Art. 18.
          Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili

   1.  Il  rifiuto  o  la  revoca  di un'omologazione CE del tipo, il
rifiuto  di  immatricolazione o il divieto di messa in circolazione o
di  vendita  derivanti  dall'applicazione  del  presente  decreto  e'
debitamente   motivato   e   la   relativa  decisione  e'  notificata
all'interessato  unitamente  all'indicazione  dei  mezzi  di  ricorso
previsti  dalla  legislazione  vigente  e  dei  relativi  termini per
esperire il ricorso medesimo.