione di quanto        |
previsto dall'articolo 3, commi  |
151 e 152, della legge 24        |
dicembre 2003, n. 350, sono      |
autorizzate:                     |
a) la spesa di 34 milioni di euro|
per l'anno 2005, per le esigenze |
di carattere infrastrutturale e  |
di investimento, di cui la spesa |
di 31 milioni di euro iscritta in|
apposito capitolo dello stato di |
previsione del Ministero         |
dell'interno - centro di         |
responsabilita' pubblica         |
sicurezza e la spesa di 3 milioni|
di euro iscritta in apposito     |
capitolo dello stato di          |
previsione del Ministero         |
dell'interno - gabinetto e uffici|
di diretta collaborazione        |
all'opera del Ministro - per il  |
rinnovo e il potenziamento della |
rete nazionale cifrante;         |
b) la spesa di 53 milioni di euro|
per l'anno 2005, per le esigenze |
correnti, iscritta in apposito   |
capitolo dello stato di          |
previsione del Ministero         |
dell'interno - centro di         |
responsabilita' sicurezza        |
pubblica.                        |
--------------------------------------------------------------------
549. Ferma restando la specifica |
finalizzazione, le somme di cui  |
al comma 548 possono essere      |
altresi' ripartite nel corso     |
della gestione tra le unita'     |
previsionali di base interessate |
con decreto del Ministro         |
dell'interno, da comunicare,     |
anche con evidenze informatiche, |
al Ministero dell'economia e     |
delle finanze, tramite l'Ufficio |
centrale del bilancio, nonche'   |Interventi infrastrutturali per
alle competenti Commissioni      |la prevenzione e il contrasto del
parlamentari e alla Corte dei    |terrorismo e della criminalita'
conti.                           |organizzata
--------------------------------------------------------------------
550. All'articolo 26 della legge |
11 febbraio 1994, n. 109, dopo il|
comma 4 sono inseriti i seguenti:|
"4-bis. In deroga a quanto       |
previsto dal comma 3, qualora il |
prezzo di singoli materiali da   |
costruzione, per effetto di      |
circostanze eccezionali, subisca |
variazioni in aumento o in       |
diminuzione, superiori al 10 per |
cento rispetto al prezzo rilevato|
dal Ministero delle              |
infrastrutture e dei trasporti   |
nell'anno di presentazione       |
dell'offerta con il decreto di   |
cui al comma 4-quater, si fa     |
luogo a compensazioni, in aumento|
o in diminuzione, per la         |
percentuale eccedente il 10 per  |
cento e nel limite delle risorse |
di cui al comma 4-sexies.        |
4-ter. La compensazione e'       |
determinata applicando la        |
percentuale di variazione che    |
eccede il 10 per cento al prezzo |
dei singoli materiali da         |
costruzione impiegati nelle      |
lavorazioni contabilizzate       |
nell'anno solare precedente al   |
decreto di cui al comma 4-quater |
nelle quantita' accertate dal    |
direttore dei lavori.            |
4-quater. Il Ministero delle     |
infrastrutture e dei trasporti,  |
entro il 30 giugno di ogni anno, |
a partire dal 30 giugno 2005,    |
rileva con proprio decreto le    |
variazioni percentuali annuali   |
dei singoli prezzi dei materiali |
da costruzione piu'              |
significativi.                   |
4-quinquies. Le disposizioni di  |
cui ai commi 4-bis, 4-ter e      |
4-quater si applicano ai lavori  |
eseguiti e contabilizzati a      |
partire dal 1º gennaio 2004. A   |
tal fine il primo decreto di cui |
al comma 4-quater rileva anche i |
prezzi dei materiali da          |
costruzione piu' significativi   |
rilevati dal Ministero per l'anno|
2003. Per i lavori aggiudicati   |
sulla base di offerte anteriori  |
al 1º gennaio 2003 si fa         |
riferimento ai prezzi rilevati   |
dal Ministero per l'anno 2003.   |
4-sexies. Per le finalita' di cui|
al comma 4-bis si possono        |
utilizzare le somme appositamente|
accantonate per imprevisti, senza|
nuovi o maggiori oneri per la    |
finanza pubblica, nel quadro     |
economico di ogni intervento, in |
misura non inferiore all'1 per   |
cento del totale dell'importo dei|
lavori, fatte salve le somme     |
relative agli impegni            |
contrattuali gia' assunti,       |
nonche' le eventuali ulteriori   |
somme a disposizione della       |
stazione appaltante per lo stesso|
intervento nei limiti della      |
relativa autorizzazione di spesa.|
Possono altresi' essere          |
