Art. 4.
  1. Il Ministero della salute provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento  di  cui all'art. 3, ai successivi richiedenti, mediante
comunicazione   personale,  nel  caso  in  cui  siano  oggetto  della
successiva  richiesta dati riguardanti esperimenti operati su animali
vertebrati di cui si sta trattando nel procedimento suddetto.
  2.  Nell'ipotesi  di  cui  al primo comma il Ministero della salute
puo' riunire le successive istanze al procedimento in corso.