Art. 3.
  1.  Per  l'espletamento  delle  iniziative  di  cui  all'art.  1 il
commissario  delegato  dispone dell'importo di 7,5 milioni di euro, a
carico  dell'art.  1, comma 203 della legge 31 dicembre 2004, n. 311,
nonche'    delle   ulteriori   risorse   finanziarie   che   verranno
eventualmente  assegnate  allo  scopo dalle Amministrazioni statali e
regionali.
  2.  Le risorse di cui al comma 1 sono direttamente trasferite sulla
contabilita'   speciale   istituita  secondo  le  modalita'  previste
dall'art.  10  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994,  n.  367,  e  intestata  al  sindaco  di  Bonorva - commissario
delegato.
  3.  Il  sindaco  di  Bonorva, per la realizzazione degli interventi
urgenti   previsti   dalla  presente  ordinanza,  e'  autorizzato  ad
utilizzare    a   titolo   di   anticipazione   risorse   finanziarie
eventualmente disponibili sul proprio bilancio.
  4.   Il   commissario  delegato  trasmette  al  Dipartimento  della
protezione  civile  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri una
relazione  conclusiva,  corredata  della  rendicontazione delle spese
sostenute.