IL DIRETTORE GENERALE
             per la qualita' dei prodotti agroalimentari

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visti  i  decreti  20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre 2002,
11 marzo   2003,  19 giugno  2003,  24 ottobre  2003,  4 marzo  2004,
7 luglio  2004,  19 ottobre  2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005,
con  i  quali  la  validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata
all'organismo di controllo denominato «I.N.O.Q. - Istituto nord ovest
qualita'  -  Soc.  coop.  a r.l.», con decreto 26 marzo 1999 e' stata
prorogata fino al 14 novembre 2005;
  Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora
adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la
indicazione  geografica  protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola
Piemonte»,  allo  schema  tipo  di  controllo,  trasmessogli con nota
ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo numero 61439;
  Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo
concernente   la   indicazione   geografica  protetta  «Nocciola  del
Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;
  Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga
dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a
decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle
medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con
decreto 26 marzo 1999;
  Considerato  che con regolamento della Commissione (CE) n. 464/2004
del   12 marzo  2004  e'  stato  modificato  alcuni  elementi  ed  in
particolare l'art. 8 del disciplinare di produzione della indicazione
geografica protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola Piemonte»;
  Considerato   che   l'art.  8,  lettera  c),  del  disciplinare  di
produzione   della  indicazione  geografica  protetta  «Nocciola  del
Piemonte»   o   «Nocciola  Piemonte»  stabilisce  che  nel  preparato
alimentare deve avvenire citando in qualunque punto dell'etichetta la
dicitura  «prodotto  ottenuto con "Nocciola del Piemonte" o "Nocciola
Piemonte"»;
  Considerato  che  il  Consorzio di tutela nocciola del Piemonte con
decreto   ministeriale  4 dicembre  2003  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 293 del 18 dicembre 2003 e'
stato  riconosciuto  ai  sensi  dell'art.  14,  comma  15 della legge
21 dicembre  1999,  n.  526  ed e' incaricato di svolgere le funzioni
previste  dal  medesimo  comma  sulla indicazione geografica protetta
«Nocciola   del   Piemonte»  o  «Nocciola  Piemonte»  registrata  con
regolamento CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996;
  Considerato  che la vigilanza sul rispetto di quanto previsto dalla
lettera   c)   dell'art.  8  del  disciplinare  di  produzione  della
indicazione  geografica  protetta «Nocciola del Piemonte» o «Nocciola
Piemonte»   verra'  svolta  dal  Consorzio  di  tutela  nocciola  del
Piemonte;
                              Decreta:

                               Art. 1.
  L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  privato  di  controllo
«I.N.O.Q.  -  Istituto  nord ovest qualita' - Soc. coop. a r.l.», con
sede  in  Moretta  (Cuneo),  piazza  Carlo  Alberto  Grosso n. 82 con
decreto  26 marzo  1999,  ad effettuare i controlli sulla indicazione
geografica   protetta  «Nocciola  del  Piemonte»  registrata  con  il
regolamento  della  Commissione  (CE)  n. 1107/96 del 12 giugno 1996,
gia' prorogata con decreti 20 marzo 2002, 16 luglio 2002, 19 novembre
2002,  11 marzo  2003, 19 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 4 marzo 2004,
7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 15 febbraio 2005 e 21 giugno 2005, e'
ulteriormente   prorogata   di  centoventi  giorni  a  far  data  dal
14 novembre 2005.