Art. 2.
                             Definizioni

   1 Ai fini del presente decreto si intende per:
      a) "omologazione  CE  del  tipo": la procedura tramite la quale
l'autorita'  competente  per  l'omologazione CE del tipo, di cui alla
lettera  s) del  presente  comma,  certifica  che un tipo di veicolo,
sistema,  componente  o  entita'  tecnica  e'  conforme  ai requisiti
tecnici   del   presente  decreto;  l'omologazione  CE  dei  sistemi,
componenti  e  delle  entita'  tecniche  puo' anche essere denominata
"omologazione CE del componente";.
      b) "omologazione  CE  del  tipo  in  piu'  fasi":  la procedura
tramite  la  quale  l'autorita'  competente per l'omologazione CE del
tipo,  di  cui  alla  lettera s) del presente comma, certifica che, a
seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o
completato e' conforme ai requisiti tecnici del presente decreto;
      c) "approvazione  di  veicoli singoli": la procedura tramite la
quale  l'autorita'  competente per l'omologazione CE del tipo, di cui
alla   lettera  s) del  presente  comma,  certifica  che  un  veicolo
approvato individualmente e' conforme alle norme nazionali;
     d) "veicolo":   qualsiasi   trattore,   rimorchio   o   macchina
intercambiabile  trainata completi incompleti o completati, destinati
ad essere utilizzati nell'attivita' agricola o forestale;
     e) "categoria del veicolo": l'insieme dei veicoli che possiedono
caratteristiche di progettazione identiche;
      f) "tipo  di  veicolo": i veicoli di una determinata categoria,
identici  almeno  per  gli aspetti essenziali di cui all'allegato II,
capitolo  A.  Un  tipo  di  veicolo puo' comprendere le varianti e le
diverse versioni di cui all'allegato II, capitolo A;
      g) "veicolo  base":  qualsiasi veicolo incompleto il cui numero
di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di
omologazione CE del tipo in piu' fasi;
      h) "veicolo incompleto": qualsiasi veicolo che per poter essere
conforme  a  tutte  le prescrizioni del presente decreto, deve essere
completato in almeno una fase successiva;
      i) "veicolo   completato":   il   veicolo   che   risulta   dal
procedimento  di omologazione del tipo in piu' fasi e che e' conforme
a tutte le prescrizioni corrispondenti del presente decreto;
      l) "trattore":  qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote
o  a  cingoli,  a  motore,  avente  almeno  due assi ed una velocita'
massima  per  costruzione  non inferiore a 6 km/h, la cui funzione e'
costituita  essenzialmente  dalla  potenza  di  trazione,  progettato
appositamente  per  tirare,  spingere, portare o azionare determinate
attrezzature  intercambiabili  destinate ad usi agricoli o forestali,
oppure  per  trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso puo' essere
equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale
ed essere munito di sedili per accompagnatori;
      m) "rimorchio":   qualsiasi  rimorchio  agricolo  o  forestale,
essenzialmente  destinato  al  trasporto  di carichi e progettato per
essere  impiegato  unitamente  ad  un  trattore  a  fini  agricoli  o
forestali.  Rientrano in questa categoria i rimorchi il cui carico e'
in  parte  trasportato  dal veicolo trattore. Sono considerati come i
rimorchi agricoli o forestali tutti i veicoli trainati da un trattore
e  muniti  di  strumenti  fissi  se  il  rapporto tra la massa totale
tecnicamente  ammissibile  e  la  massa  a  vuoto  di tali veicoli e'
superiore  o uguale a 3,0 e se non sono progettati per la lavorazione
di materiali;
      n) "macchina   intercambiabile  trainata":  qualsiasi  macchina
intercambiabile   trainata   impiegata   nell'attivita'   agricola  o
forestale,  progettata  per  essere  trainata  da  un  trattore e che
modifica  la  funzione  di  quest'ultimo  oppure  apporta  una  nuova
funzione:  essa  puo'  inoltre  essere  dotata  di una piattaforma di
carico  concepita  e  realizzata  per  accogliere  gli  attrezzi ed i
dispositivi  necessari  per  l'esecuzione  del lavoro, nonche' per il
deposito  temporaneo  delle  materie prodotte o necessarie durante il
lavoro. Sono considerati come macchine intercambiabili trainate tutti
i  veicoli  agricoli  o forestali trainati da un trattore e muniti di
strumenti  fissi  o progettati per la lavorazione di materiali, se il
rapporto  tra  la  massa totale tecnicamente ammissibile e la massa a
vuoto di tali veicoli e' inferiore a 3,0;
      o) "sistema":  una  serie di dispositivi combinati per svolgere
una determinata funzione del veicolo;
      p) "componente":  un  dispositivo  destinato  a far parte di un
veicolo,   il  quale  puo'  essere  omologato  indipendentemente  dal
veicolo;
      q) "entita'  tecnica":  un dispositivo destinato a far parte di
un  veicolo,  che puo' essere omologato separatamente, ma soltanto in
relazione a uno o piu' tipi determinati di veicoli;
      r) "costruttore":   la   persona  fisica  o  giuridica  che  e'
responsabile   nei   confronti   delle   autorita'   competenti   per
l'omologazione  CE  del tipo di tutti gli aspetti del procedimento di
omologazione   e   per  garantire  la  conformita'  della  produzione
indipendentemente  dal  coinvolgimento  diretto o meno della suddetta
persona fisica o giuridica in tutte le fasi della realizzazione di un
veicolo,  di  un  sistema,  di un componente o di un'entita' tecnica.
