Art. 4.
  1.  Ai  vini  a  denominazione di origine controllata ««Dolcetto di
Dogliani»  superiore,  provenienti dalla vendemmia 2003 e precedenti,
che  alla  data  di  entrata  in  vigore dell'annesso disciplinare di
produzione  trovansi  gia' confezionati o in corso di confezionamento
in bottiglie o altri recipienti di capacita' non superiore a 5 litri,
e' concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:
    di  diciotto  mesi  per  il  prodotto  giacente  presso  le ditte
produttrici o imbottigliatrici;
    di  ventiquattro  mesi  per  il  prodotto  giacente  presso ditte
diverse da quelle di cui sopra;
    di  trentasei  mesi  per  il prodotto in commercio al dettaglio o
presso esercizi pubblici.
  2.  Trascorsi  i  termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di
prodotto  confezionato  nei  recipienti  di cui sopra, possono essere
commercializzati   fino  ad  esaurimento,  a  condizione  che,  entro
quindici  giorni  dalla  scadenza  dei termini sopra stabiliti, siano
denunciate   alla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  competente  per  territorio  e  che  sui  recipienti sia
apposta  la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento»,
ovvero  su  di  essi  sia  riportato  l'anno di produzione delle uve,
ovvero   l'indicazione   che  trattasi  di  prodotto  ottenuto  dalla
vendemmia 2003 o di anni precedenti, purche' documentabili.
  3.  Per  il  prodotto  sfuso,  cioe' commercializzato in recipienti
diversi da quelli previsti nel primo comma, il periodo di smaltimento
e'  ridotto  a sei mesi. Tale termine e' elevato a dodici mesi per le
eventuali  rimanenze  di  prodotto destinato ad essere esportato allo
stato  sfuso  e  per quelle che i produttori intendono cedere a terzi
per  l'imbottigliamento,  in  tal caso, dette rimanenze devono essere
denunciate   alla  Camera  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  competente  per  territorio  entro quindici giorni dalla
scadenza  del  termine  di  sei  mesi.  All'atto  della  cessione, le
rimanenze di cui trattasi, devono essere accompagnate da un attestato
del  venditore  convalidato  dalla  Camera  di  commercio, industria,
artigianato  e agricoltura che ha ricevuto la denuncia, in cui devono
essere  indicati  la  destinazione  del prodotto, nonche' gli estremi
della relativa denuncia.