(all. 1 - art. 1)
               BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006
                    E PER IL TRIENNIO 2006 - 2008

                          NOTA TECNICA N° 1

N.B.:  I Direttori degli Uffici Centrali del Bilancio, cui l'articolo
28  della  legge  di  contabilita'  di  Stato  demanda  il compito di
compilare  gli  schemi  degli  stati  di  previsione, sono invitati a
prestare  fattiva  collaborazione per una puntuale applicazione delle
presenti direttive.

1. - CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI

   1.1.  - Per la concreta predisposizione di una manovra di bilancio
coerente con gli obiettivi e le compatibilita' precisate nel bilancio
programmatico  dello  Stato per il triennio 2005-2007, il progetto di
bilancio  2006  e  il bilancio pluriennale 2006-2008 - ai sensi degli
articoli  2  e  4  della legge n. 468 del 1978, come modificati dalla
legge  n.  94  del  1997  -  devono  essere  redatti sulla base della
legislazione  vigente  e quindi anche alla stregua delle implicazioni
finanziarie   recate   da   provvedimenti   legislativi   al  momento
intervenuti,  compresa  la  normativa  recata dalla legge finanziaria
2005.

   1.2.  -  Le  singole Amministrazioni, nel formulare le proposte di
spesa, dovranno procedere a una revisione rigorosa delle dotazioni di
bilancio, con riferimento ai criteri prefigurati nella circolare.
   Il  rispetto  delle direttive di contenimento delle spese correnti
innanzi  indicate,  unitamente  alla  completa  revisione dell'intero
quadro  contabile  di  ciascun capitolo, nell'ambito delle rispettive
unita'  previsionali,  segnera'  il  limite complessivo massimo delle
assegnazioni   di   competenza  di  ogni  Amministrazione;  eventuali
maggiori  necessita'  connesse  a  spese  obbligatorie e inderogabili
devono  essere compensate per quanto possibile con la riduzione delle
spese correnti a carattere discrezionale.
   Giova,  al  riguardo, rappresentare che la Legge Finanziaria 2005,
ai  fini  di  conseguire  l'obiettivo  prioritario dell'aggiustamento
strutturale   dei   conti   pubblici,   ha   introdotto   la   regola
dell'incremento  massimo  del  2% rispetto all'anno precedente per le
spese  che hanno impatto diretto sul conto consolidato della Pubblica
Amministrazione, con esclusione degli oneri di personale.
   Nella  circolare  vengono  evidenziate  in  dettaglio le categorie
economiche  interessate,  per  le quali, esclusi i consumi intermedi,
l'incremento  complessivo delle dotazioni iniziali di competenza e di
cassa  per il 2006, per ciascuna Amministrazione, non potra' superare
il  cennato  limite  del  2%  rispetto alle corrispondenti previsioni
iniziali del 2005.
   Risultano,  peraltro,  escluse  da tale limitazione le prestazioni
sociali  in  denaro, in coerenza con le specifiche indicazioni recate
dalla Legge Finanziaria 2005.
   Relativamente  alla  categoria  di  spesa  per  consumi  intermedi
(categoria II) si rinvia al punto 2.1.

2. - BILANCIO ANNUALE DI COMPETENZA

   L'impostazione  del  progetto  di  bilancio a legislazione vigente
2006-2008  si basa, come di consueto, sulla struttura del bilancio di
previsione dello Stato, recata dalla richiamata legge n. 94 del 1997.
   La  distinzione  tra  bilancio  per  la  decisione  parlamentare e
bilancio  per  la  gestione  e  la  rendicontazione  comporta  che il
progetto  di  bilancio sia articolato in unita' previsionali di base,
stabilite  in  modo che a ciascuna unita' corrisponda un unico centro
di responsabilita' amministrativa.
   L'attivita'  propositiva  va  effettuata  in  linea con le vigenti
indicazioni  normative  fin  dalla  fase  di  proposta  da  parte dei
dirigenti   responsabili   della   gestione   delle   singole  unita'
previsionali,  alla stregua degli obiettivi e programmi nonche' degli
elementi  da  riportare  nella nota preliminare cui si fara' cenno in
seguito.
   A   proposito   dei   criteri  e  parametri  di  formazione  delle
previsioni,  poi,  la  normativa  vigente  (art.  4  bis  della legge
468/1978  e  art.  2 del decreto legislativo 279/1997) indica che gli
stanziamenti  vanno  determinati  esclusivamente  in  relazione  alle
esigenze  funzionali  e  agli  obiettivi  concretamente perseguibili,
nell'ambito  dell'esercizio  delle funzioni di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
e  integrazioni,  per il periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto
conto  degli  oneri  delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei
programmi   e   progetti   presentati  da  ciascuna  Amministrazione,
rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della
spesa storica incrementale.

   2.1. - Consumi intermedi.
   Si  rinvia  a  quanto rappresentato nella circolare in ordine alle
spese per consumi intermedi, in massima parte attinenti alle spese di
funzionamento  incluse  nelle specifiche unita' previsionali di base,
le quali, tenuto conto del comma 295 dell'articolo 1 della
   Legge    Finanziaria    2005,   dovranno   essere   per   ciascuna
Amministrazione  globalmente  ridotte  per  il  2006  almeno  del  3%
rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del 2005.
   D'altro canto le Amministrazioni potranno continuare a beneficiare
del  processo  di  razionalizzazione della spesa per acquisto di beni
mediante  l'utilizzo  delle  convenzioni  quadro  definite  da CONSIP
S.p.a.,  nell'ambito  del  sistema  giuridico ridefinito dall'art. 3,
commi da 166 a 172, della legge finanziaria 2004, nonche' del comma 4
dell'articolo 1 della legge n. 191/2004.
   Nell'ambito delle spese per consumi intermedi, come specificamente
precisato  nella  circolare,  le  dotazioni per studi ed incarichi di
consulenza   a  soggetti  estranei  all'amministrazione  non  possono
superare  la spesa sostenuta nel 2004, intendendo per spesa sostenuta
quella impegnata in detto anno.
   Inoltre le spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio
di autovetture, non possono eccedere l'80% delle corrispondenti spese
impegnate nel 2004 (comma 12 Legge Finanziaria 2005).
   Ove   alcune  Amministrazioni  risultino  escluse  dalla  predetta
limitazione,  a seguito dell'adozione della procedura di cui al comma
13  della  stessa Legge Finanziaria, gli stanziamenti per le spese in
questione andranno comunque assoggettati alla regola generale innanzi
richiamata per il complesso delle spese per consumi intermedi.
   Ai   fini  della  dimostrazione  del  rispetto  delle  particolari
limitazioni  innanzi  precisate  le Amministrazioni dovranno fornire,
con  il  supporto  dei  coesistenti  Uffici  centrali  del  bilancio,
appositi  prospetti,  per ciascuna tipologia di spesa, che consentano
la relativa verifica della congruita' delle previsioni formulate.

   2.2.- Schede - capitolo

   2.2.1  -  Per  la  formulazione  delle  proposte  operative per la
costruzione  del  bilancio  a  legislazione  vigente, dovranno essere
utilizzate  le  consuete  "schede-capitolo" appositamente predisposte
dal  Sistema  Informativo  del Dipartimento della Ragioneria Generale
dello Stato, le quali, peraltro, non si differenziano sostanzialmente
da quelle delle precedenti previsioni.
   Le  schede-capitolo  da utilizzare per le proposte di previsione -
contestualmente  a quelle per l'assestamento del bilancio 2005 - sono
conformi al facsimile allegato alla presente (all. n. 1).
   Per le Amministrazioni che hanno richiesto ed acquisito il sistema
informativo   di   contabilita'   gestionale   (SI.CO.GE),   messo  a
disposizione  dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato,
le  schede  capitolo  verranno  rese  disponibili in via telematica e
quindi  le  Amministrazioni  medesime  potranno  curare  direttamente
l'inserimento dei dati afferenti le proposte in via informatica. Cio'
consentira',  altresi', l'immediata riassunzione dei dati relativi ai
progetti  di  assestamento  e  previsioni,  con  evidenti vantaggi in
termini  di  efficienza,  nonche'  di  benefici  sui  tempi  e con la
possibilita'  di disporre, con immediatezza, delle grandezze generali
da sottoporre a valutazione.
   Tale  sistema  contabile  gestionale,  in base al calendario degli
adempimenti  e  su attivazione dell'Ufficio responsabile, consentira'
di  trasmettere  le  proposte al Sistema Informativo del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato per la validazione da parte del
corrispondente Ufficio Centrale del Bilancio.
   In  via  preliminare  va  tenuto  presente che, pur se le proposte
dovranno  incentrarsi  sulla  individuazione  degli  obiettivi  e dei
programmi  da  perseguire da ciascuna Amministrazione con riferimento
alle  unita'  previsionali,  la  concreta attivita' propositiva viene
posta  in  essere  mediante  le schede concernenti i singoli capitoli
(unita'  elementari gestionali), che consentiranno riassunzioni nelle
unita'  previsionali  per la decisione parlamentare e nel contempo la
predisposizione   degli   allegati  tecnici  previsti  dalla  vigente
normativa in materia.
   Per  le spese, i riquadri delle schede-capitolo che evidenziano le
caratteristiche  del  piano di formazione (competenza) e del piano di
gestione  (competenza-residui accertati/presunti - massa spendibile -
cassa) si presentano simili al passato.
   E'  da  evidenziare che, come per il passato, la gestione - per le
esigenze  connesse  alla  nuova classificazione economica SEC 95 e al
monitoraggio  delle  leggi  di spesa- viene condotta, in alcuni casi,
per  "articoli",  sicche'  la scheda capitolo si potra' sviluppare in
piu'  pagine  a seconda del numero degli articoli sui quali si svolge
la gestione del capitolo.
   In   sostanza,  la  scheda  capitolo  (pagina  1)  riguardera'  la
situazione  complessiva  e  riassuntiva  del capitolo; vi saranno poi
successive pagine per quanti saranno gli articoli in gestione.
   Un  ampio  riquadro  posto  al  centro  della  scheda  capitolo e'
riservato   alle   funzioni   obiettivo,   individuate  con  riguardo
all'esigenza  di  definire  le  politiche  pubbliche  di settore e di
misurare    il    prodotto    dell'attivita'    amministrativa.    La
classificazione  delle  spese  per funzioni obiettivo si sviluppa nel
predetto  riquadro su 4 livelli: divisioni, gruppi, classi e missioni
istituzionali  (funzioni  obiettivo).  A tale riguardo e' prevista la
possibilita'  per  ciascun capitolo di riportare fino a un massimo di
dieci   missioni  istituzionali  (funzioni  obiettivo)  per  ciascuna
scheda.  Giova  avvertire  che  la  percentuale dello stanziamento da
riferire al livello minimo della predetta classificazione deve essere
esposta  senza decimali, ferma restando la percentuale complessiva da
riferire al cento per cento.

