(all. 1 - art. 1)
                                                              Annesso
DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEL  VINO  A  DENOMINAZIONE  DI ORIGINE
   CONTROLLATA   E  GARANTITA  «DOLCETTO  DI  DOGLIANI  SUPERIORE»  O
   «DOGLIANI»

                               Art. 1.
                        Denominazione e vini

    1.  La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di  Dogliani  Superiore»  o «Dogliani» e' riservata al vino rosso che
risponde  alle  condizioni  ed  ai  requisiti prescritti dal presente
disciplinare  di  produzione, per la seguente tipologia: «Dolcetto di
Dogliani Superiore» o «Dogliani».
                               Art. 2.
                         Base ampelografica

    1.  La denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di  Dogliani  Superiore»  o  «Dogliani» e' riservata al vino ottenuto
dalle  uve  provenienti  dai  vigneti aventi nell'ambito aziendale la
seguente composizione ampelografica: vitigno Dolcetto 100%.
                               Art. 3.
                    Zona di produzione delle uve

    1.  Le  uve  destinate  alla produzione del vino designato con la
denominazione   di  origine  controllata  e  garantita  «Dolcetto  di
Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere prodotte nella zona di
origine  costituita  dall'intero  territorio  dei  comuni  di Bastia,
Belvedere   Langhe,   Clavesana,   Ciglie',   Dogliani,   Farigliano,
Monchiero,  Rocca di Ciglie' ed in parte dal territorio dei comuni di
Roddino e Somano.
    Tale  zona  e'  cosi' delimitata: da una linea che partendo dalla
confluenza  del  rio  Rataldo  con  il  fiume Tanaro segue il confine
comunale  tra  Monchiero  e  Novello  fino  a  incontrare  il confine
comunale  tra  Monchiero  e Monforte d'Alba. Segue detto confine che,
passando  per  quota  308, 311, 323, raggiunge il confine comunale di
Dogliani  in  prossimita'  di  cascina  Michelotti.  Segue  quindi il
confine comunale tra Dogliani e Monforte d'Alba fino a quota 385.
    Da  questo  punto  la  linea  di  delimitazione segue il torrente
Riavolo  fino  all'incontro  dello  stesso con il confine comunale di
Cissone  indi piega a destra seguendo il confine comunale tra Cissone
e  Roddino  fino  a  incontrare  nuovamente  il  confine  comunale di
Dogliani  in  prossimita'  di  quota  609.  Prosegue lungo il confine
comunale  tra Dogliani e Bossolasco indi, da cascina Ravera, segue la
strada  campestre  che  porta  a cascina Altavilla e quindi a cascina
Bicocca.  Raggiunge  il  concentrico  di  Somano e, in prossimita' di
quota  516,  si  inserisce  sulla  provinciale di Somano-Dogliani che
segue  in  direzione  di  Dogliani  fino  in prossimita' di quota 362
allorche' incontra il confine comunale di Dogliani.
    Indi  la linea di delimitazione prosegue seguendo successivamente
il   confine  tra  Dogliani  e  Bonvicino,  tra  Belvedere  Langhe  e
Bonvicino,   tra  Belvedere  Langhe  e  Murazzano,  tra  Clavesana  e
Marsaglia,  tra  Rocca  Ciglie'  e  Marsaglia,  tra  Rocca  Ciglie' e
Castellino  Tanaro,  tra Rocca Ciglie' e Niella Tanaro, tra Ciglie' e
Niella  Tanaro,  tra  Ciglie'  e Mondovi', tra Bastia e Mondovi', tra
Bastia e Carru', tra Clavesana e Carru', tra Farigliano e Carru', tra
Farigliano  e  Piozzo, tra Farigliano e Lequio Tanaro, tra Dogliani e
Lequio  Tanaro,  tra  Monchiero e Lequio Tanaro, fino a giungere alla
confluenza del rio Rataldo con il fiume Tanaro.
                               Art. 4.
                      Norme per la viticoltura

