Art. 2. 1. Per le finalita' di cui all'art. 1, il commissario delegato provvede ad effettuare tutte le indispensabili indagini volte alla individuazione degli interventi urgenti diretti al contenimento del dissesto in atto, nonche' alla realizzazione delle relative opere finalizzate alla rimozione delle situazioni di pericolo, alla messa in sicurezza dei luoghi. 2. Le indagini di cui al precedente comma dovranno essere inoltre finalizzate alla individuazione delle cause generali del dissesto e delle relative dimensioni, allo scopo di poter predisporre e realizzare tutti gli interventi necessari. 3. Il commissario delegato predispone un piano generale degli interventi da sottoporre alla preventiva valutazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Per l'espletamento degli interventi di cui sopra, il commissario delegato puo' avvalersi del personale in servizio presso il comune di Bonorva.