utilizzate le somme derivanti da |
ribassi d'asta, qualora non ne   |
sia prevista una diversa         |
destinazione sulla base delle    |
norme vigenti, nonche' le somme  |
disponibili relative ad altri    |
interventi ultimati di competenza|
dei soggetti aggiudicatori nei   |
limiti della residua spesa       |
autorizzata; l'utilizzo di tali  |
somme deve essere autorizzato dal|
CIPE, qualora gli interventi     |
siano stati finanziati dal CIPE  |
stesso.                          |
4-septies. Le amministrazioni    |
aggiudicatrici e gli altri enti  |
aggiudicatori o realizzatori     |
provvedono ad aggiornare         |
annualmente i propri prezzari,   |
con particolare riferimento alle |
voci di elenco correlate a quei  |
prodotti destinati alle          |
costruzioni, che siano stati     |
soggetti a significative         |
variazioni di prezzo legate a    |
particolari condizioni di        |
mercato. A decorrere dalla data  |
di entrata in vigore della       |
presente disposizione, i prezzari|
cessano di avere validita' il 31 |
dicembre di ogni anno e possono  |
essere transitoriamente          |
utilizzati fino al 30 giugno     |
dell'anno successivo per i       |
progetti a base di gara la cui   |
approvazione sia intervenuta     |
entro tale data. In caso di      |
inadempienza da parte dei        |
predetti soggetti, i prezzari    |
possono essere aggiornati dalle  |
competenti articolazioni         |
territoriali del Ministero delle |
infrastrutture e dei trasporti di|
concerto con le regioni          |Prezzo dei materiali da
interessate".                    |costruzione
--------------------------------------------------------------------
551. I provvedimenti             |
amministrativi relativi alle     |
misure comunitarie sono          |
impugnabili con i rimedi previsti|Impugnabilita' provvedimenti
dalla legge 24 novembre 1981, n. |amministrativi relativi a misure
689.                             |comunitarie
--------------------------------------------------------------------
552. Le controversie aventi ad   |
oggetto le procedure ed i        |
provvedimenti in materia di      |
impianti di generazione di       |
energia elettrica di cui al      |
decreto-legge 7 febbraio 2002, n.|
7, convertito, con modificazioni,|
dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,|
e le relative questioni          |
risarcitorie sono devolute alla  |
giurisdizione esclusiva del      |
giudice amministrativo. Alle     |
controversie di cui al presente  |
comma si applicano le            |
disposizioni di cui all'articolo |Controversie in materia di
23-bis della legge 6 dicembre    |impianti di generazione di
1971, n. 1034.                   |energia elettrica
--------------------------------------------------------------------
553. In attuazione degli impegni |
derivanti dall'appartenenza      |
dell'Italia all'Unione europea,  |
ovvero in esecuzione degli       |
accordi di collaborazione con i  |
Paesi interessati, il Ministero  |
dell'interno e' autorizzato a    |
provvedere, nel limite di spesa  |
di 4 milioni di euro per gli anni|
2005 e 2006 e di 5 milioni di    |
euro a decorrere dal 2007,       |
all'integrazione e allo sviluppo |
della rete degli ufficiali di    |
collegamento delle Forze di      |
polizia, incaricati di stabilire |
e mantenere contatti con le      |
autorita' dei Paesi di           |
destinazione o con le            |
organizzazioni internazionali che|
vi hanno sede, finalizzati ad    |
incrementare la cooperazione     |
internazionale per la prevenzione|
e repressione della criminalita',|
dei traffici illeciti            |
trasnazionali e del terrorismo.  |
554. Il servizio degli ufficiali |
di collegamento, scelti tra      |
funzionari o ufficiali delle     |
Forze di polizia in servizio     |
presso il Dipartimento della     |
pubblica sicurezza o ivi         |
trasferiti per la specifica      |
esigenza, e le relative          |
dipendenze, nonche' le modalita' |
di selezione, formazione e       |
assegnazione dei funzionari o    |
ufficiali interessati ed il      |
numero degli ufficiali di        |
collegamento di nuova istituzione|
sono stabiliti con regolamento   |
adottato dal Ministro            |
dell'interno, di concerto con i  |
Ministri degli affari esteri,    |
della difesa e dell'economia e   |
delle finanze. Il predetto       |
regolamento stabilisce le linee  |
guida per l'eventuale            |
utilizzazione degli ufficiali di |
