Art. 13. Provvedimenti relativi alla conformita' della produzione 1. L'autorita' competente: a) procede al rilascio dell'omologazione CE adottando i provvedimenti di cui all'allegato IV in relazione a detta omologazione per accertare, se necessario in collaborazione con le analoghe autorita' degli altri Stati membri della Comunita' europea, se siano stati presi i provvedimenti necessari per garantire la conformita' al tipo omologato dei veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche, prodotti, ed b) adotta i provvedimenti di cui all'allegato IV in relazione all'omologazione rilasciata per accertare, se necessario in collaborazione con le analoghe autorita' degli altri Stati membri della Comunita' europea, se i provvedimenti di cui alla lettera a) continuano ad essere conformi al tipo omologato. La verifica effettuata al fine di garantire la conformita' della produzione al tipo omologato e' limitata alle procedure previste nella sezione 2 dell'allegato IV.