Art. 3.
Termini  di  presentazione  delle  richieste  di  autorizzazione  per
importazioni  pluriennali  di  gas naturale da Paesi non appartenenti
                         all'Unione europea

  1.  L'art.  2,  comma  1,  primo capoverso del decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e dell'artigianato 27 marzo 2001, e'
modificato come segue:
  «1.  La domanda, redatta in carta legale, deve essere presentata al
Ministero  delle attivita' produttive, di norma almeno tre mesi prima
dell'inizio     dell'importazione,     corredata    della    seguente
documentazione:».
  2.  In  attesa dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 59
della  legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  l'autorizzazione  di  cui
all'art.  3,  comma  4,  del  decreto legislativo n. 164 del 2000, si
intende  rilasciata  ove  il  diniego non sia stato espresso entro il
termine  di  quarantacinque  giorni  dal ricevimento della richiesta,
fatta  salva  la possibilita', da parte del Ministero delle attivita'
produttive,  di  sospendere tale termine, nel caso risulti necessario
acquisire ulteriori elementi o effettuare una verifica degli elementi
forniti.