Art. 5.
  1.  Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello
stato  d'emergenza  il  commissario  delegato predispone entro trenta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione della presente ordinanza nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle
attivita'  da  porre  in essere, articolati in relazione alle diverse
tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta
giorni  dalla  scadenza di ciascun trimestre, il commissario delegato
comunica al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri  lo  stato  di  avanzamento  dei  programmi,
evidenziando  e  motivando  gli  eventuali scostamenti e indicando le
misure  che  si  intendono  adottare  per ricondurre la realizzazione
degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
  2.  In  relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui
al  comma  1,  entro  trenta giorni dalla data di pubblicazione della
presente   ordinanza   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana,  il  capo  del  Dipartimento  della protezione civile della
Presidenza  del  Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il
rientro  nell'ordinario,  con  il  compito  di esaminare e valutare i
documenti  di  cui  al  comma  1 e di proporre le iniziative ritenute
utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
  3.  La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma
2,  sono  stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  utilizzando  anche
personale in servizio presso il Dipartimento stesso.
  4.  Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
del Fondo della protezione civile.