BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 2006 E PER IL TRIENNIO 2006 - 2008 NOTA TECNICA N° 1 N.B.: I Direttori degli Uffici Centrali del Bilancio, cui l'articolo 28 della legge di contabilita' di Stato demanda il compito di compilare gli schemi degli stati di previsione, sono invitati a prestare fattiva collaborazione per una puntuale applicazione delle presenti direttive. 1. - CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI 1.1. - Per la concreta predisposizione di una manovra di bilancio coerente con gli obiettivi e le compatibilita' precisate nel bilancio programmatico dello Stato per il triennio 2005-2007, il progetto di bilancio 2006 e il bilancio pluriennale 2006-2008 - ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 468 del 1978, come modificati dalla legge n. 94 del 1997 - devono essere redatti sulla base della legislazione vigente e quindi anche alla stregua delle implicazioni finanziarie recate da provvedimenti legislativi al momento intervenuti, compresa la normativa recata dalla legge finanziaria 2005. 1.2. - Le singole Amministrazioni, nel formulare le proposte di spesa, dovranno procedere a una revisione rigorosa delle dotazioni di bilancio, con riferimento ai criteri prefigurati nella circolare. Il rispetto delle direttive di contenimento delle spese correnti innanzi indicate, unitamente alla completa revisione dell'intero quadro contabile di ciascun capitolo, nell'ambito delle rispettive unita' previsionali, segnera' il limite complessivo massimo delle assegnazioni di competenza di ogni Amministrazione; eventuali maggiori necessita' connesse a spese obbligatorie e inderogabili devono essere compensate per quanto possibile con la riduzione delle spese correnti a carattere discrezionale. Giova, al riguardo, rappresentare che la Legge Finanziaria 2005, ai fini di conseguire l'obiettivo prioritario dell'aggiustamento strutturale dei conti pubblici, ha introdotto la regola dell'incremento massimo del 2% rispetto all'anno precedente per le spese che hanno impatto diretto sul conto consolidato della Pubblica Amministrazione, con esclusione degli oneri di personale. Nella circolare vengono evidenziate in dettaglio le categorie economiche interessate, per le quali, esclusi i consumi intermedi, l'incremento complessivo delle dotazioni iniziali di competenza e di cassa per il 2006, per ciascuna Amministrazione, non potra' superare il cennato limite del 2% rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del 2005. Risultano, peraltro, escluse da tale limitazione le prestazioni sociali in denaro, in coerenza con le specifiche indicazioni recate dalla Legge Finanziaria 2005. Relativamente alla categoria di spesa per consumi intermedi (categoria II) si rinvia al punto 2.1. 2. - BILANCIO ANNUALE DI COMPETENZA L'impostazione del progetto di bilancio a legislazione vigente 2006-2008 si basa, come di consueto, sulla struttura del bilancio di previsione dello Stato, recata dalla richiamata legge n. 94 del 1997. La distinzione tra bilancio per la decisione parlamentare e bilancio per la gestione e la rendicontazione comporta che il progetto di bilancio sia articolato in unita' previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unita' corrisponda un unico centro di responsabilita' amministrativa. L'attivita' propositiva va effettuata in linea con le vigenti indicazioni normative fin dalla fase di proposta da parte dei dirigenti responsabili della gestione delle singole unita' previsionali, alla stregua degli obiettivi e programmi nonche' degli elementi da riportare nella nota preliminare cui si fara' cenno in seguito. A proposito dei criteri e parametri di formazione delle previsioni, poi, la normativa vigente (art. 4 bis della legge 468/1978 e art. 2 del decreto legislativo 279/1997) indica che gli stanziamenti vanno determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, per il periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna Amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa storica incrementale. 2.1. - Consumi intermedi. Si rinvia a quanto rappresentato nella circolare in ordine alle spese per consumi intermedi, in massima parte attinenti alle spese di funzionamento incluse nelle specifiche unita' previsionali di base, le quali, tenuto conto del comma 295 dell'articolo 1 della Legge Finanziaria 2005, dovranno essere per ciascuna Amministrazione globalmente ridotte per il 2006 almeno del 3% rispetto alle corrispondenti previsioni iniziali del 2005. D'altro canto le Amministrazioni potranno continuare a beneficiare del processo di razionalizzazione della spesa per acquisto di beni mediante l'utilizzo delle convenzioni quadro definite da CONSIP S.p.a., nell'ambito del sistema giuridico ridefinito dall'art. 3, commi da 166 a 172, della legge finanziaria 2004, nonche' del comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 191/2004. Nell'ambito delle spese per consumi intermedi, come specificamente precisato nella circolare, le dotazioni per studi ed incarichi di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione non possono superare la spesa sostenuta nel 2004, intendendo per spesa sostenuta quella impegnata in detto anno. Inoltre le spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, non possono eccedere l'80% delle corrispondenti spese impegnate nel 2004 (comma 12 Legge Finanziaria 2005). Ove alcune Amministrazioni risultino escluse dalla predetta limitazione, a seguito dell'adozione della procedura di cui al comma 13 della stessa Legge Finanziaria, gli stanziamenti per le spese in questione andranno comunque assoggettati alla regola generale innanzi richiamata per il complesso delle spese per consumi intermedi. Ai fini della dimostrazione del rispetto delle particolari limitazioni innanzi precisate le Amministrazioni dovranno fornire, con il supporto dei coesistenti Uffici centrali del bilancio, appositi prospetti, per ciascuna tipologia di spesa, che consentano la relativa verifica della congruita' delle previsioni formulate. 2.2.- Schede - capitolo 2.2.1 - Per la formulazione delle proposte operative per la costruzione del bilancio a legislazione vigente, dovranno essere utilizzate le consuete "schede-capitolo" appositamente predisposte dal Sistema Informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le quali, peraltro, non si differenziano sostanzialmente da quelle delle precedenti previsioni. Le schede-capitolo da utilizzare per le proposte di previsione - contestualmente a quelle per l'assestamento del bilancio 2005 - sono conformi al facsimile allegato alla presente (all. n. 1). Per le Amministrazioni che hanno richiesto ed acquisito il sistema informativo di contabilita' gestionale (SI.CO.GE), messo a disposizione dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, le schede capitolo verranno rese disponibili in via telematica e quindi le Amministrazioni medesime potranno curare direttamente l'inserimento dei dati afferenti le proposte in via informatica. Cio' consentira', altresi', l'immediata riassunzione dei dati relativi ai progetti di assestamento e previsioni, con evidenti vantaggi in termini di efficienza, nonche' di benefici sui tempi e con la possibilita' di disporre, con immediatezza, delle grandezze generali da sottoporre a valutazione. Tale sistema contabile gestionale, in base al calendario degli adempimenti e su attivazione dell'Ufficio responsabile, consentira' di trasmettere le proposte al Sistema Informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per la validazione da parte del corrispondente Ufficio Centrale del Bilancio. In via preliminare va tenuto presente che, pur se le proposte dovranno incentrarsi sulla individuazione degli obiettivi e dei programmi da perseguire da ciascuna Amministrazione con riferimento alle unita' previsionali, la concreta attivita' propositiva viene posta in essere mediante le schede concernenti i singoli capitoli (unita' elementari gestionali), che consentiranno riassunzioni nelle unita' previsionali per la decisione parlamentare e nel contempo la predisposizione degli allegati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia. Per le spese, i riquadri delle schede-capitolo che evidenziano le caratteristiche del piano di formazione (competenza) e del piano di gestione (competenza-residui accertati/presunti - massa spendibile - cassa) si presentano simili al passato. E' da evidenziare che, come per il passato, la gestione - per le esigenze connesse alla nuova classificazione economica SEC 95 e al monitoraggio delle leggi di spesa- viene condotta, in alcuni casi, per "articoli", sicche' la scheda capitolo si potra' sviluppare in piu' pagine a seconda del numero degli articoli sui quali si svolge la gestione del capitolo. In sostanza, la scheda capitolo (pagina 1) riguardera' la situazione complessiva e riassuntiva del capitolo; vi saranno poi successive pagine per quanti saranno gli articoli in gestione. Un ampio riquadro posto al centro della scheda capitolo e' riservato alle funzioni obiettivo, individuate con riguardo all'esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto dell'attivita' amministrativa. La classificazione delle spese per funzioni obiettivo si sviluppa nel predetto riquadro su 4 livelli: divisioni, gruppi, classi e missioni istituzionali (funzioni obiettivo). A tale riguardo e' prevista la possibilita' per ciascun capitolo di riportare fino a un massimo di dieci missioni istituzionali (funzioni obiettivo) per ciascuna scheda. Giova avvertire che la percentuale dello stanziamento da riferire al livello minimo della predetta classificazione deve essere esposta senza decimali, ferma restando la percentuale complessiva da riferire al cento per cento. 