Art. 20.
                           Servizi tecnici

   1.  Un  costruttore  puo'  essere  designato come servizio tecnico
unicamente se previsto espressamente dalle direttive CE particolari o
dalle regolamentazioni alternative.
   2. Un servizio tecnico, previo accordo con l'autorita' competente,
puo' utilizzare attrezzature esterne.
   3. I servizi degli Stati non facenti parte della Comunita' europea
possono   essere  notificati  quali  servizi  tecnici  esclusivamente
nell'ambito  di  accordi  bilaterali  o  multilaterali  tra gli Stati
medesimi e la Comunita' europea.