Art. 8. 1. Il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - commissario delegato, e' autorizzato all'erogazione delle risorse finanziarie occorrenti per le opere in corso di esecuzione ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3375/2003 citata in premessa, e successive modifiche ed integrazioni, per un importo pari ad Euro 27.721.067,41 a favore dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani» di Roma, e pari ad Euro 12.302.116,21 a favore dell'Azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano. 2. Il commissario delegato provvede agli adempimenti di cui al comma 1 a valere sulle risorse di cui al capitolo 3360 dell'unita' previsionale di base 3.1.2.7 della Direzione generale della prevenzione del Ministero della salute, nonche' del Fondo della protezione civile nel limite di Euro 1.393.183,62. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 gennaio 2005 Il Presidente: Berlusconi