    1.  Le  condizioni  ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla  produzione  del  vino  a denominazione di origine controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere
quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve
e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
    2.  In  particolare  le  condizioni di coltura dei vigneti devono
rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
      terreni:   argillosi,   calcarei,   silicei  e  loro  eventuali
combinazioni;
      giacitura:   esclusivamente   collinare.   Sono   da  escludere
categoricamente  i  terreni  di fondovalle, umidi, pianeggianti e non
sufficientemente soleggiati;
      esposizione:  adatta  ad assicurare un'idonea maturazione delle
uve;
      densita'  d'impianto:  quelle  generalmente  usate  in funzione
delle  caratteristiche  peculiari  dell'uva  e  del  vino.  I vigneti
oggetto di reimpianto o di nuovo impianto, effettuati successivamente
all'entrata  in  vigore  del  presente  disciplinare, dovranno essere
composti  da  un  numero  di  ceppi  ad  ettaro,  calcolati sul sesto
d'impianto, non inferiore a 4.000;
      forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali
(forma  di allevamento: controspalliera e il guyot) e/o comunque atti
a non modificare in negativo le caratteristiche di qualita' delle uve
e dei vini;
      pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
    3.  La  resa  massima  di  uva  ad  ettaro  di vigneto in coltura
specializzata  per  la  produzione  del  vino  «Dolcetto  di Dogliani
Superiore»  o «Dogliani» ed il titolo alcolometrico volumico naturale
minimo   delle   uve   destinate  alla  vinificazione  devono  essere
rispettivamente le seguenti:
                          |              |titolo alcolometrico
vini                      |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani}    |              |
Superiore o {Dogliani}....|7.000         |12,50% vol
    La  resa  massima  di  uva  ammessa  per la produzione del vino a
denominazione   di  origine  controllata  e  garantita  «Dolcetto  di
Dogliani  Superiore»  o  «Dogliani»  con  menzione aggiuntiva «vigna»
seguita dal relativo toponimo deve essere di kg 6.300/ha.
    La  resa  massima  delle uve in vino non deve essere superiore al
70%,  qualora  la  resa uva vino superi detto limite, ma non oltre il
75%,  la parte eccedente non ha diritto alla denominazione di origine
controllata  e  garantita.  Oltre  il  75%  decade  il  diritto  alla
denominazione  di  origine  controllata  e  garantita  per  tutto  il
prodotto.
    Le  uve  destinate  alla  produzione  del vino a Denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani»  che intendano fregiarsi della menzione aggiuntiva «vigna»
debbono  presentare  un titolo alcolometrico volumico minimo naturale
di 13,00% vol.
    La  denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto di
Dogliani  Superiore»  o  «Dogliani»  puo'  essere  accompagnata dalla
menzione  «vigna»  purche'  tale  vigneto abbia un'eta' d'impianto di
almeno  7  anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di
uve per ettaro ammessa e' pari:

al terzo anno:

                          |              |titolo alcolometrico
vini                      |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani     |              |
Superiore} o              |              |
{Dogliani}....            |3.800         |13,00% vol

al quarto anno:

                          |              |titolo alcolometrico
vini                      |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani     |              |
Superiore} o              |              |
{Dogliani}....            |4.400         |13,00% vol

al quinto anno:

                          |              |titolo alcolometrico
vini                      |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani     |              |
Superiore} o              |              |
{Dogliani}....            |5.700         |13,00% vol

al sesto anno:

                          |              |titolo alcolometrico
vini                      |resa uva kg/ha|volumico min. naturale
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani     |              |
Superiore} o              |              |
{Dogliani}....            |5.700         |13,00% vol

