(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                Disciplinare di produzione dei vini a
           denominazione di origine controllata «Reggiano»
                               Art. 1.
    La  denominazione  di origine controllata «Reggiano» e' riservata
ai  vini  e  ai  mosti  parzialmente  fermentati  che rispondono alle
condizioni  ed  ai  requisiti del presente disciplinare di produzione
per le seguenti tipologie:
      «Reggiano» Lambrusco (anche frizzante);
      «Reggiano» Lambrusco Salamino (anche frizzante);
      «Reggiano» Rosso (anche frizzante);
      «Reggiano» bianco spumante;
      «Reggiano» Lambrusco novello (anche frizzante);
      «Reggiano» Rosso novello.
                               Art. 2.
    La  denominazione  di  origine controllata «Reggiano», seguita da
una  delle  specificazioni di cui appresso, e' riservata ai vini e ai
mosti parzialmente fermentati ottenuti da uve provenienti dai vigneti
aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
    «Reggiano» Lambrusco:
      Lambrusco  Marani,  Lambrusco  Salamino,  Lambrusco Montericco,
Lambrusco  Maestri,  Lambrusco  di  Sorbara,  Lambrusco  Grasparossa,
Lambrusco    Viadanese,    Lambrusco    Oliva,    congiuntamente    o
disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;
      per  il  complessivo  rimanente  possono  concorrere, da sole o
congiuntamente,  le  uve  provenienti  dai  vitigni Ancellotta, Malbo
Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata.
    «Reggiano» Lambrusco novello:
      Lambrusco  Marani,  Lambrusco  Salamino,  Lambrusco Montericco,
Lambrusco  Maestri,  Lambrusco  di  Sorbara,  Lambrusco  Grasparossa,
Lambrusco    Viadanese,    Lambrusco    Oliva,    congiuntamente    o
disgiuntamente, in misura non inferiore all'85%;
      per  il  complessivo  rimanente  possono  concorrere, da sole o
congiuntamente,  le  uve  provenienti  dai  vitigni Ancellotta, Malbo
Gentile e Lambrusco a foglia frastagliata.
    «Reggiano» Lambrusco Salamino:
      Lambrusco Salamino in misura non inferiore all'85%;
      per  il  complessivo  rimanente  possono  concorrere, da sole o
congiuntamente,  le uve provenienti dai vitigni Ancellotta, Lambrusco
Marani, Lambrusco di Sorbara e Malbo Gentile.
    «Reggiano» Rosso:
      Ancellotta dal 50% al 60%;
      per  il  complessivo  rimanente  possono  concorrere, da sole o
congiuntamente,  le  uve  provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino,
Lambrusco  Marani,  Lambrusco  di  Sorbara,  Malbo Gentile, Lambrusco
Maestri,      Lambrusco      Grasparossa,     Sangiovese,     Merlot,
CabernetSauvignon,  Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco Viadanese e
Lambrusco a foglia frastagliata.
    «Reggiano» Rosso novello:
      Ancellotta dal 50% al 60%;
      per  il  complessivo  rimanente  possono  concorrere, da sole o
congiuntamente,  le  uve  provenienti dai vitigni Lambrusco Salamino,
Lambrusco  Marani,  Lambrusco  di  Sorbara,  Malbo Gentile, Lambrusco
Maestri,      Lambrusco      Grasparossa,     Sangiovese,     Merlot,
CabernetSauvignon,  Marzemino, Lambrusco Oliva, Lambrusco Viadanese e
Lambrusco a foglia frastagliata.
    «Reggiano» bianco spumante:
      Lambrusco   Marani,   Lambrusco  Maestri,  Lambrusco  Salamino,
Lambrusco   Montericco,   Lambrusco   di   Sorbara  e  Malbo  Gentile
congiuntamente o disgiuntamente per il 100%.
    Le uve a bacca rossa devono essere vinificate in bianco.
