Art. 3. 1. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'interno e' autorizzato a procedere al rinnovo, alle medesime condizioni contrattuali, dei contratti di fornitura lavoro temporaneo di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3242/2002, e successive modifiche ed integrazioni, nel limite massimo complessivo di 650 unita', da ripartire nell'ambito del complesso delle esigenze del Ministero dell'interno, con riferimento al quadro esigenziale delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle Questure. 2. Il Ministero dell'interno puo', altresi', autorizzare unita' di personale in servizio, direttamente coinvolto nelle attivita' connesse al superamento dell'emergenza, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, oltre il limite previsto dalla normativa vigente e nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite. Il predetto personale, nel limite complessivo massimo di 1620 unita', di cui 550 per le esigenze delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e 1070 per le esigenze delle Questure, e' individuato con successivo provvedimento del Ministro dell'interno. 3. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna, il capo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, per esigenze connesse all'attuazione degli accordi e delle intese di cooperazione con i paesi di transito o di origine dell'immigrazione clandestina, e' autorizzato a stipulare contratti professionali con esperti estranei all'amministrazione, nel limite massimo di sei unita' e con un compenso individuale non superiore ai ventimila euro su base annua, per la programmazione, organizzazione e gestione della formazione presso le strutture di polizia libiche, nonche' di progettazione, realizzazione e verifica tecnico-amministrativa e tecnologica dei programmi antimmigrazione, anticrimine e di controllo delle frontiere. 4. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' a quelli previsti dall'art. 9 dell'ordinanza n. 3361/2004 citata in premessa, si provvede a carico dei capitoli 1247 e 1182 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali e capitoli 2765, 7464, 2584, 2630 e 2612 del Dipartimento della pubblica sicurezza dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005, cosi' come integrati con le risorse finanziarie previste dall'art. 38 della legge n. 189/2002, dall'art. 80, comma 8, della legge n. 289/2002, e dall'art. 1, comma 544, della legge n. 311/2004, e successive modifiche ed integrazioni.