Art. 20. Servizi tecnici 1. Un costruttore puo' essere designato come servizio tecnico unicamente se previsto espressamente dalle direttive CE particolari o dalle regolamentazioni alternative. 2. Un servizio tecnico, previo accordo con l'autorita' competente, puo' utilizzare attrezzature esterne. 3. I servizi degli Stati non facenti parte della Comunita' europea possono essere notificati quali servizi tecnici esclusivamente nell'ambito di accordi bilaterali o multilaterali tra gli Stati medesimi e la Comunita' europea.