Art. 4. Comitato tecnico di coordinamento 1. Per le finalita' inerenti il presente decreto, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituito, con apposito provvedimento, un Comitato tecnico di coordinamento, di seguito detto «Il Comitato». 2. Il Comitato, di cui al comma 1, e' cosi' composto: due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali di cui uno con funzione di presidente; due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 3. Il Comitato puo' essere coadiuvato da uno o piu' esperti a titolo consultivo in relazione alle tematiche tecniche trattate e, ove necessario, per gli aspetti sanitari. 4. Il Comitato in sede di prima convocazione predisporra' il regolamento di funzionamento. 5. Il Comitato predispone un elenco di esperti di cui al comma 3 ed il relativo aggiornamento. 6. Le spese per la partecipazione ai lavori del Comitato di cui al comma 1 sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza di ciascun rappresentante o esperto.