Art. 2. 1. Al fine di consentire la costituzione, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998, di un Centro di permanenza temporanea ed assistenza nel territorio del comune di Lampedusa, il capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' autorizzato a stipulare con il Ministero della difesa - Direzione generale del lavoro e del demanio un contratto concernente la permuta dell'area demaniale sita nel comune di Lampedusa ed attualmente adibita a Centro di permanenza temporanea ed assistenza per immigrati, con altra area demaniale, ubicata nel territorio del medesimo comune e sede della caserma «L. Adorno», provvedendo all'esecuzione dei lavori occorrenti per l'adeguamento dell'immobile ceduto in permuta alle esigenze del Ministero della difesa, con oneri a carico del capitolo 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le risorse finanziarie previste dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinate, altresi', nell'ambito dei rapporti convenzionali instaurati con il Ministero della difesa, alla realizzazione di interventi ed opere sugli immobili di titolarita' del medesimo Dicastero della difesa, anche in deroga alle previsioni del pertinente citato capitolo del bilancio. 2. Per gli interventi da attuare sui sedimi appartenenti al demanio militare, oggetto di permuta con il Ministero della difesa, il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' autorizzato ad avvalersi del concorso, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 464/1997, delle strutture tecniche del Ministero della difesa per quanto attiene alla progettazione, all'affidamento, all'esecuzione ed al collaudo delle opere da realizzare.