Art. 2.
  1.  I  soggetti  che  intendono  porre in commercio, a partire gia'
dalla  vendemmia 2005, il vino a denominazione di origine controllata
e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» sono tenuti
ad  effettuare,  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge
10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'Albo dei vigneti
ed  alla  denuncia  delle  uve,  la  denuncia  dei rispettivi terreni
vitati,  ai  fini  dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei
vigneti,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione del
presente decreto.
  2.  Ai  soli  fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in
deroga  a  quanto  esposto  nel  precedente  art.  1, le disposizioni
concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.