Art. 6.
  1.  A  seguito  dell'adempimento delle prescrizioni contenute nella
decisione  di  cui  al  comma  2,  il  primo  notificante rilascia al
notificante  successivo  l'autorizzazione  scritta  ad  utilizzare  i
propri dati. Il notificante successivo, sulla base di quanto previsto
all'art.  15 comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
allega la suddetta autorizzazione alla propria istanza di notifica.
  2.  La  successiva  verifica  da  parte del Ministero della salute,
anche  su  segnalazione  del titolare, della mancata osservanza delle
prescrizioni   contenute   nella   decisione   comporta  la  messa  a
disposizione  da  parte  dell'unita'  di notifica dei dati in proprio
possesso relativi alla prima notifica al secondo notificante.
  Il  presente  decreto  viene  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione  e  successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 8 febbraio 2005

                      Il Ministro della salute
                               Sirchia


               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005
Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 208