Art. 13.
      Provvedimenti relativi alla conformita' della produzione

   1. L'autorita' competente:
      a) procede   al   rilascio  dell'omologazione  CE  adottando  i
provvedimenti   di   cui   all'allegato   IV  in  relazione  a  detta
omologazione  per  accertare,  se necessario in collaborazione con le
analoghe  autorita' degli altri Stati membri della Comunita' europea,
se  siano  stati  presi  i  provvedimenti  necessari per garantire la
conformita'  al  tipo  omologato  dei  veicoli, sistemi, componenti o
entita' tecniche, prodotti, ed
      b) adotta  i  provvedimenti di cui all'allegato IV in relazione
all'omologazione   rilasciata   per   accertare,   se  necessario  in
collaborazione  con  le  analoghe  autorita' degli altri Stati membri
della  Comunita'  europea,  se  i  provvedimenti  di cui alla lettera
a) continuano  ad  essere  conformi  al  tipo  omologato. La verifica
effettuata  al  fine  di garantire la conformita' della produzione al
tipo  omologato  e'  limitata alle procedure previste nella sezione 2
dell'allegato IV.