Art. 14. Obbligo di informazione 1. L'autorita' competente informa, entro il termine di un mese, le analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea della revoca di un'omologazione CE del tipo, precisandone i motivi, e riceve le informazioni relative alla revoca di un'omologazione disposta negli altri Stati membri della Comunita' europea.