Art. 8.
               Diffusione dell'informazione ambientale

  1.  Fatto  salvo  quanto  previsto all'art. 5, l'autorita' pubblica
rende  disponibile  l'informazione  ambientale  detenuta rilevante ai
fini   delle   proprie   attivita'   istituzionali  avvalendosi,  ove
disponibili,  delle  tecnologie  di  telecomunicazione  informatica e
delle tecnologie elettroniche disponibili.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1, l'autorita' pubblica
stabilisce,  entro  sei  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del
presente  decreto,  un  piano  per  rendere l'informazione ambientale
progressivamente  disponibile  in banche dati elettroniche facilmente
accessibili  al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche,
da aggiornare annualmente.
  3.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  l'autorita' pubblica, per quanto di competenza, trasferisce
nelle  banche  dati istituite in attuazione dei piani di cui al comma
2, almeno:
    a) i   testi   di   trattati,   di   convenzioni   e  di  accordi
internazionali,  atti  legislativi comunitari, nazionali, regionali o
locali, aventi per oggetto l'ambiente;
    b) le politiche, i piani ed i programmi relativi all'ambiente;
    c) le  relazioni  sullo  stato d'attuazione degli elementi di cui
alle  lettere  a)  e b), se elaborati o detenuti in forma elettronica
dalle autorita' pubbliche;
    d) la  relazione sullo stato dell'ambiente, prevista dall'art. 1,
comma   6,   della   legge   8 luglio  1986,  n.  349,  e  successive
modificazioni,  e  le eventuali relazioni sullo stato dell'ambiente a
livello regionale o locale, laddove predisposte;
    e) i  dati  o  le  sintesi  di  dati ricavati dal monitoraggio di
attivita' che incidono o possono incidere sull'ambiente;
    f) le  autorizzazioni  e  i  pareri  rilasciati  dalle competenti
autorita'  in  applicazione  delle  norme sulla valutazione d'impatto
ambientale e gli accordi in materia ambientale, ovvero un riferimento
al  luogo  in  cui puo' essere richiesta o reperita l'informazione, a
norma dell'art. 3;
    g) gli  studi  sull'impatto ambientale, le valutazioni dei rischi
relativi  agli  elementi  dell'ambiente,  di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  a),  ovvero  il  riferimento  al luogo in cui l'informazione
ambientale puo' essere richiesta o reperita a norma dell'art. 3.
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  3, l'informazione
ambientale  puo'  essere  resa  disponibile  creando  collegamenti  a
sistemi  informativi  e  a banche dati elettroniche, anche gestiti da
altre  autorita'  pubbliche,  da  rendere  facilmente  accessibili al
pubblico.
  5.  In  caso  di  minaccia  imminente  per  la  salute  umana e per
l'ambiente,  causata da attivita' umane o dovuta a cause naturali, le
autorita' pubbliche, nell'ambito dell'espletamento delle attivita' di
protezione  civile  previste  dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, e
successive  modificazioni,  e  dalle  altre  disposizioni in materia,
diffondono  senza  indugio le informazioni detenute che permettono, a
chiunque possa esserne colpito, di adottare misure atte a prevenire o
alleviare i danni derivanti da tale minaccia.
  6.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1, 2 e 3 non si applicano
all'informazione  raccolta  dall'autorita'  pubblica  precedentemente
alla  data di entrata in vigore del presente decreto, a meno che tale
informazione non sia gia' disponibile in forma elettronica.
 
          Note all'art. 8:
              - L'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349,
          cosi' recita:
              «6.  Il  Ministero presenta al Parlamento ogni due anni
          una relazione sullo stato dell'ambiente.».
              - La legge 24 febbraio 1992, n. 225, reca: «Istituzione
          del Servizio nazionale della protezione civile».