Sono  considerati  costruttori  anche le persone fisiche o giuridiche
che  progettano  o fanno progettare realizzano o fanno realizzare per
uso  personale  un  veicolo,  un  sistema, un componente o un'entita'
tecnica,   e   le  persone  fisiche  o  giuridiche  che,  al  momento
dell'immissione  sul  mercato  o  della  messa  in circolazione di un
veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entita' tecnica sono
responsabili della conformita' al presente decreto.
      s) "mandatario  del  costruttore":  qualsiasi  persona fisica o
giuridica  stabilita  nella  Comunita' europea, debitamente designata
dal  costruttore  affinche'  lo rappresenti presso il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  agisca  a suo nome nel settore
contemplato  dal  presente decreto. Di seguito, qualsiasi riferimento
al  termine  "costruttore" deve essere inteso al costruttore o al suo
mandatario;
      t) "messa  in  circolazione":  il primo utilizzo di un veicolo,
all'interno   di   uno   Stato   membro   della   Comunita'  europea,
conformemente alla sua destinazione. Per i veicoli che, anteriormente
al  primo utilizzo, non necessitano di installazioni o regolazioni da
parte del costruttore o di terzi da esso designati, si considera come
messa  in  circolazione  la  prima  registrazione  o  immissione  sul
mercato;
      u) "autorita' competente per l'omologazione CE del tipo, ovvero
l'autorita'   dello   Stato   responsabile   di   tutti  gli  aspetti
dell'omologazione  di un tipo di veicolo, di sistema, di componente e
di  entita'  tecnica,  che  rilascia  e,  se  necessario,  revoca  le
omologazioni  CE  del  tipo, assicura il collegamento con le analoghe
autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea
e  verifica  le  disposizioni prese dai costruttori per assicurare la
conformita'  della  produzione", in prosieguo "autorita' competente":
il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per
i    trasporti    terrestri   e   per   i   sistemi   informativi   e
statistici - Direzione   generale   della   Motorizzazione   e  della
sicurezza del trasporto terrestre;
      v) "servizio  tecnico,  ovvero  l'organismo  o l'ente designato
come  laboratorio  di  prova  per l'esecuzione di prove o ispezioni a
nome  dell'autorita'  competente":  i  seguenti  Uffici  tecnici  del
Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per tutte
le procedure di prova previste dal presente decreto:
         1) la   Direzione  generale  della  Motorizzazione  e  della
sicurezza del trasporto terrestre - Roma,
         2) il  Centro  superiore  ricerche  e  prove  autoveicoli  e
dispositivi (CSRPAD) - Roma,
         3) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino,
         4) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano,
         5) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia,
         6) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona,
         7) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano,
         8) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna,
         9) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara,
         10) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli,
         11) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari,
         12) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo,
         13) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania;
      z) "direttive   particolari",   in   prosieguo   "direttive  CE
particolari": le direttive di cui all'allegato II, capitolo B;
      aa) "scheda  di  omologazione  CE  del  tipo": le schede di cui
all'allegato  II,  capitolo  C  o  all'allegato corrispondente di una
direttiva  CE particolare , indicanti le informazioni che l'autorita'
competente deve fornire;
      bb) "scheda   informativa":   una  delle  schede  che  figurano
nell'allegato  I  o  nel  corrispondente allegato di una direttiva CE
particolare,  nella  quale  sono  elencate  le  informazioni  che  il
richiedente e' tenuto a fornire;
      cc) "fascicolo    del   costruttore":   il   fascicolo   o   la
documentazione  completi contenenti i dati, i disegni e le fotografie
elencati  nell'allegato  I,  che  il richiedente fornisce al servizio
tecnico   o  alla  autorita'  competente  conformemente  alla  scheda
informativa di una direttiva CE particolare o del presente decreto;
      dd) "fascicolo  di  omologazione CE del tipo": il fascicolo del
costruttore accompagnato dai verbali di prova o dagli altri documenti
che  i  servizi tecnici o l'autorita' competente hanno aggiunto nello
svolgimento delle loro funzioni;
      ee) "indice  del  fascicolo  di  omologazione  CE del tipo": il
documento   in   cui  e'  elencato  il  contenuto  del  fascicolo  di
omologazione  opportunamente  numerato o altrimenti contrassegnato in
modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile;
      ff) "certificato   di   conformita'":   il   documento  di  cui
all'allegato  III,  rilasciato dal costruttore per certificare che un
determinato  veicolo,  omologato in conformita' del presente decreto,
e'  conforme  a  tutte  le  disposizioni  regolamentari  in vigore al
momento  della  sua produzione e indicante che il veicolo puo' essere
immatricolato o messo in circolazione in tutti gli Stati membri della
Comunita' europea senza ulteriori ispezioni.