Art. 2. Interventi a favore dell'autoimprenditorialita' e dell'autoimpiego 1. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, ad eccezione di quelle in favore del lavoro autonomo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in coerenza con i principi di cui all'art. 72, comma 2, della legge n. 289 del 2002.