Art. 2.
  1.  Per  le  finalita'  di  cui all'art. 1, il commissario delegato
provvede  ad  effettuare  tutte le indispensabili indagini volte alla
individuazione  degli  interventi urgenti diretti al contenimento del
dissesto  in  atto,  nonche'  alla realizzazione delle relative opere
finalizzate  alla  rimozione delle situazioni di pericolo, alla messa
in sicurezza dei luoghi.
  2.  Le  indagini di cui al precedente comma dovranno essere inoltre
finalizzate  alla  individuazione delle cause generali del dissesto e
delle   relative  dimensioni,  allo  scopo  di  poter  predisporre  e
realizzare tutti gli interventi necessari.
  3.  Il  commissario  delegato  predispone  un  piano generale degli
interventi da sottoporre alla preventiva valutazione del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  4. Per l'espletamento degli interventi di cui sopra, il commissario
delegato puo' avvalersi del personale in servizio presso il comune di
Bonorva.