2.2.2 - Con le previsioni per il 2006 si intende dare maggiore rilevanza alle previsioni di bilancio formulate per funzioni obiettivo, anche per consentire alle Amministrazioni la piu' pertinente redazione delle note preliminari in sintonia con le disposizioni previste in proposito dalla legge n. 94/97, ribadite dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004. A tal fine, insieme alle schede capitolo verranno messe a disposizione apposite elaborazioni delle funzioni obiettivo di pertinenza di ciascuna Amministrazione, secondo la situazione in atto, documenti che, con l'assistenza degli Uffici centrali del bilancio, dovranno essere revisionati (nei contenuti e nelle percentuali di attribuzione) per consentire la riassunzione degli stanziamenti interessati direttamente attraverso le procedure informatiche. 2.2.3 - Si rappresenta poi che il processo di programmazione economico-finanziaria si basa sull'individuazione delle risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti, connessi al perseguimento delle proprie Missioni Istituzionali, delle strutture di ciascuna Amministrazione e delle relative risorse finanziarie. Le strutture chiamate a formulare le previsioni di spesa pertanto devono tenere conto: - delle risorse umane e strumentali impiegate dalle stesse strutture negli anni precedenti a quello di previsione; - dei vincoli derivanti dalla disponibilita' effettiva di risorse umane e dalla possibilita' di accedere a risorse umane e strumentali aggiuntive; - dei vincoli e delle indicazioni derivanti dagli obiettivi di politica economica e finanziaria. I Centri di responsabilita' amministrativa, ovvero i dirigenti responsabili della gestione delle singole unita' previsionali (art. 4-bis legge n. 468/78 e successive modificazioni ed integrazioni), costituiscono le strutture alle quali pervengono le informazioni economiche e finanziarie e che conseguentemente formulano le relative proposte di bilancio. A tal fine devono avvalersi delle conoscenze relative ai costi, ossia ai valori delle risorse umane e strumentali effettivamente utilizzate negli anni precedenti quello di previsione (art.12, comma 2, del D.Leg.vo 279/97). Per favorire l'indicato processo di programmazione sono state predisposte apposite tabelle che evidenziano i costi sostenuti negli esercizi 2003 e 2004 e quelli previsti per l'anno 2005 (budget 2005) forniti dal sistema unico di contabilita' economica. Gli schemi delle tabelle, allegate, in fac-simile, alla presente circolare, sono i seguenti: Tabella A - Dati per centro di responsabilita' e natura di costo: e' un prospetto che, per ogni centro di responsabilita' amministrativa, mette a confronto i costi sostenuti e gli anni persona impiegati nel 2003 con quelli del 2004 e i costi sostenuti nel 2004 con quelli previsti per il 2005 (Budget 2005), classificati per natura di costo(1). Tabella B - Dati per centro di responsabilita', missione istituzionale e natura di costo: e' un prospetto che, per ogni centro di responsabilita' amministrativa e per ciascuna missione istituzionale riferita allo stesso centro, espone i costi sostenuti nel 2004 e previsti per il 2005 (Budget 2005) distinti per semestre e classificati per natura. In relazione alle previsioni finanziarie, che rappresentano la quantificazione dell'esborso monetario relativo all'acquisizione delle risorse, i centri di responsabilita' amministrativa debbono, inoltre, tener conto dei disallinealnenti temporali e strutturali(2) esistenti tra il costo e la spesa; in particolare i costi di un centro di responsabilita' possono essere sostenuti anche con risorse finanziarie esterne al centro stesso (cfr. Manuale dei "Principi e delle regole contabili del sistema di contabilita' economica delle amministrazioni pubbliche" consultabile anche tramite il portale di contabilita' economica. In relazione a cio' sono state inserite - nella prima delle due tabelle descritte - le informazioni analitiche, fornite dai centri di costo delle Amministrazioni centrali tramite il sistema di contabilita' economica, che hanno consentito la riconciliazione tra i valori economici e i valori finanziari per gli anni 2004 e 2005. In particolare, quando ai costi rilevati (nel 2004) o previsti (nel 2005) corrispondono "spese sostenute (nel 2004) o da sostenere (nel 2005) su capitoli di altri centri di responsabilita'" (c.d. disallineamenti strutturali), tali spese non devono essere considerate ai fini delle previsioni finanziarie del centro stesso, ma andranno stimate per il 2006 e comunicate alla struttura che ha in carico le relative risorse finanziarie. Le "spese sostenute (nel 2004) o da sostenere (nel 2005) su fondi residui provenienti dagli anni precedenti" (c.d. disallineamenti temporali), analogamente alle precedenti, non andranno considerate ai fini della previsione di competenza del centro di responsabilita'. Va, infine, tenuto presente che le informazioni, fornite tramite le descritte tabelle non rappresentano che un primo ausilio a supporto del complesso processo di programmazione economico finanziaria, cui sono chiamate le singole strutture delle Amministrazioni centrali dello Stato. I report predisposti saranno disponibili, in forma elettronica, sul portale di contabilita' economica e saranno distribuiti, in forma cartacea, alle Amministrazioni, tramite i coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, contestualmente alle schede-capitolo. ----------------------- (1) La natura di costo individua la caratteristica fisico-economica di una risorsa utilizzata. Le nature di costo esistenti sono rappresentate dal Piano dei conti di cui al D.Leg.vo 279/97 e modifiche successive. (2) Il disallineamento temporale si verifica quando non vi e' corrispondenza nello stesso esercizio finanziario fra utilizzo di una risorsa (costo) e relativa spesa; il disallineamento strutturale si verifica quando il Centro di Responsabilita' che utilizza la risorsa (costo) e' diverso da quello che sostiene la relativa spesa. 2.2.4. - La configurazione delle spese aventi "carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale" e' richiesta, com'e' noto, in relazione all'art. 2, comma 4-quater, della legge 468/1978, come modificato dalla legge n. 94 del 1997, ed e' volta a pervenire ad una esatta individuazione delle previsioni di spesa giuridicamente obbligatorie, sulle quali non potra' esercitarsi il potere compensativo discrezionale della dirigenza, ne' quello limitativo degli impegni e dei pagamenti demandato al Ministro dell'economia e delle finanze dal comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 246/2002, di conversione con modifiche del decreto legge n. 194/2002. Prescindendo quindi dagli oneri determinati in via diretta o indiretta dalla legge, la ricognizione dovra' riguardare le spese classificate "fabbisogno" (FB); correlativamente, i capitoli interessati andranno opportunamente considerati e nel riquadro contrassegnato con la dicitura "natura della spesa", le Amministrazioni riporteranno la quota percentuale relativa ad obbligazioni giuridicamente perfezionate (per legge; per contratti; per convenzioni e similari) che verra' a costituire la parte in un certo senso consolidata delle previsioni. Ove non venisse riempito nel predetto riquadro l'apposito campo, significhera' che tutta la spesa (lo stanziamento del capitolo) non ha carattere giuridicamente obbligatorio. 