Art. 3. 1. Per l'espletamento delle iniziative di cui all'art. 1 il commissario delegato dispone dell'importo di 7,5 milioni di euro, a carico dell'art. 1, comma 203 della legge 31 dicembre 2004, n. 311, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che verranno eventualmente assegnate allo scopo dalle Amministrazioni statali e regionali. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono direttamente trasferite sulla contabilita' speciale istituita secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e intestata al sindaco di Bonorva - commissario delegato. 3. Il sindaco di Bonorva, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza, e' autorizzato ad utilizzare a titolo di anticipazione risorse finanziarie eventualmente disponibili sul proprio bilancio. 4. Il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva, corredata della rendicontazione delle spese sostenute.