    Nelle  annate  favorevoli  i  quantitativi  di  uve ottenuti e da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione
globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti
resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
    4.  In  caso  di  annata sfavorevole, che lo renda necessario, la
regione  Piemonte  fissa  una  resa  inferiore  a quella prevista dal
presente  disciplinare  anche differenziata nell'ambito della zona di
produzione di cui all'art. 3.
    5.  I  conduttori  interessati che prevedano di ottenere una resa
maggiore  rispetto  a  quella  fissata  dalla regione Piemonte ma non
superiore   a   quella   fissata  dal  precedente  punto  3  dovranno
tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio
della  propria  vendemmia,  segnalare,  indicando tale data, la stima
della  maggiore  resa,  mediante  lettera  raccomandata  agli  organi
competenti  per  territorio preposti al controllo, per consentire gli
opportuni accertamenti da parte degli stessi.
    6.  Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la
regione  Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela o del Consiglio
Interprofessionale  puo'  fissare i limiti massimi di vino per ettaro
inferiori  a  quello  previsto  dal presente disciplinare in rapporto
alla  necessita'  di  conseguire un miglior equilibrio di mercato. In
questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
                               Art. 5.
                     Norme per la vinificazione

    1.   Le   operazioni   di   vinificazione   e  di  invecchiamento
obbligatorio  del  vino  a  Denominazione  di  origine  controllata e
garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani» devono essere
effettuate all'interno della provincia di Cuneo.
    Tuttavia,  tenuto  dei  diritti  acquisiti, potranno continuare a
svolgere  le  suddette  operazioni  di vinificazione e invecchiamento
obbligatorio  le  aziende  ricadenti  in provincia di Savona che gia'
dispongono   della   relativa   autorizzazione   ad  effettuare  tali
operazioni  prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare di
produzione.
    2.  La  resa  massima  dell'uva  in vino finito non dovra' essere
superiore a:

vini                            |resa uva/vino|produzione max di vino
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani} Superiore|             |
o {Dogliani}....                |68%          |4.760 l/ha

    Per  l'impiego  della  menzione  «vigna»,  fermo restando la resa
percentuale  massima  uva-vino  di  cui  al  paragrafo precedente, la
produzione  massima  di  vino  l/ha ottenibile e' determinata in base
alle rese uva kg/ha di cui all'art. 4 punto 3.
    Qualora  tale  resa  superi  la percentuale sopraindicata, ma non
oltre  il  73%,  l'eccedenza  non  ha  diritto alla Docg; oltre detto
limite  percentuale  decade  il diritto alla denominazione di origine
per tutto il prodotto.
    3.  Nella  vinificazione  devono essere seguiti i criteri tecnici
piu'  razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire
al  vino  le  migliori  caratteristiche di qualita', secondo i metodi
riconosciuti dalla legislazione vigente.
    4.  Il  vino  a  denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto  di Dogliani superiore» o «Dogliani» deve essere sottoposto
a un periodo minimo di invecchiamento:

vini                        |durata mesi|decorrenza
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani}      |           |15 ottobre dell'anno di
Superiore o {Dogliani}....  |12         |raccolta delle uve

    Per  il  seguente  vino  l'immissione  al  consumo  e' consentita
soltanto a partire dalla data di seguito indicata:

vini                             ||data -
---------------------------------------------------------------------
{Dolcetto di Dogliani} Superiore ||1° novembre dell'anno successivo
o {Dogliani}....                 ||alla vendemmia