2.2.5. Altra informazione resa necessaria per dare concreto contenuto operativo alla programmata impostazione delle spese per consumi intermedi, riguarda la determinazione e la comunicazione, in sede di scheda-capitolo, della quota di spesa destinata a consumi intermedi per gli enti e organismi statali dotati di particolare autonomia amministrativo-contabile e, pertanto, gestiti su specifici capitoli nell'ambito delle relative unita' previsionali di base. Si ricorda che le erogazioni destinate a tali organismi risultano generalmente determinate in tabella C della legge finanziaria. Le Amministrazioni interessate avranno cura di indicare la quota di stanziamento del capitolo competente destinata a consumi intermedi, nella predetta scheda capitolo, utilizzando il riquadro concernente la "natura della spesa" riportato tra gli "attributi del capitolo di formazione". In tal modo si pongono le basi per la piu' opportuna valutazione delle relative dotazioni in sede di disegno di legge finanziaria per il 2006. 2.2.6. Com'e' noto la legge 94 del 1997 prescrive, tra l'altro, alcuni adempimenti concernenti elementi informativi da fornire al Parlamento in ordine ad aspetti che sinteticamente possono indicarsi come "regionalizzazione della spesa statale". E' da ricordare che il Ministro dell'economia e delle finanze e' tenuto a presentare al Parlamento una relazione, allegata al disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione, con motivata indicazione programmatica sulla destinazione alle aree depresse del territorio nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e alle aree destinatarie degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, in conformita' della normativa comunitaria, nonche' alle aree montane, delle spese di investimento iscritte negli stati di previsione dei singoli Ministeri per gli interventi di rispettiva competenza, nell'ammontare totale e suddiviso per regioni. Viene prescritta, poi, la predisposizione di appositi allegati a ciascuno stato di previsione della spesa, dove esporre per unita' previsionali di base, rispettivamente, le risorse destinate alle aree depresse e svantaggiate relativamente alle spese correnti per il personale in attivita' di servizio e per trasferimenti, nonche' per tutte le spese in conto capitale, con esclusione delle erogazioni per finalita' non produttive; nonche' le risorse destinate alle singole realta' regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale. I dati relativi ai cennati adempimenti potranno essere tratti dalle indicazioni che le Amministrazioni dovranno riportare su apposite schede che - come per il passato - verranno inviate a parte per la specifica rilevazione della "regionalizzazione della spesa statale". Tali schede recheranno l'indicazione dell'Amministrazione interessata, del centro di responsabilita' amministrativa e del capitolo con la relativa collocazione nella pertinente unita' previsionale di base; espliciteranno poi lo stanziamento complessivo di competenza e la parte relativa alle aree depresse nonche' la quota non ripartita. Le Amministrazioni, come di consueto, avranno quindi cura di indicare nella parte prospettica gli importi da riferire - distintamente per ciascuna regione - alle aree depresse, alle aree di cui al decreto legge 148/93 convertito nella legge 236/93, nonche' alle aree montane, con distinta evidenziazione della quota ripartita e della quota ripartibile gia' programmata o da programmare. Nel caso di risorse ripartite o ripartibili gia' programmate, all'indicazione quantitativa dovra' accompagnarsi una sintetica indicazione degli interventi previsti. Nel mantenere l'analoga impostazione gia' attuata per gli anni decorsi, i dati relativi dovranno riguardare le sole spese d'investimento e quindi le riserve destinate alle regioni o alle aree depresse e svantaggiate riguarderanno solo i capitoli compresi nelle unita' previsionali allocate sotto le "spese in conto capitale". Le schede relative alla regionalizzazione della spesa statale, di cui un facsimile viene accluso alla presente nota tecnica (all. n. 2), verranno messe a disposizione delle Amministrazioni una volta che le proposte di previsioni per l'anno finanziario 2006 saranno state sottoposte a revisione da parte di questo Dicastero e quindi comunicate alle Amministrazioni. Unitamente alle proposte di bilancio revisionate saranno trasmesse alle Amministrazioni medesime le elaborazioni per funzioni obiettivo, richiamate al precedente punto 2.2, da utilizzare per la predisposizione delle note preliminari di cui al successivo punto 5.6. Le Amministrazioni provvederanno alla trasmissione delle predette schede debitamente compilate ai coesistenti Uffici centrali del bilancio, ai fini dell'immissione dei dati nel Sistema Informativo, entro il 29 luglio 2005. In tal modo le Amministrazioni saranno in grado di compilare anche le schede in questione alla stregua degli stanziamenti che verranno definiti. Nel caso di capitoli, riconducibili al punto precedente, che costituiscono "fondi da ripartire", l'indicazione della ripartizione per regioni va effettuata solo se questa risulta possibile in sede di formulazione delle proposte di previsione. 2.2.7. Per le entrate, le proposte per le previsioni 2006 dovranno essere formulate attraverso le schede - capitolo prodotte dal Sistema Informativo, le quali tengono conto ovviamente della struttura del bilancio dello Stato di cui alla legge 94 del 1997 e risultano in sintonia con le correlative schede per le spese, illustrate nel precedente punto 2.1. 2.3. - Criteri di definizione delle proposte di spesa. 2.3.1. - Dovendosi costruire il bilancio sulla base del criterio della legislazione vigente, si ricorda che per gli stanziamenti la cui quantificazione annua e' specificamente demandata alla legge finanziaria, l'importo da considerare per l'anno 2006 deve essere quello autorizzato per tale anno con la Tabella C della legge finanziaria 2005. Le proposte dovranno essere riportate nelle "schede-capitolo" che evidenziano, tra l'altro, i limiti risultanti da fattori legislativi predeterminati. Per le autorizzazioni di spesa intervenute successivamente alla predisposizione del bilancio pluriennale 2005-2007 - non ancora recepite nelle "schede-capitolo" e per le quali la copertura risulta reperita a carico dei "fondi speciali", con riduzioni di spesa o con maggiori entrate - dovra' essere fornita distinta dimostrazione in apposite note a corredo dei rispettivi capitoli. Per quanto, in particolare, attiene alle spese pluriennali, la quota dell'anno 2006 da assumere nei pertinenti capitoli dovra' corrispondere a quella indicata nella Tabella F della legge finanziaria 2005. E' importante segnalare che per le leggi di spesa pluriennali, approvate dopo la presentazione del bilancio 2005-2007, nel bilancio di previsione 2006 potra' essere iscritto, come quota annuale di spesa di quelle leggi, lo stesso stanziamento determinato per l'anno 2005 dalle leggi medesime, sempre che tali leggi non dispongano diversamente. 2.3.2. - Premesso che in ogni caso vanno rispettate le regole generali riportate nel punto 1.2, la rappresentata esigenza di riconsiderare analiticamente tutte le dotazioni di bilancio di natura corrente, nello spirito della profonda revisione degli obiettivi e delle esigenze sottesi al metodo della riconsiderazione globale di ogni stanziamento, deve essere soddisfatta, relativamente alle spese discrezionali, mediante l'analisi e la valutazione delle spese di ciascuna dotazione del bilancio 2005, non soltanto attraverso una migliore e piu' razionale programmazione, ma anche sopprimendo o riducendo erogazioni che in taluni casi sono incompatibili con l'attuale condizione della finanza pubblica, mentre in altri casi possono essere evitate con il razionale utilizzo delle capacita' professionali e tecniche del personale delle stesse Amministrazioni. A tale fine, le "schede capitolo" messe a disposizione delle Amministrazioni rispecchiano l'esigenza della profonda riconsiderazione degli stanziamenti; pertanto - come per i decorsi anni - per le spese non predeterminate legislativamente, non viene esposta alcuna ipotesi di previsione per il 2006. In virtu' del cennato criterio, le note giustificative degli stanziamenti proposti, da redarre su fogli da allegare alle schede stesse, dovranno consentire l'individuazione delle intere occorrenze necessarie all'assolvimento dei compiti demandati nei limiti del livello dei servizi in essere, escludendo le eventuali occorrenze volte al