   2.2.2  -  Con  le  previsioni per il 2006 si intende dare maggiore
rilevanza   alle   previsioni  di  bilancio  formulate  per  funzioni
obiettivo,   anche   per  consentire  alle  Amministrazioni  la  piu'
pertinente  redazione  delle  note  preliminari  in  sintonia  con le
disposizioni  previste  in  proposito  dalla legge n. 94/97, ribadite
dalla  Direttiva  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 23
dicembre 2004.
   A  tal  fine,  insieme  alle  schede  capitolo  verranno  messe  a
disposizione   apposite  elaborazioni  delle  funzioni  obiettivo  di
pertinenza  di  ciascuna  Amministrazione,  secondo  la situazione in
atto,  documenti  che,  con  l'assistenza  degli  Uffici centrali del
bilancio,   dovranno   essere  revisionati  (nei  contenuti  e  nelle
percentuali  di  attribuzione)  per  consentire la riassunzione degli
stanziamenti   interessati   direttamente   attraverso  le  procedure
informatiche.

   2.2.3  -  Si  rappresenta  poi  che  il processo di programmazione
economico-finanziaria si basa sull'individuazione delle risorse umane
e  strumentali  necessarie  allo svolgimento dei compiti, connessi al
perseguimento  delle  proprie Missioni Istituzionali, delle strutture
di  ciascuna Amministrazione e delle relative risorse finanziarie. Le
strutture chiamate a formulare le previsioni di spesa pertanto devono
tenere conto:
      - delle  risorse  umane  e  strumentali  impiegate dalle stesse
strutture negli anni precedenti a quello di previsione;
      - dei  vincoli  derivanti  dalla  disponibilita'  effettiva  di
risorse  umane  e  dalla  possibilita'  di accedere a risorse umane e
strumentali aggiuntive;
      - dei  vincoli e delle indicazioni derivanti dagli obiettivi di
politica economica e finanziaria.
   I  Centri  di  responsabilita'  amministrativa, ovvero i dirigenti
responsabili  della  gestione delle singole unita' previsionali (art.
4-bis  legge  n.  468/78 e successive modificazioni ed integrazioni),
costituiscono  le  strutture  alle  quali  pervengono le informazioni
economiche e finanziarie e che conseguentemente formulano le relative
proposte di bilancio.
   A  tal  fine  devono avvalersi delle conoscenze relative ai costi,
ossia  ai  valori  delle  risorse  umane e strumentali effettivamente
utilizzate  negli anni precedenti quello di previsione (art.12, comma
2, del D.Leg.vo 279/97).
   Per  favorire  l'indicato  processo  di  programmazione sono state
predisposte  apposite tabelle che evidenziano i costi sostenuti negli
esercizi  2003 e 2004 e quelli previsti per l'anno 2005 (budget 2005)
forniti dal sistema unico di contabilita' economica.
   Gli  schemi  delle tabelle, allegate, in fac-simile, alla presente
circolare, sono i seguenti:
   Tabella  A - Dati per centro di responsabilita' e natura di costo:
e'   un   prospetto   che,   per   ogni   centro  di  responsabilita'
amministrativa,  mette  a  confronto  i  costi  sostenuti  e gli anni
persona  impiegati  nel  2003 con quelli del 2004 e i costi sostenuti
nel  2004 con quelli previsti per il 2005 (Budget 2005), classificati
per natura di costo(1).
   Tabella   B   -  Dati  per  centro  di  responsabilita',  missione
istituzionale e natura di costo: e' un prospetto che, per ogni centro
di   responsabilita'   amministrativa   e   per   ciascuna   missione
istituzionale  riferita  allo stesso centro, espone i costi sostenuti
nel 2004 e previsti per il 2005 (Budget 2005) distinti per semestre e
classificati per natura.
   In  relazione  alle  previsioni  finanziarie, che rappresentano la
quantificazione   dell'esborso  monetario  relativo  all'acquisizione
delle  risorse,  i  centri di responsabilita' amministrativa debbono,
inoltre,  tener conto dei disallinealnenti temporali e strutturali(2)
esistenti  tra  il  costo  e  la  spesa; in particolare i costi di un
centro  di responsabilita' possono essere sostenuti anche con risorse
finanziarie  esterne  al  centro stesso (cfr. Manuale dei "Principi e
delle  regole  contabili  del sistema di contabilita' economica delle
amministrazioni  pubbliche"  consultabile anche tramite il portale di
contabilita' economica.
   In  relazione  a  cio' sono state inserite - nella prima delle due
tabelle descritte - le informazioni analitiche, fornite dai centri di
costo   delle   Amministrazioni   centrali   tramite  il  sistema  di
contabilita' economica, che hanno consentito la riconciliazione tra i
valori economici e i valori finanziari per gli anni 2004 e 2005.
   In  particolare,  quando  ai  costi rilevati (nel 2004) o previsti
(nel  2005)  corrispondono "spese sostenute (nel 2004) o da sostenere
(nel  2005)  su	capitoli  di  altri  centri di responsabilita'" (c.d.
disallineamenti   strutturali),   tali   spese   non   devono  essere
considerate  ai  fini delle previsioni finanziarie del centro stesso,
ma andranno stimate per il 2006 e comunicate alla struttura che ha in
carico  le  relative  risorse  finanziarie.  Le "spese sostenute (nel
2004)  o  da  sostenere (nel 2005) su fondi residui provenienti dagli
anni  precedenti" (c.d. disallineamenti temporali), analogamente alle
precedenti,  non  andranno  considerate  ai  fini della previsione di
competenza del centro di responsabilita'.
   Va,  infine,  tenuto presente che le informazioni, fornite tramite
le  descritte  tabelle  non  rappresentano  che  un  primo  ausilio a
supporto   del   complesso   processo   di  programmazione  economico
finanziaria,   cui   sono   chiamate   le   singole  strutture  delle
Amministrazioni centrali dello Stato.
   I  report  predisposti  saranno disponibili, in forma elettronica,
sul portale di contabilita' economica e saranno distribuiti, in forma
cartacea, alle Amministrazioni, tramite i coesistenti Uffici Centrali
del Bilancio, contestualmente alle schede-capitolo.

-----------------------
          (1)   La   natura  di  costo  individua  la  caratteristica
          fisico-economica  di  una  risorsa utilizzata. Le nature di
          costo  esistenti  sono rappresentate dal Piano dei conti di
          cui al D.Leg.vo 279/97 e modifiche successive.
          (2)  Il disallineamento temporale si verifica quando non vi
          e'  corrispondenza  nello  stesso esercizio finanziario fra
          utilizzo  di  una  risorsa  (costo)  e  relativa  spesa; il
          disallineamento strutturale si verifica quando il Centro di
          Responsabilita'  che utilizza la risorsa (costo) e' diverso
          da quello che sostiene la relativa spesa.


   2.2.4.   -   La   configurazione  delle  spese  aventi  "carattere
giuridicamente  obbligatorio  o  discrezionale"  e' richiesta, com'e'
noto,  in relazione all'art. 2, comma 4-quater, della legge 468/1978,
come  modificato  dalla legge n. 94 del 1997, ed e' volta a pervenire
ad una esatta individuazione delle previsioni di spesa giuridicamente
obbligatorie,   sulle   quali   non   potra'  esercitarsi  il  potere
compensativo  discrezionale  della  dirigenza,  ne' quello limitativo
degli  impegni  e dei pagamenti demandato al Ministro dell'economia e
delle finanze dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 246/2002, di
conversione con modifiche del decreto legge n. 194/2002.
   Prescindendo  quindi  dagli  oneri  determinati  in  via diretta o
indiretta  dalla  legge,  la  ricognizione dovra' riguardare le spese
classificate   "fabbisogno"   (FB);   correlativamente,   i  capitoli
interessati   andranno  opportunamente  considerati  e  nel  riquadro
contrassegnato   con   la   dicitura   "natura   della   spesa",   le
Amministrazioni   riporteranno   la  quota  percentuale  relativa  ad
obbligazioni  giuridicamente  perfezionate (per legge; per contratti;
per  convenzioni  e  similari) che verra' a costituire la parte in un
certo senso consolidata delle previsioni.
   Ove  non  venisse riempito nel predetto riquadro l'apposito campo,
significhera'  che  tutta la spesa (lo stanziamento del capitolo) non
ha carattere giuridicamente obbligatorio.

