Art. 3.

  1.  In  ragione  del protrarsi della situazione di emergenza di cui
alla  presente  ordinanza, il Ministero dell'interno e' autorizzato a
procedere  al  rinnovo,  alle  medesime  condizioni contrattuali, dei
contratti   di   fornitura   lavoro  temporaneo  di  cui  all'art.  3
dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  3242/2002,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni,  nel  limite  massimo complessivo di 650
unita',  da  ripartire  nell'ambito  del complesso delle esigenze del
Ministero  dell'interno,  con riferimento al quadro esigenziale delle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle Questure.
  2.  Il Ministero dell'interno puo', altresi', autorizzare unita' di
personale   in   servizio,  direttamente  coinvolto  nelle  attivita'
connesse   al   superamento   dell'emergenza,   allo  svolgimento  di
prestazioni  di  lavoro straordinario, oltre il limite previsto dalla
normativa  vigente e nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite.
Il predetto personale, nel limite complessivo massimo di 1620 unita',
di cui 550 per le esigenze delle Prefetture - Uffici territoriali del
Governo  e  1070  per  le esigenze delle Questure, e' individuato con
successivo provvedimento del Ministro dell'interno.
  3.   Nell'ambito  delle  iniziative  da  porre  in  essere  per  il
superamento  dell'emergenza  in  rassegna,  il  capo del Dipartimento
della  pubblica  sicurezza  del  Ministero dell'interno, per esigenze
connesse  all'attuazione degli accordi e delle intese di cooperazione
con  i  paesi di transito o di origine dell'immigrazione clandestina,
e'  autorizzato  a  stipulare  contratti  professionali  con  esperti
estranei  all'amministrazione, nel limite massimo di sei unita' e con
un  compenso  individuale  non  superiore  ai  ventimila euro su base
annua,   per  la  programmazione,  organizzazione  e  gestione  della
formazione  presso  le  strutture  di  polizia  libiche,  nonche'  di
progettazione,  realizzazione  e  verifica  tecnico-amministrativa  e
tecnologica dei programmi antimmigrazione, anticrimine e di controllo
delle frontiere.
  4.  Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui
ai   commi   1,  2  e  3,  nonche'  a  quelli  previsti  dall'art.  9
dell'ordinanza  n. 3361/2004 citata in premessa, si provvede a carico
dei  capitoli  1247  e 1182 del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali   e   capitoli   2765,  7464,  2584,  2630  e  2612  del
Dipartimento  della  pubblica sicurezza dello stato di previsione del
Ministero  dell'interno  per  l'anno  finanziario  2005,  cosi'  come
integrati  con  le  risorse  finanziarie  previste dall'art. 38 della
legge  n. 189/2002, dall'art. 80, comma 8, della legge n. 289/2002, e
dall'art.  1,  comma  544,  della  legge  n.  311/2004,  e successive
modifiche ed integrazioni.