soddisfacimento di nuove o maggiori esigenze. In questa linea e' da perseguire un possibile contenimento delle spese per missioni all'interno ed all'estero del personale; la riduzione delle dotazioni per la partecipazione a convegni, congressi, mostre, conferenze, ecc.; l'eliminazione o almeno un significativo ridimensionamento delle spese per speciali incarichi, studi, indagini, rilevazioni, nonche' degli oneri per il funzionamento di consigli, comitati e commissioni; le spese per l'acquisto di riviste e giornali; le spese per manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto; le spese telefoniche; ogni altra spesa suscettibile di essere eliminata o ridotta. A tal fine, giova richiamare la legge 3 aprile 1997, n. 94 che, nel dar luogo a un radicale cambiamento della struttura del bilancio dello Stato, ha gia' introdotto, tra l'altro, innovazioni volte a perseguire l'incremento dell'efficienza e dell'economicita' dell'azione della pubblica amministrazione e a razionalizzarne le funzioni. Questi obiettivi sono stati maggiormente ampliati dalla recente normativa che, nelle linee di razionalizzazione e di flessibilita' di gestione delle spese dello Stato, ha integrato l'attuale assetto normativo con disposizioni fortemente innovative che consentiranno a ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di chiarezza dei documenti contabili, di adeguare il complesso delle risorse disponibili ad eventuali particolari esigenze che potrebbero intervenire a seguito dell'evoluzione della gestione. In particolare, trattasi della normativa recata dall'art. 23, comma 1, della legge finanziaria 2003, che ha previsto l'istituzione in ciascuno stato di previsione della spesa di un fondo da ripartire per eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, nonche' dalla disposizione presente nella legge di approvazione del bilancio in ordine alla possibilita' di effettuare variazioni compensative tra capitoli di spese non vincolate delle unita' previsionali di base. La normativa in questione esplica un positivo riflesso sugli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni per la gestione delle spese, soprattutto di quelle per consumi intermedi ed in proposito si richiamano le indicazioni fornite al riguardo con la circolare n. 8 del 4 febbraio 2003, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2003, con la circolare telegrafica n. 9 del 10 febbraio 2003 e, da ultimo, con la circolare n. 5 dell'11 febbraio 2005, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 2005. In via generale, circa le spese per consumi intermedi si richiamano ancora le specifiche indicazioni fornite con le circolari. 2.3.3. - Per quanto riguarda la spesa in conto capitale, nel confermare la linea tenuta nei decorsi esercizi, si avverte che saranno giudicate inammissibili proposte di conferma degli stessi volumi di spesa 2005, relativamente ai capitoli che presentino consistenti residui, specie "di stanziamento" o che sottendono erogazioni che si allocano in conti correnti di tesoreria o contabilita' speciali che registrino ampie disponibilita'. A tale riguardo si rinvia a quanto rappresentato, per casi del genere, al successivo punto 3 relativo al bilancio annuale di cassa, nonche' ai criteri indicati nell'art. 2 del citato decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Ai fini di una compiuta valutazione delle occorrenze per le spese di investimento, poi, in armonia con il dettato dell'articolo 4 bis della legge 468 del 1978, in precedenza richiamato, verranno tenuti in debita considerazione i residui di stanziamento solo con riferimento all'effettivo stato di attuazione dei programmi in corso afferenti alle spese di cui trattasi. 2.4. - Criteri di definizione delle proposte di entrate Le previsioni delle entrate tributarie dovranno essere formulate sulla base delle piu' aggiornate indicazioni sull'evoluzione del gettito e delle variabili macroeconomiche cui tale gettito e' collegato, nonche' delle eventuali modifiche normative intervenute in materia. Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate in apposita nota illustrativa redatta dai competenti Uffici del Dipartimento delle Politiche fiscali da inviare contestualmente alle proposte. Al fine di consentire l'esatta determinazione degli oneri relativi alle regolazioni contabili dei tributi riscossi direttamente dalle Regioni, appare necessario che detta nota contenga anche l'indicazione della quota complessivamente riferibile a introiti da versare direttamente presso le tesorerie delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna e delle Regioni a statuto ordinario, da regolare successivamente in bilancio mediante mandati commutabili in quietanze di entrata. Per le entrate non tributarie la valutazione dovra' avere riferimento alle caratteristiche proprie di ciascun cespite. 3. - BILANCIO ANNUALE DI CASSA Appare doveroso, innanzitutto, richiamare l'attenzione sulla rilevanza che in questi ultimi anni hanno assunto le previsioni in termini di cassa, in sintonia con l'intendimento che ha guidato il legislatore (articoli 1 e 2 della legge n. 468/1978) nella considerazione che l'autorizzazione di cassa assegnata comporta riflessi anche sul livello del fabbisogno statale. Le piu' recenti misure poste in essere con le previsioni di bilancio degli ultimi anni hanno recepito tale impostazione, costituendo uno degli aspetti piu' significativi delle recenti manovre di finanza pubblica. Per ciascun capitolo di bilancio, e di articolo, se presente, le Amministrazioni in indirizzo dovranno indicare la previsione di cassa, indistintamente per competenza e residui, cioe' per l'intera massa acquisibile o spendibile. In particolare, dovranno essere considerate con attenzione le autorizzazioni di cassa che danno luogo a pagamenti a favore di enti e organismi tenuti al rispetto della disciplina della Tesoreria unica, ovvero, titolari di conti correnti di tesoreria o di contabilita' speciali, sui quali vengono accreditati i pagamenti di bilancio. In via generale, poi, le Amministrazioni dovranno attenersi alle indicazioni fornite con la circolare, per cui fatte salve le esigenze aventi carattere di obbligatorieta' e di indifferibilita', le autorizzazioni complessive di cassa non potranno superare, per ciascuna Amministrazione, le previsioni di competenza, al fine di assicurare una sempre piu' puntuale realizzazione del principio della corrispondenza tendenziale tra cassa e competenza gia' portato avanti negli ultimi anni. 4. - BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA A LEGISLAZIONE VIGENTE 4.1. - Spese Le previsioni di spesa per il 2007 e per il 2008 dovranno essere effettuate sulla scorta dei seguenti criteri: a) per le spese predeterminate legislativamente, la loro proiezione dovra' essere effettuata, per il 2007, secondo quanto indicato nella Tabella F della legge finanziaria 2005. Per le leggi di spesa pubblicate dopo la presentazione del bilancio pluriennale 2005-2007, nei casi in cui la legge stessa non quantifichi gli stanziamenti annuali, dovra' essere considerato per il 2007 e per il 2008 uno stanziamento non superiore a quello iscritto nell'anno 2006. Per le spese il cui scaglionamento si protrae nell'anno 2008 e successivi, dovra' essere individuata l'ulteriore somma ancora da iscrivere, ponendo in evidenza, in apposite note, le somme riferite ad anni precedenti e non ancora iscritte; b) gli stanziamenti la cui quantificazione annua e' demandata alla legge finanziaria, nell'anno 2007 dovranno essere gli stessi previsti nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 2005; c) per gli oneri inderogabili, i quali, com'e' noto, pur discendendo direttamente dalla legge, non sono da questa predeterminati e si quantificano in modo automatico attraverso meccanismi e parametri desumibili dalle nonne stesse, la proiezione dovra' svilupparsi tenendo conto di tali meccanismi; d) per le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli oneri non vincolati da alcuna quantificazione legislativa, gli stanziamenti per gli anni 2007 e 2008 dovranno essere formulati tenendo conto dei limiti da ultimo previsti dalla Legge Finanziaria 2005 e comunque in modo da salvaguardare il tetto incrementale delle spese per ciascun anno con riferimento all'anno precedente. I bozzoni rimessi alle Amministrazioni per la formulazione delle proposte per il bilancio triennale 2006-2008 non recheranno alcuna ipotesi di stanziamento. 