   2.2.5.  Altra  informazione  resa  necessaria  per  dare  concreto
contenuto  operativo  alla  programmata  impostazione delle spese per
consumi  intermedi, riguarda la determinazione e la comunicazione, in
sede  di  scheda-capitolo,  della  quota di spesa destinata a consumi
intermedi  per  gli  enti  e  organismi statali dotati di particolare
autonomia  amministrativo-contabile e, pertanto, gestiti su specifici
capitoli  nell'ambito  delle relative unita' previsionali di base. Si
ricorda  che  le  erogazioni  destinate  a  tali  organismi risultano
generalmente determinate in tabella C della legge finanziaria.
   Le  Amministrazioni  interessate avranno cura di indicare la quota
di   stanziamento   del   capitolo  competente  destinata  a  consumi
intermedi,  nella  predetta  scheda capitolo, utilizzando il riquadro
concernente  la "natura della spesa" riportato tra gli "attributi del
capitolo  di  formazione". In tal modo si pongono le basi per la piu'
opportuna  valutazione delle relative dotazioni in sede di disegno di
legge finanziaria per il 2006.

   2.2.6.  Com'e'  noto  la legge 94 del 1997 prescrive, tra l'altro,
alcuni  adempimenti  concernenti  elementi  informativi da fornire al
Parlamento  in ordine ad aspetti che sinteticamente possono indicarsi
come "regionalizzazione della spesa statale".
   E'  da  ricordare che il Ministro dell'economia e delle finanze e'
tenuto  a presentare al Parlamento una relazione, allegata al disegno
di  legge  di  approvazione  del bilancio di previsione, con motivata
indicazione  programmatica  sulla destinazione alle aree depresse del
territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995,  n.  104,  e  alle  aree  destinatarie  degli interventi di cui
all'articolo  1,  comma  1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in
conformita'  della  normativa comunitaria, nonche' alle aree montane,
delle  spese  di  investimento iscritte negli stati di previsione dei
singoli  Ministeri  per  gli  interventi  di  rispettiva  competenza,
nell'ammontare totale e suddiviso per regioni.
   Viene  prescritta,  poi, la predisposizione di appositi allegati a
ciascuno  stato  di  previsione  della spesa, dove esporre per unita'
previsionali di base, rispettivamente, le risorse destinate alle aree
depresse  e  svantaggiate  relativamente  alle  spese correnti per il
personale  in  attivita' di servizio e per trasferimenti, nonche' per
tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per
finalita'  non  produttive; nonche' le risorse destinate alle singole
realta'  regionali  distinte  tra  spese  correnti  e  spese in conto
capitale.
   I  dati  relativi  ai  cennati  adempimenti potranno essere tratti
dalle  indicazioni  che  le  Amministrazioni  dovranno  riportare  su
apposite  schede che - come per il passato - verranno inviate a parte
per  la  specifica  rilevazione  della "regionalizzazione della spesa
statale".
   Tali    schede   recheranno   l'indicazione   dell'Amministrazione
interessata,  del  centro  di  responsabilita'  amministrativa  e del
capitolo   con  la  relativa  collocazione  nella  pertinente  unita'
previsionale  di base; espliciteranno poi lo stanziamento complessivo
di competenza e la parte relativa alle aree depresse nonche' la quota
non ripartita.
   Le  Amministrazioni,  come  di  consueto,  avranno  quindi cura di
indicare   nella   parte   prospettica  gli  importi  da  riferire  -
distintamente per ciascuna regione - alle aree depresse, alle aree di
cui  al  decreto  legge 148/93 convertito nella legge 236/93, nonche'
alle  aree montane, con distinta evidenziazione della quota ripartita
e della quota ripartibile gia' programmata o da programmare. Nel caso
di  risorse ripartite o ripartibili gia' programmate, all'indicazione
quantitativa  dovra'  accompagnarsi  una  sintetica indicazione degli
interventi previsti.
   Nel  mantenere  l'analoga  impostazione  gia' attuata per gli anni
decorsi,   i   dati   relativi  dovranno  riguardare  le  sole  spese
d'investimento e quindi le riserve destinate alle regioni o alle aree
depresse  e svantaggiate riguarderanno solo i capitoli compresi nelle
unita' previsionali allocate sotto le "spese in conto capitale".
   Le  schede relative alla regionalizzazione della spesa statale, di
cui  un  facsimile  viene accluso alla presente nota tecnica (all. n.
2), verranno messe a disposizione delle Amministrazioni una volta che
le  proposte  di previsioni per l'anno finanziario 2006 saranno state
sottoposte  a  revisione  da  parte  di  questo  Dicastero  e  quindi
comunicate alle Amministrazioni.
   Unitamente alle proposte di bilancio revisionate saranno trasmesse
alle Amministrazioni medesime le elaborazioni per funzioni obiettivo,
richiamate   al   precedente   punto   2.2,   da  utilizzare  per  la
predisposizione  delle  note  preliminari  di cui al successivo punto
5.6.
   Le  Amministrazioni provvederanno alla trasmissione delle predette
schede  debitamente  compilate  ai  coesistenti  Uffici  centrali del
bilancio,  ai  fini dell'immissione dei dati nel Sistema Informativo,
entro il 29 luglio 2005.
   In tal modo le Amministrazioni saranno in grado di compilare anche
le  schede  in questione alla stregua degli stanziamenti che verranno
definiti.
   Nel  caso  di  capitoli,  riconducibili  al  punto precedente, che
costituiscono  "fondi da ripartire", l'indicazione della ripartizione
per regioni va effettuata solo se questa risulta possibile in sede di
formulazione delle proposte di previsione.

   2.2.7. Per le entrate, le proposte per le previsioni 2006 dovranno
essere formulate attraverso le schede - capitolo prodotte dal Sistema
Informativo,  le  quali  tengono conto ovviamente della struttura del
bilancio  dello  Stato  di  cui alla legge 94 del 1997 e risultano in
sintonia  con  le  correlative  schede  per  le spese, illustrate nel
precedente punto 2.1.

2.3. - Criteri di definizione delle proposte di spesa.

   2.3.1.  -  Dovendosi costruire il bilancio sulla base del criterio
della  legislazione  vigente,  si ricorda che per gli stanziamenti la
cui  quantificazione  annua  e'  specificamente  demandata alla legge
finanziaria,  l'importo  da  considerare  per l'anno 2006 deve essere
quello  autorizzato  per  tale  anno  con  la  Tabella  C della legge
finanziaria 2005.
   Le  proposte dovranno essere riportate nelle "schede-capitolo" che
evidenziano,  tra l'altro, i limiti risultanti da fattori legislativi
predeterminati.
   Per  le  autorizzazioni  di spesa intervenute successivamente alla
predisposizione  del  bilancio  pluriennale  2005-2007  -  non ancora
recepite  nelle "schede-capitolo" e per le quali la copertura risulta
reperita  a carico dei "fondi speciali", con riduzioni di spesa o con
maggiori  entrate  -  dovra' essere fornita distinta dimostrazione in
apposite note a corredo dei rispettivi capitoli.
   Per  quanto,  in  particolare,  attiene alle spese pluriennali, la
quota  dell'anno  2006  da  assumere  nei  pertinenti capitoli dovra'
corrispondere   a   quella  indicata  nella  Tabella  F  della  legge
finanziaria 2005.
   E'  importante  segnalare  che  per le leggi di spesa pluriennali,
approvate  dopo la presentazione del bilancio 2005-2007, nel bilancio
di  previsione  2006  potra'  essere  iscritto, come quota annuale di
spesa  di quelle leggi, lo stesso stanziamento determinato per l'anno
2005  dalle  leggi  medesime,  sempre  che  tali leggi non dispongano
diversamente.

