Art. 3. Termini di presentazione delle richieste di autorizzazione per importazioni pluriennali di gas naturale da Paesi non appartenenti all'Unione europea 1. L'art. 2, comma 1, primo capoverso del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 27 marzo 2001, e' modificato come segue: «1. La domanda, redatta in carta legale, deve essere presentata al Ministero delle attivita' produttive, di norma almeno tre mesi prima dell'inizio dell'importazione, corredata della seguente documentazione:». 2. In attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 59 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000, si intende rilasciata ove il diniego non sia stato espresso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, fatta salva la possibilita', da parte del Ministero delle attivita' produttive, di sospendere tale termine, nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi o effettuare una verifica degli elementi forniti.