                               Art. 3.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  di  vino a denominazione di
origine  controllata  «Reggiano» Lambrusco devono essere prodotte nel
territorio  della  provincia  di  Reggio-Emilia  con  l'esclusione di
quelle  zone  non  idonee  alla produzione di un vino che risponda ai
requisiti  di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di
produzione   comprende  l'intero  territorio  dei  comuni  di:  Rolo,
Fabbrico,  Campagnola,  Rio  Saliceto, Correggio, San Martino in Rio,
Bagnolo  in  Piano,  Novellara,  Cadelbosco  Sopra, Castelnovo Sotto,
Gualtieri,  Guastalla,  Reggiolo,  Sant'Ilario d'Enza, Reggio Emilia,
Cavriago,  Bibbiano,  Montecchio,  San  Polo d'Enza, Canossa, Quattro
Castella,  Vezzano  sul  Crostolo,  Albinea,  Scandiano, Casalgrande,
Rubiera,   Viano,   Castellarano,   Campegine,   Poviglio,   Boretto,
Gattatico, Brescello, Carpineti e Baiso.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di
origine  controllata  «Reggiano»  rosso  devono  essere  prodotte nel
territorio  della provincia di Reggio Emilia con esclusione di quelle
zone  non idonee alla produzione di un vino che risponda ai requisiti
di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di produzione
comprende l'intero territorio dei comuni di:
      Reggio  Emilia,  Cadelbosco Sopra, Bagnolo in Piano, Novellara,
Campagnola,  Rolo,  Rio Saliceto, Fabbrico, Correggio, San Martino in
Rio,  Rubiera,  Montecchio,  Campegine,  S. Ilario d'Enza, Gualtieri,
Guastalla, Reggiolo, Cavriago, Bibbiano, Casalgrande Albinea, Quattro
Castella e Scandiano.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di
origine  controllata  «Reggiano»  Lambrusco  Salamino  devono  essere
prodotte   nel  territorio  della  provincia  di  Reggio  Emilia  con
esclusione  di  quelle zone non idonee alla produzione di un vino che
risponda ai requisiti di cui al presente disciplinare. In particolare
la  zona  di  produzione comprende l'intero territorio dei comuni di:
Reggio  Emilia,  Rubiera, S. Martino in Rio, Correggio, Rio Saliceto,
Campagnola, Rolo, Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla e Novellara.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a denominazione di
origine controllata «Reggiano» bianco spumante devono essere prodotte
nel  territorio  della  provincia  di Reggio Emilia con esclusione di
quelle  zone  non  idonee  alla produzione di un vino che risponda ai
requisiti  di cui al presente disciplinare. In particolare la zona di
produzione  comprende  l'intero  territorio  dei  comuni  di:  Reggio
Emilia,  Rubiera, S. Ilario d'Enza, S. Martino in Rio, Correggio, Rio
Saliceto,  Campagnola,  Rolo,  Fabbrico, Bagnolo in Piano, Guastalla,
Novellara, Gualtieri, Montecchio, Campegine.
                               Art. 4.
    Le  uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di
cui   all'art.   2   del  presente  disciplinare  i  seguenti  titoli
alcolometrici volumici naturali minimi:
      «Reggiano» Lambrusco 9,50% vol;
      «Reggiano» Lambrusco novello 9,50% vol;
      «Reggiano» Rosso 9,50% vol;
      «Reggiano» Rosso novello 9,50% vol;
      «Reggiano» Lambrusco Salamino 9,50% vol;
      «Reggiano» Bianco spumante 9,50% vol.
    Tuttavia,  nelle  annate con condizioni climatiche sfavorevoli la
Regione Emilia Romagna con proprio provvedimento potra' stabilire, di
anno in anno, prima della vendemmia, un titolo alcolometrico volumico
minimo naturale delle uve inferiore di mezzo grado a quello stabilito
nel precedente comma.
                               Art. 5.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  «Reggiano» devono essere atte a conferire alle
uve,  al  mosto  ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di
qualita'.
    Negli  impianti  che verranno realizzati dopo l'entrata in vigore
del  presente  disciplinare,  le  forme  di  allevamento ammesse sono
quelle  a  filare con parete produttiva singola e a filare con parete
produttiva sdoppiata.
    Per  i sistemi a filare con parete produttiva singola la densita'
di  piantagione,  per i nuovi impianti, non potra' essere inferiore a
1.600 viti per ettaro.
    Per  i  sistemi  a  filare  con  parete  produttiva  sdoppiata la
densita'  di  piantagione,  per  i  nuovi impianti, non potra' essere
inferiore a 2.000 viti per ettaro.
    E' vietata ogni pratica di forzatura. E' ammessa l'irrigazione di
soccorso.
