Art. 6. La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale e del trattamento speciale di disoccupazione, disposta con gli articoli dal n. 1 al n. 5, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 3, comma 137, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, ed il conseguente onere complessivo, pari a Euro 3.705.414,00, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236.