Art. 4.
  1.  Per  la  realizzazione degli interventi disposti ai sensi della
presente   ordinanza   si   provvede   con   le  risorse  finanziarie
appositamente  stanziate  dall'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005.
  2.  La  regione  Puglia  e' autorizzata a trasferire al Commissario
delegato  risorse  finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a
titolo  di  anticipazione  rispetto all'importo di cui al comma 1, in
deroga  agli  articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000,
n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.
  3.  Le Amministrazioni statali e gli Enti Pubblici sono autorizzati
a  trasferire  al  Commissario delegato eventuali risorse finanziarie
finalizzate al superamento del contesto emergenziale.
  4.  Le  risorse  finanziarie  di  cui  al  presente  articolo  sono
trasferite  su  apposita  contabilita'  speciale  all'uopo istituita,
intestata  al Presidente della regione Puglia - Commissario delegato,
con  le  modalita'  previste  dall'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.