    Ferme  restando  le caratteristiche delle uve, la resa massima di
uva  per ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione di
origine controllata «Reggiano» non deve essere superiore ai limiti di
seguito specificati:
      «Reggiano» Lambrusco 18 ton. per Ha;
      «Reggiano» Lambrusco novello 18 ton. per Ha;
      «Reggiano» Rosso 18 ton. per Ha;
      «Reggiano» Rosso novello 18 ton. per Ha;
      «Reggiano» Lambrusco Salamino 18 ton. per Ha;
      «Reggiano» Bianco spumante 18 ton. per Ha.
    La  resa,  anche  in  annate  eccezionalmente  favorevoli, dovra'
essere  riportata  a  detti limiti, purche' la produzione globale del
vigneto non superi di oltre il 20% i limiti medesimi. Qualora la resa
di  uva  per  Ha  superi il limite stabilito del 20% in piu' l'intera
produzione   non  potra'  rivendicare  la  denominazione  di  origine
controllata.
    La  resa  massima  di  vino  per  la  produzione  dei vini di cui
all'art.  2  del  presente disciplinare di produzione non deve essere
superiore al 70% per tutti i vini.
    Qualora la resa uva - vino superi detto limite, ma non il 75%, la
parte   eccedente  non  ha  diritto  alla  denominazione  di  origine
controllata,  oltre  il  75%  decade il diritto alla denominazione di
origine controllata di tutto il prodotto.
                               Art. 6.
    La   denominazione   di  origine  controllata  «Reggiano»  bianco
spumante  puo'  essere utilizzata per produrre vino spumante ottenuto
con  mosti  e  vini  che  rispondono  alle condizioni ed ai requisiti
stabiliti   nel   presente   disciplinare   e  a  condizione  che  la
spumantizzazione  avvenga  a mezzo di fermentazione in autoclave o in
bottiglia in ottemperanza alle vigenti norme sulla preparazione degli
spumanti.
                               Art. 7.
    Le   operazioni   di  elaborazioni  dei  mosti  e  dei  vini,  di
vinificazione,  ivi  compresa  la presa di spuma, dell'affinamento in
bottiglia,  dell'eventuale  invecchiamento  in botti di legno, per le
tipologie previste, e della spumantizzazione devono essere effettuate
nell'ambito del territorio della provincia di Reggio Emilia.
    E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  consentire  che  le  suddette  operazioni  siano effettuate in
stabilimenti  situati nel territorio delle province di Parma, Mantova
e  Modena a condizione che le ditte interessate ne facciano richiesta
e dimostrino di aver effettuato le dette operazioni da almeno 10 anni
dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare e producano
tradizionalmente  i  vini  in  questione  utilizzando  mosti  o  vini
provenienti  dalla  zona di produzione di cui all'art. 3 del presente
disciplinare  vinificate  secondo le pratiche enologiche tradizionali
leali e costanti in uso nel territorio stesso.
    La  dolcificazione  deve effettuarsi con mosti d'uva, mosti d'uva
concentrati,  mosti  d'uva parzialmente fermentati, tutti provenienti
da  uve  di  vigneti iscritti all'albo atte alla produzione di vini a
d.o.c.  «Reggiano» prodotti nelle zone delimitate dal precedente art.
3  o  con  mosto  concentrato  rettificato.  L'arricchimento,  quando
consentito, puo' essere effettuato con l'impiego di mosto concentrato
rettificato  o, in alternativa, con mosto di uve concentrato ottenuto
dalle   uve   di   vigneti   delle  varieta'  previste  dal  presente
disciplinare e iscritte all'albo, o a mezzo concentrazione a freddo o
altre tecnologie consentite.
    Il mosto concentrato rettificato proveniente da uve non destinate
alla    produzione    dei   vini   a   d.o.c.   «Reggiano»   aggiunti
nell'arricchimento   e   nella   dolcificazione  dovranno  sostituire
un'eguale quantita' di vino d.o.c. «Reggiano».
    La presa di spuma, nell'arco dell'intera annata, deve effettuarsi
con  mosti  di uve, mosti d'uva concentrati, mosti d'uva parzialmente
fermentati,  tutti provenienti da uve atte alla produzione dei vini a
d.o.c.  «Reggiano»  o  con  mosto  concentrato  rettificato, anche su
prodotti   arricchiti.  Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto
pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire ai vini le loro
peculiari caratteristiche.
