Art. 2. Definizioni 1 Ai fini del presente decreto si intende per: a) "omologazione CE del tipo": la procedura tramite la quale l'autorita' competente per l'omologazione CE del tipo, di cui alla lettera s) del presente comma, certifica che un tipo di veicolo, sistema, componente o entita' tecnica e' conforme ai requisiti tecnici del presente decreto; l'omologazione CE dei sistemi, componenti e delle entita' tecniche puo' anche essere denominata "omologazione CE del componente";. b) "omologazione CE del tipo in piu' fasi": la procedura tramite la quale l'autorita' competente per l'omologazione CE del tipo, di cui alla lettera s) del presente comma, certifica che, a seconda dello stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato e' conforme ai requisiti tecnici del presente decreto; c) "approvazione di veicoli singoli": la procedura tramite la quale l'autorita' competente per l'omologazione CE del tipo, di cui alla lettera s) del presente comma, certifica che un veicolo approvato individualmente e' conforme alle norme nazionali; d) "veicolo": qualsiasi trattore, rimorchio o macchina intercambiabile trainata completi incompleti o completati, destinati ad essere utilizzati nell'attivita' agricola o forestale; e) "categoria del veicolo": l'insieme dei veicoli che possiedono caratteristiche di progettazione identiche; f) "tipo di veicolo": i veicoli di una determinata categoria, identici almeno per gli aspetti essenziali di cui all'allegato II, capitolo A. Un tipo di veicolo puo' comprendere le varianti e le diverse versioni di cui all'allegato II, capitolo A; g) "veicolo base": qualsiasi veicolo incompleto il cui numero di identificazione sia mantenuto nelle varie fasi del procedimento di omologazione CE del tipo in piu' fasi; h) "veicolo incompleto": qualsiasi veicolo che per poter essere conforme a tutte le prescrizioni del presente decreto, deve essere completato in almeno una fase successiva; i) "veicolo completato": il veicolo che risulta dal procedimento di omologazione del tipo in piu' fasi e che e' conforme a tutte le prescrizioni corrispondenti del presente decreto; l) "trattore": qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o a cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocita' massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione e' costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso puo' essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori; m) "rimorchio": qualsiasi rimorchio agricolo o forestale, essenzialmente destinato al trasporto di carichi e progettato per essere impiegato unitamente ad un trattore a fini agricoli o forestali. Rientrano in questa categoria i rimorchi il cui carico e' in parte trasportato dal veicolo trattore. Sono considerati come i rimorchi agricoli o forestali tutti i veicoli trainati da un trattore e muniti di strumenti fissi se il rapporto tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa a vuoto di tali veicoli e' superiore o uguale a 3,0 e se non sono progettati per la lavorazione di materiali; n) "macchina intercambiabile trainata": qualsiasi macchina intercambiabile trainata impiegata nell'attivita' agricola o forestale, progettata per essere trainata da un trattore e che modifica la funzione di quest'ultimo oppure apporta una nuova funzione: essa puo' inoltre essere dotata di una piattaforma di carico concepita e realizzata per accogliere gli attrezzi ed i dispositivi necessari per l'esecuzione del lavoro, nonche' per il deposito temporaneo delle materie prodotte o necessarie durante il lavoro. Sono considerati come macchine intercambiabili trainate tutti i veicoli agricoli o forestali trainati da un trattore e muniti di strumenti fissi o progettati per la lavorazione di materiali, se il rapporto tra la massa totale tecnicamente ammissibile e la massa a vuoto di tali veicoli e' inferiore a 3,0; o) "sistema": una serie di dispositivi combinati per svolgere una determinata funzione del veicolo; p) "componente": un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, il quale puo' essere omologato indipendentemente dal veicolo; q) "entita' tecnica": un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, che puo' essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o piu' tipi determinati di veicoli; r) "costruttore": la persona fisica o giuridica che e' responsabile nei confronti delle autorita' competenti per l'omologazione CE del tipo di tutti gli aspetti del procedimento di omologazione e per garantire la conformita' della produzione indipendentemente dal coinvolgimento diretto o meno della suddetta persona fisica o giuridica in tutte le fasi della realizzazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entita' tecnica. Sono considerati costruttori