   2.3.2.  -  Premesso  che  in  ogni caso vanno rispettate le regole
generali  riportate  nel  punto  1.2,  la  rappresentata  esigenza di
riconsiderare analiticamente tutte le dotazioni di bilancio di natura
corrente,  nello  spirito  della profonda revisione degli obiettivi e
delle  esigenze  sottesi  al metodo della riconsiderazione globale di
ogni  stanziamento, deve essere soddisfatta, relativamente alle spese
discrezionali,  mediante  l'analisi  e  la valutazione delle spese di
ciascuna  dotazione  del  bilancio  2005, non soltanto attraverso una
migliore  e  piu'  razionale  programmazione,  ma anche sopprimendo o
riducendo  erogazioni  che  in  taluni  casi  sono  incompatibili con
l'attuale  condizione  della  finanza  pubblica, mentre in altri casi
possono  essere  evitate  con  il  razionale utilizzo delle capacita'
professionali e tecniche del personale delle stesse Amministrazioni.
   A  tale  fine,  le  "schede  capitolo"  messe a disposizione delle
Amministrazioni     rispecchiano     l'esigenza     della    profonda
riconsiderazione  degli  stanziamenti;  pertanto - come per i decorsi
anni  -  per  le spese non predeterminate legislativamente, non viene
esposta  alcuna  ipotesi  di  previsione  per  il 2006. In virtu' del
cennato criterio, le note giustificative degli stanziamenti proposti,
da  redarre  su  fogli  da  allegare  alle  schede  stesse,  dovranno
consentire   l'individuazione   delle  intere  occorrenze  necessarie
all'assolvimento  dei  compiti  demandati  nei limiti del livello dei
servizi  in  essere,  escludendo  le  eventuali  occorrenze  volte al
soddisfacimento di nuove o maggiori esigenze.
   In  questa  linea e' da perseguire un possibile contenimento delle
spese  per  missioni  all'interno  ed  all'estero  del  personale; la
riduzione   delle   dotazioni   per  la  partecipazione  a  convegni,
congressi,  mostre,  conferenze,  ecc.;  l'eliminazione  o  almeno un
significativo  ridimensionamento  delle spese per speciali incarichi,
studi,   indagini,   rilevazioni,   nonche'   degli   oneri   per  il
funzionamento  di  consigli,  comitati  e  commissioni;  le spese per
l'acquisto di riviste e giornali; le spese per manutenzione, noleggio
ed  esercizio di mezzi di trasporto; le spese telefoniche; ogni altra
spesa suscettibile di essere eliminata o ridotta.
   A  tal  fine,  giova richiamare la legge 3 aprile 1997, n. 94 che,
nel  dar luogo a un radicale cambiamento della struttura del bilancio
dello  Stato,  ha  gia'  introdotto, tra l'altro, innovazioni volte a
perseguire    l'incremento    dell'efficienza   e   dell'economicita'
dell'azione  della  pubblica  amministrazione  e a razionalizzarne le
funzioni.  Questi  obiettivi  sono  stati maggiormente ampliati dalla
recente   normativa  che,  nelle  linee  di  razionalizzazione  e  di
flessibilita'  di  gestione  delle  spese  dello  Stato, ha integrato
l'attuale  assetto  normativo  con disposizioni fortemente innovative
che  consentiranno  a  ciascuna  amministrazione,  nel  rispetto  dei
principi  di  trasparenza  e di chiarezza dei documenti contabili, di
adeguare   il   complesso  delle  risorse  disponibili  ad  eventuali
particolari   esigenze   che   potrebbero   intervenire   a   seguito
dell'evoluzione della gestione.
   In  particolare,  trattasi  della  normativa  recata dall'art. 23,
comma  1, della legge finanziaria 2003, che ha previsto l'istituzione
in  ciascuno stato di previsione della spesa di un fondo da ripartire
per  eventuali  sopravvenute  maggiori  esigenze di spese per consumi
intermedi,   nonche'  dalla  disposizione  presente  nella  legge  di
approvazione  del  bilancio in ordine alla possibilita' di effettuare
variazioni  compensative  tra  capitoli  di spese non vincolate delle
unita' previsionali di base.
   La normativa in questione esplica un positivo riflesso sugli stati
di previsione della spesa delle Amministrazioni per la gestione delle
spese, soprattutto di quelle per consumi intermedi ed in proposito si
richiamano  le  indicazioni fornite al riguardo con la circolare n. 8
del 4 febbraio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14
febbraio 2003, con la circolare telegrafica n. 9 del 10 febbraio 2003
e, da ultimo, con la circolare n. 5 dell'11 febbraio 2005, pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005.
   In   via  generale,  circa  le  spese  per  consumi  intermedi  si
richiamano ancora le specifiche indicazioni fornite con le circolari.

   2.3.3.  -  Per  quanto  riguarda  la  spesa in conto capitale, nel
confermare  la  linea  tenuta  nei  decorsi  esercizi, si avverte che
saranno  giudicate  inammissibili  proposte  di conferma degli stessi
volumi  di  spesa  2005,  relativamente  ai  capitoli  che presentino
consistenti  residui,  specie  "di  stanziamento"  o  che  sottendono
erogazioni   che  si  allocano  in  conti  correnti  di  tesoreria  o
contabilita'  speciali  che  registrino  ampie disponibilita'. A tale
riguardo  si  rinvia  a quanto rappresentato, per casi del genere, al
successivo  punto 3 relativo al bilancio annuale di cassa, nonche' ai
criteri  indicati nell'art. 2 del citato decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279.
   Ai  fini di una compiuta valutazione delle occorrenze per le spese
di  investimento,  poi, in armonia con il dettato dell'articolo 4 bis
della  legge  468 del 1978, in precedenza richiamato, verranno tenuti
in   debita   considerazione  i  residui  di  stanziamento  solo  con
riferimento  all'effettivo stato di attuazione dei programmi in corso
afferenti alle spese di cui trattasi.

   2.4. - Criteri di definizione delle proposte di entrate
   Le  previsioni  delle entrate tributarie dovranno essere formulate
sulla  base  delle  piu'  aggiornate  indicazioni sull'evoluzione del
gettito  e  delle  variabili  macroeconomiche  cui  tale  gettito  e'
collegato, nonche' delle eventuali modifiche normative intervenute in
materia.
   Le   ipotesi   adottate  circa  l'evoluzione  delle  diverse  basi
imponibili  dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate
in  apposita  nota  illustrativa  redatta  dai  competenti Uffici del
Dipartimento  delle Politiche fiscali da inviare contestualmente alle
proposte.
   Al fine di consentire l'esatta determinazione degli oneri relativi
alle  regolazioni  contabili  dei tributi riscossi direttamente dalle
Regioni,   appare   necessario   che   detta   nota   contenga  anche
l'indicazione  della  quota complessivamente riferibile a introiti da
versare  direttamente  presso  le  tesorerie  delle Regioni a statuto
speciale  Sicilia  e Sardegna e delle Regioni a statuto ordinario, da
regolare  successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in
quietanze di entrata.
   Per   le  entrate  non  tributarie  la  valutazione  dovra'  avere
riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite.

3. - BILANCIO ANNUALE DI CASSA

   Appare   doveroso,  innanzitutto,  richiamare  l'attenzione  sulla
rilevanza  che  in  questi ultimi anni hanno assunto le previsioni in
termini  di  cassa,  in sintonia con l'intendimento che ha guidato il
legislatore   (articoli   1  e  2  della  legge  n.  468/1978)  nella
considerazione  che  l'autorizzazione  di  cassa  assegnata  comporta
riflessi anche sul livello del fabbisogno statale.
   Le  piu'  recenti  misure  poste  in  essere  con le previsioni di
bilancio   degli   ultimi  anni  hanno  recepito  tale  impostazione,
costituendo  uno  degli  aspetti  piu'  significativi  delle  recenti
manovre di finanza pubblica.
   Per  ciascun  capitolo di bilancio, e di articolo, se presente, le
Amministrazioni  in  indirizzo  dovranno  indicare  la  previsione di
cassa,  indistintamente  per competenza e residui, cioe' per l'intera
massa acquisibile o spendibile.
   In  particolare,  dovranno  essere  considerate  con attenzione le
autorizzazioni  di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di enti
e  organismi  tenuti  al  rispetto  della  disciplina della Tesoreria
unica,   ovvero,  titolari  di  conti  correnti  di  tesoreria  o  di
contabilita'  speciali,  sui quali vengono accreditati i pagamenti di
bilancio.
   In  via  generale, poi, le Amministrazioni dovranno attenersi alle
indicazioni fornite con la circolare, per cui fatte salve le esigenze
aventi   carattere  di  obbligatorieta'  e  di  indifferibilita',  le
autorizzazioni  complessive  di  cassa  non  potranno  superare,  per
ciascuna  Amministrazione,  le  previsioni  di competenza, al fine di
assicurare una sempre piu' puntuale realizzazione del principio della
corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza gia' portato avanti
negli ultimi anni.

   4. - BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA A LEGISLAZIONE VIGENTE

   4.1. - Spese
   Le  previsioni  di spesa per il 2007 e per il 2008 dovranno essere
effettuate sulla scorta dei seguenti criteri:
      a) per   le  spese  predeterminate  legislativamente,  la  loro
proiezione  dovra'  essere  effettuata,  per  il 2007, secondo quanto
indicato  nella  Tabella F della legge finanziaria 2005. Per le leggi
di  spesa  pubblicate  dopo la presentazione del bilancio pluriennale
2005-2007,  nei  casi  in  cui  la  legge  stessa non quantifichi gli
stanziamenti  annuali, dovra' essere considerato per il 2007 e per il
2008 uno stanziamento non superiore a quello iscritto nell'anno 2006.
   Per  le  spese  il  cui scaglionamento si protrae nell'anno 2008 e
successivi,  dovra'  essere  individuata  l'ulteriore somma ancora da
iscrivere,  ponendo  in evidenza, in apposite note, le somme riferite
ad anni precedenti e non ancora iscritte;
      b)  gli  stanziamenti la cui quantificazione annua e' demandata
alla  legge  finanziaria,  nell'anno  2007 dovranno essere gli stessi
previsti nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 2005;
      c)  per  gli  oneri  inderogabili,  i  quali,  com'e' noto, pur
discendendo   direttamente   dalla   legge,   non   sono   da  questa
predeterminati  e  si  quantificano  in  modo  automatico  attraverso
meccanismi  e  parametri desumibili dalle nonne stesse, la proiezione
dovra' svilupparsi tenendo conto di tali meccanismi;
      d)  per le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli
oneri  non  vincolati  da  alcuna  quantificazione  legislativa,  gli
stanziamenti  per  gli  anni  2007  e  2008 dovranno essere formulati
tenendo  conto  dei limiti da ultimo previsti dalla Legge Finanziaria
2005  e comunque in modo da salvaguardare il tetto incrementale delle
spese per ciascun anno con riferimento all'anno precedente.
   I  bozzoni  rimessi alle Amministrazioni per la formulazione delle
proposte  per  il  bilancio triennale 2006-2008 non recheranno alcuna
ipotesi di stanziamento.

