Art. 2.
 Interventi a favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego
  1.  Per  la  concessione  delle  agevolazioni di cui all'art. 1, ad
eccezione  di  quelle  in  favore  del lavoro autonomo, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti, in coerenza con i principi di cui
all'art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002.