IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto  il  decreto  legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito:
decreto   legislativo   n.  164/2000),  che  all'art.  17,  comma  1,
stabilisce  che,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2003, le imprese che
intendono  svolgere  attivita'  di  vendita di gas naturale a clienti
finali  devono  essere  autorizzate dal Ministero dell'industria, del
commercio   e   dell'artigianato,   ora   Ministero  delle  attivita'
produttive,   e   allo  stesso  articolo,  comma  2,  stabilisce  che
l'autorizzazione  e'  rilasciata  in  base  a  criteri  stabiliti dal
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Visto  il decreto del Ministro delle attivita' produttive 24 giugno
2002,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  203  del  30 agosto  2002,  che  all'art. 6, comma 1, lettera g),
stabilisce che i soggetti titolari di una autorizzazione alla vendita
di  gas  naturale  sono  tenuti  a  trasmettere  al  Ministero  delle
attivita'  produttive  e  all'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas,  ai  fini  della  relativa pubblicazione, entro venti giorni dal
termine  di  ogni  trimestre, l'elenco dei prezzi medi di vendita del
gas,  applicati  in  ciascun  mese del trimestre precedente, relativi
alle   tipologie   definite   con  provvedimenti  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas e relative ad aree di prelievo omogenee;
  Considerato  che  il  predetto  termine  di venti giorni, alla luce
dell'esperienza acquisita, e' risultato insufficiente;
  Vista  la  deliberazione  4 dicembre 2003, n. 138/03 dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  relativa  ai  criteri  per  la
determinazione  delle  condizioni  economiche  di  fornitura  del gas
naturale  ai  clienti finali e disposizioni in materia di tariffe per
l'attivita' di distribuzione;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  9 maggio  2001, che all'art. 2, comma 2, stabilisce
le  prestazioni  di stoccaggio minerario che possono essere richieste
dai   titolari   di  concessioni  di  coltivazione  alle  imprese  di
stoccaggio;
  Considerato  opportuno  adeguare  le  prestazioni  dello stoccaggio
minerario alla flessibilita' dei contratti di importazione successivi
all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000, che ai
sensi dell'art. 3, comma 8, dello stesso decreto, deve essere tale da
rendere  possibile l'incremento delle quantita' importate giornaliere
nel  periodo  di  punta  stagionale  in  misura  non inferiore al 10%
rispetto al valore medio giornaliero su base annua;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  27 marzo  2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana n. 97 del 27 aprile 2001, che all'art. 2,
comma  1,  stabilisce  che  la  domanda di autorizzazione deve essere
presentata  al  Ministero delle attivita' produttive, almeno sei mesi
prima dell'inizio dell'importazione;
  Visto  il decreto legislativo n. 164/2000, che all'art. 3, comma 4,
stabilisce  che  l'autorizzazione all'importazione di gas naturale da
Paesi  non  appartenenti  all'Unione  europea,  si intende rilasciata
qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
non  esprima  il  proprio  diniego  entro  tre  mesi  dalla  data  di
ricevimento della domanda;
  Considerato  che sulla base dell'esperienza acquisita, i termini di
cui  ai due alinea precedenti possono essere sensibilmente ridotti al
fine  di accelerare i processi autorizzativi in questione, e che sono
in corso di emanazione i provvedimenti di cui all'art. 59 della legge
24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto   l'art.   8,   del   soprarichiamato  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001;
  Considerato  che  ai fini dello snellimento e della semplificazione
delle  pratiche  amministrative, alla luce dell'esperienza acquisita,
risulta  opportuno  prevedere  delle  autorizzazioni  complessive  di
determinata durata, per le importazioni di durata inferiore a un anno
aventi carattere di sistematicita';
                              Decreta:

                               Art. 1.
                Termine di presentazione prezzi medi

  1. La data di presentazione, stabilita all'art. 6, comma 1, lettera
g)  del  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive 24 giugno
2002,  entro  la quale i soggetti titolari di una autorizzazione alla
vendita  di gas naturale sono tenuti a trasmettere al Ministero delle
attivita'  produttive  e  all'Autorita'  per l'energia elettrica e il
gas,  ai  fini della relativa pubblicazione, l'elenco dei prezzi medi
di   vendita  del  gas,  applicati  in  ciascun  mese  del  trimestre
precedente,   relativi  alle  tipologie  definite  con  provvedimenti
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e relative ad aree di
prelievo omogenee, e' ridefinita in quarantacinque giorni dal termine
di ogni trimestre.
  2.   L'obbligo   di   trasmissione  al  Ministero  delle  attivita'
produttive  dei  dati  di cui al comma 1, si ritiene assolto all'atto
della  trasmissione dei dati stessi per via informatica all'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e  il  gas  ai  sensi  dell'art.  13 della
deliberazione 4 dicembre 2003, n. 138/03.