Art. 6.
  Certificato di conformita' e marchio di omologazione CE del tipo

   l.  Il costruttore, detentore di una scheda di omologazione CE del
tipo,  redige  un certificato di conformita'. Tale certificato, i cui
modelli  figurano  nell'allegato  III,  accompagna  ciascun  tipo  di
veicolo, completo o incompleto, fabbricato in conformita' del tipo di
veicolo omologato.
   2.  L'autorita' competente puo' chiedere, ai fini della tassazione
o  della  immatricolazione  dei  veicoli, previo notifica Commissione
europea  ed  alle  analoghe  autorita'  competenti  degli altri Stati
membri  della  Comunita' europea con almeno tre mesi di anticipo, che
nel  certificato  siano  aggiunti elementi non previsti nell'allegato
III,  purche'  essi  siano  espressamente menzionati nel fascicolo di
omologazione  o  possano essere desunti dallo stesso mediante calcoli
semplici.
   3.  Il costruttore, detentore di una scheda di omologazione CE del
tipo  di  un sistema, componente o entita' tecnica appone, su ciascun
componente o entita' fabbricati in conformita' del tipo omologato, il
proprio  marchio  di fabbrica o commerciale, l'indicazione del tipo o
se  la direttiva CE particolare lo prevede, il numero o il marchio di
omologazione CE del tipo, oppure tutti gli elementi in questione.
   4.  Il costruttore, detentore di una scheda di omologazione CE del
tipo,  che,  ai  sensi dell'articolo 4, comma 1., lettera c), prevede
restrizioni   di   utilizzazione   del   sistema,  del  componente  o
dell'entita'  tecnica  in  questione,  fornisce, per ciascun sistema,
componente  o  entita'  tecnica prodotti, informazioni dettagliate su
tali restrizioni ed indica le condizioni di montaggio.