Art. 17.
                   Verifica della non conformita'

   1.  Se  l'autorita'  competente  constata  che  veicoli,  sistemi,
componenti  o  entita'  tecniche,  accompagnati  da un certificato di
conformita'  o  recanti  un  marchio di omologazione CE del tipo, non
sono   conformi  al  tipo  omologato,  chiede  all'analoga  autorita'
competente   dello  Stato  membro  della  Comunita'  europea  che  ha
proceduto  all'omologazione  del  tipo  di verificare se i veicoli, i
sistemi, i componenti o le entita' tecniche prodotti sono conformi al
tipo  omologato.  Tale verifica deve essere effettuata nel piu' breve
tempo possibile,e comunque entro sei mesi dalla data della richiesta.