Art. 10.
      Ufficio per l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni
  1.  L'Ufficio  per  l'innovazione  delle  pubbliche amministrazioni
elabora  le  politiche  di innovazione amministrativa, finalizzate ad
elevare  la  qualita' dei servizi pubblici, a migliorare e valutare i
risultati    dell'attivita'   amministrativa   e   i   rapporti   tra
amministrazione  e  cittadini,  anche  attraverso  la  conduzione  di
progetti  finalizzati  e  pilota,  e  promuove  la  loro  attuazione,
assicurandone il sostegno e la diffusione, verifica l'efficacia delle
politiche  di  innovazione adottate, promuove la riqualificazione del
rapporto  tra  domanda  e  offerta di servizi per l'innovazione delle
amministrazioni pubbliche.
  2. L'ufficio e' articolato nei seguenti servizi:
    a) «Servizio  per  le  politiche  di innovazione amministrativa»:
attivita'   di   analisi  finalizzata  alla  definizione  del  quadro
strategico  entro  il  quale sono individuate specifiche politiche di
innovazione   amministrativa   e   verifica   della  loro  efficacia,
assicurando  lo  scambio  di  conoscenze  e  la collaborazione con la
comunita'   scientifica,   il  settore  privato,  le  amministrazioni
nazionali  ed  estere  e le organizzazioni internazionali, anche allo
scopo   di   introdurre  logiche,  strumenti  e  metodologie  per  la
valutazione dei risultati dell'attivita' amministrativa;
    b) «Servizio  per  le  iniziative  di  sostegno all'innovazione»:
pianificazione    delle   iniziative   di   sostegno   e   diffusione
dell'innovazione   e  loro  coordinamento  anche  attraverso  accordi
istituzionali  con gli altri soggetti che realizzano programmi aventi
la  medesima  finalita', promozione di metodologie di lavoro comuni e
valutazione  dell'efficacia  delle iniziative, selezione e diffusione
dei  modelli  di eccellenza, anche attraverso iniziative basate sulla
valutazione  comparativa dei processi e dei risultati, partecipazione
alle  iniziative  e  progetti  di  livello internazionale, promozione
della riqualificazione del rapporto tra domanda ed offerta di servizi
per l'innovazione delle amministrazioni pubbliche;
    c) «Servizio  per  le iniziative di sperimentazione»: attivazione
di  specifiche  iniziative  di innovazione e sostegno all'innovazione
aventi  carattere  sperimentale,  al fine di definire le modalita' di
realizzazione  dell'innovazione  amministrativa  e  di  verificare la
validita'  delle  innovazioni  proposte,  nonche' la fattibilita' dei
percorsi di attuazione e di trasferimento;