Art. 6. Certificato di conformita' e marchio di omologazione CE del tipo l. Il costruttore, detentore di una scheda di omologazione CE del tipo, redige un certificato di conformita'. Tale certificato, i cui modelli figurano nell'allegato III, accompagna ciascun tipo di veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformita' del tipo di veicolo omologato. 2. L'autorita' competente puo' chiedere, ai fini della tassazione o della immatricolazione dei veicoli, previo notifica Commissione europea ed alle analoghe autorita' competenti degli altri Stati membri della Comunita' europea con almeno tre mesi di anticipo, che nel certificato siano aggiunti elementi non previsti nell'allegato III, purche' essi siano espressamente menzionati nel fascicolo di omologazione o possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli semplici. 3. Il costruttore, detentore di una scheda di omologazione CE del tipo di un sistema, componente o entita' tecnica appone, su ciascun componente o entita' fabbricati in conformita' del tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo o se la direttiva CE particolare lo prevede, il numero o il marchio di omologazione CE del tipo, oppure tutti gli elementi in questione. 4. Il costruttore, detentore di una scheda di omologazione CE del tipo, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1., lettera c), prevede restrizioni di utilizzazione del sistema, del componente o dell'entita' tecnica in questione, fornisce, per ciascun sistema, componente o entita' tecnica prodotti, informazioni dettagliate su tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio.