Art. 14.
                       Obbligo di informazione

   1. L'autorita' competente informa, entro il termine di un mese, le
analoghe   autorita'   competenti  degli  altri  Stati  membri  della
Comunita'  europea  della  revoca  di  un'omologazione  CE  del tipo,
precisandone  i motivi, e riceve le informazioni relative alla revoca
di  un'omologazione disposta negli altri Stati membri della Comunita'
europea.