Art. 3.
  1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente
ordinanza  il  Commissario  delegato  e'  autorizzato,  ove  ritenuto
indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel
rispetto  dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico, della
direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004  e  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario, alle
seguenti disposizioni normative:
    legge  11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive modificazioni,
articoli 4,  comma  17  e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-quater,
articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonche'
le  disposizioni  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre  1999,  n.  554,  per  le parti strettamente collegate e,
comunque,  nel  rispetto  dell'art.  7,  lettera  c)  della direttiva
comunitaria n. 93/37;
    legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modificazioni
articoli 7, 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;
    regio   decreto   18 novembre   1923,   n.   2440,  e  successive
modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14,
15, 19, 20 e 36;
    regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119;
    decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed  integrazioni,  articoli 6,  7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel
rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  articoli 5,  7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e,
comunque,  nel  rispetto  dell'art.  6 della direttiva comunitaria n.
93/36.