Art. 8.
  1.   Il   capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  - commissario delegato, e'
autorizzato  all'erogazione  delle risorse finanziarie occorrenti per
le opere in corso di esecuzione ai sensi dell'ordinanza di protezione
civile  n.  3375/2003  citata  in premessa, e successive modifiche ed
integrazioni,  per  un  importo  pari  ad Euro 27.721.067,41 a favore
dell'Istituto   nazionale   per   le   malattie   infettive  «Lazzaro
Spallanzani»   di   Roma,  e  pari  ad  Euro 12.302.116,21  a  favore
dell'Azienda ospedaliera «Luigi Sacco» di Milano.
  2.  Il  commissario  delegato  provvede  agli adempimenti di cui al
comma  1  a  valere sulle risorse di cui al capitolo 3360 dell'unita'
previsionale   di   base   3.1.2.7  della  Direzione  generale  della
prevenzione  del  Ministero  della  salute,  nonche'  del Fondo della
protezione civile nel limite di Euro 1.393.183,62.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 28 gennaio 2005

                                            Il Presidente: Berlusconi