   4.2. - Entrate
   Per  quanto  concerne le entrate, la proiezione delle previsioni a
legislazione   vigente,   formulate   per   il  2006,  dovra'  essere
effettuata,  come  si e' gia' detto, sulla base delle piu' aggiornate
indicazioni  sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui tale
gettito e' collegato.
   Le   ipotesi   adottate  circa  l'evoluzione  delle  diverse  basi
imponibili  dei  cespiti  tributari  dovranno  in  ogni  caso  essere
dettagliatamente  specificate nella citata apposita nota illustrativa
da  redigere  da  parte  del  competente Dipartimento delle Politiche
fiscali e da trasmettere contestualmente all'invio delle proposte.

   5. - ADEMPIMENTI PARTICOLARI

   5.1. - Eliminazione dei residui

   5.1.1.  -  Attivi. Ai fini della eliminazione dei residui attivi e
delle relative azioni che in proposito devono espletare le
   Amministrazioni  competenti  per  i  diversi cespiti, si richiama,
come  tutti  gli  anni, l'attenzione sulla necessita' di una puntuale
applicazione  degli  articoli  da  263  a  268  del  Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' dello Stato.
   In  particolare,  dovranno  essere  assunte  le  dovute iniziative
amministrative  in  merito ad eventuali residui relativi a partite in
contenzioso  risultate  definite attraverso le richieste di condono e
ai cosiddetti "buoni di sgravio e tolleranze".
   Mentre  appare  necessario  procedere alla integrale cancellazione
dei  residui  concernenti  partite definite attraverso il condono, si
sottolinea  l'opportunita' di eliminare anche quelli relativi a buoni
di  sgravio  e  tolleranze  rilasciati  in  relazione  a  partite che
appaiono spesso, per i motivi piu' vari, sostanzialmente inesigibili.

   5.1.2.-  Passivi.  Per  i  residui  passivi, va tenuta presente la
perenzione   amministrativa,   nei   termini   in  cui  essa  risulta
disciplinata   dalla  vigente  normativa.  Inoltre  appare  opportuno
richiamare  l'attenzione  sulla  circostanza  che  tale  istituto  va
applicato  esclusivamente  a  residui  passivi  originati  da impegni
assunti  a  norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto
1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni.
   Ai fini della quantificazione in via previsionale del fondo di cui
all'articolo  8  della legge n. 468 del 1978, le Amministrazioni, per
il  tramite  dei  coesistenti  Uffici Centrali del Bilancio, dovranno
segnalare le somme relative a residui perenti di conto capitale che a
loro  giudizio  si prevede dovranno essere reiscritte nel corso della
gestione 2006.
   Quanto  ai  residui  di  stanziamento,  la  legge  di  riforma  ha
demandato  ad  una  valutazione  di  merito  da  parte  del  Ministro
dell'economia  e delle finanze, in sede di formazione del bilancio di
previsione,  la  loro  conservabilita'  in  relazione  allo  stato di
attuazione dei programmi e progetti; le relative procedure sono state
definite  con la gia' nota direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri,  anticipandone  la  quantificazione  nella  idonea sede del
rendiconto.

   5.2. - Particolari adempimenti del Ministero della difesa.
   Ai  sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge
4  ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della
difesa  dovra'  essere  unito  apposito  allegato,  da  sottoporre al
Parlamento,  relativo  ai  piani  di  spesa  gravanti  sugli ordinari
stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi
pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.
   Inoltre,  ai  fini  del  controllo  del Parlamento sulle procedure
previste   per   gli  approvvigionamenti  centrali,  dovranno  essere
predisposte  -  secondo  l'analisi  prevista dal comma 5 del medesimo
articolo  1  della  citata legge n. 436 del 1988 - apposite relazioni
illustrative,  da  allegare  al  detto  stato  di  previsione,  sulla
complessiva  spesa  del  personale  in servizio permanente, su quello
volontario,   nonche'   sullo   stato  di  attuazione  dei  programmi
concernenti   spese   di   ammodernamento,   rinnovamento  e  ricerca
scientifica.

   5.3 - Spese di personale
   5.3.1  -  La previsione delle spese di personale viene effettuata,
come nel precedente anno, per centri di responsabilita' e capitolo di
spesa sulla base dei modelli di rilevazione e delle istruzioni per la
compilazione degli stessi forniti nell'ALLEGATO n. 3.
   Si  precisa  che  i  modelli utilizzano l'applicazione SICO e sono
costituiti da:
   Modello  1  Stipendi ed altri assegni fissi: mediante tale modello
si  determina lo stanziamento relativo alle spese per assegni fissi e
continuativi,  distinti  per qualifica. Come gli altri anni le unita'
di   personale   vanno   espresse  in  anni/persona  (AA/P  2006)  da
determinarsi  secondo  i  criteri indicati nelle istruzioni contenute
nell'allegato  3.  Ai  fini  della  compilazione  del  modello  si fa
presente che l'amministrazione oltre ad inserire il numero degli AA/P
potra',  eventualmente,  modificare il valore unitario di alcune voci
retributive  (es.  valore medio della RIA, retribuzione di posizione,
ecc.)  qualora  l'importo  gia'  inserito  nel  sistema  non  risulti
congruo.  Non  sono  modificabili gli importi unitari di stipendio ed
indennita'  integrativa  speciale  riportati  nella  misura tabellare
vigente.  Al  fine  di apportare eventuali correttivi alla previsione
derivante  dall'applicazione  dei parametri non modificabili inseriti
nel  sistema, e' stata prevista una nuova voce "recuperi" nella quale
vanno  indicati  gli importi che si prevede di non corrispondere, per
particolari  posizioni  di status o per effetto di normative speciali
(es.:  personale  in servizio all'estero). Modello 2 - Altre spese di
personale:  i modelli relativi alle altre spese di personale, diverse
da quelle inserite nei capitoli degli stipendi, non vanno compilati.
   Modello  3 - Oneri sociali a carico dell 'amministrazione ed IRAP:
il  modello  rileva  le  spese  relative ai contributi posti a carico
dell'amministrazione   e  all'IRAP  riferiti  oltre  che  alle  spese
rilevate nel modello 1 anche al trattamento accessorio.
   I  dati  immessi nei modelli 1 e 3 vengono riepilogati, nella fase
finale,  in  un  modello  denominato  "Riepilogo  generale  dei  dati
previsionali".

   5.3.2   -   Il   fondo  unico  di  amministrazione,  destinato  al
finanziamento  della  contrattazione  integrativa  del  personale non
dirigente, non viene rilevato in nessuno dei modelli disponibili. Per
quel che concerne la relativa determinazione saranno emanate apposite
istruzioni con separata nota.
   Relativamente  ai  Fondi  per  la  retribuzione  di posizione e di
risultato,  dei  dirigenti di prima e seconda fascia, si conferma che
il  loro ammontare concorre a determinare la previsione relativa alla
spesa  per  stipendi  ed  altri assegni fissi rilevata nel modello 1.
Tuttavia,   allo  scopo  di  tenere  separati  gli  importi  di  tali
retribuzioni  dagli  altri  costi  gravanti  sui medesimi capitoli di
bilancio  va  elaborato  un  apposito  piano  finanziario  rivolto ad
evidenziare  le risorse utilizzabili a detti fini, in base alle norme
contrattuali,   e  quelle  effettivamente  utilizzate;  dimostrazione
necessaria  anche  per  la determinazione delle economie di bilancio,
che  saranno  assegnate,  unitamente  alle  altre  economie,  con  il
provvedimento di assestamento di bilancio dell'anno successivo.

   5.4.- Allegati relativi alle risorse destinate alle regioni.
   Come  gia'  evidenziato al precedente punto 2.2.6., ciascuno stato
di  previsione  deve  essere  corredato  di un apposito allegato dove
vengono   esposte,  per  unita'  previsionali  di  base,  le  risorse
destinate  alle  aree previste dal comma 5 della legge 468 del 1978 e
alle singole realta' regionali.
   I  dati  utilizzati  per  la  costruzione  dei  predetti allegati,
verranno ricavati automaticamente dalle indicazioni che, al riguardo,
dovranno  essere  fornite dalle Amministrazioni tramite le specifiche
schede-capitolo sulla regionalizzazione.
   Si  invitano, quindi, le Amministrazioni stesse a porre la massima
cura,  al fine di consentire le rilevazioni previste dalla richiamata
normativa da trasfondere negli allegati di cui sopra.
   Corre  poi  l'obbligo  di  avvertire  che  le schede relative alla
regionalizzazione  della spesa, richiamate al precedente punto 2.2.6.
dovranno   essere  integrate  con  specifiche  note  informative  sui
programmi   e   progetti  finanziati.  Qualora  la  regionalizzazione
risultasse  ancora  in  via  di  programmazione,  essa  potra' essere
effettuata alla stregua di criteri semplici e piu' possibile lineari,
basata anche sulla ripartizione effettuata negli anni passati.

   5.5. - Articoli del disegno di legge.
   Insieme  alle  proposte  di  previsione,  ciascuna Amministrazione
dovra'  far  avere anche lo schema degli articoli relativi al proprio
stato di previsione, da inserire nel disegno di legge di approvazione
del  bilancio  tenendo  presente  che  non  possono  essere  prese in
considerazione  proposte  di  norme che non risultino coerenti con la
natura di detta legge.