collegamento nelle rappresentanze|
diplomatiche e negli uffici      |
consolari in qualita' di esperti |
a norma dell'articolo 168 del    |
decreto del Presidente della     |
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,|
e successive modificazioni.      |
555. Gli ufficiali di            |
collegamento possono essere      |
incaricati, sulla base di        |
specifici accordi di livello     |
bilaterale o multilaterale, di   |
curare gli interessi di uno o    |
piu' Stati membri dell'Unione    |
europea, nel rispetto dei vincoli|
conseguenti dalle disposizioni in|
vigore e salvo che possa         |
derivarne un pericolo per gli    |
interessi nazionali.             |
556. Con decreto del Ministro    |
dell'interno, di concerto con il |
Ministro della difesa, con il    |
Ministro degli affari esteri e   |
con il Ministro dell'economia e  |
delle finanze, sono determinati i|
trattamenti economici degli      |
ufficiali di collegamento in     |
misura non inferiore a quelli    |
previsti per gli esperti di cui  |
all'articolo 168 del decreto del |
Presidente della Repubblica 5    |
gennaio 1967, n. 18, e successive|Reti di collegamento delle Forze
modificazioni.                   |di polizia
--------------------------------------------------------------------
557. I comuni con popolazione    |
inferiore ai 5.000 abitanti, i   |
consorzi tra enti locali gerenti |
servizi a rilevanza non          |
industriale, le comunita' montane|
e le unioni di comuni possono    |
servirsi dell'attivita'          |
lavorativa di dipendenti a tempo |
pieno di altre amministrazioni   |
locali purche' autorizzati       |Personale degli enti locali.
dall'amministrazione di          |Utilizzo da parte di altre
provenienza.                     |amministrazioni
--------------------------------------------------------------------
558. All'articolo 23, comma 7,   |
del testo unico di cui al decreto|
del Presidente della Repubblica 6|
giugno 2001, n. 380, sono        |
aggiunti, in fine, i seguenti    |
periodi: "Contestualmente        |
presenta ricevuta dell'avvenuta  |
presentazione della variazione   |
catastale conseguente alle opere |
realizzate ovvero dichiarazione  |
che le stesse non hanno          |
comportato modificazioni del     |
classamento. In assenza di tale  |
documentazione si applica la     |
sanzione di cui all'articolo 37, |
comma 5".                        |Variazioni catastali
--------------------------------------------------------------------
559. Fermi restando i requisiti  |
di cui all'articolo 2 del        |
decreto-legge 13 marzo 1988, n.  |
69, convertito, con              |
modificazioni, dalla legge 13    |
maggio 1988, n. 153, a decorrere |
dal periodo di paga in corso al  |
1º gennaio 2005, l'assegno per il|
nucleo familiare viene erogato al|
coniuge dell'avente diritto. Con |
decreto del Ministro del lavoro e|
delle politiche sociali, di      |
concerto con il Ministro         |
dell'economia e delle finanze,   |
sono adottate le disposizioni di |Assegni familiari al coniuge
attuazione del presente comma.   |dell'avente diritto
--------------------------------------------------------------------
560. Gli importi da iscrivere nei|
fondi speciali di cui            |
all'articolo 11-bis della legge 5|
agosto 1978, n. 468, introdotto  |
dall'articolo 6 della legge 23   |
agosto 1988, n. 362, per il      |
finanziamento dei provvedimenti  |
legislativi che si prevede       |
possano essere approvati nel     |
triennio 2005-2007, restano      |
determinati, per ciascuno degli  |
anni 2005, 2006 e 2007, nelle    |
misure indicate nelle Tabelle A e|
B, allegate alla presente legge, |
rispettivamente per il fondo     |
speciale destinato alle spese    |
correnti e per il fondo speciale |
destinato alle spese in conto    |
capitale.                        |
561. Le dotazioni da iscrivere   |
nei singoli stati di previsione  |
del bilancio 2005 e triennio     |
2005-2007, in relazione a leggi  |
di spesa permanente la cui       |
quantificazione e' rinviata alla |
legge finanziaria, sono indicate |
nella Tabella C allegata alla    |
presente legge.                  |
562. Ai sensi dell'articolo 11,  |
comma 3, lettera f), della legge |
5 agosto 1978, n. 468, come      |
sostituita dall'articolo 2, comma|
16, della legge 25 giugno 1999,  |
n. 208, gli stanziamenti di spesa|
per il rifinanziamento di norme  |
che prevedono interventi di      |
