Art. 6.
  1.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del
Consiglio  dei  Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale
scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 28 gennaio 2005

                                            Il Presidente: Berlusconi