Art. 4. 1. Sulla base delle disposizioni comunitarie vigenti le definizioni oggetto del presente decreto si applicano: a) per i regimi di aiuto notificati ed autorizzati antecedentemente al 1° gennaio 2005, dalla data di approvazione da parte della Commissione europea delle notifiche, effettuate dall'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003; b) per i nuovi regimi di aiuto istituiti a partire dal 1° gennaio 2005 sulla base dei regolamenti (CE) di esenzione n. 70/2001 e n. 68/2001 del 12 gennaio 2001, come modificati dai regolamenti (CE) n. 364/2004 e n. 363/2004 del 25 febbraio 2004, a decorrere dal 1° gennaio 2005; c) per i regimi di aiuto per i quali la comunicazione di esenzione alla Commissione ai sensi dei regolamenti di cui alla precedente lettera b) e' intervenuta antecedentemente al 1° gennaio 2005 e che non prevedono esplicitamente l'applicazione della nuova definizione di PMI a partire dal 1° gennaio 2005, a decorrere dalla data di comunicazione alla Commissione europea, da parte dell'amministrazione competente, di adeguamento alla definizione di PMI di cui alla raccomandazione 2003/361/CE; d) per gli aiuti concessi secondo la regola «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio 2001, a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per i regimi di aiuto gestiti dal Ministero delle attivita' produttive, di cui all'elenco riportato nell'allegato n. 6, le definizioni oggetto del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto medesimo, essendo state espletate le procedure di comunicazione e di notifica di cui al precedente comma 1. 3. Al fine di assicurare un'omogenea applicazione sul territorio delle definizioni del presente decreto, le amministrazioni competenti provvedono ad effettuare per i regimi di propria competenza contestualmente le notifiche e le comunicazioni predette, ed a comunicare nelle rispettive Gazzette Ufficiali ovvero sui rispettivi organi di informazione ufficiali l'elenco dei regimi di aiuto per i quali si applicano le citate disposizioni. 4. La direzione generale sviluppo produttivo e competitivita', ufficio C3, del Ministero delle attivita' produttive fornisce alle amministrazioni che ne facciano richiesta il necessario supporto tecnico per l'attuazione delle procedure di cui al precedente comma 3. 5. Le note esplicative sulle modalita' di calcolo dei parametri dimensionali riportate in appendice costituiscono parte integrante del presente decreto. 6. In allegato sono riportati alcuni schemi che agevolano la determinazione della dimensione aziendale. 7. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 aprile 2005 Il Ministro: Marzano Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2005 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 236