   5.6. - Note preliminari degli stati di previsione.
   Ciascuno  stato  di previsione deve essere illustrato da una "nota
preliminare"  ed  integrato  da un allegato tecnico che risponda alle
prescrizioni  della  legge di riforma, per cui nelle note preliminari
della  spesa  sono  indicati  i  criteri adottati per la formulazione
delle  previsioni,  con  particolare  riguardo alla spesa corrente di
carattere    discrezionale   che   presenta   tassi   di   variazione
significativamente  diversi  da quello indicato per le spese correnti
nel "Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal
Parlamento"  (articolo  2,  comma 4 quater, della legge 468 del 1978,
introdotto dalla legge 94 del 1997).
   Nelle  note  preliminari  della  spesa sono altresi' riportati gli
obiettivi  che  le Amministrazioni intendono conseguire in termini di
livello   dei  servizi  e  di  interventi,  con  l'indicazione  delle
eventuali    assunzioni    di   personale   programmate   nel   corso
dell'esercizio  e  degli indicatori di efficacia ed efficienza che si
intendono  utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico
sono  indicati,  disaggregati  per  capitolo, i contenuti di ciascuna
unita'  previsionale  e  il  carattere  giuridicamente obbligatorio o
discrezionale  della  spesa, con il rinvio alle relative disposizioni
legislative,  nonche'  i  tempi  di  esecuzione  dei  programmi e dei
progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione.
   Si  richiama  quanto  rappresentato nel punto 2.2.2 in ordine alla
elaborazione  delle  previsioni per funzioni obiettivo, da utilizzare
opportunamente nelle note preliminari medesime.
   Si  rileva,  inoltre,  l'esigenza  di  correlare  gli obiettivi ai
centri  di  responsabilita'  e,  nell'ambito  di ciascuno di essi, e'
necessario   fornire  sintetiche  informazioni  per  ogni  intervento
(considerando  in  modo  unitario  quelli eventualmente ripartiti tra
parte  corrente  e  capitale)  evidenziando  l'oggetto,  i principali
meccanismi   normativi   e  le  caratteristiche  strutturali.  Appare
opportuno  indicare a questo livello, anziche' nell'allegato tecnico,
le  informazioni  relative  "ai  tempi  di esecuzione dei programmi e
progetti".  E'  opportuno  in particolare specificare se l'intervento
consiste in un mero trasferimento o se la struttura impegna nella sua
realizzazione  risorse  proprie  (interventi  diretti  o  misti).  In
quest'ultimo  caso deve essere esplicitata la quota parte dell'unita'
"funzionamento"  che  viene  utilizzata per la sua gestione (quota di
personale, di beni e servizi e informatica).
   La  valutazione  dei  risultati  deve  essere evidenziata mediante
l'esposizione  di indicatori finanziari relativi all'ultimo triennio:
rapporto   tra  massa  spendibile  ed  impegni,  rapporto  tra  massa
spendibile  e  pagamenti  (considerando  nel caso di utilizzazione di
conti  della  tesoreria  la  loro  effettiva movimentazione), livello
delle  economie e delle perenzioni. Gli indicatori finanziari possono
essere  integrati, se possibile, con indicatori fisici, relativi allo
specifico  intervento. Per le unita' di intervento diretto o misto va
evidenziato  anche  il  rapporto  tra  massa  spendibile,  impegni  e
pagamenti  con  le  spese  di  personale,  di  beni  e  servizi  e di
informatica utilizzate.
   Per   l'unita'   "funzionamento"  relativa  a  ciascun  centro  di
responsabilita'  deve essere evidenziata la ripartizione percentuale,
distinguendo  tra  spese di personale, beni e servizi ed informatica,
tra  i  vari interventi e la quota residua, relativa al funzionamento
generale della struttura.
   Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono
specificamente  illustrati  i criteri per la previsione delle entrate
relative  alle  principali  imposte e tasse e, per ciascun titolo, la
quota  non  avente  carattere  ricorrente,  nonche',  per  il periodo
compreso   nel   bilancio  pluriennale,  gli  effetti  connessi  alle
disposizioni  normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o
riduzioni  del  prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura
delle  agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e
degli obiettivi perseguiti.
   La  nota  preliminare  di  ciascuno  stato  di  previsione espone,
inoltre,  in  apposito  allegato,  le previsioni sull'andamento delle
entrate  e  delle  spese  per  ciascuno  degli  esercizi compresi nel
bilancio pluriennale.
   Le  note preliminari devono essere inoltrate al Dipartimento della
Ragioneria  Generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  per  le
politiche di bilancio - entro il 29 luglio 2005.
   Tenuto  conto della rilevanza che assumono le note preliminari, si
rappresenta  l'opportunita'  che  i documenti in questione, trasmessi
come  sopra  detto  per la predisposizione del progetto di bilancio a
legislazione  vigente  entro il 29 luglio 2005, una volta definito il
DPEF   ed   approntato  il  disegno  di  legge  finanziaria,  vengano
aggiornati,   a   cura   di   ogni   Amministrazione,  tenendo  conto
dell'interlocuzione intervenuta con il Ministro dell'Economia e delle
Finanze,  e  quindi  degli  obiettivi  eventualmente  ridefiniti  nel
contesto del proprio stato di previsione della spesa.
   Si   richiamano,  al  riguardo,  le  indicazioni  riportate  nella
circolare nel punto 2.6.
   Le  note  preliminari  aggiornate  dovranno  essere  inoltrate  al
Dipartimento  Ragioneria generale dello Stato - IGPB entro il mese di
ottobre 2005 al fine della loro presentazione al Parlamento.

   5.7. - Elenchi da allegare alla Tabella n. 2 (Economia e Finanze).
   Gli   Uffici  Centrali  del  Bilancio  presso  le  Amministrazioni
Centrali  sono  invitati  a  segnalare,  nel  testo  conclusivo delle
previsioni, i capitoli da includere negli elenchi allegati allo stato
di   previsione   del   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze
concernenti:
      - spese obbligatorie e d'ordine (Elenco n. 1);
      - capitoli  per  i  quali e' concessa al Governo la facolta' di
cui  all'articolo 12, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n.
2);
      - capitoli  per i quali e' concessa al Ministro dell'economia e
delle  finanze  la  facolta'  di  cui all'articolo 12, comma 2, della
legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 3).

   5.8. - Nomenclatore degli atti.
   Nel  confermare,  come  per  il passato, la notevole rilevanza che
assumono  i riferimenti normativi sottostanti ai capitoli nell'ambito
delle   rispettive  unita'  previsionali,  in  relazione  al  decreto
legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, si conferma la
necessita'   di   procedere,   ove   occorra,  all'aggiornamento  del
"Nomenclatore degli atti".
   Si ricorda che l'aggiornamento in questione appare indispensabile,
atteso che le leggi di spesa rivestono rilevanza, ai fini gestionali,
per   l'emissione  dei  mandati  informatici,  nonche'  ai  fini  del
monitoraggio  che  il  decreto  legge  n. 194 del 2002 convertito con
modificazioni   dalla   legge   246  del  2002  affida  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento Ragioneria Generale
dello Stato.


   6. - CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI

   Occorre,   innanzitutto,   premettere   che  il  calendario  degli
adempimenti  non  potra' risultare molto dissimile a quello dell'anno
passato,  tenuto  conto che le schede capitolo concernono le proposte
per  le  nuove  previsioni unitamente a quelle per l'assestamento del
bilancio  2005,  adempimento,  questo,  che  deve essere formalizzato
entro  il  30  giugno  2005  con  la  presentazione al Parlamento del
disegno di legge prescritto per lo scopo dall'articolo 17 della legge
468 del 1978.
   Le   proposte   di   previsione   -  contestualmente,  come  viene
specificato nell'apposita circolare, alle proposte per l'assestamento
del  bilancio  2005  -  andranno  quindi  riportate  nelle piu' volte
richiamate  "schede-capitolo" per il bilancio annuale di competenza e
di  cassa  2006 e nelle schede per il bilancio pluriennale 2006-2008:
dette  schede  nei termini precisati al punto 2.1.1., unitamente alle
tabelle  con  i  dati economici (punto 2.7 della circolare), dovranno
essere  ritirate  a  cura degli Uffici Centrali del Bilancio - per il
successivo  inoltro alle competenti Amministrazioni - l'8 aprile 2005
presso  il  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello  Stato -
Ispettorato  generale  per  l'informatizzazione della contabilita' di
Stato - Via XX Settembre n. 97.
   Le   Amministrazioni  che  utilizzeranno  la  via  telematica  per
formulare  le  proposte  di  previsione si avvarranno direttamente di
tale  procedura,  senza  che  si  debba ricorrere al materiale ritiro
delle  schede-capitolo cartacee; andranno invece ritirate le predette
elaborazioni  per  funzioni  obiettivo  e  le  tabelle  con i dati di
budget.
   Le  richiamate  "schede-capitolo", debitamente compilate, dovranno
essere   rimesse   ai   coesistenti   Uffici  Centrali  del  Bilancio
inderogabilmente  entro il 5 maggio 2005, unitamente ad una copia dei
modelli di rilevazione del personale di cui al punto 5.3.
   Completato   l'inserimento  dei  dati  potranno  essere  richieste
all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Ufficio VII -
le stampe delle proposte di bilancio 2006 da sottoporre ai competenti
Consigli di Amministrazione per gli adempimenti di pertinenza.
   Per i capitoli di entrata in gestione alle singole Amministrazioni
si dovranno seguire le stesse procedure previste per le spese.
   Infine,  le  proposte  di  previsione di competenza e di cassa per
l'anno  2006  e  di  sola  competenza  per  il  bilancio  pluriennale
2006-2008,  nonche'  tutti  gli  elaborati  di corredo previsti dalla
presente  circolare  dovranno  pervenire  allo  scrivente entro il 20
maggio 2005.
   Le  Amministrazioni che operano in via telematica sono invitate ad
attenersi  al predetto calendario per quanto riguarda gli adempimenti
di rispettiva competenza.
   Si  precisa,  infine,  che  le  Amministrazioni  medesime dovranno
inoltrare  al  Dipartimento  Ragioneria  generale  dello Stato - IGPB
entro il 29 luglio 2005 le note preliminari come specificato al punto
5.6  e  entro  il mese di ottobre 2005 le note preliminari aggiornate
come riportato nel punto medesimo.