4.2. - Entrate Per quanto concerne le entrate, la proiezione delle previsioni a legislazione vigente, formulate per il 2006, dovra' essere effettuata, come si e' gia' detto, sulla base delle piu' aggiornate indicazioni sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui tale gettito e' collegato. Le ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili dei cespiti tributari dovranno in ogni caso essere dettagliatamente specificate nella citata apposita nota illustrativa da redigere da parte del competente Dipartimento delle Politiche fiscali e da trasmettere contestualmente all'invio delle proposte. 5. - ADEMPIMENTI PARTICOLARI 5.1. - Eliminazione dei residui 5.1.1. - Attivi. Ai fini della eliminazione dei residui attivi e delle relative azioni che in proposito devono espletare le Amministrazioni competenti per i diversi cespiti, si richiama, come tutti gli anni, l'attenzione sulla necessita' di una puntuale applicazione degli articoli da 263 a 268 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' dello Stato. In particolare, dovranno essere assunte le dovute iniziative amministrative in merito ad eventuali residui relativi a partite in contenzioso risultate definite attraverso le richieste di condono e ai cosiddetti "buoni di sgravio e tolleranze". Mentre appare necessario procedere alla integrale cancellazione dei residui concernenti partite definite attraverso il condono, si sottolinea l'opportunita' di eliminare anche quelli relativi a buoni di sgravio e tolleranze rilasciati in relazione a partite che appaiono spesso, per i motivi piu' vari, sostanzialmente inesigibili. 5.1.2.- Passivi. Per i residui passivi, va tenuta presente la perenzione amministrativa, nei termini in cui essa risulta disciplinata dalla vigente normativa. Inoltre appare opportuno richiamare l'attenzione sulla circostanza che tale istituto va applicato esclusivamente a residui passivi originati da impegni assunti a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della quantificazione in via previsionale del fondo di cui all'articolo 8 della legge n. 468 del 1978, le Amministrazioni, per il tramite dei coesistenti Uffici Centrali del Bilancio, dovranno segnalare le somme relative a residui perenti di conto capitale che a loro giudizio si prevede dovranno essere reiscritte nel corso della gestione 2006. Quanto ai residui di stanziamento, la legge di riforma ha demandato ad una valutazione di merito da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, in sede di formazione del bilancio di previsione, la loro conservabilita' in relazione allo stato di attuazione dei programmi e progetti; le relative procedure sono state definite con la gia' nota direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, anticipandone la quantificazione nella idonea sede del rendiconto. 5.2. - Particolari adempimenti del Ministero della difesa. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della legge 4 ottobre 1988, n. 436, allo stato di previsione del Ministero della difesa dovra' essere unito apposito allegato, da sottoporre al Parlamento, relativo ai piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali. Inoltre, ai fini del controllo del Parlamento sulle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali, dovranno essere predisposte - secondo l'analisi prevista dal comma 5 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 436 del 1988 - apposite relazioni illustrative, da allegare al detto stato di previsione, sulla complessiva spesa del personale in servizio permanente, su quello volontario, nonche' sullo stato di attuazione dei programmi concernenti spese di ammodernamento, rinnovamento e ricerca scientifica. 5.3 - Spese di personale 5.3.1 - La previsione delle spese di personale viene effettuata, come nel precedente anno, per centri di responsabilita' e capitolo di spesa sulla base dei modelli di rilevazione e delle istruzioni per la compilazione degli stessi forniti nell'ALLEGATO n. 3. Si precisa che i modelli utilizzano l'applicazione SICO e sono costituiti da: Modello 1 Stipendi ed altri assegni fissi: mediante tale modello si determina lo stanziamento relativo alle spese per assegni fissi e continuativi, distinti per qualifica. Come gli altri anni le unita' di personale vanno espresse in anni/persona (AA/P 2006) da determinarsi secondo i criteri indicati nelle istruzioni contenute nell'allegato 3. Ai fini della compilazione del modello si fa presente che l'amministrazione oltre ad inserire il numero degli AA/P potra', eventualmente, modificare il valore unitario di alcune voci retributive (es. valore medio della RIA, retribuzione di posizione, ecc.) qualora l'importo gia' inserito nel sistema non risulti congruo. Non sono modificabili gli importi unitari di stipendio ed indennita' integrativa speciale riportati nella misura tabellare vigente. Al fine di apportare eventuali correttivi alla previsione derivante dall'applicazione dei parametri non modificabili inseriti nel sistema, e' stata prevista una nuova voce "recuperi" nella quale vanno indicati gli importi che si prevede di non corrispondere, per particolari posizioni di status o per effetto di normative speciali (es.: personale in servizio all'estero). Modello 2 - Altre spese di personale: i modelli relativi alle altre spese di personale, diverse da quelle inserite nei capitoli degli stipendi, non vanno compilati. Modello 3 - Oneri sociali a carico dell 'amministrazione ed IRAP: il modello rileva le spese relative ai contributi posti a carico dell'amministrazione e all'IRAP riferiti oltre che alle spese rilevate nel modello 1 anche al trattamento accessorio. I dati immessi nei modelli 1 e 3 vengono riepilogati, nella fase finale, in un modello denominato "Riepilogo generale dei dati previsionali". 5.3.2 - Il fondo unico di amministrazione, destinato al finanziamento della contrattazione integrativa del personale non dirigente, non viene rilevato in nessuno dei modelli disponibili. Per quel che concerne la relativa determinazione saranno emanate apposite istruzioni con separata nota. Relativamente ai Fondi per la retribuzione di posizione e di risultato, dei dirigenti di prima e seconda fascia, si conferma che il loro ammontare concorre a determinare la previsione relativa alla spesa per stipendi ed altri assegni fissi rilevata nel modello 1. Tuttavia, allo scopo di tenere separati gli importi di tali retribuzioni dagli altri costi gravanti sui medesimi capitoli di bilancio va elaborato un apposito piano finanziario rivolto ad evidenziare le risorse utilizzabili a detti fini, in base alle norme contrattuali, e quelle effettivamente utilizzate; dimostrazione necessaria anche per la determinazione delle economie di bilancio, che saranno assegnate, unitamente alle altre economie, con il provvedimento di assestamento di bilancio dell'anno successivo. 5.4.- Allegati relativi alle risorse destinate alle regioni. Come gia' evidenziato al precedente punto 2.2.6., ciascuno stato di previsione deve essere corredato di un apposito allegato dove vengono esposte, per unita' previsionali di base, le risorse destinate alle aree previste dal comma 5 della legge 468 del 1978 e alle singole realta' regionali. I dati utilizzati per la costruzione dei predetti allegati, verranno ricavati automaticamente dalle indicazioni che, al riguardo, dovranno essere fornite dalle Amministrazioni tramite le specifiche schede-capitolo sulla regionalizzazione. Si invitano, quindi, le Amministrazioni stesse a porre la massima cura, al fine di consentire le rilevazioni previste dalla richiamata normativa da trasfondere negli allegati di cui sopra. Corre poi l'obbligo di avvertire che le schede relative alla regionalizzazione della spesa, richiamate al precedente punto 2.2.6. dovranno essere integrate con specifiche note informative sui programmi e progetti finanziati. Qualora la regionalizzazione risultasse ancora in via di programmazione, essa potra' essere effettuata alla stregua di criteri semplici e piu' possibile lineari, basata anche sulla ripartizione effettuata negli anni passati. 5.5. - Articoli del disegno di legge. Insieme alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovra' far avere anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di previsione, da inserire nel disegno di legge di approvazione del bilancio tenendo presente che non possono essere prese in considerazione proposte di norme che non risultino coerenti con la natura di detta legge. 