sostegno dell'economia           |
classificati fra le spese in     |
conto capitale restano           |
determinati, per ciascuno degli  |
anni 2005, 2006 e 2007, nelle    |
misure indicate nella Tabella D  |
allegata alla presente legge.    |
563. Ai termini dell'articolo 11,|
comma 3, lettera e), della legge |
5 agosto 1978, n. 468, le        |
autorizzazioni di spesa recate   |
dalle leggi indicate nella       |
Tabella E allegata alla presente |
legge sono ridotte degli importi |
determinati nella medesima       |
Tabella.                         |
564. Gli importi da iscrivere in |
bilancio in relazione alle       |
autorizzazioni di spesa recate da|
leggi a carattere pluriennale    |
restano determinati, per ciascuno|
degli anni 2005, 2006 e 2007,    |
nelle misure indicate nella      |
Tabella F allegata alla presente |
legge.                           |
565. A valere sulle              |
autorizzazioni di spesa in conto |
capitale recate da leggi a       |
carattere pluriennale, riportate |
nella Tabella F allegata alla    |
presente legge, le               |
amministrazioni e gli enti       |
pubblici possono assumere impegni|
nell'anno 2005, a carico di      |
esercizi futuri nei limiti       |
massimi di impegnabilita'        |
indicati per ciascuna            |
disposizione legislativa in      |
apposita colonna della stessa    |
Tabella, ivi compresi gli impegni|
gia' assunti nei precedenti      |
esercizi a valere sulle          |
autorizzazioni medesime.         |
566. In applicazione             |
dell'articolo 11, comma 3,       |
lettera i-quater), della legge 5 |
agosto 1978, n. 468, e successive|
modificazioni, le misure         |
correttive degli effetti         |
finanziari di leggi di spesa sono|
indicate nell'allegato 1 alla    |
presente legge. A tali misure non|
si applicano le disposizioni di  |
cui ai commi da 8 a 11.          |
567. In applicazione             |
dell'articolo 46, comma 4, della |
legge 28 dicembre 2001, n. 448,  |
le autorizzazioni di spesa e i   |
relativi stanziamenti confluiti  |
nei fondi per gli investimenti   |
dello stato di previsione di     |
ciascun Ministero interessato    |
sono indicati nell'allegato 2    |
alla presente legge.             |Fondi speciali e tabelle
--------------------------------------------------------------------
568. La copertura della presente |
legge per le nuove o maggiori    |
spese correnti, per le riduzioni |
di entrata e per le nuove        |
finalizzazioni nette da iscrivere|
nel Fondo speciale di parte      |
corrente viene assicurata, ai    |
sensi dell'articolo 11, comma 5, |
della legge 5 agosto 1978, n.    |
468, e successive modificazioni, |Prospetto di copertura degli
secondo il prospetto allegato.   |oneri correnti della finanziaria
--------------------------------------------------------------------
569. Le disposizioni della       |
presente legge sono applicabili  |
nelle regioni a statuto speciale |
e nelle province autonome di     |Applicazione della legge
Trento e di Bolzano              |finanziaria nelle regioni a
compatibilmente con le norme dei |statuto speciale e alle province
rispettivi statuti.              |autonome
--------------------------------------------------------------------
570. Le disposizioni della       |
presente legge costituiscono     |
norme di coordinamento della     |
finanza pubblica per gli enti    |
territoriali.                    |
--------------------------------------------------------------------
571. Il termine del 31 dicembre  |
2004, di cui al comma 3          |
dell'articolo 2 della legge 24   |
dicembre 2003, n. 350,           |
concernente le agevolazioni      |
tributarie per la formazione e   |
l'arrotondamento della proprieta'|
contadina, e' prorogato al 31    |
dicembre 2005. Le somme iscritte |
nel conto residui di stanziamento|
per l'anno 2004 di pertinenza    |
dell'unita' previsionale di base |
3.2.3.4 "informazione e ricerca" |
dello stato di previsione del    |
Ministero delle politiche        |
agricole e forestali destinate   |
alle azioni di promozione        |
agricola sono destinate per      |
l'importo di 30 milioni di euro  |
all'entrata del bilancio dello   |Formazione e arrotondamento della
Stato per il 2005.               |proprieta' contadina
--------------------------------------------------------------------
572. La presente legge entra in  |
vigore il 1º gennaio 2005.       |Entrata in vigore