       ---->   Vedere tabelle a pag. 64 e 65 della G.U  <----


ALLEGATO 3 - SPESE DI PERSONALE


                        ISTRUZIONI OPERATIVE

   Ruoli dei soggetti coinvolti
   I  soggetti che agiscono in SICO per la rilevazione degli Allegati
al  Bilancio  di  Previsione  ,  ed  i  relativi  ruoli,  sono  stati
individuati come segue:
      - CdR o Centro Unificato di Spesa:
   Comunica  e modifica i dati previsionali degli Allegati nella fase
di proposta iniziale, esprimendo le necessita' in termini di organico
e  di  spesa.  E'  responsabile della previsione e puo' continuare ad
effettuare variazioni sugli Allegati fino alla conclusione della fase
di rilevazione.
      - UCB: ufficio di monitoraggio di primo livello:
   E'  responsabile  della  verifica  degli  Allegati  al Bilancio di
previsione comunicati dalle Amministrazioni e della loro validazione,
sulla   base  delle  specifiche  istruzioni  che  saranno  comunicate
successivamente.
      - IGPB: Responsabile delle previsioni di Bilancio :
      - interroga,   ed  acquisisce  nel  sistema  bilancio,  i  dati
relativi  agli  Allegati  nelle fasi di proposta iniziale di concerto
con l'IGOP.
      - stabilisce  la  chiusura  della rilevazione degli Allegati al
Bilancio di Previsione di concerto con IGOP.
      - IGOP: Referente amministrativo di SICO stabilisce:
      - i    parametri    contrattuali    relativi    a    contratti,
macrocategorie,  categorie e qualifiche; importi unitari contrattuali
quali: retribuzione di riferimento (stipendio, IIS, etc.);
      - la  chiusura  della rilevazione degli Allegati al Bilancio di
Previsione di concerto con IGPB;
      - le   abilitazioni   per  l'accesso  a  SICO,  ai  fini  della
comunicazione degli Allegati al Bilancio di previsione.


   MODALITA' DI INVIO DEI DATI

   I  dati  relativi  alle previsioni 2006, in termini di competenza,
vanno  inseriti  direttamente,  a  cura dei CdR o Centri unificati di
spesa,   nel   sistema  informativo  SICO  (SIstema  COnoscitivo  del
personale  dipendente  delle amministrazioni pubbliche, cui si accede
tramite l'indirizzo internet: www.sico.tesoro.it).
   Il  sistema  informativo  prevede  la FASE "Proposta Iniziale" che
coincide  con  la  fase  di  acquisizione  dei dati, a cura dei CdR o
Centri Unificati di Spesa.
   Al  sistema  informativo  si  puo'  accedere  anche  dalla pagina:
http://www.homepagesico.mef.gov.it   nella  quale  e'  pubblicata  la
presente  circolare e tutte le notizie riguardanti la rilevazione (v.
link:  rilevazioni/allegati  previsioni:  settore  statale).  In tale
pagina possono essere consultate anche le tabelle contenenti l'elenco
delle  qualifiche  ed i relativi parametri retributivi, costituiti da
stipendio tabellare e indennita' integrativa speciale, che si trovano
gia' inseriti nel sistema.
   Per accedere al sistema, ai fini dell'immissione dei dati relativi
agli   allegati   delle   spese   di  personale,  ciascun  centro  di
responsabilita'  utilizza  le  utenze  (login) in possesso gia' dallo
scorso  anno.  I  centri  che  ne  fossero  sprovvisti  devono  farne
richiesta   via  e-mail  all'indirizzo:  allegati.sico@tesoro.it  per
evitare ritardi nella rilevazione.
   Le  utenze  sono  costituite  dall'identificativo  (login) e dalla
parola  chiave  (password)  e vengono utilizzate dal responsabile del
procedimento  amministrativo  e/o  da eventuali utenti (end-user) che
operano  sul  sistema per le attivita' di inserimento e rettifica dei
dati.
   La  richiesta  di  utenza da parte dell'Istituzione che comunica i
dati,  deve  contenere  le  seguenti informazioni (con riferimento al
responsabile del procedimento amministrativo e all'end-user):
      - cognome dell'utente;
      - nome dell'utente;
      - profilo   di  utenza,  cioe'  responsabile  del  procedimento
amministrativo o end-user;
      - indirizzo    e-mail   del   responsabile   del   procedimento
amministrativo;
      - Istituzione/unita'   organizzativa   per  la  quale  l'utente
comunichera' i dati;
      - rilevazione  per cui l'utente deve essere abilitato (allegati
al bilancio di previsione).
   Dopo  aver  effettuato  il  collegamento al sistema, l'utente deve
identificarsi  tramite  l'inserimento  di  login  e  password. A tale
proposito,  al  primo  accesso,  digitare  la password "sico0l" e poi
modificare.
   Se  l'identificazione  va  a  buon  fine,  viene  visualizzata  la
schermata  del  menu'  principale  da  cui si accede alla rilevazione
"Allegati di Personale al Bilancio di Previsione ".
   Si   seleziona,  quindi,  il  punto  1  "Allegati  ai  Bilanci  di
previsione  -  Settore statale", si sceglie l'anno, l'istituzione, il
centro di responsabilita' ed il contratto di riferimento.
   Il  sistema  chiede  poi di effettuare la scelta del modello tra i
seguenti:  Modello  1 - Stipendi ed altri assegni fissi , Modello 2 -
Altre  spese  di  personale  ,  Modello  3  -  Oneri sociali a carico
dell'amministrazione  ed  IRAP.  E'  altresi'  disponibile  anche una
funzione di Riepilogo dei dati previsionali.
   Effettuata  la scelta del modello, occorre selezionare la Fase dei
dati (Proposta iniziale) ed infine la scelta del Capitolo.
   Al   termine  dell'immissione  dei  dati  e'  necessario  salvarne
l'inserimento  premendo  il  tasto  "Salva  ",  successivamente viene
richiesto di confermare l'invio dei dati: cliccando sul pulsante "SI"
i  dati immessi vengono salvati ma possono essere ancora modificati o
cancellati.  Dopo  la  conferma  dell'invio  il  sistema  richiede di
chiudere  la  fase  di  rilevazione,  cliccando sul pulsante "SI" non
sara'  piu'  possibile modificare i dati. La "conclusione" della fase
di  rilevazione  effettuata  a cura del CdR e' necessaria ai fini poi
della  validazione  da  parte  degli  uffici  di  monitoraggio (UCB).
Eventuali successive modifiche saranno possibili solo previa apertura
della funzione di "rettifica" da parte degli UCB.


                MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI

             MODELLO 1- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI

   In  questo modello sono rilevate informazioni relative alle unita'
di  personale  e  alle  spese  per  assegni  fissi e continuativi per
singola qualifica/posizione economica.
   Nella   presente  rilevazione  sono  stati  inseriti  nuovi  campi
relativi  alle  assunzioni  e  cessazioni  nonche' quello relativo ai
recuperi.

   DATI DI ORGANICO

   Si richiama, preliminarmente, l'obbligo previsto dall'art 1, comma
93,  della  legge n. 311/2004, della rideterminazione delle dotazioni
organiche  apportando  una  riduzione  complessiva  del  personale in
servizio   in   misura  non  inferiore  al  5%  rispetto  alla  spesa
complessiva  relativa  al  numero  dei  posti in organico di ciascuna
amministrazione.
   Fanno  eccezione  le  categorie  indicate  nel successivo art. 94,
della  citata  legge,  per  le  quali  si  applicano  le disposizioni
specifiche   di  settore  (Scuola,  AFAM,  personale  della  carriera
diplomatica  e  prefettizia, magistrati, avvocati, procuratori, Forze
armate e Corpi di polizia).
   Si  rammenta  inoltre  il divieto, previsto dall'art. 1, comma 95,
legge  n.311/04,  per  gli  anni  2005,  2006 e 2007, di procedere ad
assunzioni di personale, fatte salve quelle espressamente autorizzate
dal medesimo comma.