5.6. - Note preliminari degli stati di previsione. Ciascuno stato di previsione deve essere illustrato da una "nota preliminare" ed integrato da un allegato tecnico che risponda alle prescrizioni della legge di riforma, per cui nelle note preliminari della spesa sono indicati i criteri adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riguardo alla spesa corrente di carattere discrezionale che presenta tassi di variazione significativamente diversi da quello indicato per le spese correnti nel "Documento di programmazione economico-finanziaria deliberato dal Parlamento" (articolo 2, comma 4 quater, della legge 468 del 1978, introdotto dalla legge 94 del 1997). Nelle note preliminari della spesa sono altresi' riportati gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire in termini di livello dei servizi e di interventi, con l'indicazione delle eventuali assunzioni di personale programmate nel corso dell'esercizio e degli indicatori di efficacia ed efficienza che si intendono utilizzare per valutare i risultati. Nell'allegato tecnico sono indicati, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unita' previsionale e il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della spesa, con il rinvio alle relative disposizioni legislative, nonche' i tempi di esecuzione dei programmi e dei progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Si richiama quanto rappresentato nel punto 2.2.2 in ordine alla elaborazione delle previsioni per funzioni obiettivo, da utilizzare opportunamente nelle note preliminari medesime. Si rileva, inoltre, l'esigenza di correlare gli obiettivi ai centri di responsabilita' e, nell'ambito di ciascuno di essi, e' necessario fornire sintetiche informazioni per ogni intervento (considerando in modo unitario quelli eventualmente ripartiti tra parte corrente e capitale) evidenziando l'oggetto, i principali meccanismi normativi e le caratteristiche strutturali. Appare opportuno indicare a questo livello, anziche' nell'allegato tecnico, le informazioni relative "ai tempi di esecuzione dei programmi e progetti". E' opportuno in particolare specificare se l'intervento consiste in un mero trasferimento o se la struttura impegna nella sua realizzazione risorse proprie (interventi diretti o misti). In quest'ultimo caso deve essere esplicitata la quota parte dell'unita' "funzionamento" che viene utilizzata per la sua gestione (quota di personale, di beni e servizi e informatica). La valutazione dei risultati deve essere evidenziata mediante l'esposizione di indicatori finanziari relativi all'ultimo triennio: rapporto tra massa spendibile ed impegni, rapporto tra massa spendibile e pagamenti (considerando nel caso di utilizzazione di conti della tesoreria la loro effettiva movimentazione), livello delle economie e delle perenzioni. Gli indicatori finanziari possono essere integrati, se possibile, con indicatori fisici, relativi allo specifico intervento. Per le unita' di intervento diretto o misto va evidenziato anche il rapporto tra massa spendibile, impegni e pagamenti con le spese di personale, di beni e servizi e di informatica utilizzate. Per l'unita' "funzionamento" relativa a ciascun centro di responsabilita' deve essere evidenziata la ripartizione percentuale, distinguendo tra spese di personale, beni e servizi ed informatica, tra i vari interventi e la quota residua, relativa al funzionamento generale della struttura. Nella nota preliminare dello stato di previsione dell'entrata sono specificamente illustrati i criteri per la previsione delle entrate relative alle principali imposte e tasse e, per ciascun titolo, la quota non avente carattere ricorrente, nonche', per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, gli effetti connessi alle disposizioni normative introdotte nell'esercizio recanti esenzioni o riduzioni del prelievo obbligatorio, con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti. La nota preliminare di ciascuno stato di previsione espone, inoltre, in apposito allegato, le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio pluriennale. Le note preliminari devono essere inoltrate al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per le politiche di bilancio - entro il 29 luglio 2005. Tenuto conto della rilevanza che assumono le note preliminari, si rappresenta l'opportunita' che i documenti in questione, trasmessi come sopra detto per la predisposizione del progetto di bilancio a legislazione vigente entro il 29 luglio 2005, una volta definito il DPEF ed approntato il disegno di legge finanziaria, vengano aggiornati, a cura di ogni Amministrazione, tenendo conto dell'interlocuzione intervenuta con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e quindi degli obiettivi eventualmente ridefiniti nel contesto del proprio stato di previsione della spesa. Si richiamano, al riguardo, le indicazioni riportate nella circolare nel punto 2.6. Le note preliminari aggiornate dovranno essere inoltrate al Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - IGPB entro il mese di ottobre 2005 al fine della loro presentazione al Parlamento. 5.7. - Elenchi da allegare alla Tabella n. 2 (Economia e Finanze). Gli Uffici Centrali del Bilancio presso le Amministrazioni Centrali sono invitati a segnalare, nel testo conclusivo delle previsioni, i capitoli da includere negli elenchi allegati allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze concernenti: - spese obbligatorie e d'ordine (Elenco n. 1); - capitoli per i quali e' concessa al Governo la facolta' di cui all'articolo 12, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 2); - capitoli per i quali e' concessa al Ministro dell'economia e delle finanze la facolta' di cui all'articolo 12, comma 2, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 3). 5.8. - Nomenclatore degli atti. Nel confermare, come per il passato, la notevole rilevanza che assumono i riferimenti normativi sottostanti ai capitoli nell'ambito delle rispettive unita' previsionali, in relazione al decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, si conferma la necessita' di procedere, ove occorra, all'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti". Si ricorda che l'aggiornamento in questione appare indispensabile, atteso che le leggi di spesa rivestono rilevanza, ai fini gestionali, per l'emissione dei mandati informatici, nonche' ai fini del monitoraggio che il decreto legge n. 194 del 2002 convertito con modificazioni dalla legge 246 del 2002 affida al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato. 6. - CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI Occorre, innanzitutto, premettere che il calendario degli adempimenti non potra' risultare molto dissimile a quello dell'anno passato, tenuto conto che le schede capitolo concernono le proposte per le nuove previsioni unitamente a quelle per l'assestamento del bilancio 2005, adempimento, questo, che deve essere formalizzato entro il 30 giugno 2005 con la presentazione al Parlamento del disegno di legge prescritto per lo scopo dall'articolo 17 della legge 468 del 1978. Le proposte di previsione - contestualmente, come viene specificato nell'apposita circolare, alle proposte per l'assestamento del bilancio 2005 - andranno quindi riportate nelle piu' volte richiamate "schede-capitolo" per il bilancio annuale di competenza e di cassa 2006 e nelle schede per il bilancio pluriennale 2006-2008: dette schede nei termini precisati al punto 2.1.1., unitamente alle tabelle con i dati economici (punto 2.7 della circolare), dovranno essere ritirate a cura degli Uffici Centrali del Bilancio - per il successivo inoltro alle competenti Amministrazioni - l'8 aprile 2005 presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilita' di Stato - Via XX Settembre n. 97. Le Amministrazioni che utilizzeranno la via telematica per formulare le proposte di previsione si avvarranno direttamente di tale procedura, senza che si debba ricorrere al materiale ritiro delle schede-capitolo cartacee; andranno invece ritirate le predette elaborazioni per funzioni obiettivo e le tabelle con i dati di budget. Le richiamate "schede-capitolo", debitamente compilate, dovranno essere rimesse ai coesistenti Uffici Centrali del Bilancio inderogabilmente entro il 5 maggio 2005, unitamente ad una copia dei modelli di rilevazione del personale di cui al punto 5.3. Completato l'inserimento dei dati potranno essere richieste all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio - Ufficio VII - le stampe delle proposte di bilancio 2006 da sottoporre ai competenti Consigli di Amministrazione per gli adempimenti di pertinenza. Per i capitoli di entrata in gestione alle singole Amministrazioni si dovranno seguire le stesse procedure