    Nel   periodo  tra  il  termine  del  periodo  di  invecchiamento
obbligatorio  e la data di immissione al consumo, le aziende potranno
procedere alla certificazione del prodotto alla Docg.
    5. E' consentita, a scopo migliorativo l'aggiunta, una volta sola
per  ogni  partita  e  previa segnalazione agli organismi competenti,
nella  misura  massima  del  15%,  di vino a Denominazione di origine
controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani»
piu'   giovane  a  vino  Docg  «Dolcetto  di  Dogliani  Superiore»  o
«Dogliani»  piu' vecchio e viceversa, anche se non ha ancora ultimato
il periodo di invecchiamento obbligatorio.
    6.  Per  la  denominazione  di  origine  controllata  e garantita
«Dolcetto  di  Dogliani Superiore» o «Dogliani» la scelta vendemmiale
e'  consentita,  ove  ne  sussistano le condizioni di legge, soltanto
verso   le   denominazioni  di  origine  controllata  «Langhe»  senza
specificazione di vitigno e «Langhe» Dolcetto.
    Per la denominazione di origine controllata e garantita «Dolcetto
di  Dogliani  Superiore»  o  «Dogliani»  la scelta vendemmiale non e'
consentita verso la denominazione di origine controllata «Dolcetto di
Dogliani».
    7.  Il  vino  destinato  a denominazione di origine controllata e
garantita  «Dolcetto  di Dogliani Superiore» o «Dogliani» puo' essere
classificato,  con  le  denominazioni di origine controllata «Langhe»
senza   specificazione   di   vitigno  e  «Langhe»  Dolcetto  purche'
corrisponda  alle  condizioni  ed  ai requisiti previsti dal relativo
disciplinare,   previa   comunicazione   del  detentore  agli  organi
competenti.
    Il  vino  destinato  a  denominazione  di  origine  controllata e
garantita  «Dolcetto  di  Dogliani  Superiore»  o «Dogliani» non puo'
essere  classificato  con  la  denominazione  di  origine controllata
«Dolcetto di Dogliani».
                               Art. 6.
                     Caratteristiche al consumo

    1.  Il  vino  a  denominazione di origine controllata e garantita
«Dolcetto    di    Dogliani   Superiore»   o   «Dogliani»,   all'atto
dell'immissione   al   consumo,   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
      colore: rosso rubino;
      odore: fruttato e caratteristico;
      sapore: asciutto, ammandorlato, armonico;
      titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol;
      «Dolcetto  di  Dogliani  Superiore»  o  «Dogliani» con menzione
«vigna»: 13,00% vol;
      acidita' totale minima: 4,5 g/l;
      estratto non riduttore minimo: 24 g/l.
    2.  E' facolta' del Ministero delle politiche agricole - Comitato
Nazionale  per  la  tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine  e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare
i  limiti dell'acidita' totale e l'estratto non riduttore con proprio
decreto.
                               Art. 7.
             Etichettatura designazione e presentazione

    1. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani»  e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare  di produzione, ivi
compresi  gli  aggettivi  extra, fine, naturale, scelto, selezionato,
vecchio e similari.
    2. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani»,   e'   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento  a  nomi  o ragioni sociali o marchi privati, purche' non
abbiano   significato   laudativo   e  non  traggano  in  inganno  il
consumatore.
    3. Nella designazione e presentazione del vino a Denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani»,  la  denominazione  di  origine  puo' essere accompagnata
dalla menzione «vigna» purche':
      le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
      tale  menzione  sia  iscritta  nella «Lista positiva» istituita
dall'organismo che detiene l'Albo dei Vigneti della denominazione;
      coloro   che,  nella  designazione  e  presentazione  del  vino
«Dolcetto di Dogliani Superiore» o «Dogliani», intendono accompagnare
la   denominazione   di  origine  con  la  menzione  «vigna»  abbiano
effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
      la  vinificazione  delle  uve e l'invecchiamento del vino siano
stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal
relativo  toponimo  sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei
registri e nei documenti di accompagnamento;
      la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata
in caratteri di dimensione uguale o inferiore del carattere usato per
la denominazione di origine.
    4. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di
origine  controllata  e  garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani»,  e'  obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve.
                               Art. 8.
                           Confezionamento

    1. Le bottiglie in cui viene confezionato il vino a denominazione
di origine controllata e garantita «Dolcetto di Dogliani Superiore» o
«Dogliani»  per  la commercializzazione devono essere di vetro scuro,
di   capacita'  consentita  dalle  vigenti  leggi,  ma  comunque  non
inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.