Art. 2.
  1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operativita'
del  Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8,
comma  1,  dell'ordinanza n. 3061/00, in localita' «Fontenovella» del
comune  di  Lauro  e'  prorogata  fino al 30 giugno 2005. Ai relativi
oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.
  2.  Il commissario delegato - presidente della regione Campania, ai
sensi  e  per gli effetti di cui alle ordinanze n. 2994 del 29 luglio
1999  e  n. 3088 del 3 ottobre 2000, provvede entro il 31 marzo 2005,
alla  zonazione  delle  aree  comprese tra l'attuale linea rossa e la
riperimetrazione delle aree esposte a rischio adottando le necessarie
misure  di  salvaguardia  per  i territori dei comuni di Bracigliano,
Quindici,   San  Felice  a  Cancello,  Sarno  e  Siano.  Il  medesimo
commissario  delegato provvede, altresi', a definire i criteri per la
concessione  dei  contributi  ai  nuclei  familiari ed alle attivita'
produttive che sono state distrutte in tutto o in parte, ovvero siano
state  sgomberate  in  esecuzione  di  provvedimenti delle competenti
autorita',  adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici
dei  giorni  26  e  27 dicembre  2004,  che  hanno colpito i medesimi
territori.  All'assegnazione  dei  predetti  contributi  provvedono i
sindaci   dei  comuni  interessati  a  cui  il  commissario  delegato
trasferisce  le relative somme nel limite massimo di Euro 500.000,00.
Al  relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie che
si  renderanno  disponibili  ai  sensi  dell'art. 1, comma 203, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  3.  Il  termine  del  31 dicembre  2004,  previsto  rispettivamente
all'art.  5,  comma  2,  e  all'art.  3,  comma  1, dell'ordinanza di
protezione civile n. 3368 del 2004, e' differito al 30 giugno 2005.
  4.  Il  comitato  tecnico-scientifico  di  cui all'art. 1, comma 5,
dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 2980 del 1998, e successive
modificazioni, rimane in carica fino al 30 giugno 2005.
  5.  Il  termine  del 31 dicembre 2004 previsto all'art. 5, comma 5,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3368 del 2004, e' differito al
30 giugno  2005.  Conseguentemente  il  comitato  di  cui all'art. 2,
comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3335 del 2004 opera a
far data dal 1° luglio 2005.