previste per le spese. Infine, le proposte di previsione di competenza e di cassa per l'anno 2006 e di sola competenza per il bilancio pluriennale 2006-2008, nonche' tutti gli elaborati di corredo previsti dalla presente circolare dovranno pervenire allo scrivente entro il 20 maggio 2005. Le Amministrazioni che operano in via telematica sono invitate ad attenersi al predetto calendario per quanto riguarda gli adempimenti di rispettiva competenza. Si precisa, infine, che le Amministrazioni medesime dovranno inoltrare al Dipartimento Ragioneria generale dello Stato - IGPB entro il 29 luglio 2005 le note preliminari come specificato al punto 5.6 e entro il mese di ottobre 2005 le note preliminari aggiornate come riportato nel punto medesimo. ----> Vedere tabelle a pag. 64 e 65 della G.U <---- ALLEGATO 3 - SPESE DI PERSONALE ISTRUZIONI OPERATIVE Ruoli dei soggetti coinvolti I soggetti che agiscono in SICO per la rilevazione degli Allegati al Bilancio di Previsione , ed i relativi ruoli, sono stati individuati come segue: - CdR o Centro Unificato di Spesa: Comunica e modifica i dati previsionali degli Allegati nella fase di proposta iniziale, esprimendo le necessita' in termini di organico e di spesa. E' responsabile della previsione e puo' continuare ad effettuare variazioni sugli Allegati fino alla conclusione della fase di rilevazione. - UCB: ufficio di monitoraggio di primo livello: E' responsabile della verifica degli Allegati al Bilancio di previsione comunicati dalle Amministrazioni e della loro validazione, sulla base delle specifiche istruzioni che saranno comunicate successivamente. - IGPB: Responsabile delle previsioni di Bilancio : - interroga, ed acquisisce nel sistema bilancio, i dati relativi agli Allegati nelle fasi di proposta iniziale di concerto con l'IGOP. - stabilisce la chiusura della rilevazione degli Allegati al Bilancio di Previsione di concerto con IGOP. - IGOP: Referente amministrativo di SICO stabilisce: - i parametri contrattuali relativi a contratti, macrocategorie, categorie e qualifiche; importi unitari contrattuali quali: retribuzione di riferimento (stipendio, IIS, etc.); - la chiusura della rilevazione degli Allegati al Bilancio di Previsione di concerto con IGPB; - le abilitazioni per l'accesso a SICO, ai fini della comunicazione degli Allegati al Bilancio di previsione. MODALITA' DI INVIO DEI DATI I dati relativi alle previsioni 2006, in termini di competenza, vanno inseriti direttamente, a cura dei CdR o Centri unificati di spesa, nel sistema informativo SICO (SIstema COnoscitivo del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche, cui si accede tramite l'indirizzo internet: www.sico.tesoro.it). Il sistema informativo prevede la FASE "Proposta Iniziale" che coincide con la fase di acquisizione dei dati, a cura dei CdR o Centri Unificati di Spesa. Al sistema informativo si puo' accedere anche dalla pagina: http://www.homepagesico.mef.gov.it nella quale e' pubblicata la presente circolare e tutte le notizie riguardanti la rilevazione (v. link: rilevazioni/allegati previsioni: settore statale). In tale pagina possono essere consultate anche le tabelle contenenti l'elenco delle qualifiche ed i relativi parametri retributivi, costituiti da stipendio tabellare e indennita' integrativa speciale, che si trovano gia' inseriti nel sistema. Per accedere al sistema, ai fini dell'immissione dei dati relativi agli allegati delle spese di personale, ciascun centro di responsabilita' utilizza le utenze (login) in possesso gia' dallo scorso anno. I centri che ne fossero sprovvisti devono farne richiesta via e-mail all'indirizzo: allegati.sico@tesoro.it per evitare ritardi nella rilevazione. Le utenze sono costituite dall'identificativo (login) e dalla parola chiave (password) e vengono utilizzate dal responsabile del procedimento amministrativo e/o da eventuali utenti (end-user) che operano sul sistema per le attivita' di inserimento e rettifica dei dati. La richiesta di utenza da parte dell'Istituzione che comunica i dati, deve contenere le seguenti informazioni (con riferimento al responsabile del procedimento amministrativo e all'end-user): - cognome dell'utente; - nome dell'utente; - profilo di utenza, cioe' responsabile del procedimento amministrativo o end-user; - indirizzo e-mail del responsabile del procedimento amministrativo; - Istituzione/unita' organizzativa per la quale l'utente comunichera' i dati; - rilevazione per cui l'utente deve essere abilitato (allegati al bilancio di previsione). Dopo aver effettuato il collegamento al sistema, l'utente deve identificarsi tramite l'inserimento di login e password. A tale proposito, al primo accesso, digitare la password "sico0l" e poi modificare. Se l'identificazione va a buon fine, viene visualizzata la schermata del menu' principale da cui si accede alla rilevazione "Allegati di Personale al Bilancio di Previsione ". Si seleziona, quindi, il punto 1 "Allegati ai Bilanci di previsione - Settore statale", si sceglie l'anno, l'istituzione, il centro di responsabilita' ed il contratto di riferimento. Il sistema chiede poi di effettuare la scelta del modello tra i seguenti: Modello 1 - Stipendi ed altri assegni fissi , Modello 2 - Altre spese di personale , Modello 3 - Oneri sociali a carico dell'amministrazione ed IRAP. E' altresi' disponibile anche una funzione di Riepilogo dei dati previsionali. Effettuata la scelta del modello, occorre selezionare la Fase dei dati (Proposta iniziale) ed infine la scelta del Capitolo. Al termine dell'immissione dei dati e' necessario salvarne l'inserimento premendo il tasto "Salva ", successivamente viene richiesto di confermare l'invio dei dati: cliccando sul pulsante "SI" i dati immessi vengono salvati ma possono essere ancora modificati o cancellati. Dopo la conferma dell'invio il sistema richiede di chiudere la fase di rilevazione, cliccando sul pulsante "SI" non sara' piu' possibile modificare i dati. La "conclusione" della fase di rilevazione effettuata a cura del CdR e' necessaria ai fini poi della validazione da parte degli uffici di monitoraggio (UCB). Eventuali successive modifiche saranno possibili solo previa apertura della funzione di "rettifica" da parte degli UCB. MODALITA' DI COMPILAZIONE DEI MODELLI MODELLO 1- STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI In questo modello sono rilevate informazioni relative alle unita' di personale e alle spese per assegni fissi e continuativi per singola qualifica/posizione economica. Nella presente rilevazione sono stati inseriti nuovi campi relativi alle assunzioni e cessazioni nonche' quello relativo ai recuperi. DATI DI ORGANICO Si richiama, preliminarmente, l'obbligo previsto dall'art 1, comma 93, della legge n. 311/2004, della rideterminazione delle dotazioni organiche apportando una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore al 5% rispetto alla spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione. Fanno eccezione le categorie indicate nel successivo art. 94, della citata legge, per le quali si applicano le disposizioni specifiche di settore (Scuola, AFAM, personale della carriera diplomatica e prefettizia, magistrati, avvocati, procuratori, Forze armate e Corpi di polizia). Si rammenta inoltre il divieto, previsto dall'art. 1, comma 95, legge n.311/04, per gli anni 2005, 2006 e 2007, di procedere ad assunzioni di personale, fatte salve quelle espressamente autorizzate dal medesimo comma. Ai fini dell'invio dei dati occorre preliminarmente selezionare la qualifica e compilare successivamente i seguenti campi: - Unita' di personale al 31/12: vanno inserite le unita' di personale che si presume saranno in servizio al 31/12 dell'anno 2005. Il calcolo va effettuato sui presenti senza tener conto di posizioni di part time. Ai fini della corretta determinazione si rammenta che la disciplina autorizzatoria in materia di assunzioni e' estesa anche al personale trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 1-quater, del decreto legge n. 136/2004, convertito dalla legge n. 186/2004. - Assunzioni previste: tale campo, fatte salve le speciali disposizioni per taluni settori che consentono assunzioni di personale, non va compilato per le amministrazioni che rientrano nel blocco delle assunzioni per l'anno 2006. Le eventuali deroghe per l'anno 2006 saranno infatti finanziate dall'apposito fondo previsto dall'art. 1, comma 95, della legge n. 311/04. - Cessazioni previste: nella nuova voce "cessazioni previste" vanno indicate le unita' di personale che si prevede cesseranno nel corso