Art. 9.
                Qualita' dell'informazione ambientale

  1.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio
garantisce,  se  possibile,  che  l'informazione  ambientale detenuta
dall'autorita' pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile.
  2.  Per le finalita' di cui al comma 1, l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente  e  per  i  servizi  tecnici  elabora,  se  necessario,
apposite  specifiche  tecniche  da  approvare con le modalita' di cui
all'art.  15,  comma  5,  del decreto del Presidente della Repubblica
8 agosto 2002, n. 207.
 
          Note all'art. 9:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  15,  comma  5, del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n.
          207,   (Regolamento   recante  approvazione  dello  statuto
          dell'Agenzia  per  la  protezione  dell'ambiente  e  per  i
          servizi  tecnici, a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto
          legislativo  30 luglio  1999,  n  300),  (Pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  21 settembre 2002, n. 222, supplemento
          ordinario):
              «Art.   15   (Sistema   integrato   di  informazione  e
          monitoraggio  dell'ambiente  e  del  territorio).  -  1.-4.
          (Omissis).
              5.  Tali attivita' sono svolte in collaborazione con le
          Agenzie  regionali e delle province autonome di Trento e di
          Bolzano,  anche  attraverso  gruppi  di  lavoro. Gli schemi
          delle  specifiche  tecniche,  comprensive  dei  livelli  di
          aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal
          Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,
          sentito    il   Tavolo   Stato-Regioni   per   il   sistema
          informativo.».