Art. 6.
                            T a r i f f e

  1.  L'accesso  ai cataloghi previsti all'art. 4 e l'esame presso il
detentore  dell'informazione  richiesta  sono  gratuiti,  fatto salvo
quanto  stabilito all'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, relativamente al rilascio di copie.
  2.  Fermo restando quanto previsto al comma 1, l'autorita' pubblica
puo',   in   casi   specifici,  applicare  una  tariffa  per  rendere
disponibile l'informazione ambientale, dalla stessa determinata sulla
base  del  costo  effettivo del servizio. In tali casi il pubblico e'
adeguatamente   informato   sulla   entita'  della  tariffa  e  sulle
circostanze nelle quali puo' essere applicata.
  3.  Nei  casi  in  cui  l'autorita'  pubblica  mette a disposizione
l'informazione  ambientale  a  titolo  commerciale  e  l'esigenza  di
garantire  la  continuazione  della  raccolta  e  della pubblicazione
dell'informazione   l'impone,   puo'   essere  prevista  una  tariffa
calcolata  sulla  base del mercato. Detta tariffa e' predeterminata e
pubblica.
 
          Note all'art. 6:
              - L'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241
          cosi' recita:
              «Art. 25 (Modalita' di esercizio del diritto di accesso
          e ricorsi). - 1. Il diritto di accesso si esercita mediante
          esame  ed estrazione di copia dei documenti amministrativi,
          nei  modi  e  con  i  limiti indicati dalla presente legge.
          L'esame  dei documenti e' gratuito. Il rilascio di copia e'
          subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione,
          salve  le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonche'
          i diritti di ricerca e di visura.».