del 2006 per dimissioni, limiti di eta' o passaggio ad altre amministrazioni. Nel numero dei cessati non va ricompreso il personale che passa a qualifiche superiori all'interno dell'amministrazione stessa il quale va incluso direttamente negli anni persona - Anni-Persona: gli "anni persona" da indicare in tale campo, con massimo due valori decimali, vanno determinati sulla base delle mensilita' che si prevede di pagare nel corso dell'anno 2006. Controlli sugli anni persona Si precisa che il sistema effettua un controllo tra il totale delle unita' in servizio al 31.12.2005 e il totale degli anni persona 2006 e non consente il salvataggio dei dati inseriti qualora il totale degli anni persona risulti superiore al totale delle unita' in servizio al 31/12/2005. Esempi di calcolo dell'anno persona: Ove si preveda di pagare un dipendente per 12 mesi l'anno/persona sara' uguale a 1. Nei casi di cessazione dal servizio nel corso dell'anno di rilevazione l'anno/persona va determinato in rapporto all'effettiva durata del servizio (es. 0,5 per ogni dipendente cessato dal servizio dal 1 ° luglio). Il personale che passa nel mese di luglio da una posizione economica/qualifica piu' bassa ad una piu' elevata, l'anno/persona viene quantificato per 0,5 nella qualifica inferiore e per 0,5 nella qualifica superiore. Per il personale che si prevede in part-time l'anno persona e' quantificato in base alla percentuale di part-time prescelto (es. il personale in part-time all'80% equivale a 0,8 anni/persona; quello al 30% a 0,3 anni/persona; il personale in part-time al 50% che cessera' il 1 ° luglio sara' pari a 0,25 anni-persona). Il personale al quale non viene corrisposto alcun emolumento per l'intero anno (es. personale in aspettativa senza assegni) non deve rientrare nella determinazione degli anni-persona. Coerenza degli anni persona nelle rilevazioni: Sico/Contabilita' economica Gli anni persona comunicati dalle amministrazioni nel sistema SICO dovranno essere coerenti con quelli indicati dai singoli centri di costo che trasmettono informazioni per la contabilita' analitica dello Stato. La verifica di tale coerenza e' demandata ai referenti dei Centri di responsabilita' amministrativa e agli Uffici centrali di bilancio. Personale in assegnazione temporanea Si rammenta infine che le disposizioni contrattuali relative al comparto Ministeri (CCNI del 16/05/2001 art. 4, comma 12), confermate annualmente dalla legge di bilancio, pongono interamente a carico delle amministrazioni di destinazione gli oneri per il personale da esse utilizzato in assegnazione temporanea (comando). Pertanto le relative spese per il trattamento fisso e continuativo, vanno previste sui capitoli degli stipendi dell'amministrazione presso cui detto personale e' temporaneamente assegnato, nelle corrispondenti posizioni economiche/qualifiche del modello 1. Andranno invece rilevate in capitoli appositamente costituiti le somme per il personale appartenente ad altri comparti, assegnato temporaneamente ad amministrazioni dello Stato, che vengono rimborsate alle amministrazioni pubbliche di provenienza (diverse dal comparto Ministeri) in base a quanto previsto dall'art. 70, comma 12, del d.lgs. n. 165/2001. Nei casi in cui, in applicazione di speciali disposizioni, le amministrazioni statali continuino a sostenere spese fisse e continuative per il proprio personale in assegnazione temporanea (posizione di comando e di fuori ruolo) presso altre amministrazioni, dette spese continuano ad essere previste sul capitolo degli stipendi delle amministrazioni di appartenenza nelle corrispondenti posizioni economiche/qualifiche del modello 1. DATI DI SPESA Il sistema elabora, sulla base dei parametri retributivi gia' inseriti (e pertanto non modificabili dalle amministrazioni), le spese relative alle voci stipendio ed indennita' integrativa speciale (qualora prevista) moltiplicando gli importi unitari per il numero degli anni persona. Il sistema calcola anche, automaticamente, la spesa per la 13° mensilita' utilizzando quale base di calcolo l'ammontare complessivo delle voci relative a stipendio, indennita' integrativa speciale e ria. Per le seguenti voci: ria, indennita' di amministrazione/posizione, altre indennita', il sistema, in presenza di informazioni provenienti dai flussi di monitoraggio (SPT, ecc.), propone gli importi unitari medi annui. Tali importi, riferiti all'ultimo mese disponibile moltiplicato per 12 mensilita', possono essere modificati dall'amministrazione nel caso in cui non risultino congruenti con i dati in proprio possesso. In assenza di parametro (es: contrattisti) la relativa spesa dovra' essere interamente indicata nella voce "altre indennita'". I campi da compilare da parte delle amministrazioni per i quali il sistema non propone alcun valore sono quelli relativi alle rimanenti voci di spesa: - Totale Arretrati Devono essere riportati per ciascuna qualifica gli importi procapite riferiti ad arretrati che si prevede di corrispondere a titolo di stipendio, I.I.S., Ria, 13^ mensilita' e indennita' pagate con i capitoli di stipendio. - Assegno per nucleo familiare Va indicato l'ammontare complessivo, riferito cioe' a tutto il personale rilevato nel modello 1, delle somme che si prevede di corrispondere a tale titolo nell'apposito campo. RECUPERI: nella nuova voce "recuperi", vanno inseriti eventuali recuperi dovuti a situazioni di stato (es.: riduzioni per scioperi, congedi, aspettative che comportano riduzioni dei valori indicati nel modello 1) o specifiche normative (es.: riduzioni stipendiali per il personale in servizio all'estero) al fine di apportare correttivi alle previsioni automaticamente definite dal sistema. L'importo da inserire deve essere espresso, per qualifica/posizione economica, a differenza di quanto richiesto per le altre voci di spesa, in valore complessivo e non come importo medio annuo pro-capite. Il sistema sottrarra' automaticamente tale importo dal totale delle voci retributive per la qualifica interessata. Per il corretto utilizzo della voce "recuperi" si suggerisce di procedere come segue: - inserire gli anni persona; - inserire i valori medi richiesti; - visualizzare il totale calcolato dal sistema (vedi sopra "valorizzazione degli importi di spesa"); - inserire l'importo dei recuperi utilizzando il tasto "modifica' - determinare per ciascuna qualifica l'importo da inserire nella voce "recuperi" a correzione del totale calcolato; - visualizzare il totale per verificare l'esattezza della riduzione operata. Operazioni conclusive (modello 1) Completato l'inserimento dei dati relativi alle singole voci esaminate, il sistema calcola automaticamente il TOTALE IMPORTO LORDO del capitolo (corrispondente al totale delle voci retributive, al netto dei recuperi, dell'importo per assegno per il nucleo familiare). E' richiesto l'inserimento delle percentuali di cui si compone il predetto totale con riferimento alla componente netta (netto dipendente), alle imposte sulle retribuzioni (IRPEF) e ai contributi sociali a carico del lavoratore. MODELLO 2 - ALTRE SPESE DI PERSONALE Tale modello non va compilato MODELLO 3 - ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE ED IRAP Il modello rileva le spese complessive poste a carico dell'amministrazione relative ai contributi e all'IRAP gravanti su tutti gli emolumenti (fissi e accessori) rilevate nei modelli 1 e quelli relative ad altre spese non rilevate nel sistema SICO. Riepilogo dei dati previsionali I dati provenienti dai modelli 1 e 3 possono essere visualizzati nella schermata di riepilogo una volta ultimata l'acquisizione dei dati. Confronto fasi Permette di effettuare il raffronto dei dati immessi nel sistema nelle varie fasi della previsione (Proposta iniziale, Revisione e Approvazione Legge di Bilancio). Termini di invio: L'accesso al sistema per l'acquisizione dei dati sara' reso possibile dal 13 aprile al 6 maggio. ASSISTENZA Richieste di chiarimenti o di nuove utenze possono essere rivolte, preferibilmente per posta elettronica, al seguente indirizzo: allegati.sico@tesoro.it; per fax al seguente numero: 06/47614582; telefonicamente ai numeri: 06 47614707; 06 47616814; 06 47616499; 0647614932 La presente circolare e' pubblicata nel sito Internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze: http://www.homepagesico.mef.gov.it (su circolari/previsioni e su rilevazioni/allegati previsioni/settore statale) e puo' essere inviata per posta elettronica a chi ne fa richiesta. ----> Vedere tabelle da pag. 77 a pag. 80 della G.U <----