(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1
1.  In  riferimento  a quanto previsto dall'articolo 1 della presente
Intesa,  si  riportano di seguito gli adempimenti gia' previsti dalla
legislazione   vigente  ai  fini  dell'accesso  all'incremento  delle
risorse  finanziarie  a  carico  del bilancio dello Stato nei termini
stabiliti  dalle  disposizioni di cui al decreto - legge 18 settembre
2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n.
405,  all'art.  4  del  decreto  -  legge  15  aprile  2002,  n.  63,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 15 giugno 2002, n. 112,
come  integrato  dall'articolo  52,  comma 4, della legge 27 dicembre
2002,  n.  289  e  dagli  articoli  48  e  50  del decreto - legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, dalla legge 24 dicembre 2003, n.350, integrati
dagli adempimenti previsti dalla presente Intesa.
2. E' previsto che le Regioni siano tenute ad ottemperare ai seguenti
adempimenti, e in particolare a:
a)  mantenere  la  stabilita' e l'equilibrio di gestione del servizio
sanitario regionale, tramite:
misure  di  contenimento  della  spesa  (strumenti di controllo della
domanda,   riduzione  della  spesa  sanitaria  o  in  altri  settori,
applicazione di strumenti fiscali);
- la quantificazione dei maggiori oneri a proprio carico, indicandone
la  copertura  (art.  4,  commi 2 e 3, del decreto-legge 18 settembre
2001,  n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001, n. 405);
b)  adempiere  alle  disposizioni  in  materia  di acquisto di beni e
servizi,  cosi' come previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge
18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge
16  novembre  2001,  n. 405, cosi' come modificato dall'art. 3, comma
168, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,-
c) adempiere:
-  agli  obblighi  informativi  sul monitoraggio della spesa relativi
all'invio al Sistema Informativo Sanitario dei modelli CE, SP, CI> ed
LA  (decreto  ministeriale  16 febbraio 2001, decreto ministeriale 28
maggio   2001,   decreto   ministeriale   29   aprile  2003,  decreto
ministeriale 18 giugno 2004);
-  agli  obblighi  informativi sugli indicatori e parametri contenuti
nel decreto ministeriale 12 dicembre 2001;
d)  adeguarsi  alle  prescrizioni  del  patto  di  stabilita' interno
(articolo  1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405);
e)  mantenere  l'erogazione  delle prestazioni ricomprese nei L.E.A.,
(decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e
successive modifiche ed
integrazioni,  articolo  54  della  legge  27 dicembre 2002, n. 289 e
articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, nn. 311);
f) adottare lo standard di dotazione media di 5 posti letto per mille
abitanti,  di cui F l per mille riservato alla riabilitazione ed alla
lungodegenza post-acuzie (articolo 3, comma 4, del decreto - legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre  2001,  n.  405),  cosi'  come integrato da quanto convenuto
all'articolo 4, comma 1, lettera a) della presente intesa;
g)   adottare  i  criteri  e  le  modalita'  per  l'erogazione  delle
prestazioni   che  non  soddisfano  il  principio  di  appropriatezza
organizzativa e di economicita' nella utilizzazione delle risorse, in
attuazione  del  punto 4.3 dell'Accordo Stato-Regioni del 22 novembre
2001.  La  relativa  verifica  avviene  secondo le modalita' definite
nell'accordo  Stato-Regioni  del  1 ° luglio 2004, atto rep. n. 2035,
(articolo  52,  comma 4, lettera b), della legge 27 dicembre 2002, n.
289);
h)    attuare    nel    proprio    territorio,    nella   prospettiva
dell'eliminazione  o  del  significativo  contenimento delle liste di
attesa,  le  adeguate  iniziative,  senza maggiori oneri a carico del
bilancio  dello  Stato, dirette a favorire lo svolgimento, presso gli
ospedali   pubblici,   di   accertamenti   diagnostici   in   maniera
continuativa, con l'obiettivo finale della copertura del servizio nei
sette   giorni  della  settimana,  in  armonia  con  quanto  previsto
dall'accordo  tra  il Ministro della salute, le Regioni e le Province
Autonome  del 14 febbraio 2002, atto rep. n. 1387, sulle modalita' di
accesso  alle prestazioni diagnostiche e terapeutiche e gli indirizzi
applicativi  sulle  liste  di  attesa.  A tale fine, la flessibilita'
organizzativa  e  gli  istituti  contrattuali  della  turnazione, del
lavoro  straordinario  e della pronta disponibilita', potranno essere
utilizzati,  unitamente al recupero di risorse attualmente utilizzate
per  finalita'  non  prioritarie, per ampliare notevolmente l'offerta
dei  servizi,  con diminuzione delle giornate complessive di degenza.
