Art. 17. Verifica della non conformita' 1. Se l'autorita' competente constata che veicoli, sistemi, componenti o entita' tecniche, accompagnati da un certificato di conformita' o recanti un marchio di omologazione CE del tipo, non sono conformi al tipo omologato, chiede all'analoga autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea che ha proceduto all'omologazione del tipo di verificare se i veicoli, i sistemi, i componenti o le entita' tecniche prodotti sono conformi al tipo omologato. Tale verifica deve essere effettuata nel piu' breve tempo possibile,e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.