Art. 10.
                        Veicoli di fine serie

   1.  Per  i  veicoli  di  fine serie, su richiesta del costruttore,
l'autorita'   competente,   entro   i   limiti  quantitativi  di  cui
all'allegato  V, sezione B, consente l'immatricolazione, la vendita o
la  messa  in  circolazione  di  veicoli nuovi conformi ad un tipo di
veicolo  la  cui  omologazione  non e' piu' valida. Tale possibilita'
riguarda esclusivamente i veicoli che si trovano nel territorio della
Comunita'  europea,  che  sono  accompagnati  da  un  certificato  di
conformita' valido rilasciato al momento in cui l'omologazione CE del
tipo  di  veicolo  in  questione  era ancora valida, ma che non erano
stati immatricolati o messi in circolazione prima della cessazione di
validita'  di  detta  omologazione,  ed  e'  limitata a 24 mesi per i
veicoli  completi  ed a 30 mesi per i veicoli completati, a decorrere
dalla  data  in  cui  l'omologazione  CE del tipo ha cessato di avere
validita'.
   2.  Ai  fini  dell'applicazione  del comma 1. a uno o piu' tipi di
veicoli  di  una  determinata  categoria,  il  costruttore  presenta,
all'autorita'  competente,  una specifica domanda contenente i motivi
tecnici o economici, od entrambi i motivi, che la giustificano.
   3.  L'autorita' competente, entro 3 mesi dalla presentazione della
domanda, decide se autorizzare l'immatricolazione del tipo di veicolo
per fine serie e, nel caso affermativo, il numero delle unita'.