Art. 5.
Vincolo  alla crescita complessiva delle voci dei costi di produzione
              del 2%, al netto dei costi del personale
  1. Con riferimento a quanto previsto sub e) dall'art. 1, comma 173,
della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311,  le Regioni si impegnano a
rispettare  il vincolo di crescita delle voci dei costi di produzione
delle  proprie  aziende unita' sanitarie locali, aziende ospedaliere,
aziende    ospedaliere    universitarie,   compresi   i   Policlinici
universitari,  e  degli  Istituti  di  ricovero  e  cura  a carattere
scientifico e del servizio sanitario regionale nel suo complesso, con
esclusione  di  quelli  per  il personale cui si applica la specifica
normativa   di  settore,  secondo  modalita'  che  garantiscano  che,
complessivamente,  la  loro crescita annua non sia superiore al 2 per
cento, rispetto ai dati di preconsuntivo relativi al quarto trimestre
2004,  trasmessi  dalle  Regioni al Sistema Informativo Sanitario, al
netto  di  eventuali  costi  di personale di competenza di precedenti
esercizi.