Annualmente  le  Regioni predispongono una relazione da presentare in
sede  di  Conferenza  Stato-Regioni,  anche  ai  fini  del successivo
inoltro  da  inviare  al  Parlamento, circa l'attuazione dei presenti
adempimenti  e dei risultati raggiunti (articolo 52, comma 4, lettera
c), della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
i)   adottare   i   provvedimenti   diretti  a  prevedere,  ai  sensi
dell'articolo  3, comma 2, lettera e), del decreto-legge 18 settembre
2001  n.  347,  convertito con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001,   n.  405,  la  decadenza  automatica  dei  direttori  generali
nell'ipotesi  di  mancato  raggiungimento  dell'equilibrio  economico
delle   aziende  sanitarie  ed  ospedaliere,  nonche'  delle  aziende
ospedaliere autonome (articolo 52, comma 4, lettera d) della legge 27
dicembre 2002, n. 289);
j) attivare sul proprio territorio il monitoraggio delle prescrizioni
mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere di cui ai commi
5-bis,  5-ter  e  5-qoater  dell'articolo  87 della legge 23 dicembre
2000, n. 388; la relativa verifica avviene secondo modalita' definite
in  sede  di Conferenza Stato- Regioni (articolo 52, comma 4, lettera
a), della legge 27 dicembre 2002, n.289). Tale adempimento
regionale si considera rispettato dall'applicazione, in rapporto allo
stato  di  attuazione  delle  procedure  previste, delle disposizioni
dell'articolo  50  del  decreto  -  legge  30  settembre  2003 n. 269
convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Tale  adempimento  si  intende  rispettato  anche  nel caso in cui le
Regioni  dimostrino  di  avere  realizzato, in rapporto allo stato di
attuazione   delle   procedure  previste,  direttamente  nel  proprio
territorio   sistemi  di  monitoraggio  delle  prescrizioni  mediche,
nonche' di trasmissione telematica al Ministero dell'economia e delle
finanze,  di  copia  dei  dati dalle stesse acquisiti, i cui standard
tecnologici  e di efficienza ed effettivita', verificati d'intesa con
il Ministero dell'economia e delle finanze, risultino non inferiori a
quelli realizzati in attuazione dell'articolo 50 del decreto legge 30
settembre  2003  n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326;
k)  adottare  tutti  i  provvedimenti,  in  rapporto  allo  stato  di
attuazione  delle  procedure previste, affinche' le aziende sanitarie
locali,  le aziende ospedaliere e, ove autorizzati dalle Regioni, gli
istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico ed i policlinici
universitari  che  consegnano i ricettari ai medici del SSN di cui al
comma  2,  dell' articolo 50 del decreto - legge 30 settembre 2003 n.
269  convertito,  con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326,  in  numero  definito,  secondo  le loro necessita', comunichino
inunediatamente  al  Ministero  dell'economia e delle finanze, in via
telematica,  il  nome,  il  cognome,  il codice fiscale dei medici ai
quali  e'  effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio, del
laboratorio  ovvero  l'identificativo  della  struttura sanitaria nei
quali  gli  stessi operano, nonche' la data della consegna e i numeri
progressivi  regionali  delle  ricette  consegnate. Con provvedimento
dirigenziale   del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  sono
stabilite  le  modalita'  della trasmissione telematica (articolo 50,
comma 4, del decreto - legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
1) ripianare il 40 per cento del proprio superamento del tetto per la
spesa  farmaceutica,  attraverso  l'adozione  di specifiche misure in
materia  di farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto
-  legge  18  settembre  2001, n. 347, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 16 novembre 2001, n. 405, (articolo 48, comma 5, lettera
f  del  decreto  -  legge  30  settembre 2003 ti. 269 convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
m)  gli  ulteriori  adempimenti  connessi  a  quanto  stabilito dalla
presente Intesa.