Art. 6. 1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, sono trasferite su apposite contabilita' speciali, all'uopo istituite, intestate ai soggetti attuatori nominati dal capo del Dipartimento della protezione civile - commissario delegato, con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.