Art. 4. 1. Al fine di assicurare la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri connessi alle molteplici situazioni emergenziali in atto sul territorio nazionale e di cui ai decreti del Presidente del Consiglio citati in premessa, il Dipartimento stesso e' autorizzato, in deroga all'art. 1, comma 12, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a procedere al rinnovo ed al potenziamento del parco automezzi in dotazione. Allo scopo di sopperire alle numerose carenze esistenti rispetto alla dotazione organica del ruolo dirigenziale di cui all'art. 9-ter del decreto legislativo n. 303/1999, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione alla necessita' di fronteggiare le numerose emergenze in atto, in premessa citate, adeguando le strutture dipartimentali sotto il profilo delle risorse umane e professionali, avuto riguardo, specificamente, alle accresciute consistenze e complessita' degli aspetti di natura normativa ed amministrativa, la Presidenza del Consiglio dei Ministri per le esigenze del Dipartimento della protezione civile, in applicazione dell'art. 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzata a derogare all'art. 1, comma 95, primo capoverso, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonche' a conferire fino a cinque incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, attribuiti dal capo del Dipartimento della protezione civile, sulla base di appositi contratti da quest'ultimo sottoscritti. Ai relativi oneri si provvede a carico del fondo per la protezione civile.