Art. 3.
  1.  Al  fine  di  disciplinare l'utilizzo delle risorse finanziarie
rivenienti  da  donazioni  ed  atti  di liberalita', senza vincolo di
destinazione,  ed  assegnate  al  comune  di S. Giuliano di Puglia in
seguito  agli eventi sismici del 2002, il sindaco del medesimo comune
e'  autorizzato  alla relativa utilizzazione coerentemente con quanto
previsto  dalla  delibera  consiliare  n.  28  del  19 novembre 2004,
limitatamente  ai  punti  1,  2  e  3,  e con esclusione del punto 4,
secondo criteri di rigorosa perequazione.
  2.  Nell'ambito  dell'emergenza conseguente agli eventi sismici che
hanno  colpito  il  territorio  della  provincia  di  Campobasso,  in
considerazione  della situazione di criticita' finanziaria del comune
di  S. Giuliano di Puglia, il Dipartimento della protezione civile e'
autorizzato  ad  assegnare,  a  titolo  di anticipazione, al medesimo
comune  un  contributo  pari  a Euro 100.000,00 a compensazione delle
minori  entrate. Le predette somme saranno restituite al Dipartimento
della protezione civile a valere sulle risorse derivanti dai fondi di
cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  3.  In  relazione  agli  esiti  degli  accertamenti  compiuti dalla
regione  Molise  sulla vulnerabilita' delle strutture scolastiche nel
territorio del comune di Bojano, che e' stato riclassificato di prima
categoria,  e' autorizzato il ricorso alle risorse finanziarie di cui
all'art.   32-bis   del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
nell'ambito della quota gia' assegnata alla stessa regione sulla base
dell'ordinanza  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 in
data 8 luglio 2004 - allegato 1.