Art. 6.
  1.  Le  risorse  finanziarie  di  cui all'art. 5 dell'ordinanza del
Presidente  del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004,
sono   trasferite   su   apposite   contabilita'  speciali,  all'uopo
istituite,  intestate  ai  soggetti  attuatori  nominati dal capo del
Dipartimento  della  protezione civile - commissario delegato, con le
modalita'  previste  dall'art.  10  del  decreto del Presidente della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.