Art. 3.
  1.  I  vigneti  denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per
l'annata   2005,   possono  essere  iscritti  a  titolo  provvisorio,
nell'Albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164,
se a giudizio degli organi tecnici della regione Piemonte, le denunce
risultino  sufficientemente  attendibili,  nel caso in cui la regione
stessa   non  abbia  ancora  potuto  effettuare,  per  impossibilita'
tecnica,  gli  accertamenti  di  idoneita'  previsti  dalla normativa
vigente.