Art. 4.
  1.  Al  fine  di  assicurare  la tempestiva e funzionale attuazione
degli  adempimenti  di  competenza  del Dipartimento della protezione
civile  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri connessi alle
molteplici situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e
di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, il
Dipartimento  stesso  e' autorizzato, in deroga all'art. 1, comma 12,
della  legge  30 dicembre  2004, n. 311, a procedere al rinnovo ed al
potenziamento del parco automezzi in dotazione.
  Allo  scopo  di  sopperire alle numerose carenze esistenti rispetto
alla  dotazione organica del ruolo dirigenziale di cui all'art. 9-ter
del  decreto  legislativo  n.  303/1999,  e  successive  modifiche ed
integrazioni,   in  relazione  alla  necessita'  di  fronteggiare  le
numerose   emergenze  in  atto,  in  premessa  citate,  adeguando  le
strutture  dipartimentali  sotto  il  profilo  delle  risorse umane e
professionali,   avuto  riguardo,  specificamente,  alle  accresciute
consistenze  e  complessita'  degli  aspetti  di  natura normativa ed
amministrativa,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri per le
esigenze  del  Dipartimento  della protezione civile, in applicazione
dell'art.  3,  comma  61,  della  legge  24 dicembre 2003, n. 350, e'
autorizzata  a  derogare all'art. 1, comma 95, primo capoverso, della
legge  30 dicembre  2004,  n.  311, nonche' a conferire fino a cinque
incarichi  dirigenziali  ai  sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni,
attribuiti  dal  capo del Dipartimento della protezione civile, sulla
base  di appositi contratti da quest'ultimo sottoscritti. Ai relativi
oneri si provvede a carico del fondo per la protezione civile.