Art. 6.
  La   concessione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  e del trattamento speciale di disoccupazione, disposta con
gli  articoli dal  n.  1  al  n.  5,  e' autorizzata nei limiti delle
disponibilita'  finanziarie  previste  dall'art.  3, comma 137, della
legge   24 dicembre  2003,  n.  350  e  dall'art.  1,  comma  2,  del
decreto-legge  5 ottobre  2004,  n.  249,  ed  il  conseguente  onere
complessivo,  pari  a  Euro 3.705.414,00, e' posto a carico del Fondo
per  l'occupazione  di  cui  all'art.  1,  comma 7, del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236.