anche le persone fisiche o giuridiche che progettano o fanno progettare realizzano o fanno realizzare per uso personale un veicolo, un sistema, un componente o un'entita' tecnica, e le persone fisiche o giuridiche che, al momento dell'immissione sul mercato o della messa in circolazione di un veicolo, di un sistema, di un componente o di un'entita' tecnica sono responsabili della conformita' al presente decreto. s) "mandatario del costruttore": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella Comunita' europea, debitamente designata dal costruttore affinche' lo rappresenti presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed agisca a suo nome nel settore contemplato dal presente decreto. Di seguito, qualsiasi riferimento al termine "costruttore" deve essere inteso al costruttore o al suo mandatario; t) "messa in circolazione": il primo utilizzo di un veicolo, all'interno di uno Stato membro della Comunita' europea, conformemente alla sua destinazione. Per i veicoli che, anteriormente al primo utilizzo, non necessitano di installazioni o regolazioni da parte del costruttore o di terzi da esso designati, si considera come messa in circolazione la prima registrazione o immissione sul mercato; u) "autorita' competente per l'omologazione CE del tipo, ovvero l'autorita' dello Stato responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente e di entita' tecnica, che rilascia e, se necessario, revoca le omologazioni CE del tipo, assicura il collegamento con le analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea e verifica le disposizioni prese dai costruttori per assicurare la conformita' della produzione", in prosieguo "autorita' competente": il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici - Direzione generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre; v) "servizio tecnico, ovvero l'organismo o l'ente designato come laboratorio di prova per l'esecuzione di prove o ispezioni a nome dell'autorita' competente": i seguenti Uffici tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per tutte le procedure di prova previste dal presente decreto: 1) la Direzione generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre - Roma, 2) il Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD) - Roma, 3) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Torino, 4) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Milano, 5) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Brescia, 6) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Verona, 7) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Bolzano, 8) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Bologna, 9) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Pescara, 10) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Napoli, 11) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Bari, 12) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Palermo, 13) il Centro prove autoveicoli (CPA) - Catania; z) "direttive particolari", in prosieguo "direttive CE particolari": le direttive di cui all'allegato II, capitolo B; aa) "scheda di omologazione CE del tipo": le schede di cui all'allegato II, capitolo C o all'allegato corrispondente di una direttiva CE particolare , indicanti le informazioni che l'autorita' competente deve fornire; bb) "scheda informativa": una delle schede che figurano nell'allegato I o nel corrispondente allegato di una direttiva CE particolare, nella quale sono elencate le informazioni che il richiedente e' tenuto a fornire; cc) "fascicolo del costruttore": il fascicolo o la documentazione completi contenenti i dati, i disegni e le fotografie elencati nell'allegato I, che il richiedente fornisce al servizio tecnico o alla autorita' competente conformemente alla scheda informativa di una direttiva CE particolare o del presente decreto; dd) "fascicolo di omologazione CE del tipo": il fascicolo del costruttore accompagnato dai verbali di prova o dagli altri documenti che i servizi tecnici o l'autorita' competente hanno aggiunto nello svolgimento delle loro funzioni; ee) "indice del fascicolo di omologazione CE del tipo": il documento in cui e' elencato il contenuto del fascicolo di omologazione opportunamente numerato o altrimenti contrassegnato in modo che ogni pagina sia chiaramente identificabile; ff) "certificato di conformita'": il documento di cui all'allegato III, rilasciato dal costruttore per certificare che un determinato veicolo, omologato in conformita' del presente decreto, e' conforme a tutte le disposizioni regolamentari in vigore al momento della sua produzione e indicante che il veicolo puo' essere immatricolato o messo in circolazione in tutti gli Stati membri della Comunita' europea senza ulteriori ispezioni.