Art. 5.
                   Organizzazione del Dipartimento
  1.   Il   Dipartimento   si  articola  in  sei  uffici  di  livello
dirigenziale generale, e in venti servizi di livello dirigenziale non
generale,  oltre  quelli  di  cui  all'art.  4, comma 3, del presente
decreto.
  2. Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:
    a) ufficio per gli affari generali e per il personale;
    b) ufficio  per  la  formazione  del  personale  delle  pubbliche
amministrazioni;
    c) ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni;
    d) ufficio   per   le   relazioni   sindacali   delle   pubbliche
amministrazioni;
    e) ufficio per l'innovazione nelle pubbliche amministrazioni;
    f) ufficio per le attivita' di comunicazione;
    g) presso  il  Dipartimento  opera, inoltre, l'Ispettorato per la
funzione pubblica;
    h) nell'ambito  del  Dipartimento,  alle  dirette  dipendenze del
Ministro  per  la  funzione  pubblica  opera, altresi', l'Ufficio per
l'attivita'  normativa  ed  amministrativa  di  semplificazione delle
norme e delle procedure;
    i) presso  gli uffici del Dipartimento possono essere costituite,
con  decreto  del  Ministro  su  proposta  dei  direttori competenti,
apposite  unita'  di  supporto,  con funzioni di consulenza, studio e
ricerca,  e  per  lo  svolgimento di altri compiti specifici inerenti
alle   materie  di  competenza,  coordinate  dai  dirigenti  di  alta
professionalita';
    j) il  personale  dirigenziale di alta professionalita' di cui al
comma  precedente  e'  assegnato  ai  singoli uffici del Dipartimento
ovvero  al  Capo  del Dipartimento, che puo' comunque avvalersene. Lo
stesso  personale,  qualora  non  sia preposto ad un servizio, svolge
attivita' di consulenza. studio e ricerca.