LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
                PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
  Nell'odierna seduta del 23 marzo 2005:
  Visto  l'art.  8,  comma  6,  della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
quale  prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-Regioni, dirette a favorire l'armonizzazione
delle  rispettive  legislazioni  o  il  raggiungimento  di  posizioni
unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;
  Visto l'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il
quale  dispone,  che  l'accesso al finanziamento integrativo a carico
dello  Stato  di  cui  al  comma 164 del medesimo art. 1, rispetto al
livello  di  cui  all'Accordo  Stato-Regioni  dell'8 agosto 2001, per
l'anno  2004,  rivalutato  del  2 per cento su base annua a decorrere
dall'anno  2005, e' subordinato alla stipula di una specifica intesa,
ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che
contempli,  per  il  rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, ai
fini   del   contenimento   della   dinamica   dei  costi,  specifici
adempimenti;
  Ritenuto  di  adottare, con riferimento alla regola del 2 per cento
dell'incremento dei costi di produzione di cui all'art. 1, comma 173,
lettera  e),  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in luogo dei dati
di  previsione 2004, i piu' aggiornati dati di preconsuntivo relativo
al   quarto  trimestre  2004,  trasmessi  dalle  Regioni  al  Sistema
Informativo Sanitario;
  Visto  l'art.  1,  comma 176, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che  dispone  che,  in  caso  di  mancato  adempimento da parte delle
Regioni  agli  obblighi  di  cui al richiamato comma 173 del medesimo
articolo, e' precluso 1'accesso al maggior finanziamento previsto per
gli  anni 2005, 2006 e 2007, con conseguente immediato recupero delle
somme eventualmente erogate;
  Visto  l'art.  1,  comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che   dispone   che,   per   le  somme  ivi  riportate,  il  relativo
riconoscimento  alle  Regioni  resta  condizionato,  oltre  che dagli
adempimenti  di  cui  al  comma  173  del medesimo articolo, anche al
rispetto  da parte delle Regioni medesime dell'obiettivo per la quota
a  loro  carico  sulla  spesa farmaceutica, previsto dall'art. 48 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
  Visto  l'art.  1,  comma 184, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
che,   al   fine   di   consentire  in  via  anticipata  l'erogazione
dell'incremento del finanziamento a carico dello Stato dispone:
    alla  lettera a), che il Ministero dell'economia e delle finanze,
per  gli  anni  2005,  2006  e  2007, e' autorizzato a concedere alle
Regioni  a statuto ordinario anticipazioni con riferimento alle somme
indicate  al  comma  164  del  medesimo  articolo, al netto di quelle
indicate  al comma 181, nella misura pari al 95 per cento delle somme
dovute  alle  Regioni  a  statuto ordinario a titolo di finanziamento
della quota indistinta del fabbisogno sanitario;
    alla lettera b), che per gli anni 2005, 2006 e 2007, il Ministero
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a concedere alle Regioni
Sicilia  e  Sardegna, anticipazioni nella misura pari al 95 per cento
delle  somme  dovute  a  tali Regioni a titolo di finanziamento della
quota  indistinta,  quale  risulta dalla deliberazione del CIPE per i
corrispondenti anni;
    alla  lettera c), che all'erogazione dell'ulteriore 5 per cento o
al  ripristino  del  livello  di  finanziamento previsto dall'accordo
Stato-Regioni  dell'8 agosto  2001  per l'anno 2004, rivalutato del 2
per cento su base annua a partire dall'anno 2005, nei confronti delle
singole   Regioni   si   provvede  a  seguito  della  verifica  degli
adempimenti di cui ai commi 173 e 181;
    alla  lettera d), che - nelle more della deliberazione del CIPE e
della  proposta  di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
di  cui  al  comma  4 dell'art. 2 del decreto legislativo 18 febbraio
2000,  n. 56, nonche' della stipula dell'intesa di cui al comma 173 -
le  anticipazioni  siano  commisurate  al  livello  del finanziamento
corrispondente  a quello previsto dal riparto per l'anno 2004 in base
alla deliberazione del CIPE, rivalutato del 2 per cento su base annua
a decorrere dall'anno 2005;
    alla  lettera  e),  che  sono autorizzati, in sede di conguaglio,
eventuali  recuperi  che  dovessero rendersi necessari anche a carico
delle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alle  Regioni  per gli
esercizi successivi;
  Considerato  che  va  garantito  il  rispetto  del  principio della
uniforme   erogazione   dei   Livelli  Essenziali  di  Assistenza  in
condizioni  di  appropriatezza  ed  efficienza,  coerentemente con le
risorse programmate per il Servizio Sanitario Nazionale;
  Vista la proposta di intesa, formalizzata dal Ministro della salute
nella seduta di questa Conferenza del 10 marzo 2005;
  Considerato  che  nell'odierna  seduta  di  questa  Conferenza  del
23 marzo  2005, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia
e  delle finanze e le Regioni e le Province autonome hanno concordato
ulteriori emendamenti sul testo della presente intesa, oltre a quelli
gia' concordati in sede tecnica;
  Acquisito  l'assenso  del  Governo e delle Regioni e delle Province
autonome sul testo della presente intesa;
                           Sancisce intesa
tra  il  Governo,  le  Regioni  e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, per quanto di competenza, nei termini sotto indicati:
                               Art. 1.
           Adempimenti previsti dalla legislazione vigente
  1.  Per  il  triennio  2005-2007,  con  riferimento  al  livello di
finanziamento  stabilito  in  legge  finanziaria,  ricomprendente  le
entrate proprie, quantificate nella misura corrispondente all'importo
considerato   per   la   determinazione  del  fabbisogno  finanziario
dell'anno  2001, pari a euro 1.982.157.447, le Regioni assolvono agli
adempimenti  previsti dalla normativa vigente riportati nell'allegato
1 e agli altri adempimenti previsti dalla presente intesa.