Art. 2. 1. In relazione alla situazione di emergenza in atto l'operativita' del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/00, in localita' «Fontenovella» del comune di Lauro e' prorogata fino al 30 giugno 2005. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile. 2. Il commissario delegato - presidente della regione Campania, ai sensi e per gli effetti di cui alle ordinanze n. 2994 del 29 luglio 1999 e n. 3088 del 3 ottobre 2000, provvede entro il 31 marzo 2005, alla zonazione delle aree comprese tra l'attuale linea rossa e la riperimetrazione delle aree esposte a rischio adottando le necessarie misure di salvaguardia per i territori dei comuni di Bracigliano, Quindici, San Felice a Cancello, Sarno e Siano. Il medesimo commissario delegato provvede, altresi', a definire i criteri per la concessione dei contributi ai nuclei familiari ed alle attivita' produttive che sono state distrutte in tutto o in parte, ovvero siano state sgomberate in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 26 e 27 dicembre 2004, che hanno colpito i medesimi territori. All'assegnazione dei predetti contributi provvedono i sindaci dei comuni interessati a cui il commissario delegato trasferisce le relative somme nel limite massimo di Euro 500.000,00. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie che si renderanno disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Il termine del 31 dicembre 2004, previsto rispettivamente all'art. 5, comma 2, e all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3368 del 2004, e' differito al 30 giugno 2005. 4. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 2980 del 1998, e successive modificazioni, rimane in carica fino al 30 giugno 2005. 5. Il termine del 31 dicembre 2004 previsto all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3368 del 2004, e' differito al 30 giugno 2005. Conseguentemente il comitato di cui all'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3335 del 2004 opera a far data dal 1° luglio 2005.