Art. 4. 1. Per la realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie appositamente stanziate dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005. 2. La regione Puglia e' autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali. 3. Le Amministrazioni statali e gli Enti Pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale. 4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilita' speciale all'uopo istituita, intestata al Presidente della regione Puglia - Commissario delegato, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.