Art. 3. 1. Al fine di disciplinare l'utilizzo delle risorse finanziarie rivenienti da donazioni ed atti di liberalita', senza vincolo di destinazione, ed assegnate al comune di S. Giuliano di Puglia in seguito agli eventi sismici del 2002, il sindaco del medesimo comune e' autorizzato alla relativa utilizzazione coerentemente con quanto previsto dalla delibera consiliare n. 28 del 19 novembre 2004, limitatamente ai punti 1, 2 e 3, e con esclusione del punto 4, secondo criteri di rigorosa perequazione. 2. Nell'ambito dell'emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Campobasso, in considerazione della situazione di criticita' finanziaria del comune di S. Giuliano di Puglia, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, al medesimo comune un contributo pari a Euro 100.000,00 a compensazione delle minori entrate. Le predette somme saranno restituite al Dipartimento della protezione civile a valere sulle risorse derivanti dai fondi di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. In relazione agli esiti degli accertamenti compiuti dalla regione Molise sulla vulnerabilita' delle strutture scolastiche nel territorio del comune di Bojano, che e' stato riclassificato di prima categoria, e' autorizzato il ricorso alle risorse finanziarie di cui all'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, nell'ambito della quota gia' assegnata alla stessa regione sulla base dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3362 in data 8 luglio 2004 - allegato 1.