Art. 2.

  1.  Al  fine  di consentire la costituzione, ai sensi dell'art. 14,
comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  di  un Centro di
permanenza  temporanea  ed  assistenza  nel  territorio del comune di
Lampedusa,  il  capo  del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e
l'immigrazione  del Ministero dell'interno e' autorizzato a stipulare
con  il  Ministero della difesa - Direzione generale del lavoro e del
demanio  un contratto concernente la permuta dell'area demaniale sita
nel comune di Lampedusa ed attualmente adibita a Centro di permanenza
temporanea  ed  assistenza  per  immigrati, con altra area demaniale,
ubicata  nel  territorio del medesimo comune e sede della caserma «L.
Adorno»,   provvedendo   all'esecuzione  dei  lavori  occorrenti  per
l'adeguamento  dell'immobile  ceduto  in  permuta  alle  esigenze del
Ministero  della  difesa,  con oneri a carico del capitolo 7352 dello
stato   di   previsione   del   Ministero  dell'interno.  Le  risorse
finanziarie  previste  dalla  legge  30 luglio  2002,  n.  189,  sono
destinate,   altresi',   nell'ambito   dei   rapporti   convenzionali
instaurati  con  il  Ministero  della  difesa,  alla realizzazione di
interventi  ed  opere  sugli  immobili  di  titolarita'  del medesimo
Dicastero   della   difesa,  anche  in  deroga  alle  previsioni  del
pertinente citato capitolo del bilancio.
  2. Per gli interventi da attuare sui sedimi appartenenti al demanio
militare,  oggetto  di  permuta  con  il  Ministero  della difesa, il
Dipartimento  per  le  liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno  e'  autorizzato  ad  avvalersi  del  concorso, ai sensi
dell'art.  5,  comma  1,  del  decreto legislativo n. 464/1997, delle
strutture tecniche del Ministero della difesa per quanto attiene alla
progettazione,  all'affidamento,  all'esecuzione ed al collaudo delle
opere da realizzare.