Art. 18. Notifica delle decisioni e dei ricorsi esperibili 1. Il rifiuto o la revoca di un'omologazione CE del tipo, il rifiuto di immatricolazione o il divieto di messa in circolazione o di vendita derivanti dall'applicazione del presente decreto e' debitamente motivato e la relativa decisione e' notificata all'interessato unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione vigente e dei relativi termini per esperire il ricorso medesimo.