   Ai fini dell'invio dei dati occorre preliminarmente selezionare la
qualifica e compilare successivamente i seguenti campi:
      - Unita'  di  personale  al  31/12: vanno inserite le unita' di
personale che si presume saranno in servizio al 31/12 dell'anno 2005.
Il  calcolo va effettuato sui presenti senza tener conto di posizioni
di  part  time. Ai fini della corretta determinazione si rammenta che
la disciplina autorizzatoria in materia di assunzioni e' estesa anche
al  personale trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 1-quater, del
decreto legge n. 136/2004, convertito dalla legge n. 186/2004.
      - Assunzioni  previste:  tale  campo,  fatte  salve le speciali
disposizioni   per   taluni  settori  che  consentono  assunzioni  di
personale,  non va compilato per le amministrazioni che rientrano nel
blocco  delle  assunzioni  per  l'anno 2006. Le eventuali deroghe per
l'anno  2006  saranno infatti finanziate dall'apposito fondo previsto
dall'art. 1, comma 95, della legge n. 311/04.
      - Cessazioni  previste:  nella nuova voce "cessazioni previste"
vanno  indicate  le unita' di personale che si prevede cesseranno nel
corso  del  2006  per dimissioni, limiti di eta' o passaggio ad altre
amministrazioni.   Nel  numero  dei  cessati  non  va  ricompreso  il
personale    che    passa    a   qualifiche   superiori   all'interno
dell'amministrazione  stessa  il  quale va incluso direttamente negli
anni persona
      - Anni-Persona:  gli  "anni persona" da indicare in tale campo,
con  massimo  due valori decimali, vanno determinati sulla base delle
mensilita' che si prevede di pagare nel corso dell'anno 2006.
   Controlli sugli anni persona
   Si  precisa  che  il  sistema  effettua un controllo tra il totale
delle unita' in servizio al 31.12.2005 e il totale degli anni persona
2006  e  non  consente  il  salvataggio  dei dati inseriti qualora il
totale degli anni persona risulti superiore al totale delle unita' in
servizio al 31/12/2005.
   Esempi di calcolo dell'anno persona:
   Ove  si preveda di pagare un dipendente per 12 mesi l'anno/persona
sara'  uguale  a  1.  Nei  casi  di cessazione dal servizio nel corso
dell'anno  di  rilevazione  l'anno/persona va determinato in rapporto
all'effettiva  durata  del  servizio  (es.  0,5  per  ogni dipendente
cessato dal servizio dal 1 ° luglio).
   Il  personale  che  passa  nel  mese  di  luglio  da una posizione
economica/qualifica  piu'  bassa  ad una piu' elevata, l'anno/persona
viene  quantificato per 0,5 nella qualifica inferiore e per 0,5 nella
qualifica superiore.
   Per  il  personale  che  si prevede in part-time l'anno persona e'
quantificato  in base alla percentuale di part-time prescelto (es. il
personale in part-time all'80% equivale a 0,8 anni/persona; quello al
30% a 0,3 anni/persona; il personale in part-time al 50% che cessera'
il 1 ° luglio sara' pari a 0,25 anni-persona).
   Il  personale  al quale non viene corrisposto alcun emolumento per
l'intero  anno  (es. personale in aspettativa senza assegni) non deve
rientrare nella determinazione degli anni-persona.
   Coerenza  degli  anni persona nelle rilevazioni: Sico/Contabilita'
economica
   Gli anni persona comunicati dalle amministrazioni nel sistema SICO
dovranno  essere  coerenti  con quelli indicati dai singoli centri di
costo  che  trasmettono  informazioni  per  la contabilita' analitica
dello  Stato.  La verifica di tale coerenza e' demandata ai referenti
dei  Centri  di responsabilita' amministrativa e agli Uffici centrali
di bilancio.
   Personale in assegnazione temporanea
   Si  rammenta  infine  che le disposizioni contrattuali relative al
comparto Ministeri (CCNI del 16/05/2001 art. 4, comma 12), confermate
annualmente  dalla  legge  di  bilancio, pongono interamente a carico
delle  amministrazioni  di destinazione gli oneri per il personale da
esse  utilizzato  in  assegnazione  temporanea (comando). Pertanto le
relative  spese  per  il  trattamento  fisso  e  continuativo,  vanno
previste  sui capitoli degli stipendi dell'amministrazione presso cui
detto  personale  e'  temporaneamente assegnato, nelle corrispondenti
posizioni   economiche/qualifiche  del  modello  1.  Andranno  invece
rilevate  in  capitoli  appositamente  costituiti  le  somme  per  il
personale  appartenente  ad altri comparti, assegnato temporaneamente
ad   amministrazioni   dello   Stato,  che  vengono  rimborsate  alle
amministrazioni   pubbliche  di  provenienza  (diverse  dal  comparto
Ministeri)  in  base  a  quanto  previsto dall'art. 70, comma 12, del
d.lgs. n. 165/2001.
   Nei  casi  in  cui,  in  applicazione di speciali disposizioni, le
amministrazioni   statali   continuino  a  sostenere  spese  fisse  e
continuative  per  il  proprio  personale  in assegnazione temporanea
(posizione di comando e di fuori ruolo) presso altre
   amministrazioni,  dette  spese  continuano  ad essere previste sul
capitolo  degli  stipendi delle amministrazioni di appartenenza nelle
corrispondenti posizioni economiche/qualifiche del modello 1.

   DATI DI SPESA

   Il  sistema  elabora,  sulla  base  dei parametri retributivi gia'
inseriti  (e  pertanto  non  modificabili  dalle amministrazioni), le
spese relative alle voci stipendio ed indennita' integrativa speciale
(qualora  prevista)  moltiplicando  gli importi unitari per il numero
degli  anni  persona.  Il  sistema calcola anche, automaticamente, la
spesa  per  la  13°  mensilita'  utilizzando  quale  base  di calcolo
l'ammontare  complessivo  delle voci relative a stipendio, indennita'
integrativa  speciale e ria. Per le seguenti voci: ria, indennita' di
amministrazione/posizione,  altre indennita', il sistema, in presenza
di  informazioni  provenienti dai flussi di monitoraggio (SPT, ecc.),
propone  gli  importi  unitari  medi  annui.  Tali  importi, riferiti
all'ultimo  mese  disponibile moltiplicato per 12 mensilita', possono
essere  modificati dall'amministrazione nel caso in cui non risultino
congruenti con i dati in proprio possesso.
   In  assenza  di  parametro  (es:  contrattisti)  la relativa spesa
dovra' essere interamente indicata nella voce "altre indennita'".
   I campi da compilare da parte delle amministrazioni per i quali il
sistema  non propone alcun valore sono quelli relativi alle rimanenti
voci di spesa:
      - Totale Arretrati
   Devono   essere  riportati  per  ciascuna  qualifica  gli  importi
procapite  riferiti  ad  arretrati  che si prevede di corrispondere a
titolo  di stipendio, I.I.S., Ria, 13^ mensilita' e indennita' pagate
con i capitoli di stipendio.
      - Assegno per nucleo familiare
   Va  indicato  l'ammontare  complessivo,  riferito cioe' a tutto il
personale  rilevato  nel  modello  1,  delle  somme che si prevede di
corrispondere a tale titolo nell'apposito campo.
   RECUPERI:  nella  nuova  voce "recuperi", vanno inseriti eventuali
recuperi  dovuti  a situazioni di stato (es.: riduzioni per scioperi,
congedi, aspettative che comportano riduzioni dei valori indicati nel
modello  1) o specifiche normative (es.: riduzioni stipendiali per il
personale  in  servizio  all'estero)  al fine di apportare correttivi
alle  previsioni  automaticamente  definite dal sistema. L'importo da
inserire deve essere espresso, per
   qualifica/posizione  economica,  a  differenza di quanto richiesto
per le altre voci di spesa, in valore complessivo e non come
   importo medio annuo pro-capite. Il sistema sottrarra'
   automaticamente tale importo dal totale delle voci retributive per
la qualifica interessata.
   Per  il  corretto  utilizzo della voce "recuperi" si suggerisce di
procedere come segue:
      - inserire gli anni persona;
      - inserire i valori medi richiesti;
      - visualizzare  il  totale  calcolato  dal  sistema (vedi sopra
"valorizzazione degli importi di spesa");
      - inserire   l'importo   dei   recuperi  utilizzando  il  tasto
"modifica'
      - determinare  per  ciascuna  qualifica  l'importo  da inserire
nella voce "recuperi" a correzione del totale calcolato;
      - visualizzare  il  totale  per  verificare  l'esattezza  della
riduzione operata.
   Operazioni conclusive (modello 1)
   Completato  l'inserimento  dei  dati  relativi  alle  singole voci
esaminate, il sistema calcola automaticamente il TOTALE IMPORTO LORDO
del  capitolo  (corrispondente  al  totale delle voci retributive, al
netto   dei   recuperi,   dell'importo  per  assegno  per  il  nucleo
familiare).  E'  richiesto  l'inserimento delle percentuali di cui si
compone  il  predetto  totale  con  riferimento alla componente netta
(netto  dipendente),  alle  imposte  sulle  retribuzioni (IRPEF) e ai
contributi sociali a carico del lavoratore.

   MODELLO 2 - ALTRE SPESE DI PERSONALE Tale modello non va compilato

   MODELLO 3 - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IRAP

   Il   modello   rileva   le   spese   complessive  poste  a  carico
dell'amministrazione  relative  ai  contributi e all'IRAP gravanti su
tutti  gli  emolumenti  (fissi  e accessori) rilevate nei modelli 1 e
quelli relative ad altre spese non rilevate nel sistema SICO.
   Riepilogo dei dati previsionali
   I  dati  provenienti dai modelli 1 e 3 possono essere visualizzati
nella  schermata  di  riepilogo una volta ultimata l'acquisizione dei
dati.
   Confronto fasi
   Permette  di  effettuare il raffronto dei dati immessi nel sistema
nelle  varie  fasi  della  previsione (Proposta iniziale, Revisione e
Approvazione Legge di Bilancio).
   Termini di invio:
   L'accesso  al  sistema  per  l'acquisizione  dei  dati  sara' reso
possibile dal 13 aprile al 6 maggio.

ASSISTENZA

   Richieste di chiarimenti o di nuove utenze possono essere rivolte,
preferibilmente   per   posta  elettronica,  al  seguente  indirizzo:
allegati.sico@tesoro.it;
   per fax al seguente numero: 06/47614582;
   telefonicamente  ai numeri: 06 47614707; 06 47616814; 06 47616499;
0647614932
   La   presente  circolare  e'  pubblicata  nel  sito  Internet  del
Ministero         dell'Economia        e        delle        Finanze:
http://www.homepagesico.mef.gov.it   (su  circolari/previsioni  e  su
rilevazioni/allegati   previsioni/settore   statale)  e  puo'  essere
inviata per posta elettronica a chi ne fa richiesta.

    ---->   Vedere tabelle da pag. 77 a pag. 80 della G.U  <----