Art. 2. 1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2005, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'Albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. 2. Ai soli fini dell'iscrizione di cui al comma precedente ed in deroga a quanto esposto nel precedente art. 1, le disposizioni concernenti l'annesso disciplinare di produzione decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.