    Le  tipologie  «novello» devono essere ottenute con almeno il 50%
di vino proveniente dalla macerazione carbonica delle uve.
                               Art. 8.
    I  vini  di  cui all'art. 2, all'atto dell'immissione al consumo,
devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
    «Reggiano» Lambrusco:
      colore:  rosato  piu' o meno intenso; rosso dal rubino al rosso
intenso;
      odore:  gradevole,  caratteristico  che  varia  dal fruttato al
floreale;
      sapore:  secco,  abboccato,  amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    «Reggiano» Lambrusco frizzante:
      spuma: vivace, evanescente;
      colore: rosato piu' o meno intenso;
      rosso dal rubino al rosso intenso;
      odore:  gradevole,  caratteristico  che  varia  dal fruttato al
floreale;
      sapore:  secco,  abboccato,  amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    «Reggiano» Lambrusco Salamino:
      colore: rosato o rosso;
      odore:  gradevole,  caratteristico  che  varia  dal fruttato al
floreale;
      sapore:  secco,  abboccato,  amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    «Reggiano» Lambrusco Salamino frizzante:
      spuma: vivace, evanescente;
      colore: rosato o rosso;
      odore:  gradevole,  caratteristico  che  varia  dal fruttato al
floreale;
      sapore:  secco,  abboccato,  amabile, dolce, fresco, gradevole,
caratteristico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
    «Reggiano» Rosso:
      colore: rosso;
      odore: caratteristico, fruttato, floreale;
      sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l;
      e' consentito l'invecchiamento anche in botti di legno.
    «Reggiano» Rosso frizzante:
      spuma: vivace, evanescente;
      colore: rosso;
      odore: caratteristico, fruttato, floreale;
      sapore: secco, abboccato, amabile, dolce, gradevole, pieno;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;
      titolo alcolometrico volumico effettivo minimo: 5,50% vol;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Reggiano» bianco spumante:
      spuma: fine e persistente;
      colore: bianco con leggera tendenza al paglierino;
      odore: caratteristico, fruttato, floreale;
      sapore: sapido, fresco, armonico, vellutato, morbido;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      zuccheri massimi secondo normativa CE;
      acidita' totale minima: 6,0 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.
    «Reggiano» Lambrusco novello:
      colore: rosso;
      odore: vinoso, intenso, fruttato;
      sapore: sapido, tranquillo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Reggiano» Lambrusco novello frizzante:
      spuma: vivace, evanescente;
      colore: rosso;
      odore: vinoso, intenso, fruttato;
      sapore: sapido, vivace;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    «Reggiano» Rosso novello:
      colore: rosso;
      odore: vinoso, intenso, fruttato;
      sapore: sapido, tranquillo;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
      acidita' totale minima: 5,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
    Per  le  tipologie  in  cui  e' ammesso l'affinamento in botti di
legno, puo' rilevarsi sentore di legno.
    E' in facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali
-  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini,  di modificare, con proprio decreto, i valori dei limiti minimi
riferiti  all'estratto  non  riduttore  minimo  e all'acidita' totale
minima.
                               Art. 9.
    Nella  designazione  e  presentazione dei vini a denominazione di
origine  controllata  «Reggiano»  e'  vietato l'uso di qualificazioni
diverse  da  quelle previste dal presente disciplinare di produzione,
ivi   compresi   gli   aggettivi   superiore,  extra,  fine,  scelto,
selezionato e similari.
    E'  consentito  l'uso  di  indicazioni che facciano riferimento a
nomi,   ragioni   sociali,  marchi  privati  non  aventi  significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
    Le   indicazioni  tendenti  a  specificare  l'attivita'  agricola
dell'imbottigliatore  quali:  viticoltore,  fattoria, tenuta, podere,
cascina  ed  altri  termini  similari,  sono consentite in osservanza
delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia.
                              Art. 10.
    I   vini  a  denominazione  di  origine  controllata  «Reggiano»,
previsti  dal presente disciplinare, se confezionati in recipienti di
capacita'  fino  a  5 litri possono essere immessi al consumo solo in
bottiglie  di vetro chiuse con qualsiasi chiusura compreso il tappo a
fungo tradizionalmente usato nella zona, eccetto il tappo a corona.
    Le  bottiglie  di  capacita'  inferiore  a  0,500  litri potranno
utilizzare anche il tappo a corona.